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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/07/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 24 luglio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3492/2023 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il 18.101964 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonello Cozzi ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Lauria, alla C.da Milordo n. 20, giusta mandato in atti;
OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 19.12.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto n. 336/2023 emesso dal
Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, con il quale veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 11.029,28 a titolo di indebito, scaturito dalla percezione di ratei di pensione in misura maggiore per superamento dei limiti reddituali in relazione agli anni dal 2005 al 2011, deducendo la prescrizione quinquennale e la carenza di dolo.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto e, per l'effetto, di 1) dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 336/2023 emesso dal Tribunale di Potenza sez. Lavoro, opposto, perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
2) in via principale, di dichiarare la prescrizione del credito vantato nel predetto decreto ingiuntivo per i motivi su esposti;
3) in subordine, di dichiarare che la sig.ra nulla deve Pt_1 all'Ente per irripetibilità dell'indebito ex art. 52 Legge del 9 marzo 1989 n. 88; con vittoria di spese e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_1 dichiarare infondate le domande attoree e perciò rigettarle;
di confermare il decreto ingiuntivo opposto oppure, in caso di sua revoca, condannare controparte a pagare la giusta somma che sarà dal giudice fissata;
con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 24 luglio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'opposizione merita accoglimento per il motivo di seguito esposto.
2 E' consolidato l'orientamento secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, pertanto, l'an e il quantum della pretesa del creditore, entrando nel merito della controversia.
Ne consegue che, in tale giudizio, l'opposto riveste il ruolo dell'attore, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto.
Tale distinzione assume rilevanza sul piano del riparto dell'onere della prova, poiché, per effetto dell'inversione processuale e non sostanziale delle parti, è sul creditore opposto-convenuto che incombe la prova del fatto costitutivo del credito, mentre la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetta all'opponente attore (ex multis Cass. civ. SS.UU., n. 7448 del 7.7.93; Cass. civ., sez. II, n. 7476 del 11.08.1997; Cass. civ., sez. II, del 18.4.2000 n. 4974).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, parte opposta ha ottemperato all'onere della prova sulla stessa gravante, atteso che risulta agli atti che l' CP_1 abbia fondato la richiesta del decreto ingiuntivo, concesso dall'intestato
Tribunale ed opposto in questa sede, sulla documentazione attestante la percezione in misura superiore dell'importo complessivo di € 11.029,28 a titolo di assegno di invalidità civile per superamento dei prescritti limiti reddituali in relazione agli anni dal 2005 al 2011.
Tale fatto costitutivo del credito, oltre che provato, è stato esplicitamente ammesso dalla parte opponente, la cui difesa, peraltro, è stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento dello stesso (Cass. civ., sez. III, del 17.11.2003 n. 17371).
Parte opponente, titolare di assegno di invalidità civile, non ha contestato il credito nell'an, ma ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto alla ripetizione dell'importo ingiunto e, in ogni caso, l'assenza di dolo.
3 Premesso, in generale, che l'indebito pensionistico sia soggetto al normale termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., decorrente: a) dal giorno in cui sia stato effettuato il pagamento della prestazione indebita;
b) dal giorno in cui l' abbia avuto conoscenza dell'insorgenza del credito;
c) dalla data di CP_2 ricezione della comunicazione laddove l'indebito sia da ricollegare a situazioni che debbano comunicarsi all' , quanto alla decorrenza, in tema di indebito CP_2 assistenziale riconnesso alla carenza del requisito reddituale, di rilievo nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante e condivisibile ha statuito che: “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione
(come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 28771 del 9.11.2018, nonché
Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 26036 del 15.10.2019 “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
o, infine, di dolo comprovato”).
Tanto premesso, sul piano giurisprudenziale e passando al caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che parte opponente sia titolare di assegno di invalidità civile, cat. INVCIV n. cert. 00708513; che, in relazione al periodo dal
01.01.2005 al 31.05.2011 abbia superato i prescritti limiti reddituali;
che l' CP_1 con provvedimento, dapprima del 27.09.2011 e, successivamente, del 15.05.2017
4 abbia accertato l'insussistenza del requisito reddituale, notificando ritualmente l'indebito.
Orbene, in applicazione del richiamato indirizzo giurisprudenziale, priva di fondamento appare l'eccepita prescrizione quinquennale. Tuttavia, attesa la insussistenza del dolo in capo all'opponente, risultando agli atti di causa la piena conoscibilità da parte dell' della condizione reddituale della sig.ra , e CP_1 Pt_1 atteso che il primo provvedimento di accertamento sia intervenuto il 27.09.2011, ne consegue che va esclusa la ripetizione per i ratei corrisposti anteriormente a tale data.
Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la insussistenza del diritto dell' alla ripetizione dell'indebito maturato nel periodo CP_1 antecedente il 27.09.2011, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
336/2023.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite, anche della fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosalba De Bonis, pronunciando definitivamente sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 336/2023, proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 19.12.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 336/2023;
2. compensa interamente le spese di lite anche della fase monitoria.
Potenza, 24 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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