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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 770/2024 R.G., avente ad oggetto: Vendita di immobili,
[...]
con sede a Misterbianco, in piazza XXV Aprile, nn. 7/8 (p. Parte_1
I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappr. e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Andrea Testuzza.
- Appellante -
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), residente a [...], in corso Italia, n. 201, rappr. e difeso C.F._1
dall'Avv. Rosario Valore.
- Appellato -
________________________
Nell'udienza di discussione del 17 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1965/2024 del 22 aprile 2024 (resa nel procedimento iscritto al n.
16121/2021 R.G.), il Tribunale di Catania (adito dalla per la Parte_1 condanna del convenuto al pagamento della somma di Controparte_1
euro 439.126,63, a titolo di saldo dei pattuiti prezzi di vendita dei beni immobili formanti oggetto dei contratti dell'8/10/2009, del 10/05/2012, del 18/07/2013, del
29/12/2014 e del 14/12/2016, oltre agli interessi legali dalla data dei pagamenti previsti ed aggravati ex art. 1283, comma 4, c.c.) così statuiva:
1. rigettava la domanda;
2. condannava parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, in favore di parte convenuta, liquidate in euro 7500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Con atto di citazione notificato il 31 maggio 2024, la Parte_1
proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando tre motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio , che deduceva l'infondatezza Controparte_1
dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Nell'udienza di discussione del 17 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente preso atto che, nell'atto di impugnazione, la società appellante ha dichiarato di prestare acquiescenza (con conseguente formazione di giudicato sul punto) alla parte della sentenza di primo grado che ha accolto l'eccezione (formulata dal convenuto ) di prescrizione in relazione alla pretesa fondata sull'atto di CP_1 vendita dell'8 ottobre 2009.
Ciò premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante rileva che: a) il giudice di prime cure ha errato nell'affermare che in caso di pagamento con assegno di conto corrente bancario incombe sul creditore (che deduca il mancato incasso delle somme e chieda in conseguenza l'adempimento) l'esibizione del titolo, difettando la quale non possa egli avanzare alcuna pretesa;
b) il Tribunale fissa dunque in capo al creditore l'onere della prova dell'inadempimento del debitore (in contrasto con l'insegnamento consolidato per il quale il creditore deve limitarsi a dedurre l'inadempimento, spettando al debitore dimostrare il fatto estintivo;
artt.1218 e 2697
c.c.), e predetermina e rende esclusivo il mezzo istruttorio indicandolo unicamente nell'esibizione del titolo (rectius, del mezzo); c) invece, la sentenza di legittimità richiamata a sostegno di questa tesi (Cass. n. 33566/2021) non afferma da alcuna parte che l'esibizione del documento/assegno sia l'unico modo di dimostrare il mancato incasso delle somme, bensì si limita a osservare che la circostanza che il prenditore sia in grado di esibire il titolo banco judicis è prova inoppugnabile del mancato incasso, il che è ovvio;
d) in verità, nel processo, a dispetto dell'affermazione contenuta in sentenza, del tutto ingiustificata (“…né ha dedotto alcunchè in ordine al mancato incasso degli stessi”; pag. 4, ultimo cpv), essa appellante aveva dato dimostrazione del mancato incasso delle somme nell'unico modo consentito dalle circostanze, ovvero l'esibizione degli estratti conto bancari di essa società riferibili a un lungo arco di tempo, successivo ai rogiti medesimi, dove quegli assegni avrebbero dovuto, ove incassati, confluire;
mentre non ve ne era traccia alcuna;
e) ove il
Tribunale avesse fatto corretto uso del principio dell'onere della prova (anche nella modulazione della vicinanza), avrebbe dovuto dire non provato l'adempimento.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, secondo il condivisibile (e richiamato dall'impugnata sentenza) orientamento della giurisprudenza di legittimità, se il pagamento viene effettuato con assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo. Infatti, la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo". Tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo. Spetta invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (Cass. n. 33566/2021; v. anche Cass. n. 17749/2009).
Ciò posto, se, da un lato, l'eventuale possesso, da parte del creditore, del titolo
(assegno bancario) in precedenza rilasciatogli “pro solvendo” dal debitore non costituisce l'unica modalità di prova del mancato incasso della relativa somma (e della conseguente, persistente esigibilità di essa), dall'altro lato appare corretta la valutazione -espressa dal primo giudice- di concreta carenza, nel caso di specie, della prova del mancato incasso degli assegni consegnati dall'acquirente CP_1
(odierno appellato) in parziale pagamento dei prezzi di vendita pattuiti con i sopra menzionati contratti, valutazione imperniata sul logico ed esatto rilievo che: a)
”l'attore non ha depositato in giudizio i titoli che erano stati consegnati, né ha dedotto alcunchè in ordine al mancato incasso degli stessi”; b) “né prova alcuna sul punto può essere costituita dalla sola produzione di estratti conto parziali e per periodi limitati, atteso che nulla esclude (in astratto) la presenza di altri c.c. e che gli assegni siano stati posti all'incasso in epoca differente”.
Consegue da quanto sopra esposto il mancato assolvimento, da parte della società creditrice, dell'onere -sulla stessa gravante, per effetto dell'avvenuta consegna, ad essa, degli assegni bancari specificamente indicati negli atti di vendita in questione- della prova del mancato incasso delle relative somme (e della conseguente, persistente esigibilità di queste ultime).
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce che: a) il valore complessivo delle compravendite era di euro 1.023.000,00, solo in minima parte coperti dalla consegna degli assegni;
b) la maggior parte del prezzo era stata infatti formalmente corrisposta con accolli di mutuo, bonifici e compensazioni, e, in particolare (con riferimento ai soli pagamenti non rintracciati, e con esclusione delle somme -coperte dall'eccepita prescrizione- relative all'atto di vendita dell'8 ottobre 2009), con un bonifico di euro 47.300,00 (43.000,00 +IVA) promesso dai genitori dell'acquirente in atto n. 2, ricevuto solo per metà, con un bonifico dell'acquirente di Euro 16.110,47 menzionato in atto n. 5, non ricevuto, e, soprattutto, tramite la compensazione con n. 2 "finanziamenti soci" menzionati negli atti nn. 3 e 4, per un totale di 331.385,00 euro, assertivamente erogati in tempo indefinito ad essa società venditrice dal padre dell'acquirente, socio della stessa;
c) di nessuno di questi pagamenti e finanziamenti vi è traccia nei bilanci o in altre scritture contabili;
d) gli atti di compravendita contenevano delle dichiarazioni del venditore che, prima facie, potevano sembrare di quietanza, ma, in realtà, correttamente collocate nel testo contrattuale, tali esse non erano affatto, limitandosi a predefinire le modalità di pagamento, ma nulla potendo ovviamente riferire sui relativi esiti;
e) la clausola di stile “…La parte venditrice rinunzia all'ipoteca legale e dichiara di non avere più nulla a pretendere, a titolo di ulteriore corrispettivo, dalla parte acquirente per la presente compravendita…” apposta in tutti i contratti (evidentemente per uso dello stesso notaio) è sistematicamente (cioè nei capoversi del testo contrattuale) successiva alla mera indicazione del prezzo pattuito e antecedente all'indicazione dei mezzi di pagamento, sicchè essa va necessariamente intesa come “nulla più della x somma pattuita pretenderò per la vendita”, ma non confessa affatto l'avvenuta ricezione dei denari e non può dunque avere valore di quietanza;
f) in ogni caso, poi, le stesse dichiarazioni erano state anche revocate dal nuovo amministratore (il precedente, firmatario degli atti, era deceduto molto tempo prima dell'azione giudiziale), tenuto per legge a salvaguardare il patrimonio sociale e le ragioni dei creditori, giacchè nè gli assegni di cui sopra, nè i bonifici promessi, nè i presunti "finanziamenti soci" erogati dal padre dell'acquirente, risultavano affatto in contabilità, con conseguente errore di fatto che legittimava la revoca ex art. 2732 c.c.; g) privato del valore confessorio della quietanza, il compratore/debitore di cui si lamentava l'inadempimento tornava così a essere soggetto agli ordinari principi e obblighi di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., ma non li assolveva;
h) pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto esprimersi sulla revoca delle dichiarazioni di (apparente) quietanza e trarne espressamente le conseguenze, proprio nel senso della reviviscenza degli ordinari principi di prova e, quindi, dell'affermazione dell'inadempimento dell'acquirente (per la parte di prezzo da esse coperta).
Il motivo è parzialmente fondato.
