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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4561 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Diego Antonio Rosario Pinto - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 18 L.F. iscritto al n. R.G. 50696/2025 e promosso da
- Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante con P.IVA_1 Parte_2
l'avv. Pierpaolo Lucchese;
RECLAMANTE contro
- ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 curatore con l'avv. Allegra Sica;
CP_2
RECLAMATA
e
- Controparte_3
( , in persona del
[...] P.IVA_1 curatore con l'avv. Giuseppe Casini;
Controparte_4
RECLAMATA
e
- FALLIMENTO DELLA SOCIETA' DI FATTO TRA Parte_3
[...] ( ) e
[...] P.IVA_2 Parte_1
( ed in estensione della socia
[...] P.IVA_1 illimitatamente responsabile Parte_1 Parte_1
( , in persona dei curatori
[...] Parte_1 P.IVA_1 CP_4
e con l'avv. Stefania Paliani;
[...] CP_2
RECLAMATA
- ( ), elettivamente domiciliata CP_5 C.F._1 presso l'avv. Avv. Remo Costantini;
RECLAMATA CONTUMACE
OGGETTO: reclamo ex art. 18 l.f.
CONCLUSIONI
Per la reclamante: “si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma: - la revoca della sentenza dichiarativa del Fallimento n. 29/2020 (25/2023) nel Fall. N. 29/2020 (25/2023) cron. N. 432/25 rep. 10/25 (ivi doc. 17) nel procedimento iscritto al RG 1/22 cui sono riuniti i procedimenti prefallimentari di cui ai nn. 179/2021 e 2/2022 Rg Ist Fall, emessa il 24.03.2025, dal Tribunale di Frosinone Sezione Fallimentare, Giudice Relatore dott.ssa Simona Di Nicola, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 13.11.24, depositata in data 25.03.2025 e comunicata dalla Cancelleria in data 25.03.2025 (ivi doc. 18), con ogni conseguenza di legge;
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Per il fallimento “Piaccia all'On.le Corte di Appello adìta, Controparte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi tutti fatti valere nella memoria di costituzione del 24.6.2025 e in corso di causa, nonché nelle pregresse fasi processuali (innanzi al Tribunale e alla Corte di Appello), previa ammissione e successivo espletamento (ove necessario) dei mezzi istruttori chiesti dalla reclamata (e reiezione di quelli di controparte): 1) Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare, perché infondato in fatto e in diritto e non provato, l'avversario reclamo ex art. 18 l.f. avverso la sentenza n. 29/2020 (25/2023) del Tribunale di Frosinone;
2) Dichiarare inammissibili tutte le domande, questioni, eccezioni, controeccezioni e produzioni che la dovesse irritualmente introdurre in questa fase;
3) In Parte_1 ogni caso condannare pure il l.r.p.t. della reclamante (in solido, ex art. Parte_1
94 cpc, avendo lo stesso agito, pure in questa sede, quantomeno con colpa grave) al pagamento delle spese di lite”.
Per il “respingere nella sua interezza il proposto reclamo CP_1 Pt_1 principale ex artt. 18 e 19, L.F., e, per l'effetto, confermare la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dallo stesso Tribunale di Frosinone n. 29/2020 (25/2023) nel Fallimento n. 29/2020 (25/2023), Cron. N. 432/25, Rep. N. 10/25, nel procedimento iscritto al RG n. 1/22, cui sono riuniti i procedimenti prefallimentari di cui ai nn.
r.g. n. 2 179/2021 e 2/2022 RG Ist. Fall., emessa il 24.03.2025, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per il fallimento della società di Fatto tra Controparte_1
( ) e ed P.IVA_2 Parte_1 in estensione della socia illimitatamente responsabile
[...]
: “Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello Parte_1 adita, respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, così GIUDICARE - Nel merito, rigettare nella sua interezza il proposto reclamo principale ex artt. 18 e 19, L.F., e, per l'effetto, confermare la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dallo stesso Tribunale di Frosinone n. 29/2020 (25/2023) nel Fallimento n. 29/2020 (25/2023), Cron. N. 432/25, Rep. N. 10/25, nel procedimento iscritto al RG n. 1/22, cui sono riuniti i procedimenti prefallimentari di cui ai nn. 179/2021 e 2/2022 RG Ist. Fall., emessa il 24.03.2025. -In via istruttoria, disporre l'acquisizione del fascicolo della procedura concorsuale a carico della Società reclamante. -In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
IN FATTO E IN DIRITTO
La società in epigrafe ha proposto reclamo ex art. 18 l.f. (ratione temporis applicabile) contro la sentenza del 24/3/2025 con cui il Tribunale di Frosinone, al quale erano stati rimessi gli atti ex art. 22 l.f., ha dichiarato il fallimento della super- società di fatto tra e e di quest'ultima in Controparte_1 Parte_1 estensione quale socia illimitatamente responsabile.
1. Con il primo motivo, la reclamante lamenta la “nullità della sentenza di fallimento in ragione della violazione e falsa applicazione degli artt. 147, 22 e 5 l.f. nonché dell'art. 295 c.p.c.- erronea valutazione in ordine alla pregiudizialità del procedimento pendente dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione- mancanza e illogicità manifesta della motivazione”: il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla
“efficacia preclusiva” o quanto meno “pregiudiziale” del ricorso per Cassazione
(R.G. 2127/24) avverso la sentenza del 7/2/2024 (n. 5680/24) con cui la CDA di
Roma ha respinto il reclamo (contro l'inammissibilità del concordato preventivo e) contro la dichiarazione di fallimento della stessa ed ha contestualmente Parte_1 accolto il reclamo incidentale del ai fini Controparte_1 dell'accertamento della super-società di fatto;
secondo la reclamante: a) la sentenza della CDA è nulla poiché ha deciso la questione relativa alla società di fatto in assenza, sul punto, di alcuna pronuncia nel provvedimento impugnato, oltre che in r.g. n. 3 difetto di formale reclamo incidentale avverso quest'ultimo; b) non di meno, in sede di rinvio ex art. 22 l.f., il Tribunale di Frosinone, con la sentenza oggetto di reclamo in questa sede, ha dichiarato il fallimento della società di fatto senza sospendere il giudizio (in attesa della decisione del ricorso per cassazione sulla sentenza della
CDA remittente) e senza pronunciarsi sulla questione pregiudiziale agli effetti di cui all'art. 295 c.p.c..
Il motivo non è fondato.
In conformità alle difese delle reclamate, va rammentato, per quanto è qui di interesse, che la pronuncia della Corte d'appello, di rimessione degli atti al
Tribunale in accoglimento del reclamo ai sensi dell'art. 22, IV comma, l.f., “non ha carattere decisorio, né definitivo”, poiché “l'incidenza sui diritti delle parti non deriva direttamente da detto decreto, qualsiasi natura abbiano assunto le questioni sollevate in quella sede, ma dalla successiva sentenza dichiarativa di fallimento, autonomamente impugnabile ex art. 18 l.fall.” (Cass. 30202/2019).
Ne consegue che non è configurabile una questione pregiudiziale in senso tecnico, ex artt. 295 e 337 c.p.c., rispetto all'impugnazione del provvedimento della
CDA, atteso che il fallimento è stato dichiarato dal Tribunale mediante sentenza che
è autonomamente impugnabile;
d'altro canto, nello stabilire la rimessione degli atti al Tribunale ai fini della dichiarazione di fallimento, l'art. 22 l.f. non prevede affatto il previo passaggio in giudicato del provvedimento della CDA remittente ma soltanto, come espressamente enunciato nella sentenza impugnata in questa sede (v.
p. 2), l'accertamento che non sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.
2. Con il secondo motivo, la reclamante lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5, 6, 15 e 147 l.f. nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente il requisito della super società di fatto senza accertarne i requisiti e ritenuto sussistente il requisito dell'insolvenza -erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta anche ai fini della pronuncia di fallimento -omesso esame di fatti decisivi- mancanza nonché apparenza e comunque illogicità della motivazione”.
a. Sotto un primo profilo, la società si duole dell'omessa Parte_1
r.g. n. 4 motivazione e della mancanza di accertamento in ordine alla sussistenza della c.d. super-società di fatto ed allo stato di insolvenza di quest'ultima ai fini della pronuncia di fallimento.
Tale doglianza non è fondata, dal momento che il Tribunale ha integralmente richiamato “l'iter logico-argomentativo seguito dalla Corte nella sentenza n.
5680/24 alle pagine da 59 a 82 quanto alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della società di fatto e da 55 a 58 quanto alla sussistenza dell'autonomo stato di insolvenza della società di fatto, cui integralmente si rimanda”: il rinvio è certamente sufficiente ai fini di cui all'art. 22 l.f. che, come già rammentato, postula soltanto la verifica in ordine all'assenza di elementi sopravvenuti.
D'altro canto, il richiamo al contenuto delle difese che la curatela istante ha svolto nel reclamo innanzi alla CDA e che quest'ultima ha in parte recepito (v. p. 11 del ricorso), non assurge ad autonomo motivo di reclamo in questa sede che, sul punto, è limitato alla lagnanza di omessa valutazione del Tribunale in ordine a quanto già verificato dal giudice remittente.
b. Per altro verso, la reclamante denuncia l'illegittimità della pronuncia del fallimento in estensione, ex art. 147 l.f., della stessa -quale socia della Parte_1 super società di fatto- stante la veste di società a responsabilità limitata di quest'ultima e la necessità di accertare anche la natura “irregolare” della società di fatto.
Il motivo di reclamo è privo di pregio: premesso l'inconferente riferimento alla
“società irregolare”, è consolidata la giurisprudenza, nella vigenza della legge fallimentare, secondo cui l'art. 147, V comma, l.f. trova applicazione “anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto)”
(Cass. 10507/2016; 7903/2020; Cass. 4712/2021).
c. Secondo la reclamante, infine, il Tribunale non si è limitato a recepire la valutazione della CDA, avendo la stessa curatela ritenuto necessaria l'ulteriore produzione documentale ai fini della prova dell'insolvenza, quale documentazione su cui è stato del tutto omesso il contraddittorio.
r.g. n. 5 L'argomentazione appare in contrasto con l'iniziale doglianza del difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
in ogni caso, la documentazione in questione consiste nella certificazione attestante l'assenza di protesti e di espropriazioni pendenti (di soggetto che, peraltro, era già stato dichiarato fallito): tale certificazione risulta del tutto irrilevante ai fini della già accertata condizione di insolvenza, né vengono fatti valere motivi specifici che siano stati preclusi dalla supposta mancanza di contraddittorio sul punto.
Per quanto premesso, il reclamo deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione ex art. 4, comma 10 sexies del D.M. 55/2014 che tiene conto dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna la reclamante alla refusione delle spese in favore delle reclamate costituite che liquida, per ciascuna parte, in euro 7.000,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. 115/2002, come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico di parte reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 17/7/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 6