Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 09/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 620/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
dott.Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 620 /2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del Curatore fallimentare, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusto decreto di autorizzazione del G.D. del 14.10.2022 dall'Avv. Salvatore
Francesco Donzelli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via E. Barbarasa n. 23 giusta delega in calce all'atto di appello, con domicilio digitale all'indirizzo PEC
Email_1
APPELLANTE contro
(C.F , quale società incorporante in persona del Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Ettore Cappuccio e dall'Avv.
Monica Lamuro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via Domenico Fontana
n. 30, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale all'indirizzo pec Email_2
APPELLATO
pagina 1 di 12
OGGETTO
Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.) – Impugnazione sentenza del Tribunale di Terni n.
242/2022 del 15.3.2022 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il impugna la sentenza n. 242/2022 del Tribunale di Terni, pubblicata in data Parte_2
15.3.2022, che ha rigettato la domanda volta a far revocare e dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori il bonifico di € 12.963,20 accreditato il 11.11.2014 sul conto corrente della società fallita acceso presso la Banca convenuta (all'epoca , da ritenersi rimessa bancaria solutoria CP_2
eseguita in periodo sospetto, con condanna della alla corresponsione in favore del CP_1 Parte_2
della somma almeno di € 11.307,93, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria.
Con l'atto di citazione il attore deduceva che in data 5.9.2014 era stata deliberata la Parte_2
messa in liquidazione della società e in data 31.3.2015 era stata chiesta l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con ricorso dichiarato inammissibile dal Tribunale il 14.10.2015; quindi era stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta procedura concorsuale e il Tribunale di Terni aveva dichiarato il fallimento della con sentenza del 26.9.2016. Dall'esame Controparte_3
della documentazione contabile il curatore rilevava che la società aveva acceso un conto corrente ordinario avente n. 1968 presso la e che in data 11.11.2014, quando ormai la Controparte_2
società era passata in “sofferenza”, sul conto era stato accreditato un bonifico di un cliente di €
12.963,20. Riteneva, quindi, il che il totale delle rimesse suscettibili di revocatoria ai sensi Parte_2
dell'art. 70, co. 3, L.F.. ammontasse ad € 11.307,93 (secondo il criterio dell'effettivo rientro di cui all'art. 70, co. 3 L.F.) in quanto l'accredito del bonifico costituiva rimessa bancaria revocabile ai sensi dell'art. 67, co. 3, lett. b L.F. perché effettuata nei sei mesi anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo in bianco e perché aveva estinto il debito della società fallita nei confronti dell'istituto di credito, determinando una riduzione “consistente e durevole” dell'esposizione debitoria, non immediatamente neutralizzata da nuovi utilizzi da parte del pagina 2 di 12 correntista. In merito al requisito soggettivo, il riteneva dimostrata la conoscenza dello stato Parte_2
di insolvenza per la natura di creditore “qualificato” della convenuta, avente accesso alla Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia, per le segnalazioni a sofferenza (già considerevoli nel mese di luglio 2014 e poi, ancora, nel mese di ottobre 2014), per la messa in liquidazione della società risultante dal registro delle imprese già il 12.9.2014, per la trascrizione in data 6.10.2014 di un pignoramento immobiliare sullo stabilimento ed i terreni costituenti la sede legale della società fallita promosso dalla
[...]
ed altri atti pregiudizievoli successivi e coevi. Controparte_4
La Banca eccepiva la decadenza dall'azione e , nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale sosteneva che la revocatoria fallimentare avrebbe dovuto essere proposta nel termine decadenziale di tre anni dalla iscrizione della domanda di concordato, dunque entro il
2.4.2018, mentre l'atto di citazione era stato notificato il 25.09.2019, Quindi accoglieva la questione preliminare di merito sollevata dalla convenuta e dichiarava il decaduto dalla domanda. Parte_2
Con l'appello il fallimento censura tale motivazione rilevando che l'art. 69 bis L.F. richiama solo i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma e 69 L.F., non anche il primo comma dell'art. 69 bis L. F.
