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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 446 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 446 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) Controparte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. AMADUZZI MARIA PIA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con Controparte_2 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 10/03/2025 con il quale e Controparte_1 CP_2
anno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente,
[...]
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 28.08.1994, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ma, dei quali, solo Per_1 Per_2
la prima economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A) SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI E SULLA CASA FAMILIARE.
1) la figlia secondogenita svolge attività di impiegata presso lo studio del padre ed è Per_1
autosufficiente, mentre il figlio , laureato in economia è attualmente tirocinante, non Per_2
totalmente autonomo.
2) Di conseguenza il padre si impegna a provvedere direttamente al mantenimento ordinario e straordinario del ragazzo, come di fatto positivamente sperimentato e fino al raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di completa autonomia economica.
3) La casa familiare situata a Rimini, in via della Torretta n.19 int. 1, di proprietà di
[...]
già suddivisa in porzioni tra loro indipendenti, rimarrà nella disponibilità del medesimo, CP_1
il quale riconosce alla signora la facoltà di utilizzo della porzione di immobile già occupata CP_2
dalla coniuge (doc.09), per il periodo massimo di cinque anni, decorrenti dal 10 marzo 2025, data di sottoscrizione del presente atto.
4) Per il periodo massimo di cinque anni decorrenti dal 10 marzo 2025, Controparte_1
provvederà al pagamento di tutte le spese per utenze relative alla ex casa familiare, nonché alle spese
Per_ per il mantenimento e le cure veterinarie dei cani di proprietà attuale della famiglia, e Per_4
5) verserà alla signora a somma mensile di € 500,00, in via anticipata, Controparte_1 CP_2
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel di lei mantenimento, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto e fino al 21.03.2031, data del compimento, da parte della medesima, di sessantasette anni, quando l'assegno maritale verrà ridotto automaticamente ad € 50,00, senza bisogno di ulteriori formalità.
6) Le parti si danno reciprocamente atto di avere tra loro risolto ogni questione patrimoniale e, con la firma del presente atto, contestuale alle restituzioni concordate, le stesse nulla hanno da pretendere, uno dall'altra, a qualsivoglia ragione e/o titolo, inerente il rapporto matrimoniale.
7) Spese legali compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge professionale.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Controparte_1 CP_2
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 262 Parte II Serie A Anno 1994);
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 446 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) Controparte_1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. AMADUZZI MARIA PIA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con Controparte_2 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 10/03/2025 con il quale e Controparte_1 CP_2
anno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente,
[...]
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 28.08.1994, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ma, dei quali, solo Per_1 Per_2
la prima economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.06.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A) SUL MANTENIMENTO DEI FIGLI E SULLA CASA FAMILIARE.
1) la figlia secondogenita svolge attività di impiegata presso lo studio del padre ed è Per_1
autosufficiente, mentre il figlio , laureato in economia è attualmente tirocinante, non Per_2
totalmente autonomo.
2) Di conseguenza il padre si impegna a provvedere direttamente al mantenimento ordinario e straordinario del ragazzo, come di fatto positivamente sperimentato e fino al raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di completa autonomia economica.
3) La casa familiare situata a Rimini, in via della Torretta n.19 int. 1, di proprietà di
[...]
già suddivisa in porzioni tra loro indipendenti, rimarrà nella disponibilità del medesimo, CP_1
il quale riconosce alla signora la facoltà di utilizzo della porzione di immobile già occupata CP_2
dalla coniuge (doc.09), per il periodo massimo di cinque anni, decorrenti dal 10 marzo 2025, data di sottoscrizione del presente atto.
4) Per il periodo massimo di cinque anni decorrenti dal 10 marzo 2025, Controparte_1
provvederà al pagamento di tutte le spese per utenze relative alla ex casa familiare, nonché alle spese
Per_ per il mantenimento e le cure veterinarie dei cani di proprietà attuale della famiglia, e Per_4
5) verserà alla signora a somma mensile di € 500,00, in via anticipata, Controparte_1 CP_2
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel di lei mantenimento, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto e fino al 21.03.2031, data del compimento, da parte della medesima, di sessantasette anni, quando l'assegno maritale verrà ridotto automaticamente ad € 50,00, senza bisogno di ulteriori formalità.
6) Le parti si danno reciprocamente atto di avere tra loro risolto ogni questione patrimoniale e, con la firma del presente atto, contestuale alle restituzioni concordate, le stesse nulla hanno da pretendere, uno dall'altra, a qualsivoglia ragione e/o titolo, inerente il rapporto matrimoniale.
7) Spese legali compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge professionale.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Controparte_1 CP_2
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 262 Parte II Serie A Anno 1994);
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi