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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso ex art. 473bis-49 e ss c.p.c. depositato in data 1.8.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
28.12.1972 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Cogni Alessandra,
presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Cogni Alessandra, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio c oncordatario in Gossolengo (PC) in data 4.7.2015 in regime di comunione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 1.8.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. i coniugi vivranno separati, ciascuno libero di scegliere la propria residenza;
2.la sig.ra lascerà la casa coniugale entro 31/03/2026 libera dai Parte_1
propri effetti personali;
i coniugi danno atto di aver già concordato quali beni rimarranno nella casa coniugale e quali verranno asportati dalla sig.ra
Parte_1
3.l'affidamento del figlio è condiviso tra i genitori, con Per_1
collocazione principale e residenza presso la casa della madre all'indirizzo che verrà scelto;
2 4.il padre potrà tenere con sé il figlio indicativamente per due weekend alternati al mese, oltre a tre giorni durante la settimana in cui non trascorrerà il week end con lui su accordo con la madre e il minore;
data l'eta' del minore, le parti concordano che le visite siano liberamente gestite in accordo tra i genitori e il minore, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra -scolastici del medesimo;
5.il figlio trascorrerà le vacanze natalizie con i genitori ad annualità
alternate, trascorrendo con uno il periodo 24/12 -30/12 e con l'altro il periodo 31/12-06/01; altrettanto per quelle Pasquali.
6.durante il periodo estivo il figlio trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre;
le Parti dovranno concordare tale periodo entro il 30 Maggio di ogni anno;
il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i coniugi.
7.i coniugi potranno concordare periodi ulteriori e diversi nei quali il figlio trascorrerà tempo con il padre, in base agli impegni lavorativi dei genitori e agli impegni scolastici ed extra scolastici del minore, oltre che per motivi di salute;
8.il Sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento del CP_1
figlio minore entro il giorno 20 (venti) di ogni mese l'importo Per_1
di € 375,00 (trecentosettantacinque) sul conto corrente intestato alla Sig.ra
. Parte_1
Il padre verserà altresì ulteriori euro 300,00 (trecento) a titolo di concorso nel mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente Tali contributi saranno dovuti fino all'effettiva Per_2
indipendenza economica dei figli e saranno s oggetti a rivalutazione Istat
3 annuale a partire dall'anno successivo al provvedimento emesso dal
Tribunale di Piacenza.
Il versamento per i due figli avverrà a partire da quando la Sig.ra lascerà la casa coniugale Parte_1
9.il padre sosterrà le spese straordinarie occorrenti ad entrambi i figli nella misura del 70 %, mentre la madre nella misura del restante 30, il tutto come da linee guida del CNF che i coniugi dichiarano di conoscere e che si intende qui trascritte;
l'ass egno unico sarà percepito unicamente dalla
Sig.ra ; Parte_1
10.con la sottoscrizione della presente, la Sig.ra , a Parte_1
definizione dei rapporti patrimoniali ed economici intercorsi con il marito durante il matrimonio e senza corrispettivo alcuno, si obbliga a trasferire al Sig. , a mezzo di atto notarile da stipularsi entro il termine CP_1
di giorni 90 (novanta) dalla pronuncia sentenza della separazione con spese ed oneri dell'atto a carico del medesimo, il 50% della proprietà della casa coniugale, così censita al NCEU di Gossolengo (PC):
Ubicazione: Gossolengo (PC), Via Grandi n. 3
Identificazione Catastale:
• Foglio: 8, particella 1660
• Subalterni: 49 (appartamento) e 22 (cantina)
• Categoria: A/2 (appartamento), C/6 (cantina)
• Classe: 3 (appartamento), 4 (cantina)
• Vani: 6,5 (appartamento), 17 (cantina)
• Superficie catastale: 114 mq (appartamento), 19 mq (cantina)
• Rendita catastale: Euro 419,62 (appartamento), Euro 60,58 (cantina)
4 I coniugi chiedono di poter usufruire delle agevolazioni e dei benefici di legge previsti per i trasferimenti immobiliari disposti in sede di separazione;
12. a seguito della cessione della quota di cui al punto 13, il Sig.
[...]
, diverrà unico debitore dei del contratto di mutuo relativo alla casa CP_1
coniugale.
13. i coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto, anche con riferimento al figlio minore;
14. Il signor ppo corrisponderà alla signora Pt_2 Parte_1
la somma di € 33.000,00 in un'unica soluzione a titolo di una tantum nel termine di 120 giorni (centoventi) dal deposito della sentenza di separazione.
15.i coniugi dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per i rapporti intercorsi e sorti durante il matrimonio, dichiarando di nulla più avere reciprocamente a pretendere, ad eccezione degli obblighi assunti nella presente sede. “
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gi adempimenti di legge”.
