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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 03/06/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, che con provvedimento del 20.5.2025, comunicato in pari data, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 3.6.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 171/2020, vertente tra:
(P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni Leonasi
-Appellante-
e
(P.I. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Lisa Grazia Babino
-Appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 421/2019, pubblicata il 28.10.2019, il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 52/2012;
- Rigetta la domanda riconvenzionale della Controparte_1
- Condanna la al pagamento, in favore di parte opponente delle spese di lite Parte_1
che liquida in complessivi euro 3.892,18 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimb. Spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Lisa Grazia
Babino dichiaratasi antistataria.
Con atto di citazione depositato il 23.3.2020, notificato il 18.3.2020, la impugnava Parte_1
la sentenza di cui sopra.
Con comparsa depositata il 21.9.20, la si costituiva per resistere al Controparte_1
gravame.
Né all'udienza del 20.5.2025, né all'udienza del 03.06.2025 -entrambe svoltesi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., norma applicabile a far data dal 1.1.2023, ai sensi dell'art. 35 comma 2 D. Lgs. 149/2022- alcuna delle parti depositava note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 171/2020, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere rel.
- dott.ssa Mariadomenica MARCHESE consigliere a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; osservato che, che con provvedimento del 20.5.2025, comunicato in pari data, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 3.6.2025; preso atto che nessuna delle parti ha depositato note di trattazione scritta;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 171/2020, vertente tra:
(P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni Leonasi
-Appellante-
e
(P.I. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Lisa Grazia Babino
-Appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 421/2019, pubblicata il 28.10.2019, il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 52/2012;
- Rigetta la domanda riconvenzionale della Controparte_1
- Condanna la al pagamento, in favore di parte opponente delle spese di lite Parte_1
che liquida in complessivi euro 3.892,18 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge e rimb. Spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Lisa Grazia
Babino dichiaratasi antistataria.
Con atto di citazione depositato il 23.3.2020, notificato il 18.3.2020, la impugnava Parte_1
la sentenza di cui sopra.
Con comparsa depositata il 21.9.20, la si costituiva per resistere al Controparte_1
gravame.
Né all'udienza del 20.5.2025, né all'udienza del 03.06.2025 -entrambe svoltesi nella forma della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., norma applicabile a far data dal 1.1.2023, ai sensi dell'art. 35 comma 2 D. Lgs. 149/2022- alcuna delle parti depositava note di trattazione scritta, ponendo così in essere un contegno assimilabile alla mancata comparizione in udienza.
Ciò posto, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c., in ragione del mancato deposito di note scritte per due udienze successive.
L'estinzione del giudizio di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
In applicazione dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 171/2020, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
c) dispone che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 3.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott.ssa Lucia Gesummaria