Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 20 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 9 aprile 2025
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 14 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/04/2025, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03022/2025REG.PROV.COLL.
N. 08996/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8996 del 2024, proposto da IE OM, rappresentato e difeso dall’Avvocato Arturo Cancrini e dall’Avvocato Stefano Vinti, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, n. 101
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore , Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del Presidente pro tempore , tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore Concorsuale 12/G1 – Diritto Penale, non costituita in giudizio;
Politecnico di Torino, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza n. 8524 del 30 aprile 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III- bis , resa tra le parti
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per l’odierno appellante, IE OM, l’Avvocato Stefano Vinti;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto direttoriale n. 553 del 26 febbraio 2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito per brevità il Ministero) è stata indetta la procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per il settore concorsuale 12/G1 – Diritto Penale, ai sensi dell’art. 3, D.P.R. n. 95 del 2016.
1.1. Pertanto, con domanda ritualmente presentata, l’odierno appellante, il prof. IE OM, ritenendo di soddisfare tutti i requisiti previsti dalla legge per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, ha richiesto di partecipare alla procedura valutativa.
1.2. Con specifico riferimento alla procedura di cui trattasi, il ricorrente vanta i seguenti valori indicanti l’attività scientifica svolta, che egli assume superare ampiamente le mediane richieste per l’abilitazione della seconda fascia: - monografie (normalizzate): 2 (mediana: 1); - articoli pubblicati in riviste di fascia A: 2 (mediana: 2).
1.3. La Commissione ha ritenuto il candidato non idoneo alla seconda fascia assumendo che, malgrado le riconosciute capacità del candidato di illustrare ed esaminare criticamente le posizioni dottrinali e giurisprudenziali sugli argomenti trattati, il ricorrente non apporterebbe un significativo contributo di originalità.
1.4. La Commissione ha ritenuto che « il candidato, nonostante il giudizio positivo sui titoli (4/7) e sugli indicatori di impatto della produzione scientifica (2/3), non abbia raggiunto la maturità scientifica richiesta per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12 G1--DIRITTO PENALE ».
2. Avverso il giudizio di inidoneità pronunciato nei propri confronti e gli altri atti del procedimento, il prof. OM ha proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti per brevità il Tribunale), un articolato ricorso volto a contestare i numerosi vizi che hanno caratterizzato la procedura.
2.1. In particolare, sono stati articolati sia motivi di censura specifici relativi all’illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere e della irragionevolezza dei giudizi afferenti alla propria candidatura che, più in generale, in relazione all’illegittimità dell’intera procedura di concorso.
2.2. Nello specifico, sono stati censurati i seguenti aspetti:
a) l’illegittimità della valutazione sotto il profilo della carente valutazione dell’attività scientifica;
b) l’illegittimità della valutazione sotto il profilo della mancata valutazione dell’attività di insegnamento svolta dal prof. OM in corsi universitari in materia penalistica;
c) l’eccesso di potere ravvisato nella contraddittorietà e illogicità manifesta sia per quanto riguarda il giudizio finale di sintesi sia i singoli giudizi individuali;
d) la violazione e falsa applicazione dei criteri valutativi di cui al D.M. n. 120 del 2016, nonché la conseguente arbitrarietà della valutazione da parte della Commissione;
e) l’omessa considerazione della sentenza n. 8768 del 23 maggio 2023 del medesimo Tribunale, con cui il medesimo giudice di prime cure ha accertato l’illegittimità dell’ultimo giudizio reso dalla Commissione con considerazioni sovrapponibili a quella in questa sede gravata.
2.3. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione per resistere al ricorso.
3. All’esito del giudizio, con la sentenza n. 8524 del 30 aprile 2024, il Tribunale ha respinto il ricorso.
3.1. Ad avviso del primo giudice in sintesi, rispetto alle pubblicazioni, l’organo di valutazione, all’unanimità dei suoi componenti, ha negato il conseguimento del titolo abilitativo all’esito di una attenta ed analitica disamina delle pubblicazioni del ricorrente, ritenute di qualità “non elevata” sotto i profili del rigore metodologico, dell’originalità e dell’innovatività (segnatamente, art. 4, comma 1, lett. e) ed f), del D.M. n. 120 del 2016).
3.2. Il giudizio collegiale rappresenta la compiuta sintesi dei giudizi individuali, i quali pervengono alle medesime conclusioni e riportano valutazioni sulle singole pubblicazioni pienamente coerenti con quanto poi esposto nel giudizio finale.
3.3. Il giudizio in questione giustifica le ragioni che hanno condotto a una data conclusione e viene indicato l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute carenti di originalità e di innovatività e, pertanto, il giudizio impugnato deve considerarsi, ad avviso del Tribunale, formulato in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120 del 2016, se ne deve escludere l’insufficienza e la mancanza di adeguata motivazione.
3.4. I giudizi individuali, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, sono tutti dotati di una propria motivazione idonea a ripercorrere il relativo percorso motivazionale che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale.
4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il prof. OM, lamentandone l’erroneità per le ragioni che di seguito saranno esaminate, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento del giudizio negativo impugnato in primo grado.
4.1. Si sono costituite le amministrazioni appellate, con l’atto depositato il 6 marzo 2025, per chiedere il rigetto dell’avversaria impugnativa.
4.2. Nella pubblica udienza dell’11 marzo 2025 il Collegio, sentito il difensore dell’appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
5. L’appello è infondato.
5.1. L’appellante evidenzia che il sostanziale rilievo critico che la Commissione muove, in maniera indistinta, verso le opere da lui presentate consisterebbe nell’asserita mancanza di un contributo significativo di originalità per la produzione scientifica.
5.2. Tuttavia, egli assume, tale valutazione risulterebbe estremamente sommaria e priva di una motivazione adeguata, omettendo di analizzare in modo specifico i contenuti e le prospettive innovative offerte dalle singole opere.
5.3. Il giudizio apparirebbe, altresì, superficiale e parziale, non prendendo in considerazione l’integrità dei lavori presentati dall’appellante che, se opportunamente valutati, avrebbero comportato l’abilitazione del candidato, attesa la loro collocazione in riviste che hanno la qualifica di fascia A o in volumi in serie editoriali che prevedono la peer review (sistema di referaggio cieco), criterio del tutto omesso dalla Commissione.
5.4. Quest’ultima, infatti, non ha posto adeguato rilievo al grado di originalità intrinseco alle suddette pubblicazioni presentate dal candidato nell’ambito della procedura abilitativa.
5.5. Le opere del dott. OM, pubblicate nei modi sin qui delineati, sarebbero state ingiustificatamente liquidate dalla Commissione come prive di originalità, senza alcuna motivazione a supporto di tale conclusione.
5.6. Al contrario, deve ritenersi che tali lavori si distinguono per l’alto “ livello di originalità e rigore metodologico, nonché per il contributo fornito al progresso della ricerca ” (così come definito nell’Allegato B al D.M. 120/2016), proprio in ragione della loro collocazione.
5.7. In altri termini, le pubblicazioni presentate dal candidato ai fini della valutazione ai sensi dell’art. 7 del D.M. 120 del 2016 vantano un’ampia diffusione e visibilità nell’ambito della comunità scientifica di riferimento, in quanto pubblicate su riviste internazionali appartenenti alla classe A o su collane editoriali di rilievo nel campo del diritto penale, caratterizzate da un livello altamente qualificato.
5.8. L’appellante lamenta che, nel ritenere prive di originalità le opere di ricerca presentate dal candidato, la Commissione ha finito per smentire non solo l’autorevolezza delle riviste scientifiche classificate nella fascia A e delle primarie collane editoriali che le hanno pubblicate, ma anche il rigore metodologico degli organi scientifici incaricati di valutare positivamente tali lavori.
5.9. La Commissione, tra l’altro, non avrebbe proceduto ad una disamina analitica delle pubblicazioni, limitandosi ad esprimere un giudizio generico e apodittico, definendo l'approccio delle stesse come « meramente ricognitivo ».
6. La valutazione complessiva, che liquida le opere come aventi un « approccio meramente compilativo », non appare coerente con le valutazioni espresse dai singoli commissari.
6.1. In particolare, deduce l’appellante, il prof. Aleo ha sottolineato che l’articolo “ La pena dell’emergenza o la pena dell’indifferenza ” (2020) « contiene un’analisi opportuna e considerazioni di buon senso ».
6.2. Analogamente, il Prof. Mantovani ha ritenuto che la pubblicazione in tema di delega delle funzioni nel settore della sicurezza sul lavoro « meriti qualche attenzione ».
6.3. Inoltre, il Prof. Militello ha giudicato degno di nota il contributo riguardante la cooperazione colposa, un tema dogmaticamente complesso, esaminato nel contesto specifico dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
7. A tutto ciò si dovrebbe aggiungere come la Commissione abbia dato eccessiva rilevanza al solo criterio delle pubblicazioni di cui all’art. 4, lett. e), del D.M. n. 120 del 2016 (valutato e considerato in ogni caso in modo del tutto arbitrario e senza un’adeguata motivazione) a discapito di tutti gli altri criteri valutativi previsti ma neppure sfiorati.
7.1. In particolare, deduce ancora l’appellante con il secondo motivo, nei giudizi dei commissari non vi sarebbe alcuna critica al rigore metodologico seguito o alla trattazione degli istituti, che comunque figura tra i criteri valutativi previsti.
7.2. Ne deriverebbe con tutta evidenza, oltre ad una palese violazione della normativa di riferimento, un difetto di motivazione e lacunosità istruttoria che affliggerebbero i giudizi impugnati.
8. Infine, come l’appellante lamenta con il terzo ed ultimo motivo, le valutazioni dei membri della Commissione si sarebbero rivelate inadeguate e carenti anche avuto riguardo all’attività didattica svolta dall’appellante in corsi universitari in materia penalistica, tema sul quale la sentenza del Tribunale sarebbe viziata da una radicale omissione di pronuncia.
8.1. I giudizi, infatti, si sarebbero fondati esclusivamente sulle pubblicazioni senza valutare adeguatamente i titoli e il curriculum del candidato, in palese violazione di quanto prescritto dall’Allegato A “ Elenco dei titoli ” al D.M. n. 120 del 2016.
8.2. Sarebbe sufficiente guardare ai giudizi per accorgersi che, al di là della relativa menzione solo in un’ottica discorsiva, i titoli e il curriculum contenenti le esperienze accademiche del candidato non sono stati debitamente tenuti in considerazione ai fini della valutazione complessiva.
9. Tutte queste censure, diffusamente esposte dal prof. OM nei tre motivi di appello sin qui in sintesi riportati, vanno respinte.
10. Il giudizio collegiale di scarsa originalità della produzione scientifica e, in particolare, delle due monografie (e delle altre opere) presentate dal candidato, come si legge nei verbali della Commissione, disvela in modo chiaro quanto segue:
1) quanto alla prima monografia, “ La “riconoscibilità” della norma penale. Tra conformità al tipo e prevedibilità ” (2019), la Commissione ha acclarato che, in relazione al criterio della riconoscibilità della norma penale, il candidato, che affronta il tema partendo dal presupposto di privilegiare la tipicità legale rispetto a quella giudiziale, non precisa in modo sufficientemente chiaro come ciò debba avvenire e le argomentazioni svolte in materia, unitamente ai reiterati richiami al “populismo penale” presenti nel lavoro, attestano le carenze di innovatività e originalità, che ne connotano la cifra;
2) quanto alla seconda monografia, “ La circolarità dei modelli nello statuto penale della pubblica amministrazione ” (2022), malgrado le aperture comparatistiche che vi sono contenute, anche questa seconda monografia non supera le censure di carenze di innovatività che inficiano la prima, oltre a soffrire di una mancata considerazione del contesto degli strumenti internazionali non solo nella parte ricostruttiva, ma anche e soprattutto come pietra di confronto con le proposte di politica criminale conclusive;
3) nella restante produzione del candidato, i capitoli di libro (che in due casi solcano lo stesso tema di fondo dell’ultima monografia “ Introduzione ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione ” 2022; “ L’evanescenza dei confini della corruzione nella c.d. vendita della funzione ”, 2018, mentre “ Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie ” anticipa i temi trattati nella monografia del 2019) sono accomunati da un approccio meramente ricognitivo, che inoltre è pure evidente nel contributo sul “ sistema penale in materia di sicurezza del lavoro ” (2023) e in quello “ La cooperazione nel delitto colposo nel covid-19 ” (2022), come anche nella riflessione sull’istituto dell’art. 131- bis (2015).
10.1. All’esito di questa disamina collegiale, la Commissione ha ritenuto, all’unanimità, che il candidato, nonostante il giudizio positivo sui titoli (4/7) e sugli indicatori di impatto della produzione scientifica (2/3), non abbia raggiunto la maturità scientifica richiesta per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12 G1—Diritto penale.
10.2. Orbene, le censure dell’appellante, nel denunciare la presunta genericità del giudizio della Commissione che avrebbe svalutato, a suo dire, anche la prestigiosa collocazione editoriale (che, di per sé sola, e contrariamente a quanto assume l’appellante, nulla comprova in ordine al pregio scientifico di un’opera), non riescono in nessun modo a dimostrare l’erroneità di simile giudizio che, come ha rilevato il primo giudice, riflette i giudizi individuali dei singoli commissari, unanimi nel riconoscere che il candidato non abbia ancora raggiunto un adeguato livello di maturità scientifica.
11. Basti considerare e qui richiamare ad esempio, oltre alle valutazioni expressis verbis richiamate nella motivazione della sentenza qui impugnata, il giudizio del prof. Militello che, in relazione alla produzione scientifica del candidato, ha avuto modo di osservare che:
a) quanto alla prima monografia, nel complesso, il lavoro analizza estesamente un tema di sicura rilevanza nel dibattito recente, ma non lascia emergere adeguati apporti innovativi per un avanzamento delle conoscenze in materia ed anzi risente di una certa ripetitività nell’esposizione dei concetti, resa più problematica dalla mancanza di rinvii interni per orientare nella scansione strutturale dei temi affrontati: così ad es. la metamorfosi della fattispecie di cui all’art. 416 bis , richiamata nel I e nel II cap. senza menzionare che verrà poi esaminata nel III; la vincolatività del precedente, variamente richiamata nei cap. I e III, ma poi affrontata nel IV e con citazioni talvolta non chiare nei relativi criteri selettivi (ad es. i fugaci riferimenti alla teoria del bene giuridico a p. 36 nt. 163, senza indicare che il tema è ripreso al cap. II, o alla legalità in action nel diritto penale a nt. 165 cap. I; o ancora i ripetuti riferimenti al “populismo penale” che rinviano spesso ad autori diversi, senza motivare la preferenza di volta in volta accordata all’uno o all’altro, così dando l’impressione di una mancanza di ordine ricostruttivo);
b) quanto alla seconda, nel complesso, l’opera, pur segnando un progresso nella coerenza espositiva e nella strutturazione complessiva dell’indagine rispetto alla prima monografia (di cui pure riprende temi non secondari), presenta una mancata considerazione del contesto degli strumenti internazionali non solo nella parte ricostruttiva, ma anche e soprattutto come pietra di confronto con le proposte di politica criminale conclusive, il che non consente di valutarla in termini complessivamente positivi;
c) la conclusione non muta alla luce della valutazione anche degli altri lavori, i quali hanno prevalentemente un taglio ricostruttivo e presentano una certa varietà di temi, seppure in alcuni casi si rinvengano problematiche approfondite nei lavori monografici.
12. Analoghe considerazioni vengono svolte, in sede di giudizio individuale, anche dal prof. Maiello, laddove osserva:
a) quanto alla prima monografia, che si tratta, nel complesso, di un lavoro agile, che veicola, con un approccio prevalentemente descrittivo e ricostruttivo, pur arricchito da un linguaggio accattivante (talora persino retorico), questioni note, riproponendo in sostanza posizioni diffuse e sedimentate in dottrina, senza le necessarie aperture culturali che l'importanza del tema avrebbe imposto e senza un apporto qualificante in termini di rielaborazione personale;
b) quanto alla seconda monografia, che il lavoro è strutturato in maniera più omogenea e coerente rispetto al precedente e tuttavia, ancora una volta, nonostante il linguaggio lineare e l’uso di espressioni efficaci e talora suggestive, non riesce ad abbandonare del tutto un approccio metodologico ricognitivo-ricostruttivo, mancando spunti realmente originali nelle conclusioni e un adeguato sforzo argomentativo e di rimeditazione personale attorno alle possibili soluzioni offerte, non senza osservare peraltro che, oltre alla fugacità dei riferimenti comparatistici, si riscontra scarsa accuratezza del corredo bibliografico e documentale, attestata fra l’altro da una frequente asimmetria tra le citazioni contenute a pie’ di pagina e i relativi riferimenti nel testo oltre che talora da riferimenti, nelle note, a opere non del tutto pertinenti con gli argomenti specificamente trattati.
13. Considerazioni di analogo tenore, tendenti a rimarcare, nel complesso, l’assenza di un approccio realmente innovativo nell’affrontare le tematiche trattate si rinvengono anche nell’accurata analisi condotta nei giudizi individuali degli altri commissari.
14. Come è agevole intuire dagli approfonditi rilievi, anche individuali, svolti dalla Commissione, e diversamente da quanto assume in questa sede l’appellante, il giudizio di questa è sorretto da un’accurata analisi delle opere, che dimostrano il non adeguato livello di maturità scientifica e, in particolare, la poca originalità e la scarsa innovatività, senza che l’appellante sia riuscito ad apportare elementi utili a dimostrare l’irragionevolezza o l’illogicità di tale giudizio, ma semplicemente intendendo sostituire il proprio apprezzamento a quello legittimamente espresso dalla Commissione e invocando inammissibilmente dal giudice amministrativo una pronuncia che tale sostituzione legittimi, in assenza di indici concreti che palesino un eccesso di potere nell’esercizio della discrezionalità tecnica.
15. Del pari infondate sono poi le censure con cui l’appellante denuncia che la Commissione non avrebbe adeguatamente valutato o, comunque, avrebbe svalutato gli altri criteri previsti dall’art. 4 del D.M. 120 del 2016 dato che a suo dire, nei giudizi dei commissari, non vi è alcuna critica al rigore metodologico seguito o alla trattazione degli istituti, che comunque figura tra i criteri valutativi previsti.
15.1. A tal fine è ancora una volta necessario, e sufficiente, qui rammentare e richiamare i giudizi individuali sopra riportati, come quelli degli altri commissari, per avvedersi dell’infondatezza di tale censura, dato che i singoli commissari, nei giudizi individuali, non hanno mancato, sovente, di apprezzare anche gli aspetti positivi delle opere del candidato, come ricorda lo stesso appellante nel riportare talune osservazioni del prof. Aleo o del prof. Mantovani, giungendo tuttavia alla conclusione complessiva, da tutti i commissari condivisa, di una scarsa originalità, e innovatività, del suo approccio.
15.2. Si tratta, quindi, di un giudizio completo ed equanime che, senza mancare di analizzare le opere sotto ogni profilo rilevante ai sensi dell’art. 4 citato, è giunto ad una conclusione che, come detto, nel complesso non appare né manifestamente erronea né illogica.
15.3. Anche queste censure, dunque, vanno respinte.
16. Vanno infine respinte anche le censure con cui l’appellante, come detto, lamenta che sarebbe sufficiente guardare ai giudizi per accorgersi che, al di là della relativa menzione solo in un’ottica discorsiva, i titoli e il curriculum contenenti le esperienze accademiche del candidato non sarebbero stati debitamente tenuti in considerazione ai fini della valutazione complessiva.
16.1. Invero, quanto alla valutazione dei titoli, e a confutazione anche di tali ultime censure, basti qui osservare come la Commissione abbia osservato, correttamente, che l’attività dell’appellante integra 4/7 (quattro su sette) titoli fra quelli scelti e che vengono riconosciuti dalla commissione, che sono così specificati:
1) egli ha partecipato come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia e all’estero (tit. a);
2) è stato componente di comitati editoriali e di redazione di riviste di riconosciuto prestigio (tit. e);
3) ha avuto incarichi di insegnamento in corsi universitari (tit. g);
4) ha ricevuto il premio internazionale “ G. Falcone - P. Borsellino ” - XXV edizione - Anno 2019 per la Sezione dottrina opera “ Le metamorfosi delle associazioni di tipo mafioso e la legalità penale ” (tit. h).
16.2. Altrettanto positivo è il giudizio della Commissione sull’impatto della produzione scientifica che integra 2/3 indicatori (di cui alla lett. a del citato art. 5, comma 1, lett. a e al titolo 1 All. A al D.M. n. 120 del 2016), in particolare in relazione al numero di contributi su riviste di fascia A (indicatore 2) e al numero di volumi monografici (indicatore 3) nei periodi rispettivamente rilevanti.
16.3. E tuttavia, come si è visto, la non adeguata maturità scientifica del candidato, emersa tanto dal giudizio collegiale quanto da quelli individuali, ha condotto ad un giudizio negativo sulla sua abilitazione a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia, sulla base di valutazioni, sopra analiticamente riportate, che – come detto – non appaiono manifestamente erronee né illogiche né, diversamente da quanto assume l’appellante, si palesano generiche o addirittura apodittiche.
16.4. La Commissione dunque, diversamente da quanto assume l’appellante anche con l’ultimo motivo in esame, non ha mancato di esaminare, e valutare, nel complesso anche i titoli e il curriculum del candidato, ma ciononostante non ha potuto non evidenziare la non adeguata maturità scientifica conseguita dal candidato e la sua inidoneità all’abilitazione, per quanto sin qui si è detto.
17. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello, infondato, deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza gravata, anche per dette ragioni da ritenersi in parte integrative del suo iter motivazionale.
18. Le spese del presente grado del giudizio, per la peculiare natura tecnica della controversia e stante l’assenza di argomentazioni difensive, nel costituirsi in questo grado, da parte delle amministrazioni appellate, possono essere interamente compensate tra le parti.
18.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da IE OM, lo respinge e per l’effetto conferma anche ai sensi di cui in parte motiva la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di IE OM il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO