Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 30/01/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00808/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06326/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6326 del 2024, proposto da UI D'RA, RO NT, IN LI, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Petrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 2 Nord, Presidio Ospedaliero “A. Rizzoli” di Lacco Ameno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
a) – del provvedimento prot. n. 46750 del 4 novembre 2024, notificato in pari data a mezzo pec, nella parte in cui il Direttore Sanitario del P.O. “A. Rizzoli” di Lacco Ameno, nell’evadere l’istanza di accesso presentata dai ricorrenti in data 3 ottobre 2024, non ha concesso l’ostensione di tutta la documentazione richiesta;
b) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica del ricorrente ivi compreso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza indicata sub a) per mancato riscontro nel termine di trenta giorni da parte dell’Asl Napoli 2 Nord;
nonché per l’accertamento, ex art. 116, comma 4, del d.lgs. n. 104/2010, dell’obbligo delle amministrazioni intimate di esibire tutti i documenti richiesti con l’istanza indicata sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con istanza in data 03.10.2024, i ricorrenti chiedevano alla ASL Napoli 2 Nord (in particolare, nelle persone del Direttore generale e del Direttore del presidio ospedaliero “A. Rizzoli” di Lacco Ameno) di acquisire copia:
- dei titoli abilitativi edilizi ottenuti dalla ASL per l’esecuzione dei lavori edili ivi precisati;
- del cronoprogramma dei lavori medesimi;
Rilevato che, con nota in data 31.10.2024, la ASL (in persona del Direttore sanitario del suddetto presidio ospedaliero) rilasciava alla parte ricorrente il numero di protocollo di acquisizione della SCIA presentata presso il Comune di Lacco Ameno ed i link presso i quali erano consultabili il progetto esecutivo e quello di fattibilità, nonché il cronoprogramma delle attività;
Rilevato che, con ricorso notificato in data 27.11.2024 e depositato in data 10.12.2024, la parte ricorrente chiedeva l’annullamento “ del provvedimento prot. n. 46750 del 4 novembre 2024 ”, nella parte in cui il suddetto Direttore sanitario non aveva concesso l’ostensione di tutta la documentazione richiesta;
Rilevato che, con il suddetto ricorso, si allegava che, consultando i link segnalati dal Direttore sanitario, si era potuto solo acquisire il disciplinare di gara per l’appalto dei lavori in questione, e non era stato possibile consultare il suddetto cronoprogramma;
Considerato che, a sostegno della domanda, i ricorrenti allegavano:
- di lavorare presso la mensa del predetto nosocomio da oltre venti anni, durante i quali, nell’erogazione del servizio mensa, si erano avvicendate diverse società aggiudicatarie dell’appalto del servizio, obbligate ad esercitare il c.d. “passaggio di cantiere” dei dipendenti;
- di avere occasionalmente appreso che, al fine di eseguire taluni lavori edili di demolizione e ricostruzione presso il predetto Presidio Ospedaliero, i locali adibiti alla ristorazione ospedaliera sarebbero stati chiusi e, quindi, preclusi ai dipendenti;
- di avere formulato la suddetta istanza di accesso agli atti per finalità defensionali, avendo i ricorrenti il timore che l’improvvisa chiusura dei locali cucina all’interno del P.O. “A. Rizzoli” potesse rappresentare la definitiva cessazione del servizio mensa ospedaliera, compromettendo definitivamente il loro ultraventennale posto di lavoro;
Rilevato che la ASL non si è costituita in giudizio;
Ritenuto che la parte ricorrente sia titolare – per effetto del suddetto rapporto di lavoro subordinato – di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei suddetti atti, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai suddetti documenti;
Ritenuto pertanto che, in ragione della posizione qualificata dei ricorrenti e dell’interesse che essi hanno nei riguardi degli atti in questione, la domanda sia fondata;
Ritenuto di dover regolare le spese di lite (liquidate in dispositivo) secondo il principio della soccombenza, tenendo comunque conto della risposta parziale fornita dalla ASL;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accertato il diritto dei ricorrenti ad accedere agli atti di cui in parte motiva:
- ordina alla ASL Napoli 2 Nord di esibire ai ricorrenti, nel termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza (di cui è onerata la parte ricorrente medesima), tutta la documentazione innanzi citata;
- condanna l’amministrazione sanitaria a rifondere le spese sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in € 1.000,00, oltre accessori dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Alessandra Vallefuoco, Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Sciascia | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO