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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 4188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4188 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. EL Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11 novembre
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 449/25 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Galluccio, presso il cui studio domicilia, Parte_1 in Aversa, via Giotto n. 87
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gemma CP_1
Maresca, elettivamente domiciliata in , via Unità Italiana n. 28, presso l'U.O.C. Affari CP_1
Legali
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 4449 Parte_1 del 2024, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale veniva rigettata la sua domanda tesa al riconoscimento, ai fini economici, del rapporto di subordinazione, quale dirigente medico/biologo, ex art. 27, lett. d) del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, dal 1° novembre 2018 al 31 luglio 2021, formalmente espresso da un rapporto instaurato ex art. 15 octies del d.l.vo n. 502 del 1992 per la realizzazione del progetto 1 “Sviluppo e Progresso in Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia nella Provincia di
” assegnata all'Unità Operativa di Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero CP_1
“San Giuseppe Moscati” di Aversa.
Censurava la sentenza impugnata, basata sul giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di
Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 1145/22, che rigettando la domanda di impugnativa di licenziamento per la fine di detto rapporto, appunto perché non poteva considerarsi licenziamento in quanto si trattava di un rapporto ex art. 15 octies cit., aveva già escluso al natura subordinata del rapporto.
Rivendicava l'assoluta estraneità dei due giudizi, deducendo che l'impugnativa del recesso, cioè della risoluzione del rapporto, avvenuta con delibera n. 1051 del 2021 non investiva l'esame dell'effettività di quel rapporto, ma soltanto la legittimità del recesso per come avvenuto, così escludendosi ogni giudicato implicito sulla natura del rapporto.
Ciò posto, nel merito rivendicava la natura subordinata del rapporto, sulla base delle risultanze della prova testimoniale ammessa ed espletata in primo grado, che illustrava, e quindi sull'attività effettivamente espletata rispetto al progetto al quale era stata formalmente collegata.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso di primo grado, quindi la condanna della resistente, ex art. 2126 c.c., alla corresponsione, anche a titolo di risarcimento del danno, delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto spettante per la retribuzione di dirigente biologo, pari, secondo i conteggi sviluppati, a euro 112.358,09, nonché della somma di euro 10.657,75
a titolo di tfr, in entrambi i casi oltre accessori di legge.
Si costituiva l' che resisteva all'appello, del quale preliminarmente eccepiva CP_1
l'inammissibilità, ex artt. 342 c.p.c..
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
2 o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene un'organica censura, peraltro, per quanto si dirà, fondata, astrattamente idonea a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha agevolmente controdedotto alle pur complessivamente sommarie asserzioni di parte appellante.
In altri termini, reputa la Corte che può risultare inammissibile solo quel gravame nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” in alcun modo con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824), il che nella fattispecie al vaglio non può certamente ritenersi avvenuto.
Nel merito l'appello è fondato.
In via preliminare questa Corte non concorda con la tesi del primo Giudice per la quale la sent.
n. 1145/22 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che rigettava la domanda che, qualificando come licenziamento l'atto di risoluzione del rapporto ex art. 15 octies cit. in premessa, rendeva inconfigurabile un accoglimento, perché il licenziamento non poteva essere correlato a un rapporto formalmente non subordinato.
Orbene, una tale pronuncia non copre alcun giudicato sulla natura del rapporto, rilevato solo in via incidentale, strumentalmente alla richiesta di tutela formulata, che aveva a suo presupposto una subordinazione la cui assenza il Tribunale non accertava, ma che rilevava solo sul piano formale e, appunto, incidentale.
Va escluso, infatti, in linea con la più autorevole giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. Lav., 17.4.2018
n. 9409), che la formazione del giudicato sulla questione della risoluzione di un rapporto determini anche un giudicato implicito sulla natura di quel medesimo rapporto. Per la il solo fatto che, in un precedente giudizio di impugnativa del recesso datoriale Parte_2 dal medesimo contratto, il giudice abbia ritenuto inapplicabile l'istituto del licenziamento in ragione della natura formale del rapporto non è a tal fine sufficiente, atteso che la copertura del giudicato si profila soltanto per la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sul fatto costitutivo fatto valere e non anche sulla questione pregiudiziale in senso tecnico, disciplinata dall'art. 34 c.p.c., , che indica una situazione distinta e indipendente dal fatto costitutivo dedotto e che è oggetto solo di un accertamento incidentale, tranne che una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti.
3 Così in via assorbente superato tale profilo, va puntualizzato che nella fattispecie azionata compito del Giudice è l'accertamento del rapporto per come esso si è concretamente atteggiato, non secondo risultanze formali o altri elementi che non illuminino sulle reali modalità della collaborazione instauratasi tra le parti e, quindi, per quanto qui rileva, occorre verificare se è stata o meno integrata la subordinazione azionata, naturalmente rivendicata ai si soli fini economici stante la natura pubblica dell'Ente convenuto.
Va ricordato, a tal riguardo, che secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104 e 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, potendo comunque costituire indici rivelatori della subordinazione (così, ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 14.6.2018 n. 15631).
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della retribuzione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione.
E', altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass.,
Sez. Lav, 5.4.2006 n. 7966).
4 Occorre, in ogni caso, anche tener conto di un ulteriore arresto della S.C. (Cass., Sez. Lav.,
6.9.2007 n. 18692), per la quale la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno di una struttura datoriale, con materiali ed attrezzatura proprie del titolare del datore di lavoro e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere.
Orbene, l'istruttoria orale espletata in primo grado riscontra l'effettiva integrazione di un rapporto di subordinazione tra le parti.
La teste ha dichiarato: Testimone_1
”Io lavoro come insegnante. Ho una supplenza che è iniziata il 21 ottobre 2022, e attualmente sono in maternità. Nel precedente anno scolastico ho sempre lavorato come insegnante con una supplenza. In precedenza, fino al 31 luglio 2021 ho lavorato per la resistente presso il Centro
Trasfusionale dell'ospedale Moscati di Aversa. Ho lavorato per la resistente dal 1 settembre
2018. Sono entrata come biotecnologo medico e mi occupavo della lavorazione della sacca di sangue dal momento del suo arrivo in ospedale. Preciso che il prelievo poteva provenire sia dalle AVIS che da donatori in loco. Mi occupavo inoltre degli esami immunoematologici, gli esami virologici. Mi occupavo inoltre degli esami immunoematologici oltre che per i donatori anche per i pazienti. Posso dire di essermi anche occupata in prima persona dell'assegnazione delle sacche di sangue ai pazienti per casi di trasfusione, ed in particolare in modo maggiore quando ho iniziato a fare il turno notturno perché in questo caso il medico, che se ne occupava di solito, era solo reperibile e quindi provvedevo io o i colleghi. Posso dire che per consentire tale operazione venne anche cambiata la mia profilatura di accesso al server gestionale, venendo qualificata come “medico”. Preciso che nell'ambito della lavorazione del sangue ci occupavamo anche dello stoccaggio e quindi anche di riporre le sacche nelle opportune celle. Facevamo anche una sorta di inventario informatizzato che appunto serviva a lasciare traccia di cosa avessimo fatto e della disponibilità in ospedale. Ciò era utile anche perché il dott. ci Per_1 chiedeva anche di operare sulla piattaforma Sistra dove dovevamo registrare le disponibilità in modo che dagli altri ospedali potessero verificarla in caso di necessità. Quando tale necessità si verificava comunque era prassi che gli ospedali telefonassero per avere conferma. Le telefonate erano ricevute anche direttamente da noi perché erano effettuate al numero del centro e rispondeva chi si trovava. A svolgere le mie stesse mansioni eravamo circa 20 persone. Posso dire che eravamo o biologi o biotecnologi. Il mio orario di lavoro inizialmente era 8-14.00 oppure 14-20.00. A partire da ottobre 2019 ho effettuato anche il turno notturno che era dalle
20.00 alle 8.00. L'articolazione dei turni veniva decisa mensilmente dal dott. , che era il Per_1
5 primario del Centro Trasfusionale e responsabile del progetto a cui partecipavo. Nella gestione dei turni di solito eravamo più persone la mattina e meno il pomeriggio, tale articolazione è rimasta anche quando si è aggiunto il turno notturno. Il turno notturno lo facevamo in due persone. Lo svolgimento del turno notturno era variabile e andava dalle due volte al mese fino anche a quattro. Posso dire che se mi dovevo assentare e l'assenza era programmata, inviavo una richiesta scritta al dott. , che mi ha sempre autorizzato l'assenza. In caso di assenza Per_1 improvvisa, invece, io avvisavo per le vie brevi sempre il dott. , che non mi ha mai richiesto Per_1 documentazione comprovante le ragioni della mia assenza. Posso dire che mi è capitato di assistere ad una richiesta di documentazione ad una mia collega, la quale si doveva assentare con cadenza periodica per delle visite mediche. Ricordo che anche un'altra collega che si chiama dovette presentare della documentazione per giustificare la propria assenza Persona_2 prolungata. Posso dire che noi avevamo un badge per timbrare in entrate ed in uscita in modo che il nostro monte ore venisse 18 monitorato. Posso dire che io lavoravo tutti i giorni, compresi domeniche e festivi in base al turno. È capitato che mi sia stato chiesto di prolungare il turno.
In queste occasioni veniva detto che dovevo recuperare delle ore. Io non ho mai opposto un rifiuto anche perché non ne ho avuto la possibilità. Posso dire che quando abbiamo iniziato a fare il turno notturno le ore di questo turno non venivano contate. Noi passavamo il badge, ma poi le ore non venivano conteggiate nel calcolo delle ore svolte. Posso dire che io non ho mai chiesto cosa si dovesse recuperare, visto che noi, da progetto, non avevamo un monte ore da rispettare, ma ricordo di aver sentito discussione con il dott. di colleghi che Per_1 rappresentavano di aver svolto la propria attività e di volersi allontanare ed ho sentito che lui opponeva un rifiuto, dicendo che era lui a stabilire i turni. Posso dire i turni mi vennero rappresentati quando iniziai a lavorare ed io in quell'occasione non mi opposi, e quindi non ho ritenuto di farlo dopo. Io per conservare il lavoro non mi sono mai opposta. Posso dire che nel reparto a svolgere i nostri compiti non vi era alcuno strutturato. Conosco la ricorrente perché abbiamo svolto la stessa attività per la resistente. Io la conobbi quando presi servizio e la trovai già li a lavorare e mi disse che lavorava già da due mesi. Abbiamo smesso di lavorare insieme.
La ricorrente svolgeva la mia stessa attività e con i miei stessi turni, compreso quello notturno quando è iniziato. Posso dire che quando iniziò il turno notturno iniziammo quasi tutti, tranne alcune colleghe, tre o quattro con i figli piccoli, che iniziarono il turno quando i figli raggiunsero un anno di età, e la ricorrente e la sig.ra . Loro, infatti, si rifiutarono di fare il Persona_3 turno notturno. Per tale ragione il dott. continuativamente le sollecitava a fare il turno Per_1 notturno rappresentando che altrimenti avrebbe dato da svolgere altri turni, specialmente il fine settimana, o non avrebbe rinnovato il contratto. Posso dire che dalla consultazione dei turni
6 vedevo che la ricorrente ha fatto anche mesi andando sempre il sabato. Posso dire che poi da agosto 2020 ha iniziato a fare il turno notturno. Non so di provvedimenti disciplinari alla ricorrente. Posso dire che, se non ricordo male, nei confronti di un gruppo di colleghe che si erano allontanate prima dell'orario previsto per la fine del turno, venne coinvolta la commissione disciplinare. Non so essere più precisa perché così mi venne riferito”.
Analogamente la teste ha riferito: Persona_2
”Io lavoro come insegnante con un contratto a tempo determinato, da settembre 2022. In precedenza ho lavorato per la resistente dal 16 luglio 2018 al 31 luglio 2021. Io lavoravo al servizio trasfusionale del presidio ospedaliero Moscati di Aversa. Io avevo un contratto come co.co.pro.. Da contratto non era previsto un minimo di ore da fare. Ci venne dato un badge e ci venne detto che serviva ad attestare la nostra presenza ai fini del progetto. Mi venne detto che dovevo lavorare su turni, decisi dal dott. , che era il direttore del centro. Inizialmente i
Per_1 turni erano o quello mattutino che era dalle 8.00 alle 14.00 o quello pomeridiano dalle 14.00 alle 20.00. Il dott. faceva un prospetto mensile dei turni. Posso dire che capitavano
Per_1 giornate in cui oltre al turno mattutino ci veniva chiesto di rimanere anche per il turno pomeridiano fino alle 17.00. Ciò avveniva quasi tutti i giorni. Il lavoro era tanto e quindi era necessario che noi rimanessimo. Il dott. chiedeva anche di anticiparsi rispetto all'inizio
Per_1 del turno pomeridiano. Le richieste erano verbali. Il dott. ci diceva che se non
Per_1 rispettavamo le sue direttive era lui a decidere del nostro contratto. Ci diceva spesso “quella è la porta, puoi andare via”. Ad ottobre 2019 si aggiunse anche il turno notturno perché il centro divenne H24. La ricorrente e la sig.ra si rifiutarono di fare il turno notturno, Persona_3 dicendo che non era previsto da contratto. Il dott. disse che quindi avrebbero fatto tutti i
Per_1 sabati ed in effetti dalla consultazione del turno vidi che le due colleghe che avevano rifiutato, lavoravano tutti i sabati. Ricordo che il dott. fece una comunicazione scritta in cui
Per_1 chiedeva di fare almeno 6 ore al giorno dal lunedì al sabato. Se qualcuno non raggiungeva tale monte ore, doveva recuperare. Nella comunicazione scritta non vi era menzione del recupero.
Poi ogni mese ad ognuno di noi veniva consegnato un foglio con il monte ore in cui erano segnate anche le ore da recuperare. Se noi andavamo via prima lo comunicavo al dott. , che non
Per_1 mi ha mai negato tale permesso purchè recuperassi. Per assentarci presentavamo una richiesta scritta. Non mi è mai stata rifiutata, ma posso dire che noi ci accordavamo con il dott.
Per_1 prima di fare la richiesta scritta. In caso di assenza improvvisa contattavo il dott.
Per_1 telefonicamente e gli comunicavo l'assenza e lui mi diceva che poi dovevo recuperare. Non dovevo portare giustificazioni. La giustificazione mi venne chiesta informalmente dal dott.
Per_1 quando io dovetti fare delle assenze periodiche per dei trattamenti medici. In questo caso io non
7 inviai dei certificati, ma gli spiegai la mia situazione. Io lo avvisavo quando mi dovevo assentare per il trattamento. Posso dire che quando tornai, tra un trattamento e l'altro, mi veniva chiesto di recuperare. Posso dire che la notte vi erano una o due persone. Il dott. ripeteva ogni Per_1 giorno alla ricorrente che vi era bisogno di fare il turno notturno. Ricordo che nel corso di una discussione avvenuta con la ricorrente il dott. le disse “o lo accetti o quella è la porta”. Per_1
Sarà stato maggio o giugno 2020. Ad agosto la ricorrente iniziò a fare le notti. Io mi occupavo della lavorazione del sangue e quindi della produzione degli emocomponenti di primo e secondo livello, poi ci occupavamo dell'accettazione, cioè di inserire a sistema la richiesta;
poi ci occupavamo di verificare se il sangue che avevamo a disposizione era compatibile con il paziente
a cui doveva andare e per farlo facevamo gli esami anche sul sangue del paziente. Quando abbiamo iniziato le notti ci siamo occupati in prima persona anche delle assegnazioni e per farlo la nostra profilatura per operare sul sistema gestionale Eliot venne cambiata da biologo a medico. Ciò avvenne per tutti noi. Noi firmavamo la modulistica di accompagnamento. Noi chiamavamo telefonicamente il medico reperibile per confrontarci in caso di dubbio. Dal momento in cui ci venne sbloccata la password lo iniziammo a fare anche la mattina, su richiesta del dott. , nel caso in cui non vi fossero medici presenti. Lo facevamo in autonomia, se non Per_1 quando vi era il dubbio per casi particolari. Ci occupavamo anche dell'analisi delle provette dei pazienti. La ricorrente faceva le mie stesse attività”.
Infine, il teste dott. , citato dai precedenti testi: Per_1
“Io lavoro per la resistente come direttore responsabile del reparto di medicina trasfusionale presso il presidio ospedaliero di Aversa. Lavoro come direttore dal 2018, in precedenza svolgevo la stessa attività dal 2008 come facente funzioni. Nel reparto vi sono io, otto medici, otto biologi strutturati, e 5 infermieri, un amministrativo. Conosco la ricorrente perché venne a lavorare come co.co.pro. nel mio reparto. Era il luglio 2018 ed è rimasta fino a luglio 2021. In quel periodo vennero a lavorare circa 23 biologi, tra cui la ricorrente. All'epoca i biologi erano solo co.co.pro. e non vi erano strutturati biologi. La ricorrente lavorava tutti i giorni dal lunedì al venerdì e qualche sabato in base al turno. Io facevo mensilmente dei turni anche per i biologi.
Era un turno la mattina che andava dalle 9.00 alle 14.00, oppure il pomeriggio dalle 14.00 alle
20.00. Preciso che tuttavia erano liberi di venire in base alle loro esigenze, sempre rispettando mattina e pomeriggio e che è capitato che si trattenessero più a lungo. Lo chiedevo io anche per interesse scientifico, per scrivere abstract per dei convegni. La loro partecipazione risultava dalla pubblicazione dei lavori. Non mi è capitato che mi dicessero di no. Non ho mai chiesto di recuperare ore di lavoro. Da ottobre 2019 per necessità stabilii un turno notturno. I biologi rimanevano in due e vi era la reperibilità di un medico. Tutti fecero il turno notturno, ma la
8 ricorrente lo fece dal luglio 2020. Ad ottobre 2019 quando lo chiesi lei si rifiutò ed io ne presi atto. Non cambiò nulla nell'articolazione del turno della ricorrente. Non ricordo se altri si rifiutarono. Ricordo che io periodicamente richiedevo di fare il turno notturno e lei a luglio 2020 accordò la sua disponibilità. Il turno notturno era per una o due notti al mese. Loro quando non venivano lo comunicavano a me perché io poi mensilmente dovevo attestare che loro avevano raggiunto gli obiettivi del progetto. Io chiedevo che mi venisse comunicato preventivamente in modo da organizzare il turno con un modulo che era stato predisposto. Non ho mai negato la possibilità di assentarsi a qualcuno. Anche per giorni di riposo ho sempre dato il mio assenso.
