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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1619/2024 R.G. Cont.
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa con ricorso da:
(C.F. ), nata ad [...], il [...] residente in Parte_1 C.F._1
Bollengo (TO), Strada Broglina n. 1 1 con l'Avv. Valeria Giacometti con Studio in Ivrea
(TO), Via Torino n. 289 che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
contro
(C.F. nato il [...] a [...], residente CP_1 C.F._2
in Azeglio (TO), Via Roma n. 1 resistente contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
pagina 1 di 4 Conclusioni
Per parte ricorrente: “il Tribunale voglia pronunciare, con sentenza, lo scioglimento del
matrimonio celebrato in data 25.08.2019 in Azeglio (TO). spese irripetibili data la mancata
opposizione.”
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 5.6.2024, Parte_1
evocava in giudizio il marito innanzi l'intestato Tribunale affinché pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- le parti avevano contratto matrimonio civile in data 25.08.2019 in Azeglio (TO), atto trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di Azeglio (TO), al n. 4 Parte I (all. 1) (cfr. atto integrale di matrimonio).
- dal matrimonio non sono nati figli;
- i coniugi si separavano con sentenza di separazione del Tribunale di Ivrea n. 55/2024
pubblicata il 15.1.2024 e passata in giudicato il 29.03.2024 (all. 3);
- da tale data i coniugi non avevano più convissuto e la separazione durava ininterrotta.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo (effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 7.11.2024).
All'udienza del 18 marzo 2025, nemmeno comparso il convenuto contumace, la ricorrente intendendo ottenere la sola pronuncia sul vincolo, ha chiesto ed ottenuto di poter rassegnare le conclusioni definitive, evidenziando che non vi erano provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare.
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55).
In particolare, deve osservarsi che:
pagina 2 di 4 a) il Tribunale di Ivrea con sentenza n. 55/2024 pubblicata il 15.1.2024 e passata in giudicato il 29.03.2024 pronunciava la separazione tra i coniugi (all. 3);
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge, a far data dall'udienza presidenziale nella procedura di separazione personale (risalente al giorno 11.5.2023 – cfr. primo doc. 2 allegato al ricorso) e fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 5.6.2024), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo il convenuto rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione - da parte della ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte del resistente, rimasto contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
La ricorrente ha chiesto solo la pronuncia sul vincolo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace, all'unica domanda della ricorrente relativa al vincolo), non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali,
spese che vanno dunque dichiarate irripetibili, come del resto richiesto dalla ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (reso in data 21.3.2025), così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
in data 25.08.2019 in Azeglio (TO), atto trascritto presso l'Ufficio di Stato civile di
[...]
Azeglio (TO), al n. 4 Parte I (all. 1),
pagina 3 di 4 ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. dichiara irripetibili le spese di giudizio
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 29 aprile 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
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