Ordinanza cautelare 3 luglio 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00210/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00784/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2025, proposto da
IV DO, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Massa, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;
contro
il Comune di Diano Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Borello, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 10/3b;
nei confronti
di NO SI, non costituito in giudizio;
della società Immobiliare Gorleri di ER RO & C. s.a.s., rappresentata e difesa dagli avvocati Renato Giannelli, Glauco Stagnaro e Matteo Melani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Responsabile Settore 7° - Edilizia Privata Urbanistica - Ufficio edilizia privata 10/04/2025, n. 32, avente ad oggetto “diniego istanza di revoca di cui alla nota in atti prot. n. 004144 del 17/02/2025, assunta dallo scrivente settore 7° edilizia privata urbanistica come richiesta di revoca e diniego istanza di revoca del 19/02/2025, prot. n. 0004478 del 20/02/2025, dell'ordinanza n. 66 del 18/08/2022 e dell'ordinanza n. 96 del 18/11/2022 di sospensione lottizzazione terreni ai sensi dell'art. 30 del DPR n. 380/01 e ss.mm. e ii. in assenza di specifica autorizzazione”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Diano Marina e dell’Immobiliare Gorleri di ER RO & C. s.a.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. GE VI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza 13 luglio 2023, n. 714 questa sezione aveva annullato l’ordinanza 18/11/2022, n. 96, con la quale il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di Diano Marina aveva ingiunto alla signora IV DO, ai sensi del comma 7 dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/01 e ss. mm. e ii., la sospensione immediata della lottizzazione di terreni a scopo edificatorio in essere, in assenza della prescritta autorizzazione ai sensi del comma 1 dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/01.
Il Consiglio di Stato, con sentenza sez. IV, 27 dicembre 2024, n. 10403, riformava la sentenza che aveva escluso la configurabilità di una fattispecie di lottizzazione (cartolare) abusiva, sicché i soggetti interessati dapprima stipulavano e trascrivevano gli atti di ricomposizione fondiaria necessari a ripristinare lo status quo ante dei terreni e delle proprietà, e quindi chiedevano al Comune, ex art. 30, comma 8, D.P.R. n. 380/2001, in data 17 febbraio 2025, la revoca dell’ordinanza di sospensione della lottizzazione.
Con il ricorso in epigrafe la signora DO ha impugnato il provvedimento del Responsabile Settore 7° – Edilizia Privata Urbanistica – Ufficio edilizia privata 10/4/2025, n. 32, con cui il Comune, ritenendo tardiva l’istanza, in quanto formulata allorquando era già decorso il termine di 90 giorni previsto dall’art. 30, comma 8, del DPR 380/2001 dalla notificazione dell’ordinanza di sospensione (contando i 62 giorni tra la notifica dell’ordinanza e quella della sua sospensione cautelare in sede giurisdizionale), ha respinto l’istanza di revoca, ritenendo già perfezionata l’acquisizione “di diritto” al patrimonio comunale.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Diano Marina, mentre la società Immobiliare Gorleri di ER RO & C. s.a.s. è intervenuta ad adiuvandum .
Con ordinanza 3.7.2025, n. 164 la sezione ha accolto la domanda cautelare.
In vista della pubblica udienza del 28 gennaio 2026 – nella quale il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione – il Comune di Diano Marina ha depositato in giudizio provvedimento 6.10.2025, n. 107, di revoca dell’ordinanza n. 96 del 18/11/2022 (di sospensione della lottizzazione di terreni) e dell’ordinanza n. 32 del 10/04/2025 (di diniego dell’istanza di revoca), e la ricorrente ha dichiarato di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, che pertanto dev’esser dichiarato improcedibile ex art. 84 u.c. c.p.a..
Stante l’accordo manifestato dalle parti sul punto, le spese di giudizio possono compensarsi integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC BE, Presidente
GE VI, Consigliere, Estensore
AN ET, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE VI | UC BE |
IL SEGRETARIO