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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 19/11/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 19.11.2025
Causa n. 1751 2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Arabella Menin e per la parte convenuta l'avv. Ferrarello.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 19.11.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1751 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 9.8.2024 da
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MENIN ARABELLA, P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MENIN ARABELLA
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 presso il CP_1
difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 9.8.2024 la Parte_1
in persona del socio accomandatario sig.ra ha
[...] Parte_1
proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 51/2024, con la
Co quale l di ha ingiunto il pagamento della complessiva somma CP_1
1 di euro 3.622,27 a titolo di sanzione amministrativa e spese, per l'avvenuto pagamento in contanti dello stipendio relativo ai mesi di luglio e settembre 2018 al dipendente sig. Ha dedotto la Controparte_3
Co assoluta infondatezza della pretesa dell' , avendo provveduto al pagamento degli stipendi con bonifico, come da distinte che ha prodotto in giudizio. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza opposta poiché infondata.
Co Si è costituito l di ed ha dedotto che in seguito CP_1
all'accertamento iniziato in data 23 novembre 2019, gli ispettori del lavoro hanno trovato delle telecamere di videosorveglianza istallate. Con il verbale di primo accesso hanno chiesto all'azienda di esibire, entro il 2 dicembre, il Libro Unico del Lavoro, la documentazione comprovante i bonifici effettuati per il pagamento delle retribuzioni ai Sigg.ri
[...]
e nonché l'autorizzazione all'installazione Parte_2 Controparte_3
delle telecamere e il DVR. L'esame della documentazione acquisita ha evidenziato la non tracciabilità della retribuzione dovuta al Sig.
[...]
per il periodo da luglio a settembre 2018 e alla Sig.ra CP_3 [...]
per il mese di giugno 2019. Con il verbale conclusivo Parte_2
dell'accertamento dell'11.12.2019 è stato contestato l'illecito al socio amministratore Sig. e alla società quale obbligato in Parte_3
solido. In data 8 gennaio 2020, la società ha presentato uno scritto difensivo allegando documentazione che attestava l'avvenuto bonifico della retribuzione di giugno 2019 per la Sig.ra (effettuato a luglio Pt_2
2019) e il bonifico di agosto 2019 del Sig. (effettuato a CP_3
settembre 2019). L'ispettorato, esaminata la documentazione trasmessa successivamente alla chiusura degli accertamenti e ritenuta provata la tracciabilità per i mesi di giugno 2019 ( ) e agosto 2018 Pt_2
2 ( , ha emesso l'ordinanza ingiunzione, limitando le contestazioni CP_3
ai soli mesi di luglio e settembre 2018 per il Sig. riguardo ai CP_3
quali non risultava la prova dell'avvenuto bonifico, per la violazione dell'art. 1, comma 910 della L. n. 205/2007, che impone ai datori di lavoro, dal 1° luglio 2018, l'obbligo di corrispondere la retribuzione esclusivamente tramite strumenti tracciabili. Ritenuta la correttezza dell'operato degli ispettori, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Considerata la natura documentale della causa, non è stata espletata attività istruttoria.
Il giudice ha fissato udienza di discussione.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
Parte opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria
Co dell di opponendo l'ordinanza ingiunzione n. 51/2024 notificata CP_1
Co in data 19.7.2024. Con l'ordinanza ingiunzione opposta l ha ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 3.622,27 per la violazione di cui all'art. 1, comma 910, L. 205/2007 per non aver parte opponente corrisposto al lavoratore le retribuzioni relative ai mesi Controparte_3
di luglio e settembre 2018 con strumenti tracciabili. In sede di primo
Co Co accesso (doc. 2 ), gli ispettori dell avevano richiesto alla società opponente di fornire tutta la documentazione utile all'espletamento dell'attività di indagine.
Parte opponente aveva ottemperato soltanto parzialmente, mediante consegna della documentazione utile a provare la tracciabilità dei
3 pagamenti effettuati ai dipendenti, ad esclusione di quelli relativi ai mesi di luglio e settembre 2018 al dipendente CP_3
Co Con il verbale conclusivo dell'accertamento (doc. 3 ), notificato alla
Co parte opponente in data 17.12.2019, l ha diffidato la parte al pagamento della sanzione in misura ridotta, motivando la richiesta.
Soltanto all'esito della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del ricorso giudiziale, parte opponente ha prodotto in giudizio copia dei bonifici di pagamento degli stipendi relativi ai mesi di luglio e settembre
2018 al lavoratore fornendo la prova documentale CP_3
dell'avvenuto pagamento con modalità tracciabile.
Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta e, considerato il ritardo nella esibizione della documentazione richiesta dall'ispettorato ben prima della emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta, considerato che la tempestiva esibizione avrebbe evitato ulteriore attività all'ispettorato, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) Compensa fra le parti le spese di lite.
