TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/06/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE TERZA
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.SA Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3758/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA n. Parte_1 P.IVA_1
, C.F.: e , C.F.: , Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Battaglino, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Piedimonte Matese, (CE) alla Piazza Carmine n. 5.
- Attori -
E
quale mandataria in nome e per conto di Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA n. , cessionaria del ramo d'azienda di P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_3
Grillo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Coaccioli sito in Perugia alla
Piazza Alfano n. 4;
- Convenuta in prosecuzione –
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA n. , già Controparte_4 P.IVA_3 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe CP_3
Grillo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma al Viale Giulio Cesare
n. 2;
- Convenuta -
NONCHE' e per eSA, in persona del legale rappresentante Controparte_5 Controparte_6
p.t., C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rivellini, elettivamente domiciliata P.IVA_4
presso lo studio del difensore sito in Genova alla Via C. R. Ceccardi n. 4/19.
- Interventore –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante p.t., nonché i sig.ri Parte_1 Parte_2
e , evocavano innanzi all'Intestato Tribunale di S. Maria C.V. la Parte_3 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., onde ottenere, previa declaratoria di invalidità del contratto di conto corrente n. 375 del 11.12.2008 – aperto dalla presso la Parte_1 [...]
Filiale di Vairano Patenora, chiuso dall'Istituto Bancario il 19.02.2018 Controparte_7
con un saldo negativo, alla data del 31.12.2016, pari ad euro 29.872,97 – della fideiussione n. 236310
- rilasciata ai sig.ri e il 12.01.2009, pari ad euro 22.500,00 ed elevata ad Pt_2 Parte_3 euro 120.000,00 il 11.07.2013 – nonché del contratto di prestito finanziario n. 004/01104451 – pari ad euro 35.532,99, erogato alla il 04.01.2016 e revocato il 11.12.2018 – Parte_1
l'esatta rideterminazione delle voci di dare/avere riferibili agli anzidetti rapporti contrattuali, con condanna dell'Istituto di Credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti, con vittoria di spese ed onorari di causa.
A sostegno della domanda, gli attori lamentavano: l'illecita applicazione, in costanza del contratto di conto corrente bancario, degli interessi oltre il tasso soglia, dello ius variandi, delle commissioni di massimo scoperto e di quelle per disposizione dei fondi;
la nullità del contratto di finanziamento per
Par indeterminatezza del tasso tra quello pattuito e quello applicato, per mancata indicazione dell' , per l'aggiunta di spese istruttorie che avevano generato l'usurarietà degli interessi ab origine concordati e per l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese;
la nullità delle fideiussioni per contrarietà all'art. 1341 c.c. ed allo schema ABI n. 55/3005. Con regolare comparsa di risposta si costitutiva in giudizio in persona del legale CP_3
rappresentante p.t., la quale insisteva per il rigetto degli avversi assunti, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 05.11.2018, le parti venivano invitate ad attivare il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010, che veniva esperito infruttuosamente.
All'udienza del 20.05.2019 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con atto di citazione tempestivamente notificato il 10.12.2019 a parte attrice Controparte_3
riassumeva all'attuale contenzioso i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo recanti R.G. n.
4379/19 e n. 2714/2019, attesa la continenza di cause dichiarata con ordinanza del 02.12.2019 dall'Adìto Tribunale, dr.SA Loredana Ferrara, innanzi alla quale pendevano i giudizi di opposizione.
L'iter processuale si articolava con il deposito della documentazione offerta in comunicazione dalle parti e la nomina di un C.T.U.
In pendenza della lite, si costituivano in giudizio dapprima la Controparte_1
quale mandataria in nome e per conto di in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., e successivamente in persona del legale rappresentante p.t., nelle Controparte_4
rispettive vesti di cessionaria del ramo d'azienda e di società incorporante di Controparte_3
subentrando nella posizione processuale del loro dante causa.
All'udienza del 21.04.2023 veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c, che aveva esito negativo.
Con memoria del 11.06.2024 si costituiva in giudizio la società e per eSA, Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore a titolo Controparte_6 particolare dei diritti di credito della la quale proponeva sostanzialmente un Controparte_2
intervento volontario e adesivo dipendente rispetto alla cedente, riportandosi alle difese di quest'ultima.
All'udienza del 25.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, va ravvisata l'ammissibilità dell'intervento, ex art. 111 c.p.c., spiegato in corso di causa della società e per eSA, che ha allegato di essere Controparte_5 Controparte_6
cessionaria del credito inizialmente rivendicato dalla Controparte_2
In effetti, ai sensi dell'art 111 c.p.c., pur registrandosi il mancato consenso all'estromissione della parte originaria, va pur sempre considerato che la sentenza è suscettibile di produrre i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso (Cfr. Cass., S.U., 3 novembre 2011, n. 22727), mentre esula dall'oggetto del procedimento - comunque cristallizzato per effetto delle domande ed eccezioni ritualmente introdotte dalle parti originarie - la questione concernente la titolarità sostanziale del credito dedotto in giudizio e conseguente alla cessione a titolo particolare.
Nel caso in esame, non rinvenendosi alcuna richiesta di estromissione della cedente né il consenso degli altri litisconsorti all'estromissione, la presente decisione non potrà che essere resa tra le parti originarie, ferma naturalmente la possibilità, per l'interventore ex art. 111 c.p.c., di farne propri gli effetti.
Sempre in via preliminare, va chiarito che la pronuncia con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la continenza, come nell'ipotesi scrutinata, ovvero l'incompetenza, contiene sempre, ancorché implicita, una contestuale pronuncia di revoca o nullità del decreto e la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la medesima domanda che era stata proposta con il ricorso monitorio
(Cfr. CaSAzione civile sez. VI, 01.07.2020, n.13426,: S.U., sentenza del 23.07.2001 n. 10011): per cui, vanno reputate assorbite le inferenze ancorate ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo contrassegnati ai n. R.G. 4379/19 e 2714/2019, dacché con la loro riassunzione all'odierno procedimento, a seguito della continenza dichiarata dal G.U. di Codesto Tribunale, dr.SA Loredana
Ferrara, si verificava la caducazione dei decreti opposti.
Nel merito, la domanda di parte attrice è in parte fondata per le ragioni appresso esplicitate.
Al riguardo, l'azione intrapresa dall'istante è tesa all'accertamento dell'illegittimità di molteplici addebiti operati, in suo danno, nell'ambito degli svariati rapporti contrattuali instaurati con la banca convenuta.
Come è noto, nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sul primo l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova.
In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., infatti, in caso di ripetizione di indebito spetta all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento delle poste indebite, ma anche della mancanza di causa debendi (ex multis, Cass. civ., n. 7501/2012).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di taluni pagamenti ha lo specifico onere di produrre sia il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite che gli estratti conto periodici dalla data di avvio del relativo rapporto. Il medesimo onere probatorio grava sul correntista che proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario (Cfr.: Cass. civ., n.
22872/2010; n. 5896/2006; n. 17146/2003; n. 11029/2000).
Invero, qualora, come nella specie, la controversia tra la banca ed il correntista sia stata introdotta da quest'ultimo, allo scopo di contestare il saldo negativo del conto e rideterminare il saldo finale del rapporto alla luce della pretesa invalidità delle singole clausole pattizie, è il correntista ad essere gravato dall'onere di dimostrare gli aspetti oggetto della sua contestazione (Cfr. Cass, Civ. n.
30822/2018; n. 7895/2020).
Nel dettaglio, quando il correntista agisca per l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente e di apertura di credito, trovano applicazione i principi generali sull'onere della prova, gravando su di lui l'onere di allegazione e di prova delle proprie asserzioni, mediante la produzione in giudizio del contratto e della serie completa degli estratti conto.
Orbene, parte attrice ha compiutamente documentato la fonte negoziale delle operazioni in contesa, producendo in giudizio il contratto di conto corrente n. 375 del 11.12.2008, gli estratti conto attinenti all'intera vigenza del rapporto bancario, il contratto di prestito finanziario n. 004/01104451 del
04.01.2016, come pure la fideiussione n. 236310 del 12.01.2009.
Tanto premesso, vanno indagate le plurime doglianze sollevate dall'istante a fondamento delle proprie argomentazioni.
Con riferimento all'asserita applicazione degli interessi ultra-legali al contratto di conto corrente bancario, va rammentato che l'art. 1284 c.c. sancisce la nullità, in difetto di accordo scritto, del tasso di interesse superiore a quello legale.
Altrettanto, ai sensi dell'art. 117, co. 4, del T.U.B., “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”: in caso di violazione, deve applicarsi al contratto il tasso nominale massimo per le operazioni passive dei BOT emessi nell'anno precedente alla conclusione del contratto.
In tema, va aggiunto che, secondo il combinato disposto degli atrt. 1815 c.c. e 644 c.p., vanno intesi usurari esclusivamente gli interessi che superano il limite trimestralmente fiSAto dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti: nell'accertamento del fenomeno usurario, dunque, va tenuto conto del momento della stipula del contratto, atteso che l'eventuale sopravvenuto superamento del tasso soglia in un periodo postumo alla pattuizione dell'interesse non può determinare la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale, poiché al tempo della stipula la steSA era pienamente conforme alla legislazione vigente (Cfr. Cass. n. 801 del 19.01.2016; n. 22204 del
27.09.2013; Cass. n. 24675/2017). In relazione all'invocata nullità delle commissioni di massimo scoperto annotate nell'intercorso contratto di conto corrente, va sottolineato che affinché la clausola sulla commissione di massimo scoperto sia valida deve rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene imposto al cliente. Ciò avviene quando sono indicati il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la periodicità di tale calcolo. In assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, non può riconoscersi un vero e proprio accordo tra le parti (ex multis, Cass. n. 19825/2022: è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione, poiché il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di corrispondere tale commissione alla banca;
Cfr. Cass. n. 18664/2023; Cass. n. 1373/2024: le pattuizioni contrattuali relative alla periodicità trimestrale di chiusura del conto corrente, nonché le valutazioni inerenti all'intenzione delle parti e all'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, contribuiscono a definire la periodicità di calcolo e quindi la determinatezza della commissione di massimo scoperto).
Relativamente alla predicata illegittimità della Commissione Disponibilità Fondi, addebitata successivamente alla stipula del contratto di conto corrente, va osservato che l'introduzione della steSA, ai sensi dell'art. 2 bis D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni della l. 28 gennaio 2009 n. 2, è subordinata all'invio, al correntista, di apposita comunicazione, contenente l'avviso al cliente della facoltà di recedere dal rapporto bancario entro 60 giorni.
Ciò posto, il C.T.U. nominato in corso di causa, DO.SA , al quale veniva demandata Persona_1
la rielaborazione dal saldo debitore, depurandolo dalle somme di denaro indebitamente calcolate in virtù di condotte lesive degli obblighi contrattuali e della disciplina normativa in materia, in risposta ai quesiti formulati in sede di nomina e conferimento dell'incarico, riferiva: “Agli atti di causa risultano proposte di modifica unilaterale, ma le stesse non sono supportate da documentazione comprovante specifica approvazione della cliente correntista. Nel corso del rapporto sono stati applicati tassi di interesse nei limiti di quello contrattuale, fatta eccezione per l'anno 2016 sia per quelli a debito che per quelli a credito…per tale annualità, la scrivente CTU ha rielaborato i conteggi applicando i tassi contrattuali, perché più favorevoli alla cliente;
La c.m.s. è stata pattuita per iscritto, ma la steSA risulta carente di specifiche indicazioni, quali : 1) elementi come base di calcolo dell'importo da pagare (ammontare massimo dell'utilizzato nel periodo;
misura massima dello sconfinamento;
commissione sull'accordato; accordato al netto dell'utilizzato); 2) periodo da prendere in considerazione per effettuare il conteggio. La clausola, perciò, ha un oggetto che manca dei requisiti essenziali della determinatezza o della determinabilità. I conteggi sono stati rielaborati escludendo la c.m.s.; L'esame dell'estratto conto ha evidenziato che dalla data del 14.10.2009 risulta addebitata la commissione per meSA a disposizione fondi. Non risulta, però, agli atti la comunicazione inviata dalla banca alla cliente che l'ammontare del corrispettivo per la meSA a disposizione fondi (CDF) era stato adeguato ai sensi del comma 2 art. 2 ex L. 102/2009 di conversione del DL 78/2009 (G.U. 04.08.2009). I conteggi elaborati dal CTU escludono, pertanto, tali commissioni;
Per l'adeguamento con la “commissione di affidamento”, obbligo previsto dall'art.
5 comma 4 del D.M. n. 644 del 30 giugno 2012, si precisa che non vi è prova documentale che la banca - ai sensi dell'art. 117 bis del TUB , introdotto dall'art. 6 bis del d.l. 6.11.2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 22.12.2011, n. 214 ed attuato dal decreto Ministeriale CICR
n. 644 del 30.06.2012 – abbia comunicato alla cliente correntista che, a partire dal 1° ottobre 2012
, sarebbe stata applicata la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) di cui all'art. 117 bis , 2° comma del TUB. Dall'8.01.2013 la banca ha addebitato la commissione di istruttoria veloce, ma non vi è prova di avvenuta comunicazione alla cliente. I conteggi elaborati dal CTU escludono, pertanto, tali commissioni;
Le valute riportate nell'estratto conto rispettano quelle contrattuali;
Il tasso soglia non risulta superato”.
Il C.T.U., nell'espletamento dell'incarico conferito, utilizzava la seguente metodologia di calcolo: “I conteggi sono stati elaborati tenendo conto dell'arco temporale 11.12.2008 / 18.02.2017; I conteggi sono stati eseguiti con applicazione dei tassi riportati nei riassunti a scalare di ogni trimestre perché nei limiti di quelli contrattuali;
per l'anno 2016 sia i tassi di interessi a debito che di interessi a credito sono stati ricondotti a quelli contrattuali perché più favorevoli alla cliente rispetto a quelli applicati dalla banca per tale periodo;
La capitalizzazione applicata…è stata trimestrale;
La c.m.s.
e il corrispettivo per il servizio di meSA a disposizione delle somme e la commissione di istruttoria veloce sono state escluse per i motivi rappresentati in risposta ai quesiti;
Le spese sono state considerate ove corrispondenti a quelle pattuite”.
Sulla scorta delle valutazioni del C.T.U., che vanno condivise poiché prive di vizi logici e/o di metodo, con adeguate repliche alle osservazioni dei consulenti di parte, la correntista risulta avere un debito verso la banca di € 15.617,28 alla data del giro a sofferenza, 18.01.2017.
In ordine alle censure mosse sulla validità del prestito finanziario, vanno disattese quelle inerenti alla mancata indicazione dell'ISC in quanto l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 TUB, laddove l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità - non eccepita nella fattispecie - contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cfr. Cass. Civ., n. 4597/2023).
Analogamente, non coglie nel segno l'eccezione di nullità afferente alla sottoscrizione di un occulto contratto di mutuo di scopo.
La clausola di destinazione delle somme mutuate, difatti, costituisce una pattuizione lecita che le parti sono libere di stabilire nell'esercizio dell'autonomia negoziale e che non è, di per sé, rimproverata dall'ordinamento. Naturalmente, per assumere rilievo giuridico, la destinazione deve superare il rango di mero motivo interiore alla parte e deve giustificare l'intera operazione economica a livello causale. Lo scopo del mutuo informa la causa del contratto quando il risultato da raggiungere non appartiene solo ad una delle parti contraenti, ma risponde a un interesse economico di entrambe, tanto da condizionare l'adempimento del contratto al suo raggiungimento (Cfr. Cass., 18 giugno 2018, n.
15929). La volontà dei contraenti deve apparire rivolta a vincolare le somme ad uno scopo oggettivo:
“occorre che il testo contrattuale contenga un patto o clausola (c.d. di destinazione) da cui si desuma in modo chiaro (seppur certo non per il neceSArio tramite di enunciazioni di tratto formale o comunque condotte con codici semantici qualificati) che l'erogazione è vincolata a una data, specificazione utilizzazione (come appunto rispondente allo scopo in concreto rilevante)” (Cfr.
CaSAzione civile, 25.01.2021, n. 1517; n. 24699/2017). Tale volontà deve essere espreSA e deve essere desumibile in maniera chiara dall'articolato contrattuale. Non è sufficiente la mera enunciazione dell'obiettivo del mutuatario di destinare le somme a un dato scopo, ma è neceSArio che quello scopo sia fiSAto come essenziale per entrambe le parti. In altri termini, “la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione” (Cfr. Cass. Civ. 1517/2021).
Alla stregua di tali principi, il contratto per il quale si controverte non pare presentare gli estremi del mutuo di scopo. Dal tenore letterale delle clausole, infatti, non emerge la volontà dei contraenti di vincolare il risultato dell'operazione al perseguimento di uno scopo specifico. Nel testo negoziale è assente una specifica pattuizione che condizioni l'adempimento delle obbligazioni al raggiungimento dello scopo, neceSArio per soddisfare l'interesse di entrambe le parti: tale pattuizione non può essere individuata nella premeSA, evidenziata da parte attrice, che rivelava l'esistenza di precedenti passività della mutuataria. Questa premeSA poteva illustrare tutt'al più il motivo che aveva spinto la mutuataria ad avanzare la richiesta di finanziamento, ma nessuna previsione contrattuale lasciava presagire il pari interesse della mutuante a condizionare l'adempimento del contratto al raggiungimento di questo scopo. Sebbene non poSA essere esclusa, in concreto, la effettiva deviazione delle somme al ripianamento delle passività presenti sul conto corrente, questa circostanza non è sufficiente a qualificare il contratto voluto dai contraenti come mutuo di scopo. La dichiarazione del mutuatario, infatti, rileva come mero motivo, ma non è sufficiente a plasmare la causa del contratto.
In ogni caso, la deviazione dallo scopo del mutuo non potrebbe comunque generare nullità. Lo scopo introdotto in via convenzionale ha rilievo sotto il profilo funzionale della esecuzione del rapporto, giustificando la sua risoluzione, ma non sotto il profilo della validità dell'atto negoziale, per cui la qualificazione del negozio come mutuo di scopo non potrebbe comunque condurre alla sua invalidità
(Cfr. Tribunale di Napoli Nord, sentenza del 11.03.2022). Difatti, il mancato perseguimento dello scopo può essere rimproverato alle parti contraenti come un inadempimento contrattuale, che legittima l'interesse ad ottenere la risoluzione del contratto per vizi del sinallagma funzionale, ma in nessun caso può determinare la radicale nullità del contratto, salvo il caso eccezionale in cui lo scopo fosse illecito o impossibile ab initio (Cfr. Cass. 1517/2021: “nell'ambito della figura del mutuo di scopo convenzionale il mancato perseguimento dello scopo da parte del mutuatario non è destinato
a incidere sulla validità della fattispecie negoziale, ma sull'esplicazione del sinallagma funzionale”).
Dunque, anche qualora il contratto in oggetto fosse riqualificato come mutuo di scopo, non potrebbe esserne comunque dichiarata la nullità per difetto di causa.
Del pari, va denegata l'eccepita nullità del cd. piano di ammortamento alla francese.
Tale sistema di rientro consiste in un graduale rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti per tutta la durata del prestito.
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto e ciò accade in quanto la quota capitale, che all'inizio dell'ammortamento è baSA, aumenta man mano che il prestito viene rimborsato, mentre la quota interessi, che inizialmente è alta scende gradualmente nel corso del piano di ammortamento;
con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce in modo progressivo mentre quella per interessi scende, pertanto le prime rate saranno caratterizzate da una quota di interessi maggiore mentre nelle ultime rate sarà più grande la quota capitale.
La caratteristica del piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Il suddetto metodo non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi;
l'interesse applicato è semplice poiché la quota di ogni singola rata è calcolata solo sul capitale residuo e non sulla steSA aumentata degli interessi (Cfr. Tribunale Roma, Sentenza del
02.01.2020; Tribunale Cosenza, Ordinanza del 09.03.2022).
Di tal guisa, "si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé steSA
l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (Cfr. Tribunale di Roma ordinanza del
20.04.2015).
Inoltre, con la sentenza n. 15340 del 29 maggio 2024, la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, puntualizzando che il maggior carico di interessi scaturente dell'ammortamento alla francese “non deriva dunque da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante e non decrescente”.
Parimenti, circa la prospettata nullità per l'applicazione di interessi usurari, va integralmente richiamata la relazione depositata dal C.T.U., dalla quale si evince che “Il tasso di interesse e di mora convenuti alla data della stipula non risultano superiori al tasso soglia”, per cui “la correntista risulta avere un debito verso la banca di € 20.059,44 alla data della domanda, 25.03.2018”.
Quanto alla denunciata nullità della fideiussione, pone mente evidenziare che il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico, con la funzione di sollevare il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che va distinto, per oggetto e scopo, dalla fideiussione.
In rapporto all'oggetto, "l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non neceSAriamente sovrapponibile ad eSA e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore". La causa in concreto, invece, "è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia eSA dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale" (Cfr. Cass., sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947).
Nella pratica, è ricorrente la difficoltà di discernere tra fideiussioni e contratti autonomi di garanzia,
a causa della frequente inserzione tra le condizioni generali di contratto di clausole dal contenuto atipico, come quella che attribuisce alla banca la facoltà di esigere il pagamento "a prima richiesta" e che può essere rinvenuta tanto in un contratto autonomo, quanto in una fideiussione.
Quest'ultima, infatti, è notoriamente caratterizzata dalla accessorietà della garanzia e quindi dalla possibilità per il garante di opporre al creditore le stesse eccezioni che sono in facoltà del debitore principale, per paralizzare la pretesa creditoria, per cui la clausola avrebbe la funzione di differire soltanto la proponibilità delle eccezioni, ma non di inibirle del tutto (cd. clausola solve et repete).
Diversamente, nel contratto autonomo, il rapporto di garanzia si astrae dal rapporto garantito, in modo da assicurare al creditore un pronto soddisfacimento, con immediata disponibilità dell'indennizzo, e da inibire la proponibilità di eccezioni relative al rapporto garantito (Cfr. Trib. Napoli Nord n.
3553/2022).
Le uniche eccezioni opponibili dal garante autonomo sono state individuate nella nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, nella inesistenza del rapporto garantito, nella nullità del contratto di garanzia stesso e nella c.d. "exceptio doli generalis", per il caso di escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore (Cfr. Tribunale Salerno, 05/03/2020, n. 893).
In particolare (Cfr. Cass. civ., sez. I, n. 1186/2020), “il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia eSA dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.”
Di talché, “Mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non neceSAriamente sovrapponibile ad eSA e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata
o inesatta prestazione del debitore” (Cfr. CaSAzione civile, sez. III, n. 30181/2018).
Beninteso, il contratto di garanzia in oggetto prevede, in tutte le sue clausole, il richiamo al tipo
“fideiussione”, per procedere alle deroghe alla relativa disciplina, sottoscritte espreSAmente: non viene, invece, prevista la clausola di pagamento “senza eccezioni”, sicché non può operare il summenzionato principio giurisprudenziale secondo il quale l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
Deve allora, ai fini dell'inquadramento della fattispecie, procedersi ad un'interpretazione del contratto
(ai sensi dell'art. 1362 c.c.) in cui si colga la reale intenzione delle parti e si verifichi se, attraverso l'uso del nomen juris ma anche delle varie clausole apposte, la prima richiesta rilevi in termini processuali – a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale, di cui costituisce accessorio
– ovvero se rimuove ogni tipo di vincolo con suddetta obbligazione.
Non va sottaciuto che la garanzia per la quale si controverte contempla proprio quelle clausole, esaminate nella sentenza delle Sezioni Unite della CaSAzione n. 41994/2021 (art. 2, art. 6, ed art. 8), che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI: art.
2 - clausola di reviviscenza della fideiussione ("il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca steSA fossero state incaSAte in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"); art.
6 - clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ("i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che eSA sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"); art.
8 - clausola di permanenza del vincolo fideiussorio, in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale ("qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate").
Allo stesso modo, dalla lettura delle clausole contrattuali, si evince che il rapporto di garanzia non si limita a garantire specificatamente il solo rapporto derivante dall'apertura del conto corrente n. 375 del 11.12.2008, ma anche “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere nei confronti…” della banca … “in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore…” dell'istituto di credito ... “nell'interesse di terzi…”.
In sintesi, va riconosciuto carattere “omnibus” alla contestata fideiussione giacché per fideiussione omnibus si intende quella fideiussione che è “estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivante da future operazioni”, la cui validità è subordinata, ex art. 1938 c.c., al fatto che vi sia la
“precisazione dell'importo massimo garantito” (Cfr. Cass. Civ. n. 2492/2017), laddove per converso le fideiussioni specifiche sono quelle che “si riferiscono alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia” (Cfr. Trib. Milano, sez. VI, n. 7015/2022).
Tale fideiussione, pertanto, soggiace al vaglio della nullità totale, addotta da parte attrice per essere riproduttiva dello schema predisposto dall'ABI ed avversato dal provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia quale intesa anticoncorrenziale.
Sul punto, va evidenziato che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cfr. Cass. S.U. sentenza n. 41994/2021).
La nullità del contratto a monte determina, dunque, la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, limitatamente però alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nr. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espreSAmente fatto salve le altre clausole.
Tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espreSAmente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
Nondimeno, appare dirimente la circostanza che la discuSA fideiussione, deliberata il 09.01.2009, sia pacificamente al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, avvenuto nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento che ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI.
Ne discende che spettava all'istante fornire la prova dell'esistenza del perdurare di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito, con esclusione dell'applicazione del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia.
Sennonché, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio, non producendo alcun documento, né, tanto meno, articolando alcuna istanza istruttoria volta a provare la configurabilità di un'intesa illecita tra le banche in relazione al periodo di cui alla sottoscrizione della fideiussione.
Similmente, destituita di fondamento appare l'eccezione di decadenza dall'azione recuperatoria nei confronti dei fideiussori, ex art. 1957 c.c., per mancanza di preventiva istanza contro il debitore principale nei termini di legge.
In tale ottica, va affermato che la previsione afferente all'obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta, va interpretata quale legittima deroga parziale all'art. 1957 c.c., con conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza che occorra che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (Cfr. Trib. Livorno n. 190/2022).
Ne consegue che, rinunciando all'applicazione dell'art. 1957 c.c., il fideiussore accetta di restare obbligato sino a quando l'obbligazione principale non sia totalmente adempiuta e, del resto, una espreSA strutturazione dell'obbligo del fideiussore, nel senso che potrà estinguersi solo per effetto dell'estinzione dell'obbligazione principale, è, altresì, costantemente considerata nella giurisprudenza della Corte come tale da sottrarre la fideiussione all'applicazione dall'art. 1957 c.c. (Trib. S. Maria
C.V., dottoreSA Bernardel, sentenza n. 3079/2022 del 11.08.2022).
In ordine alla domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, va osservato che la steSA è sfornita di qualsiasi elemento a comprova del reale pregiudizio subito, non avendo, l'istante, né allegato né tanto meno dimostrato l'entità patrimoniale dell'impresa, la quantità e la qualità degli investimenti effettuati nella steSA, né infine gli investimenti che avrebbe verosimilmente compiuto laddove avesse avuto la disponibilità del denaro, con ciò precludendo qualunque valutazione oggettiva del danno allegato. Ne deriva che non è stata raggiunta la prova del danno-conseguenza, che costituisce, insieme al danno-evento, un elemento strutturale del diritto al risarcimento (Cfr. Cass. Civ., S.U., n.
33645/2022), l'assenza del quale impedisce l'accoglimento della domanda risarcitoria
In definitiva, rispetto al credito vantato dalla banca convenuta, pari ad euro 58.571,21, l'esposizione debitoria dell'istante va quantificata limitatamente alla somma di euro 35.676,72.
Le spese di lite, in virtù della parziale fondatezza della domanda e dei contrasti giurisprudenziali in materia, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda di accertamento negativo proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e , e, per l'effetto,
[...] Parte_2 Parte_3
condanna gli attori al pagamento della somma di euro 35.676,72, in favore della banca convenuta, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Pone a carico delle parti nella misura del 50 % le spese della espletata ctu.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 25.6.2025
IL GIUDICE
GOP dott.SA Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE TERZA
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.SA Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3758/2018 R.G.A.C., avente ad oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA n. Parte_1 P.IVA_1
, C.F.: e , C.F.: , Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Battaglino, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Piedimonte Matese, (CE) alla Piazza Carmine n. 5.
- Attori -
E
quale mandataria in nome e per conto di Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA n. , cessionaria del ramo d'azienda di P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_3
Grillo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Coaccioli sito in Perugia alla
Piazza Alfano n. 4;
- Convenuta in prosecuzione –
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA n. , già Controparte_4 P.IVA_3 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe CP_3
Grillo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma al Viale Giulio Cesare
n. 2;
- Convenuta -
NONCHE' e per eSA, in persona del legale rappresentante Controparte_5 Controparte_6
p.t., C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Rivellini, elettivamente domiciliata P.IVA_4
presso lo studio del difensore sito in Genova alla Via C. R. Ceccardi n. 4/19.
