Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dott. Alfonso Piccialli ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 4912 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 riservata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc all'udienza del giorno 24.09.2024 e vertente
TRA
in persona del liquidatore p.t., con sede legale in Latina Parte_1
Via dei Sicani n.2 P.I. rapp.ta e difesa dall'Avv. Amleto Coronella;
P.IVA_1
-Attore opponente
E con sede in Latina via Scaravelli n. 12/14, (P.I. ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Curatore fallimentare pro tempore Rag. nato a [...] il [...] Controparte_2 con studio in Latina (Lt) Via IV Novembre n. 28 CAP 04100 (CF. , rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv. Marco Bersanetti, ;
-Convenuto opposto
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1414/2022 emesso dal Tribunale di Latina in data 22.07.2022;
CONCLUSIONI: le parti concludevano all'udienza del 24.09.2024 come da verbale in trattazione scritta in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe emesso da questo Tribunale e regolarmente notificato, con il quale veniva
Nell'opposizione la predetta società eccepiva la carenza dei presupposti per l'emanazione del provvedimento monitorio in ragione della produzione della sola fattura, rappresentando che la documentazione prodotta dal ricorrente non è idonea a dimostrare l'effettiva insorgenza del credito, lamentando così in sostanza una presunta carenza probatoria tale da giustificare la revoca del d.i.
Si costituiva l'opposta contestando la domanda e chiedendo la conferma del d.i. opposto con rigetto dell'opposizione.
Accolta l'istanza ex art. 648 cpc, la causa stante la natura documentale è stata rinviata all'udienza del
24.09.2024 in trattazione scritta per la precisazione della conclusioni.
Sotto il profilo concernente la legittimità dell'ingiunzione di pagamento per difetto di idonea prova scritta, va evidenziato che il documento contabile prodotto, costituisce documentazione scritta idonea nella fase monitoria all' emanazione del d.i., atteso che trattasi di fattura in formato elettronico che per sua formazione esonera il soggetto obbligato ad emetterla dall' obbligo di annotazione nei registri essendo emesse attraverso il sistema di intersacambio SDI che genera documenti informatici autentici e non modificabili;
tuttavia, tali documenti, di natura fiscale e provenienza unilaterale, non possono assurgere a rango di prova nel successivo giudizio a cognizione piena.
Infatti costituisce principio consolidato in giurisprudenza che nei procedimenti aventi ad oggetto rapporti contrattuali, in forza delle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito, e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo, del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto alla base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato dalla parte avversa.
Invero, dall'art. 2697 c.c., che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso, si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto. In forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi di domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa. Ciò posto, deve in proposito rilevarsi che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo la forma di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito;
ne consegue che, se il rapporto sottostante non è contestato o la fattura è stata accettata, essa è idonea alla prova del rapporto specifico tra le parti e delle prestazioni da cui essa trae origine. (Cass. n. 8126/04; Cass. n.
13651/06; Cass. n. 6721/04; Cass. n. 6502/98). Invero, quando il rapporto alla base della fattura non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova, quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza muovere alcuna contestazione le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Su tale specifica questione va osservato che la fattura commerciale costituisce piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto tra le parti, ove accettata, anche tacitamente, dal contraente destinatario della prestazione che ne costituisce oggetto, accettazione che, peraltro non richiede formule sacramentali, potendosi esprimere anche mediante comportamenti concludenti, ove la fattura venga portata a conoscenza del destinatario. ( Cass Civ. 26801/2019).
Nella fattispecie come già evidenziato con ordinanza del 21.02.2023, la fattura in oggetto è stata trasmessa in più occasioni alla società opposta diffidandone il pagamento ( doc.doc 15, solleciti in atti e corrispondenza mail tra le società ); in tali occasioni la non ha mosso contestazioni in merito al Parte_1 rapporto ma ha dedotto il pagamento in contanti delle somme di cui alla fattura in atti, implicitamente riconoscendo nella fase stragiudiziale il contratto alla base della pretesa monitoria.
Ne consegue il rigetto dell' opposizione, avendo l' opposta fornito prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, in ragione dell' allegazione della fattura in atti , ricevuta nel cassetto fiscale dell' opponente ( in data 6.03.2020), nonché tenuto conto del comportamento concludente della suddetta società opponente che non ha contestato il rapporto né ha provato o offerto di provare il pagamento dedotto solo nella fase stragiudiziale.
Per concludere l'opposizione è infondata ed il decreto ingiuntivo merita integrale conferma atteso che l'opposta ha provato l'esecuzione dei servizi di cui alla pretesa monitoria, ovvero il proprio adempimento, e l'opponente non ha provato il relativo pagamento né ha dimostrato ed allegato circostanze impeditive dello stesso, indipendenti dalla sua volontà.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguiranno la soccombenza e sono poste interamente a carico di parte opponente.
PQM
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, ogni altra domanda, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta, spese che si liquidano in complessivi € 2.425,00 per competenze, oltre iva, ca e spese generali come per legge. Latina, 2.01.2025
IL Giudice Unico
Dott. Alfonso Piccialli