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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 811/2023
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 811/2023; rilevato che l'udienza del 13.01.2025 fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, in funzione di giudice di appello, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- 1 - nella causa civile iscritta al numero 811 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Locri (RC) alla via Duca della Vittoria 32, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mollica, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
p.iva in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Siderno, alla via Gorizia n. 14, presso lo studio dell'Avv. Francesco Commisso, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di n. Pt_1
136/2023 depositata in data 17.02.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello regolarmente notificato, il ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 136/2023 del Giudice di Pace di Locri depositata in data 17.02.2023, mai notificata.
L'appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza di primo grado, lamentando l'errata e/o inesatta interpretazione dei fatti e delle risultanze probatorie in atti da parte del giudicante e, in particolare, l'insussistenza dello stato di necessità del trasgressore. L'appellante pertanto ha concluso nei seguenti termini: “in riforma della sentenza impugnata, Voglia riformare in toto la sentenza n. 136/2023, depositata in data
17/02/2023, e mai notificata, nel procedimento civile recante n. di RG. 138/2021, per le considerazioni in fatto ed in diritto svolte in narrativa e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, accogliere le conclusioni del siccome formulata nel giudizio Parte_1
di primo grado e quindi, conseguentemente per l'effetto confermare la sanzione amministrativa
- 2 - elevata e quindi il verbale n° 6335/2020; condannare parte convenuta al pagamento di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.11.2023 si è costituita in giudizio la quale ha contestato l'avverso motivo di appello, rilevando la CP_1
sussistenza dello stato di necessità nel caso esaminato dal Giudice di Pace, e ha proposto appello incidentale per omessa pronuncia del Giudice di Pace in relazione al primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 201 Codice della strada, per erronea compensazione delle spese di giudizio del primo grado. L'appellato ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “rigettare l'appello di controparte e confermare la sentenza resa n. 136/2023 R.G. resa dal Giudice di Pace di accogliere Pt_1
l'impugnazione incidentale in relazione al punto concernente la compensazione delle spese, nonché all'omessa pronuncia sul primo motivo di ricorso di primo grado in violazione dell'art.
201 Codice della strada;
con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Unitamente alla comparsa di costituzione e risposta,
l'appellata ha avanzato istanza di rimessione in termini ai fini della proposizione dell'appello incidentale, ridepositato in data 21.11.2023 a causa del fallimento per problemi informatici del primo deposito effettuato.
Celebratasi la prima udienza e acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, con ordinanza del 18.05.2024, il giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato rinviato per discussione e decisione con termini fino al 13.01.2025.
§ 2. L'appello principale è fondato e merita accoglimento.
L'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e l'erroneo accertamento dell'esistenza dell'esimente dello stato di necessità.
Va osservato che la società non ha dato sufficiente prova degli CP_1
elementi posti a sostegno dell'esistenza dell'esimente invocata. In particolare,
l'appellata ha allegato che alla guida del veicolo con cui è stata commessa l'infrazione contestata con il verbale di contestazione n. registro generale 6335/2020 – verbale
6212/2020 vi era , il quale al momento dell'infrazione stava Persona_1
trasportando, al Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di , Pt_1 Persona_2
suocero del conducente, che aveva accusato un malore. L'appellato ha anche aggiunto
- 3 - che il semaforo la cui indicazione segnaletica è stata infranta si trova lungo il percorso che conduce al suddetto Pronto Soccorso. A sostegno di tali allegazioni la società opponente ha prodotto il verbale di accettazione al Pronto Soccorso di
[...]
del 16.08.2020 delle ore 14:46, la cartella clinica relativa allo stesso e Per_2
un'autocertificazione sottoscritta da circa il grado di parentela Persona_1
tra il dichiarante e . Persona_2
Orbene, alcun dato probatorio può ricavarsi dall'autocertificazione, atteso che
«L'autocertificazione, prevista dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, può essere idonea, ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a se favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o
l'ammissione di controparte possono esonerare dallo "onus probandi"» (Cass. Sez. L.,
23/07/2010, n. 17358). Ne deriva che l'esistenza di una relazione di parentela tra e non può dirsi provata. Persona_1 Persona_2
Quanto invece alla documentazione medica, va evidenziato che quest'ultima è idonea a provare la circostanza che ha avuto un malore per cui è Persona_2
stato necessario trasportarlo al Pronto Soccorso e che l'accettazione è avvenuta pochi minuti dopo la commessa infrazione da parte dell'auto riconducibile alla società appellante, ma nulla aggiunge sulla circostanza che a bordo dell'auto vi fosse trasportato il sig. circostanza debitamente contestata già in primo grado Per_2
dall'odierno appellante principale.
Alcun dato, inoltre, è stato offerto per provare che il semaforo ove è stata commessa l'infrazione si trova lungo la strada che era necessario percorrere per raggiungere l'ospedale di tenuto conto che non vi è evidenza in atti nemmeno Pt_1
del punto di partenza del conducente . Persona_1
Il ricorrente in primo grado, dunque, non ha correttamente assolto all'onere probatorio sullo stesso ricadente per cui l'appello principale va accolto e la sentenza
- 4 - di primo grado riformata nella parte in cui ha statuito sull'esistenza dell'esimente dello stato di necessità.
§ 3. In relazione all'appello incidentale, va in primo luogo valutata l'istanza di rimessioni in termini avanzata dalla società CP_1
A sostegno dell'istanza suddetta, la società appellata ha dedotto: a. che, in data
15 novembre 2023, ha provveduto a notificare la propria comparsa contenete l'appello incidentale, a norma dell'art. 436 c.p.c., alla controparte e, successivamente, nella medesima data, a depositarlo telematicamente con inoltro alla pec del Tribunale di Locri (tribunale. tel.giustiziacert.it), ricevendo il riscontro delle prime due Email_1
pec di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata;
b. che successivamente ha ricevuto la terza pec relativa all'esito controlli automatici, la quale riportava la seguente dicitura: “Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”; c. che in data 16 novembre 2023, il difensore si è recato personalmente in cancelleria, al fine di verificare la regolarità del deposito, ma che per problemi di natura tecnica, non imputabili alla parte, quale il taglio dei cavi della rete internet, che ha bloccato l'intera attività del Tribunale civile di Locri nelle date del 15 e 16 novembre, non è stato possibile effettuare alcuna verifica (fatto notorio);
d. che la verifica è stata possibile solamente il 20 novembre 2023, ricevendo come risposta dal personale della cancelleria che risultava un “errore fatale” nel deposito effettuato.
Va ricordato in merito che «a norma dell'art. 16- bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza ...». Il quadro normativo è poi completato dall'art. 13, comma 2, del d.m.
21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), a mente del quale «[2] I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. [3] Nel caso previsto dal comma 2
- 5 - la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente». In forza delle richiamate disposizioni, il deposito telematico di un atto si articola in quattro fasi, che coincidono con il rilascio di altrettanti messaggi di p.e.c. da parte del sistema informatico: 1) ‹‹ricevuta di accettazione deposito››, ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore p.e.c. del mittente;
2) ‹‹ricevuta di avvenuta consegna›› (“RdAC” – cd. “seconda PEC”), con la quale il gestore p.e.c del
Ministero della Giustizia attesta che lo stesso è stato ricevuto nella sua casella;
3) ‹‹esito controlli automatici deposito›› (cd. “terza Pec”), che viene inviata dal gestore dei servizi telematici del
Ministero della Giustizia contenente l'esito dei controlli che il sistema effettua automaticamente sulla busta, all'esito dei quali possono essere segnalate al depositante anomalie che sono codificate secondo specifiche tipologie (warn, anomalia non bloccante, error, anomalia bloccante, non preclusiva dell'accettazione manuale da parte della Cancelleria;
fatal, anomalia non gestibile per gravi carenze dell'atto che non consentono l'elaborazione e accettazione manuale); 4) ‹‹accettazione deposito›› (cd. “quarta PEC”), che viene inviata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario destinatario del deposito e contiene l'eventuale accettazione o il rifiuto del deposito, previo scrutinio delle anomalie eventualmente rilevate dal sistema. Solo a seguito dell'accettazione, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo visibile alle controparti. (…) Tuttavia, ponendo l'accento sul fatto che la struttura del procedimento di deposito telematico è a fattispecie progressiva, sicché la RdAC consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato, ma pur sempre provvisorio, altra parte della giurisprudenza ha precisato che il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della RdAC è condizionato dalla ricezione della terza e della quarta
p.e.c. (in tal senso, Cass., sez. 6-1, 20/08/2020, n. 17404; Cass., sez. 6-1, 21/09/2022, n.
27654) e, quindi, al buon fine dell'intero procedimento, in tal modo riconoscendo la necessità di un positivo superamento dei controlli, automatici (art. 13, comma 7, d.m. Giustizia n.
44/2011 e art. 14, comma 7, delle Specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA del
16 aprile 2014) e manuali (articolo 13, comma 7, d.m. Giustizia n. 44/2011 e articolo 14, comma 10, delle Specifiche Tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA del 16 aprile 2014), documentati da queste ultime comunicazioni p.e.c. (Cass., sez. 1, 08/11/2019, n. 28982;
Cass., sez. 6-1, 20/08/2020, n. 17404; Cass., sez. 6-1, 21/09/2022, n. 27654)» (così in motivazione Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19307 del 2023).
Nel caso in esame è pacifico che il primo deposito effettuato dall'appellante incidentale non è andato a buon fine. Tuttavia, l'istante non ha allegato elementi atti
- 6 - a comprovare come la stessa sia ‹‹incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile››, come previsto dal secondo comma dell'art. 153 cod. proc. civ., che richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e, cioè, dell'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima, e dell'immediatezza della reazione, diretta a superarlo prontamente (tra le tante, Cass., sez. 6- 5, 05/08/2021, n. 2342 e la citata 19307/2023).
L'istante, invero, si è limitato ad affermare che il deposito della propria comparsa nei termini di cui all'art. 436 c.p.c. non è andato a buon fine essendosi verificato un
“errore fatale”. Tale circostanza non è stata provata, non essendo stato prodotto un attestato di cancelleria in tal senso né essendo stato offerto alcun elemento da cui ricavare che l'errore non sia imputabile al depositante. In particolare, alcun elemento
è stato offerto per apprezzare la rigorosa osservanza delle specifiche tecniche per la spedizione degli atti (da cui deriva il corretto perfezionamento dell'iter del deposito).
Del resto, non può invocarsi nemmeno il legittimo e incolpevole affidamento secondo il principio per cui «la serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle «specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale»), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono specie di «istruzioni» che l'amministrazione della giustizia dà alle parti e pertanto sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell'ambito del giudizio ex art. 294, co. 2 c.p.c. sul presupposto della rimessione in termini, laddove – a cagione dei loro difetti - s'inseriscano con ruolo determinante nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo rimanendo che l'apprezzamento circa la non imputabilità alla parte nel caso concreto è affidato al giudice del merito» (Cass., sez. 2,
18/10/2022, n. 30514), atteso, da un lato, che non è stata allegata alcuna rassicurazione offerta dalla Cancelleria per la mancata comunicazione positiva di avvenuto deposito e, dall'altro lato, che la terza pec comunicante la sussistenza di un errore imprevisto è pervenuta all'appellato nell'immediatezza del deposito (in data 15 novembre), prima dello spirare del termine per la proposizione dell'appello incidentale, dunque in tempo utili per procedere a un nuovo deposito entro il 17 novembre (termine peraltro successivo all'asserito blocco della rete nei giorni 15 e 16 novembre allegato dall'appellato).
In definitiva non sussistono i presupposti per la rimessione in termini, con la conseguenza che l'appello incidentale deve ritenersi tardivo e quindi inammissibile.
- 7 - § 4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022 applicando la riduzione del 50%, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, per lo scaglione fino a euro 1.100,00 ed esclusa la fase istruttoria di fatto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 136/2023 emessa dal Giudice di Pace di rigetta l'opposizione avanzata da Pt_1 CP_1
avverso il verbale di contestazione n. registro generale 6335/2020 –
[...]
verbale 6212/2020;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3. condanna al pagamento in favore del delle CP_1 Parte_1
spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 462,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come legge.
Così deciso in Locri il 11/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 8 -
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, letti gli atti del procedimento iscritto al n.r.g. 811/2023; rilevato che l'udienza del 13.01.2025 fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, in funzione di giudice di appello, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- 1 - nella causa civile iscritta al numero 811 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Locri (RC) alla via Duca della Vittoria 32, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mollica, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
p.iva in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Siderno, alla via Gorizia n. 14, presso lo studio dell'Avv. Francesco Commisso, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di n. Pt_1
136/2023 depositata in data 17.02.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di appello regolarmente notificato, il ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 136/2023 del Giudice di Pace di Locri depositata in data 17.02.2023, mai notificata.
L'appellante ha rilevato l'erroneità della sentenza di primo grado, lamentando l'errata e/o inesatta interpretazione dei fatti e delle risultanze probatorie in atti da parte del giudicante e, in particolare, l'insussistenza dello stato di necessità del trasgressore. L'appellante pertanto ha concluso nei seguenti termini: “in riforma della sentenza impugnata, Voglia riformare in toto la sentenza n. 136/2023, depositata in data
17/02/2023, e mai notificata, nel procedimento civile recante n. di RG. 138/2021, per le considerazioni in fatto ed in diritto svolte in narrativa e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi, accogliere le conclusioni del siccome formulata nel giudizio Parte_1
di primo grado e quindi, conseguentemente per l'effetto confermare la sanzione amministrativa
- 2 - elevata e quindi il verbale n° 6335/2020; condannare parte convenuta al pagamento di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ex art. 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.11.2023 si è costituita in giudizio la quale ha contestato l'avverso motivo di appello, rilevando la CP_1
sussistenza dello stato di necessità nel caso esaminato dal Giudice di Pace, e ha proposto appello incidentale per omessa pronuncia del Giudice di Pace in relazione al primo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 201 Codice della strada, per erronea compensazione delle spese di giudizio del primo grado. L'appellato ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “rigettare l'appello di controparte e confermare la sentenza resa n. 136/2023 R.G. resa dal Giudice di Pace di accogliere Pt_1
l'impugnazione incidentale in relazione al punto concernente la compensazione delle spese, nonché all'omessa pronuncia sul primo motivo di ricorso di primo grado in violazione dell'art.
201 Codice della strada;
con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Unitamente alla comparsa di costituzione e risposta,
l'appellata ha avanzato istanza di rimessione in termini ai fini della proposizione dell'appello incidentale, ridepositato in data 21.11.2023 a causa del fallimento per problemi informatici del primo deposito effettuato.
Celebratasi la prima udienza e acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, con ordinanza del 18.05.2024, il giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato rinviato per discussione e decisione con termini fino al 13.01.2025.
§ 2. L'appello principale è fondato e merita accoglimento.
L'appellante lamenta l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e l'erroneo accertamento dell'esistenza dell'esimente dello stato di necessità.
Va osservato che la società non ha dato sufficiente prova degli CP_1
elementi posti a sostegno dell'esistenza dell'esimente invocata. In particolare,
l'appellata ha allegato che alla guida del veicolo con cui è stata commessa l'infrazione contestata con il verbale di contestazione n. registro generale 6335/2020 – verbale
6212/2020 vi era , il quale al momento dell'infrazione stava Persona_1
trasportando, al Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di , Pt_1 Persona_2
suocero del conducente, che aveva accusato un malore. L'appellato ha anche aggiunto
- 3 - che il semaforo la cui indicazione segnaletica è stata infranta si trova lungo il percorso che conduce al suddetto Pronto Soccorso. A sostegno di tali allegazioni la società opponente ha prodotto il verbale di accettazione al Pronto Soccorso di
[...]
del 16.08.2020 delle ore 14:46, la cartella clinica relativa allo stesso e Per_2
un'autocertificazione sottoscritta da circa il grado di parentela Persona_1
tra il dichiarante e . Persona_2
Orbene, alcun dato probatorio può ricavarsi dall'autocertificazione, atteso che
«L'autocertificazione, prevista dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, può essere idonea, ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a se favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o
l'ammissione di controparte possono esonerare dallo "onus probandi"» (Cass. Sez. L.,
23/07/2010, n. 17358). Ne deriva che l'esistenza di una relazione di parentela tra e non può dirsi provata. Persona_1 Persona_2
Quanto invece alla documentazione medica, va evidenziato che quest'ultima è idonea a provare la circostanza che ha avuto un malore per cui è Persona_2
stato necessario trasportarlo al Pronto Soccorso e che l'accettazione è avvenuta pochi minuti dopo la commessa infrazione da parte dell'auto riconducibile alla società appellante, ma nulla aggiunge sulla circostanza che a bordo dell'auto vi fosse trasportato il sig. circostanza debitamente contestata già in primo grado Per_2
dall'odierno appellante principale.
Alcun dato, inoltre, è stato offerto per provare che il semaforo ove è stata commessa l'infrazione si trova lungo la strada che era necessario percorrere per raggiungere l'ospedale di tenuto conto che non vi è evidenza in atti nemmeno Pt_1
del punto di partenza del conducente . Persona_1
Il ricorrente in primo grado, dunque, non ha correttamente assolto all'onere probatorio sullo stesso ricadente per cui l'appello principale va accolto e la sentenza
- 4 - di primo grado riformata nella parte in cui ha statuito sull'esistenza dell'esimente dello stato di necessità.
§ 3. In relazione all'appello incidentale, va in primo luogo valutata l'istanza di rimessioni in termini avanzata dalla società CP_1
A sostegno dell'istanza suddetta, la società appellata ha dedotto: a. che, in data
15 novembre 2023, ha provveduto a notificare la propria comparsa contenete l'appello incidentale, a norma dell'art. 436 c.p.c., alla controparte e, successivamente, nella medesima data, a depositarlo telematicamente con inoltro alla pec del Tribunale di Locri (tribunale. tel.giustiziacert.it), ricevendo il riscontro delle prime due Email_1
pec di accettazione e consegna del messaggio di posta elettronica certificata;
b. che successivamente ha ricevuto la terza pec relativa all'esito controlli automatici, la quale riportava la seguente dicitura: “Errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”; c. che in data 16 novembre 2023, il difensore si è recato personalmente in cancelleria, al fine di verificare la regolarità del deposito, ma che per problemi di natura tecnica, non imputabili alla parte, quale il taglio dei cavi della rete internet, che ha bloccato l'intera attività del Tribunale civile di Locri nelle date del 15 e 16 novembre, non è stato possibile effettuare alcuna verifica (fatto notorio);
d. che la verifica è stata possibile solamente il 20 novembre 2023, ricevendo come risposta dal personale della cancelleria che risultava un “errore fatale” nel deposito effettuato.
Va ricordato in merito che «a norma dell'art. 16- bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, «il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza ...». Il quadro normativo è poi completato dall'art. 13, comma 2, del d.m.
21 febbraio 2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), a mente del quale «[2] I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. [3] Nel caso previsto dal comma 2
- 5 - la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente». In forza delle richiamate disposizioni, il deposito telematico di un atto si articola in quattro fasi, che coincidono con il rilascio di altrettanti messaggi di p.e.c. da parte del sistema informatico: 1) ‹‹ricevuta di accettazione deposito››, ossia la ricevuta di presa in carico del messaggio da parte del gestore p.e.c. del mittente;
2) ‹‹ricevuta di avvenuta consegna›› (“RdAC” – cd. “seconda PEC”), con la quale il gestore p.e.c del
Ministero della Giustizia attesta che lo stesso è stato ricevuto nella sua casella;
3) ‹‹esito controlli automatici deposito›› (cd. “terza Pec”), che viene inviata dal gestore dei servizi telematici del
Ministero della Giustizia contenente l'esito dei controlli che il sistema effettua automaticamente sulla busta, all'esito dei quali possono essere segnalate al depositante anomalie che sono codificate secondo specifiche tipologie (warn, anomalia non bloccante, error, anomalia bloccante, non preclusiva dell'accettazione manuale da parte della Cancelleria;
fatal, anomalia non gestibile per gravi carenze dell'atto che non consentono l'elaborazione e accettazione manuale); 4) ‹‹accettazione deposito›› (cd. “quarta PEC”), che viene inviata dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario destinatario del deposito e contiene l'eventuale accettazione o il rifiuto del deposito, previo scrutinio delle anomalie eventualmente rilevate dal sistema. Solo a seguito dell'accettazione, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo visibile alle controparti. (…) Tuttavia, ponendo l'accento sul fatto che la struttura del procedimento di deposito telematico è a fattispecie progressiva, sicché la RdAC consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato, ma pur sempre provvisorio, altra parte della giurisprudenza ha precisato che il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della RdAC è condizionato dalla ricezione della terza e della quarta
p.e.c. (in tal senso, Cass., sez. 6-1, 20/08/2020, n. 17404; Cass., sez. 6-1, 21/09/2022, n.
27654) e, quindi, al buon fine dell'intero procedimento, in tal modo riconoscendo la necessità di un positivo superamento dei controlli, automatici (art. 13, comma 7, d.m. Giustizia n.
44/2011 e art. 14, comma 7, delle Specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA del
16 aprile 2014) e manuali (articolo 13, comma 7, d.m. Giustizia n. 44/2011 e articolo 14, comma 10, delle Specifiche Tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA del 16 aprile 2014), documentati da queste ultime comunicazioni p.e.c. (Cass., sez. 1, 08/11/2019, n. 28982;
Cass., sez. 6-1, 20/08/2020, n. 17404; Cass., sez. 6-1, 21/09/2022, n. 27654)» (così in motivazione Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19307 del 2023).
Nel caso in esame è pacifico che il primo deposito effettuato dall'appellante incidentale non è andato a buon fine. Tuttavia, l'istante non ha allegato elementi atti
- 6 - a comprovare come la stessa sia ‹‹incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile››, come previsto dal secondo comma dell'art. 153 cod. proc. civ., che richiede la verifica della ricorrenza di due elementi e, cioè, dell'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte, non governabile da quest'ultima, e dell'immediatezza della reazione, diretta a superarlo prontamente (tra le tante, Cass., sez. 6- 5, 05/08/2021, n. 2342 e la citata 19307/2023).
L'istante, invero, si è limitato ad affermare che il deposito della propria comparsa nei termini di cui all'art. 436 c.p.c. non è andato a buon fine essendosi verificato un
“errore fatale”. Tale circostanza non è stata provata, non essendo stato prodotto un attestato di cancelleria in tal senso né essendo stato offerto alcun elemento da cui ricavare che l'errore non sia imputabile al depositante. In particolare, alcun elemento
è stato offerto per apprezzare la rigorosa osservanza delle specifiche tecniche per la spedizione degli atti (da cui deriva il corretto perfezionamento dell'iter del deposito).
Del resto, non può invocarsi nemmeno il legittimo e incolpevole affidamento secondo il principio per cui «la serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle «specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale»), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono specie di «istruzioni» che l'amministrazione della giustizia dà alle parti e pertanto sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell'ambito del giudizio ex art. 294, co. 2 c.p.c. sul presupposto della rimessione in termini, laddove – a cagione dei loro difetti - s'inseriscano con ruolo determinante nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo rimanendo che l'apprezzamento circa la non imputabilità alla parte nel caso concreto è affidato al giudice del merito» (Cass., sez. 2,
18/10/2022, n. 30514), atteso, da un lato, che non è stata allegata alcuna rassicurazione offerta dalla Cancelleria per la mancata comunicazione positiva di avvenuto deposito e, dall'altro lato, che la terza pec comunicante la sussistenza di un errore imprevisto è pervenuta all'appellato nell'immediatezza del deposito (in data 15 novembre), prima dello spirare del termine per la proposizione dell'appello incidentale, dunque in tempo utili per procedere a un nuovo deposito entro il 17 novembre (termine peraltro successivo all'asserito blocco della rete nei giorni 15 e 16 novembre allegato dall'appellato).
In definitiva non sussistono i presupposti per la rimessione in termini, con la conseguenza che l'appello incidentale deve ritenersi tardivo e quindi inammissibile.
- 7 - § 4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato dal decreto ministeriale n. 147/2022 applicando la riduzione del 50%, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate, per lo scaglione fino a euro 1.100,00 ed esclusa la fase istruttoria di fatto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 136/2023 emessa dal Giudice di Pace di rigetta l'opposizione avanzata da Pt_1 CP_1
avverso il verbale di contestazione n. registro generale 6335/2020 –
[...]
verbale 6212/2020;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale;
3. condanna al pagamento in favore del delle CP_1 Parte_1
spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in € 462,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come legge.
Così deciso in Locri il 11/02/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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