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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2024, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione prima civile
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Silvia Migliori Giudice, dott.ssa Carmen Giraldi Giudice, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9809/2024 r.g., promossa da nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
) e nata a San Giovanni in [...] C.F._1 Parte_2
(Bologna) il 2 luglio 1979 (cod. fisc. ), rappresentati e difesi C.F._2
dall' avvocato Barbara Mignatti del foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione personale tra i coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“conferma integralmente le condizioni di cui al ricorso e chiede conseguentemente l'omologa della separazione alle condizioni ivi indicate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“conclude per l'omologazione della separazione personale consensuale dei coniugi:
, nato a [...], il [...], Parte_2
domiciliato in VIA RENATO FUCINI 12 40033 CASALECCHIO DI RENO , rappresentato e difeso dall'Avv. MIGNATTI BARBARA , nato Parte_1
1 a BOLOGNA (BO), il 19/08/1979, domiciliato in VIA RENATO FUCINI 12 40033
CASALECCHIO DI RENO, rappresentato e difeso dall'Avv. MIGNATTI
BARBARA, con ogni giuridica conseguenza”.
Il Tribunale, vista la domanda congiunta di separazione consensuale proposta da e Parte_1
con ricorso depositato il 31 luglio 2024; Parte_2
osservato che, su richiesta dei ricorrenti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato, unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473 bis.12, co. 3, c.p.c.; rilevato che i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Calderara di Reno
(Bologna) il 2 ottobre 2016; osservato che dall'unione dei coniugi è nata a [...] il [...] la figlia minore Per_1
preso atto della volontà inequivoca manifestata dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
considerato che
la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i ricorrenti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore, in quanto garantiscono alla stessa un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato, a tale ultimo riguardo, che, pur non essendo espressamente indicato nelle condizioni della separazione, dalla lettura del ricorso si evince che i ricorrenti hanno convenuto il mantenimento diretto della figlia per i periodi in cui la stessa rimarrà presso ciascun genitore;
2 rilevato inoltre, quanto alle spese straordinarie relative alla figlia minore, che i ricorrenti, richiamando il “Protocollo del CdO di Bologna” senza indicare una diversa misura di partecipazione a tali spese, hanno inteso, pur non prevedendolo espressamente, che le spese di natura straordinaria siano poste a carico dei genitori in misura paritaria;
considerato quindi che le condizioni concordate vanno integrate nel senso sopra indicato;
visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 25 ottobre 2024; considerato il disposto dell'art. 473 bis.51, co. 4, c.p.c.; preso atto, infine, che i ricorrenti hanno concordato la compensazione delle spese processuali,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
19 agosto 1979 e nata a San Giovanni in [...] il 2 Parte_2
luglio 1979, unitisi in matrimonio a Calderara di Reno (Bologna) il 2 ottobre 2016, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 21, parte 1, anno 2016;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto fra i ricorrenti e, per l'effetto, dà atto che la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
a. “i coniugi vivranno separati, continuando la moglie ad abitare, unitamente alla figlia minore, che lascerà la propria residenza nella casa coniugale di proprietà della madre, in Calderara di Reno (BO), Via Roma n. 35/2 mentre il marito ha già in accordo con la moglie trasferito la propria residenza in Sasso Marconi
(BO), Via Amedani 11;
b. i beni mobili presenti nella casa coniugale vengono assegnati in proprietà esclusiva alla moglie, ad eccezione degli effetti personali del signor Pt_1
3 c. la figlia resta affidata ad entrambi i genitori, con residenza presso l'abitazione della madre;
d. i coniugi, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, concordano i tempi che trascorreranno con questi ultimi nel modo seguente: - a settimane alterne, il lunedì e il martedì con un genitore e il mercoledì e giovedì con l'altro, e il venerdì, sabato e domenica con il primo (con la formula del 2 +
2 + 3 a settimane alternate); - le vacanze coincidenti con le festività natalizie, nonché le festività pasquali saranno concordate di anno in anno, sempre compatibilmente con i turni di lavoro di entrambi, in modo alternato;
- entrambi i genitori hanno la facoltà di tenere con sé i figli per un periodo di vacanza di 2 settimane consecutive durante le ferie estive, da concordarsi di anno in anno, sulla base delle esigenze lavorative di entrambi, entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
e. in ragione della situazione economica e della gestione del tempo con la figlia, i coniugi hanno deciso che non sia previsto alcun assegno di mantenimento”, provvedendo ciascuno di essi direttamente al mantenimento della figlia per i periodi in cui la stessa permarrà con ciascun genitore, “fatto salvo quanto previsto per le spese straordinarie così come definite dal Protocollo del CdO di
Bologna, che provvederanno a rispettare e che dichiarano di conoscere”, provvedendo a sostenere tali spese nella misura del 50% per ciascuno;
f. “le parti concordano che godranno del beneficio dell'Assegno Unico ciascuno per il 50% dello stesso;
g. i coniugi s'impegnano reciprocamente a concedersi le eventuali necessarie autorizzazioni per autonomo documento di espatrio del minore e per il rilascio e/o rinnovo di passaporti;
h. le parti danno atto di aver così regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale percorso e pendente, di aver diviso i beni comuni, di null'altro avere a pretendere reciprocamente e di essere, allo stato, economicamente autosufficienti;
i. le spese del presente atto, inerenti e conseguenti sono tra loro compensate”.
4 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 27 novembre 2024.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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