Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00144/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01015/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1015 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RO CI NI, rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Cena e Anna Ronchetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Desenzano del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lonato del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione;
per l'accertamento e la declaratoria
- dell'intervenuta decadenza della Convenzione urbanistica del 7 giugno 2012 n. 26331 di rep. gen. Not. – n. 8022 di racc., a rogito Notaio Dott. ssa Francesca Lombardi in Brescia, stipulata con il Comune di Desenzano del Garda relativa ad un Piano di recupero del complesso di edifici, ubicato nel Comune di Desenzano del Garda e Comune di Lonato del Garda, registrata in data 27/06/2012 al n. 5672;
- conseguentemente, della non debenza della ricorrente al versamento del valore di monetizzazione aree per standard non cedute e del contributo di concessione, nei termini determinati dagli artt. 4 e 5 della predetta convenzione urbanistica;
-per la condanna del Comune di Desenzano del Garda alla restituzione ex art. 2033 c.c. o, in subordine, ex art. 2041 c.c., della somma di € 130.997,00, versata dalla ricorrente a titolo di monetizzazione delle aree per standard non cedute ai sensi dell'art. 4 della Convenzione e del Comune di Lonato del Garda alla restituzione della somma di € 18.396,00 versata dalla ricorrente a titolo di monetizzazione delle aree per standard non cedute ai sensi dell'art. 4 della Convenzione urbanistica ed alla restituzione della garanzia finanziaria per un importo di euro 5.000,00 mediante fidejussione bancaria;
il tutto previo annullamento:
a) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
- del provvedimento prot. n. ro 54961 del 22/09/2022 del Responsabile dal Dirigente dell'Area Servizi al Territorio e dal Responsabile Ufficio Tecnico Settore Urbanistica e Territorio del Comune di Desenzano del Garda in data 22/09/2022, con cui è stata data comunicazione di diniego alla richiesta avanzata del 15/07/2022 di restituzione delle somme versate per monetizzazione standard urbanistici al Comune di Desenzano del Garda nell'importo di euro 130.997,00;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi al procedimento, ancorché non comunicati né conosciuti;
- dell'annullamento del silenzio serbato sulla richiesta avanzata dalla ricorrente in data 20/07/2022 di restituzione delle somme versate per monetizzazione standard urbanistici al Comune di Lonato del Garda nell'importo di euro 18.396,00 ed alla restituzione della garanzia fideiussoria rilasciata in forza della Convenzione urbanistica;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi al procedimento, ancorché non comunicati né conosciuti;
b) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 31/1/2023:
oltre a quanto dedotto nel ricorso principale, per l’annullamento:
- del provvedimento prot. n. Tit.06/Cl.02, adottato dal Dirigente Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Lonato del Garda in data 24/11/2022, comunicato a mezzo pec in data 24/11/2022 con il quale è stato comunicato il diniego alla richiesta avanzata dalla ricorrente in data 20/07/2022 volta alla restituzione delle somme versate per monetizzazione standard urbanistici al Comune di Lonato del Garda nell'importo di euro 18.396,00 ed alla restituzione della garanzia fideiussoria rilasciata in forza della Convenzione urbanistica per Piano di recupero del 7 giugno 2012 n. 26331 di rep. gen.
- del provvedimento adottato dal Dirigente Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Lonato del Garda in data 29/08/2022, mai comunicato al destinatario ed allegato alla comunicazione pec di notifica del provvedimento che precede in data 24/11/2022 di diniego della richiesta avanzata dalla ricorrente il 20/07/2022;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi al procedimento, ancorché non comunicati né conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Desenzano del Garda e del Comune di Lonato del Garda;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. OM GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1-Con ricorso notificato il 18.11.2022 e depositato il 2.12.2022, integrato da motivi aggiunti, NI RO CI ha impugnato i provvedimenti con cui i Comuni di Desenzano del Garda e di Lonato del Garda hanno respinto la sua richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di monetizzazione degli standard -rispettivamente € 130.997,00 a favore del Comune di Desenzano del Garda ed € 18.396,00 a favore del Comune di Lonato del Garda– in esecuzione di una convenzione urbanistica stipulata con detti Comuni in data 7.6.2012 (n. 26331 di rep. gen. Not. – 8022 racc. a rogito Notaio Dott. ssa Francesca Lombardi) della durata di anni cinque, finalizzata alla realizzazione di un intervento consistente nella demolizione di un edificio a destinazione extra-agricola esistente in territorio agricolo, distinto con i mappali n. 190 del foglio 6 di NCEU sez. NCT del Comune di Desenzano del Garda, n. 455 sub 1 del foglio 24 di NCEU sez. NCT del Comune di Lonato del Garda, con recupero e trasferimento nell’ambito della proprietà all’interno del territorio di Desenzano del Garda della loro volumetria, con destinazione residenziale, senza aumento della volumetria esistente.
1.1- La ricorrente, in particolare, richiamate le vicende attinenti alla stipula della Convenzione, evidenzia gli accadimenti sopraggiunti, nel senso che:
-) in data 6.6.2017, dal momento che le offerte pervenute alla ricorrente da parti di terzi operatori del settore edilizio per lo sviluppo del progetto non venivano concretizzate, essa comunicava ai Comuni resistenti la propria volontà di rinunciare al Piano di recupero e chiedeva la restituzione degli importi, senza neanche chiedere alcun titolo edificatorio;
-) il 14.11.2017 il Comune di Desenzano del Garda riscontrava nel senso della vigenza della convenzione urbanistica ai sensi del comma 3 bis dell’art. 30 della legge n. 98 del 9.8.2013 che aveva disposto la proroga di tre anni dei termini di validità delle convenzioni di lottizzazione ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31.12.2012, ragion per cui l’istanza sarebbe stata effettuata dopo il 7.6.2020;
-) sopraggiunto il suddetto termine, il 19.10.2021 la ricorrente reiterava l’invito al Comune di Desenzano del Garda ed al Comune di Lonato del Garda di restituzione delle somme versate per monetizzazione aree e il 19.7.2022 ribadiva agli stessi enti l’invito alla restituzione delle suddette somme in questione, oltre che, per quanto riguarda il Comune di Lonato del Garda, la liberazione e la restituzione della garanzia fideiussoria;
-) a riscontro di tale istanza, in data 22.9.2022 il solo Comune di Desenzano del Garda ribadiva il diniego di tale richiesta, manifestando comunque apertura ad un confronto per valutare eventuali diverse prospettive”, mentre nessun riscontro perveniva dal Comune di Lonato del Garda.
1.2- Con l’odierno ricorso viene pertanto chiesta la declaratoria di intervenuta decadenza della Convenzione urbanistica di cui in epigrafe e la condanna dei Comuni alla restituzione pro quota delle somme già corrisposte, deducendo sul punto vizi di violazione di legge per erronea applicazione di quanto previsto dall’art. 46, L.R. n. 12 del 11/03/2005, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della citata Convenzione in combinato disposto dell’art. 30, comma 3 bis, L. n. 98/2013, violazione di legge con riferimento all’art. 2033 c.c., eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di ponderazione dei fatti, di irragionevolezza dell’azione amministrativa; eccesso di potere per carenza di motivazione e/o motivazione incongruente e/o contraddittoria, illogicità manifesta, irragionevolezza e travisamento dei fatti, perplessità.
