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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 6634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6634 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1206/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dott.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dott. MICHELE MAGLIULO Consigliere est.
Dott. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1206/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 3156/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere – III Sezione civile pubblicata in data 29/10/2018, vertente
TRA in concordato Parte_1
preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.iva
), rappresentata e difesa dall'avv. PIETRO FARINA P.IVA_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(c.f. e P.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO P.IVA_2
FORMARO
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione notificato il 12.05.2014, la conveniva CP_2 Parte_2
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la CP_1
per sentirla condannare alla rideterminazione del saldo, alla
[...]
ripetizione, restituzione e/o al riaccredito in conto delle somme indebitamente riscosse, come risultante dalla perizia di parte versata in atti, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.
A sostegno della pretesa avanzata, parte attrice deduceva di aver intrattenuto a partire dal 1980 un rapporto di c/c ordinario affidato n.34646
(già 16421.54) e di conti anticipi ad esso collegati n.77802-90, n.77900-91,
n.77789-96, n.77792-91, n.77800-95, n.77794-96, n.77796-91, 77795-93,
n.77798-95, n.77799-92, n.77790-97, n.7778899, n.650473-57, n.77791-
94, n.39450-57 (ovvero conti anticipi su fatture con saldi interessi e competenze girocontati sul conto principale) presso il citato istituto bancario e che quest'ultimo, durante lo svolgimento del rapporto, aveva indebitamente applicato e addebitato in suo danno competenze non dovute per una somma di complessiva di € 187.936,41, così come evidenziato dalla c.t.p allegata all'atto introduttivo. Parte_ In particolare, la eccepiva: CP_2
a) la nullità ed inefficacia delle condizioni applicate non essendo le stesse state stipulate per iscritto in violazione dell'art.1284 cc e 117
T.U.B.;
b) l'illegittimità dell'anatocismo e delle ulteriori clausole d'uso, nonché la violazione della clausola di reciprocità di cui alla delibera CICR;
Pagina 2 c) la nullità della clausola interessi uso piazza;
la violazione della normativa antiusura, illegittima applicazione della capitalizzazione periodica;
inapplicabilità della commissione di massimo scoperto in assenza di qualsivoglia pattuizione con capitalizzazione trimestrale;
d) la rettifica delle valute di addebito/accredito; la illegittimità della girocontazione delle competenze sul c/c anticipi senza autorizzazione;
e) il TEG costo fisso globale sostenuto dal cliente;
f) l'illegittimo uso dello Jus Variandi nonché la violazione del principio di correttezza.
Aggiungeva, inoltre, che, mediante raccomandata a/r, in data 12 marzo
2012 la convenuta le aveva comunicato la revoca delle facilitazioni creditizie con chiusura del conto con un saldo debitorio pari a € 70.468,29, intimandole il rientro dalla esposizione debitoria.
Si costituiva la convenuta la quale impugnava e contestava Controparte_1
quanto dedotto da parte attrice ed eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attore alla ripetizione dei presunti indebiti, ovvero di tutte le somme risultate a qualsiasi titolo indebitamente richieste e percepite dalla banca per ciascuno dei rapporti oggetto del giudizio in data anteriore al 07 maggio 2004, in mancanza di apertura di credito. Nel merito, deduceva ancora che tutte le condizioni economiche applicate ai rapporti in esame erano state puntualmente e legittimamente pattuite tra le parti, che ogni loro variazione era stata immediatamente comunicata mediante l'invio periodico degli estratti conto e che non vi era stata alcuna violazione della normativa antiusura.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese del giudizio. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di sentire
Pagina 3 condannare la al pagamento della somma di € 80.109,27, CP_2 Parte_2
oltre interessi a far data dal 10.03.2014, per l'omesso rimborso del finanziamento n. 3830241 di € 100.000,00 erogato in suo favore.
Depositata documentazione, ammessa ed espletata consulenza tecnica di ufficio contabile e i richiesti chiarimenti, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli così provvedeva: “1)
Rigetta la domanda principale e la domanda riconvenzionale perché infondate;
2) compensa integralmente le spese di giudizio;
3) condanna parte attrice e parte convenuta nella quota di un mezzo ciascuno al pagamento delle spese per la CTU che si liquidano in complessivi €
6.231,72.”
Il giudizio di appello:
Avverso tale sentenza, con atto notificato il 07.05.2014, ha proposto appello la formulando le seguenti Parte_1
conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto dall'istante e, in riforma della impugnata sentenza, le seguenti conclusioni: 1) previo accertamento della inesistenza e/o la nullità (totale o parziale) e/o la invalidità-inefficacia del contratto di conto corrente con apertura di credito e dei conti anticipo ad esso collegati oggetto del rapporto tra l'istante e la convenuta banca, o in ogni caso la nullità, inefficacia ed invalidità di tutte le clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, di interessi uso piazza, di capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo), di
C.M.S., della valute dare/avere, delle modifiche unilaterali della condizioni, delle girocontazioni illegittime delle competenze di conti
Pagina 4 anticipi sul conto ordinario, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, dichiarare che la convenuta banca ha indebitamente applicato, addebitato e contabilizzato nel periodo dal 01.10.2001 al
30.3.2012 interessi, costi e competenze non dovute ricompresi in una forbice tra un minimo di € 115.367,03 (ipotesi VI del c.t.u.) ed un massimo di € 169.742,80 (ipotesi III del c.t.u.), così come risultanti dalla consulenza redatta dal c.t.u. Dott. redatto su incarico del giudice di Persona_1
primo grado, rideterminando il saldo nel rapporto dare-avere tra le parti in base alla ipotesi di ricalcalo che l'On.le Corte riterrà di condividere ovvero nella diversa misura che verrà accertata nel giudizio di appello;
2) condannare, conseguentemente, la convenuta banca al pagamento in favore della appallante a titolo di ripetizione e/o restituzione delle somme indebitamente addebitate pari ad € 99.274,51 (III ipotesi di ricalcolo eseguita dal consulente dott. nella c.t.u. di primo grado) o, Persona_1
in subordine, nella misura indicata dal c.t.u. in una delle altre 5 diverse ipotesi formulate, ovvero di: € 92.151,05 secondo la I ipotesi, di €
60.751,26 secondo la II ipotesi, di € 67.874,73 secondo la IV ipotesi;
di €
76.298,76 secondo la V ipotesi ovvero di € 44.898,98 secondo la VI ipotesi): il tutto, in ogni caso, maggiorato di interessi e rivalutazione a far data dal dalla domanda;
3) condannare la appellata banca al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
Nel dettaglio, l'appellante ha proposto la riforma della sentenza di prime cure sulla base dei seguenti motivi di gravame:
1. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non assolto da parte attrice l'onere probatorio
Pagina 5 con riferimento agli estratti conto idonei a ricostruire il rapporto contrattuale;
2. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea per carenza di prova in relazione alla dedotta mancanza del contratto;
3. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha fondato il suo convincimento omettendo ogni valutazione sulla documentazione contrattuale e i documenti prodotti da entrambe la parti e in particolar modo quelli prodotti da parte convenuta;
4. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha fondato il suo convincimento omettendo ogni valutazione circa le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata;
5. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso qualsiasi motivazione sul mancato recepimento del disposto accertamento peritale e delle conclusioni ivi rassegnate;
Parte appellante si è riportata, in ultimo, a tutte le domande e motivi difensivi già esperiti in primo grado e che ha reiterato, richiamando integralmente tutta la documentazione da essa già allegata.
Si è costituita la quale in via preliminare ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha contestato l'impugnazione proposta perché inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto e ne ha chiesto il rigetto.
Ha spiegato, altresì, appello incidentale per il seguente unico motivo di gravame: Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di
Pagina 6 prime cure, in violazione dell'art. 2697 c.c., non ha ritenuto assolto da parte dell'istituto bancario l'onere di provare il credito derivante dal contratto di mutuo e il relativo ammontare residuo;
Per questo motivo, in parziale riforma della decisione impugnata in via incidentale, ha chiesto testualmente: “accertare e dichiarare, in parziale riforma della sentenza appellata e in modifica della ricostruzione dei fatti e dell'applicazione delle norme di diritto da parte del Giudice di prime cure, che:
- la Banca ha assolto l'onere di provare il credito azionato con la domanda riconvenzionale proposta in primo grado e per l'effetto
- accertare che il credito della Banca nei confronti della società
[...]
(ora in concordato preventivo) in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore ammonta ad euro 80.109,27 oltre interessi convenzionali dal 10 marzo 2014 quale saldo debitore del finanzia-mento chirografario n. 3830241 e
- condannare la (ora in concordato Parte_1
preventivo) in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di della somma euro 80.109,27 oltre Controparte_1
interessi convenzionali dal 10 marzo 2014 quale saldo debitore del finanziamento chirografario n. 3830241”
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione con fissazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Pagina 7 2. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento della domanda che il giudice di primo grado ha rigettato.
Pagina 8 Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
3. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021,
n.37272).
Pagina 9 4. Nel merito, va rilevato che il giudice di prime cure ha rigettato sia le domande di parte attrice che quella riconvenzionale della convenuta, affermando che la mancanza degli estratti conto e dei D.M. ex Legge n.
108/1996, relativi al periodo in contestazione, è stata riscontrata anche dal consulente d'ufficio e da quello di parte. Tale carenza probatoria, inoltre, avviso del primo giudice, non può ritenersi superata neppure dall'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., rimasto inevaso, che non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico di parte istante.
Lo stesso difetto di prova è stato accertato anche in relazione alla domanda riconvenzionale, rispetto alla quale pure non è stato ritenuto assolto l'onere di provare l'esistenza e l'entità del credito azionato dall'istituto bancario in relazione al contratto di finanziamento.
6. Nel corso del giudizio di appello, la Corte, al fine di verificare la fondatezza dei contrapposti appelli, ha disposto un'integrazione della consulenza d'ufficio, demandando al consulente nominato in primo grado, dr. , i seguenti quesiti: Persona_1
“-elabori il CTU ulteriori ipotesi di ricalcolo del saldo contabile, che tengano conto delle indicazioni già fornite dal giudice del primo grado del giudizio con l'ordinanza del 05 marzo 2015, escludendo la capitalizzazione composta e applicando gli interessi sostitutivi fino alla data di sottoscrizione della convenzione di apertura di credito del 31 marzo 2006, e applicando per il periodo successivo i criteri fissati per
l'ipotesi n. 5 della Consulenza Tecnica svolta in primo grado;
elabori due prospetti di calcolo, l'uno che tenga conto, anche con riguardo al conto corrente ordinario, della eventuale prescrizione delle rimesse solutorie antecedenti al decennio a far data della domanda giudiziale, l'altro senza tener conto della prescrizione ”.
Pagina 10 Il ricalcolo, invero, deve tenere conto, anzitutto, dell'esclusione di quegli addebiti sul conto corrente che, fino alla sottoscrizione della convenzione del 31 marzo 2006, erano privi della necessaria pattuizione scritta, e cioè
l'applicazione di tassi di interesse superiori a quelli legali o sugli anticipi su fatture, la capitalizzazione composta, il riconoscimento della commissione di massimo scoperto ed il conteggio delle date delle operazioni scritturate.
Il conteggio, inoltre, deve partire dal primo saldo debitore al 30.9.2001, dal momento che, come affermato in giurisprudenza, laddove l'attore correntista non adempia compiutamente all'onere di dare prova - mediante deposito di tutti gli estratti periodici di conto - tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa debendi in riferimento a un determinato periodo di durata del rapporto, per determinare il saldo del periodo successivo a quello non documentato si partirà dal primo saldo disponibile;
e laddove detto primo saldo risulti a debito del cliente, non dovrà procedersi all'azzeramento del rapporto con riferimento al periodo precedente non documentato (ovvero non si deve partire dal un saldo pari a zero) essendo onere del correntista la dimostrazione dell'andamento del rapporto dal suo inizio, ed anche di dimostrare che il saldo debitore risultante dal primo estratto disponibile sia minore ovvero insussistente.
Pertanto, il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto deve essere effettuato dal giudice di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente, risultante dal primo estratto disponibile prodotto dall'attore oppure dalla banca in adempimento di un ordine di esibizione a lei impartito dal giudice di merito (pt. Cassazione 12/11/2025,
n.29908).
Sono stati, poi, esclusi dal ricalcolo effettuato nella consulenza d'ufficio integrativa svolta in questa sede, anche i conti anticipi prescritti perché
Pagina 11 chiusi prima del decennio dalla domanda giudiziale (v. elenco pagine 17 e
18 della relazione peritale iniziale).
Su tutti questi dati, correttamente rielaborati dal consulente, non sono state mosse specifiche censure dalle parti e può perciò partirsi certamente da questa base di calcolo con riferimento ai rapporti relativi al c/c n. 34646 ed i conti anticipi nn. 77802/90, 77789/96, 77792/91, 77800/95 (pag. 13 della relazione).
7. La questione che è rimasta controversa riguarda il riconoscimento o meno della prescrizione delle rimesse solutorie che sono state individuate dal c.t.u. per il periodo dall'1.10.2021 al 12.5.2004, ossia dall'elaborazione degli estratti conto fino al decennio antecedente alla notifica della domanda giudiziale avvenuta in data 12.5.2014.
Al riguardo, deve premettersi che non può attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione alla lettera dell'11.4.2012 richiamata dalla difesa dell'appellante, posto che in essa viene richiesto solo di determinare il saldo dei rapporti dare-avere, previa disapplicazione delle clausole e degli addebiti illegittimi, senza però richiedere la restituzione delle rimesse solutorie. Stante l'evidente ed obiettiva differenza tra le due domande, identificate in base al “petitum” e alla “causa petendi”, difetta il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo suddetto rispetto all'azione restitutoria in esame.
Ciò posto, va osservato che l'onere di allegazione della banca che eccepisce la prescrizione dell'actio indebiti è da intendersi soddisfatto con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate dal correntista, dell'inerzia dello stesso e della volontà di approfittarne agli affetti dell'estinzione del diritto vantato, senza necessità che sia indicato "quali siano le rimesse solutorie" e senza che gravi sulla banca l'onere di provarne
Pagina 12 la natura. Spetta, viceversa, al correntista provare che le rimesse contestate, avendo natura meramente ripristinatoria, sfuggono alla scure della eccepita prescrizione dell'actio indebiti (Cass.. 04/12/2025, n.31751). E' onere, quindi, del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento.
Com'è noto, l'orientamento giurisprudenziale che ammette la prova del fido per facta concludentia pone stringenti limiti alla possibilità di provare l'esistenza del c.d. fido "di fatto", subordinando tale prova alla sussistenza di indici sintomatici gravi, precisi e concordanti - che nel caso di specie parte appellante non ha neppure allegato e che, comunque, non ricorrono - idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento e la sua esatta misura. A tal fine non sono sufficienti gli sconfinamenti avvenuti per mera tolleranza, ma occorre invece accertare la stipula, sia pure per facta concludentia, di un vero e proprio contratto di apertura di credito così da poter operare la qualificazione delle rimesse come ripristinatorie o solutorie. A ciò va aggiunto che l'accertamento della sussistenza dell'apertura di credito comporta anche la definizione del limite della stessa, oltre il quale la rimessa ha comunque carattere solutorio.
Facendo corretta applicazione alla fattispecie in esame dei principi sopra riportati, in mancanza di specifiche allegazioni da parte della società istante, il conto corrente in questione deve essere ritenuto non affidato, quanto meno per il periodo in questione, antecedente alla stipula del contratto di apertura di credito del 31.3.2006. Le rimesse in esame, pertanto, sono state correttamente considerate dal consulente come tutte
Pagina 13 solutorie e, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio - e non meramente ripristinatorio - dei versamenti effettuati dal cliente nel conto corrente, essa matura sempre dalla data dei singoli pagamenti, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito.
8. La difesa della ha criticato il metodo seguito dal c.t.u., rilevando CP_3
che erroneamente la prescrizione è stata applicata sul “saldo depurato”, così ritenendo non ripetibili perché prescritti solo gli interessi ricalcolati a seguito dell'eliminazione delle poste illegittime, pari a € 4.877,25, e non gli interessi addebitati in conto dalla nel periodo ultradecennale, pari ad CP_3
oltre € 55.000,00.
Al riguardo, va rilevato che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, “al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (da ultimo Cass. 22/10/2025, n.28084).
In altri termini, nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione
Pagina 14 inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (Cass. 16/03/2023, n.7721).
Con la conseguenza che deve tenersi conto della prescrizione delle rimesse solutorie sul saldo cd. rettificato, e non su quello contabile come preteso dalla sicché anche sul punto può pienamente condividersi il metodo CP_3
seguito dal c.t.u. ed accedere all'ipotesi di ricalcolo da lui operato eliminando sia le voci di addebito illegittime sia le rimesse solutorie prescritte, con il risultato finale di un saldo a credito di € 73.413,17.
L'appellata, dunque, deve essere condannata a pagare alla società appellante, a titolo di ripetizione dell'indebito, la somma di € 73.413,17, oltre gli interessi legali dalla domanda.
9. Per quanto riguarda l'appello incidentale, deve anzitutto respingersi l'eccezione di tardività sollevata dall'appellante sul presupposto che esso è stato depositato oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 29.10.2018.
Al riguardo, è pacifico che la abbia proposto il gravame CP_1
incidentale nel rispetto del termine cd. interno, fissato dall'art. 343 c.p.c., avendo depositato la comparsa di costituzione e risposta in data 21.6.2019
e, quindi, entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti fissata nell'atto di appello per l'11.7.2019.
Per quanto riguarda l'altro termine, cd. esterno, deve osservarsi che è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando, come nella fattispecie, sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli articoli
Pagina 15 334,343 e 371 del c.p.c. La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile.
L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (pt. Cass. 05/07/2024,
n.18423).
Alla luce di tali principi, l'appello incidentale di cui si tratta è ammissibile anche se presentato oltre il termine di impugnazione cd. lungo, in quanto, benché relativo ad un contratto diverso rispetto a quelli oggetto del gravame principale, rientra pur sempre nel complessivo assetto di interessi e di rapporti inter partes regolato dalla sentenza di primo grado.
9.1 Nel merito, l'appello è fondato.
Palesemente erronea, difatti, è la pronuncia del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che la banca non ha provato il credito derivante dal contratto di finanziamento chirografaro di € 100.000,00,n. 383024, rilasciato in favore della mediante accredito sul c/c 34646 da rimborsare
Contro
Parte_
Pagina 16 mediante il pagamento di 38 rate. Ha sostenuto il Tribunale che la CP_3
non “ha assolto alla prova del mancato pagamento limitandosi ad allegare il contratto di finanziamento ed il relativo piano di ammortamento ma non gli estratti conto” (pag. 9 della sentenza).
Deve, per converso, osservarsi che, come reiteratamente affermato in giurisprudenza, la prova del credito nascente da un mutuo è data dalla produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento: infatti, a differenza di quanto accade per il conto corrente (per cui è necessaria la produzione anche degli estratti conto per consentire la ricostruzione del rapporto dare-avere fra le parti e determinare così il credito della banca), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento è sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il "quantum".
Inoltre, il concedente non è tenuto a provare il mancato pagamento ma deve soltanto allegare il titolo e l'inadempimento del beneficiario, restando onere di quest'ultimo dimostrare l'integrale o parziale pagamento delle somme dovute.
Nella fattispecie, inoltre, il prestito risulta documentalmente erogato in conto corrente in data 28.4.2011 per l'importo richiesto al netto delle spese.
Sulla scorta di detti criteri, pertanto, a fronte del credito di € 80.109,27, oltre interessi dal 10.3.2014, indicato come saldo debitore del finanziamento in questione, doveva essere controparte a contestare l'esistenza di tale debito e l'avvenuto pagamento di tutto o parte dello stesso. Nulla di specifico, invece, è stato opposto al riguardo dall'odierno appellante che, pertanto, deve essere condannata a corrispondere all' la somma suddetta, in accoglimento della domanda CP_1
riconvenzionale dalla stessa sollevata in primo grado.
Pagina 17 10. In definitiva, risultando fondati entrambi gli appelli proposti, la sentenza impugnata deve essere interamente riformata: da un lato CP_1
deve essere condannata a pagare la somma di € 73.413,17, oltre interessi legali , in favore della società appellante come saldo del conto corrente ordinario n. 34646 (già 16421.54), e dall'altro la è tenuta a Pt_1
pagare ad la somma di € 80.109,27, oltre interessi convenzionali CP_1
dal 10.3.2014.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, deve ritenersi sussistente una soccombenza reciproca sostanzialmente paritaria che giustifica la compensazione totale delle spese.
Per converso, la consulenza d'ufficio, espletata in primo e secondo grado, ha avuto un esito ampiamente favorevole alla ed è stata Pt_1
determinata essenzialmente dai molteplici addebiti illegittimi praticati dalla banca ed esclusi dal c.t.u., di guisa che le relative spese vanno poste a carico di CP_1
Sul punto, deve solo aggiungersi che non viola l'art 92 c.p.c. il giudice che, dopo avere dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, pone a carico di una di esse quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale
(cfr. Cass. 18/04/2025, n.10277).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 3156/2018 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere – III Sezione civile pubblicata in data 29/10/2018, così provvede:
1) accoglie gli appelli per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata:
Pagina 18 a) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
in concordato preventivo, della somma di € Parte_1
73.413,17, oltre interessi al tasso legale dal 12.5.2014 al soddisfo;
b) condanna in concordato Pt_1 Parte_1
preventivo al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
80.109,27, oltre interessi convenzionali dal 10.3.2014 al soddisfo;
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e pone definitivamente a carico della le spese della c.t.u. espletata Controparte_1
in primo e secondo grado.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dott.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dott. MICHELE MAGLIULO Consigliere est.
Dott. PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1206/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 3156/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere – III Sezione civile pubblicata in data 29/10/2018, vertente
TRA in concordato Parte_1
preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.iva
), rappresentata e difesa dall'avv. PIETRO FARINA P.IVA_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(c.f. e P.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. ANTONIO P.IVA_2
FORMARO
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
i procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
Pagina 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado:
Con atto di citazione notificato il 12.05.2014, la conveniva CP_2 Parte_2
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la CP_1
per sentirla condannare alla rideterminazione del saldo, alla
[...]
ripetizione, restituzione e/o al riaccredito in conto delle somme indebitamente riscosse, come risultante dalla perizia di parte versata in atti, maggiorate degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo, nonché al pagamento delle spese e competenze del giudizio da attribuirsi al procuratore anticipatario.
A sostegno della pretesa avanzata, parte attrice deduceva di aver intrattenuto a partire dal 1980 un rapporto di c/c ordinario affidato n.34646
(già 16421.54) e di conti anticipi ad esso collegati n.77802-90, n.77900-91,
n.77789-96, n.77792-91, n.77800-95, n.77794-96, n.77796-91, 77795-93,
n.77798-95, n.77799-92, n.77790-97, n.7778899, n.650473-57, n.77791-
94, n.39450-57 (ovvero conti anticipi su fatture con saldi interessi e competenze girocontati sul conto principale) presso il citato istituto bancario e che quest'ultimo, durante lo svolgimento del rapporto, aveva indebitamente applicato e addebitato in suo danno competenze non dovute per una somma di complessiva di € 187.936,41, così come evidenziato dalla c.t.p allegata all'atto introduttivo. Parte_ In particolare, la eccepiva: CP_2
a) la nullità ed inefficacia delle condizioni applicate non essendo le stesse state stipulate per iscritto in violazione dell'art.1284 cc e 117
T.U.B.;
b) l'illegittimità dell'anatocismo e delle ulteriori clausole d'uso, nonché la violazione della clausola di reciprocità di cui alla delibera CICR;
Pagina 2 c) la nullità della clausola interessi uso piazza;
la violazione della normativa antiusura, illegittima applicazione della capitalizzazione periodica;
inapplicabilità della commissione di massimo scoperto in assenza di qualsivoglia pattuizione con capitalizzazione trimestrale;
d) la rettifica delle valute di addebito/accredito; la illegittimità della girocontazione delle competenze sul c/c anticipi senza autorizzazione;
e) il TEG costo fisso globale sostenuto dal cliente;
f) l'illegittimo uso dello Jus Variandi nonché la violazione del principio di correttezza.
Aggiungeva, inoltre, che, mediante raccomandata a/r, in data 12 marzo
2012 la convenuta le aveva comunicato la revoca delle facilitazioni creditizie con chiusura del conto con un saldo debitorio pari a € 70.468,29, intimandole il rientro dalla esposizione debitoria.
Si costituiva la convenuta la quale impugnava e contestava Controparte_1
quanto dedotto da parte attrice ed eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attore alla ripetizione dei presunti indebiti, ovvero di tutte le somme risultate a qualsiasi titolo indebitamente richieste e percepite dalla banca per ciascuno dei rapporti oggetto del giudizio in data anteriore al 07 maggio 2004, in mancanza di apertura di credito. Nel merito, deduceva ancora che tutte le condizioni economiche applicate ai rapporti in esame erano state puntualmente e legittimamente pattuite tra le parti, che ogni loro variazione era stata immediatamente comunicata mediante l'invio periodico degli estratti conto e che non vi era stata alcuna violazione della normativa antiusura.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese del giudizio. Spiegava, altresì, domanda riconvenzionale al fine di sentire
Pagina 3 condannare la al pagamento della somma di € 80.109,27, CP_2 Parte_2
oltre interessi a far data dal 10.03.2014, per l'omesso rimborso del finanziamento n. 3830241 di € 100.000,00 erogato in suo favore.
Depositata documentazione, ammessa ed espletata consulenza tecnica di ufficio contabile e i richiesti chiarimenti, la causa era assegnata in decisione, con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli così provvedeva: “1)
Rigetta la domanda principale e la domanda riconvenzionale perché infondate;
2) compensa integralmente le spese di giudizio;
3) condanna parte attrice e parte convenuta nella quota di un mezzo ciascuno al pagamento delle spese per la CTU che si liquidano in complessivi €
6.231,72.”
Il giudizio di appello:
Avverso tale sentenza, con atto notificato il 07.05.2014, ha proposto appello la formulando le seguenti Parte_1
conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis, accogliere l'appello proposto dall'istante e, in riforma della impugnata sentenza, le seguenti conclusioni: 1) previo accertamento della inesistenza e/o la nullità (totale o parziale) e/o la invalidità-inefficacia del contratto di conto corrente con apertura di credito e dei conti anticipo ad esso collegati oggetto del rapporto tra l'istante e la convenuta banca, o in ogni caso la nullità, inefficacia ed invalidità di tutte le clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali, di interessi uso piazza, di capitalizzazione trimestrale degli interessi (anatocismo), di
C.M.S., della valute dare/avere, delle modifiche unilaterali della condizioni, delle girocontazioni illegittime delle competenze di conti
Pagina 4 anticipi sul conto ordinario, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, dichiarare che la convenuta banca ha indebitamente applicato, addebitato e contabilizzato nel periodo dal 01.10.2001 al
30.3.2012 interessi, costi e competenze non dovute ricompresi in una forbice tra un minimo di € 115.367,03 (ipotesi VI del c.t.u.) ed un massimo di € 169.742,80 (ipotesi III del c.t.u.), così come risultanti dalla consulenza redatta dal c.t.u. Dott. redatto su incarico del giudice di Persona_1
primo grado, rideterminando il saldo nel rapporto dare-avere tra le parti in base alla ipotesi di ricalcalo che l'On.le Corte riterrà di condividere ovvero nella diversa misura che verrà accertata nel giudizio di appello;
2) condannare, conseguentemente, la convenuta banca al pagamento in favore della appallante a titolo di ripetizione e/o restituzione delle somme indebitamente addebitate pari ad € 99.274,51 (III ipotesi di ricalcolo eseguita dal consulente dott. nella c.t.u. di primo grado) o, Persona_1
in subordine, nella misura indicata dal c.t.u. in una delle altre 5 diverse ipotesi formulate, ovvero di: € 92.151,05 secondo la I ipotesi, di €
60.751,26 secondo la II ipotesi, di € 67.874,73 secondo la IV ipotesi;
di €
76.298,76 secondo la V ipotesi ovvero di € 44.898,98 secondo la VI ipotesi): il tutto, in ogni caso, maggiorato di interessi e rivalutazione a far data dal dalla domanda;
3) condannare la appellata banca al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
Nel dettaglio, l'appellante ha proposto la riforma della sentenza di prime cure sulla base dei seguenti motivi di gravame:
1. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non assolto da parte attrice l'onere probatorio
Pagina 5 con riferimento agli estratti conto idonei a ricostruire il rapporto contrattuale;
2. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato la domanda attorea per carenza di prova in relazione alla dedotta mancanza del contratto;
3. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha fondato il suo convincimento omettendo ogni valutazione sulla documentazione contrattuale e i documenti prodotti da entrambe la parti e in particolar modo quelli prodotti da parte convenuta;
4. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha fondato il suo convincimento omettendo ogni valutazione circa le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio contabile espletata;
5. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso qualsiasi motivazione sul mancato recepimento del disposto accertamento peritale e delle conclusioni ivi rassegnate;
Parte appellante si è riportata, in ultimo, a tutte le domande e motivi difensivi già esperiti in primo grado e che ha reiterato, richiamando integralmente tutta la documentazione da essa già allegata.
Si è costituita la quale in via preliminare ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ha contestato l'impugnazione proposta perché inammissibile, improcedibile e infondata in fatto e in diritto e ne ha chiesto il rigetto.
Ha spiegato, altresì, appello incidentale per il seguente unico motivo di gravame: Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di
Pagina 6 prime cure, in violazione dell'art. 2697 c.c., non ha ritenuto assolto da parte dell'istituto bancario l'onere di provare il credito derivante dal contratto di mutuo e il relativo ammontare residuo;
Per questo motivo, in parziale riforma della decisione impugnata in via incidentale, ha chiesto testualmente: “accertare e dichiarare, in parziale riforma della sentenza appellata e in modifica della ricostruzione dei fatti e dell'applicazione delle norme di diritto da parte del Giudice di prime cure, che:
- la Banca ha assolto l'onere di provare il credito azionato con la domanda riconvenzionale proposta in primo grado e per l'effetto
- accertare che il credito della Banca nei confronti della società
[...]
(ora in concordato preventivo) in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore ammonta ad euro 80.109,27 oltre interessi convenzionali dal 10 marzo 2014 quale saldo debitore del finanzia-mento chirografario n. 3830241 e
- condannare la (ora in concordato Parte_1
preventivo) in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di della somma euro 80.109,27 oltre Controparte_1
interessi convenzionali dal 10 marzo 2014 quale saldo debitore del finanziamento chirografario n. 3830241”
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione con fissazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Pagina 7 2. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 13/12/2023, n.34969).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata, “senza inutili formalismi” (cfr. Cass.
n.24262/2020).
Nella specie, parte appellante ha indicato, con assoluta chiarezza e puntualità, le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento della domanda che il giudice di primo grado ha rigettato.
Pagina 8 Ne deriva che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 del codice di rito e va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste da tale disposizione per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
3. Con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali. La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1,
c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass. 29/11/2021,
n.37272).
Pagina 9 4. Nel merito, va rilevato che il giudice di prime cure ha rigettato sia le domande di parte attrice che quella riconvenzionale della convenuta, affermando che la mancanza degli estratti conto e dei D.M. ex Legge n.
108/1996, relativi al periodo in contestazione, è stata riscontrata anche dal consulente d'ufficio e da quello di parte. Tale carenza probatoria, inoltre, avviso del primo giudice, non può ritenersi superata neppure dall'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., rimasto inevaso, che non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a carico di parte istante.
Lo stesso difetto di prova è stato accertato anche in relazione alla domanda riconvenzionale, rispetto alla quale pure non è stato ritenuto assolto l'onere di provare l'esistenza e l'entità del credito azionato dall'istituto bancario in relazione al contratto di finanziamento.
6. Nel corso del giudizio di appello, la Corte, al fine di verificare la fondatezza dei contrapposti appelli, ha disposto un'integrazione della consulenza d'ufficio, demandando al consulente nominato in primo grado, dr. , i seguenti quesiti: Persona_1
“-elabori il CTU ulteriori ipotesi di ricalcolo del saldo contabile, che tengano conto delle indicazioni già fornite dal giudice del primo grado del giudizio con l'ordinanza del 05 marzo 2015, escludendo la capitalizzazione composta e applicando gli interessi sostitutivi fino alla data di sottoscrizione della convenzione di apertura di credito del 31 marzo 2006, e applicando per il periodo successivo i criteri fissati per
l'ipotesi n. 5 della Consulenza Tecnica svolta in primo grado;
elabori due prospetti di calcolo, l'uno che tenga conto, anche con riguardo al conto corrente ordinario, della eventuale prescrizione delle rimesse solutorie antecedenti al decennio a far data della domanda giudiziale, l'altro senza tener conto della prescrizione ”.
Pagina 10 Il ricalcolo, invero, deve tenere conto, anzitutto, dell'esclusione di quegli addebiti sul conto corrente che, fino alla sottoscrizione della convenzione del 31 marzo 2006, erano privi della necessaria pattuizione scritta, e cioè
l'applicazione di tassi di interesse superiori a quelli legali o sugli anticipi su fatture, la capitalizzazione composta, il riconoscimento della commissione di massimo scoperto ed il conteggio delle date delle operazioni scritturate.
Il conteggio, inoltre, deve partire dal primo saldo debitore al 30.9.2001, dal momento che, come affermato in giurisprudenza, laddove l'attore correntista non adempia compiutamente all'onere di dare prova - mediante deposito di tutti gli estratti periodici di conto - tanto dei pagamenti che dell'assenza di valida causa debendi in riferimento a un determinato periodo di durata del rapporto, per determinare il saldo del periodo successivo a quello non documentato si partirà dal primo saldo disponibile;
e laddove detto primo saldo risulti a debito del cliente, non dovrà procedersi all'azzeramento del rapporto con riferimento al periodo precedente non documentato (ovvero non si deve partire dal un saldo pari a zero) essendo onere del correntista la dimostrazione dell'andamento del rapporto dal suo inizio, ed anche di dimostrare che il saldo debitore risultante dal primo estratto disponibile sia minore ovvero insussistente.
Pertanto, il sollecitato accertamento del dare e dell'avere fra le parti del cessato rapporto deve essere effettuato dal giudice di merito partendo dal primo saldo a debito del cliente, risultante dal primo estratto disponibile prodotto dall'attore oppure dalla banca in adempimento di un ordine di esibizione a lei impartito dal giudice di merito (pt. Cassazione 12/11/2025,
n.29908).
Sono stati, poi, esclusi dal ricalcolo effettuato nella consulenza d'ufficio integrativa svolta in questa sede, anche i conti anticipi prescritti perché
Pagina 11 chiusi prima del decennio dalla domanda giudiziale (v. elenco pagine 17 e
18 della relazione peritale iniziale).
Su tutti questi dati, correttamente rielaborati dal consulente, non sono state mosse specifiche censure dalle parti e può perciò partirsi certamente da questa base di calcolo con riferimento ai rapporti relativi al c/c n. 34646 ed i conti anticipi nn. 77802/90, 77789/96, 77792/91, 77800/95 (pag. 13 della relazione).
7. La questione che è rimasta controversa riguarda il riconoscimento o meno della prescrizione delle rimesse solutorie che sono state individuate dal c.t.u. per il periodo dall'1.10.2021 al 12.5.2004, ossia dall'elaborazione degli estratti conto fino al decennio antecedente alla notifica della domanda giudiziale avvenuta in data 12.5.2014.
Al riguardo, deve premettersi che non può attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione alla lettera dell'11.4.2012 richiamata dalla difesa dell'appellante, posto che in essa viene richiesto solo di determinare il saldo dei rapporti dare-avere, previa disapplicazione delle clausole e degli addebiti illegittimi, senza però richiedere la restituzione delle rimesse solutorie. Stante l'evidente ed obiettiva differenza tra le due domande, identificate in base al “petitum” e alla “causa petendi”, difetta il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo suddetto rispetto all'azione restitutoria in esame.
Ciò posto, va osservato che l'onere di allegazione della banca che eccepisce la prescrizione dell'actio indebiti è da intendersi soddisfatto con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate dal correntista, dell'inerzia dello stesso e della volontà di approfittarne agli affetti dell'estinzione del diritto vantato, senza necessità che sia indicato "quali siano le rimesse solutorie" e senza che gravi sulla banca l'onere di provarne
Pagina 12 la natura. Spetta, viceversa, al correntista provare che le rimesse contestate, avendo natura meramente ripristinatoria, sfuggono alla scure della eccepita prescrizione dell'actio indebiti (Cass.. 04/12/2025, n.31751). E' onere, quindi, del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento.
Com'è noto, l'orientamento giurisprudenziale che ammette la prova del fido per facta concludentia pone stringenti limiti alla possibilità di provare l'esistenza del c.d. fido "di fatto", subordinando tale prova alla sussistenza di indici sintomatici gravi, precisi e concordanti - che nel caso di specie parte appellante non ha neppure allegato e che, comunque, non ricorrono - idonei a dimostrare in modo univoco l'esistenza dell'affidamento e la sua esatta misura. A tal fine non sono sufficienti gli sconfinamenti avvenuti per mera tolleranza, ma occorre invece accertare la stipula, sia pure per facta concludentia, di un vero e proprio contratto di apertura di credito così da poter operare la qualificazione delle rimesse come ripristinatorie o solutorie. A ciò va aggiunto che l'accertamento della sussistenza dell'apertura di credito comporta anche la definizione del limite della stessa, oltre il quale la rimessa ha comunque carattere solutorio.
Facendo corretta applicazione alla fattispecie in esame dei principi sopra riportati, in mancanza di specifiche allegazioni da parte della società istante, il conto corrente in questione deve essere ritenuto non affidato, quanto meno per il periodo in questione, antecedente alla stipula del contratto di apertura di credito del 31.3.2006. Le rimesse in esame, pertanto, sono state correttamente considerate dal consulente come tutte
Pagina 13 solutorie e, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio - e non meramente ripristinatorio - dei versamenti effettuati dal cliente nel conto corrente, essa matura sempre dalla data dei singoli pagamenti, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito.
8. La difesa della ha criticato il metodo seguito dal c.t.u., rilevando CP_3
che erroneamente la prescrizione è stata applicata sul “saldo depurato”, così ritenendo non ripetibili perché prescritti solo gli interessi ricalcolati a seguito dell'eliminazione delle poste illegittime, pari a € 4.877,25, e non gli interessi addebitati in conto dalla nel periodo ultradecennale, pari ad CP_3
oltre € 55.000,00.
Al riguardo, va rilevato che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, “al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (da ultimo Cass. 22/10/2025, n.28084).
In altri termini, nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione
Pagina 14 inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (Cass. 16/03/2023, n.7721).
Con la conseguenza che deve tenersi conto della prescrizione delle rimesse solutorie sul saldo cd. rettificato, e non su quello contabile come preteso dalla sicché anche sul punto può pienamente condividersi il metodo CP_3
seguito dal c.t.u. ed accedere all'ipotesi di ricalcolo da lui operato eliminando sia le voci di addebito illegittime sia le rimesse solutorie prescritte, con il risultato finale di un saldo a credito di € 73.413,17.
L'appellata, dunque, deve essere condannata a pagare alla società appellante, a titolo di ripetizione dell'indebito, la somma di € 73.413,17, oltre gli interessi legali dalla domanda.
9. Per quanto riguarda l'appello incidentale, deve anzitutto respingersi l'eccezione di tardività sollevata dall'appellante sul presupposto che esso è stato depositato oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 29.10.2018.
Al riguardo, è pacifico che la abbia proposto il gravame CP_1
incidentale nel rispetto del termine cd. interno, fissato dall'art. 343 c.p.c., avendo depositato la comparsa di costituzione e risposta in data 21.6.2019
e, quindi, entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti fissata nell'atto di appello per l'11.7.2019.
Per quanto riguarda l'altro termine, cd. esterno, deve osservarsi che è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva anche quando, come nella fattispecie, sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli articoli
Pagina 15 334,343 e 371 del c.p.c. La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia - magari - impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile.
L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione (pt. Cass. 05/07/2024,
n.18423).
Alla luce di tali principi, l'appello incidentale di cui si tratta è ammissibile anche se presentato oltre il termine di impugnazione cd. lungo, in quanto, benché relativo ad un contratto diverso rispetto a quelli oggetto del gravame principale, rientra pur sempre nel complessivo assetto di interessi e di rapporti inter partes regolato dalla sentenza di primo grado.
9.1 Nel merito, l'appello è fondato.
Palesemente erronea, difatti, è la pronuncia del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che la banca non ha provato il credito derivante dal contratto di finanziamento chirografaro di € 100.000,00,n. 383024, rilasciato in favore della mediante accredito sul c/c 34646 da rimborsare
Contro
Parte_
Pagina 16 mediante il pagamento di 38 rate. Ha sostenuto il Tribunale che la CP_3
non “ha assolto alla prova del mancato pagamento limitandosi ad allegare il contratto di finanziamento ed il relativo piano di ammortamento ma non gli estratti conto” (pag. 9 della sentenza).
Deve, per converso, osservarsi che, come reiteratamente affermato in giurisprudenza, la prova del credito nascente da un mutuo è data dalla produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento: infatti, a differenza di quanto accade per il conto corrente (per cui è necessaria la produzione anche degli estratti conto per consentire la ricostruzione del rapporto dare-avere fra le parti e determinare così il credito della banca), la produzione del contratto e del relativo piano di ammortamento è sufficiente a ritenere provato il credito, in quanto tale documentazione consente di determinarne con sufficiente grado di certezza il "quantum".
Inoltre, il concedente non è tenuto a provare il mancato pagamento ma deve soltanto allegare il titolo e l'inadempimento del beneficiario, restando onere di quest'ultimo dimostrare l'integrale o parziale pagamento delle somme dovute.
Nella fattispecie, inoltre, il prestito risulta documentalmente erogato in conto corrente in data 28.4.2011 per l'importo richiesto al netto delle spese.
Sulla scorta di detti criteri, pertanto, a fronte del credito di € 80.109,27, oltre interessi dal 10.3.2014, indicato come saldo debitore del finanziamento in questione, doveva essere controparte a contestare l'esistenza di tale debito e l'avvenuto pagamento di tutto o parte dello stesso. Nulla di specifico, invece, è stato opposto al riguardo dall'odierno appellante che, pertanto, deve essere condannata a corrispondere all' la somma suddetta, in accoglimento della domanda CP_1
riconvenzionale dalla stessa sollevata in primo grado.
Pagina 17 10. In definitiva, risultando fondati entrambi gli appelli proposti, la sentenza impugnata deve essere interamente riformata: da un lato CP_1
deve essere condannata a pagare la somma di € 73.413,17, oltre interessi legali , in favore della società appellante come saldo del conto corrente ordinario n. 34646 (già 16421.54), e dall'altro la è tenuta a Pt_1
pagare ad la somma di € 80.109,27, oltre interessi convenzionali CP_1
dal 10.3.2014.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, deve ritenersi sussistente una soccombenza reciproca sostanzialmente paritaria che giustifica la compensazione totale delle spese.
Per converso, la consulenza d'ufficio, espletata in primo e secondo grado, ha avuto un esito ampiamente favorevole alla ed è stata Pt_1
determinata essenzialmente dai molteplici addebiti illegittimi praticati dalla banca ed esclusi dal c.t.u., di guisa che le relative spese vanno poste a carico di CP_1
Sul punto, deve solo aggiungersi che non viola l'art 92 c.p.c. il giudice che, dopo avere dichiarato la compensazione delle spese fra le parti, pone a carico di una di esse quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale
(cfr. Cass. 18/04/2025, n.10277).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 3156/2018 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere – III Sezione civile pubblicata in data 29/10/2018, così provvede:
1) accoglie gli appelli per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata:
Pagina 18 a) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
in concordato preventivo, della somma di € Parte_1
73.413,17, oltre interessi al tasso legale dal 12.5.2014 al soddisfo;
b) condanna in concordato Pt_1 Parte_1
preventivo al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
80.109,27, oltre interessi convenzionali dal 10.3.2014 al soddisfo;
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e pone definitivamente a carico della le spese della c.t.u. espletata Controparte_1
in primo e secondo grado.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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