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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7071 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 18320/2019 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, il Giudice Onorario, dott.ssa
Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18320/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 27/01/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 27/04/2025
TRA
, c.f.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elett.te dom.to in Napoli al Viale Gramsci n.21, presso lo studio dell'Avv. Marotta Gianpaolo, c.f.: , dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t.
- CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni: all'udienza del 27/01/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte attrice concludeva come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla la parte Controparte_1 attrice deduceva di aver eseguito la registrazione sulla piattaforma informatica della per accedere agli incentivi per l'assunzione a tempo Controparte_1 indeterminato della propria dipendente (POR Campania Persona_1
2014-2020); e che volta ricevute le credenziali, di aver caricato la domanda sul sistema regolarmente nei termini, di aver integrato la documentazione con pec del 26.9.2018 ma la con …. di non poter procedere Controparte_1 all'erogazione del contributo in quanto la pratica della non Parte_1 sarebbe stata “presentata nei termini”, per cui, in assenza di un provvedimento di diniego da poter impugnare, la società attrice chiedeva il risarcimento del danno per equivalente nei confronti di Controparte_1 corrispondente agli incentivi cui avrebbe avuto diritto e non ha mai percepito;
danno quantificato in Euro 7.653,76.
La non si costituiva in giudizio, per cui la causa senza lo Controparte_1 svolgimento di attività istruttoria veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e alla udienza del 27/01/2025 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda non è fondata.
Invero parte attrice, allegata all'atto di citazione, ha prodotto documentazione che prova sicuramente la registrazione sulla piattaforma informatica della della ma, contrariamente a quanto Controparte_1 Parte_1 affermato in citazione e nella corrispondenza con la Regione Campania -
Incentivo Imprese -, deposita unicamente una copia della versione provvisoria della domanda (cfr. allegato 3 all'atto di citazione) di partecipazione, senza allegare una ricevuta di invio e/o di ricezione della domanda, con allegata la copia del documento di identità del richiedente (da allegare a pena di
- 2 - inammissibilità della domanda), tanto è che, all'invio di documentazione a mezzo pec da parte della per impossibilità a caricare sulla Parte_1 piattaforma, la risponde “egregio dottore, la pratica non Controparte_1 risulta essere stata chiusa e quindi inviata, pertanto nessun incentivo potra' essere erogato” (cfr. all.4) . Al di là dunque di tale documentazione prodotta, non vi sono altri elementi idonei a ricostruire cosa sia esattamente accaduto;
del resto, il fatto che la non ha adottato alcun Controparte_1 provvedimento di diniego, sicuramente è indice del fatto che alcuna domanda possa risultare essere stata presentata correttamente, come fermamente ribadito dalla nella corrispondenza intercorsa con la Controparte_1
Ad avviso del Tribunale, l'onere di provare di aver correttamente Parte_1 depositato la domanda di partecipazione spettava alla parte attrice, prova che non è stata fornita.
In mancanza di prova in ordine al corretto invio della domanda di partecipazione e del rispetto della procedura per ottenere l'incentivo richiesto, la domanda di risarcimento dei danni consequenziali alla mancata erogazione del contributo, non può trovare accoglimento.
Nulla per le spese di lite attesa la contumacia della Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 così provvede: Controparte_1
a) rigetta la domanda;
b) Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, l'11 Luglio 2025.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina)
- 3 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, il Giudice Onorario, dott.ssa
Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18320/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 27/01/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190
e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 27/04/2025
TRA
, c.f.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elett.te dom.to in Napoli al Viale Gramsci n.21, presso lo studio dell'Avv. Marotta Gianpaolo, c.f.: , dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t.
- CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni: all'udienza del 27/01/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte attrice concludeva come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applicabile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo grado a tale data.
Con atto di citazione regolarmente notificato alla la parte Controparte_1 attrice deduceva di aver eseguito la registrazione sulla piattaforma informatica della per accedere agli incentivi per l'assunzione a tempo Controparte_1 indeterminato della propria dipendente (POR Campania Persona_1
2014-2020); e che volta ricevute le credenziali, di aver caricato la domanda sul sistema regolarmente nei termini, di aver integrato la documentazione con pec del 26.9.2018 ma la con …. di non poter procedere Controparte_1 all'erogazione del contributo in quanto la pratica della non Parte_1 sarebbe stata “presentata nei termini”, per cui, in assenza di un provvedimento di diniego da poter impugnare, la società attrice chiedeva il risarcimento del danno per equivalente nei confronti di Controparte_1 corrispondente agli incentivi cui avrebbe avuto diritto e non ha mai percepito;
danno quantificato in Euro 7.653,76.
La non si costituiva in giudizio, per cui la causa senza lo Controparte_1 svolgimento di attività istruttoria veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e alla udienza del 27/01/2025 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda non è fondata.
Invero parte attrice, allegata all'atto di citazione, ha prodotto documentazione che prova sicuramente la registrazione sulla piattaforma informatica della della ma, contrariamente a quanto Controparte_1 Parte_1 affermato in citazione e nella corrispondenza con la Regione Campania -
Incentivo Imprese -, deposita unicamente una copia della versione provvisoria della domanda (cfr. allegato 3 all'atto di citazione) di partecipazione, senza allegare una ricevuta di invio e/o di ricezione della domanda, con allegata la copia del documento di identità del richiedente (da allegare a pena di
- 2 - inammissibilità della domanda), tanto è che, all'invio di documentazione a mezzo pec da parte della per impossibilità a caricare sulla Parte_1 piattaforma, la risponde “egregio dottore, la pratica non Controparte_1 risulta essere stata chiusa e quindi inviata, pertanto nessun incentivo potra' essere erogato” (cfr. all.4) . Al di là dunque di tale documentazione prodotta, non vi sono altri elementi idonei a ricostruire cosa sia esattamente accaduto;
del resto, il fatto che la non ha adottato alcun Controparte_1 provvedimento di diniego, sicuramente è indice del fatto che alcuna domanda possa risultare essere stata presentata correttamente, come fermamente ribadito dalla nella corrispondenza intercorsa con la Controparte_1
Ad avviso del Tribunale, l'onere di provare di aver correttamente Parte_1 depositato la domanda di partecipazione spettava alla parte attrice, prova che non è stata fornita.
In mancanza di prova in ordine al corretto invio della domanda di partecipazione e del rispetto della procedura per ottenere l'incentivo richiesto, la domanda di risarcimento dei danni consequenziali alla mancata erogazione del contributo, non può trovare accoglimento.
Nulla per le spese di lite attesa la contumacia della Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 così provvede: Controparte_1
a) rigetta la domanda;
b) Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, l'11 Luglio 2025.
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Maria Rosaria Spina)
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