TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/05/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1007/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 07.05.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. PUPO Parte_1
ROSANNA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Controparte_1
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.04.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere stata avviata al lavoro presso il Comune di Roccabernarda dal 16/09/1998 al
31/12/2014, in un progetto di pubblica utilità ex art. 2 D.Lgs. n. 468/1997 ( cfr. all. 1 fascicolo ricorrente), ha evidenziato che dalla verifica del proprio estratto contributivo era emerso che l' non aveva provveduto all'accreditamento d'ufficio della contribuzione CP_1 figurativa relativa al predetto periodo di impiego, in violazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 19 del D.Lgs. n. 468/1997 e smi in materia di LSU.
In particolare, a sostegno della propria domanda, richiamava giurisprudenza di legittimità che ravvisa tra le categorie un rapporto di genus (LSU) a species (LPU), sicchè insisteva per la condanna dell' all'accreditamento dei contributi figurativi dal 16/09/1998 al CP_1
31/12/2014. L' nel costituirsi ritualmente in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato, CP_1 rappresentando come l'accredito figurativo dei contributi fosse stato limitato al periodo dal
16.9.1998 al 30.6.1999 e dall'1.10.1999 al 15.12.1999, ossia per i periodi in cui l'Istituto aveva erogato l'assegno previsto dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo 1.12.1997 n. 468, dovendosi per il resto ritenere a carico dell'utilizzatore; deduceva, invero, come parte ricorrente non avesse dato prova di aver percepito l'assegno anche per il periodo successivo, sicchè la domanda doveva essere rigettata ex art. 2697 c.c.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c
è così decisa.
**
Come noto, l'accredito dei contributi figurativi era previsto dall'art. 8 comma 19 D.Lgs. n.
468/1997 – poi modificato dal D.Lgs. n. 81/2000 – secondo cui “Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento (…)”.
Sebbene la norma sia dettata espressamente per i LSU, va condivisa l'interpretazione, costituzionalmente orientata, per la quale tra LSU e LPU sussiste un rapporto di genus a species in considerazione del fatto che il D.Lgs. n. 468/1997 (e le successive modifiche ed integrazioni) debba considerarsi come avente portata generale riguardo le attività socialmente utili.
Sul punto cfr. Cass. 22/12/2011, n. 28540, Cass. 30/03/2015, n. 6383, Cass., sez. lav.,
29/04/2016, n. 8573) secondo cui “In tema di lavori socialmente utili, l'art. 1 d.lg. n. 468 del 1997 fornisce una definizione di portata generale dei lavori socialmente utili, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonché dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d'impiego, in conformità dell'intento demandato dalla legge-delega - consistente nella revisione dell'intera disciplina dei lavori socialmente utili - e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal d.lg. n. 81 del 2000.
Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2 d.lg. n. 468 del 1997 - che delinea i settori di attività per i «progetti di lavoro di pubblica utilità» - e quello di cui all'art. 3 d.lg. n. 280 del 1997 - diretto ad individuare i « lavori di pubblica utilità » in funzione della « creazione di occupazione » in uno specifico bacino di impiego - si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro, sicché l'incremento dell'assegno, nella misura e nei termini determinati dall'art. 45, comma 9, l. n. 144 del 1999 trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal d.lg. n. 280 del 1997 (principio affermato ai sensi dell'art. 360- bis, comma 1, c.p.c.)”.
Ciò posto, alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche, il diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa previsto per i LSU deve riconoscersi anche ai LPU.
Tanto premesso, la tesi avanzata dall' secondo la quale il proprio obbligo contributivo CP_1 non può eccedere il periodo di 12 mesi, dovendo la contribuzione per il periodo successivo gravare sull'ente utilizzatore, non può trovare accoglimento sul rilievo che l'art. 8, c. 19, del d.lgs. 468/1997 prevede il riconoscimento della contribuzione figurativa "per i periodi di impegno”, quindi per tutta la durata del rapporto e senza alcun limite temporale.
In linea con questo principio, anche l'art. 7 della l. 223 del 1992 prevede il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutto il periodo di impegno, fissando quale limite temporale per la maturazione l'intera durata dei lavori (cfr. Cass. 5744/2019).
Infondata, altresì, risulta l'eccezione relativa al difetto di prova in ordine allo svolgimento dell'impegno lavorativo prestato dalla ricorrente in LPU in quanto è stato prodotto in atti l'attestato del comune di Roccabernarda del 27.11.2023 che documenta i periodi nei quali la ricorrente ( dal 16.09.1998 al 31.12.2014) è stata impiegata in lavori di pubblica utilità, con mansioni di operatore e ha, dunque, percepito l'assegno di utilizzo ( cfr. in questo senso sentenza C.d.a. Catanzaro n. 1217/2021).
D'altro canto, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto previdenziale in quanto parte ricorrente ha agito per l'accreditamento di quei contributi Co figurativi per i quali l'ente attuatore del progetto di non ha accantonato presso l' la CP_1 relativa provvista;
trova pertanto applicazione il regime della prescrizione contributiva quinquennale disciplinato dall'art. 3 della legge n. 335/95, notoriamente sottratto ai sensi successivo comma 9 alla disponibilità delle parti (cfr. Cass. 21830/2014, Cass. 13820/2023).
Conseguentemente, il rivendicato diritto all'accredito contributivo per il periodo dal
16/09/1998 al 31/12/2014, in mancanza di documentati atti interruttivi infra quinquennali, alla data del deposito del presente ricorso, deve ritenersi inevitabilmente prescritto.
Le spese di lite restano compensate in ragione della reciproca soccombenza, stante l'accertata fondatezza del diritto rivendicato dalla parte ricorrente, seppur prescritto.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1007/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso per le ragioni in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Crotone, 07/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei