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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8051 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
nata a [...] il [...] C.F. rappresentato e CP_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. RECANO ANNALISA presso il quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...] C.F. Controparte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. RECANO ANNALISA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/04/2025 e - premesso di CP_1 Controparte_2 aver intrattenuto una relazione e convivenza dalla quale è nata a [...] il [...] la figlia
- rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina Controparte_3 dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme dell'art. 473 bis 51 c.p.c. Previa acquisizione del parere del Pm, all'udienza del 18.11.2025 tenuta nelle forme dell'udienza cartolare, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento.
Il Tribunale riservava la causa in decisione.
Si riportano i patti raggiunti dalle parti:
“1) La figlia minore della coppia, rimarrà affidata in regime condiviso ad Controparte_3 entrambi i genitori con domicilio privilegiato presso la residenza materna sita in Napoli alla Via
Campegna con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé, liberamente, in considerazione della tenera età della piccola e degli impegni lavorativi del padre secondo il calendario che segue:
- Il padre vedrà e terrà con sé la figlia minore due giorni infrasettimanali, il Controparte_3 martedì ed il giovedì, dalle ore 18,30 quando il predetto lo preleverà presso l'abitazione materna sino alle ore 22,00 quando lo riaccompagnerà dopo averlo fatto cenare presso la di lui abitazione.
Durante i Week end: il padre terrà con sé la figlia minore, a week-end alterni, dalle ore 11,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica quando dopo averlo fatto cenare lo riaccompagnerà presso la residenza materna.
Durante le Vacanze Natalizie: la minore trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore il 24 dicembre dalle ore 17,00 alle ore 11,00 del 25 dicembre e con l'altro genitore il 31 dicembre ore 17,00 sino al giorno 1 gennaio ore 11,00; mentre nella giornata del 26 Dicembre starà con il padre dalle ore 17,00 alle ore 22,00.
Epifania: la minore trascorrerà con il padre la giornata dalle ore 11,00 alle ore 17,00 pranzando con lui per poi essere riaccompagnato presso l'abitazione materna.
Durante le Vacanze Pasquali: la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il Lunedì in Albis.
La festa del 25 Aprile: la minore la trascorrerà con la madre a prescindere dal calendario ordinario di visite;
La festa del 1 Maggio: la minore la trascorrerà con il padre, a prescindere dal calendario ordinario di visite.
Durante le Vacanze Estive: la minore starà, nel mese di Agosto con il padre per 2 settimane consecutive da concordare preventivamente con l'altro genitore entro il 30 Maggio.
Resta inteso che nei casi in cui ciascun genitore dovesse recarsi fuori città con la minore dovrà comunicare preventivamente all'altro genitore il luogo ove si recherà e favorire i contatti telefonici con la figlia. Compleanno della minore: la minore trascorrerà la giornata con entrambi i genitori che avranno cura di organizzarsi in tal senso;
in mancanza di accordo trascorrerà la giornata con ciascun genitore ad anni alterni.
Compleanno e festa del papà: la minore starà con il padre a prescindere dal calendario ordinario.
Compleanno e festa del mamma: la minore trascorrerà la giornata con la madre a prescindere dal calendario ordinario.
Resta inteso che i genitori potranno di comune accordo modificare giorni ed orari delle visite padre- figlia, avendo cura di comunicare il luogo in cui porteranno la minore.
A tal fine, le parti stabiliscono che ciascun genitore potrà telefonare e videochiamare la figlia sull'utenza dell'altro – che avrà cura di garantire la reperibilità - nei giorni in cui è presso l'altro genitore nella fascia oraria dalle ore 19,30 alle ore 20,30.
Resta inteso che, nei casi in cui ciascun genitore dovesse recarsi fuori città con la minore, dovrà comunicare preventivamente all'altro genitore il luogo ove si recherà con lo stesso e favorire i contatti telefonici con l'altro genitore.
2) Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di assegno mensile di mantenimento Controparte_2 per la figlia minore, , la somma di € 250,00, da corrispondere entro il giorno 10 Controparte_3 di ciascun mese;
la detta somma sarà soggetta a rivalutazione annualmente secondo gli indici Istat come per legge. Ad integrazione dell'assegno di mantenimento, il sig. dichiara Controparte_2 di rinunciare in favore della sig.ra alla sua quota parte pari al 50% dell'assegno Unico Parte_1 erogato dall'Inps per il figlio minore che, pertanto, verrà incassato per intero dalla predetta. A tal fine, il sig. si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti burocratici Controparte_2 amministrativi eventualmente necessari al fine di consentire alla predetta di ricevere dall'Inps il predetto beneficio per la prole nella misura integrale del 100%.
3) Il sig. si obbliga a corrispondere il 50% delle spese straordinarie di natura Controparte_2 ludica, medica e scolastica eventualmente occorrenti per la figlia minore, previamente concordate e documentate tra i due genitori come da protocollo del Tribunale di Napoli”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1.Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. Prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025.
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino