Articolo 5 della Legge 11 ottobre 1960, n. 1178
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11 novembre 1960
Art. 5. Nomina

Le Commissioni giudicatrici, con motivata relazione, propongono per i singoli posti messi a concorso non piu' di tre candidati idonei, in ordine alfabetico. La relazione e' approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. La nomina e' conferita mediante decreto ministeriale a quel candidato che fra gli idonei sia stato prescelto dall'insegnante titolare della cattedra cui il concorso si riferisce.
E' in facolta' del Ministro nominare, entro i due anni scolastici successivi all'approvazione degli atti del concorso, ad altri posti della stessa materia o di materia affine, della stessa o di altra Accademia di belle arti o Liceo artistico, su richiesta dei rispettivi titolari, i concorrenti compresi nella terna degli idonei.
Ai posti vacanti di assistenti di ruolo puo' provvedersi nelle more del concorso, mediante assistenti incaricati.
Del pari, per i posti vacanti di assistente inerenti a cattedre di ruolo temporaneamente sprovviste di titolari, si deve provvedere con assistenti incaricati.
Gli incarichi di cui al presente articolo, ai quali puo' farsi luogo anche nel caso in cui l'assistente di ruolo sia legittimamente impedito, sono conferiti ad ogni effetto, salvo ratifica del Ministero della pubblica istruzione, su proposta dell'insegnante titolare della cattedra per cui l'assistente e' richiesto e dell'insegnante incaricato che lo sostituisce, con parere favorevole del direttore dell'Istituto.
Per la nomina ad assistente incaricato di storia dell'arte e' necessario essere in possesso del titolo di studio necessario per l'ammissione ai concorsi per la relativa cattedra.
Agli assistenti incaricati di cui al precedente comma, compete il trattamento iniziale identico a quello del personale di ruolo, proporzionato al numero delle ore di effettivo servizio.
Entrata in vigore il 11 novembre 1960