Va invero rilevato che sia il pagamento della somma di euro 16.110,47 (con il disposto bonifico del 22 luglio 2016), relativamente a parte del prezzo di cui all'atto di vendita del 14 dicembre 2016, sia il pagamento della complessiva somma di euro 331.385,00
(in parziale estinzione dei prezzi di cui agli atti di vendita del 18 luglio 2013 e del 29 dicembre 2014) mediante la compensazione con due "finanziamenti soci" erogati alla società venditrice dal padre dell'acquirente (socio della stessa) sono dimostrati dalle relative dichiarazioni (appunto di avvenuto pagamento) contenute negli stessi atti di vendita e produttive degli effetti -tipici delle quietanze liberatorie- di piena prova (del fatto estintivo) ex artt. 2735 e 2733 c.c.
Infatti, il creditore, il quale rilascia quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c. (Cass. n. 32458/2018).
Inoltre, il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione
(Cass. n. 5945/2023).
Ne consegue l'inidoneità della successiva dichiarazione (prodotta in atti) di revoca, da parte del nuovo amministratore della società appellante, delle sopra menzionate confessioni stragiudiziali (dell'avvenuto pagamento) a far venir meno la piena efficacia probatoria di queste ultime, non essendo stata fornita dalla stessa società la necessaria dimostrazione né della loro non veridicità, né (soprattutto) dell'errore di fatto, sul punto, della confitente venditrice.
Ciò posto in punto di rilevata prova (ex artt. 2735 e 2733 c.c.) della riscossione, da parte della società venditrice (odierna appellante), delle predette somme di euro
16.110,47 ed euro 331.385,00, non può dirsi altrettanto per la somma di euro
47.300,00 (euro 43.000,00 + I.V.A.), a titolo di saldo del prezzo di cui all'atto di vendita del 10 maggio 2012, da pagarsi dalla parte acquirente alla parte venditrice a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi dai genitori della stessa parte acquirente entro il 15 maggio 2012 e di cui avrebbe costituito quietanza la contabile bancaria;
pagamento, questo, poi eseguito soltanto per metà (secondo quanto dedotto dalla venditrice), con la conseguente persistenza, a carico dell'acquirente (odierno appellato), dell'obbligazione relativa alla restante metà (euro 23.650,00) del predetto saldo.
In parziale accoglimento del secondo motivo di gravame, e in riforma dell'impugnata sentenza, va quindi condannato al pagamento, in Controparte_1 favore della a titolo di residuo prezzo di cui all'atto di vendita Parte_1 del 10 maggio 2012, della predetta somma (comprensiva di I.V.A.) di euro 23.650,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma primo, c.c. dalla data (15 maggio 2012) di pattuita esigibilità del credito sino alla domanda giudiziale (attesa la non riconducibilità della vendita in questione alle transazioni commerciali ex d. lgs. n.
231/2002), e agli interessi legali ex art. 1284, comma quarto, c.c. a decorrere dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Avuto riguardo all'esito globale della controversia, anche in parziale accoglimento
(relativamente al primo grado) del terzo motivo di appello, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la prevalente soccombenza dell'appellato e vanno poste, nella misura di un terzo, a carico dello stesso.
Le stesse spese vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri (medi per il primo grado e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del presente giudizio di appello, nonché minimi per la fase di trattazione di quest'ultimo grado, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria) previsti dalla vigente tariffa forense per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00. La rilevante riduzione dell'entità del disposto condannatorio rispetto alla domanda attrice giustifica la compensazione, per il resto, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Va per il resto confermata l'impugnata sentenza.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 770/2024 R.G.A.C.,
in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 1965/2024 del 22 aprile 2024 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 16121/2021 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
a) condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
a titolo di residuo prezzo di cui all'atto di vendita del 10 Parte_1 maggio 2012, della somma (comprensiva di I.V.A.) di euro 23.650,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma primo, c.c. dalla data del 15 maggio 2012 sino alla domanda giudiziale, e agli interessi legali ex art. 1284, comma quarto,
c.c. a decorrere dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna al rimborso, in favore della Controparte_1 [...]
di un terzo delle spese processuali di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, che liquida, per l'intero: 1) quanto al primo grado, in euro 1.241,00 per esborsi e in complessivi euro 5.077,00 per compensi di avvocato (di cui euro
919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase di trattazione ed euro 1.701,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
2) quanto al presente grado di appello, in euro 1.848,00 per esborsi e in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
c) compensa per il resto tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
d) conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Catania il 23 dicembre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 770/2024 R.G., avente ad oggetto: Vendita di immobili,
[...]
con sede a Misterbianco, in piazza XXV Aprile, nn. 7/8 (p. Parte_1
I.V.A. ), in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappr. e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Andrea Testuzza.
- Appellante -
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), residente a [...], in corso Italia, n. 201, rappr. e difeso C.F._1
dall'Avv. Rosario Valore.
- Appellato -
________________________
Nell'udienza di discussione del 17 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1965/2024 del 22 aprile 2024 (resa nel procedimento iscritto al n.
16121/2021 R.G.), il Tribunale di Catania (adito dalla per la Parte_1 condanna del convenuto al pagamento della somma di Controparte_1
euro 439.126,63, a titolo di saldo dei pattuiti prezzi di vendita dei beni immobili formanti oggetto dei contratti dell'8/10/2009, del 10/05/2012, del 18/07/2013, del
29/12/2014 e del 14/12/2016, oltre agli interessi legali dalla data dei pagamenti previsti ed aggravati ex art. 1283, comma 4, c.c.) così statuiva:
1. rigettava la domanda;
2. condannava parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, in favore di parte convenuta, liquidate in euro 7500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Con atto di citazione notificato il 31 maggio 2024, la Parte_1
proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando tre motivi di gravame.
Si costituiva in giudizio , che deduceva l'infondatezza Controparte_1
dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Nell'udienza di discussione del 17 dicembre 2024 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente preso atto che, nell'atto di impugnazione, la società appellante ha dichiarato di prestare acquiescenza (con conseguente formazione di giudicato sul punto) alla parte della sentenza di primo grado che ha accolto l'eccezione (formulata dal convenuto ) di prescrizione in relazione alla pretesa fondata sull'atto di CP_1 vendita dell'8 ottobre 2009.
Ciò premesso, con il primo motivo di gravame l'appellante rileva che: a) il giudice di prime cure ha errato nell'affermare che in caso di pagamento con assegno di conto corrente bancario incombe sul creditore (che deduca il mancato incasso delle somme e chieda in conseguenza l'adempimento) l'esibizione del titolo, difettando la quale non possa egli avanzare alcuna pretesa;
b) il Tribunale fissa dunque in capo al creditore l'onere della prova dell'inadempimento del debitore (in contrasto con l'insegnamento consolidato per il quale il creditore deve limitarsi a dedurre l'inadempimento, spettando al debitore dimostrare il fatto estintivo;
artt.1218 e 2697
c.c.), e predetermina e rende esclusivo il mezzo istruttorio indicandolo unicamente nell'esibizione del titolo (rectius, del mezzo); c) invece, la sentenza di legittimità richiamata a sostegno di questa tesi (Cass. n. 33566/2021) non afferma da alcuna parte che l'esibizione del documento/assegno sia l'unico modo di dimostrare il mancato incasso delle somme, bensì si limita a osservare che la circostanza che il prenditore sia in grado di esibire il titolo banco judicis è prova inoppugnabile del mancato incasso, il che è ovvio;
d) in verità, nel processo, a dispetto dell'affermazione contenuta in sentenza, del tutto ingiustificata (“…né ha dedotto alcunchè in ordine al mancato incasso degli stessi”; pag. 4, ultimo cpv), essa appellante aveva dato dimostrazione del mancato incasso delle somme nell'unico modo consentito dalle circostanze, ovvero l'esibizione degli estratti conto bancari di essa società riferibili a un lungo arco di tempo, successivo ai rogiti medesimi, dove quegli assegni avrebbero dovuto, ove incassati, confluire;
mentre non ve ne era traccia alcuna;
e) ove il
Tribunale avesse fatto corretto uso del principio dell'onere della prova (anche nella modulazione della vicinanza), avrebbe dovuto dire non provato l'adempimento.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, secondo il condivisibile (e richiamato dall'impugnata sentenza) orientamento della giurisprudenza di legittimità, se il pagamento viene effettuato con assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo. Infatti, la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo". Tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo. Spetta invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (Cass. n. 33566/2021; v. anche Cass. n. 17749/2009).