5 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a l figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma tale domanda non è
procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b,
della legge n.898/70 e successive mo dificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei
6 mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire,
sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le par ti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile di Gossolengo (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 3, anno 2015, parte II, serie A).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso ex art. 473bis-49 e ss c.p.c. depositato in data 1.8.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
28.12.1972 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Cogni Alessandra,
presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv. Cogni Alessandra, presso la quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio c oncordatario in Gossolengo (PC) in data 4.7.2015 in regime di comunione dei beni
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato in data 1.8.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1. i coniugi vivranno separati, ciascuno libero di scegliere la propria residenza;
2.la sig.ra lascerà la casa coniugale entro 31/03/2026 libera dai Parte_1
propri effetti personali;
i coniugi danno atto di aver già concordato quali beni rimarranno nella casa coniugale e quali verranno asportati dalla sig.ra
Parte_1
3.l'affidamento del figlio è condiviso tra i genitori, con Per_1
collocazione principale e residenza presso la casa della madre all'indirizzo che verrà scelto;
2 4.il padre potrà tenere con sé il figlio indicativamente per due weekend alternati al mese, oltre a tre giorni durante la settimana in cui non trascorrerà il week end con lui su accordo con la madre e il minore;
data l'eta' del minore, le parti concordano che le visite siano liberamente gestite in accordo tra i genitori e il minore, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra -scolastici del medesimo;
5.il figlio trascorrerà le vacanze natalizie con i genitori ad annualità
alternate, trascorrendo con uno il periodo 24/12 -30/12 e con l'altro il periodo 31/12-06/01; altrettanto per quelle Pasquali.
6.durante il periodo estivo il figlio trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre;
le Parti dovranno concordare tale periodo entro il 30 Maggio di ogni anno;
il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i coniugi.
7.i coniugi potranno concordare periodi ulteriori e diversi nei quali il figlio trascorrerà tempo con il padre, in base agli impegni lavorativi dei genitori e agli impegni scolastici ed extra scolastici del minore, oltre che per motivi di salute;
8.il Sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento del CP_1
figlio minore entro il giorno 20 (venti) di ogni mese l'importo Per_1
di € 375,00 (trecentosettantacinque) sul conto corrente intestato alla Sig.ra
. Parte_1
Il padre verserà altresì ulteriori euro 300,00 (trecento) a titolo di concorso nel mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente Tali contributi saranno dovuti fino all'effettiva Per_2
indipendenza economica dei figli e saranno s oggetti a rivalutazione Istat
3 annuale a partire dall'anno successivo al provvedimento emesso dal
Tribunale di Piacenza.
Il versamento per i due figli avverrà a partire da quando la Sig.ra lascerà la casa coniugale Parte_1
9.il padre sosterrà le spese straordinarie occorrenti ad entrambi i figli nella misura del 70 %, mentre la madre nella misura del restante 30, il tutto come da linee guida del CNF che i coniugi dichiarano di conoscere e che si intende qui trascritte;
l'ass egno unico sarà percepito unicamente dalla
Sig.ra ; Parte_1
10.con la sottoscrizione della presente, la Sig.ra , a Parte_1
definizione dei rapporti patrimoniali ed economici intercorsi con il marito durante il matrimonio e senza corrispettivo alcuno, si obbliga a trasferire al Sig. , a mezzo di atto notarile da stipularsi entro il termine CP_1
di giorni 90 (novanta) dalla pronuncia sentenza della separazione con spese ed oneri dell'atto a carico del medesimo, il 50% della proprietà della casa coniugale, così censita al NCEU di Gossolengo (PC):
Ubicazione: Gossolengo (PC), Via Grandi n. 3
Identificazione Catastale:
• Foglio: 8, particella 1660
• Subalterni: 49 (appartamento) e 22 (cantina)
• Categoria: A/2 (appartamento), C/6 (cantina)
• Classe: 3 (appartamento), 4 (cantina)
• Vani: 6,5 (appartamento), 17 (cantina)
• Superficie catastale: 114 mq (appartamento), 19 mq (cantina)
• Rendita catastale: Euro 419,62 (appartamento), Euro 60,58 (cantina)
4 I coniugi chiedono di poter usufruire delle agevolazioni e dei benefici di legge previsti per i trasferimenti immobiliari disposti in sede di separazione;
12. a seguito della cessione della quota di cui al punto 13, il Sig.
[...]
, diverrà unico debitore dei del contratto di mutuo relativo alla casa CP_1
coniugale.
13. i coniugi prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto, anche con riferimento al figlio minore;
14. Il signor ppo corrisponderà alla signora Pt_2 Parte_1
la somma di € 33.000,00 in un'unica soluzione a titolo di una tantum nel termine di 120 giorni (centoventi) dal deposito della sentenza di separazione.
15.i coniugi dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per i rapporti intercorsi e sorti durante il matrimonio, dichiarando di nulla più avere reciprocamente a pretendere, ad eccezione degli obblighi assunti nella presente sede. “
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gi adempimenti di legge”.
5 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a l figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Con riguardo alla domanda di divorzio, la Corte di Cassazione con sentenza n. 28727/2023 emessa in data 16.10.2023 ha chiarito che “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51
c.p.c., è ammissibile il ricorso dei con iugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Nella specie, nel ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma tale domanda non è
procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b,
della legge n.898/70 e successive mo dificazioni, di tal chè la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi, trascorsi sei
6 mesi dalla data della comparizione dei coniugi provveda ad acquisire,
sempre con lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70.
Con le medesime note scritte, le par ti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c.:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; CP_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile di Gossolengo (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n. 3, anno 2015, parte II, serie A).
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente relatore.
Piacenza, 17.12.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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