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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/04/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2068/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2068/2024 R.G. promossa da
C.F. (avv. PEDERSOLI BATTISTA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
C.F. (avv. D'ANDRIA MASSIMO) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
***
«oggetto: provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. riguardo a figlia nata fuori del matrimonio»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note scritte depositate in data 14/10/2024: “a) disporre l'affido super esclusivo di alla madre signora , presso la quale la minore è prevalentemente Per_1 Parte_1 già collocata, stante quanto dimostrato in merito ai comportamenti paterni, sia con riferimento al mancato rispetto dell'invito a sottoporsi a esami periodici presso il SERT, sia con riferimento al mancato interesse dimostrato nei confronti della minore (vedi anche ultimo fatto della richiesta di congedo parentale); b) disporre in conformità a quanto pattuito all'udienza del 26.06.2024 in merito alla frequentazione tra ed il padre e cioè: «- nella settimana in cui lavora nel turno Per_1 CP_1
06:00 – 14:00: starà con il padre il martedì dalle 16:00 alle 20:30 consumando la cena dallo Per_1
1 n. 2068/2024 R.G.
stesso; il giovedì dalle 16:00 alle 18:30; - nella settimana in cui lavora nel turno 14:00 – CP_1
22:00: starà con il padre il sabato dalle 16:30 alle 21:30. Detti accordi verranno rivisti al Per_1 compimento del V anno di Luna»; c) disporre in capo al sig. l'obbligo di versare alla signora CP_1
quale contributo al mantenimento di la somma di € 350,00 (rivalutabili annualmente Parte_1 Per_1 secondo gli indici ISTAT e FOI) ivi comprese le spese della retta per la scuola dell'infanzia e la mensa nonché il 100% dell'Assegno Unico, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in essere presso l'intestato Tribunale;
d) spese di lite rifuse”.
Per parte resistente, come da note scritte depositate in data 11/10/2024: “la conferma delle conclusioni riportate in comparsa di costituzione e risposta, con richiesta di condanna della sig.ra al Parte_1 pagamento delle spese legali, con ulteriore formale richiesta di valutazione del comportamento processuale della stessa, la quale ha insinuato dubbi sulla moralità del sig. ”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/2/2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo di avere instaurato una stabile relazione more uxorio con il resistente, unione dalla quale è nata la figlia
(n. 17/7/2021), riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Le parti hanno quindi concordato una prima regolamentazione del rapporto di filiazione (cfr. decreto dell'1/12/2022 - n. 13654/2022 R.G. – doc. 3), prevedendo: i) l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
ii) un calendario di visite padre-figlia e iii) un contributo al mantenimento a carico del padre pari ad € 300,00/mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte ricorrente ha rappresentato che, dopo un iniziale tentativo di ripresa della convivenza, questa si
è definitivamente interrotta il 13/10/2023, allorquando il si è allontanato dalla casa familiare. CP_1
Ha, inoltre, allegato che il resistente è avvezzo al gioco d'azzardo, manifestando altresì il sospetto che faccia uso di alcool e di sostanze stupefacenti.
La ricorrente ha infine dedotto che il convenuto ha disatteso quanto concordato circa gli incontri padre-figlia, è stato incostante nel versamento del contributo a titolo di mantenimento e ha assunto atteggiamenti screditanti e aggressivi nei confronti della sig.ra (cfr. ricorso § 2). Parte_1
Ha quindi chiesto: i) l'affido super esclusivo della minore;
ii) un calendario di visite come da ricorso;
iii) disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre pari ad € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e iv) prevedere che la madre percepisca al 100% l'assegno unico.
Con comparsa del 24/5/2024 si è costituita parte resistente la quale, contestando tutto quando dedotto da controparte, ha rappresentato di trovarsi esposto ad una situazione di sovraindebitamento, ragione per cui non riesce neppure a far fronte alla rata del finanziamento acceso nel 2021 (doc. 5).
Ha quindi chiesto il rigetto di tutte le domande di controparte e la conferma delle condizioni di cui al decreto dell'1-7/12/2022.
All'udienza del 27/6/2024 le parti hanno rappresentato di avere trovato un accordo quanto all'affido della minore e al calendario di frequentazioni, rimendo contese le ulteriori questioni.
Il giudice ha quindi adottato i seguenti provvedimenti provvisori “- dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti quanto a affido e collocamento della minore nonché circa le modalità di Per_1 visita da parte del genitore non collocatario;
- conferma per il resto le condizioni di cui al decreto del 7/12/2022”, rigettando altresì le istanze istruttorie formulate dalle parti.
2 n. 2068/2024 R.G.
Con note scritte depositate rispettivamente in data 11/10/2024 e 14/10/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata in seguito rimessa al Collegio ai fini della decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c..
***
1. Sulle modalità d'affidamento e sul calendario delle visite padre-figlia
Quanto al modulo d'affidamento si osserva quanto segue.
All'udienza del 27/6/2024 le parti hanno concordemente dato atto di avere raggiunto un accordo a conferma del modulo di affido condiviso già previsto in sede di prima regolamentazione del rapporto di filiazione.
Ciononostante con note scritte la ricorrente ha ribadito la richiesta di affido super-esclusivo di Per_1 alla madre fondando tale richiesta sull'incostanza del resistente nel sottoporsi a controlli periodici presso il e sulla fruizione di periodi di congedo parentale senza occuparsi delle esigenze della CP_2 minore.
Ebbene tali circostanze da sole non sono sufficienti per fondare la richiesta di affido super esclusivo reiterata dalla madre.
La giurisprudenza ha infatti riconosciuto che: “La mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse” (cfr. Cass. Civ. n. 6535/2019).
Le condotte allegate dalla ricorrente (cfr. ricorso § 2), peraltro contestate dal convenuto (cfr. comparsa pagg. 2-3), danno conto di una perdurante conflittualità di coppia che, tuttavia, non si traduce nella impossibilità di assumere scelte condivise e, quindi, in un pregiudizio per Anzi, a ben vedere Per_1 la causa principale dei dissidi riguardava il regime di frequentazioni sul quale tuttavia le parti hanno raggiunto un accordo in corso di causa.
Anche rispetto all'omesso controllo al ci si limita ad osservare che il resistente ha documentato CP_2 di essersi sottoposto a prelievo in data 10/9/2024 con esito negativo quanto all'assunzione di sostanze
(i.e. cannabinoidi, cocaina e creatinina), sicché non può ritenersi che lo stesso abbia inteso sottrarsi all'invito del Tribunale.
Neppure la circostanza che il sig. fruisca indebitamente del congedo parentale rileva ai fini CP_1 della variazione del modulo di affido, potendo tuttalpiù formare oggetto di contestazione in ambito disciplinare o tributario.
Sulla scorta di tali considerazioni si ritiene di confermare l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 27/6/2024, sicché verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente della stessa presso l'abitazione della madre.
Quanto alle frequentazioni da parte del genitore non collocatario, si prevede che il padre incontrerà secondo il seguente calendario: “nella settimana in cui lavora nel turno 06:00 – 14:00: Per_1 CP_1 starà con il padre il martedì dalle 16:00 alle 20:30 consumando la cena dallo stesso;
il giovedì Per_1 dalle 16:00 alle 18:30; - nella settimana in cui lavora nel turno 14:00 – 22:00: starà CP_1 Per_1 con il padre il sabato dalle 16:30 alle 21:30” (cfr. note scritte del 14/10/2024).
3 n. 2068/2024 R.G.
2. Sul mantenimento della minore
Parte ricorrente ha chiesto disporsi l'aumento del contributo al mantenimento a carico del padre ad €
350,00/mese, adducendo l'irregolarità del sig. nel versare l'assegno e l'incremento dei costi CP_1 relativi alla minore avendo la stessa iniziato a frequentare la scuola dell'infanzia ed essendo pertanto venuti meno i sussidi (Nidi gratis / Nidi INPS) di cui beneficiava (cfr. note scritte del 14/10/2024).
Il resistente, invece, ha insistito per la conferma di quanto statuito in sede di prima regolamentazione del rapporto di filiazione (i.e. € 300,00/mese) adducendo l'assenza di circostanze sopravvenute e la situazione di grave esposizione debitoria (doc. 5).
Preliminarmente va osservato che le parti non hanno documentato sopravvenienze rispetto alla condizione reddituale delle stesse risalente al 2022 (anno della prima regolamentazione del rapporto di filiazione).
La sig.ra ha mantenuto pressoché inalterata la propria retribuzione e non ha allegato oneri Parte_1 sopravvenuti (doc. 15-16). Di contro, il sig. ha allegato un peggioramento della propria CP_1 situazione economica, ma nulla ha prodotto al riguardo essendo stato del tutto inottemperante rispetto agli obblighi di disclosure su di esso gravanti ex art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c..
Ebbene, come noto, nella determinazione del contributo al mantenimento si deve tenere conto dei tempi di frequentazione della figlia con ciascun genitore, delle esigenze della prole in rapporto all'età e dell'incidenza crescente delle spese straordinarie.
Nel caso di specie, le frequentazioni padre-figlia si sono parzialmente ridotte essendo venute meno le frequentazioni del sabato allorché il padre ha il turno di lavoro 6:00-14:00, nonché le visitazioni infrasettimanali quando il resistente ha il turno di lavoro 14:00-22:00. A ciò si aggiunge l'incremento dei costi di gestione della minore conseguente alla quota relativa alla mensa (cfr. allegato doc. allegato alle note del 14/10/2024) il cui esborso è da ritenersi ricompreso nel mantenimento ordinario.
Non da ultimo si osserva che sono passati circa due anni dalla originaria regolamentazione, con correlativo aumento delle necessità di (cfr. Cass. Civ. n. 11724/2923 - § 5.1), e che l'importo Per_1 dell'assegno non è stato rivalutato.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene di potere accogliere la domanda di incremento dell'assegno a carico del padre ad € 350,00, da versare entro il giorno 15 di ogni mese.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
Nulla va disposto quanto all'attribuzione dell'Assegno Unico Universale che, in difetto di accordo, spetta ad entrambi i genitori in misura pari al 50% (art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021).
4 n. 2068/2024 R.G.
3. Sulle spese processuali
Stante l'esito complessivo della lite che ha registrato una reciproca soccombenza, le spese processuali devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al n. 2068/2024R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
affida la figlia ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni Per_1 di ordinaria amministrazione;
dispone che mantenga la residenza abituale presso la madre;
Per_1
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto previsto in parte motiva;
dispone che, con decorrenza dalla data della domanda, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
dispone che l'Assegno Unico Universale venga ripartito al 50% tra le parti come per legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 03/04/2025.
Il Presidente Il giudice relatore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott. Francesco Rinaldi Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2068/2024 R.G. promossa da
C.F. (avv. PEDERSOLI BATTISTA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
C.F. (avv. D'ANDRIA MASSIMO) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
***
«oggetto: provvedimenti ex artt. 337 bis e ss. c.c. riguardo a figlia nata fuori del matrimonio»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note scritte depositate in data 14/10/2024: “a) disporre l'affido super esclusivo di alla madre signora , presso la quale la minore è prevalentemente Per_1 Parte_1 già collocata, stante quanto dimostrato in merito ai comportamenti paterni, sia con riferimento al mancato rispetto dell'invito a sottoporsi a esami periodici presso il SERT, sia con riferimento al mancato interesse dimostrato nei confronti della minore (vedi anche ultimo fatto della richiesta di congedo parentale); b) disporre in conformità a quanto pattuito all'udienza del 26.06.2024 in merito alla frequentazione tra ed il padre e cioè: «- nella settimana in cui lavora nel turno Per_1 CP_1
06:00 – 14:00: starà con il padre il martedì dalle 16:00 alle 20:30 consumando la cena dallo Per_1
1 n. 2068/2024 R.G.
stesso; il giovedì dalle 16:00 alle 18:30; - nella settimana in cui lavora nel turno 14:00 – CP_1
22:00: starà con il padre il sabato dalle 16:30 alle 21:30. Detti accordi verranno rivisti al Per_1 compimento del V anno di Luna»; c) disporre in capo al sig. l'obbligo di versare alla signora CP_1
quale contributo al mantenimento di la somma di € 350,00 (rivalutabili annualmente Parte_1 Per_1 secondo gli indici ISTAT e FOI) ivi comprese le spese della retta per la scuola dell'infanzia e la mensa nonché il 100% dell'Assegno Unico, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in essere presso l'intestato Tribunale;
d) spese di lite rifuse”.
Per parte resistente, come da note scritte depositate in data 11/10/2024: “la conferma delle conclusioni riportate in comparsa di costituzione e risposta, con richiesta di condanna della sig.ra al Parte_1 pagamento delle spese legali, con ulteriore formale richiesta di valutazione del comportamento processuale della stessa, la quale ha insinuato dubbi sulla moralità del sig. ”. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/2/2024, parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo di avere instaurato una stabile relazione more uxorio con il resistente, unione dalla quale è nata la figlia
(n. 17/7/2021), riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Le parti hanno quindi concordato una prima regolamentazione del rapporto di filiazione (cfr. decreto dell'1/12/2022 - n. 13654/2022 R.G. – doc. 3), prevedendo: i) l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
ii) un calendario di visite padre-figlia e iii) un contributo al mantenimento a carico del padre pari ad € 300,00/mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Parte ricorrente ha rappresentato che, dopo un iniziale tentativo di ripresa della convivenza, questa si
è definitivamente interrotta il 13/10/2023, allorquando il si è allontanato dalla casa familiare. CP_1
Ha, inoltre, allegato che il resistente è avvezzo al gioco d'azzardo, manifestando altresì il sospetto che faccia uso di alcool e di sostanze stupefacenti.
La ricorrente ha infine dedotto che il convenuto ha disatteso quanto concordato circa gli incontri padre-figlia, è stato incostante nel versamento del contributo a titolo di mantenimento e ha assunto atteggiamenti screditanti e aggressivi nei confronti della sig.ra (cfr. ricorso § 2). Parte_1
Ha quindi chiesto: i) l'affido super esclusivo della minore;
ii) un calendario di visite come da ricorso;
iii) disporsi un assegno di mantenimento a carico del padre pari ad € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e iv) prevedere che la madre percepisca al 100% l'assegno unico.
Con comparsa del 24/5/2024 si è costituita parte resistente la quale, contestando tutto quando dedotto da controparte, ha rappresentato di trovarsi esposto ad una situazione di sovraindebitamento, ragione per cui non riesce neppure a far fronte alla rata del finanziamento acceso nel 2021 (doc. 5).
Ha quindi chiesto il rigetto di tutte le domande di controparte e la conferma delle condizioni di cui al decreto dell'1-7/12/2022.
All'udienza del 27/6/2024 le parti hanno rappresentato di avere trovato un accordo quanto all'affido della minore e al calendario di frequentazioni, rimendo contese le ulteriori questioni.
Il giudice ha quindi adottato i seguenti provvedimenti provvisori “- dispone in conformità all'accordo raggiunto dalle parti quanto a affido e collocamento della minore nonché circa le modalità di Per_1 visita da parte del genitore non collocatario;
- conferma per il resto le condizioni di cui al decreto del 7/12/2022”, rigettando altresì le istanze istruttorie formulate dalle parti.
2 n. 2068/2024 R.G.
Con note scritte depositate rispettivamente in data 11/10/2024 e 14/10/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata in seguito rimessa al Collegio ai fini della decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c..
***
1. Sulle modalità d'affidamento e sul calendario delle visite padre-figlia
Quanto al modulo d'affidamento si osserva quanto segue.
All'udienza del 27/6/2024 le parti hanno concordemente dato atto di avere raggiunto un accordo a conferma del modulo di affido condiviso già previsto in sede di prima regolamentazione del rapporto di filiazione.
Ciononostante con note scritte la ricorrente ha ribadito la richiesta di affido super-esclusivo di Per_1 alla madre fondando tale richiesta sull'incostanza del resistente nel sottoporsi a controlli periodici presso il e sulla fruizione di periodi di congedo parentale senza occuparsi delle esigenze della CP_2 minore.
Ebbene tali circostanze da sole non sono sufficienti per fondare la richiesta di affido super esclusivo reiterata dalla madre.
La giurisprudenza ha infatti riconosciuto che: “La mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse” (cfr. Cass. Civ. n. 6535/2019).
Le condotte allegate dalla ricorrente (cfr. ricorso § 2), peraltro contestate dal convenuto (cfr. comparsa pagg. 2-3), danno conto di una perdurante conflittualità di coppia che, tuttavia, non si traduce nella impossibilità di assumere scelte condivise e, quindi, in un pregiudizio per Anzi, a ben vedere Per_1 la causa principale dei dissidi riguardava il regime di frequentazioni sul quale tuttavia le parti hanno raggiunto un accordo in corso di causa.
Anche rispetto all'omesso controllo al ci si limita ad osservare che il resistente ha documentato CP_2 di essersi sottoposto a prelievo in data 10/9/2024 con esito negativo quanto all'assunzione di sostanze
(i.e. cannabinoidi, cocaina e creatinina), sicché non può ritenersi che lo stesso abbia inteso sottrarsi all'invito del Tribunale.
Neppure la circostanza che il sig. fruisca indebitamente del congedo parentale rileva ai fini CP_1 della variazione del modulo di affido, potendo tuttalpiù formare oggetto di contestazione in ambito disciplinare o tributario.
Sulla scorta di tali considerazioni si ritiene di confermare l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 27/6/2024, sicché verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente della stessa presso l'abitazione della madre.
Quanto alle frequentazioni da parte del genitore non collocatario, si prevede che il padre incontrerà secondo il seguente calendario: “nella settimana in cui lavora nel turno 06:00 – 14:00: Per_1 CP_1 starà con il padre il martedì dalle 16:00 alle 20:30 consumando la cena dallo stesso;
il giovedì Per_1 dalle 16:00 alle 18:30; - nella settimana in cui lavora nel turno 14:00 – 22:00: starà CP_1 Per_1 con il padre il sabato dalle 16:30 alle 21:30” (cfr. note scritte del 14/10/2024).
3 n. 2068/2024 R.G.
2. Sul mantenimento della minore
Parte ricorrente ha chiesto disporsi l'aumento del contributo al mantenimento a carico del padre ad €
350,00/mese, adducendo l'irregolarità del sig. nel versare l'assegno e l'incremento dei costi CP_1 relativi alla minore avendo la stessa iniziato a frequentare la scuola dell'infanzia ed essendo pertanto venuti meno i sussidi (Nidi gratis / Nidi INPS) di cui beneficiava (cfr. note scritte del 14/10/2024).
Il resistente, invece, ha insistito per la conferma di quanto statuito in sede di prima regolamentazione del rapporto di filiazione (i.e. € 300,00/mese) adducendo l'assenza di circostanze sopravvenute e la situazione di grave esposizione debitoria (doc. 5).
Preliminarmente va osservato che le parti non hanno documentato sopravvenienze rispetto alla condizione reddituale delle stesse risalente al 2022 (anno della prima regolamentazione del rapporto di filiazione).
La sig.ra ha mantenuto pressoché inalterata la propria retribuzione e non ha allegato oneri Parte_1 sopravvenuti (doc. 15-16). Di contro, il sig. ha allegato un peggioramento della propria CP_1 situazione economica, ma nulla ha prodotto al riguardo essendo stato del tutto inottemperante rispetto agli obblighi di disclosure su di esso gravanti ex art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c..
Ebbene, come noto, nella determinazione del contributo al mantenimento si deve tenere conto dei tempi di frequentazione della figlia con ciascun genitore, delle esigenze della prole in rapporto all'età e dell'incidenza crescente delle spese straordinarie.
Nel caso di specie, le frequentazioni padre-figlia si sono parzialmente ridotte essendo venute meno le frequentazioni del sabato allorché il padre ha il turno di lavoro 6:00-14:00, nonché le visitazioni infrasettimanali quando il resistente ha il turno di lavoro 14:00-22:00. A ciò si aggiunge l'incremento dei costi di gestione della minore conseguente alla quota relativa alla mensa (cfr. allegato doc. allegato alle note del 14/10/2024) il cui esborso è da ritenersi ricompreso nel mantenimento ordinario.
Non da ultimo si osserva che sono passati circa due anni dalla originaria regolamentazione, con correlativo aumento delle necessità di (cfr. Cass. Civ. n. 11724/2923 - § 5.1), e che l'importo Per_1 dell'assegno non è stato rivalutato.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene di potere accogliere la domanda di incremento dell'assegno a carico del padre ad € 350,00, da versare entro il giorno 15 di ogni mese.
Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse del minore mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
Nulla va disposto quanto all'attribuzione dell'Assegno Unico Universale che, in difetto di accordo, spetta ad entrambi i genitori in misura pari al 50% (art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021).
4 n. 2068/2024 R.G.
3. Sulle spese processuali
Stante l'esito complessivo della lite che ha registrato una reciproca soccombenza, le spese processuali devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al n. 2068/2024R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
affida la figlia ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità sulle questioni Per_1 di ordinaria amministrazione;
dispone che mantenga la residenza abituale presso la madre;
Per_1
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo quanto previsto in parte motiva;
dispone che, con decorrenza dalla data della domanda, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
dispone che l'Assegno Unico Universale venga ripartito al 50% tra le parti come per legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 03/04/2025.
Il Presidente Il giudice relatore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
5