CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/10/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 640/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta nel R.G. 640/2024 promossa da
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Nuova n. 75/A, C.F. , in proprio e nella sua qualità di titolare della CodiceFiscale_1
omonima impresa individuale , corrente in Caraglio, Via Busca Nuova Parte_1
n. 75/A, P.IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Camisassi del Foro di P.IVA_1
EO (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso di lui e nel di lui C.F._2
Studio in Saluzzo, Via Bagni n. 1/C, per procura alle liti del 12/12/2023 allegata all'atto introduttivo;
parte appellante contro
(C.F. – P. IVA ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
EO, Via Carlo Boggio, 12 ed ivi elettivamente domiciliata, in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante, rappresentata e difesa, in base alla deliberazione del
Direttore Generale del 3 luglio 2024, n. 269 e in forza di delega del 3/07/2024, dall'Avv.
UE VE (C.F.: ) C.F._3
parte appellata
1
Oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione ex art. 18, l. 689/1981
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Che l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, ed in accoglimento della presente impugnazione, voglia riformare la sentenza del Tribunale di EO n.
903/2023, pubblicata il 29/11/2023 e comunicata il 30/11/2023 dal Tribunale di EO,
Giudice monocratico Dott.ssa Chiara Martello, nella causa R.G. n. 2591/2021, per i motivi di cui sopra, tenuto conto che l'uno non esclude l'altro e l'uno può ricomprendere anche
l'altro, e conseguentemente annullare la ordinanza-ingiunzione opposta n. 49/2021/OI dell' in ogni caso con il favore delle spese ed onorari del primo e del secondo Pt_2
grado di giudizio, con distrazione delle spese ex art. 93 C.P.C. a favore del procuratore che le ha anticipate e non le ha riscosse.”
Per parte appellata
“Dichiarare infondato e rigettare il ricorso in appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di EO, del 29/11/2023, n. 903, e l'Ordinanza Ingiunzione prot. n.
49/2022/O.I. del 26/09/2022, anche nel relativo importo;
con vittoria di spese ed onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso del 29.09.2021 il signor proponeva opposizione avanti al Tribunale Pt_1 di EO avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 49/2021/OI emessa dall' il Pt_2
19.08.2021, per il pagamento di € 33.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed €
244,00 per spese di procedimento.
1.2 Tale ordinanza era stata emanata a seguito dell'elevazione nei confronti del Sig.
di tre verbali di contestazione di illecito amministrativo (verbale n. 5/2012 del Pt_1
2/02/2012; verbale n. 7/2012 del 2/02/2012; verbale n.12/2012 del 11/04/2012) da parte del Controparte_2
di EO, con i quali venivano contestate a costui, in qualità di
[...] soccidario, e in concorso con il legale rappresentante dell'azienda soccidante, le seguenti violazioni amministrative: art. 69, comma 1 del d. lgs. 193/2006, sanzionato dall'art. 108,
2 comma 4 dello stesso decreto, per la somministrazione ad alcuni capi di bovini di una sostanza farmacologicamente attiva (Clenbuterolo) non in forma di medicinale veterinario autorizzato;
art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. 158/2006, sanzionato dall'art. 32, comma 1 del medesimo decreto, per avere somministrato una sostanza farmacologica
(Clenbuterolo), ad effetto anabolizzante;
art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 146/2001 sanzionato dall'art. 7, comma 1 dello stesso decreto, per avere somministrato tale sostanza, non innocua per la salute e il benessere degli animali e senza che sussistessero finalità terapeutiche, profilattiche o zootecniche.
Tali contestazioni originavano da una serie di indagini svolte dal Servizio Veterinario dell' a partire dall'anno 2011 nei confronti di diversi allevamenti, tra cui quello Pt_2 dell'azienda soccidante (Azienda AG L. e G. di , indagini che CP_3
avevano condotto al riscontro della positività al di alcuni capi di bestiame. Persona_1
1.3 In relazione a tali vicende, peraltro, era stato aperto anche un procedimento penale, al termine del quale − per quanto qui d'interesse − il Tribunale di EO con le sentenze nn.
237/2015 e 238/2015 aveva condannato: a) il Sig. , quale amministratore Persona_2 di fatto di alcune società agricole soccidanti, tra cui l' Parte_3
, per aver commesso, in concorso con altri soggetti, i reati di cui agli artt. 440 c.p.
[...]
(adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 476 c.p. (falsità commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici), art. 490 c.p.
(soppressione, distruzione e occultamento di atti veri): in particolare, per aver trattato nelle stalle della provincia di EO di cui le predette aziende erano soccidanti, bovini vivi destinati alla macellazione e quindi all'alimentazione umana, con sostanze ad effetto anabolizzante pericolose per la salute pubblica, nonché per aver messo in commercio,
Part come genuini, i predetti animali, per aver corrotto alcuni veterinari dell' er compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio e per aver distrutto, insieme ai medesimi, i campioni prelevanti dagli animali, con il relativo verbale e il verbale di sequestro amministrativo;
b) il
Sig. , quale amministratore di fatto dell' Parte_4 Parte_3
e di altre aziende agricole soccidanti, per aver commesso, in concorso
[...] con altri, il reato di cui all'art. 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), nelle stalle della provincia di EO di cui le predette aziende erano soccidanti, bovini vivi destinati alla macellazione e quindi all'alimentazione umana, con sostanze ad effetto anabolizzante pericolose per la salute pubblica;
c) il Sig. , Parte_5
quale tecnico zootecnico di addetto alla somministrazione del cibo e dei Persona_2
3 trattamenti sanitari occorrenti agli animali, per il reato di cui all'artt. 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari) per aver praticato i suddetti trattamenti vietati agli animali di proprietà del;
d) il Dott. , veterinario dell'ASL CN, Persona_2 Controparte_4
per aver commesso, in concorso con i predetti condannati, i reati di cui agli artt. 440 c.p.
(adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 476 c.p. (falsità commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici), art. 490 c.p.
(soppressione, distruzione e occultamento di atti veri): in particolare, per aver ricevuto dal somme di denaro per compiere atti contrari ai doveri di ufficio o comunque Persona_2
per ritardare od omettere atti di ufficio e, specificamente, per aver fornito al e al Pt_5
informazioni riservate sui controlli da effettuarsi sui bovini destinati Persona_2 all'alimentazione umana, per aver comunicato in anticipo l'esito delle analisi, per aver omesso di applicare sanzioni e per aver distrutto documenti relativi agli effettuati prelievi.
Peraltro, nelle predette sentenze penali alcuni imputati ( e Parte_5 Parte_4
venivano altresì condannati al pagamento della sanzione amministrativa per i
[...] medesimi illeciti contestati al , aventi ad oggetto l'illecita somministrazione di Pt_1
sostanze anabolizzanti.
1.4 Proprio in relazione ai fatti suesposti l aveva provveduto ad irrogare una Pt_2
sanzione amministrativa nei confronti del (e in concorso con il legale Pt_1 rappresentante dell'azienda soccidante) in ragione delle violazioni riscontrate. Più specificamente, la riferibilità della condotta (omissiva) sanzionata al Sig. veniva Pt_1
motivata in ragione della sua posizione di soccidario, come emergente dal contratto di soccida da questo sottoscritto il 19/06/2011 con la ditta “Azienda AG L. e G. di
” (soccidante); in particolare, si osservava nell'ordinanza-ingiunzione come CP_3 il Sig. , in qualità di soccidario, avesse l'obbligo di allevare, custodire e detenere Pt_1
gli animali con la diligenza del buon padre di famiglia, posto che la legge pone in capo a questi la responsabilità dell'allevamento, con il conseguente obbligo di controllare che chiunque, anche il proprietario, non somministri prodotti vietati. La condotta omissiva del
Sig. , dunque, avrebbe configurato un'ipotesi di concorso colposo in un illecito Pt_1 doloso, posto che l'inadempimento all'obbligo di custodia su di lui gravante avrebbe fornito un contributo causale di tipo agevolativo alla commissione delle dette violazioni amministrative da parte di altri soggetti, quali il legale rappresentante della società (
[...]
, e gli amministratori di fatto e CP_3 Persona_2 Parte_4
4 1.5 Avverso tale ordinanza, come detto, il Sig. proponeva opposizione avanti al Pt_1
Tribunale di EO, nell'ambito della quale: i) eccepiva l'inopponibilità nei suoi confronti dei risultati analitici in dipendenza dell'omesso rispetto da parte dell'amministrazione procedente delle modalità operative previste dalla normativa vigente;
ii) eccepiva la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, in relazione ai propri scritti difensivi depositati nel corso del procedimento amministrativo;
iii) disconosceva il contratto di soccida e la relativa sottoscrizione, sui quali si fondava il provvedimento sanzionatorio e la sottoscrizione apposta in calce allo stesso;
iv) negava di aver mai sottoposto i capi di bestiame ad alcun genere di trattamento medico-veterinario o di aver compilato il registro dei trattamenti, trattandosi di attività demandate a personale tecnico specializzato, che aveva libero acceso alla stalla. Alla luce di tali motivi, l'opponente concludeva chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di nullità, illegittimità, irritualità e inesistenza dell'ordinanza-ingiunzione opposta e, nel merito, l'accertamento della non riferibilità a sé della condotta illecita, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
2. Si costituiva in giudizio contestando le dichiarazioni di controparte e Pt_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma dell'ordinanza- ingiunzione. Parte opposta, in particolare: a) osservava di aver correttamente adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo prodotto i risultati analitici positivi dei prelievi effettuati sugli animali e spettando, viceversa, alla controparte fornire la prova della sussistenza di eventuali cause di giustificazione;
b) evidenziava che il ricorrente non aveva negato la propria qualifica di soccidario, non potendo assumere alcun rilevo al riguardo quanto concretamente da quest'ultimo pattuito con la società soccidante, atteso che in capo al medesimo incombevano obblighi scaturenti dalla normativa positiva, tra i quali quello di allevare gli animali con la diligenza del buon padre di famiglia;
c) contestava le avverse deduzioni in relazione al mancato rispetto da parte dell'amministrazione del Piano
Nazionale Residui vigente all'epoca dei fatti in quanto generiche ed indimostrate;
d) contestava, altresì, tutti gli ulteriori profili di illegittimità lamentati da controparte, rilevando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della sanzione contestata, evidenziando, in particolare, che l'accertata positività dei capi di bestiame al
– comprovata dalle analisi svolte – consentiva di desumere l'evidenza della Persona_1
sua relativa somministrazione;
e) assumeva che la responsabilità del soccidario, sia pure sotto forma di mero concorso con il proprietario degli animali, ovvero per mera colpa, avrebbe dovuto essere riconosciuta per il solo fatto di rivestire contrattualmente il
5 medesimo il ruolo di allevatore, custode e detentore del bestiame utilizzando al riguardo la diligenza del “buon allevatore”, cui conseguirebbe il dovere di vigilanza sull'eventuale accesso di terzi alla stalla.
3. All'udienza di prima comparizione e trattazione della causa, le parti si riportavano ai propri rispettivi scritti e memorie difensive depositate in atti e il Tribunale di EO riservava la decisione in merito alle istanze dalle stesse formulate.
4. In data 20/07/2022, il Giudice, ritenuta ammissibile e rilevante la prova testimoniale richiesta dall'opponente, ammetteva con ordinanza i relativi capitoli e il 14/12/2022, all'udienza di assunzione della prova orale ammessa, venivano sentiti i testi Tes_1
(figlia del ricorrente) e (figlia del ricorrente, sorella di
[...] Testimone_2
UE), le quali confermavano la veridicità delle asserzioni contenute nei capitoli di prova dedotti. Parte ricorrente insisteva poi per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie, nonché per la CTU, che il Giudice, con ordinanza del 23/03/2023, riteneva inammissibile, in quanto esplorativa.
5. Con sentenza n. 903/2023, pubblicata in data 29/11/202, non notificata, il Tribunale di
EO rigettava il ricorso in opposizione, confermava l'ordinanza-ingiunzione opposta e condannava la parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio.
In sintesi, il Tribunale statuiva che: i) parte opponente, nell'affermare l'illegittimità della sanzione contestata in quanto non conforme alle modalità operative normativamente previste, avesse prodotto allegazioni del tutto generiche e laconiche, limitandosi a richiami giurisprudenziali in tema di riparto dell'onere probatorio, senza però specificare le condotte dell'Amministrazione in concreto ritenute illegittime e senza corredare tale scarna attività assertiva con un adeguato supporto probatorio;
ii) non potesse ravvisarsi alcun vizio di omessa motivazione nell'ordinanza-ingiunzione, ben potendosi evincere come l'Amministrazione procedente avesse indicato le ragioni e i motivi per i quali le deduzioni formulate dal Sig. negli scritti difensivi depositati e le affermazioni dallo stesso Pt_1 ribadite in sede di audizione non fossero idonee a scriminarne la condotta;
iii) l'opponente, pur disconoscendo − sebbene genericamente − il contratto di soccida prodotto dall'Amministrazione, non avesse contestato la propria qualità di soccidario, assumendo, al contrario, di aver avuto la detenzione degli animali campionati all'atto dell'accertamento; iv) le argomentazioni del ricorrente volte ad eccepire l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito non potessero ritenersi idonee ad esimerlo dalla responsabilità per i fatti contestati dall'Amministrazione procedente, giacché, da un lato, l'obbligo di custodia gravante sul soccidario ex art. 2174 c.c. ben può fondare un addebito di responsabilità a
6 titolo di cooperazione colposa di tipo agevolativo nei casi in cui quest'ultimo non impedisca l'accesso indiscriminato all'allevamento ad altri soggetti;
dall'altro, secondo una costante giurisprudenza di legittimità, l'art. 3, l. n. 689 del 1981, nella parte in cui attribuisce rilievo alla coscienza e alla volontà dell'azione o dell'omissione, sia essa dolosa o colposa, nell'escludere l'imputabilità dell'illecito amministrativo a titolo di responsabilità oggettiva, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, la colpa dovendosi ritenere positivamente dimostrata se la condotta rilevante ai fini della sanzione integra violazione di precise disposizioni normative.
6. Avverso la detta sentenza propone appello il Sig. , articolando quattro motivi di Pt_1
impugnazione.
6.1 Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea qualificazione del tipo contrattuale
(soccida) operata dal Giudice di prime cure, sottolineando come gli accordi intercorsi tra il
Sig. e l'Azienda AG L. e G. di , per come confermati anche Pt_1 CP_3
dalle deposizioni testimoniali, prevedessero, a differenza del tipo codicistico, un compenso forfettario di € 60,00 per ogni vitello destinato alla macellazione e, comunque, un compenso fisso di € 8.000,00 per ogni ciclo di allevamento. Ciò, tuttavia, avrebbe comportato una totale assenza di rischio in capo alle parti con conseguente e integrale stravolgimento del tipo contrattuale de quo, il quale, al contrario, si caratterizza per l'assunzione di rischi sia da parte del soccidario, sia da parte del soccidante, posto che il compenso viene stabilito alla fine del ciclo di allevamento, quando le parti procedono alla ripartizione degli utili dell'accrescimento degli animali per mezzo dell'assegnazione delle rispettive quote ovvero per mezzo della liquidazione in denaro della quota del soccidario, secondo i prezzi correnti del mercato.
Piuttosto − sostiene l'appellante − il contratto da lui stipulato sarebbe da qualificarsi come contratto atipico, assimilabile alla prestazione di lavoro autonomo, al lavoro dipendente o allo scambio di manodopera, nei quali risulta assente qualsiasi tipo di alea, caratterizzante, al contrario, la soccida semplice.
6.2 Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole di come il Giudice di primo grado abbia posto a fondamento della decisione (circa l'effettiva stipula di un contratto di soccida semplice) una scrittura privata prodotta da controparte, ma disconosciuta dal medesimo appellante. Invero, a fronte di tale disconoscimento, la controparte, per valersi della scrittura disconosciuta, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., proporre istanza di verificazione, cosa che, nel caso concreto, non è avvenuta;
con la conseguenza per cui il Giudice non avrebbe potuto ritenere provata l'esistenza del contratto di soccida.
7 6.3 Con il terzo motivo, l'appellante censura la decisione impugnata in quanto erronea, illogica e carente di motivazione nella parte in cui è stata ravvisata in capo a quest'ultimo la sussistenza di un obbligo di custodia ex art. 2174 c.c., nonché l'elemento soggettivo della colpa nell'inadempimento del predetto obbligo.
Si sostiene, in primo luogo, come, non trovandosi − per le ragioni precedentemente illustrate − nell'ambito di operatività di un contratto di soccida, non vi sarebbe stato alcun obbligo di custodia in capo all'odierno appellante. In secondo luogo, pur assumendo l'esistenza di un siffatto contratto, l'obbligo di custodia ex art. 2174 c.c. dovrebbe intendersi correttamente adempiuto, non essendo individuabile alcuna negligenza nell'operato del , il quale, proprio al fine di garantire il miglior trattamento possibile Pt_1
agli animali, aveva consegnato una copia delle chiavi della stalla non ad un soggetto
Part qualsiasi, bensì ad un veterinario dell' confidando, in ragione della carica ricoperta, che non vi fosse soggetto più fidato;
ciò che, tra l'altro, sarebbe sintomo dell'assoluta e totale buona fede dell'appellante, che non aveva nulla da nascondere alla Pubblica Autorità. Da ultimo, non sarebbe a questi addebitabile alcun rimprovero a titolo di colpa, posto che costui era contrattualmente tenuto a consentire l'accesso alla stalla da parte del proprietario degli animali, del suo veterinario aziendale e di coloro che verificavano l'approvvigionamento degli alimenti, la salute e l'igiene degli animali.
6.4 Con il quarto motivo di appello, infine, l'appellante critica l'operato del Giudice di primo grado, osservando come sia caduto in una palese confusione tra quanto prescrive l'art. 3,
l. 689/1981, e quanto prescrive l'art. 6, comma 11 del d.lgs.150/2011, a mente del quale “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.” A detta dell'appellante, pertanto, da una corretta lettura delle due norme si ricaverebbe che l'onere della prova della responsabilità dell'opponente ricade sull'autorità amministrativa. Tale criterio di riparto, tuttavia, non è stato correttamente applicato dal Giudice di primo grado, il quale, al contrario, ha addossato all'opponente l'onere di provare di aver agito senza colpa, avendo ritenuto che l'art. 3 l. 689/1981 configuri una presunzione di colpa a carico del sanzionato.
Tutto ciò premesso, l'appellante conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e la conseguente riforma della sentenza impugnata, nonché l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione, “con il favore delle spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio, con distrazione delle spese ex art. 93 C.P.C. a favore del procuratore che le ha anticipate e non le ha riscosse”.
8 7. Depositato il ricorso in appello e fissata con decreto l'udienza di comparizione da svolgersi per mezzo di trattazione scritta, si costituiva in giudizio parte appellata con memoria difensiva, nella quale osservava: a) con riferimento al primo motivo di appello, che il rapporto contrattuale intercorrente tra l'Azienda AG L. e e Parte_3
il Sig. doveva essere qualificato come soccida, stante la consapevolezza di Pt_1 quest'ultimo di operare nell'ambito di un siffatto rapporto, come chiaramente emergente dalle sue stesse dichiarazioni contenute nel verbale di audizione ex art. 18, l. 689/1981; b) con riferimento al secondo motivo, che era assolutamente irrilevante il fatto che il Giudice di primo grado avesse posto alla base della decisione una scrittura privata disconosciuta
(poi non oggetto di verificazione), stanti le affermazioni rese dallo stesso in sede Pt_1
di audizione ex art. 18, l. 689/1981, nonché il concreto svolgersi del rapporto stesso, secondo quanto emergente dalle deposizioni testimoniali, tutti indicatori che militerebbero a favore della consapevolezza del di aver sottoscritto e di operare nell'ambito di Pt_1
un rapporto di soccida;
c) con riferimento al terzo motivo, che, a seguire la ricostruzione proposta da controparte, per andare esenti colpa (e per non incorrere così in una sanzione amministrativa), sarebbe sufficiente non stipulare contratti in forma scritta e dichiararsi all'oscuro delle attività svolte nei propri ambiti operativi di competenza;
d) con riferimento al quarto motivo, che il Tribunale di EO ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza in materia, recepita anche da alcuni precedenti della Corte d'Appello di
Torino (cfr. sentenze nn. 893 e 1055 del 2011), nel ravvisare, da un lato, una cooperazione colposa di tipo agevolativo e, dall'altro, una presunzione di colpa ex art. 3, l.
689/1981 in capo al . Pt_1
Parte appellata, pertanto, concludeva chiedendo di dichiarare infondato e rigettare il ricorso in appello e, per l'effetto, confermare l'appellata sentenza del Tribunale di EO, nonché l'ordinanza-ingiunzione impugnata, con vittoria di spese e degli onorari di causa.
8. Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, parte appellante, oltre a richiamare e a ribadire i motivi e le deduzioni del ricorso in appello, sollevava per la prima volta un'eccezione di prescrizione, osservando come la notifica dell'ordinanza-ingiunzione fosse avvenuta allorché il termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione fosse inesorabilmente decorso, posto che i verbali di contestazione risalivano tutti all'anno
2012, mentre l'ordinanza-ingiunzione opposta era stata notificata l'01/09/2021 e precisando, altresì, come, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte,
l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione non costituissero atti idonei ad interrompere la prescrizione, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto
9 dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria. Si chiedeva, pertanto, a questa Corte di dichiarare in via preliminare l'avvenuto decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 28 legge
689/1981 con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Nelle proprie note scritte controparte replicava, in primis, come l'eccezione di prescrizione, sollevata per la prima volta in appello, dovesse ritenersi inammissibile in ragione del divieto di nova in appello di cui all'art. 437, comma 2 c.p.c.; in secondo luogo, come la giurisprudenza citata dall'appellante relativa all'idoneità degli atti di convocazione e di audizione ex art. 18, l. 689/1981 ad interrompere il termine di prescrizione non potesse dirsi certamente consolidata, rinvenendosi numerosi precedenti di segno contrario, sia nella giurisprudenza di legittimità, sia in quella di merito.
9. All'udienza del 14 ottobre 2025, i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa, giunta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe. Alla medesima udienza, il
Collegio, successivamente alla deliberazione in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. L'appello proposto dall'opponente deve ritenersi infondato per le seguenti ragioni.
10.1 In via preliminare va osservato come l'eccezione di prescrizione sollevata da parte appellante, per la prima volta, nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. sia inammissibile.
Essa, infatti, è stata introdotta per la prima volta nel giudizio di appello: e ciò in contrasto con il divieto dei c.d. nova in appello sancito dall'art. 437, comma 2 c.p.c., il quale chiaramente dispone che nel giudizio di appello “non sono ammesse nuove domande ed eccezioni”. Tale disposizione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è da interpretarsi come preclusiva di eccezioni e domande nuove non solo con riguardo al petitum, ma anche alla causa petendi, non essendo consentito addurre in appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il provvedimento richiesto (petitum immediato) e il bene anelato dall'appellante (petitum mediato) rimangano immutati rispetto alle conclusioni rassegnate in primo grado (cfr. sul punto Cass. civ., 29 luglio 2014, n. 17176, a mente della quale “Nel rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio - e a maggior ragione quella del giudizio
d'appello - risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo
10 informano, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., non sono ammesse domande nuove, né modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al "petitum" che alla "causa petendi", neppure nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, e non è, pertanto, consentito addurre in grado di appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato, essendo nella fase di appello precluse le modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino anche solo una
"emendatio libelli", permessa solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e della ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge.”; conf.
Cass. civ., 13 novembre 2002, n. 15886 e Cass. civ., Sez. Un., 13 luglio 1993, n. 7708).
In ragione delle suddette motivazioni deve, pertanto, ritenersi inammissibile l'eccezione di prescrizione proposta, con conseguente assorbimento delle ulteriori deduzioni (di merito) di parte appellata relative all'inidoneità degli atti di convocazione e di audizione ex art. 18,
l. 689/1981 ad interrompere il termine prescrizionale di cui all'art. 28 della medesima legge.
11. Gli altri motivi di appello, invece, devono ritenersi infondati nel merito.
Sul punto, occorre premettere innanzitutto come, ai fini di una più chiara esposizione, paia opportuno esaminare congiuntamente i primi tre motivi, in ragione della loro stretta connessione e consequenzialità logica. Il procedimento da seguire sarà, dunque, il seguente: a) accertare se le parti avessero concluso o meno un contratto di soccida e, conseguentemente, se il fosse effettivamente soccidario;
b) in caso di risposta Pt_1 affermativa, indagare quale fosse l'ampiezza della posizione di garanzia sussistente in capo a quest'ultimo, onde comprendere se il medesimo abbia fornito o meno un contributo concorsuale omissivo, sub specie di mancato impedimento alla commissione di illeciti da parte di altri;
c) stante la presunzione di colpa di cui all'art. 3, l. 689/1981, verificare se l'appellante abbia fornito la prova liberatoria dell'assenza di colpa e, in particolare, di non aver potuto impedire la commissione dell'illecito (somministrazione di sostanze vietate) a cagione di un accadimento eccezionale e imprevedibile (caso fortuito).
12. Con riferimento alla prima questione, emerge chiaramente dal compendio probatorio in atti come le parti abbiano stipulato un contratto di soccida e, dunque, come in capo al sussistesse la qualità di soccidario, con i correlativi doveri e obblighi sanciti Pt_1 dall'art. 2174 c.c.
12.1 In primo luogo, può osservarsi come sia lo stesso appellante nel verbale di audizione ex art. 18, l. 689/1981 ad ammettere implicitamente di essere parte di tale contratto,
11 laddove afferma: “mi riservo di controllare se sono ancora in possesso del contratto di soccida relativo a quel periodo e a produrlo entro quindici giorni dalla data odierna”.
Ebbene, pare evidente come tali asserzioni integrino una confessione stragiudiziale (fatta alla controparte) circa l'esistenza e la qualificazione – quale soccida − del rapporto contrattuale in essere con l;
con la Parte_3 conseguenza, per cui, ai sensi dell'art. 2735, comma 1 c.c., avendo la confessione stragiudiziale − purché riferita a diritti disponibili − la stessa valenza probatoria di quella giudiziale, deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 2733 c.c., le affermazioni dell'appellante rese in sede di audizione ex art. 18, l. 689/1981 formino piena prova contro di lui. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in presenza di un atto confessorio avente valore di prova legale, il giudice dovrà ritenersi vincolato alle risultanze probatorie acquisite, non potendo queste ultime essere liberamente apprezzate, neppure alla luce di eventuali e diverse risultanze di altri mezzi probatori assunti (cfr.
Cass. civ., 10 agosto 2000, n.10581). Si definiscono, infatti, “prove legali” quelle che, costituendo eccezione alla regola della libera valutazione, vincolano il giudice al loro risultato probatorio, nel senso che egli non ha margine per esprimere un convincimento diverso da quello voluto dal legislatore, ossia non può che prendere atto delle risultanze di quella prova senza possibilità di attribuire rilievo ed eventuali dubbi sull'effettiva loro rispondenza a verità, sempre che non siano in contrasto con altra prova di pari efficacia (in tal senso Cass. civ., 6 dicembre 1997, n. 12401).
Ebbene, nel caso di specie non è stata fornita altra prova legale tale da consentire al giudice di poter liberamente apprezzare il contenuto della confessione resa dal;
Pt_1 al contrario, è stata unicamente assunta la testimonianza delle figlie dell'appellante (prova liberamente valutabile), le cui risultanze debbono necessariamente cedere a fronte di quelle, di segno opposto, della confessione legale, alle quali il giudice è necessariamente vincolato per le ragioni precedentemente illustrate.
12.2 Oltre a ciò, può rilevarsi anche come il contratto sottoscritto dal presenti, a Pt_1
livello contenutistico, gli elementi essenziali della soccida e, in particolare: a) al punto 2,
l'obbligo di procedere alla stima iniziale dei bovini conferiti “nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2171 c.c.”; b) al punto 3 il conferimento della direzione dell'impresa al soccidante, in ottemperanza a quanto dispone l'art. 2173 c.c.; c) al punto 4, lett. I e al punto 5 l'obbligo di custodia e di allevamento del bestiame in capo al soccidario, secondo il dettato dell'art. 2174 c.c.; d) al punto 7 l'obbligo di procedere alla stima finale del bestiame, secondo quanto previsto dall'art. 2181 c.c., nonché il tipico compenso del soccidario, consistente ex
12 artt. 2178 e 2181 c.c. in una percentuale degli accrescimenti, degli utili e dei prodotti, secondo le proporzioni stabilite dalla convenzione o dagli usi (nel caso di specie, una percentuale degli accrescimenti quantitativi complessivi, risultanti dalla differenza tra il peso iniziale e il peso finale dei bovini, secondo le proporzioni determinate dalle parti alla fine di ogni ciclo nello specifico verbale di riparto finale).
12.3 Alla luce di tali osservazioni, pare evidente, dunque, come il contratto sottoscritto dal con l'Azienda AG L. e G. di esibisca tutti gli elementi Pt_1 CP_3
essenziali caratterizzanti il tipo contrattuale della soccida, non potendosi, peraltro, ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni contrarie rese dalle testimoni e Testimone_1
, figlie dell'odierno appellante, a detta delle quali il loro padre avrebbe Testimone_2
percepito, quale compenso per la pulizia e la custodia degli animali, una somma forfettaria di euro 60 per ogni vitello ingrassato e inoltrato al macello, con esclusione, invece, di qualsivoglia compenso per gli eventuali bovini morti durante il ciclo di allevamento. E, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 21 novembre 1997, n. 11635;
Cass. civ., 20 gennaio 2006, n. 1109), proprio la minore attendibilità delle deposizioni testimoniali rese dai parenti, comunque utilizzabili ai fini della decisione, impone al giudice la ricerca di ulteriori elementi di fatto che confermino la veridicità di siffatte dichiarazioni.
Tuttavia, nel caso concreto non è stata fornita alcuna prova ulteriore atta a corroborare l'attendibilità delle dichiarazioni delle figlie dell'appellante; al contrario, sussistono elementi sia di fonte confessoria, sia di fonte documentale che smentiscono le affermazioni dei testi escussi.
13. Le considerazioni che precedono, inoltre, rendono evidente l'inutilità dell'esame del secondo motivo di appello, che deve ritenersi assorbito. Infatti, le dichiarazioni confessorie del , aventi efficacia di prova legale, rendono ultroneo l'esame della predetta Pt_1
censura, posto che, anche se fosse ravvisabile un error in iudicando del primo giudice, per aver utilizzato una scrittura privata disconosciuta e non verificata, ciò non muterebbe il complesso delle risultanze probatorie, essendo egli comunque vincolato a ritenere come esistenti i fatti ammessi dal , in ragione della più volte ricordata efficacia di prova Pt_1 legale delle dichiarazioni confessorie rese dall'appellante.
14. Ora, posta la qualità di soccidario del , in ragione delle considerazioni appena Pt_1
illustrate, occorre indagare se in capo al medesimo possa ravvisarsi una posizione di garanzia (di protezione e/o di impedimento alla commissione di illeciti da parte di terzi) e, in caso di risposta affermativa, quale ne sia l'ampiezza, anche alla luce delle pattuizioni negoziali del caso concreto.
13 14.1 In via preliminare occorre precisare, innanzitutto, come la giurisprudenza (cfr. App.
Bologna, 9 febbraio 2024; App. Torino, 13 luglio 2011, n. 1055; Cass. Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20930), in ragione del disposto dell'art. 5, l. 689/1981, ritenga applicabili anche alle sanzioni amministrative i principi, di matrice penalistica, relativi alla c.d. teoria delle posizioni di garanzia, nonché l'istituto del c.d. concorso mediante omissione (o concorso omissivo nel reato commissivo). Come noto, infatti, in virtù del combinato disposto degli artt. 40, c.2 e 110 c.p. può essere ritenuto responsabile dell'illecito anche chi con la propria omissione non abbia impedito ad altri il compimento di un illecito (di evento o di pura condotta) nei confronti di un bene o di un soggetto relativamente al quale fosse titolare di una posizione di protezione avente ad oggetto la salvaguardia della cosa o della persona affidatagli da potenziali pericoli esterni, compresi gli illeciti da altri commessi.
14.2 Ciò che occorre accertare, dunque, è se, in ossequio ai dettami della c.d. teoria mista, accolta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, potesse dirsi sussistente in capo al una siffatta posizione di garanzia. Pt_1
La risposta, ad avviso del Collegio, deve essere positiva, posto che nel caso concreto sussiste sia una fonte formale dell'obbligo (contratto di soccida, col quale il si è Pt_1 assunto la custodia degli animali del soccidante, da esercitarsi con la diligenza del “buon allevatore”), sia i requisiti della precostituzione (rispetto all'insorgenza del pericolo) e della specificità della posizione, nonché la titolarità in capo al medesimo di poteri impeditivi
(potere di escludere terzi dall'accesso alla stalla) e sollecitatori (possibilità di rivolgersi all'Autorità sanitaria in caso di sospetto circa la somministrazione di sostanze pericolose ai bovini).
14.3 Ciò premesso, occorre rammentare, altresì, come le posizioni di garanzia possano ulteriormente suddividersi in posizioni originarie e posizioni derivate, le quali ultime tipicamente derivano dal trasferimento della posizione in virtù di un obbligo contrattuale precedentemente assuntosi dal garante (si pensi al noto esempio della baby sitter): tale, ad avviso del Collegio, è la posizione di garanzia sussistente in capo al e, più Pt_1
genericamente, in capo al soccidario. Si può osservare, infatti, come il soccidante, quale proprietario degli animali e titolare della direzione dell'impresa, possa essere qualificato come garante originario dell'incolumità e della salute del bestiame, mentre il soccidario, al momento della stipula del contratto, assuma la veste di garante derivato, in quanto soggetto incaricato della custodia e dell'allevamento del bestiame affidatogli, da attuarsi con la diligenza (professionale) del buon allevatore. Dunque, il soccidario, divenendo
14 custode, diventa altresì titolare di una posizione di garanzia avente ad oggetto la protezione degli animali dai rischi che possano lederne l'incolumità: egli ha cioè sotto la sua sfera di protezione un bene che deve salvaguardare da possibili offese, compresa la commissione di illeciti amministrativi da parte di terzi, quali l'abusiva somministrazione di sostanze anabolizzanti pericolose per la salute pubblica.
14.4 Ciò detto, occorre, però, sottolineare – e qui risiede la questione centrale sottesa al caso concreto – che l'eventuale assunzione, da parte del soccidante degli oneri relativi alla fornitura alimentare e sanitaria, nonché del correlativo supporto tecnico, alimentare e sanitario, per l'effettuazione del quale il personale di questi debba quotidianamente accedere alle stalle, non delimita la posizione di garanzia sussistente in capo al soccidario, né lo esime dal dovere di vigilanza nei confronti di costoro.
Nella fattispecie concreta, infatti, la ditta soccidante, come emerge dal punto 5 del contratto di soccida, si era sì fatta carico delle predette forniture e del predetto supporto tecnico, lasciando impregiudicato, però, in capo al soccidario, come desumibile dai punti
4.I e 5, l'obbligo di custodia del bestiame. Non occorre confondere, infatti, il supporto materiale concretamente fornito a quest'ultimo, in aiuto o in sostituzione del medesimo, per l'esecuzione delle incombenze sanitarie e alimentari con il generale obbligo di custodia su di questo gravante (implicante anche il controllo sull'operato di chi materialmente provvede a tali mansioni), che certamente non può ritenersi cancellato in virtù della mera assunzione di tali compiti da parte del soccidante.
Tale ricostruzione, peraltro, risulta confermata, oltre che dai suddetti riscontri documentali, anche dalle stesse dichiarazioni del rese in sede di audizione ex art. 18, l. Pt_1
689/1981, nonché dalle deposizioni testimoniali delle sue figlie, dalle quali emerge come se, da un lato, alla stalla avessero libero accesso i tecnici, i veterinari di fiducia e i collaboratori della proprietaria soccidante, dall'altro, in capo al continuasse Pt_1
comunque a sussistere la qualifica di custode, con il correlativo potere/dovere di escludere altri dall'ingresso alla stalla e di controllarne l'operato, tanto che, prima del 2011, era proprio costui che doveva recarsi di persona al bovile per consentire l'ingresso ai veterinari Part dell' al fine dell'effettuazione dei necessari controlli, essendosi, appunto, accordato con la soccidante «per provvedere quotidianamente alla somministrazione degli alimenti agli animali;
per la loro pulizia e custodia […]».
15. Appurata, dunque, l'esistenza in capo al di una posizione di protezione sui Pt_1
bovini allevati e dimostrata la coscienza e volontà (suità) della condotta omissiva, nonché la successiva verificazione dell'evento dannoso (somministrazione di anabolizzanti) che
15 costui aveva l'obbligo di impedire, può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione procedente (così App. Torino, 22 giugno 2011, n. 893), posto che, a differenza di quanto avviene in ambito penalistico, nel diverso settore delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3, l. 689/1981, la colpa in capo al sanzionato si presume, cosicché sarà costui a dover fornire la prova liberatoria dell'assenza di colpa, ossia del fatto che l'evento è stato cagionato da caso fortuito, in quanto esso non era né prevedibile, né evitabile ovvero che esso si è comunque verificato nonostante il rispetto delle regole cautelari. E ciò in conformità ad un'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass., sez. un., 6 ottobre 1995 n. 10508; Cass. 21 gennaio 2009, n. 1554; 11 giugno 2007, n. 13610; 25 ottobre 2006, n. 22890; Cass. Sez. Un., 30 settembre 2009, n.
20930), secondo la quale in materia di sanzioni amministrative, in ragione della formulazione letterale dell'art. 3, l. 689/1981,“spetta a colui che ha trasgredito la norma dimostrare di aver agito senza colpa o dolo con riguardo all'illecito amministrativo in generale, poiché, alla luce del disposto della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva e omissiva, sia essa dolosa e colposa, ed il principio deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, nel senso che dalla norma si desume altresì una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, incombendo a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa" (Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1995, n. 10508, cit.).
15.1 Ebbene, nel caso concreto, nessuna dimostrazione di tal genere è stata fornita dal
; anzi, paiono rinvenibili dal compendio probatorio in atti elementi di segno Pt_1 opposto, tali da confermare la colpa dell'appellante.
15.2 Innanzitutto, dalle dichiarazioni dello stesso rese in sede di audizione ex art. Pt_1
18, l. 689/1981, nonché dalle deposizioni testimoniali delle figlie è ravvisabile una violazione dell'obbligo di diligenza nell'adempimento del dovere di custodia, in quanto, in primo luogo, nell'anno 2011 costui aveva consegnato le chiavi della stalla ad un Part veterinario dell' (Dott. Mellano), senza un'idonea giustificazione, ma semplicemente
“per praticità e comodità” e “per evitare il fastidio ed il tempo per trasferirsi lì” durante l'effettuazione dei controlli;
in secondo luogo, il consentire il libero accesso alla stalla, senza alcuna vigilanza, a soggetti terzi, quand'anche collaboratori, tecnici o veterinari di fiducia della soccidante, non esime da colpa l'appellante, ma, al contrario, integra una violazione delle regole cautelari nell'adempimento dell'obbligo di custodia;
e ciò, peraltro,
16 in perfetta corrispondenza e continuità con un precedente di questa Corte (App. Torino, 13 luglio 2011, n.1055), concernente una fattispecie identica a quella oggi all'esame del
Collegio, nel quale si è statuito come l'accesso a terzi senza controlli ed a libito dei terzi medesimi implica l'accettazione, da parte del soccidario, delle eventuali conseguenze dell'attività anche illecita dai terzi ipoteticamente svolta sui bovini, della quale il garante dovrà rispondere in via diretta in ragione della configurabilità di un concorso mediante omissione.
15.3 Né può dirsi, come sostiene l'appellante, che la consegna delle chiavi ad un soggetto Part di elevata affidabilità, quale un veterinario ufficiale dell' potesse escludere la prevedibilità dell'evento, posto che, alla stregua del canone dell'agente modello non può dirsi del tutto imprevedibile ed eccezionale il fatto che costui, anche per errore, potesse somministrare agli animali sostanze nocive e pericolose per la salute pubblica e, pertanto, mediante l'indiscriminata consegna delle chiavi a terzi, il ha accettato il rischio Pt_1 delle conseguenze dell'eventuale attività illecita svolta da costoro sui bovini.
15.4 Parimenti, sul piano dell'evitabilità dell'evento, non è stata fornita alcuna prova volta a dimostrare che l'illecito da altri commesso (somministrazione di Clenbuterolo) si sarebbe comunque verificato in virtù di accadimenti imprevedibili ed eccezionali: in assenza di una siffatta prova, deve dunque ritenersi, secondo un criterio di probabilità statistica (da utilizzarsi, appunto, nell'indagine sull'evitabilità dell'evento), che una condotta diligente del soccidario, volta ad escludere terzi dall'accesso indiscriminato alla stalla e a controllarne diligentemente l'operato, avrebbe assai probabilmente impedito la somministrazione di sostanze anabolizzanti da parte dei collaboratori della soccidante.
16. Il quarto motivo d'appello, infine, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 434
c.p.c., in quanto generico. Parte appellante non ha infatti esposto le specifiche ragioni per le quali, a suo dire, il Giudice di primo grado sarebbe caduto in una palese confusione tra quanto prescrive l'art. 3, l. 689/1981 e l'art. 6, d. lgs. 150/2011, essendosi unicamente limitato ad effettuare tale asserzione, peraltro corredata da alcune considerazioni circa la propria ignoranza sulla collocazione geografica del Paese di ER d'GA (luogo ove sarebbe stato sottoscritto il contratto di soccida), considerazioni che nulla c'entrano con la censura proposta.
17. L'appello deve pertanto essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
18. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come verrà indicato in dispositivo (D.M. 55/2014), con applicazione dello scaglione da euro 25.000 a euro
17 52.000 e con esclusione della fase istruttoria, non svolta, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario 15%.
19. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , contro Parte_1
avverso la sentenza n. 903/2023, pubblicata il Controparte_1
29.11.2023 dal Tribunale di EO;
a) Rigetta l'appello e conferma la decisione di primo grado;
b) Condanna l'appellante al rimborso delle spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 6.946,00, di cui euro 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva ed euro 3.470,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%.
c) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, il 14.10.2025
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Minuta della sentenza redatta dal Dott. Federico Basso, Magistrato ordinario in tirocinio
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta nel R.G. 640/2024 promossa da
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Nuova n. 75/A, C.F. , in proprio e nella sua qualità di titolare della CodiceFiscale_1
omonima impresa individuale , corrente in Caraglio, Via Busca Nuova Parte_1
n. 75/A, P.IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Camisassi del Foro di P.IVA_1
EO (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso di lui e nel di lui C.F._2
Studio in Saluzzo, Via Bagni n. 1/C, per procura alle liti del 12/12/2023 allegata all'atto introduttivo;
parte appellante contro
(C.F. – P. IVA ) con sede legale in Controparte_1 P.IVA_2
EO, Via Carlo Boggio, 12 ed ivi elettivamente domiciliata, in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante, rappresentata e difesa, in base alla deliberazione del
Direttore Generale del 3 luglio 2024, n. 269 e in forza di delega del 3/07/2024, dall'Avv.