1.3- In particolare, osserva la ricorrente che:
-) il progetto del Piano di recupero del compendio immobiliare in questione non è mai stato attuato non avendo neanche la ricorrente richiesto il permesso di costruire per gli interventi previsti nel progetto e nella convenzione, che peraltro connetteva strettamente la monetizzazione aree per standard non cedute, così come le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al Piano di recupero di cui alla Convenzione stessa ed allo sfruttamento edilizio con destinazione residenziale dell’area con sovrastanti edifici descritti alle premesse sub lettera A) della Convenzione decaduta, mentre non ricorrerebbe un orizzonte diverso e più ampio degli interventi, in funzione di interessi pubblici non correlati con l’attuazione del Piano e con la vendita dei fabbricati una volta realizzati;
-) l’impossibilità, per essa stessa, di attuazione del Piano di recupero a fronte della intervenuta decadenza della convenzione, a causa del decorso del termine massimo -anche comprensivo della proroga ex lege e l’assenza di qualsivoglia attività di trasformazione del territorio- determinano la totale assenza di causa del versamento delle somme da parte della ricorrente per la monetizzazione delle aree a standard;
-) essa intende pertanto far accertare la decadenza della convenzione urbanistica per totale inattuazione della stessa onde ottenere la restituzione di quanto corrisposto ai sensi dell’art. 2033 c.c., a fronte dello squilibrio sinallagmatico realizzato a seguito della decadenza e totale non attuazione del Piano di recupero stesso.
In subordine la ricorrente, ferma la domanda di accertamento e di declaratoria di intervenuta decadenza della Convenzione urbanistica, chiede la condanna delle medesime amministrazioni alla restituzione delle somme pro quota invocando l’art. 2041 c.c. in tema di ingiustificato arricchimento, deducendo che le somme corrisposte avrebbero comportato una rilevante diminuzione del proprio patrimonio a fronte di un correlato incremento del patrimoni dei Comuni resistenti, in forza di una Convenzione urbanistica scaduta che non ha realizzato il suo scopo tipico.
2- Si sono costituiti, con distinti atti, il Comune di Desenzano del Garda e di Lonato del Garda per resistere al ricorso.
3- Con il successivo atto di motivi aggiunti, notificato il 23.1.2023 e depositato il 31.1.2023, la ricorrente ha contestato gli epigrafati provvedimenti con cui il Comune di Lonato del Garda ha rigettato la richiesta di restituzione avanzata a suo tempo sul presupposto che la volontà di rinunciare al piano di recupero non farebbe venir meno gli obblighi convenzionali assunti, “sia in tema di esecuzione delle opere di urbanizzazione, sia in tema delle monetizzazioni”, soggiungendo che, con tali provvedimenti, il Comune di Lonato del Garda parrebbe non solo negare la restituzione delle somme versate per monetizzazione standard urbanistici, ma altresì sostenere la permanenza di un obbligo in capo alla ricorrente in relazione alla esecuzione delle opere di urbanizzazione.
La ricorrente deduce, in sostanza, i medesimi vizi e le medesime argomentazioni riportate in sede di ricorso principale, ribadendo altresì l’intervenuta cessazione della convenzione.
4- I Comuni resistenti, con separate memorie, hanno contestato il diritto alla restituzione delle somme già corrisposte, tanto in termini di indebito oggettivo quanto in termini di ingiustificato arricchimento, osservando che la convenzione urbanistica faceva obbligo alla parte privata di pagare l’importo dovuto a titolo di monetizzazione, anche in presenza di una “rinuncia” al piano di recupero.
Viene altresì opposto dal Comune di Desenzano del Garda la perdurante vigenza della convenzione in quanto prorogata ulteriormente dell’art. 10, co. 4 bis, del D.L. 76 del 2020, poi dell’art. 10 septies del D.L. 21 del 2022, e poi del D.L. 202 del 2024.
5- In data 5.1.2026 la ricorrente ha depositato memoria, mentre il 15.1.2026 il Comune di Desenzano del Garda ha depositato memoria di replica cui ha fatto seguito, il 15.1.2026, il deposito di memoria di replica della ricorrente.
6- In data 2.2.2026 la ricorrente ha depositato istanza di rinvio -cui hanno aderito i Comuni resistenti con nota depositata in pari data.
7- All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6.2.2026 le parti hanno ribadito la richiesta di rinvio e, dopo la discussione di rito, la controversia è stata spedita in decisione.
DIRITTO
8- Preliminarmente, il Collegio ritiene non accoglibile l’istanza di rinvio formulata dalle parti.
8.1- Osserva sul punto la giurisprudenza che “ Ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. la domanda di rinvio della trattazione dell'udienza deve fondarsi su 'situazioni eccezionali', che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite; la decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dell'organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti ” (Consiglio di Stato sez. II, 8/07/2025, n. 5911).
8.2- Nella fattispecie non ricorrono esigenze di tutela del diritto di difesa, ma ragioni di mera opportunità dovuta alla sussistenza di (non meglio precisate) trattative in corso tra le parti per la definizione della questione controversa, delle quali, peraltro, non è chiaro né lo stato (se cioè avanzato o meramente interlocutorio) né la sussistenza, o meno, di atti formali di assenso già intervenuti tra le parti, ragion per cui non è dato riscontrare nella fattispecie idonei presupposti per differire la discussione della controversia ad altra data, viepiù nell’ambito delle udienze dedicate allo smaltimento dell’arretrato, le quali attengono a controversie che, in quanto temporalmente risalenti, non si prestano agevolmente a rinvii rispetto ad una loro più sollecita definizione.
9- Nel merito, il ricorso è infondato nei termini di seguito esposti.
10- Quanto alla permanenza, o meno, degli effetti della convenzione, osserva il Collegio che l’art. 11 dell’atto ne stabiliva una durata quinquennale decorrente dalla data di stipula, da cui la conseguente scadenza al 7.6.2017.
Per effetto dell’art. 30, comma 3-bis, della legge n. 98/2013, intervenuto nella vigenza della convenzione -il quale ha disposto che “ Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni ”- il termine della convenzione è stato poi prorogato -ovviamente con decorrenza dalla sua naturale scadenza- sino al 7.6.2020.
Quanto, poi, alle successive proroghe enucleate dal Comune di Desenzano del Garda, si osserva che il d.l. n. 76 del 2020 è entrato in vigore in data 16.7.2020, dunque successivamente alla scadenza originaria della proroga.
Ne consegue che -alla luce della giurisprudenza per cui “ Non possono trovare applicazione le proroghe ex lege del termine di validità delle convenzioni urbanistiche stabilite dall'art. 30, comma 3 bis, d.l. n. 69/2013 e dall'art. 10, comma 4 bis, d.l. n. 76/2020, laddove dette norme siano entrate in vigore quando ormai il termine biennale di acquisizione delle aree sulle quali realizzare la strada per cui è causa era già spirato. Del resto, la proroga, legale o convenzionale che sia, non può che riguardare convenzioni ancora valide ” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 12.1.2022, n. 24)- deve ritenersi che il citato decreto-legge (e ovviamente i successivi decreti-legge richiamati dal Comune resistente) non potesse trovare applicazione alla convenzione oggetto di controversia, in quanto già scaduta all’entrata in vigore del citato atto normativo.
11- In ordine, poi, alla pretesa della ricorrente alla restituzione delle somme corrisposte agli enti resistenti, il Collegio osserva anzitutto che, a termini dell’art. 4 della Convenzione (“ Monetizzazione aree per standard non cedute e versamento del corrispondente valore ”) “ l’Amministrazione comunale, su richiesta della ditta attuatrice, ha convenuto sulla non opportunità della cessione gratuita al Comune delle aree a standard di cui all’articolo 3 della Convenzione ai sensi dell’art. 46 Legge regionale 12/2005 e per le ragioni indicate nelle deliberazioni della Giunta comunale di approvazione del Piano di recupero (…) , nelle quali è stato anche determinato il valore della monetizzazione secondo le modalità previste dall’art. 46 legge regionale n. 12/2005, quantificandolo in euro 180,00 (…) al metro quadrato che applicandolo alla superficie delle aree da monetizzare di 829,85 metri quadrati (…) ammonta ad Euro 149.373,00 (…)” .
Detta monetizzazione è stata così ripartita, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 266 del 13/12/2011 di approvazione finale del Piano di recupero, con un importo monetizzazione a carico del Comune di Desenzano del Garda: euro 130.997,00, versato con assegno circolare non trasferibile n. E 7.312.969.787-06, emesso dalla Banca Unicredit Spa, filiale di Chieri, in data 5/06/2012 e un importo monetizzazione a carico del Comune di Lonato del Garda: euro 18.396,00, versato con bonifico bancario n. 9040100 2012 eseguito tramite Banca Unicredit spa in data 05/06/2012.
12- Tanto premesso, il Collegio - alla luce della giurisprudenza consolidata condivisa da questo T.A.R. (da ultimo, con sentenza n. 80 del 26.1.2026) – ritiene la pretesa della ricorrente infondata.
12.1- In particolare, secondo il più recente - ma già consolidato - orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, condiviso da questo TAR (cfr., tra le tante, TAR Brescia, sez. II, 27 gennaio 2025, n.48; sez. II, 3 ottobre 2022, n. 897; sez. I, 10 novembre 2021 n. 942; TAR Milano, sez. II, 9 settembre 2022, n. 1895; Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 marzo 2021 n. 2666; 6 ottobre 2020 n. 5877 e 5878; 3 agosto 2020, n. 4892):
- in relazione al genus della convenzione di diritto pubblico, di cui quella urbanistica rappresenta una species , i principi civilistici sono applicabili nei limiti della compatibilità, essendo le convenzioni – similmente ai contratti ed ai negozi giuridici di diritto privato – basate sull’accordo e sullo scambio dei consensi;
- la ratio iuris dell’indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) è quella della restituzione di quanto è stato indebitamente percepito, perché oggettivamente non dovuto; l’istituto trova applicazione, dunque, nei soli limiti in cui venga accertata la mancanza del titolo dell’obbligazione, il che tipicamente accade quando il titolo non è mai venuto ad esistenza nel mondo giuridico; quando il titolo è affetto da nullità; ovvero quando l’efficacia del titolo è venuta retroattivamente meno (ad es. per causa di annullamento, di risoluzione o di rescissione), trascinando via con sé la causa giustificativa del trasferimento; in siffatte ipotesi, la prestazione va ripetuta nella stessa misura in cui è stata eseguita;
- quando invece il titolo convenzionale esista e sia efficace e non sia dichiarato nullo, né sia annullato o risolto o rescisso, l’istituto dell’indebito oggettivo non può trovare applicazione in relazione alla fattispecie della convenzione urbanistica, perché la prestazione patrimoniale rinviene la causa dell’obbligazione nell’accordo;
- ciò vale, sia nelle ipotesi in cui la convenzione sia ancora in tutto o in parte attuabile, anche in modo diverso rispetto all’intervento originariamente programmato, sia in quella in cui l’intervento sia divenuto non più attuabile, e dunque indipendentemente dall’effettiva trasformazione del territorio.
12.2- Ha osservato la prima sezione di questo TAR, nel precedente sopra citato, che “gli impegni assunti in sede convenzionale - al contrario di quanto si verifica in caso di rilascio del singolo titolo edilizio, in cui gli oneri di urbanizzazione e di costruzione a carico del destinatario sono collegati alla specifica trasformazione del territorio oggetto del titolo, con la conseguenza che ove, in tutto o in parte, l’edificazione non ha luogo, può venire in essere un pagamento indebito fonte di un obbligo restitutorio - non vanno riguardati isolatamente, ma vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell'operazione, che costituisce il reale parametro per valutare l'equilibrio del sinallagma a base dell’accordo e, quindi, la sostanziale liceità degli impegni assunti” (cfr. TAR Brescia, sez. I, 7 febbraio 2020, n. 115).
12.3- Giova richiamare anche le diffuse argomentazioni svolte da questa stessa sezione nel precedente pure citato (TAR Brescia, sez. II, 3 ottobre 2022, n. 897) secondo cui, “…(c) dal lato dei privati, dunque, le obbligazioni assunte rimangono sempre vincolanti, anche se successivamente alla stipula dell’accordo o alla sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo sia venuto meno l’interesse originario. Non fa alcuna differenza che la perdita dell’interesse sia dovuta all’azione di terzi o al caso fortuito. Il rischio della sopravvenuta impossibilità di completare l’operazione edilizia rimane comunque a carico dei privati, tranne quando l’ostacolo sia costituito da una decisione dell’amministrazione. Solo in quest’ultimo caso vi sarebbe violazione dell’equilibrio raggiunto con la convenzione urbanistica o con l’atto unilaterale d’obbligo, in quanto la parte pubblica non potrebbe essere contemporaneamente la causa e la beneficiaria della perdita economica della parte privata; (d) le ragioni soggettive che impediscono il completamento dell’operazione edilizia sono inopponibili all’amministrazione, la quale non è tenuta a svolgere un ruolo di garanzia nei confronti delle aspettative dei privati. La restituzione di quanto incamerato sulla base di una convenzione urbanistica o di un atto unilaterale d’obbligo equivarrebbe a fornire una simile garanzia, e correlativamente subordinerebbe l’interesse pubblico, oggettivo e ormai consolidato, all’erratica evoluzione della situazione economica dei privati; (e) in questo quadro, non vi è arricchimento ingiusto da parte dell’amministrazione, perché la causa del pagamento era chiara fin dall’inizio, e corrispondeva al diritto edificatorio regolato dal titolo edilizio, non al risultato stesso dell’edificazione. Il titolo edilizio non è mai stato cancellato, semplicemente è decaduto in quanto non esercitato per vicende proprie della parte privata ”.
12.4- Alla stregua di tali principi, la domanda di parte ricorrente deve essere respinta, dal momento che l’importo di € 149.373,00 di cui essa chiede la restituzione nel presente giudizio a fronte della mancata realizzazione dell’intervento edilizio, hanno trovato il proprio titolo di legittimazione negli accordi convenzionali intercorsi inter partes , così come consacrati nella convenzione urbanistica del 7.6.2012, i quali mantengono, allo stato, tutta la propria efficacia e la propria vincolatività negoziale nonostante la mancata realizzazione dell’intervento, in mancanza di censure e di domande proposte dalla parte ricorrente nel presente giudizio volte ad incidere sulla validità della convenzione medesima.
12.5- La convenzione non è mai venuta meno, se non per decorso del termine di legge, e la mancata realizzazione dell’intervento non è dipesa da atti e comportamenti dell’amministrazione, ma da responsabilità (o comunque da scelte economiche) della stessa parte ricorrente (come peraltro la stessa riconosce) la quale, sottoscrivendo la convenzione del 7 giugno 2012, ha assunto l’obbligo di pagare l’importo di € 149.373,00 quale corrispettivo del diritto di procedere all’edificazione (in conformità al richiamato art. 46 comma 1 lettera a) della l.r. n. 12 del 2005 che dispone che “ in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l’acquisizione di altre aree a destinazione pubblica ”) e dunque indipendentemente dall’effettivo realizzarsi di quest’ultima (salva l’ipotesi della imputabilità all’amministrazione della mancata edificazione, nel caso di specie non ricorrente).
13- Alla stregua di tali considerazioni -dichiarata la cessazione della convenzione oggetto di controversia per scadenza del termine di legge- quanto alla richiesta di rimborso il ricorso deve essere respinto.
14- Sussistono comunque giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, stante la peculiarità della vicenda esaminata e l’esistenza, inizialmente, di orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla questione di diritto sottesa alla domanda giudiziale, solo di recente consolidatisi in un orientamento consolidato e condiviso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della convenzione oggetto di controversia per scadenza del termine di legge;
- rigetta la domanda di condanna alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di monetizzazione delle aree standard non cedute ai sensi della convenzione in epigrafe.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE NO GE, Presidente FF
OM GA, Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM GA | BE NO GE |
IL SEGRETARIO