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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. SCHIAVONE GIOVANNI
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. MAGGIO GIOVANNI MARIA e MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità pari al 100% con totale e permanente riduzione della capacità lavorativa (ex art. 12 L.118/71) dalla data della domanda amministrativa (16/07/2021) ovvero, in subordine, dalla diversa data ritenuta di giustizia, con conseguente diritto del medesimo a percepire la pensione di inabilità civile.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la sussistenza, ritenendo che le patologie dalle quali è affetto l'odierno opponente consentissero di ravvisare una invalidità in misura pari solo all'85%.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso. Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3
del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta richiamando le risultanze tutte di cui al procedimento di atp.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della camera di consiglio, il
Giudice decideva come da dispositivo.
***
In via preliminare, va precisato che - in linea con il recente pronunciamento della Corte di Cassazione
(sent. n. 6084 del 17.3.2014) - il giudizio ex art. 445-bis, co. 6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale. La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidita' che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioe' concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento … La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spettera' all'ente previdenziale di compiere tale verifica … ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sara' tenuta a proporre un nuovo giudizio, che e' a cognizione piena, ancorche' limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta". Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, come correttamente richiesto in ricorso (mentre andrebbe dichiarata inammissibile la domanda - che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici - di condanna al pagamento della prestazione assistenziale che, come si e' detto, non e' stata formulata nel presente giudizio;
nello stesso senso, cfr. ex plurimis, Tribunale
Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
CP_ Di conseguenza le doglianze di sul punto sono prive di fondamento alcuno e vanno rigettate.
Di contro, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di giudizio di opposizione, dott. Per_1
, alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e dell'esame obiettivo del periziando,
[...]
ha sufficientemente motivato in ordine alle ragioni del riconoscimento del beneficio per cui è causa. Lo stesso, in particolare, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad attestare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario anelato.
Ed invero lo stesso consulente ha effettuato le sue valutazioni cliniche così, in parte, argomentando:
“Dalla documentazione sanitaria presente in atti e dalla raccolta anamnestica emerge che il signor
, dopo aver subito la frattura clavicolare bilaterale in giovane età, ha affrontato vari Parte_1
interventi chirurgici correttivo di ernia inguinale bilaterale e ombelicale, di tunnel carpale e ha subito un infarto del miocardio nel 2010. Da oltre 20 anni è portatore di broncopatia cronica enfisematosa, di diabete mellito in precario compenso e, negli ultimi anni, è andato incontro ad un progressivo deterioramento artrosico polidistrettuale con ripercussione sulla deambulazione e sui passaggi posturali. Ciò premesso, del 2017 è il referto radiografico toracico con rilievo di
“broncopatia cronica enfisematosa… Aspetto plurilobato dell'emidiaframma destro”, il rilievo ecocardiografico di “E/A<1 (disfunzione diastolica del ventricolo sinistro di I grado). Mitrale: rigurgito di grado minimo. Tricuspide: rigurgito di grado lieve” e la diagnosi cardiologica di
“cardiopatia ipertensiva con funzione sistolica globale conservata segni di disfunzione diastolica di
I grado del VS;
ectasia della aorta ascendente con sclerosi valvolare aortica”. Del 2018 è la diagnosi di ipertrofia prostatica con urge incontinence e del 2019 il riscontro strumentale di un quadro artrosico-discopatico del rachide, di coxartrosi bilaterale con alterazione dei cigli cotiloidei e spazi articolari ridotti con artrosi delle sacro-iliache. Del 2021 è il riscontro di “poliartrosi in obeso, parestesie arti inferiori con deficit deambulatorio, diabete scompensato, ipertensione, extrasistolia ventricolare” e di “depressione reattiva grave”. Significativa la consulenza neurologica del
24/05/2021 con diagnosi funzionale di “deficit dell'ortostatismo e della deambulazione, sintomatico di dolore neuropatico cronico lombare irradiato agli arti in soggetto con poliartrosi diffusa (coxo- femorale, ginocchia bilaterale, colonna, ecc.) con recidivante blocco funzionale lombare.
