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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2024, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
RG n. 42561/2023
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo
Blandini, ha emesso la seguente sentenza ex art. 281 sexies ultimo comma cpc
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< > Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
corrente in Via Bicetti de Buttenoni, 15, C.F.: in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Dott.ssa rappresentata e difesa, in CP_1
questo procedimento, dall'Avv. Massimo De Carli, C.F.: C.F._1
ed elettivamente domiciliata, a ministero del predetto difensore, nello studio di quest'ultimo, in Paderno Dugnano (Mi), Via Roma, n. 31/33, patrocinato/a dall'Avv. DE CARLI MASSIMO;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
, c.f. n. Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3
c.f. n. , c.f. n.
[...] CodiceFiscale_3
; C.F._4
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
<<r.g. n. 42561 2023 -sentenza-pagina 1 di 7>> RESISTENTI NON COSTITUITI
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile. CONCLUSIONI
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni delle parti costituite qui di seguito riprodotte in copia:
<<tribunale civile e penale di milano>>
<>
<<r.g. n. 42561 2023 -sentenza-pagina 1 di 7>> --CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte premetteva che CP_4 nella sua attuale struttura societaria, era frutto di una fusione per incorporazione, nella quale aveva incorporato Controparte_5 Controparte_6
e, contestualmente, aveva variato la propria denominazione sociale in
[...] [...]
(doc. 2). Parte_1
Le due cooperative, e , avevano sottoscritto, nell'anno 2018, con la CP_5 CP_6 società plurimi contratti di servizi per l'utilizzo di spazi Parte_2 attrezzati, in virtù del quale ottenevano in uso, per la durata di anni quindici, alloggi siti in Cormano, Via dall'Occo, 11 (docc. 3-4-5). A seguito della citata fusione, per lo svolgimento di detta attività, Parte_1 utilizzava, per successione nei contratti di entrambe le cooperative, i predetti alloggi. Con deliberazione di giunta comunale numero 239 del 28 dicembre 2020, il Comune di Cormano approvava il servizio di accoglienza abitativa temporanea proposto dalla
, avente ad oggetto l'accoglienza, a seguito della chiusura del progetto Controparte_5 di Cormano al 31.12.2020, del nucleo familiare composto dai resistenti Org_1
(doc. 6). Il progetto aveva una durata annuale e doveva terminare in data 31 dicembre 2021. 7) Per effetto di quanto sopra, veniva sottoscritto tra il predetto Comune, CP_5 ed i resistenti un cd. contratto di accoglienza temporanea al fine di disciplinare la
[...] permanenza degli stessi all'interno dell'alloggio numero 508, sito in via dall'Occo 11 in Cormano, in uso alla (doc. 7). Per l'effetto di una successiva Controparte_5 determinazione dirigenziale comunale, veniva sottoscritto un ulteriore contratto di accoglienza temporanea, con scadenza 30 giugno 2022, tra i medesimi soggetti sottoscrittori del precedente (doc. 9) e, in data 16 maggio 2022, veniva assunta una ancora ulteriore determinazione dirigenziale numero 224 per l'impegno di spesa relativo ai mesi da aprile a giugno 2022 (doc. 10). In data 4 luglio 2022, atteso quanto previsto dall'articolo 3 del contratto di accoglienza temporanea, i resistenti venivano richiesti di reperire altra soluzione abitativa e di rilasciare 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
<<tribunale civile e penale di milano>>
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<<r.g. n. 42561 2023 -sentenza-pagina 1 di 7>> l'alloggio occupato (doc. 11). A fronte dell'inerzia dei resistenti e del loro rifiuto a rilasciare l'immobile (pur se a fronte di proposte logistiche alternative effettuate dal Comune di Cormano), promuoveva procedimento di mediazione finalizzato Parte_1 ad ottenere la restituzione dell'alloggio che si concludeva con esito negativo per mancata adesione delle parti resistenti invitate. l'art. 3 del contratto di accoglienza sancisce2 che l'alloggio deve essere restituito all'ente ospitante (nel caso di specie coincidente con la parte ricorrente). Parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare che , Controparte_2 CP_7 occupavano ed occupano illegittimamente l'immobile in uso alla
[...] CP_8 ricorrente, essendo inadempienti all'obbligo di rilascio assunto contrattualmente e, per l'effetto, chiedeva di condannarli a rilasciare e riconsegnare, immediatamente il suddetto immobile, sito in Cormano (Mi), Via dall'Occo, 11, costituito dall'alloggio contraddistinto dal numero 508, in favore della ricorrente stessa. Il tutto con vittoria di spese e compensi di difesa.
Non si costituivano le controparti, e ciò pure se ritualmente notiziate della pendenza della presente procedura giudiziale a mezzo di formale e rituale notifica. Alla mancata rituale costituzione delle parti convenute-resistenti consegue la declaratoria di contumacia della stessa. All'udienza del 29/02/2024 tuttavia compariva personalmente ed unicamente CP
, nato in [...] il [...], il quale chiedeva di essere comunque sentito seppure
[...] non fosse munito di difensore. Sentito personalmente nato in [...] il [...], lo stesso così Controparte_2 dichiarava: gli altri resistenti sono rispettivamente mia sorella e mia madre pure con me conviventi in Cormano Via Dall'Occo n. 11. Sino ad oggi non ho pagato alcunchè né al Comune di Cormano né alla ricorrente nemmeno per le utenze domestiche (acqua, luce e gas). Ad oggi lavoro part-time per quattro 4 ore al giorno con una paga mensile di circa
€#600,00# mensili netti. Mia sorella è disabile e percepisce anche una invalidità che credo sia di circa €#600,00# mensili. Mia madre non lavora perché bada a mia sorella. Ad oggi non abbiamo trovato altra abitazione alternativa a quella da noi tuttora occupata. La difesa di parte ricorrente riferiva che il progetto di alloggio è finito nel 2021 e dal giugno 2022 i resistenti si sono rifiutati di rilasciare la abitazione, ad oggi, dagli stessi occupata senza titolo alcuno. Riferiva anche che era stata pure offerta alle parti resistenti la disponibilità di un'altra abitazione (sempre sita nel Comune di Cormano); tuttavia tale offerta non è stata accolta dai resistenti che permangono ancora ad oggi ad occupare l'immobile di Cormano, Via Dall'Occo, 11.
2 Cfr. ricorso…….Detta occupazione impedisce il legittimo godimento dello stesso da parte di , compresa Parte_1 la possibilità, tra le altre, di consentire l'ingresso nel predetto alloggio ad altri aventi diritto, rispetto ai resistenti: detta situazione di fatto, unitamente alle molteplici violazioni degli impegni contrattuali assunti, in ordine alla tempestività del rilascio del bene ed al divieto di ospitare altri soggetti, si configura come specifico inadempimento contrattuale da parte dei resistenti stessi che li espone, conseguentemente, all'obbligo di risarcire il danno derivante dalla detta occupazione, che la ricorrente si riserva di richiedere in separato giudizio…..
<<tribunale civile e penale di milano>>
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<<r.g. n. 42561 2023 -sentenza-pagina 1 di 7>> La parte ricorrente chiedeva quindi che la causa venga subito trattenuta in decisione con emittenda sentenza nei termini di legge. Il Giudice visto l'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc come novellato tratteneva la causa in decisione. Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). La occupazione (non sostenuta da alcun titolo contrattuale ovvero legale) da parte dei resistenti nell'alloggio utilizzato per l'accoglienza temporanea, appare --ad oggi-- del tutto illegittima, in quanto protrattasi ampiamente oltre il termine previsto nel contratto di accoglienza temporanea stesso;
del resto lo stesso articolo 2 del detto contratto definisce espressamente la tipologia di accoglienza, come transitoria e temporanea. Appare risultare anche che i resistenti abbiano anche disatteso quanto all'art. 7 del contratto di accoglienza temporanea, avendo introdotto nel nucleo un ulteriore soggetto. Appare provata la legittimazione della parte ricorrente per ottenere la riconsegna del bene immobile: l'art. 3 del contratto di accoglienza sancisce che l'alloggio deve essere restituito all'ente ospitante, che nel caso di specie è la parte ricorrente. In assenza di materiale ed evidenze documentali in atti di segno contrario ovvero ostative all'accoglimento della domanda giudiziale, in assenza di una diversa versione, ricostruzione ovvero anche solo di una
contro
-prospettazione dei fatti offerta dalle parti resistenti (ad oggi rimaste processualmente inerti e silenti pure se ritualmente notiziate della pendenza della presente procedura), la domanda della parte ricorrente a carico di parte resistente (positivamente ed attivamente onerata di provare ex art. 2697 II comma cc) deve ritenersi provata e fondata e quindi da accogliere.
<<tribunale civile e penale di milano>>
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<<r.g. n. 42561 2023 -sentenza-pagina 1 di 7>> La domanda pertanto va accolta e, per l'effetto, si dichiara che le parti resistenti
[...]
, occupano, ad oggi, senza titolo Controparte_2 Controparte_7 CP_8 alcuno l'immobile sito in Cormano alla Via dall'Occo n. 11, costituito dall'alloggio contraddistinto dal numero 508. I resistenti, pertanto e per l'effetto, vanno condannati ad immediatamente rilasciare libero e sgombero da sé, persone e cose l'immobile come identificato in atti, rimettendo lo stesso nella immediata disponibilità anche materiale della parte ricorrente. In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza, le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione3 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito4, deve ritenersi allo stato assorbita5. 3 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 4 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
5 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza
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<<r.g. n. 42561 2023 -sentenza-pagina 1 di 7>> C.F._5
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 42561/2023, definitivamente pronunziando così provvede e dispone:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che le parti resistenti CP
, e occupano, ad oggi, senza titolo
[...] Controparte_7 CP_8 alcuno l'immobile sito in Cormano, alla Via dall'Occo n. 11, costituito dall'alloggio contraddistinto dal numero 508;
-Condanna, per l'effetto, i resistenti ad immediatamente rilasciare libero e sgombero da sé, persone e cose l'immobile come già identificato in atti, rimettendo lo stesso nella immediata disponibilità anche materiale della parte ricorrente;
-Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore della controparte ( ), delle spese legali della presente Parte_1 P.IVA_1 procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#2.000,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 29/02/2024.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass.
Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
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<<r.g. n. 42561 2023 -sentenza-pagina 1 di 7>>
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo
Blandini, ha emesso la seguente sentenza ex art. 281 sexies ultimo comma cpc
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
DA
<< > Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
corrente in Via Bicetti de Buttenoni, 15, C.F.: in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Dott.ssa rappresentata e difesa, in CP_1
questo procedimento, dall'Avv. Massimo De Carli, C.F.: C.F._1
ed elettivamente domiciliata, a ministero del predetto difensore, nello studio di quest'ultimo, in Paderno Dugnano (Mi), Via Roma, n. 31/33, patrocinato/a dall'Avv. DE CARLI MASSIMO;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE
CONTRO
, c.f. n. Controparte_2 CodiceFiscale_2 CP_3
c.f. n. , c.f. n.
[...] CodiceFiscale_3
; C.F._4
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<<r.g. n. 42561 2023 -sentenza-pagina 1 di 7>> RESISTENTI NON COSTITUITI
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile. CONCLUSIONI
Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni delle parti costituite qui di seguito riprodotte in copia:
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<<r.g. n. 42561 2023 -sentenza-pagina 1 di 7>> --CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
Con atto introduttivo depositato in Cancelleria, la parte premetteva che CP_4 nella sua attuale struttura societaria, era frutto di una fusione per incorporazione, nella quale aveva incorporato Controparte_5 Controparte_6
e, contestualmente, aveva variato la propria denominazione sociale in
[...] [...]