- Interventore –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge n. 69/09.
Ai fini della decisione è sufficiente rappresentare che, con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del legale rappresentante p.t., nonché i sig.ri Parte_1 Parte_2
e , evocavano innanzi all'Intestato Tribunale di S. Maria C.V. la Parte_3 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., onde ottenere, previa declaratoria di invalidità del contratto di conto corrente n. 375 del 11.12.2008 – aperto dalla presso la Parte_1 [...]
Filiale di Vairano Patenora, chiuso dall'Istituto Bancario il 19.02.2018 Controparte_7
con un saldo negativo, alla data del 31.12.2016, pari ad euro 29.872,97 – della fideiussione n. 236310
- rilasciata ai sig.ri e il 12.01.2009, pari ad euro 22.500,00 ed elevata ad Pt_2 Parte_3 euro 120.000,00 il 11.07.2013 – nonché del contratto di prestito finanziario n. 004/01104451 – pari ad euro 35.532,99, erogato alla il 04.01.2016 e revocato il 11.12.2018 – Parte_1
l'esatta rideterminazione delle voci di dare/avere riferibili agli anzidetti rapporti contrattuali, con condanna dell'Istituto di Credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti, con vittoria di spese ed onorari di causa.
A sostegno della domanda, gli attori lamentavano: l'illecita applicazione, in costanza del contratto di conto corrente bancario, degli interessi oltre il tasso soglia, dello ius variandi, delle commissioni di massimo scoperto e di quelle per disposizione dei fondi;
la nullità del contratto di finanziamento per
Par indeterminatezza del tasso tra quello pattuito e quello applicato, per mancata indicazione dell' , per l'aggiunta di spese istruttorie che avevano generato l'usurarietà degli interessi ab origine concordati e per l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese;
la nullità delle fideiussioni per contrarietà all'art. 1341 c.c. ed allo schema ABI n. 55/3005. Con regolare comparsa di risposta si costitutiva in giudizio in persona del legale CP_3
rappresentante p.t., la quale insisteva per il rigetto degli avversi assunti, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 05.11.2018, le parti venivano invitate ad attivare il procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010, che veniva esperito infruttuosamente.
All'udienza del 20.05.2019 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Con atto di citazione tempestivamente notificato il 10.12.2019 a parte attrice Controparte_3
riassumeva all'attuale contenzioso i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo recanti R.G. n.
4379/19 e n. 2714/2019, attesa la continenza di cause dichiarata con ordinanza del 02.12.2019 dall'Adìto Tribunale, dr.SA Loredana Ferrara, innanzi alla quale pendevano i giudizi di opposizione.
L'iter processuale si articolava con il deposito della documentazione offerta in comunicazione dalle parti e la nomina di un C.T.U.
In pendenza della lite, si costituivano in giudizio dapprima la Controparte_1
quale mandataria in nome e per conto di in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., e successivamente in persona del legale rappresentante p.t., nelle Controparte_4
rispettive vesti di cessionaria del ramo d'azienda e di società incorporante di Controparte_3
subentrando nella posizione processuale del loro dante causa.
All'udienza del 21.04.2023 veniva formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c, che aveva esito negativo.
Con memoria del 11.06.2024 si costituiva in giudizio la società e per eSA, Controparte_5 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale successore a titolo Controparte_6 particolare dei diritti di credito della la quale proponeva sostanzialmente un Controparte_2
intervento volontario e adesivo dipendente rispetto alla cedente, riportandosi alle difese di quest'ultima.
All'udienza del 25.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con attribuzione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, va ravvisata l'ammissibilità dell'intervento, ex art. 111 c.p.c., spiegato in corso di causa della società e per eSA, che ha allegato di essere Controparte_5 Controparte_6
cessionaria del credito inizialmente rivendicato dalla Controparte_2
In effetti, ai sensi dell'art 111 c.p.c., pur registrandosi il mancato consenso all'estromissione della parte originaria, va pur sempre considerato che la sentenza è suscettibile di produrre i suoi effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso (Cfr. Cass., S.U., 3 novembre 2011, n. 22727), mentre esula dall'oggetto del procedimento - comunque cristallizzato per effetto delle domande ed eccezioni ritualmente introdotte dalle parti originarie - la questione concernente la titolarità sostanziale del credito dedotto in giudizio e conseguente alla cessione a titolo particolare.
Nel caso in esame, non rinvenendosi alcuna richiesta di estromissione della cedente né il consenso degli altri litisconsorti all'estromissione, la presente decisione non potrà che essere resa tra le parti originarie, ferma naturalmente la possibilità, per l'interventore ex art. 111 c.p.c., di farne propri gli effetti.
Sempre in via preliminare, va chiarito che la pronuncia con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la continenza, come nell'ipotesi scrutinata, ovvero l'incompetenza, contiene sempre, ancorché implicita, una contestuale pronuncia di revoca o nullità del decreto e la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto la medesima domanda che era stata proposta con il ricorso monitorio
(Cfr. CaSAzione civile sez. VI, 01.07.2020, n.13426,: S.U., sentenza del 23.07.2001 n. 10011): per cui, vanno reputate assorbite le inferenze ancorate ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo contrassegnati ai n. R.G. 4379/19 e 2714/2019, dacché con la loro riassunzione all'odierno procedimento, a seguito della continenza dichiarata dal G.U. di Codesto Tribunale, dr.SA Loredana
Ferrara, si verificava la caducazione dei decreti opposti.
Nel merito, la domanda di parte attrice è in parte fondata per le ragioni appresso esplicitate.
Al riguardo, l'azione intrapresa dall'istante è tesa all'accertamento dell'illegittimità di molteplici addebiti operati, in suo danno, nell'ambito degli svariati rapporti contrattuali instaurati con la banca convenuta.
Come è noto, nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sul primo l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova.
In ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ., infatti, in caso di ripetizione di indebito spetta all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento delle poste indebite, ma anche della mancanza di causa debendi (ex multis, Cass. civ., n. 7501/2012).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di taluni pagamenti ha lo specifico onere di produrre sia il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite che gli estratti conto periodici dalla data di avvio del relativo rapporto. Il medesimo onere probatorio grava sul correntista che proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario (Cfr.: Cass. civ., n.
22872/2010; n. 5896/2006; n. 17146/2003; n. 11029/2000).
Invero, qualora, come nella specie, la controversia tra la banca ed il correntista sia stata introdotta da quest'ultimo, allo scopo di contestare il saldo negativo del conto e rideterminare il saldo finale del rapporto alla luce della pretesa invalidità delle singole clausole pattizie, è il correntista ad essere gravato dall'onere di dimostrare gli aspetti oggetto della sua contestazione (Cfr. Cass, Civ. n.
30822/2018; n. 7895/2020).
Nel dettaglio, quando il correntista agisca per l'accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente e di apertura di credito, trovano applicazione i principi generali sull'onere della prova, gravando su di lui l'onere di allegazione e di prova delle proprie asserzioni, mediante la produzione in giudizio del contratto e della serie completa degli estratti conto.
Orbene, parte attrice ha compiutamente documentato la fonte negoziale delle operazioni in contesa, producendo in giudizio il contratto di conto corrente n. 375 del 11.12.2008, gli estratti conto attinenti all'intera vigenza del rapporto bancario, il contratto di prestito finanziario n. 004/01104451 del
04.01.2016, come pure la fideiussione n. 236310 del 12.01.2009.
Tanto premesso, vanno indagate le plurime doglianze sollevate dall'istante a fondamento delle proprie argomentazioni.
Con riferimento all'asserita applicazione degli interessi ultra-legali al contratto di conto corrente bancario, va rammentato che l'art. 1284 c.c. sancisce la nullità, in difetto di accordo scritto, del tasso di interesse superiore a quello legale.
Altrettanto, ai sensi dell'art. 117, co. 4, del T.U.B., “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”: in caso di violazione, deve applicarsi al contratto il tasso nominale massimo per le operazioni passive dei BOT emessi nell'anno precedente alla conclusione del contratto.
In tema, va aggiunto che, secondo il combinato disposto degli atrt. 1815 c.c. e 644 c.p., vanno intesi usurari esclusivamente gli interessi che superano il limite trimestralmente fiSAto dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti: nell'accertamento del fenomeno usurario, dunque, va tenuto conto del momento della stipula del contratto, atteso che l'eventuale sopravvenuto superamento del tasso soglia in un periodo postumo alla pattuizione dell'interesse non può determinare la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale, poiché al tempo della stipula la steSA era pienamente conforme alla legislazione vigente (Cfr. Cass. n. 801 del 19.01.2016; n. 22204 del
27.09.2013; Cass. n. 24675/2017). In relazione all'invocata nullità delle commissioni di massimo scoperto annotate nell'intercorso contratto di conto corrente, va sottolineato che affinché la clausola sulla commissione di massimo scoperto sia valida deve rispettare i requisiti di determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene imposto al cliente. Ciò avviene quando sono indicati il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la periodicità di tale calcolo. In assenza di una specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della commissione, non può riconoscersi un vero e proprio accordo tra le parti (ex multis, Cass. n. 19825/2022: è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione, poiché il correntista non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di corrispondere tale commissione alla banca;
Cfr. Cass. n. 18664/2023; Cass. n. 1373/2024: le pattuizioni contrattuali relative alla periodicità trimestrale di chiusura del conto corrente, nonché le valutazioni inerenti all'intenzione delle parti e all'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali, contribuiscono a definire la periodicità di calcolo e quindi la determinatezza della commissione di massimo scoperto).
Relativamente alla predicata illegittimità della Commissione Disponibilità Fondi, addebitata successivamente alla stipula del contratto di conto corrente, va osservato che l'introduzione della steSA, ai sensi dell'art. 2 bis D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni della l. 28 gennaio 2009 n. 2, è subordinata all'invio, al correntista, di apposita comunicazione, contenente l'avviso al cliente della facoltà di recedere dal rapporto bancario entro 60 giorni.
Ciò posto, il C.T.U. nominato in corso di causa, DO.SA , al quale veniva demandata Persona_1
la rielaborazione dal saldo debitore, depurandolo dalle somme di denaro indebitamente calcolate in virtù di condotte lesive degli obblighi contrattuali e della disciplina normativa in materia, in risposta ai quesiti formulati in sede di nomina e conferimento dell'incarico, riferiva: “Agli atti di causa risultano proposte di modifica unilaterale, ma le stesse non sono supportate da documentazione comprovante specifica approvazione della cliente correntista. Nel corso del rapporto sono stati applicati tassi di interesse nei limiti di quello contrattuale, fatta eccezione per l'anno 2016 sia per quelli a debito che per quelli a credito…per tale annualità, la scrivente CTU ha rielaborato i conteggi applicando i tassi contrattuali, perché più favorevoli alla cliente;
La c.m.s. è stata pattuita per iscritto, ma la steSA risulta carente di specifiche indicazioni, quali : 1) elementi come base di calcolo dell'importo da pagare (ammontare massimo dell'utilizzato nel periodo;
misura massima dello sconfinamento;
commissione sull'accordato; accordato al netto dell'utilizzato); 2) periodo da prendere in considerazione per effettuare il conteggio. La clausola, perciò, ha un oggetto che manca dei requisiti essenziali della determinatezza o della determinabilità. I conteggi sono stati rielaborati escludendo la c.m.s.; L'esame dell'estratto conto ha evidenziato che dalla data del 14.10.2009 risulta addebitata la commissione per meSA a disposizione fondi. Non risulta, però, agli atti la comunicazione inviata dalla banca alla cliente che l'ammontare del corrispettivo per la meSA a disposizione fondi (CDF) era stato adeguato ai sensi del comma 2 art. 2 ex L. 102/2009 di conversione del DL 78/2009 (G.U. 04.08.2009). I conteggi elaborati dal CTU escludono, pertanto, tali commissioni;
Per l'adeguamento con la “commissione di affidamento”, obbligo previsto dall'art.
5 comma 4 del D.M. n. 644 del 30 giugno 2012, si precisa che non vi è prova documentale che la banca - ai sensi dell'art. 117 bis del TUB , introdotto dall'art. 6 bis del d.l. 6.11.2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 22.12.2011, n. 214 ed attuato dal decreto Ministeriale CICR
n. 644 del 30.06.2012 – abbia comunicato alla cliente correntista che, a partire dal 1° ottobre 2012
, sarebbe stata applicata la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) di cui all'art. 117 bis , 2° comma del TUB. Dall'8.01.2013 la banca ha addebitato la commissione di istruttoria veloce, ma non vi è prova di avvenuta comunicazione alla cliente. I conteggi elaborati dal CTU escludono, pertanto, tali commissioni;
Le valute riportate nell'estratto conto rispettano quelle contrattuali;
Il tasso soglia non risulta superato”.
Il C.T.U., nell'espletamento dell'incarico conferito, utilizzava la seguente metodologia di calcolo: “I conteggi sono stati elaborati tenendo conto dell'arco temporale 11.12.2008 / 18.02.2017; I conteggi sono stati eseguiti con applicazione dei tassi riportati nei riassunti a scalare di ogni trimestre perché nei limiti di quelli contrattuali;
per l'anno 2016 sia i tassi di interessi a debito che di interessi a credito sono stati ricondotti a quelli contrattuali perché più favorevoli alla cliente rispetto a quelli applicati dalla banca per tale periodo;
La capitalizzazione applicata…è stata trimestrale;
La c.m.s.
e il corrispettivo per il servizio di meSA a disposizione delle somme e la commissione di istruttoria veloce sono state escluse per i motivi rappresentati in risposta ai quesiti;
Le spese sono state considerate ove corrispondenti a quelle pattuite”.
Sulla scorta delle valutazioni del C.T.U., che vanno condivise poiché prive di vizi logici e/o di metodo, con adeguate repliche alle osservazioni dei consulenti di parte, la correntista risulta avere un debito verso la banca di € 15.617,28 alla data del giro a sofferenza, 18.01.2017.
In ordine alle censure mosse sulla validità del prestito finanziario, vanno disattese quelle inerenti alla mancata indicazione dell'ISC in quanto l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 TUB, laddove l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità - non eccepita nella fattispecie - contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cfr. Cass. Civ., n. 4597/2023).
Analogamente, non coglie nel segno l'eccezione di nullità afferente alla sottoscrizione di un occulto contratto di mutuo di scopo.
La clausola di destinazione delle somme mutuate, difatti, costituisce una pattuizione lecita che le parti sono libere di stabilire nell'esercizio dell'autonomia negoziale e che non è, di per sé, rimproverata dall'ordinamento. Naturalmente, per assumere rilievo giuridico, la destinazione deve superare il rango di mero motivo interiore alla parte e deve giustificare l'intera operazione economica a livello causale. Lo scopo del mutuo informa la causa del contratto quando il risultato da raggiungere non appartiene solo ad una delle parti contraenti, ma risponde a un interesse economico di entrambe, tanto da condizionare l'adempimento del contratto al suo raggiungimento (Cfr. Cass., 18 giugno 2018, n.
15929). La volontà dei contraenti deve apparire rivolta a vincolare le somme ad uno scopo oggettivo:
“occorre che il testo contrattuale contenga un patto o clausola (c.d. di destinazione) da cui si desuma in modo chiaro (seppur certo non per il neceSArio tramite di enunciazioni di tratto formale o comunque condotte con codici semantici qualificati) che l'erogazione è vincolata a una data, specificazione utilizzazione (come appunto rispondente allo scopo in concreto rilevante)” (Cfr.
CaSAzione civile, 25.01.2021, n. 1517; n. 24699/2017). Tale volontà deve essere espreSA e deve essere desumibile in maniera chiara dall'articolato contrattuale. Non è sufficiente la mera enunciazione dell'obiettivo del mutuatario di destinare le somme a un dato scopo, ma è neceSArio che quello scopo sia fiSAto come essenziale per entrambe le parti. In altri termini, “la mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione” (Cfr. Cass. Civ. 1517/2021).
Alla stregua di tali principi, il contratto per il quale si controverte non pare presentare gli estremi del mutuo di scopo. Dal tenore letterale delle clausole, infatti, non emerge la volontà dei contraenti di vincolare il risultato dell'operazione al perseguimento di uno scopo specifico. Nel testo negoziale è assente una specifica pattuizione che condizioni l'adempimento delle obbligazioni al raggiungimento dello scopo, neceSArio per soddisfare l'interesse di entrambe le parti: tale pattuizione non può essere individuata nella premeSA, evidenziata da parte attrice, che rivelava l'esistenza di precedenti passività della mutuataria. Questa premeSA poteva illustrare tutt'al più il motivo che aveva spinto la mutuataria ad avanzare la richiesta di finanziamento, ma nessuna previsione contrattuale lasciava presagire il pari interesse della mutuante a condizionare l'adempimento del contratto al raggiungimento di questo scopo. Sebbene non poSA essere esclusa, in concreto, la effettiva deviazione delle somme al ripianamento delle passività presenti sul conto corrente, questa circostanza non è sufficiente a qualificare il contratto voluto dai contraenti come mutuo di scopo. La dichiarazione del mutuatario, infatti, rileva come mero motivo, ma non è sufficiente a plasmare la causa del contratto.
In ogni caso, la deviazione dallo scopo del mutuo non potrebbe comunque generare nullità. Lo scopo introdotto in via convenzionale ha rilievo sotto il profilo funzionale della esecuzione del rapporto, giustificando la sua risoluzione, ma non sotto il profilo della validità dell'atto negoziale, per cui la qualificazione del negozio come mutuo di scopo non potrebbe comunque condurre alla sua invalidità
(Cfr. Tribunale di Napoli Nord, sentenza del 11.03.2022). Difatti, il mancato perseguimento dello scopo può essere rimproverato alle parti contraenti come un inadempimento contrattuale, che legittima l'interesse ad ottenere la risoluzione del contratto per vizi del sinallagma funzionale, ma in nessun caso può determinare la radicale nullità del contratto, salvo il caso eccezionale in cui lo scopo fosse illecito o impossibile ab initio (Cfr. Cass. 1517/2021: “nell'ambito della figura del mutuo di scopo convenzionale il mancato perseguimento dello scopo da parte del mutuatario non è destinato
a incidere sulla validità della fattispecie negoziale, ma sull'esplicazione del sinallagma funzionale”).
Dunque, anche qualora il contratto in oggetto fosse riqualificato come mutuo di scopo, non potrebbe esserne comunque dichiarata la nullità per difetto di causa.
Del pari, va denegata l'eccepita nullità del cd. piano di ammortamento alla francese.
Tale sistema di rientro consiste in un graduale rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti per tutta la durata del prestito.
Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto e ciò accade in quanto la quota capitale, che all'inizio dell'ammortamento è baSA, aumenta man mano che il prestito viene rimborsato, mentre la quota interessi, che inizialmente è alta scende gradualmente nel corso del piano di ammortamento;
con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce in modo progressivo mentre quella per interessi scende, pertanto le prime rate saranno caratterizzate da una quota di interessi maggiore mentre nelle ultime rate sarà più grande la quota capitale.
La caratteristica del piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Il suddetto metodo non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi;
l'interesse applicato è semplice poiché la quota di ogni singola rata è calcolata solo sul capitale residuo e non sulla steSA aumentata degli interessi (Cfr. Tribunale Roma, Sentenza del
02.01.2020; Tribunale Cosenza, Ordinanza del 09.03.2022).
Di tal guisa, "si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé steSA
l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (Cfr. Tribunale di Roma ordinanza del
20.04.2015).
Inoltre, con la sentenza n. 15340 del 29 maggio 2024, la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, puntualizzando che il maggior carico di interessi scaturente dell'ammortamento alla francese “non deriva dunque da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante e non decrescente”.
Parimenti, circa la prospettata nullità per l'applicazione di interessi usurari, va integralmente richiamata la relazione depositata dal C.T.U., dalla quale si evince che “Il tasso di interesse e di mora convenuti alla data della stipula non risultano superiori al tasso soglia”, per cui “la correntista risulta avere un debito verso la banca di € 20.059,44 alla data della domanda, 25.03.2018”.
Quanto alla denunciata nullità della fideiussione, pone mente evidenziare che il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico, con la funzione di sollevare il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che va distinto, per oggetto e scopo, dalla fideiussione.
In rapporto all'oggetto, "l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non neceSAriamente sovrapponibile ad eSA e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore". La causa in concreto, invece, "è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia eSA dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale" (Cfr. Cass., sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947).
Nella pratica, è ricorrente la difficoltà di discernere tra fideiussioni e contratti autonomi di garanzia,
a causa della frequente inserzione tra le condizioni generali di contratto di clausole dal contenuto atipico, come quella che attribuisce alla banca la facoltà di esigere il pagamento "a prima richiesta" e che può essere rinvenuta tanto in un contratto autonomo, quanto in una fideiussione.
Quest'ultima, infatti, è notoriamente caratterizzata dalla accessorietà della garanzia e quindi dalla possibilità per il garante di opporre al creditore le stesse eccezioni che sono in facoltà del debitore principale, per paralizzare la pretesa creditoria, per cui la clausola avrebbe la funzione di differire soltanto la proponibilità delle eccezioni, ma non di inibirle del tutto (cd. clausola solve et repete).
Diversamente, nel contratto autonomo, il rapporto di garanzia si astrae dal rapporto garantito, in modo da assicurare al creditore un pronto soddisfacimento, con immediata disponibilità dell'indennizzo, e da inibire la proponibilità di eccezioni relative al rapporto garantito (Cfr. Trib. Napoli Nord n.
3553/2022).
Le uniche eccezioni opponibili dal garante autonomo sono state individuate nella nullità del rapporto di provvista per contrarietà a norme imperative, nella inesistenza del rapporto garantito, nella nullità del contratto di garanzia stesso e nella c.d. "exceptio doli generalis", per il caso di escussione fraudolenta della garanzia da parte del creditore (Cfr. Tribunale Salerno, 05/03/2020, n. 893).
In particolare (Cfr. Cass. civ., sez. I, n. 1186/2020), “il contratto autonomo di garanzia (cd.
Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia eSA dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.”
Di talché, “Mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non neceSAriamente sovrapponibile ad eSA e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata
o inesatta prestazione del debitore” (Cfr. CaSAzione civile, sez. III, n. 30181/2018).
Beninteso, il contratto di garanzia in oggetto prevede, in tutte le sue clausole, il richiamo al tipo
“fideiussione”, per procedere alle deroghe alla relativa disciplina, sottoscritte espreSAmente: non viene, invece, prevista la clausola di pagamento “senza eccezioni”, sicché non può operare il summenzionato principio giurisprudenziale secondo il quale l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale.
Deve allora, ai fini dell'inquadramento della fattispecie, procedersi ad un'interpretazione del contratto
(ai sensi dell'art. 1362 c.c.) in cui si colga la reale intenzione delle parti e si verifichi se, attraverso l'uso del nomen juris ma anche delle varie clausole apposte, la prima richiesta rilevi in termini processuali – a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale, di cui costituisce accessorio
– ovvero se rimuove ogni tipo di vincolo con suddetta obbligazione.
Non va sottaciuto che la garanzia per la quale si controverte contempla proprio quelle clausole, esaminate nella sentenza delle Sezioni Unite della CaSAzione n. 41994/2021 (art. 2, art. 6, ed art. 8), che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI: art.
2 - clausola di reviviscenza della fideiussione ("il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca steSA fossero state incaSAte in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"); art.
6 - clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ("i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che eSA sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"); art.
8 - clausola di permanenza del vincolo fideiussorio, in ipotesi di vicende estintive e di nullità dell'obbligazione principale ("qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate").
Allo stesso modo, dalla lettura delle clausole contrattuali, si evince che il rapporto di garanzia non si limita a garantire specificatamente il solo rapporto derivante dall'apertura del conto corrente n. 375 del 11.12.2008, ma anche “qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere nei confronti…” della banca … “in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore…” dell'istituto di credito ... “nell'interesse di terzi…”.
In sintesi, va riconosciuto carattere “omnibus” alla contestata fideiussione giacché per fideiussione omnibus si intende quella fideiussione che è “estesa a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivante da future operazioni”, la cui validità è subordinata, ex art. 1938 c.c., al fatto che vi sia la
“precisazione dell'importo massimo garantito” (Cfr. Cass. Civ. n. 2492/2017), laddove per converso le fideiussioni specifiche sono quelle che “si riferiscono alla garanzia di debiti originati da specifici rapporti negoziali, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto di fideiussione, e non da ipotetiche e indeterminate operazioni del soggetto garantito che possono cagionare una oscillazione della misura della garanzia” (Cfr. Trib. Milano, sez. VI, n. 7015/2022).
Tale fideiussione, pertanto, soggiace al vaglio della nullità totale, addotta da parte attrice per essere riproduttiva dello schema predisposto dall'ABI ed avversato dal provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia quale intesa anticoncorrenziale.
Sul punto, va evidenziato che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett.
a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cfr. Cass. S.U. sentenza n. 41994/2021).
La nullità del contratto a monte determina, dunque, la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, limitatamente però alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nr. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espreSAmente fatto salve le altre clausole.
Tutte le altre clausole del contratto di fideiussione - in quanto finalizzate, attraverso l'obbligazione di garanzia assunta dal fideiussore, ad agevolare l'accesso al credito bancario - sono immuni da rilievi di invalidità, come ha stabilito la Banca d'Italia nel citato provvedimento, nel quale ha espreSAmente fatte salve tutte le altre clausole dell'intesa ABI.
Nondimeno, appare dirimente la circostanza che la discuSA fideiussione, deliberata il 09.01.2009, sia pacificamente al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, avvenuto nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento che ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI.
Ne discende che spettava all'istante fornire la prova dell'esistenza del perdurare di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito, con esclusione dell'applicazione del provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia.
Sennonché, parte attrice non ha assolto al proprio onere probatorio, non producendo alcun documento, né, tanto meno, articolando alcuna istanza istruttoria volta a provare la configurabilità di un'intesa illecita tra le banche in relazione al periodo di cui alla sottoscrizione della fideiussione.
Similmente, destituita di fondamento appare l'eccezione di decadenza dall'azione recuperatoria nei confronti dei fideiussori, ex art. 1957 c.c., per mancanza di preventiva istanza contro il debitore principale nei termini di legge.
In tale ottica, va affermato che la previsione afferente all'obbligo per il fideiussore di pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta, va interpretata quale legittima deroga parziale all'art. 1957 c.c., con conseguente possibilità di ritenere sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza che occorra che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale (Cfr. Trib. Livorno n. 190/2022).
Ne consegue che, rinunciando all'applicazione dell'art. 1957 c.c., il fideiussore accetta di restare obbligato sino a quando l'obbligazione principale non sia totalmente adempiuta e, del resto, una espreSA strutturazione dell'obbligo del fideiussore, nel senso che potrà estinguersi solo per effetto dell'estinzione dell'obbligazione principale, è, altresì, costantemente considerata nella giurisprudenza della Corte come tale da sottrarre la fideiussione all'applicazione dall'art. 1957 c.c. (Trib. S. Maria
C.V., dottoreSA Bernardel, sentenza n. 3079/2022 del 11.08.2022).
In ordine alla domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, va osservato che la steSA è sfornita di qualsiasi elemento a comprova del reale pregiudizio subito, non avendo, l'istante, né allegato né tanto meno dimostrato l'entità patrimoniale dell'impresa, la quantità e la qualità degli investimenti effettuati nella steSA, né infine gli investimenti che avrebbe verosimilmente compiuto laddove avesse avuto la disponibilità del denaro, con ciò precludendo qualunque valutazione oggettiva del danno allegato. Ne deriva che non è stata raggiunta la prova del danno-conseguenza, che costituisce, insieme al danno-evento, un elemento strutturale del diritto al risarcimento (Cfr. Cass. Civ., S.U., n.
33645/2022), l'assenza del quale impedisce l'accoglimento della domanda risarcitoria
In definitiva, rispetto al credito vantato dalla banca convenuta, pari ad euro 58.571,21, l'esposizione debitoria dell'istante va quantificata limitatamente alla somma di euro 35.676,72.
Le spese di lite, in virtù della parziale fondatezza della domanda e dei contrasti giurisprudenziali in materia, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda di accertamento negativo proposta da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e , e, per l'effetto,
[...] Parte_2 Parte_3
condanna gli attori al pagamento della somma di euro 35.676,72, in favore della banca convenuta, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Pone a carico delle parti nella misura del 50 % le spese della espletata ctu.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 25.6.2025
IL GIUDICE
GOP dott.SA Carmela Sorgente