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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/10/2024, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
P
P.U. N.45/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente est.
Dott. Bruno Malagoli Giudice
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo P.U. 45/2024 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
@DONNE S.R.L. in liquidazione (P.I. 03534130921), con sede in Cagliari, vico II
Vincenzo Sulis 22/30 proposta da
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.03.2024, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Cagliari ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di @Donne S.r.l. in liquidazione, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta.
2. L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati a mani della liquidatrice,Donatella
Soro.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la @Donne S.r.l., regolarmente evocata in giudizio, non si è costituito e non ha, quindi, eccepito l'insussistenza dei requisiti dimensionali.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
3. Quanto allo stato d'insolvenza, è d'obbligo premettere che la convenuta è in liquidazione. Ricorrendo tale ipotesi – come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sotto il vigore della legge fallimentare, cui non v'è ragione di discostarsi – l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, “ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 21834/2009).
L'insolvenza, inoltre, può essere altresì desunta da altri fatti esteriori che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.
Più di recente, arricchendo il quadro, è stato altresì precisato che, nella valutazione dell'insolvenza statica, “il giudice non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice” (Cass. 24948 del 2019; 18137 del 2018). Secondo la Suprema Corte, la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (Cass. 28193 del 2020).
2 In altri termini, anche una società in liquidazione con un patrimonio netto positivo può essere assoggettata a liquidazione giudiziale, nel caso in cui il patrimonio di cui essa è titolare non sia suscettibile di essere venduto in un margine di tempo ragionevole ai valori di libro.
Secondo una prassi adottata dalla giurisprudenza di merito, è ragionevole quella liquidazione che impiega per la liquidazione dei beni immobili un tempo di 3/4 anni e per la liquidazione dei beni mobili (crediti, merci etc.) un tempo massimo di 1/2 anni, a seconda delle caratteristiche dei singoli beni.
Quando questi tempi vengano superati, è evidente che la società non è in grado di collocare sul mercato il proprio patrimonio ad un valore pari a quello dichiarato in bilancio, con la conseguente necessità di svalutare il patrimonio, dovendo esso riflettere il valore di pronta liquidazione.
Occorre accertare, pertanto, se il patrimonio della società in liquidazione sia in grado, ovvero se risulti altrimenti l'incapacità, di soddisfare concretamente tutti i creditori sociali ed in un tempo compatibile con il fine della liquidazione.
Nel caso di specie, esaminato l'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2018 si rilevano i seguenti dati sintomatici della situazione di insolvenza:
- patrimonio netto negativo pari ad € 358.603,00;
- perdita di esercizio di € 488.020;
- debiti per un ammontare complessivo di € 1.016.712;
Risultano, inoltre, debiti contributivi per un totale complessivo di € 23.567,91.
Infine, dall'analisi dell'estratto di ruolo aggiornato al 26.03.2024 risulta che la
@Donne S.r.l. ha un'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione dell'ammontare complessivo di € 113.772,54.
Si deve pertanto affermare che la società in liquidazione versa in stato di insolvenza non potendo soddisfare integralmente tutti i creditori con il proprio patrimonio.
5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della @Donne S.r.l. in liquidazione (P.I. 03534130921), con sede in Cagliari, vico II Vincenzo
Sulis 22/30.
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore
3 la dott.ssa Florinda Garau, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
-ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
-ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno14.1.2025, ore 10:15, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
4 saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data_27 settembre
2024
Il Presidente est. dott. Gaetano Savona
5
P.U. N.45/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente est.
Dott. Bruno Malagoli Giudice
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo P.U. 45/2024 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
@DONNE S.R.L. in liquidazione (P.I. 03534130921), con sede in Cagliari, vico II
Vincenzo Sulis 22/30 proposta da
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.03.2024, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Cagliari ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di @Donne S.r.l. in liquidazione, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta.
2. L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati a mani della liquidatrice,Donatella
Soro.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la @Donne S.r.l., regolarmente evocata in giudizio, non si è costituito e non ha, quindi, eccepito l'insussistenza dei requisiti dimensionali.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
3. Quanto allo stato d'insolvenza, è d'obbligo premettere che la convenuta è in liquidazione. Ricorrendo tale ipotesi – come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sotto il vigore della legge fallimentare, cui non v'è ragione di discostarsi – l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, “ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 21834/2009).
L'insolvenza, inoltre, può essere altresì desunta da altri fatti esteriori che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.
Più di recente, arricchendo il quadro, è stato altresì precisato che, nella valutazione dell'insolvenza statica, “il giudice non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice” (Cass. 24948 del 2019; 18137 del 2018). Secondo la Suprema Corte, la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria (Cass. 28193 del 2020).
2 In altri termini, anche una società in liquidazione con un patrimonio netto positivo può essere assoggettata a liquidazione giudiziale, nel caso in cui il patrimonio di cui essa è titolare non sia suscettibile di essere venduto in un margine di tempo ragionevole ai valori di libro.
Secondo una prassi adottata dalla giurisprudenza di merito, è ragionevole quella liquidazione che impiega per la liquidazione dei beni immobili un tempo di 3/4 anni e per la liquidazione dei beni mobili (crediti, merci etc.) un tempo massimo di 1/2 anni, a seconda delle caratteristiche dei singoli beni.
Quando questi tempi vengano superati, è evidente che la società non è in grado di collocare sul mercato il proprio patrimonio ad un valore pari a quello dichiarato in bilancio, con la conseguente necessità di svalutare il patrimonio, dovendo esso riflettere il valore di pronta liquidazione.
Occorre accertare, pertanto, se il patrimonio della società in liquidazione sia in grado, ovvero se risulti altrimenti l'incapacità, di soddisfare concretamente tutti i creditori sociali ed in un tempo compatibile con il fine della liquidazione.
Nel caso di specie, esaminato l'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2018 si rilevano i seguenti dati sintomatici della situazione di insolvenza:
- patrimonio netto negativo pari ad € 358.603,00;
- perdita di esercizio di € 488.020;
- debiti per un ammontare complessivo di € 1.016.712;
Risultano, inoltre, debiti contributivi per un totale complessivo di € 23.567,91.
Infine, dall'analisi dell'estratto di ruolo aggiornato al 26.03.2024 risulta che la
@Donne S.r.l. ha un'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione dell'ammontare complessivo di € 113.772,54.
Si deve pertanto affermare che la società in liquidazione versa in stato di insolvenza non potendo soddisfare integralmente tutti i creditori con il proprio patrimonio.
5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della @Donne S.r.l. in liquidazione (P.I. 03534130921), con sede in Cagliari, vico II Vincenzo
Sulis 22/30.
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore
3 la dott.ssa Florinda Garau, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
-ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
-ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno14.1.2025, ore 10:15, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
4 saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data_27 settembre
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