(doc. 2). Parte_1
Le due cooperative, e , avevano sottoscritto, nell'anno 2018, con la CP_5 CP_6 società plurimi contratti di servizi per l'utilizzo di spazi Parte_2 attrezzati, in virtù del quale ottenevano in uso, per la durata di anni quindici, alloggi siti in Cormano, Via dall'Occo, 11 (docc. 3-4-5). A seguito della citata fusione, per lo svolgimento di detta attività, Parte_1 utilizzava, per successione nei contratti di entrambe le cooperative, i predetti alloggi. Con deliberazione di giunta comunale numero 239 del 28 dicembre 2020, il Comune di Cormano approvava il servizio di accoglienza abitativa temporanea proposto dalla
, avente ad oggetto l'accoglienza, a seguito della chiusura del progetto Controparte_5 di Cormano al 31.12.2020, del nucleo familiare composto dai resistenti Org_1
(doc. 6). Il progetto aveva una durata annuale e doveva terminare in data 31 dicembre 2021. 7) Per effetto di quanto sopra, veniva sottoscritto tra il predetto Comune, CP_5 ed i resistenti un cd. contratto di accoglienza temporanea al fine di disciplinare la
[...] permanenza degli stessi all'interno dell'alloggio numero 508, sito in via dall'Occo 11 in Cormano, in uso alla (doc. 7). Per l'effetto di una successiva Controparte_5 determinazione dirigenziale comunale, veniva sottoscritto un ulteriore contratto di accoglienza temporanea, con scadenza 30 giugno 2022, tra i medesimi soggetti sottoscrittori del precedente (doc. 9) e, in data 16 maggio 2022, veniva assunta una ancora ulteriore determinazione dirigenziale numero 224 per l'impegno di spesa relativo ai mesi da aprile a giugno 2022 (doc. 10). In data 4 luglio 2022, atteso quanto previsto dall'articolo 3 del contratto di accoglienza temporanea, i resistenti venivano richiesti di reperire altra soluzione abitativa e di rilasciare 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015; In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione;
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<<r.g. n. 42561 2023 -sentenza-pagina 1 di 7>> l'alloggio occupato (doc. 11). A fronte dell'inerzia dei resistenti e del loro rifiuto a rilasciare l'immobile (pur se a fronte di proposte logistiche alternative effettuate dal Comune di Cormano), promuoveva procedimento di mediazione finalizzato Parte_1 ad ottenere la restituzione dell'alloggio che si concludeva con esito negativo per mancata adesione delle parti resistenti invitate. l'art. 3 del contratto di accoglienza sancisce2 che l'alloggio deve essere restituito all'ente ospitante (nel caso di specie coincidente con la parte ricorrente). Parte ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare che , Controparte_2 CP_7 occupavano ed occupano illegittimamente l'immobile in uso alla
[...] CP_8 ricorrente, essendo inadempienti all'obbligo di rilascio assunto contrattualmente e, per l'effetto, chiedeva di condannarli a rilasciare e riconsegnare, immediatamente il suddetto immobile, sito in Cormano (Mi), Via dall'Occo, 11, costituito dall'alloggio contraddistinto dal numero 508, in favore della ricorrente stessa. Il tutto con vittoria di spese e compensi di difesa.
Non si costituivano le controparti, e ciò pure se ritualmente notiziate della pendenza della presente procedura giudiziale a mezzo di formale e rituale notifica. Alla mancata rituale costituzione delle parti convenute-resistenti consegue la declaratoria di contumacia della stessa. All'udienza del 29/02/2024 tuttavia compariva personalmente ed unicamente CP
, nato in [...] il [...], il quale chiedeva di essere comunque sentito seppure
[...] non fosse munito di difensore. Sentito personalmente nato in [...] il [...], lo stesso così Controparte_2 dichiarava: gli altri resistenti sono rispettivamente mia sorella e mia madre pure con me conviventi in Cormano Via Dall'Occo n. 11. Sino ad oggi non ho pagato alcunchè né al Comune di Cormano né alla ricorrente nemmeno per le utenze domestiche (acqua, luce e gas). Ad oggi lavoro part-time per quattro 4 ore al giorno con una paga mensile di circa
€#600,00# mensili netti. Mia sorella è disabile e percepisce anche una invalidità che credo sia di circa €#600,00# mensili. Mia madre non lavora perché bada a mia sorella. Ad oggi non abbiamo trovato altra abitazione alternativa a quella da noi tuttora occupata. La difesa di parte ricorrente riferiva che il progetto di alloggio è finito nel 2021 e dal giugno 2022 i resistenti si sono rifiutati di rilasciare la abitazione, ad oggi, dagli stessi occupata senza titolo alcuno. Riferiva anche che era stata pure offerta alle parti resistenti la disponibilità di un'altra abitazione (sempre sita nel Comune di Cormano); tuttavia tale offerta non è stata accolta dai resistenti che permangono ancora ad oggi ad occupare l'immobile di Cormano, Via Dall'Occo, 11.
2 Cfr. ricorso…….Detta occupazione impedisce il legittimo godimento dello stesso da parte di , compresa Parte_1 la possibilità, tra le altre, di consentire l'ingresso nel predetto alloggio ad altri aventi diritto, rispetto ai resistenti: detta situazione di fatto, unitamente alle molteplici violazioni degli impegni contrattuali assunti, in ordine alla tempestività del rilascio del bene ed al divieto di ospitare altri soggetti, si configura come specifico inadempimento contrattuale da parte dei resistenti stessi che li espone, conseguentemente, all'obbligo di risarcire il danno derivante dalla detta occupazione, che la ricorrente si riserva di richiedere in separato giudizio…..
<<tribunale civile e penale di milano>>
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<<r.g. n. 42561 2023 -sentenza-pagina 1 di 7>> La parte ricorrente chiedeva quindi che la causa venga subito trattenuta in decisione con emittenda sentenza nei termini di legge. Il Giudice visto l'art. 281 sexies, ultimo comma, cpc come novellato tratteneva la causa in decisione. Deve, preliminarmente ed in rito, ritenersi sussistente la giurisdizione dell'A.G. oggi procedente, così come pure correttamente radicata ed individuata la competenza territoriale dell'adito Tribunale del capoluogo lombardo secondo i canoni normativamente previsti dalla disciplina legislativa specificamente vigente in materia. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). La occupazione (non sostenuta da alcun titolo contrattuale ovvero legale) da parte dei resistenti nell'alloggio utilizzato per l'accoglienza temporanea, appare --ad oggi-- del tutto illegittima, in quanto protrattasi ampiamente oltre il termine previsto nel contratto di accoglienza temporanea stesso;
del resto lo stesso articolo 2 del detto contratto definisce espressamente la tipologia di accoglienza, come transitoria e temporanea. Appare risultare anche che i resistenti abbiano anche disatteso quanto all'art. 7 del contratto di accoglienza temporanea, avendo introdotto nel nucleo un ulteriore soggetto. Appare provata la legittimazione della parte ricorrente per ottenere la riconsegna del bene immobile: l'art. 3 del contratto di accoglienza sancisce che l'alloggio deve essere restituito all'ente ospitante, che nel caso di specie è la parte ricorrente. In assenza di materiale ed evidenze documentali in atti di segno contrario ovvero ostative all'accoglimento della domanda giudiziale, in assenza di una diversa versione, ricostruzione ovvero anche solo di una
contro
-prospettazione dei fatti offerta dalle parti resistenti (ad oggi rimaste processualmente inerti e silenti pure se ritualmente notiziate della pendenza della presente procedura), la domanda della parte ricorrente a carico di parte resistente (positivamente ed attivamente onerata di provare ex art. 2697 II comma cc) deve ritenersi provata e fondata e quindi da accogliere.
<<tribunale civile e penale di milano>>
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<<r.g. n. 42561 2023 -sentenza-pagina 1 di 7>> La domanda pertanto va accolta e, per l'effetto, si dichiara che le parti resistenti
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, occupano, ad oggi, senza titolo Controparte_2 Controparte_7 CP_8 alcuno l'immobile sito in Cormano alla Via dall'Occo n. 11, costituito dall'alloggio contraddistinto dal numero 508. I resistenti, pertanto e per l'effetto, vanno condannati ad immediatamente rilasciare libero e sgombero da sé, persone e cose l'immobile come identificato in atti, rimettendo lo stesso nella immediata disponibilità anche materiale della parte ricorrente. In ragione dell'esito del giudizio e del principio della soccombenza, le spese legali di lite e di procedura sono disciplinate come in dispositivo, cui in questa sede si rinvia tenuto conto del valore della causa e della applicazione di tutti i parametri di cui alla tabella del D.M. attualmente vigente. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione3 il Tribunale Civile e Penale di Milano provvede come in dispositivo. Ogni altra, ulteriore e diversa questione, in rito ed in merito4, deve ritenersi allo stato assorbita5. 3 Deve richiamarsi nel resto il principio di diritto ex Cass. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui nel processo civile (ed anche in quello tributario in virtù di quanto disposto dal D Lgs 546/1992 art. 1 comma n. 2) non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. E' inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Cfr. ratio espressa anche dalla pronunzia della Suprema Corte con. Sent. SS.UU. n. 642/2015 secondo cui non può trascurarsi la copiosa giurisprudenza secondo la quale la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 cpc n. 4, e l'osservanza degli artt. 115 e 116 cpc non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (v. tra numerosissime Cass. 22801/2009), dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata (tra le moltissime v. Cass. nn. 17145 del 2006 e 2272/2007), nonchè la giurisprudenza secondo la quale anche la motivazione in forma sintetica è idonea a suffragare il convincimento in fatto, non costituendo vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell''art. 360 cpc n. 5, n. 5, la ridotta estensione della sentenza ed essendo sufficiente che nella motivazione del provvedimento risulti esplicitato, ancorchè sinteticamente, l'iter logico- giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (v. Cass. n. 15489 del 2007). Peraltro, già nei decenni trascorsi la giurisprudenza di legittimità aveva dato una lettura informale e funzionale della sentenza, meglio, della sua motivazione, affermando, nell'ottica della semplificazione e dello "snellimento" del lavoro del giudice, pur senza sacrificare chiarezza e precisione, che non è viziata per omessa o insufficiente motivazione la sentenza stesa su modulo predisposto, quando questo sia stato utilizzato o adattato in maniera tale che la motivazione ne risulti aderente alla concretezza del caso deciso, con gli opportuni specifici riferimenti agli elementi di fatto che lo caratterizzano (v. anche Cass. 1570/1984 e 275/1995 e 24508/2006). 4 Cfr. art. 118, I comma ultima parte, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;
5 Cfr. Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 11547/2013 secondo cui la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, come nel caso in esame, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande;
non rientra tra le ipotesi di assorbimento la situazione in cui la decisione adottata non esclude la necessità, ne' la possibilità di pronunciare sulle altre questioni prospettate dalla parte, la quale conserva interesse alla decisione sulle stesse (Cass. 7663/2012 e 264/2006). Infatti, il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. Occorre in premessa ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza
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<<r.g. n. 42561 2023 -sentenza-pagina 1 di 7>> C.F._5
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 42561/2023, definitivamente pronunziando così provvede e dispone:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che le parti resistenti CP
, e occupano, ad oggi, senza titolo
[...] Controparte_7 CP_8 alcuno l'immobile sito in Cormano, alla Via dall'Occo n. 11, costituito dall'alloggio contraddistinto dal numero 508;
-Condanna, per l'effetto, i resistenti ad immediatamente rilasciare libero e sgombero da sé, persone e cose l'immobile come già identificato in atti, rimettendo lo stesso nella immediata disponibilità anche materiale della parte ricorrente;
-Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore della controparte ( ), delle spese legali della presente Parte_1 P.IVA_1 procedura qui di seguito liquidate in complessivi €#2.000,00# per compensi professionali, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. Milano, così deciso il 29/02/2024.
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono essere ritenute come
"omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. Ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass.
Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014);
<<tribunale civile e penale di milano>>
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<<r.g. n. 42561 2023 -sentenza-pagina 1 di 7>>