Non ho mai chiesto di recuperare ore di lavoro. Ricordò che la ricorrente si assentò per alcuni periodi in via continuativa. Ricordo che la ricorrente si assentò sei settimane in un anno….Ricordo di aver fatto un ordine di servizio relativo all'orario di lavoro e ricordo che era indirizzato solo ai dipendenti. Venne affisso nella sala assegnazione. La ricorrente si occupava della lavorazione del sangue, poi dell'accettazione. Svolgeva esami pre-trasfusionali per determinare il gruppo sanguigno. Stabilire se il sangue era adeguato al paziente che doveva riceverlo spettava al medico. Loro poi potevano materialmente consegnarlo, anche nel sistema informatico. Sul sistema Eliot operavamo tutti, mentre sul sistema SISTRA operavo io ed il dott.
che era un biologo co.co.pro. Era l'unico co.co.pro. biologo ad avere la password su Per_4 mia delega. Non mi risulta che venne cambiata la profilatura dei biologi quando iniziò il turno di notte per operare sul sistema. Per la valutazione dell'appropriatezza per procedere all'assegnazione si consultava il medico, anche durante il turno notturno”.
Da dette deposizioni appare univocamente, a parte qualche comprensibile solo apparente attenuazione del teste , che le modalità di espletamento della prestazione anche della Puorto Per_1 fosse quella descritta in ricorso, non contestata e confermata dai testi. La predetta, infatti, risulta organicamente inserita nell'organizzazione aziendale, di fatto soggetta a orari lavorativi e a turni, nonché alla sottoposizione gerarchica a una figura sovraordinata, in particolare al dott. . Per_1
In altri termini, attraverso i testimoni escussi può dirsi certamente raggiunta, per la piena integrazione degli indici spia esposti, la prova che ha disimpegnato mansioni Parte_1 riconducibili a quelle di dirigente sanitario/biologo (nell'ambito del ruolo unico) secondo il parametro costituito dall' art. 27 del CCNL dirigenza sanitaria del 8.6.2000- “Tipologie di incarico dirigenziale”- e segnatamente della lett. D del I comma, ovvero alla categoria dei dirigenti medici “con meno di cinque anni di attività” per il periodo oggetto del riportato nel petitum.
Anche dalla documentazione prodotta emergono disposizioni di servizio, la predisposizione dei turni e una sorta di mansionario delle addette borsiste, atte a dimostrare che la ricorrente non
9 abbia mai svolto attività di studio né alcun progetto di cui al contratto di collaborazione, svolgendo esclusivamente compiti ordinari necessari al funzionamento del centro trasfusionale e di supporto per gli altri reparti. Ed allora, indipendentemente dal nomen iuris del contratto, che non può essere ostativo, ed in termini di effettività, il rapporto attoreo ben può essere ricondotto allo schema della subordinazione, avendo svolto la prestazione di fatto in regime di subordinazione, con applicazione della regolamentazione di cui al disposto dell'art. 2126 c.c., pacificamente applicabile anche alla pubblica amministrazione ( cfr., ex plurimis, Cass., Sez.
Lav., 31.5.2023 n. 15364).
Pertanto, sebbene non possa essere costituito un rapporto di lavoro subordinato, situazione peraltro non azionata, alla ricorrente possono essere riconosciuti, anche a titolo risarcitorio, gli emolumenti che le sarebbero spettati ove fosse stata regolarmente assunte.
La quantificazione delle somme dovute è stata operata in ricorso sottraendo quanto ricevuto, in virtù del rapporto formalmente instaurato, da quanto sarebbe spettato al dirigente in regime di subordinazione, secondo il parametro cit.. I conteggi attorei, al riguardo, peraltro molto semplici, appaiono chiari e correttamente impostati, d'altronde non oggetto di alcuna contestazione, sul piano contabile, da controparte.
Va rilevato, allora, che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
A quanto esposto consegue che l'appello va accolto, per cui, riconosciuto ex art 2126 c.c. un rapporto di subordinazione tra le parti, per lo svolgimento delle mansioni di dirigente biologo, dal 1° novembre 2018 al 31 luglio 2021, l' va condannata a corrispondere a CP_1 Pt_1 la complessiva somma di euro 112.358,09 a titolo di differenze retributive e di euro
[...]
10.657,75 a titolo di tfr, in ogni caso oltre gli interessi di legge dalla maturazione dei crediti al soddisfo.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, con distrazione all'avv. Paolo
Galluccio, dichiaratosi anticipatario, nella misura, reputata congrua, ricompresa nello scaglione
10 delle tabelle allegata al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosciuto ex art 2126
c.c. un rapporto di subordinazione tra le parti, per lo svolgimento delle mansioni di dirigente biologo dal 1° novembre 2018 al 31 luglio 2021, condanna l' a corrispondere a CP_1 Pt_1 la somma di euro 112.358,09 a titolo di differenze retributive e di euro 10.657,75 a titolo
[...] di tfr, in ogni caso oltre gli interessi di legge dalla maturazione dei crediti al soddisfo. Cont condanna l' appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado in favore della parte appellante, con distrazione all'avv. Paolo Galluccio, che liquida, per onorario, in euro 7.000,00 per il primo grado e in euro 6.000,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. EL Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. EL Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'11 novembre
2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 449/25 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Galluccio, presso il cui studio domicilia, Parte_1 in Aversa, via Giotto n. 87
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gemma CP_1
Maresca, elettivamente domiciliata in , via Unità Italiana n. 28, presso l'U.O.C. Affari CP_1
Legali
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 4449 Parte_1 del 2024, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale veniva rigettata la sua domanda tesa al riconoscimento, ai fini economici, del rapporto di subordinazione, quale dirigente medico/biologo, ex art. 27, lett. d) del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, dal 1° novembre 2018 al 31 luglio 2021, formalmente espresso da un rapporto instaurato ex art. 15 octies del d.l.vo n. 502 del 1992 per la realizzazione del progetto 1 “Sviluppo e Progresso in Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia nella Provincia di
” assegnata all'Unità Operativa di Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero CP_1
“San Giuseppe Moscati” di Aversa.
Censurava la sentenza impugnata, basata sul giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di
Napoli Nord, Sezione Lavoro, n. 1145/22, che rigettando la domanda di impugnativa di licenziamento per la fine di detto rapporto, appunto perché non poteva considerarsi licenziamento in quanto si trattava di un rapporto ex art. 15 octies cit., aveva già escluso al natura subordinata del rapporto.
Rivendicava l'assoluta estraneità dei due giudizi, deducendo che l'impugnativa del recesso, cioè della risoluzione del rapporto, avvenuta con delibera n. 1051 del 2021 non investiva l'esame dell'effettività di quel rapporto, ma soltanto la legittimità del recesso per come avvenuto, così escludendosi ogni giudicato implicito sulla natura del rapporto.
Ciò posto, nel merito rivendicava la natura subordinata del rapporto, sulla base delle risultanze della prova testimoniale ammessa ed espletata in primo grado, che illustrava, e quindi sull'attività effettivamente espletata rispetto al progetto al quale era stata formalmente collegata.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso di primo grado, quindi la condanna della resistente, ex art. 2126 c.c., alla corresponsione, anche a titolo di risarcimento del danno, delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto spettante per la retribuzione di dirigente biologo, pari, secondo i conteggi sviluppati, a euro 112.358,09, nonché della somma di euro 10.657,75
a titolo di tfr, in entrambi i casi oltre accessori di legge.
Si costituiva l' che resisteva all'appello, del quale preliminarmente eccepiva CP_1
l'inammissibilità, ex artt. 342 c.p.c..
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/13, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
2 o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene un'organica censura, peraltro, per quanto si dirà, fondata, astrattamente idonea a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha agevolmente controdedotto alle pur complessivamente sommarie asserzioni di parte appellante.
In altri termini, reputa la Corte che può risultare inammissibile solo quel gravame nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” in alcun modo con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824), il che nella fattispecie al vaglio non può certamente ritenersi avvenuto.
Nel merito l'appello è fondato.
In via preliminare questa Corte non concorda con la tesi del primo Giudice per la quale la sent.
n. 1145/22 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che rigettava la domanda che, qualificando come licenziamento l'atto di risoluzione del rapporto ex art. 15 octies cit. in premessa, rendeva inconfigurabile un accoglimento, perché il licenziamento non poteva essere correlato a un rapporto formalmente non subordinato.
Orbene, una tale pronuncia non copre alcun giudicato sulla natura del rapporto, rilevato solo in via incidentale, strumentalmente alla richiesta di tutela formulata, che aveva a suo presupposto una subordinazione la cui assenza il Tribunale non accertava, ma che rilevava solo sul piano formale e, appunto, incidentale.
Va escluso, infatti, in linea con la più autorevole giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. Lav., 17.4.2018
n. 9409), che la formazione del giudicato sulla questione della risoluzione di un rapporto determini anche un giudicato implicito sulla natura di quel medesimo rapporto. Per la il solo fatto che, in un precedente giudizio di impugnativa del recesso datoriale Parte_2 dal medesimo contratto, il giudice abbia ritenuto inapplicabile l'istituto del licenziamento in ragione della natura formale del rapporto non è a tal fine sufficiente, atteso che la copertura del giudicato si profila soltanto per la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sul fatto costitutivo fatto valere e non anche sulla questione pregiudiziale in senso tecnico, disciplinata dall'art. 34 c.p.c., , che indica una situazione distinta e indipendente dal fatto costitutivo dedotto e che è oggetto solo di un accertamento incidentale, tranne che una decisione con efficacia di giudicato sia richiesta per legge o per apposita domanda di una delle parti.
3 Così in via assorbente superato tale profilo, va puntualizzato che nella fattispecie azionata compito del Giudice è l'accertamento del rapporto per come esso si è concretamente atteggiato, non secondo risultanze formali o altri elementi che non illuminino sulle reali modalità della collaborazione instauratasi tra le parti e, quindi, per quanto qui rileva, occorre verificare se è stata o meno integrata la subordinazione azionata, naturalmente rivendicata ai si soli fini economici stante la natura pubblica dell'Ente convenuto.
Va ricordato, a tal riguardo, che secondo l'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
La lettera della legge esprime la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole fissate dagli artt. 2099 e ss., 2104 e 2106, c.c. riempiono di contenuti detta verticalità, per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione hanno natura meramente sussidiaria e non decisiva, potendo comunque costituire indici rivelatori della subordinazione (così, ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 14.6.2018 n. 15631).
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della retribuzione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione.
E', altresì, un principio consolidato che ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo il tipo di attività svolta dal prestatore è scarsamente rilevante, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (Cass.,
Sez. Lav, 5.4.2006 n. 7966).
4 Occorre, in ogni caso, anche tener conto di un ulteriore arresto della S.C. (Cass., Sez. Lav.,
6.9.2007 n. 18692), per la quale la prestazione di attività lavorativa onerosa all'interno di una struttura datoriale, con materiali ed attrezzatura proprie del titolare del datore di lavoro e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte, comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere.
Orbene, l'istruttoria orale espletata in primo grado riscontra l'effettiva integrazione di un rapporto di subordinazione tra le parti.
La teste ha dichiarato: Testimone_1
”Io lavoro come insegnante. Ho una supplenza che è iniziata il 21 ottobre 2022, e attualmente sono in maternità. Nel precedente anno scolastico ho sempre lavorato come insegnante con una supplenza. In precedenza, fino al 31 luglio 2021 ho lavorato per la resistente presso il Centro
Trasfusionale dell'ospedale Moscati di Aversa. Ho lavorato per la resistente dal 1 settembre
2018. Sono entrata come biotecnologo medico e mi occupavo della lavorazione della sacca di sangue dal momento del suo arrivo in ospedale. Preciso che il prelievo poteva provenire sia dalle AVIS che da donatori in loco. Mi occupavo inoltre degli esami immunoematologici, gli esami virologici. Mi occupavo inoltre degli esami immunoematologici oltre che per i donatori anche per i pazienti. Posso dire di essermi anche occupata in prima persona dell'assegnazione delle sacche di sangue ai pazienti per casi di trasfusione, ed in particolare in modo maggiore quando ho iniziato a fare il turno notturno perché in questo caso il medico, che se ne occupava di solito, era solo reperibile e quindi provvedevo io o i colleghi. Posso dire che per consentire tale operazione venne anche cambiata la mia profilatura di accesso al server gestionale, venendo qualificata come “medico”. Preciso che nell'ambito della lavorazione del sangue ci occupavamo anche dello stoccaggio e quindi anche di riporre le sacche nelle opportune celle. Facevamo anche una sorta di inventario informatizzato che appunto serviva a lasciare traccia di cosa avessimo fatto e della disponibilità in ospedale. Ciò era utile anche perché il dott. ci Per_1 chiedeva anche di operare sulla piattaforma Sistra dove dovevamo registrare le disponibilità in modo che dagli altri ospedali potessero verificarla in caso di necessità. Quando tale necessità si verificava comunque era prassi che gli ospedali telefonassero per avere conferma. Le telefonate erano ricevute anche direttamente da noi perché erano effettuate al numero del centro e rispondeva chi si trovava. A svolgere le mie stesse mansioni eravamo circa 20 persone. Posso dire che eravamo o biologi o biotecnologi. Il mio orario di lavoro inizialmente era 8-14.00 oppure 14-20.00. A partire da ottobre 2019 ho effettuato anche il turno notturno che era dalle
20.00 alle 8.00. L'articolazione dei turni veniva decisa mensilmente dal dott. , che era il Per_1
5 primario del Centro Trasfusionale e responsabile del progetto a cui partecipavo. Nella gestione dei turni di solito eravamo più persone la mattina e meno il pomeriggio, tale articolazione è rimasta anche quando si è aggiunto il turno notturno. Il turno notturno lo facevamo in due persone. Lo svolgimento del turno notturno era variabile e andava dalle due volte al mese fino anche a quattro. Posso dire che se mi dovevo assentare e l'assenza era programmata, inviavo una richiesta scritta al dott. , che mi ha sempre autorizzato l'assenza. In caso di assenza Per_1 improvvisa, invece, io avvisavo per le vie brevi sempre il dott. , che non mi ha mai richiesto Per_1 documentazione comprovante le ragioni della mia assenza. Posso dire che mi è capitato di assistere ad una richiesta di documentazione ad una mia collega, la quale si doveva assentare con cadenza periodica per delle visite mediche. Ricordo che anche un'altra collega che si chiama dovette presentare della documentazione per giustificare la propria assenza Persona_2 prolungata. Posso dire che noi avevamo un badge per timbrare in entrate ed in uscita in modo che il nostro monte ore venisse 18 monitorato. Posso dire che io lavoravo tutti i giorni, compresi domeniche e festivi in base al turno. È capitato che mi sia stato chiesto di prolungare il turno.
In queste occasioni veniva detto che dovevo recuperare delle ore. Io non ho mai opposto un rifiuto anche perché non ne ho avuto la possibilità. Posso dire che quando abbiamo iniziato a fare il turno notturno le ore di questo turno non venivano contate. Noi passavamo il badge, ma poi le ore non venivano conteggiate nel calcolo delle ore svolte. Posso dire che io non ho mai chiesto cosa si dovesse recuperare, visto che noi, da progetto, non avevamo un monte ore da rispettare, ma ricordo di aver sentito discussione con il dott. di colleghi che Per_1 rappresentavano di aver svolto la propria attività e di volersi allontanare ed ho sentito che lui opponeva un rifiuto, dicendo che era lui a stabilire i turni. Posso dire i turni mi vennero rappresentati quando iniziai a lavorare ed io in quell'occasione non mi opposi, e quindi non ho ritenuto di farlo dopo. Io per conservare il lavoro non mi sono mai opposta. Posso dire che nel reparto a svolgere i nostri compiti non vi era alcuno strutturato. Conosco la ricorrente perché abbiamo svolto la stessa attività per la resistente. Io la conobbi quando presi servizio e la trovai già li a lavorare e mi disse che lavorava già da due mesi. Abbiamo smesso di lavorare insieme.
La ricorrente svolgeva la mia stessa attività e con i miei stessi turni, compreso quello notturno quando è iniziato. Posso dire che quando iniziò il turno notturno iniziammo quasi tutti, tranne alcune colleghe, tre o quattro con i figli piccoli, che iniziarono il turno quando i figli raggiunsero un anno di età, e la ricorrente e la sig.ra . Loro, infatti, si rifiutarono di fare il Persona_3 turno notturno. Per tale ragione il dott. continuativamente le sollecitava a fare il turno Per_1 notturno rappresentando che altrimenti avrebbe dato da svolgere altri turni, specialmente il fine settimana, o non avrebbe rinnovato il contratto. Posso dire che dalla consultazione dei turni
6 vedevo che la ricorrente ha fatto anche mesi andando sempre il sabato. Posso dire che poi da agosto 2020 ha iniziato a fare il turno notturno. Non so di provvedimenti disciplinari alla ricorrente. Posso dire che, se non ricordo male, nei confronti di un gruppo di colleghe che si erano allontanate prima dell'orario previsto per la fine del turno, venne coinvolta la commissione disciplinare. Non so essere più precisa perché così mi venne riferito”.
Analogamente la teste ha riferito: Persona_2
”Io lavoro come insegnante con un contratto a tempo determinato, da settembre 2022. In precedenza ho lavorato per la resistente dal 16 luglio 2018 al 31 luglio 2021. Io lavoravo al servizio trasfusionale del presidio ospedaliero Moscati di Aversa. Io avevo un contratto come co.co.pro.. Da contratto non era previsto un minimo di ore da fare. Ci venne dato un badge e ci venne detto che serviva ad attestare la nostra presenza ai fini del progetto. Mi venne detto che dovevo lavorare su turni, decisi dal dott. , che era il direttore del centro. Inizialmente i
Per_1 turni erano o quello mattutino che era dalle 8.00 alle 14.00 o quello pomeridiano dalle 14.00 alle 20.00. Il dott. faceva un prospetto mensile dei turni. Posso dire che capitavano
Per_1 giornate in cui oltre al turno mattutino ci veniva chiesto di rimanere anche per il turno pomeridiano fino alle 17.00. Ciò avveniva quasi tutti i giorni. Il lavoro era tanto e quindi era necessario che noi rimanessimo. Il dott. chiedeva anche di anticiparsi rispetto all'inizio
Per_1 del turno pomeridiano. Le richieste erano verbali. Il dott. ci diceva che se non
Per_1 rispettavamo le sue direttive era lui a decidere del nostro contratto. Ci diceva spesso “quella è la porta, puoi andare via”. Ad ottobre 2019 si aggiunse anche il turno notturno perché il centro divenne H24. La ricorrente e la sig.ra si rifiutarono di fare il turno notturno, Persona_3 dicendo che non era previsto da contratto. Il dott. disse che quindi avrebbero fatto tutti i
Per_1 sabati ed in effetti dalla consultazione del turno vidi che le due colleghe che avevano rifiutato, lavoravano tutti i sabati. Ricordo che il dott. fece una comunicazione scritta in cui
Per_1 chiedeva di fare almeno 6 ore al giorno dal lunedì al sabato. Se qualcuno non raggiungeva tale monte ore, doveva recuperare. Nella comunicazione scritta non vi era menzione del recupero.
Poi ogni mese ad ognuno di noi veniva consegnato un foglio con il monte ore in cui erano segnate anche le ore da recuperare. Se noi andavamo via prima lo comunicavo al dott. , che non
Per_1 mi ha mai negato tale permesso purchè recuperassi. Per assentarci presentavamo una richiesta scritta. Non mi è mai stata rifiutata, ma posso dire che noi ci accordavamo con il dott.
Per_1 prima di fare la richiesta scritta. In caso di assenza improvvisa contattavo il dott.
Per_1 telefonicamente e gli comunicavo l'assenza e lui mi diceva che poi dovevo recuperare. Non dovevo portare giustificazioni. La giustificazione mi venne chiesta informalmente dal dott.
Per_1 quando io dovetti fare delle assenze periodiche per dei trattamenti medici. In questo caso io non
7 inviai dei certificati, ma gli spiegai la mia situazione. Io lo avvisavo quando mi dovevo assentare per il trattamento. Posso dire che quando tornai, tra un trattamento e l'altro, mi veniva chiesto di recuperare. Posso dire che la notte vi erano una o due persone. Il dott. ripeteva ogni Per_1 giorno alla ricorrente che vi era bisogno di fare il turno notturno. Ricordo che nel corso di una discussione avvenuta con la ricorrente il dott. le disse “o lo accetti o quella è la porta”. Per_1
Sarà stato maggio o giugno 2020. Ad agosto la ricorrente iniziò a fare le notti. Io mi occupavo della lavorazione del sangue e quindi della produzione degli emocomponenti di primo e secondo livello, poi ci occupavamo dell'accettazione, cioè di inserire a sistema la richiesta;
poi ci occupavamo di verificare se il sangue che avevamo a disposizione era compatibile con il paziente
a cui doveva andare e per farlo facevamo gli esami anche sul sangue del paziente. Quando abbiamo iniziato le notti ci siamo occupati in prima persona anche delle assegnazioni e per farlo la nostra profilatura per operare sul sistema gestionale Eliot venne cambiata da biologo a medico. Ciò avvenne per tutti noi. Noi firmavamo la modulistica di accompagnamento. Noi chiamavamo telefonicamente il medico reperibile per confrontarci in caso di dubbio. Dal momento in cui ci venne sbloccata la password lo iniziammo a fare anche la mattina, su richiesta del dott. , nel caso in cui non vi fossero medici presenti. Lo facevamo in autonomia, se non Per_1 quando vi era il dubbio per casi particolari. Ci occupavamo anche dell'analisi delle provette dei pazienti. La ricorrente faceva le mie stesse attività”.
Infine, il teste dott. , citato dai precedenti testi: Per_1
“Io lavoro per la resistente come direttore responsabile del reparto di medicina trasfusionale presso il presidio ospedaliero di Aversa. Lavoro come direttore dal 2018, in precedenza svolgevo la stessa attività dal 2008 come facente funzioni. Nel reparto vi sono io, otto medici, otto biologi strutturati, e 5 infermieri, un amministrativo. Conosco la ricorrente perché venne a lavorare come co.co.pro. nel mio reparto. Era il luglio 2018 ed è rimasta fino a luglio 2021. In quel periodo vennero a lavorare circa 23 biologi, tra cui la ricorrente. All'epoca i biologi erano solo co.co.pro. e non vi erano strutturati biologi. La ricorrente lavorava tutti i giorni dal lunedì al venerdì e qualche sabato in base al turno. Io facevo mensilmente dei turni anche per i biologi.
Era un turno la mattina che andava dalle 9.00 alle 14.00, oppure il pomeriggio dalle 14.00 alle
20.00. Preciso che tuttavia erano liberi di venire in base alle loro esigenze, sempre rispettando mattina e pomeriggio e che è capitato che si trattenessero più a lungo. Lo chiedevo io anche per interesse scientifico, per scrivere abstract per dei convegni. La loro partecipazione risultava dalla pubblicazione dei lavori. Non mi è capitato che mi dicessero di no. Non ho mai chiesto di recuperare ore di lavoro. Da ottobre 2019 per necessità stabilii un turno notturno. I biologi rimanevano in due e vi era la reperibilità di un medico. Tutti fecero il turno notturno, ma la
8 ricorrente lo fece dal luglio 2020. Ad ottobre 2019 quando lo chiesi lei si rifiutò ed io ne presi atto. Non cambiò nulla nell'articolazione del turno della ricorrente. Non ricordo se altri si rifiutarono. Ricordo che io periodicamente richiedevo di fare il turno notturno e lei a luglio 2020 accordò la sua disponibilità. Il turno notturno era per una o due notti al mese. Loro quando non venivano lo comunicavano a me perché io poi mensilmente dovevo attestare che loro avevano raggiunto gli obiettivi del progetto. Io chiedevo che mi venisse comunicato preventivamente in modo da organizzare il turno con un modulo che era stato predisposto. Non ho mai negato la possibilità di assentarsi a qualcuno. Anche per giorni di riposo ho sempre dato il mio assenso.
Non ho mai chiesto di recuperare ore di lavoro. Ricordò che la ricorrente si assentò per alcuni periodi in via continuativa. Ricordo che la ricorrente si assentò sei settimane in un anno….Ricordo di aver fatto un ordine di servizio relativo all'orario di lavoro e ricordo che era indirizzato solo ai dipendenti. Venne affisso nella sala assegnazione. La ricorrente si occupava della lavorazione del sangue, poi dell'accettazione. Svolgeva esami pre-trasfusionali per determinare il gruppo sanguigno. Stabilire se il sangue era adeguato al paziente che doveva riceverlo spettava al medico. Loro poi potevano materialmente consegnarlo, anche nel sistema informatico. Sul sistema Eliot operavamo tutti, mentre sul sistema SISTRA operavo io ed il dott.
che era un biologo co.co.pro. Era l'unico co.co.pro. biologo ad avere la password su Per_4 mia delega. Non mi risulta che venne cambiata la profilatura dei biologi quando iniziò il turno di notte per operare sul sistema. Per la valutazione dell'appropriatezza per procedere all'assegnazione si consultava il medico, anche durante il turno notturno”.
Da dette deposizioni appare univocamente, a parte qualche comprensibile solo apparente attenuazione del teste , che le modalità di espletamento della prestazione anche della Puorto Per_1 fosse quella descritta in ricorso, non contestata e confermata dai testi. La predetta, infatti, risulta organicamente inserita nell'organizzazione aziendale, di fatto soggetta a orari lavorativi e a turni, nonché alla sottoposizione gerarchica a una figura sovraordinata, in particolare al dott. . Per_1
In altri termini, attraverso i testimoni escussi può dirsi certamente raggiunta, per la piena integrazione degli indici spia esposti, la prova che ha disimpegnato mansioni Parte_1 riconducibili a quelle di dirigente sanitario/biologo (nell'ambito del ruolo unico) secondo il parametro costituito dall' art. 27 del CCNL dirigenza sanitaria del 8.6.2000- “Tipologie di incarico dirigenziale”- e segnatamente della lett. D del I comma, ovvero alla categoria dei dirigenti medici “con meno di cinque anni di attività” per il periodo oggetto del riportato nel petitum.
Anche dalla documentazione prodotta emergono disposizioni di servizio, la predisposizione dei turni e una sorta di mansionario delle addette borsiste, atte a dimostrare che la ricorrente non
9 abbia mai svolto attività di studio né alcun progetto di cui al contratto di collaborazione, svolgendo esclusivamente compiti ordinari necessari al funzionamento del centro trasfusionale e di supporto per gli altri reparti. Ed allora, indipendentemente dal nomen iuris del contratto, che non può essere ostativo, ed in termini di effettività, il rapporto attoreo ben può essere ricondotto allo schema della subordinazione, avendo svolto la prestazione di fatto in regime di subordinazione, con applicazione della regolamentazione di cui al disposto dell'art. 2126 c.c., pacificamente applicabile anche alla pubblica amministrazione ( cfr., ex plurimis, Cass., Sez.
Lav., 31.5.2023 n. 15364).
Pertanto, sebbene non possa essere costituito un rapporto di lavoro subordinato, situazione peraltro non azionata, alla ricorrente possono essere riconosciuti, anche a titolo risarcitorio, gli emolumenti che le sarebbero spettati ove fosse stata regolarmente assunte.
La quantificazione delle somme dovute è stata operata in ricorso sottraendo quanto ricevuto, in virtù del rapporto formalmente instaurato, da quanto sarebbe spettato al dirigente in regime di subordinazione, secondo il parametro cit.. I conteggi attorei, al riguardo, peraltro molto semplici, appaiono chiari e correttamente impostati, d'altronde non oggetto di alcuna contestazione, sul piano contabile, da controparte.
Va rilevato, allora, che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
A quanto esposto consegue che l'appello va accolto, per cui, riconosciuto ex art 2126 c.c. un rapporto di subordinazione tra le parti, per lo svolgimento delle mansioni di dirigente biologo, dal 1° novembre 2018 al 31 luglio 2021, l' va condannata a corrispondere a CP_1 Pt_1 la complessiva somma di euro 112.358,09 a titolo di differenze retributive e di euro
[...]
10.657,75 a titolo di tfr, in ogni caso oltre gli interessi di legge dalla maturazione dei crediti al soddisfo.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, con distrazione all'avv. Paolo
Galluccio, dichiaratosi anticipatario, nella misura, reputata congrua, ricompresa nello scaglione
10 delle tabelle allegata al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosciuto ex art 2126
c.c. un rapporto di subordinazione tra le parti, per lo svolgimento delle mansioni di dirigente biologo dal 1° novembre 2018 al 31 luglio 2021, condanna l' a corrispondere a CP_1 Pt_1 la somma di euro 112.358,09 a titolo di differenze retributive e di euro 10.657,75 a titolo
[...] di tfr, in ogni caso oltre gli interessi di legge dalla maturazione dei crediti al soddisfo. Cont condanna l' appellata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado in favore della parte appellante, con distrazione all'avv. Paolo Galluccio, che liquida, per onorario, in euro 7.000,00 per il primo grado e in euro 6.000,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. EL Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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