Nel merito, l'appellante evidenzia che, con la società ormai decotta ed "in sofferenza", in data
11.11.2014 veniva eseguito, da parte di un cliente, un bonifico di € 12.963,20, rimessa che andava ad estinguere l'esposizione debitoria della società individuata nell'importo di almeno € 11.307,93 con apprezzabile stabilità, nel tempo, dell'effetto solutorio e durevole riduzione dell'esposizione debitoria in quanto, dopo la rimessa, il conto era rimasto inutilizzato dalla società poi fallita. Deduce, inoltre,
l'appellante che con la riforma, la distinzione fra rimesse ripristinatorie dei limiti del fido e rimesse solutorie non ha più alcun rilievo, atteso che il termine rimesse utilizzato dal legislatore prescinde dalla distinzione fra atti e pagamenti, con la conseguenza che l'esposizione debitoria va riferita al debito che il correntista ha verso la banca a prescindere dall'utilizzo o meno di linee di credito formalmente accordate o di semplici tolleranze di scoperto o fidi di fatto, con un giudizio volto a valutare esclusivamente se le rimesse in questione abbiano determinato una situazione di riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria. In riferimento, poi, all'elemento soggettivo richiama gli indici forniti in primo grado, che sarebbero idonei a configurare la consapevolezza, in capo al soggetto qualificato, dello stato di insolvenza.
La Banca chiede il rigetto dell'appello ritenendo fondata la sentenza in punto di decadenza, evidenziando che la rimessa non era revocabile in quanto di natura ripristinatoria su conto affidato;
pagina 3 di 12 infine, contesta che dai dati forniti dall'appellante possa desumersi la effettiva conoscenza, in capo all'Istituto di credito, dello stato di insolvenza.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato.
In fatto si rileva che il pagamento oggetto di revocatoria (bonifico confluito sul c/c) è del
11.11.2014. La ha presentato ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato Parte_3
preventivo ex art 161 comma 6 L.F. il 31/03/2015; il piano e la proposta sono stati depositati il
15/07/2015; il concordato preventivo è stato dichiarato inammissibile con provvedimento del
14/10/2015 e il fallimento è stato dichiarato il 26/09/2016. Risulta in atti che la Società durante tale lasso di tempo non ha svolto di fatto alcuna attività (trovandosi in liquidazione ed avendo affittato già in precedenza l'intera azienda).
Il secondo comma dell'art. 69 bis L. F., applicabile al caso di specie, prevedeva che nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo fosse seguita la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorressero dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese;
il secondo comma in questione non richiamava, invece, il primo comma dell'art. 69 bis L. F. relativo al decorso del termine decadenziale, con la conseguenza che il dies a quo per intraprendere l'azione revocatoria fallimentare era rappresentato, anche in caso di consecuzione delle procedure, dalla dichiarazione di fallimento (da cui decorrevano i tre anni). Erra, pertanto, il Giudice di primo grado allorché ritiene che il termine decadenziale, in ipotesi di consecuzione di procedure, debba essere riportano anch'esso a ritroso, al momento di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.
Il termine decadenziale, quindi, nel caso di specie è stato rispettato perché il fallimento è stato dichiarato il 26.09.2016 e la notificazione dell'atto di citazione è avvenuta il 25.09.2019, rispetto al pagamento accreditato il 11.11.2014.
Dunque non è maturata alcuna decadenza né alcuna prescrizione, né con riferimento al termine di cinque anni dalla data del pagamento, né con riferimento al termine di tre anni dalla dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 69 bis co 1 L.F. (applicabile ratione temporis).
La giurisprudenza invocata dall'appellato a sostegno della motivazione della sentenza si riferisce, poi, alla diversa problematica della retrodatazione del periodo sospetto con riguardo alla revocatoria fallimentare sin dal momento del decreto di ammissione dell'imprenditore al concordato preventivo, per le procedure antecedenti l'introduzione del secondo comma dell'art. 69-bis LF ad opera dell'art. 33.1, lett. a-bis, n. 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012, n. 134, con il quale si pagina 4 di 12 è invece stabilito che «Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli artt. ... 67, primo e secondo comma ... decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese» (novità collegata alla introduzione per l'imprenditore della possibilità di presentare una domanda di concordato preventivo c.d. in bianco); in applicazione della nuova normativa, reputata come avente una portata innovativa, la
Cass. (cfr. Cass. 29 marzo 2016, n. 6045) ha ravvisato il dies a quo per le azioni revocatorie non nel momento di ammissione al concordato, ma alla data di pubblicazione della domanda, confermando tuttavia, con l'arresto menzionato dall'appellato (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 8970 del 29/03/2019), che per il periodo anteriore all'entrata in vigore della nuova previsione va ribadito il principio della decorrenza del periodo sospetto al momento del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo. Anche il successivo arresto menzionato dall'appellato in comparsa conclusionale (Cass.
Sez. 1, 13 settembre 2021, n. 24632) è sempre riferito al computo a ritroso del periodo sospetto, non già al termine iniziale per il computo della decadenza.
Così superata l'eccezione preliminare, nel merito occorre verificare la sussistenza del requisito oggettivo, cioè il fatto che il pagamento abbia ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca, e il requisito soggettivo, cioè che la banca conoscesse lo stato di insolvenza del debitore, per arrivare in ultimo a quantificare l'importo massimo revocabile ex art. 70 L.F..
Per il requisito oggettivo, oggetto di indagine è la verifica dei movimenti relativi al periodo
02.10.2014 - 02.04.2015 (data di data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese) sul conto corrente n.1968 acceso presso intestato alla Controparte_2 Controparte_5
[...
ed in particolare relativamente ad una rimessa bancaria datata 11.11.2014 di € Controparte_6
12.963,20.
Il CTU ha esaminato gli estratti conto al 31.12.2014, al 31.03.2015, al 30.06.2015 CP_2
ed ha effettuato la ricostruzione del saldo del conto corrente utilizzando il criterio del “saldo disponibile” (cfr. Cass. Civ. Sent. n. 3025/2020).
Il CTU ha evidenziato che il massimo saldo del periodo è pari ad 29.148,60 € e che l'unica rimessa revocabile pervenuta è proprio quella di € 12.963,20 derivante da bonifico effettuato da un cliente (avente data contabile e data valuta coincidente).
Il rientro è qualificato dal CTU come consistente, perché pari al 44,47% della esposizione, e stabile, perché non sono seguite operazioni di alcuna sorta sul conto, se non quelle sopra riportate.
pagina 5 di 12 In ogni caso, secondo Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 34494 del 11/12/2023 l'art. 67, comma 3,
L.F.., richiedendo che le rimesse abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria, presuppone che il conto sia regolarmente operativo, consentendo al correntista di eseguirvi movimentazioni attive e passive;
ove, al contrario, il conto corrente sia stato chiuso anche solo in via di fatto, le rimesse affluite costituiscono atti di pagamento del debito in quel momento esistente e sono revocabili, a norma del comma 2 del citato art. 67, nel limite restitutorio previsto dall'art. 70, comma 3
L.F., se effettuate nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Ebbene, nel periodo temporale di riferimento il CTU ha rilevato che il conto corrente non è stato regolarmente operativo, in quanto non sono presenti prelievi, accrediti o versamenti volti al ripristino delle disponibilità. Le uniche movimentazioni presenti dopo l'unica rimessa bancaria sono i seguenti:
- addebiti mensili per spese di tenuta conto;
- addebiti per imposta di bollo;
- addebiti per competenze trimestrali;
- addebito per commissione, pari ad euro 0,42 per messa a disposizione fondi;
- addebito per giroconto competenze da conto n.103/59000022;
- accrediti per rimborsi ricalcolo anni precedenti per complessivi euro 185.
Quindi, è certo che dal punto di vista oggettivo la rimessa in questione sia revocabile.
Quanto al limite di revocabilità, l' art. 70 L. F. al comma 3 prevede che “ … Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto delle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso …”
La quantificazione viene pertanto calcolata dal CTU come differenza tra la massima esposizione debitoria e il saldo finale del conto alla data di iscrizione della domanda di concordato preventivo in bianco nel Registro delle Imprese (02.04.2015), come riassunto nel seguente prospetto saldo max passivo 29.148,60 € saldo 02/04/2015 (data concordato) 17.840,67 € rientro rispetto a data concordato 11.307,93 € (Somma max revocabile ex. Art. 70 L.F.) evidenziandosi che si è trattato di un'unica rimessa revocabile, pari al 44,47% del saldo complessivo (superiore al rientro complessivo) e che dopo la rimessa gli unici addebiti riguardano pagina 6 di 12
29.148,60 € l'addebito di spese fisse di gestione del conto, addebiti di interessi passivi e imposte di bollo, mentre non si rinvengono altri prelievi e pertanto il conto corrente non era senz'altro operativo.
Occorre, poi, precisare che l'art. 70 L.F. prende a riferimento l'esposizione al momento dell'”apertura del concorso”; la norma è sistematicamente riferita al concorso fallimentare, in quanto solo con esso è configurabile la revocatoria, dunque appare ragionevole effettuare la sottrazione rispetto all'importo del saldo al momento di apertura del fallimento come dedotto dalla Banca, nel minore importo di € 7.504,98 quale differenza tra massima esposizione nel periodo sospetto di €
29.148,60 e saldo debitore esposto dal conto corrente alla data del fallimento di € 21.643,62.
Sostiene l'appellata che il rapporto di conto corrente risulta affidato almeno fino alla data della rimessa oggetto di causa e che la rimessa oggetto di indagine ha natura ripristinatoria e pertanto non
è una rimessa revocabile.
L'argomento è infondato in fatto ed in diritto.
Il CTU ha risposto a tale osservazione evidenziando che non si può asserire che nel periodo oggetto di verifica (periodo temporale tra il 02.10.2014 ed il 02.04.2015) il conto fosse caratterizzato da affidamenti in quanto:
- nel periodo indicato nel quesito l'unico addebito per “commissione per messa a disposizione fondi” risulta in data 31.12.2014 ed è pari ad euro 0,42;
- successivamente al periodo oggetto di analisi non risulta nessun addebito della medesima natura;
- dall'analisi delle Centrale Rischi non è possibile affermare con ragionevole certezza la presenza di affidamenti nel periodo oggetto di analisi (all.13).
Prima ancora, si evidenzia che la Suprema Corte (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 23095 del 28/07/2023) in tema di revocatoria fallimentare di rimesse bancarie ha stabilito che è irrilevante, a tenore dell'art. 67, comma 3, lett. b) L.F., la distinzione fra rimesse solutorie e non-solutorie, dovendosi apprezzare, ai fini della revocabilità, la "durevolezza" dell'esposizione debitoria, ossia gli effetti prodotti nel tempo dalla rimessa operata dal fallito;
conseguentemente, non importa che il versamento sia affluito su di un conto affidato o meno, oppure sia stato eseguito in presenza di uno sconfinamento del correntista o nell'ambito della disponibilità, occorrendo, piuttosto, verificare in concreto se si sia prodotta, o meno, la neutralizzazione degli effetti delle rimesse in ragione di successive operazioni da conteggiarsi a debito dello stesso cliente.
pagina 7 di 12 In punto di requisito soggettivo, il Fallimento appellante assume che la Banca è operatore e creditore qualificato, pertanto la revocabilità viene in considerazione in presenza di concreti collegamenti con i sintomi conoscibili dello stato d'insolvenza, quali, innanzi tutto, la segnalazione dello stato di sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Inoltre, il ritiene che vi fossero Parte_2
plurimi atti e circostanze dalle quali desumere lo stato di insolvenza.
L'assunto è condivisibile.
Risultano in atti le seguenti vicende e informazioni dalle quali può ragionevolmente presumersi che la conoscesse lo stato di insolvenza: CP_1
- Messa in liquidazione della Società con verbale del 05/09/2014, iscritto in CCIAA in data
12/09/2014, (allegato 1- visura)
- Nel verbale di Assemblea del 15/11/2012 di approvazione del bilancio 2011 si evidenzia la richiesta del socio , rappresentata dall'Avv. Folco Trabalza, di promuovere l'azione Controparte_7
di responsabilità nei confronti di tutti i membri del Consiglio di amministrazione.
-Nella nota integrativa del bilancio 2011 gli amministratori davano atto di una contrazione del valore della produzione di circa 840.000,00 euro rispetto all'anno precedente.
- Nella nota integrativa del bilancio 2012 (allegato 7 fascicolo attoreo) gli amministratori davano atto di una ulteriore contrazione del valore della produzione di circa il 10% rispetto all'anno precedente. Nella stessa si rappresentava che la Società aveva fatto ricorso alla Cassa Integrazione guadagni ordinaria per mancanza di commesse.
-Nel verbale di Assemblea del 19/07/2013 di approvazione del bilancio 2012 (depositato in
CCIAA unitamente allo stesso) si evidenzia la reiterazione della richiesta (respinta) del socio
[...]
, rappresentata dal Dott. , di promuovere l'azione di responsabilità nei CP_7 Controparte_8
confronti di tutti i membri del Consiglio di amministrazione. Lo stesso socio contestava: la non corretta valutazione dei crediti, carente informazione finanziaria, mancata verifica dei presupposti di continuità aziendale, gestione degli affari sociali in conflitto di interessi da parte di due amministratori, richiesta di dettagliata informativa sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della (Società Parte_4
per la quale la aveva prestato fideiussioni a favore di Banche e concesso ipoteche per € Parte_1
2.900.000 su immobili propri – Pag 20/34 nota integrativa).
- Nel verbale di Assemblea del 20/08/2014 di approvazione del bilancio 2013 (depositato in
CCIAA unitamente allo stesso – allegato 8 fascicolo attoreo) si dava atto che il C.D.A. nella riunione del
04/08/2014 aveva accertato una causa di scioglimento della Società costituita dalla integrale perdita pagina 8 di 12 del capitale sociale. I soci dichiaravano contestualmente che non intendevano procedere alla ricostituzione del capitale sociale rinviando ad una prossima Assemblea per la nomina dei liquidatori.
Nella allegata relazione del Collegio sindacale si evidenziavano le problematiche relative alle garanzie
(ipotecarie) concesse per debiti della Società che in data 08/11/2013 aveva depositato Parte_4
ricorso per concordato preventivo ex art 161 comma 6 L.F., con successiva proposta di soddisfacimento per I creditori chirografari nella misura del 26% e conseguente perdita per la garante Sider–Zinco S.r.l. nella misura del 76% dell'importo residuo del debito garantito. Risultano, inoltre, le seguenti informazioni desumibili dai Pubblici Registri Immobiliari
- Trascrizione in data 06/10/2014 presso l'Agenzia delle Entrate di Terni – Ufficio del Territorio di un pignoramento immobiliare sui fabbricati (stabilimento) e terreni di proprietà della Società siti in
Stroncone, costituenti la sua sede legale ed operativa (allegato 3 fascicolo attoreo).
Inoltre, dall'esame delle segnalazioni storiche nella Centrale Rischi (allegato sub doc 5 prodotto dall'appellante) risultano, in riferimento ai dati del mese di luglio 2014 (visibili agli intermediari dal
29/08/2014 come riportato nel documento stesso– pag. 100 e seguenti del documento):
- uno sconfinamento (da oltre 90 gg e non oltre 180 gg) su un conto corrente per € 76.837,00 verso la Banca Nazionale del Lavoro a fronte di un fido pari a zero;
- uno sconfinamento da più di 180 gg. su un conto corrente aperto presso la Controparte_4
di € 68.752,00 (fido accordato € 50.000,00 utilizzo € 118.752,00);
[...]
- uno sconfinamento da più di 180 gg. su un conto corrente aperto presso la Banca Casse di
Risparmio dell'Umbria di € 194.015,00 a fronte di un fido pari a zero;
- uno sconfinamento da più di 180 gg. su un conto corrente aperto presso la di € CP_2
68.752,00 (fido accordato € 27.963,00 utilizzo € 49.537,00);
- una garanzia fideiussoria prestata dalla nei confronti della Parte_1 Controparte_4
nell'interesse della Società collegata
[...] Parte_4
L'appellante, poi, ha anche dedotto la risultanza di procedure esecutive e l'esistenza di decreti ingiuntivi a carico, nella specie:
- Proc. es. mobiliare n 186/2015 promossa da Astolfi Spa con precetto notificato il 28/01/2015 e pignoramento del 26/02/2015 (allegato 25 fascicolo attoreo)
- Proc. es. mobiliare n 419/2016 promossa da con precetto notificato il Controparte_9
15/04/2016 e pignoramento del 28/04/2016 (allegato 26 fascicolo attoreo)
pagina 9 di 12 - Ricorso per decreto ingiuntivo per la restituzione di beni della Ubi leasing Spa a seguito di risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni dal mese di maggio 2014 (allegato 27 fascicolo attoreo) - Decreto ingiuntivo n. 2345/14 del 27/05/2014 del Tribunale di Genova richiesto dalla e successivo atto di precetto notificato il 13/06/2014 (allegato 28 Parte_5
fascicolo attoreo).
In realtà le prime due procedure sono successive al periodo sospetto in esame, mentre è improbabile che la potesse avere conoscenza del decreto ingiuntivo azionato da Ubi Leasing CP_2
S.p.a., anche se dalla centrale rischi la posizione in questione risultava già prima in sofferenza (dal maggio 2014, come indicato anche in decreto ingiuntivo).
Ad ogni modo, nella valutazione dello stato soggettivo non si può prescindere dalla natura del contraente e, in particolare, dalla sua estrazione professionale, perché il soggetto professionalmente qualificato dispone di maggiori canali informativi rispetto al contraente comune. La giurisprudenza annovera le banche tra gli operatori qualificati perché, nell'esercizio dell'attività professionale di concessione del credito, dispongono di competenze tecniche specifiche per valutare la solvibilità e la situazione patrimoniale dei propri debitori.
Sebbene la sola qualità di operatore qualificato non sia di per sé sufficiente a far presumere la conoscenza dello stato di insolvenza, è anche vero, però, che la banca non può essere trattata alla stregua di un normale fornitore, per cui gli elementi indiziari a suo carico possono essere valutati con maggior rigore (App. L'Aquila, 08/04/2020, n. 553).
Ritiene il Collegio che il concorso delle notizie rilevanti e rese pubbliche, come sopra riportate, primo tra tutti il bilancio al 31.12.2013 approvato con verbale di Assemblea del 20/08/2014 e iscritto nel pubblico registro il 10.9.2014 e la messa in liquidazione della società iscritta nel pubblico registro il
12.9.2014, costituiscano indice presuntivo di conoscenza, in capo alla banca, dello stato di insolvenza tenuto conto del fatto che la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., è correttamente provata anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, se essi consistono in elementi di fatto plurimi ed idonei a permettere una valutazione globale della situazione economica del solvens. Se, infatti, la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte, tuttavia, poiché la pagina 10 di 12 legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del curatore, gli elementi nei quali si traduce la conoscibilità possono costituire elementi indiziari da cui legittimamente desumere la scientia decoctionis. Può quindi dirsi raggiunta la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare.
In ultimo, l'obbligazione restitutoria dell' accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della revocatoria, dovendosi ritenere la natura costitutiva di tale sentenza e perciò qualificare come diritto potestativo (e non come diritto di credito) la situazione giuridica facente capo al curatore fallimentare che agisce in revocatoria;
ne consegue che gli interessi sulla somma da restituirsi da parte del soccombente decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria spetta solo ove l'attore alleghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito (cfr. Cass civ Sez. 1 -, Ordinanza n. 12850 del
23/05/2018).
Sulla somma oggetto di revocatoria spettano gli interessi dalla data della domanda.
Il Curatore ha chiesto, oltre agli interessi, il danno da svalutazione monetaria, che però non è stato comprovato, quindi la relativa domanda deve essere rigettata.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-in accoglimento dell'appello, dichiara inefficace nei confronti della massa dei creditori l'accredito sul conto corrente della società fallita acceso presso la del bonifico di € 12.963,20 in data 11.11.2014; CP_2
condanna la alla restituzione in favore della Curatela della rimessa nei limiti dell'importo di € CP_1
7.504,98 ex art. 70 L.F., oltre interessi dalla data della domanda;
-rigetta ogni altra domanda;
pagina 11 di 12 -condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore della
, che si liquidano per il primo grado come nella sentenza impugnata, per il presente grado in Pt_6
euro 1.700,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge.
Perugia, 31/05/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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