Ciò posto, se, da un lato, l'eventuale possesso, da parte del creditore, del titolo
(assegno bancario) in precedenza rilasciatogli “pro solvendo” dal debitore non costituisce l'unica modalità di prova del mancato incasso della relativa somma (e della conseguente, persistente esigibilità di essa), dall'altro lato appare corretta la valutazione -espressa dal primo giudice- di concreta carenza, nel caso di specie, della prova del mancato incasso degli assegni consegnati dall'acquirente CP_1
(odierno appellato) in parziale pagamento dei prezzi di vendita pattuiti con i sopra menzionati contratti, valutazione imperniata sul logico ed esatto rilievo che: a)
”l'attore non ha depositato in giudizio i titoli che erano stati consegnati, né ha dedotto alcunchè in ordine al mancato incasso degli stessi”; b) “né prova alcuna sul punto può essere costituita dalla sola produzione di estratti conto parziali e per periodi limitati, atteso che nulla esclude (in astratto) la presenza di altri c.c. e che gli assegni siano stati posti all'incasso in epoca differente”.
Consegue da quanto sopra esposto il mancato assolvimento, da parte della società creditrice, dell'onere -sulla stessa gravante, per effetto dell'avvenuta consegna, ad essa, degli assegni bancari specificamente indicati negli atti di vendita in questione- della prova del mancato incasso delle relative somme (e della conseguente, persistente esigibilità di queste ultime).
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce che: a) il valore complessivo delle compravendite era di euro 1.023.000,00, solo in minima parte coperti dalla consegna degli assegni;
b) la maggior parte del prezzo era stata infatti formalmente corrisposta con accolli di mutuo, bonifici e compensazioni, e, in particolare (con riferimento ai soli pagamenti non rintracciati, e con esclusione delle somme -coperte dall'eccepita prescrizione- relative all'atto di vendita dell'8 ottobre 2009), con un bonifico di euro 47.300,00 (43.000,00 +IVA) promesso dai genitori dell'acquirente in atto n. 2, ricevuto solo per metà, con un bonifico dell'acquirente di Euro 16.110,47 menzionato in atto n. 5, non ricevuto, e, soprattutto, tramite la compensazione con n. 2 "finanziamenti soci" menzionati negli atti nn. 3 e 4, per un totale di 331.385,00 euro, assertivamente erogati in tempo indefinito ad essa società venditrice dal padre dell'acquirente, socio della stessa;
c) di nessuno di questi pagamenti e finanziamenti vi è traccia nei bilanci o in altre scritture contabili;
d) gli atti di compravendita contenevano delle dichiarazioni del venditore che, prima facie, potevano sembrare di quietanza, ma, in realtà, correttamente collocate nel testo contrattuale, tali esse non erano affatto, limitandosi a predefinire le modalità di pagamento, ma nulla potendo ovviamente riferire sui relativi esiti;
e) la clausola di stile “…La parte venditrice rinunzia all'ipoteca legale e dichiara di non avere più nulla a pretendere, a titolo di ulteriore corrispettivo, dalla parte acquirente per la presente compravendita…” apposta in tutti i contratti (evidentemente per uso dello stesso notaio) è sistematicamente (cioè nei capoversi del testo contrattuale) successiva alla mera indicazione del prezzo pattuito e antecedente all'indicazione dei mezzi di pagamento, sicchè essa va necessariamente intesa come “nulla più della x somma pattuita pretenderò per la vendita”, ma non confessa affatto l'avvenuta ricezione dei denari e non può dunque avere valore di quietanza;
f) in ogni caso, poi, le stesse dichiarazioni erano state anche revocate dal nuovo amministratore (il precedente, firmatario degli atti, era deceduto molto tempo prima dell'azione giudiziale), tenuto per legge a salvaguardare il patrimonio sociale e le ragioni dei creditori, giacchè nè gli assegni di cui sopra, nè i bonifici promessi, nè i presunti "finanziamenti soci" erogati dal padre dell'acquirente, risultavano affatto in contabilità, con conseguente errore di fatto che legittimava la revoca ex art. 2732 c.c.; g) privato del valore confessorio della quietanza, il compratore/debitore di cui si lamentava l'inadempimento tornava così a essere soggetto agli ordinari principi e obblighi di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., ma non li assolveva;
h) pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto esprimersi sulla revoca delle dichiarazioni di (apparente) quietanza e trarne espressamente le conseguenze, proprio nel senso della reviviscenza degli ordinari principi di prova e, quindi, dell'affermazione dell'inadempimento dell'acquirente (per la parte di prezzo da esse coperta).
Il motivo è parzialmente fondato.