Verona, 19 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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SEZIONE LAVORO
Udienza del 19.11.2025
Causa n. 1751 2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Arabella Menin e per la parte convenuta l'avv. Ferrarello.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Stefania Del Gais
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Stefania Del Gais, all'udienza del giorno 19.11.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1751 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 9.8.2024 da
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. MENIN ARABELLA, P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MENIN ARABELLA
Contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FERRARELLO ELENA, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA FILOPANTI 3/5 37123 presso il CP_1
difensore avv. FERRARELLO ELENA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 9.8.2024 la Parte_1
in persona del socio accomandatario sig.ra ha
[...] Parte_1
proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 51/2024, con la
Co quale l di ha ingiunto il pagamento della complessiva somma CP_1
1 di euro 3.622,27 a titolo di sanzione amministrativa e spese, per l'avvenuto pagamento in contanti dello stipendio relativo ai mesi di luglio e settembre 2018 al dipendente sig. Ha dedotto la Controparte_3
Co assoluta infondatezza della pretesa dell' , avendo provveduto al pagamento degli stipendi con bonifico, come da distinte che ha prodotto in giudizio. Ha quindi concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza opposta poiché infondata.
Co Si è costituito l di ed ha dedotto che in seguito CP_1
all'accertamento iniziato in data 23 novembre 2019, gli ispettori del lavoro hanno trovato delle telecamere di videosorveglianza istallate. Con il verbale di primo accesso hanno chiesto all'azienda di esibire, entro il 2 dicembre, il Libro Unico del Lavoro, la documentazione comprovante i bonifici effettuati per il pagamento delle retribuzioni ai Sigg.ri
[...]
e nonché l'autorizzazione all'installazione Parte_2 Controparte_3
delle telecamere e il DVR. L'esame della documentazione acquisita ha evidenziato la non tracciabilità della retribuzione dovuta al Sig.
[...]
per il periodo da luglio a settembre 2018 e alla Sig.ra CP_3 [...]
per il mese di giugno 2019. Con il verbale conclusivo Parte_2
dell'accertamento dell'11.12.2019 è stato contestato l'illecito al socio amministratore Sig. e alla società quale obbligato in Parte_3
solido. In data 8 gennaio 2020, la società ha presentato uno scritto difensivo allegando documentazione che attestava l'avvenuto bonifico della retribuzione di giugno 2019 per la Sig.ra (effettuato a luglio Pt_2
2019) e il bonifico di agosto 2019 del Sig. (effettuato a CP_3
settembre 2019). L'ispettorato, esaminata la documentazione trasmessa successivamente alla chiusura degli accertamenti e ritenuta provata la tracciabilità per i mesi di giugno 2019 ( ) e agosto 2018 Pt_2
2 ( , ha emesso l'ordinanza ingiunzione, limitando le contestazioni CP_3
ai soli mesi di luglio e settembre 2018 per il Sig. riguardo ai CP_3
quali non risultava la prova dell'avvenuto bonifico, per la violazione dell'art. 1, comma 910 della L. n. 205/2007, che impone ai datori di lavoro, dal 1° luglio 2018, l'obbligo di corrispondere la retribuzione esclusivamente tramite strumenti tracciabili. Ritenuta la correttezza dell'operato degli ispettori, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Considerata la natura documentale della causa, non è stata espletata attività istruttoria.
Il giudice ha fissato udienza di discussione.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con motivazioni contestuali.
*
Parte opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria
Co dell di opponendo l'ordinanza ingiunzione n. 51/2024 notificata CP_1
Co in data 19.7.2024. Con l'ordinanza ingiunzione opposta l ha ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 3.622,27 per la violazione di cui all'art. 1, comma 910, L. 205/2007 per non aver parte opponente corrisposto al lavoratore le retribuzioni relative ai mesi Controparte_3
di luglio e settembre 2018 con strumenti tracciabili. In sede di primo
Co Co accesso (doc. 2 ), gli ispettori dell avevano richiesto alla società opponente di fornire tutta la documentazione utile all'espletamento dell'attività di indagine.
Parte opponente aveva ottemperato soltanto parzialmente, mediante consegna della documentazione utile a provare la tracciabilità dei
3 pagamenti effettuati ai dipendenti, ad esclusione di quelli relativi ai mesi di luglio e settembre 2018 al dipendente CP_3
Co Con il verbale conclusivo dell'accertamento (doc. 3 ), notificato alla
Co parte opponente in data 17.12.2019, l ha diffidato la parte al pagamento della sanzione in misura ridotta, motivando la richiesta.
Soltanto all'esito della notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del ricorso giudiziale, parte opponente ha prodotto in giudizio copia dei bonifici di pagamento degli stipendi relativi ai mesi di luglio e settembre
2018 al lavoratore fornendo la prova documentale CP_3
dell'avvenuto pagamento con modalità tracciabile.
Per tali motivi l'opposizione deve essere accolta e, considerato il ritardo nella esibizione della documentazione richiesta dall'ispettorato ben prima della emissione dell'ordinanza ingiunzione opposta, considerato che la tempestiva esibizione avrebbe evitato ulteriore attività all'ispettorato, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) Compensa fra le parti le spese di lite.
Verona, 19 novembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Stefania Del Gais
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