Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 17/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00070/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00639/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Pistoia n. -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS-c/o la casa circondariale di Prato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Pistoia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il dott. Riccardo Giani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Pistoia del -OMISSIS-, notificato al ricorrente stesso il -OMISSIS-, con il quale gli è stato imposto il divieto per un anno di accedere agli esercizi pubblici di cui all’art. 5, comma 1, lett. b) della legge n. 287 del 1991 o di stazionare nei loro pressi e nelle vicinanze degli esercizi di cui alla zona a particolare tutela del Comune di Pistoia.
Nel censurare l’atto gravato il ricorrente evidenzia la sua illegittimità per mancanza della attuale pericolosità del ricorrente stesso, in quanto ristretto in carcere.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Pistoia si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Con provvedimento del -OMISSIS- la competente commissione istituita presso questo Tribunale amministrativo ha respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del 16 gennaio 2025 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. Il presidente ha dato l’avvertimento, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità del ricorso.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Il ricorrente non ha proposto domanda cautelare e giunti alla pubblica udienza risulta già integralmente decorso il termine di durata della misura contestata, senza che sia stata avanzata in ricorso domanda risarcitoria e senza che il ricorrente abbia in alcun modo rappresentato la persistenza di un suo interesse alla decisione, non avendo presentato alcuno scritto in data successiva al deposito del ricorso del 20 maggio 2022.
Alla luce di tale rilievo il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente, Estensore
Luigi Viola, Consigliere
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.