Va invero rilevato che sia il pagamento della somma di euro 16.110,47 (con il disposto bonifico del 22 luglio 2016), relativamente a parte del prezzo di cui all'atto di vendita del 14 dicembre 2016, sia il pagamento della complessiva somma di euro 331.385,00
(in parziale estinzione dei prezzi di cui agli atti di vendita del 18 luglio 2013 e del 29 dicembre 2014) mediante la compensazione con due "finanziamenti soci" erogati alla società venditrice dal padre dell'acquirente (socio della stessa) sono dimostrati dalle relative dichiarazioni (appunto di avvenuto pagamento) contenute negli stessi atti di vendita e produttive degli effetti -tipici delle quietanze liberatorie- di piena prova (del fatto estintivo) ex artt. 2735 e 2733 c.c.
Infatti, il creditore, il quale rilascia quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c. (Cass. n. 32458/2018).
Inoltre, il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione
(Cass. n. 5945/2023).
Ne consegue l'inidoneità della successiva dichiarazione (prodotta in atti) di revoca, da parte del nuovo amministratore della società appellante, delle sopra menzionate confessioni stragiudiziali (dell'avvenuto pagamento) a far venir meno la piena efficacia probatoria di queste ultime, non essendo stata fornita dalla stessa società la necessaria dimostrazione né della loro non veridicità, né (soprattutto) dell'errore di fatto, sul punto, della confitente venditrice.
Ciò posto in punto di rilevata prova (ex artt. 2735 e 2733 c.c.) della riscossione, da parte della società venditrice (odierna appellante), delle predette somme di euro
16.110,47 ed euro 331.385,00, non può dirsi altrettanto per la somma di euro
47.300,00 (euro 43.000,00 + I.V.A.), a titolo di saldo del prezzo di cui all'atto di vendita del 10 maggio 2012, da pagarsi dalla parte acquirente alla parte venditrice a mezzo di bonifico bancario da effettuarsi dai genitori della stessa parte acquirente entro il 15 maggio 2012 e di cui avrebbe costituito quietanza la contabile bancaria;
pagamento, questo, poi eseguito soltanto per metà (secondo quanto dedotto dalla venditrice), con la conseguente persistenza, a carico dell'acquirente (odierno appellato), dell'obbligazione relativa alla restante metà (euro 23.650,00) del predetto saldo.
In parziale accoglimento del secondo motivo di gravame, e in riforma dell'impugnata sentenza, va quindi condannato al pagamento, in Controparte_1 favore della a titolo di residuo prezzo di cui all'atto di vendita Parte_1 del 10 maggio 2012, della predetta somma (comprensiva di I.V.A.) di euro 23.650,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma primo, c.c. dalla data (15 maggio 2012) di pattuita esigibilità del credito sino alla domanda giudiziale (attesa la non riconducibilità della vendita in questione alle transazioni commerciali ex d. lgs. n.
231/2002), e agli interessi legali ex art. 1284, comma quarto, c.c. a decorrere dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.
Avuto riguardo all'esito globale della controversia, anche in parziale accoglimento
(relativamente al primo grado) del terzo motivo di appello, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la prevalente soccombenza dell'appellato e vanno poste, nella misura di un terzo, a carico dello stesso.
Le stesse spese vanno liquidate in dispositivo secondo i parametri (medi per il primo grado e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del presente giudizio di appello, nonché minimi per la fase di trattazione di quest'ultimo grado, non essendo stata svolta una specifica attività istruttoria) previsti dalla vigente tariffa forense per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00. La rilevante riduzione dell'entità del disposto condannatorio rispetto alla domanda attrice giustifica la compensazione, per il resto, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Va per il resto confermata l'impugnata sentenza.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 770/2024 R.G.A.C.,
in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza n. 1965/2024 del 22 aprile 2024 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento iscritto al n. 16121/2021 R.G.), e in riforma della stessa sentenza, così statuisce:
a) condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
a titolo di residuo prezzo di cui all'atto di vendita del 10 Parte_1 maggio 2012, della somma (comprensiva di I.V.A.) di euro 23.650,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma primo, c.c. dalla data del 15 maggio 2012 sino alla domanda giudiziale, e agli interessi legali ex art. 1284, comma quarto,
c.c. a decorrere dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna al rimborso, in favore della Controparte_1 [...]
di un terzo delle spese processuali di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, che liquida, per l'intero: 1) quanto al primo grado, in euro 1.241,00 per esborsi e in complessivi euro 5.077,00 per compensi di avvocato (di cui euro
919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase di trattazione ed euro 1.701,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
2) quanto al presente grado di appello, in euro 1.848,00 per esborsi e in complessivi euro 4.888,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
c) compensa per il resto tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
d) conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Così deciso in Catania il 23 dicembre 2024, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro