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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°
1209/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to MERCADANTE Parte_1
GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Viale Regina
Margherita n. 23 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv.to LI VIGNI GIORGIO ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio Legale dell'Azienda sito in VIA PINDEMONTE N.88 a PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 20/01/2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 09/02/2022, il sig. avendo Parte_1
premesso:
che il Tribunale Civile di Palermo Sezione Lavoro, con la sentenza n.1833/2017, aveva condannato l' a corrispondere in suo favore le differenze Parte_2
retributive maturate dal 30.06.1998 alla data del pensionamento (1.04.2010) per lo svolgimento di mansioni superiori;
che l'appello proposto dall' avverso la suddetta sentenza era stato Parte_2
respinto dalla Corte di Appello, Sezione Lavoro di Palermo, con la sentenza n.954/2019;
1 convenne in giudizio l' per sentir accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “Ritenere e dichiarare che in forza della sentenza n.1833/2017 del
Tribunale del Lavoro di Palermo sono dovute dall al sig. Parte_2 Pt_1
anche le differenze contributive relativamente al periodo dal 30.06.1998
[...] all'1.04.2010 e per l'effetto, stante l'intervenuta prescrizione delle stesse, condannare
l' , ai sensi dell'art. 2116 comma 2, c.c. al risarcimento del danno Parte_2
pensionistico arrecato in conseguenza della omissione del versamento delle differenze contributive, nella misura di €.25.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta congrua dalla S.V.”.
Si costituì in giudizio l' convenuta, eccependo, in via preliminare il CP_2
proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo, nel merito, di aver già corrisposto nel luglio 2017, quanto dovuto a titolo di differenze retributive e contributive.
La causa è stata istruita mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, quindi, disposta la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
Il ricorso va respinto.
Va, in primo luogo, respinta la preliminare eccezione di difetto di legittimazione
Part passiva sollevata dall' dal momento che il ricorrente non chiede condannarsi quest'ultima al pagamento delle differenze contributive dovute in ragione delle mansioni superiori accertate in sede giudiziale bensì, ai sensi dell'art. 2116 c.c., il risarcimento del danno contributivo patito per il mancato versamento degli stessi.
Ciò chiarito, alla luce delle pronunce allegate al ricorso, deve ritenersi ormai accertato, con efficacia di cosa giudicata, il diritto del ricorrente a percepire la somma di euro 4.253,05 oltre ulteriori interessi legali calcolati dall'1.6.2016 sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive maturate dal 30.6.1998 alla data del pensionamento
(1.04.2010), per le mansioni superiori espletate nel suddetto periodo.
Come condivisibilmente dedotto da parte ricorrente, la parte datoriale, oltre a corrispondere in suo favore le suddette differenze retributive, avrebbe avuto l'obbligo di corrispondere all'INPS le conseguenti differenze contributive.
Tutto ciò premesso, l'azienda non contesta il proprio obbligo contributivo ma deduce di averlo assolto “sia conto Ente che conto dipendente, come evincibile dal cedolino stipendiale di luglio 2017” (pag. 4 della memoria ed all. ad essa)
2 Tale deduzione difensiva è stata pienamente confortata dagli accertamenti peritali, avendo il CTU verificato, anche tramite una diretta interlocuzione con l'INPS,
l'effettivo versamento dei contributi dei contributi con la denuncia mensile dell'ottobre
2017.
Lo stesso CTU, d'altro canto, ha rilevato “che l'adeguamento della pensione non è avvenuto perché né , né il ricorrente, hanno presentato una istanza al fine Parte_2
di ricalcolare la pensione, non essendo automatico l'adeguamento dell'assegno pensionistico erogato da INPS”, concludendo che “Sarà quindi necessario presentare un'istanza all'INPS per il ricalcolo della pensione per tenere conto dei contributi comunicati da con denuncia mensile pervenuta in data Parte_2 Parte_3
13/10/2017” (cfr. relazione in atti).
Da quanto appena rilevato discendono due considerazioni: in primo luogo non v'è prova che il ricorrente abbia subito alcun danno pensionistico, dal momento che lo stesso può ancora richiedere all'INPS la riliquidazione della pensione (e sempre che le differenze contributive già versate possano, visto il loro ridottissimo ammontare, significativamente aumentarne l'importo); in secondo luogo, deve escludersi che l'amministrazione sia responsabile di tale (ipotetico) danno, avendo la stessa versato all'INPS le differenze contributive in tempestiva esecuzione della sentenza n.1833/2017 del Tribunale Civile di Palermo Sezione Lavoro e ben potendo il ricorrente, come già rilevato, attivarsi per veder ricostituita la propria pensione.
In conclusione, la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente va rigettata.
Sussistono giusti motivi, connessi alla novità e peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
Vanno definitivamente poste a carico delle parti in solido fra loro, le spese della
CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Pone a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 21.1.2025
IL GIUDICE
Dante Martino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°
1209/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to MERCADANTE Parte_1
GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Viale Regina
Margherita n. 23 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv.to LI VIGNI GIORGIO ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio Legale dell'Azienda sito in VIA PINDEMONTE N.88 a PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 20/01/2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 09/02/2022, il sig. avendo Parte_1
premesso:
che il Tribunale Civile di Palermo Sezione Lavoro, con la sentenza n.1833/2017, aveva condannato l' a corrispondere in suo favore le differenze Parte_2
retributive maturate dal 30.06.1998 alla data del pensionamento (1.04.2010) per lo svolgimento di mansioni superiori;
che l'appello proposto dall' avverso la suddetta sentenza era stato Parte_2
respinto dalla Corte di Appello, Sezione Lavoro di Palermo, con la sentenza n.954/2019;
1 convenne in giudizio l' per sentir accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “Ritenere e dichiarare che in forza della sentenza n.1833/2017 del
Tribunale del Lavoro di Palermo sono dovute dall al sig. Parte_2 Pt_1
anche le differenze contributive relativamente al periodo dal 30.06.1998
[...] all'1.04.2010 e per l'effetto, stante l'intervenuta prescrizione delle stesse, condannare
l' , ai sensi dell'art. 2116 comma 2, c.c. al risarcimento del danno Parte_2
pensionistico arrecato in conseguenza della omissione del versamento delle differenze contributive, nella misura di €.25.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta congrua dalla S.V.”.
Si costituì in giudizio l' convenuta, eccependo, in via preliminare il CP_2
proprio difetto di legittimazione passiva e deducendo, nel merito, di aver già corrisposto nel luglio 2017, quanto dovuto a titolo di differenze retributive e contributive.
La causa è stata istruita mediante la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, quindi, disposta la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
Il ricorso va respinto.
Va, in primo luogo, respinta la preliminare eccezione di difetto di legittimazione
Part passiva sollevata dall' dal momento che il ricorrente non chiede condannarsi quest'ultima al pagamento delle differenze contributive dovute in ragione delle mansioni superiori accertate in sede giudiziale bensì, ai sensi dell'art. 2116 c.c., il risarcimento del danno contributivo patito per il mancato versamento degli stessi.
Ciò chiarito, alla luce delle pronunce allegate al ricorso, deve ritenersi ormai accertato, con efficacia di cosa giudicata, il diritto del ricorrente a percepire la somma di euro 4.253,05 oltre ulteriori interessi legali calcolati dall'1.6.2016 sino al soddisfo, a titolo di differenze retributive maturate dal 30.6.1998 alla data del pensionamento
(1.04.2010), per le mansioni superiori espletate nel suddetto periodo.
Come condivisibilmente dedotto da parte ricorrente, la parte datoriale, oltre a corrispondere in suo favore le suddette differenze retributive, avrebbe avuto l'obbligo di corrispondere all'INPS le conseguenti differenze contributive.
Tutto ciò premesso, l'azienda non contesta il proprio obbligo contributivo ma deduce di averlo assolto “sia conto Ente che conto dipendente, come evincibile dal cedolino stipendiale di luglio 2017” (pag. 4 della memoria ed all. ad essa)
2 Tale deduzione difensiva è stata pienamente confortata dagli accertamenti peritali, avendo il CTU verificato, anche tramite una diretta interlocuzione con l'INPS,
l'effettivo versamento dei contributi dei contributi con la denuncia mensile dell'ottobre
2017.
Lo stesso CTU, d'altro canto, ha rilevato “che l'adeguamento della pensione non è avvenuto perché né , né il ricorrente, hanno presentato una istanza al fine Parte_2
di ricalcolare la pensione, non essendo automatico l'adeguamento dell'assegno pensionistico erogato da INPS”, concludendo che “Sarà quindi necessario presentare un'istanza all'INPS per il ricalcolo della pensione per tenere conto dei contributi comunicati da con denuncia mensile pervenuta in data Parte_2 Parte_3
13/10/2017” (cfr. relazione in atti).
Da quanto appena rilevato discendono due considerazioni: in primo luogo non v'è prova che il ricorrente abbia subito alcun danno pensionistico, dal momento che lo stesso può ancora richiedere all'INPS la riliquidazione della pensione (e sempre che le differenze contributive già versate possano, visto il loro ridottissimo ammontare, significativamente aumentarne l'importo); in secondo luogo, deve escludersi che l'amministrazione sia responsabile di tale (ipotetico) danno, avendo la stessa versato all'INPS le differenze contributive in tempestiva esecuzione della sentenza n.1833/2017 del Tribunale Civile di Palermo Sezione Lavoro e ben potendo il ricorrente, come già rilevato, attivarsi per veder ricostituita la propria pensione.
In conclusione, la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente va rigettata.
Sussistono giusti motivi, connessi alla novità e peculiarità della fattispecie, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
Vanno definitivamente poste a carico delle parti in solido fra loro, le spese della
CTU già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Pone a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo il 21.1.2025
IL GIUDICE
Dante Martino
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