UE VE (C.F.: ) C.F._3
parte appellata
1
Oggetto: opposizione avverso ordinanza-ingiunzione ex art. 18, l. 689/1981
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante
“Che l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, ed in accoglimento della presente impugnazione, voglia riformare la sentenza del Tribunale di EO n.
903/2023, pubblicata il 29/11/2023 e comunicata il 30/11/2023 dal Tribunale di EO,
Giudice monocratico Dott.ssa Chiara Martello, nella causa R.G. n. 2591/2021, per i motivi di cui sopra, tenuto conto che l'uno non esclude l'altro e l'uno può ricomprendere anche
l'altro, e conseguentemente annullare la ordinanza-ingiunzione opposta n. 49/2021/OI dell' in ogni caso con il favore delle spese ed onorari del primo e del secondo Pt_2
grado di giudizio, con distrazione delle spese ex art. 93 C.P.C. a favore del procuratore che le ha anticipate e non le ha riscosse.”
Per parte appellata
“Dichiarare infondato e rigettare il ricorso in appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di EO, del 29/11/2023, n. 903, e l'Ordinanza Ingiunzione prot. n.
49/2022/O.I. del 26/09/2022, anche nel relativo importo;
con vittoria di spese ed onorari di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso del 29.09.2021 il signor proponeva opposizione avanti al Tribunale Pt_1 di EO avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 49/2021/OI emessa dall' il Pt_2
19.08.2021, per il pagamento di € 33.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed €
244,00 per spese di procedimento.
1.2 Tale ordinanza era stata emanata a seguito dell'elevazione nei confronti del Sig.
di tre verbali di contestazione di illecito amministrativo (verbale n. 5/2012 del Pt_1
2/02/2012; verbale n. 7/2012 del 2/02/2012; verbale n.12/2012 del 11/04/2012) da parte del Controparte_2
di EO, con i quali venivano contestate a costui, in qualità di
[...] soccidario, e in concorso con il legale rappresentante dell'azienda soccidante, le seguenti violazioni amministrative: art. 69, comma 1 del d. lgs. 193/2006, sanzionato dall'art. 108,
2 comma 4 dello stesso decreto, per la somministrazione ad alcuni capi di bovini di una sostanza farmacologicamente attiva (Clenbuterolo) non in forma di medicinale veterinario autorizzato;
art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. 158/2006, sanzionato dall'art. 32, comma 1 del medesimo decreto, per avere somministrato una sostanza farmacologica
(Clenbuterolo), ad effetto anabolizzante;
art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 146/2001 sanzionato dall'art. 7, comma 1 dello stesso decreto, per avere somministrato tale sostanza, non innocua per la salute e il benessere degli animali e senza che sussistessero finalità terapeutiche, profilattiche o zootecniche.
Tali contestazioni originavano da una serie di indagini svolte dal Servizio Veterinario dell' a partire dall'anno 2011 nei confronti di diversi allevamenti, tra cui quello Pt_2 dell'azienda soccidante (Azienda AG L. e G. di , indagini che CP_3
avevano condotto al riscontro della positività al di alcuni capi di bestiame. Persona_1
1.3 In relazione a tali vicende, peraltro, era stato aperto anche un procedimento penale, al termine del quale − per quanto qui d'interesse − il Tribunale di EO con le sentenze nn.
237/2015 e 238/2015 aveva condannato: a) il Sig. , quale amministratore Persona_2 di fatto di alcune società agricole soccidanti, tra cui l' Parte_3
, per aver commesso, in concorso con altri soggetti, i reati di cui agli artt. 440 c.p.
[...]
(adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 476 c.p. (falsità commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici), art. 490 c.p.
(soppressione, distruzione e occultamento di atti veri): in particolare, per aver trattato nelle stalle della provincia di EO di cui le predette aziende erano soccidanti, bovini vivi destinati alla macellazione e quindi all'alimentazione umana, con sostanze ad effetto anabolizzante pericolose per la salute pubblica, nonché per aver messo in commercio,
Part come genuini, i predetti animali, per aver corrotto alcuni veterinari dell' er compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio e per aver distrutto, insieme ai medesimi, i campioni prelevanti dagli animali, con il relativo verbale e il verbale di sequestro amministrativo;
b) il
Sig. , quale amministratore di fatto dell' Parte_4 Parte_3
e di altre aziende agricole soccidanti, per aver commesso, in concorso
[...] con altri, il reato di cui all'art. 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), nelle stalle della provincia di EO di cui le predette aziende erano soccidanti, bovini vivi destinati alla macellazione e quindi all'alimentazione umana, con sostanze ad effetto anabolizzante pericolose per la salute pubblica;
c) il Sig. , Parte_5
quale tecnico zootecnico di addetto alla somministrazione del cibo e dei Persona_2
3 trattamenti sanitari occorrenti agli animali, per il reato di cui all'artt. 440 c.p. (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari) per aver praticato i suddetti trattamenti vietati agli animali di proprietà del;
d) il Dott. , veterinario dell'ASL CN, Persona_2 Controparte_4
per aver commesso, in concorso con i predetti condannati, i reati di cui agli artt. 440 c.p.
(adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 476 c.p. (falsità commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici), art. 490 c.p.
(soppressione, distruzione e occultamento di atti veri): in particolare, per aver ricevuto dal somme di denaro per compiere atti contrari ai doveri di ufficio o comunque Persona_2
per ritardare od omettere atti di ufficio e, specificamente, per aver fornito al e al Pt_5
informazioni riservate sui controlli da effettuarsi sui bovini destinati Persona_2 all'alimentazione umana, per aver comunicato in anticipo l'esito delle analisi, per aver omesso di applicare sanzioni e per aver distrutto documenti relativi agli effettuati prelievi.
Peraltro, nelle predette sentenze penali alcuni imputati ( e Parte_5 Parte_4
venivano altresì condannati al pagamento della sanzione amministrativa per i
[...] medesimi illeciti contestati al , aventi ad oggetto l'illecita somministrazione di Pt_1
sostanze anabolizzanti.
1.4 Proprio in relazione ai fatti suesposti l aveva provveduto ad irrogare una Pt_2
sanzione amministrativa nei confronti del (e in concorso con il legale Pt_1 rappresentante dell'azienda soccidante) in ragione delle violazioni riscontrate. Più specificamente, la riferibilità della condotta (omissiva) sanzionata al Sig. veniva Pt_1
motivata in ragione della sua posizione di soccidario, come emergente dal contratto di soccida da questo sottoscritto il 19/06/2011 con la ditta “Azienda AG L. e G. di
” (soccidante); in particolare, si osservava nell'ordinanza-ingiunzione come CP_3 il Sig. , in qualità di soccidario, avesse l'obbligo di allevare, custodire e detenere Pt_1
gli animali con la diligenza del buon padre di famiglia, posto che la legge pone in capo a questi la responsabilità dell'allevamento, con il conseguente obbligo di controllare che chiunque, anche il proprietario, non somministri prodotti vietati. La condotta omissiva del
Sig. , dunque, avrebbe configurato un'ipotesi di concorso colposo in un illecito Pt_1 doloso, posto che l'inadempimento all'obbligo di custodia su di lui gravante avrebbe fornito un contributo causale di tipo agevolativo alla commissione delle dette violazioni amministrative da parte di altri soggetti, quali il legale rappresentante della società (
[...]
, e gli amministratori di fatto e CP_3 Persona_2 Parte_4
4 1.5 Avverso tale ordinanza, come detto, il Sig. proponeva opposizione avanti al Pt_1
Tribunale di EO, nell'ambito della quale: i) eccepiva l'inopponibilità nei suoi confronti dei risultati analitici in dipendenza dell'omesso rispetto da parte dell'amministrazione procedente delle modalità operative previste dalla normativa vigente;
ii) eccepiva la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, in relazione ai propri scritti difensivi depositati nel corso del procedimento amministrativo;
iii) disconosceva il contratto di soccida e la relativa sottoscrizione, sui quali si fondava il provvedimento sanzionatorio e la sottoscrizione apposta in calce allo stesso;
iv) negava di aver mai sottoposto i capi di bestiame ad alcun genere di trattamento medico-veterinario o di aver compilato il registro dei trattamenti, trattandosi di attività demandate a personale tecnico specializzato, che aveva libero acceso alla stalla. Alla luce di tali motivi, l'opponente concludeva chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di nullità, illegittimità, irritualità e inesistenza dell'ordinanza-ingiunzione opposta e, nel merito, l'accertamento della non riferibilità a sé della condotta illecita, con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
2. Si costituiva in giudizio contestando le dichiarazioni di controparte e Pt_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma dell'ordinanza- ingiunzione. Parte opposta, in particolare: a) osservava di aver correttamente adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo prodotto i risultati analitici positivi dei prelievi effettuati sugli animali e spettando, viceversa, alla controparte fornire la prova della sussistenza di eventuali cause di giustificazione;
b) evidenziava che il ricorrente non aveva negato la propria qualifica di soccidario, non potendo assumere alcun rilevo al riguardo quanto concretamente da quest'ultimo pattuito con la società soccidante, atteso che in capo al medesimo incombevano obblighi scaturenti dalla normativa positiva, tra i quali quello di allevare gli animali con la diligenza del buon padre di famiglia;
c) contestava le avverse deduzioni in relazione al mancato rispetto da parte dell'amministrazione del Piano
Nazionale Residui vigente all'epoca dei fatti in quanto generiche ed indimostrate;
d) contestava, altresì, tutti gli ulteriori profili di illegittimità lamentati da controparte, rilevando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della sanzione contestata, evidenziando, in particolare, che l'accertata positività dei capi di bestiame al
– comprovata dalle analisi svolte – consentiva di desumere l'evidenza della Persona_1
sua relativa somministrazione;
e) assumeva che la responsabilità del soccidario, sia pure sotto forma di mero concorso con il proprietario degli animali, ovvero per mera colpa, avrebbe dovuto essere riconosciuta per il solo fatto di rivestire contrattualmente il
5 medesimo il ruolo di allevatore, custode e detentore del bestiame utilizzando al riguardo la diligenza del “buon allevatore”, cui conseguirebbe il dovere di vigilanza sull'eventuale accesso di terzi alla stalla.
3. All'udienza di prima comparizione e trattazione della causa, le parti si riportavano ai propri rispettivi scritti e memorie difensive depositate in atti e il Tribunale di EO riservava la decisione in merito alle istanze dalle stesse formulate.
4. In data 20/07/2022, il Giudice, ritenuta ammissibile e rilevante la prova testimoniale richiesta dall'opponente, ammetteva con ordinanza i relativi capitoli e il 14/12/2022, all'udienza di assunzione della prova orale ammessa, venivano sentiti i testi Tes_1
(figlia del ricorrente) e (figlia del ricorrente, sorella di
[...] Testimone_2
UE), le quali confermavano la veridicità delle asserzioni contenute nei capitoli di prova dedotti. Parte ricorrente insisteva poi per l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie, nonché per la CTU, che il Giudice, con ordinanza del 23/03/2023, riteneva inammissibile, in quanto esplorativa.
5. Con sentenza n. 903/2023, pubblicata in data 29/11/202, non notificata, il Tribunale di
EO rigettava il ricorso in opposizione, confermava l'ordinanza-ingiunzione opposta e condannava la parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio.
In sintesi, il Tribunale statuiva che: i) parte opponente, nell'affermare l'illegittimità della sanzione contestata in quanto non conforme alle modalità operative normativamente previste, avesse prodotto allegazioni del tutto generiche e laconiche, limitandosi a richiami giurisprudenziali in tema di riparto dell'onere probatorio, senza però specificare le condotte dell'Amministrazione in concreto ritenute illegittime e senza corredare tale scarna attività assertiva con un adeguato supporto probatorio;
ii) non potesse ravvisarsi alcun vizio di omessa motivazione nell'ordinanza-ingiunzione, ben potendosi evincere come l'Amministrazione procedente avesse indicato le ragioni e i motivi per i quali le deduzioni formulate dal Sig. negli scritti difensivi depositati e le affermazioni dallo stesso Pt_1 ribadite in sede di audizione non fossero idonee a scriminarne la condotta;
iii) l'opponente, pur disconoscendo − sebbene genericamente − il contratto di soccida prodotto dall'Amministrazione, non avesse contestato la propria qualità di soccidario, assumendo, al contrario, di aver avuto la detenzione degli animali campionati all'atto dell'accertamento; iv) le argomentazioni del ricorrente volte ad eccepire l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito non potessero ritenersi idonee ad esimerlo dalla responsabilità per i fatti contestati dall'Amministrazione procedente, giacché, da un lato, l'obbligo di custodia gravante sul soccidario ex art. 2174 c.c. ben può fondare un addebito di responsabilità a
6 titolo di cooperazione colposa di tipo agevolativo nei casi in cui quest'ultimo non impedisca l'accesso indiscriminato all'allevamento ad altri soggetti;
dall'altro, secondo una costante giurisprudenza di legittimità, l'art. 3, l. n. 689 del 1981, nella parte in cui attribuisce rilievo alla coscienza e alla volontà dell'azione o dell'omissione, sia essa dolosa o colposa, nell'escludere l'imputabilità dell'illecito amministrativo a titolo di responsabilità oggettiva, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, la colpa dovendosi ritenere positivamente dimostrata se la condotta rilevante ai fini della sanzione integra violazione di precise disposizioni normative.
6. Avverso la detta sentenza propone appello il Sig. , articolando quattro motivi di Pt_1
impugnazione.
6.1 Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erronea qualificazione del tipo contrattuale
(soccida) operata dal Giudice di prime cure, sottolineando come gli accordi intercorsi tra il
Sig. e l'Azienda AG L. e G. di , per come confermati anche Pt_1 CP_3
dalle deposizioni testimoniali, prevedessero, a differenza del tipo codicistico, un compenso forfettario di € 60,00 per ogni vitello destinato alla macellazione e, comunque, un compenso fisso di € 8.000,00 per ogni ciclo di allevamento. Ciò, tuttavia, avrebbe comportato una totale assenza di rischio in capo alle parti con conseguente e integrale stravolgimento del tipo contrattuale de quo, il quale, al contrario, si caratterizza per l'assunzione di rischi sia da parte del soccidario, sia da parte del soccidante, posto che il compenso viene stabilito alla fine del ciclo di allevamento, quando le parti procedono alla ripartizione degli utili dell'accrescimento degli animali per mezzo dell'assegnazione delle rispettive quote ovvero per mezzo della liquidazione in denaro della quota del soccidario, secondo i prezzi correnti del mercato.
Piuttosto − sostiene l'appellante − il contratto da lui stipulato sarebbe da qualificarsi come contratto atipico, assimilabile alla prestazione di lavoro autonomo, al lavoro dipendente o allo scambio di manodopera, nei quali risulta assente qualsiasi tipo di alea, caratterizzante, al contrario, la soccida semplice.
6.2 Con il secondo motivo di appello, l'appellante si duole di come il Giudice di primo grado abbia posto a fondamento della decisione (circa l'effettiva stipula di un contratto di soccida semplice) una scrittura privata prodotta da controparte, ma disconosciuta dal medesimo appellante. Invero, a fronte di tale disconoscimento, la controparte, per valersi della scrittura disconosciuta, avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., proporre istanza di verificazione, cosa che, nel caso concreto, non è avvenuta;
con la conseguenza per cui il Giudice non avrebbe potuto ritenere provata l'esistenza del contratto di soccida.
7 6.3 Con il terzo motivo, l'appellante censura la decisione impugnata in quanto erronea, illogica e carente di motivazione nella parte in cui è stata ravvisata in capo a quest'ultimo la sussistenza di un obbligo di custodia ex art. 2174 c.c., nonché l'elemento soggettivo della colpa nell'inadempimento del predetto obbligo.
Si sostiene, in primo luogo, come, non trovandosi − per le ragioni precedentemente illustrate − nell'ambito di operatività di un contratto di soccida, non vi sarebbe stato alcun obbligo di custodia in capo all'odierno appellante. In secondo luogo, pur assumendo l'esistenza di un siffatto contratto, l'obbligo di custodia ex art. 2174 c.c. dovrebbe intendersi correttamente adempiuto, non essendo individuabile alcuna negligenza nell'operato del , il quale, proprio al fine di garantire il miglior trattamento possibile Pt_1
agli animali, aveva consegnato una copia delle chiavi della stalla non ad un soggetto
Part qualsiasi, bensì ad un veterinario dell' confidando, in ragione della carica ricoperta, che non vi fosse soggetto più fidato;
ciò che, tra l'altro, sarebbe sintomo dell'assoluta e totale buona fede dell'appellante, che non aveva nulla da nascondere alla Pubblica Autorità. Da ultimo, non sarebbe a questi addebitabile alcun rimprovero a titolo di colpa, posto che costui era contrattualmente tenuto a consentire l'accesso alla stalla da parte del proprietario degli animali, del suo veterinario aziendale e di coloro che verificavano l'approvvigionamento degli alimenti, la salute e l'igiene degli animali.
6.4 Con il quarto motivo di appello, infine, l'appellante critica l'operato del Giudice di primo grado, osservando come sia caduto in una palese confusione tra quanto prescrive l'art. 3,
l. 689/1981, e quanto prescrive l'art. 6, comma 11 del d.lgs.150/2011, a mente del quale “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.” A detta dell'appellante, pertanto, da una corretta lettura delle due norme si ricaverebbe che l'onere della prova della responsabilità dell'opponente ricade sull'autorità amministrativa. Tale criterio di riparto, tuttavia, non è stato correttamente applicato dal Giudice di primo grado, il quale, al contrario, ha addossato all'opponente l'onere di provare di aver agito senza colpa, avendo ritenuto che l'art. 3 l. 689/1981 configuri una presunzione di colpa a carico del sanzionato.
Tutto ciò premesso, l'appellante conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso e la conseguente riforma della sentenza impugnata, nonché l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione, “con il favore delle spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio, con distrazione delle spese ex art. 93 C.P.C. a favore del procuratore che le ha anticipate e non le ha riscosse”.
8 7. Depositato il ricorso in appello e fissata con decreto l'udienza di comparizione da svolgersi per mezzo di trattazione scritta, si costituiva in giudizio parte appellata con memoria difensiva, nella quale osservava: a) con riferimento al primo motivo di appello, che il rapporto contrattuale intercorrente tra l'Azienda AG L. e e Parte_3
il Sig. doveva essere qualificato come soccida, stante la consapevolezza di Pt_1 quest'ultimo di operare nell'ambito di un siffatto rapporto, come chiaramente emergente dalle sue stesse dichiarazioni contenute nel verbale di audizione ex art. 18, l. 689/1981; b) con riferimento al secondo motivo, che era assolutamente irrilevante il fatto che il Giudice di primo grado avesse posto alla base della decisione una scrittura privata disconosciuta
(poi non oggetto di verificazione), stanti le affermazioni rese dallo stesso in sede Pt_1
di audizione ex art. 18, l. 689/1981, nonché il concreto svolgersi del rapporto stesso, secondo quanto emergente dalle deposizioni testimoniali, tutti indicatori che militerebbero a favore della consapevolezza del di aver sottoscritto e di operare nell'ambito di Pt_1
un rapporto di soccida;
c) con riferimento al terzo motivo, che, a seguire la ricostruzione proposta da controparte, per andare esenti colpa (e per non incorrere così in una sanzione amministrativa), sarebbe sufficiente non stipulare contratti in forma scritta e dichiararsi all'oscuro delle attività svolte nei propri ambiti operativi di competenza;
d) con riferimento al quarto motivo, che il Tribunale di EO ha fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza in materia, recepita anche da alcuni precedenti della Corte d'Appello di
Torino (cfr. sentenze nn. 893 e 1055 del 2011), nel ravvisare, da un lato, una cooperazione colposa di tipo agevolativo e, dall'altro, una presunzione di colpa ex art. 3, l.
689/1981 in capo al . Pt_1
Parte appellata, pertanto, concludeva chiedendo di dichiarare infondato e rigettare il ricorso in appello e, per l'effetto, confermare l'appellata sentenza del Tribunale di EO, nonché l'ordinanza-ingiunzione impugnata, con vittoria di spese e degli onorari di causa.
8. Nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, parte appellante, oltre a richiamare e a ribadire i motivi e le deduzioni del ricorso in appello, sollevava per la prima volta un'eccezione di prescrizione, osservando come la notifica dell'ordinanza-ingiunzione fosse avvenuta allorché il termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione fosse inesorabilmente decorso, posto che i verbali di contestazione risalivano tutti all'anno
2012, mentre l'ordinanza-ingiunzione opposta era stata notificata l'01/09/2021 e precisando, altresì, come, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte,
l'audizione del trasgressore e la relativa convocazione non costituissero atti idonei ad interrompere la prescrizione, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto
9 dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria. Si chiedeva, pertanto, a questa Corte di dichiarare in via preliminare l'avvenuto decorso del termine prescrizionale di cui all'art. 28 legge
689/1981 con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Nelle proprie note scritte controparte replicava, in primis, come l'eccezione di prescrizione, sollevata per la prima volta in appello, dovesse ritenersi inammissibile in ragione del divieto di nova in appello di cui all'art. 437, comma 2 c.p.c.; in secondo luogo, come la giurisprudenza citata dall'appellante relativa all'idoneità degli atti di convocazione e di audizione ex art. 18, l. 689/1981 ad interrompere il termine di prescrizione non potesse dirsi certamente consolidata, rinvenendosi numerosi precedenti di segno contrario, sia nella giurisprudenza di legittimità, sia in quella di merito.
9. All'udienza del 14 ottobre 2025, i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa, giunta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe. Alla medesima udienza, il
Collegio, successivamente alla deliberazione in camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. L'appello proposto dall'opponente deve ritenersi infondato per le seguenti ragioni.
10.1 In via preliminare va osservato come l'eccezione di prescrizione sollevata da parte appellante, per la prima volta, nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. sia inammissibile.
Essa, infatti, è stata introdotta per la prima volta nel giudizio di appello: e ciò in contrasto con il divieto dei c.d. nova in appello sancito dall'art. 437, comma 2 c.p.c., il quale chiaramente dispone che nel giudizio di appello “non sono ammesse nuove domande ed eccezioni”. Tale disposizione, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è da interpretarsi come preclusiva di eccezioni e domande nuove non solo con riguardo al petitum, ma anche alla causa petendi, non essendo consentito addurre in appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il provvedimento richiesto (petitum immediato) e il bene anelato dall'appellante (petitum mediato) rimangano immutati rispetto alle conclusioni rassegnate in primo grado (cfr. sul punto Cass. civ., 29 luglio 2014, n. 17176, a mente della quale “Nel rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio - e a maggior ragione quella del giudizio
d'appello - risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo
10 informano, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., non sono ammesse domande nuove, né modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al "petitum" che alla "causa petendi", neppure nell'ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, e non è, pertanto, consentito addurre in grado di appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato, essendo nella fase di appello precluse le modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino anche solo una
"emendatio libelli", permessa solo all'udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e della ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge.”; conf.
Cass. civ., 13 novembre 2002, n. 15886 e Cass. civ., Sez. Un., 13 luglio 1993, n. 7708).
In ragione delle suddette motivazioni deve, pertanto, ritenersi inammissibile l'eccezione di prescrizione proposta, con conseguente assorbimento delle ulteriori deduzioni (di merito) di parte appellata relative all'inidoneità degli atti di convocazione e di audizione ex art. 18,
l. 689/1981 ad interrompere il termine prescrizionale di cui all'art. 28 della medesima legge.
11. Gli altri motivi di appello, invece, devono ritenersi infondati nel merito.
Sul punto, occorre premettere innanzitutto come, ai fini di una più chiara esposizione, paia opportuno esaminare congiuntamente i primi tre motivi, in ragione della loro stretta connessione e consequenzialità logica. Il procedimento da seguire sarà, dunque, il seguente: a) accertare se le parti avessero concluso o meno un contratto di soccida e, conseguentemente, se il fosse effettivamente soccidario;
b) in caso di risposta Pt_1 affermativa, indagare quale fosse l'ampiezza della posizione di garanzia sussistente in capo a quest'ultimo, onde comprendere se il medesimo abbia fornito o meno un contributo concorsuale omissivo, sub specie di mancato impedimento alla commissione di illeciti da parte di altri;
c) stante la presunzione di colpa di cui all'art. 3, l. 689/1981, verificare se l'appellante abbia fornito la prova liberatoria dell'assenza di colpa e, in particolare, di non aver potuto impedire la commissione dell'illecito (somministrazione di sostanze vietate) a cagione di un accadimento eccezionale e imprevedibile (caso fortuito).
12. Con riferimento alla prima questione, emerge chiaramente dal compendio probatorio in atti come le parti abbiano stipulato un contratto di soccida e, dunque, come in capo al sussistesse la qualità di soccidario, con i correlativi doveri e obblighi sanciti Pt_1 dall'art. 2174 c.c.
12.1 In primo luogo, può osservarsi come sia lo stesso appellante nel verbale di audizione ex art. 18, l. 689/1981 ad ammettere implicitamente di essere parte di tale contratto,
11 laddove afferma: “mi riservo di controllare se sono ancora in possesso del contratto di soccida relativo a quel periodo e a produrlo entro quindici giorni dalla data odierna”.
Ebbene, pare evidente come tali asserzioni integrino una confessione stragiudiziale (fatta alla controparte) circa l'esistenza e la qualificazione – quale soccida − del rapporto contrattuale in essere con l;
con la Parte_3 conseguenza, per cui, ai sensi dell'art. 2735, comma 1 c.c., avendo la confessione stragiudiziale − purché riferita a diritti disponibili − la stessa valenza probatoria di quella giudiziale, deve ritenersi che, ai sensi dell'art. 2733 c.c., le affermazioni dell'appellante rese in sede di audizione ex art. 18, l. 689/1981 formino piena prova contro di lui. Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in presenza di un atto confessorio avente valore di prova legale, il giudice dovrà ritenersi vincolato alle risultanze probatorie acquisite, non potendo queste ultime essere liberamente apprezzate, neppure alla luce di eventuali e diverse risultanze di altri mezzi probatori assunti (cfr.
Cass. civ., 10 agosto 2000, n.10581). Si definiscono, infatti, “prove legali” quelle che, costituendo eccezione alla regola della libera valutazione, vincolano il giudice al loro risultato probatorio, nel senso che egli non ha margine per esprimere un convincimento diverso da quello voluto dal legislatore, ossia non può che prendere atto delle risultanze di quella prova senza possibilità di attribuire rilievo ed eventuali dubbi sull'effettiva loro rispondenza a verità, sempre che non siano in contrasto con altra prova di pari efficacia (in tal senso Cass. civ., 6 dicembre 1997, n. 12401).
Ebbene, nel caso di specie non è stata fornita altra prova legale tale da consentire al giudice di poter liberamente apprezzare il contenuto della confessione resa dal;
Pt_1 al contrario, è stata unicamente assunta la testimonianza delle figlie dell'appellante (prova liberamente valutabile), le cui risultanze debbono necessariamente cedere a fronte di quelle, di segno opposto, della confessione legale, alle quali il giudice è necessariamente vincolato per le ragioni precedentemente illustrate.
12.2 Oltre a ciò, può rilevarsi anche come il contratto sottoscritto dal presenti, a Pt_1
livello contenutistico, gli elementi essenziali della soccida e, in particolare: a) al punto 2,
l'obbligo di procedere alla stima iniziale dei bovini conferiti “nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2171 c.c.”; b) al punto 3 il conferimento della direzione dell'impresa al soccidante, in ottemperanza a quanto dispone l'art. 2173 c.c.; c) al punto 4, lett. I e al punto 5 l'obbligo di custodia e di allevamento del bestiame in capo al soccidario, secondo il dettato dell'art. 2174 c.c.; d) al punto 7 l'obbligo di procedere alla stima finale del bestiame, secondo quanto previsto dall'art. 2181 c.c., nonché il tipico compenso del soccidario, consistente ex
12 artt. 2178 e 2181 c.c. in una percentuale degli accrescimenti, degli utili e dei prodotti, secondo le proporzioni stabilite dalla convenzione o dagli usi (nel caso di specie, una percentuale degli accrescimenti quantitativi complessivi, risultanti dalla differenza tra il peso iniziale e il peso finale dei bovini, secondo le proporzioni determinate dalle parti alla fine di ogni ciclo nello specifico verbale di riparto finale).
12.3 Alla luce di tali osservazioni, pare evidente, dunque, come il contratto sottoscritto dal con l'Azienda AG L. e G. di esibisca tutti gli elementi Pt_1 CP_3
essenziali caratterizzanti il tipo contrattuale della soccida, non potendosi, peraltro, ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni contrarie rese dalle testimoni e Testimone_1
, figlie dell'odierno appellante, a detta delle quali il loro padre avrebbe Testimone_2
percepito, quale compenso per la pulizia e la custodia degli animali, una somma forfettaria di euro 60 per ogni vitello ingrassato e inoltrato al macello, con esclusione, invece, di qualsivoglia compenso per gli eventuali bovini morti durante il ciclo di allevamento. E, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., 21 novembre 1997, n. 11635;
Cass. civ., 20 gennaio 2006, n. 1109), proprio la minore attendibilità delle deposizioni testimoniali rese dai parenti, comunque utilizzabili ai fini della decisione, impone al giudice la ricerca di ulteriori elementi di fatto che confermino la veridicità di siffatte dichiarazioni.
Tuttavia, nel caso concreto non è stata fornita alcuna prova ulteriore atta a corroborare l'attendibilità delle dichiarazioni delle figlie dell'appellante; al contrario, sussistono elementi sia di fonte confessoria, sia di fonte documentale che smentiscono le affermazioni dei testi escussi.
13. Le considerazioni che precedono, inoltre, rendono evidente l'inutilità dell'esame del secondo motivo di appello, che deve ritenersi assorbito. Infatti, le dichiarazioni confessorie del , aventi efficacia di prova legale, rendono ultroneo l'esame della predetta Pt_1
censura, posto che, anche se fosse ravvisabile un error in iudicando del primo giudice, per aver utilizzato una scrittura privata disconosciuta e non verificata, ciò non muterebbe il complesso delle risultanze probatorie, essendo egli comunque vincolato a ritenere come esistenti i fatti ammessi dal , in ragione della più volte ricordata efficacia di prova Pt_1 legale delle dichiarazioni confessorie rese dall'appellante.
14. Ora, posta la qualità di soccidario del , in ragione delle considerazioni appena Pt_1
illustrate, occorre indagare se in capo al medesimo possa ravvisarsi una posizione di garanzia (di protezione e/o di impedimento alla commissione di illeciti da parte di terzi) e, in caso di risposta affermativa, quale ne sia l'ampiezza, anche alla luce delle pattuizioni negoziali del caso concreto.
13 14.1 In via preliminare occorre precisare, innanzitutto, come la giurisprudenza (cfr. App.
Bologna, 9 febbraio 2024; App. Torino, 13 luglio 2011, n. 1055; Cass. Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20930), in ragione del disposto dell'art. 5, l. 689/1981, ritenga applicabili anche alle sanzioni amministrative i principi, di matrice penalistica, relativi alla c.d. teoria delle posizioni di garanzia, nonché l'istituto del c.d. concorso mediante omissione (o concorso omissivo nel reato commissivo). Come noto, infatti, in virtù del combinato disposto degli artt. 40, c.2 e 110 c.p. può essere ritenuto responsabile dell'illecito anche chi con la propria omissione non abbia impedito ad altri il compimento di un illecito (di evento o di pura condotta) nei confronti di un bene o di un soggetto relativamente al quale fosse titolare di una posizione di protezione avente ad oggetto la salvaguardia della cosa o della persona affidatagli da potenziali pericoli esterni, compresi gli illeciti da altri commessi.
14.2 Ciò che occorre accertare, dunque, è se, in ossequio ai dettami della c.d. teoria mista, accolta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, potesse dirsi sussistente in capo al una siffatta posizione di garanzia. Pt_1
La risposta, ad avviso del Collegio, deve essere positiva, posto che nel caso concreto sussiste sia una fonte formale dell'obbligo (contratto di soccida, col quale il si è Pt_1 assunto la custodia degli animali del soccidante, da esercitarsi con la diligenza del “buon allevatore”), sia i requisiti della precostituzione (rispetto all'insorgenza del pericolo) e della specificità della posizione, nonché la titolarità in capo al medesimo di poteri impeditivi
(potere di escludere terzi dall'accesso alla stalla) e sollecitatori (possibilità di rivolgersi all'Autorità sanitaria in caso di sospetto circa la somministrazione di sostanze pericolose ai bovini).
14.3 Ciò premesso, occorre rammentare, altresì, come le posizioni di garanzia possano ulteriormente suddividersi in posizioni originarie e posizioni derivate, le quali ultime tipicamente derivano dal trasferimento della posizione in virtù di un obbligo contrattuale precedentemente assuntosi dal garante (si pensi al noto esempio della baby sitter): tale, ad avviso del Collegio, è la posizione di garanzia sussistente in capo al e, più Pt_1
genericamente, in capo al soccidario. Si può osservare, infatti, come il soccidante, quale proprietario degli animali e titolare della direzione dell'impresa, possa essere qualificato come garante originario dell'incolumità e della salute del bestiame, mentre il soccidario, al momento della stipula del contratto, assuma la veste di garante derivato, in quanto soggetto incaricato della custodia e dell'allevamento del bestiame affidatogli, da attuarsi con la diligenza (professionale) del buon allevatore. Dunque, il soccidario, divenendo
14 custode, diventa altresì titolare di una posizione di garanzia avente ad oggetto la protezione degli animali dai rischi che possano lederne l'incolumità: egli ha cioè sotto la sua sfera di protezione un bene che deve salvaguardare da possibili offese, compresa la commissione di illeciti amministrativi da parte di terzi, quali l'abusiva somministrazione di sostanze anabolizzanti pericolose per la salute pubblica.
14.4 Ciò detto, occorre, però, sottolineare – e qui risiede la questione centrale sottesa al caso concreto – che l'eventuale assunzione, da parte del soccidante degli oneri relativi alla fornitura alimentare e sanitaria, nonché del correlativo supporto tecnico, alimentare e sanitario, per l'effettuazione del quale il personale di questi debba quotidianamente accedere alle stalle, non delimita la posizione di garanzia sussistente in capo al soccidario, né lo esime dal dovere di vigilanza nei confronti di costoro.
Nella fattispecie concreta, infatti, la ditta soccidante, come emerge dal punto 5 del contratto di soccida, si era sì fatta carico delle predette forniture e del predetto supporto tecnico, lasciando impregiudicato, però, in capo al soccidario, come desumibile dai punti
4.I e 5, l'obbligo di custodia del bestiame. Non occorre confondere, infatti, il supporto materiale concretamente fornito a quest'ultimo, in aiuto o in sostituzione del medesimo, per l'esecuzione delle incombenze sanitarie e alimentari con il generale obbligo di custodia su di questo gravante (implicante anche il controllo sull'operato di chi materialmente provvede a tali mansioni), che certamente non può ritenersi cancellato in virtù della mera assunzione di tali compiti da parte del soccidante.
Tale ricostruzione, peraltro, risulta confermata, oltre che dai suddetti riscontri documentali, anche dalle stesse dichiarazioni del rese in sede di audizione ex art. 18, l. Pt_1
689/1981, nonché dalle deposizioni testimoniali delle sue figlie, dalle quali emerge come se, da un lato, alla stalla avessero libero accesso i tecnici, i veterinari di fiducia e i collaboratori della proprietaria soccidante, dall'altro, in capo al continuasse Pt_1
comunque a sussistere la qualifica di custode, con il correlativo potere/dovere di escludere altri dall'ingresso alla stalla e di controllarne l'operato, tanto che, prima del 2011, era proprio costui che doveva recarsi di persona al bovile per consentire l'ingresso ai veterinari Part dell' al fine dell'effettuazione dei necessari controlli, essendosi, appunto, accordato con la soccidante «per provvedere quotidianamente alla somministrazione degli alimenti agli animali;
per la loro pulizia e custodia […]».
15. Appurata, dunque, l'esistenza in capo al di una posizione di protezione sui Pt_1
bovini allevati e dimostrata la coscienza e volontà (suità) della condotta omissiva, nonché la successiva verificazione dell'evento dannoso (somministrazione di anabolizzanti) che
15 costui aveva l'obbligo di impedire, può ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sull'Amministrazione procedente (così App. Torino, 22 giugno 2011, n. 893), posto che, a differenza di quanto avviene in ambito penalistico, nel diverso settore delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3, l. 689/1981, la colpa in capo al sanzionato si presume, cosicché sarà costui a dover fornire la prova liberatoria dell'assenza di colpa, ossia del fatto che l'evento è stato cagionato da caso fortuito, in quanto esso non era né prevedibile, né evitabile ovvero che esso si è comunque verificato nonostante il rispetto delle regole cautelari. E ciò in conformità ad un'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione (Cass., sez. un., 6 ottobre 1995 n. 10508; Cass. 21 gennaio 2009, n. 1554; 11 giugno 2007, n. 13610; 25 ottobre 2006, n. 22890; Cass. Sez. Un., 30 settembre 2009, n.
20930), secondo la quale in materia di sanzioni amministrative, in ragione della formulazione letterale dell'art. 3, l. 689/1981,“spetta a colui che ha trasgredito la norma dimostrare di aver agito senza colpa o dolo con riguardo all'illecito amministrativo in generale, poiché, alla luce del disposto della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva e omissiva, sia essa dolosa e colposa, ed il principio deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, nel senso che dalla norma si desume altresì una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, incombendo a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa" (Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1995, n. 10508, cit.).
15.1 Ebbene, nel caso concreto, nessuna dimostrazione di tal genere è stata fornita dal
; anzi, paiono rinvenibili dal compendio probatorio in atti elementi di segno Pt_1 opposto, tali da confermare la colpa dell'appellante.
15.2 Innanzitutto, dalle dichiarazioni dello stesso rese in sede di audizione ex art. Pt_1
18, l. 689/1981, nonché dalle deposizioni testimoniali delle figlie è ravvisabile una violazione dell'obbligo di diligenza nell'adempimento del dovere di custodia, in quanto, in primo luogo, nell'anno 2011 costui aveva consegnato le chiavi della stalla ad un Part veterinario dell' (Dott. Mellano), senza un'idonea giustificazione, ma semplicemente
“per praticità e comodità” e “per evitare il fastidio ed il tempo per trasferirsi lì” durante l'effettuazione dei controlli;
in secondo luogo, il consentire il libero accesso alla stalla, senza alcuna vigilanza, a soggetti terzi, quand'anche collaboratori, tecnici o veterinari di fiducia della soccidante, non esime da colpa l'appellante, ma, al contrario, integra una violazione delle regole cautelari nell'adempimento dell'obbligo di custodia;
e ciò, peraltro,
16 in perfetta corrispondenza e continuità con un precedente di questa Corte (App. Torino, 13 luglio 2011, n.1055), concernente una fattispecie identica a quella oggi all'esame del
Collegio, nel quale si è statuito come l'accesso a terzi senza controlli ed a libito dei terzi medesimi implica l'accettazione, da parte del soccidario, delle eventuali conseguenze dell'attività anche illecita dai terzi ipoteticamente svolta sui bovini, della quale il garante dovrà rispondere in via diretta in ragione della configurabilità di un concorso mediante omissione.
15.3 Né può dirsi, come sostiene l'appellante, che la consegna delle chiavi ad un soggetto Part di elevata affidabilità, quale un veterinario ufficiale dell' potesse escludere la prevedibilità dell'evento, posto che, alla stregua del canone dell'agente modello non può dirsi del tutto imprevedibile ed eccezionale il fatto che costui, anche per errore, potesse somministrare agli animali sostanze nocive e pericolose per la salute pubblica e, pertanto, mediante l'indiscriminata consegna delle chiavi a terzi, il ha accettato il rischio Pt_1 delle conseguenze dell'eventuale attività illecita svolta da costoro sui bovini.
15.4 Parimenti, sul piano dell'evitabilità dell'evento, non è stata fornita alcuna prova volta a dimostrare che l'illecito da altri commesso (somministrazione di Clenbuterolo) si sarebbe comunque verificato in virtù di accadimenti imprevedibili ed eccezionali: in assenza di una siffatta prova, deve dunque ritenersi, secondo un criterio di probabilità statistica (da utilizzarsi, appunto, nell'indagine sull'evitabilità dell'evento), che una condotta diligente del soccidario, volta ad escludere terzi dall'accesso indiscriminato alla stalla e a controllarne diligentemente l'operato, avrebbe assai probabilmente impedito la somministrazione di sostanze anabolizzanti da parte dei collaboratori della soccidante.
16. Il quarto motivo d'appello, infine, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 434
c.p.c., in quanto generico. Parte appellante non ha infatti esposto le specifiche ragioni per le quali, a suo dire, il Giudice di primo grado sarebbe caduto in una palese confusione tra quanto prescrive l'art. 3, l. 689/1981 e l'art. 6, d. lgs. 150/2011, essendosi unicamente limitato ad effettuare tale asserzione, peraltro corredata da alcune considerazioni circa la propria ignoranza sulla collocazione geografica del Paese di ER d'GA (luogo ove sarebbe stato sottoscritto il contratto di soccida), considerazioni che nulla c'entrano con la censura proposta.
17. L'appello deve pertanto essere respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
18. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come verrà indicato in dispositivo (D.M. 55/2014), con applicazione dello scaglione da euro 25.000 a euro
17 52.000 e con esclusione della fase istruttoria, non svolta, oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario 15%.
19. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , contro Parte_1
avverso la sentenza n. 903/2023, pubblicata il Controparte_1
29.11.2023 dal Tribunale di EO;
a) Rigetta l'appello e conferma la decisione di primo grado;
b) Condanna l'appellante al rimborso delle spese del presente grado, liquidate in complessivi euro 6.946,00, di cui euro 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva ed euro 3.470,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%.
c) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, il 14.10.2025
La Presidente
Dott.ssa Gabriella Ratti
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese
Minuta della sentenza redatta dal Dott. Federico Basso, Magistrato ordinario in tirocinio
18