Depressione endoreattiva di grado medio del tono dell'umore. Nel complesso si tratta di un paziente a medio impegno sanitario ed elevato impegno sociale (deficit di ortostatismo e deambulazione) con sintomatica valida compromissione del funzionamento globale sociale e relazionale”, con CP_ (13/9/2021) fornitura deambulatore a sedile. Seguiva valutazione (14/10/2021) con indicazione di percentuale invalidante pari all'85% che alla luce della documentazione presente in atti, delle disfunzioni descritte e della natura delle patologie sofferte, si ritiene sufficientemente congrua. Solo con l'accertamento strumentale RMN sul rachide lombo-sacrale del 09/08/2022 per la probabile ulteriore ripercussione negativa sulla capacità deambulatoria e con l'obiettività riportata nella relazione per ATP, peraltro confermata dalla visita diretta dello scrivente (29/07/2024), si ritiene di dover esprimere una diversa valutazione disfunzionale. Nello specifico, in accordo alle tabelle annesse al decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, si ritiene che la valutazione debba essere la seguente: • Deficit della deambulazione in soggetto con spondilodiscoartrosi cervico lombosacrale e poliartrosi diffusa in obesità di primo grado (IMC 32,89): 60% (codice 7335 in analogia e cumulo delle varie patologie e disfunzioni con ripercussione sulla capacità deambulatoria
– Paraparesi con deficit di forza medio: 51-60) • Cardiopatia ipertensiva con funzione sistolica globale conservata e segni di disfunzione diastolica di primo grado del ventricolo sinistro con ectasia aorta ascendente e sclerosi valvolare aortica: 30% (codice 6441- Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve I classe NYHA: 21-30). • Diabete mellito tipo secondo insulino trattato in labile compenso glico-metabolico: 45% in relazione al precario controllo metabolico (codice 9309
– Diabete mellito tipo 1 o 2 con complicanze micro-macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado classe III: 41-50%). • Broncopatia cronica enfisematosa: 30% (media fra il codice analogico 6013 “Insufficienza • Ipertrofia prostatica benigna (IPB) con urge incontinence: 20% per l'aspetto anatomopatologico e disfunzionale (codice 6204 – Prostatite cronica o ipertrofia prostatica: 11-20). • Sindrome depressiva endoreattiva di grado medio in trattamento farmacologico:
25% per la medio-alta gravità della depressione (codice 2205 – Sindrome depressiva endoreattiva media: 25%). Applicando, a questo punto, la formula a scalare di TH per le minorazioni sopra riportate (60+30+45+30+20+25=94%) si ottiene una percentuale invalidante pari al 94% che deve essere equiparata al 100% con decorrenza dal mese di agosto 2022. Al riguardo, è da dire, che come le percentuali di riduzione della capacità lavorativa inferiori all'11% non hanno particolare valore, tanto che non sono valutabili (perchè inserite in franchigia) nelle invalidità minime singole, tranne i casi in cui concorrono nella stessa disfunzione in quanto incidenti sullo stesso organo o apparato, parallelamente, quando si raggiungono valori di invalidità superiore al
90%, ove residuano, di conseguenza, cascami di validità tanto piccoli da risultare insignificanti in una ipotetica applicazione di natura lavorativa, ne deriva che diventa logicamente sostenibile l'approssimazione al 100%. Questo, discende dalla considerazione che una ipotetica residua capacità lavorativa, compresa tra l'1% ed il 10%, non avrebbe possibilità di attiva e concreta applicazione in campo lavorativo, finanche per quei lavori per i quali è richiesto un seppur minimo impegno psico-fisico che, in quanto tale, supera di gran lunga in dispendio psico-fisico la percentuale fornita dal residuo 10%. Non essendo, quindi, sfruttabile e concretamente applicabile il cascame lavorativo residuo in ogni individuo assicurato da livelli di efficienza lavorativa tanto modesti
(cascami di capacità lavorativa), al di là della specifica attività lavorativa svolta, diventa ragionevole l'approssimazione per eccesso della invalidità, quando superiore al 90%, fino a coincidere con la totale inabilità lavorativa.” Ed infine il Ctu ha così concluso: “• Il signor , a decorrere dal mese di agosto 2022, è Parte_1
da considerare invalido civile al 100% per totale perdita della capacità lavorativa (L. 118/71), dovuta principalmente al più che probabile aggravamento del quadro osteo-articolare e deambulatorio. Da detto periodo sono pertanto presenti i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della pensione di inabilità civile. • Ne deriva che dalla data della domanda amministrativa (16/07/2021) e fino al mese di luglio 2022, con elevata probabilità, lo stato invalidante non superava la percentuale del 90% e non era, pertanto, tale da determinare la totale perdita della capacità lavorativa.”
Avverso tali risultanze inviate pure in bozza alle parti in data in data 17/11/2024, nessuna di esse avanzava osservazioni e/o note critiche ed il Ctu rendeva la propria consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
Le conclusioni del perito d'ufficio appaiono pienamente condivisibili dal Tribunale, in quanto immuni da vizi e censure.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione della pensione di inabilità civile
(ex art. 12 L. 118/71) a far data dal mese di agosto 2022.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento antecedente l'introduzione del presente giudizio (05.07.2023), ma comunque successivo alla data della domanda amministrativa (16.07.2021), considerata altresì la soccombenza reciproca delle parti,
CP_ sono poste a carico di nella misura del 50% e liquidate come in dispositivo;
spese compensate nella restante parte del 50%.
CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) riconosce che l'istante è affetto da infermità tali da determinare la permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura pari al 100% e lo stesso risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione della relativa pensione di inabilità con decorrenza dal mese di agosto
2022;
b) compensa le spese di lite nella misura del 50%;
c) condanna al pagamento della restante parte delle spese di lite nella misura del 50% che CP_1 liquida in € 1.600,00 oltre accessori con distrazione;
CP_ d) spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 08.04.2025
IL Giudice (dr.ssa Gabriella Puzzovio)