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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 13085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13085 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice NI ZZ, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 17/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 39305/2022 r.g.l., vertente
TRA
con l'avv. TOMASSETTI DOMENICO, Parte_1
ZO EL e DE RO IN
RICORRENTE
E
Controparte_1
[...]
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] con l'avv. LIUZZI GIANFRANCO
RESISTENTE
OGGETTO: pubblico impiego privatizzato e incarichi di collaborazione professionale e subordinazione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 13.12.2022, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
[...] chiedendo:
- accertarsi e dichiararsi la illegittimità o illiceità della reiterazione dei contratti di collaborazione continuativa e prestazione d'opera
1 sottoscritti con per il periodo “dall'anno 2000 al mese di CP_1 settembre 2020” e la natura sostanzialmente subordinata del rapporto di lavoro;
- condannarsi, per l'effetto, al pagamento delle differenze CP_1 retributive medio tempore maturate, quantificate in € 46.600,00 annui o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori come per legge, nonché alla ricostruzione dell'anzianità di servizio;
- condannarsi, comunque, al risarcimento del danno cd. CP_1 comunitario ingiustamente patito. La ricorrente, premesso di essere abilitata all'esercizio della professione di “Psicologo/Psicoterapeuta” e, fin dal 16.9.2020, dipendente a tempo pieno e indeterminato di con qualifica di “Dirigente Psicologo”, ha CP_1 esposto in fatto quanto segue:
- fin dall'anno 2000, ella ha prestato la propria attività professionale presso l' resistente, “ricoprendo - senza soluzione di CP_1 continuità - incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa” e stipulando “contratti di prestazione d'opera professionale, oggetto di reiterate proroghe e/o rinnovi”;
- dopo venti anni di precariato, solo all'esito dell'espletamento di una procedura concorsuale riservata finalizzata alla stabilizzazione del personale precario ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è stata assunta a tempo indeterminato dall' CP_1 resistente;
- ella ha sempre svolto la propria attività professionale presso il
“Servizio di Psicologia” dell'Istituto “con compiti assistenziali e/o di ricerca, anche al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza (cd. LEA) previsti dal Servizio Sanitario Nazionale”; ha svolto, più esattamente, attività di supporto psicologico in favore dei pazienti oncologici e dei loro familiari ricoverati e attività ambulatoriale;
- ha, altresì, ricoperto l'incarico di “Responsabile della Valutazione di Qualità del servizio”, ha svolto assidua attività di ricerca, con pubblicazione di articoli e partecipazione ad eventi pubblici in qualità di relatrice;
- inizialmente, gli incarichi professionali a lei conferiti sono stati rinnovati sul presupposto di una carenza di personale con qualifica di “Dirigente Psicologo” tant'è che, nell'anno 2003, è stato bandito un concorso per l'assunzione di n. 2 “Dirigenti Psicologi” che, però, poi non è stato espletato e, nell'anno 2010, è stata autorizzata l'indizione di una procedura finalizzata all'assunzione di n. 4
2 “Dirigenti Psicologi” ma la relativa deliberazione non ha avuto seguito;
- nel corso del rapporto di lavoro, le sono stati assegnati “spazi lavorativi, linee telefoniche, caselle di posta elettronica, timbri professionali, camici e attrezzature di supporto, tutti strumenti necessari… all'espletamento della propria attività professionale”, è stata sottoposta alle visite mediche periodiche di cui al D.Lgs. 81/2006, sono stati verbalmente autorizzati periodi di ferie, è stata registrata la presenza in servizio mediante apposizione di firma, la prestazione lavorativa è stata articolata su base oraria, “n. 36 ore settimanali”, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, con erogazione di un corrispettivo predeterminato e le sono state rilasciate relazioni di servizio in merito alla prestazione professionale svolta;
- con precipuo riferimento al corrispettivo, esso veniva erogato, in una prima fase, in seguito alla presentazione di apposita fattura debitamente corredata dal rendiconto firmato dal Responsabile del servizio, in una seconda fase, ovvero a decorrere dal 2017, in seguito alla presentazione della relazione sull'attività professionale svolta, controfirmata dal Responsabile del servizio. Ciò premesso e considerato:
- che gli incarichi professionali ed i contratti di collaborazione continuativa non rispondevano a “bisogni temporanei, eccezionali e/o straordinari” ma sono stati “ciclicamente” reiterati, dall'anno 2000 in poi, per soddisfare l'ordinario servizio di assistenza psicologica;
- che l' resistente non ha provveduto all'espletamento delle CP_1 procedure necessarie per la stabilizzazione del personale precario, nonostante gli impegni assunti nei Protocolli d'Intesa sottoscritti con la Regione Lazio e le Organizzazioni Sindacali e le continue sollecitazione dei vertici;
- che, in effetti, il rapporto si è svolto con le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato;
- che, di conseguenza, vanno riconosciute alla ricorrente le differenze retributive medio tempore maturate rispetto al personale strutturato ab origine e l'anzianità di servizio, “in applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro della Direttiva n. 1999/70/CE e del principio di corrispettività di cui all'art. 2126 c.c.,…”;
- che non è applicabile, nella specie, il termine di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. b), L. 183/2010 poiché esso riguarda il solo caso di recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata
3 e continuativa e “non è estendibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare e confutare”;
- che la domanda di accertamento e di condanna di cui si tratta è esercitabile nel termine di prescrizione di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dall'intervenuta stabilizzazione del rapporto di lavoro, il 16.9.2020;
- che l'anzianità di servizio può esser fatta valere senza limiti di tempo rappresentando essa non uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto ma, piuttosto, la “dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti”;
- che la stabilizzazione è avvenuta all'esito di una procedura di tipo concorsuale non in relazione diretta e immediata con l'abuso cosicché permane il diritto della dipendente al risarcimento del danno c.d. comunitario, quantificato in base al parametro di cui all'art. 32, comma 5, L. 183/2010, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio CP_1 resistendo alla domanda e facendo rilevare:
- anzitutto, che la procedura all'esito della quale è stata assunta a tempo indeterminato la dott.ssa è stata Parte_1 indetta ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, rubricato
“Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”;
- che essa è stata portata a compimento nell'anno 2020, nel termine assegnato dal legislatore, ed all'esito della stessa “tutti i candidati (individuati prima di formare la delibera di indizione) da stabilizzare sono stati ritenuti idonei ed assunti, compreso la ricorrente”;
- che, dunque, non sussistono dubbi sul rapporto “causa-effetto” fra la volontà di superare i precedenti contratti flessibili e l'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente sicché andrà respinta la domanda di riconoscimento del c.d. danno eurounitario;
- che alla fattispecie è applicabile la decadenza sostanziale di cui all'art. 32 della L. 183/2010 e che il termine di 120 giorni dalla cessazione del contratto a termine previsto per l'azione di nullità del termine dall'art. 32, comma 3, lett. a), L. 183/2010 come modificato dall'art. 1, comma 11, L. 92/2012, e di 180 giorni ex art. 28 D.Lgs. 81/2015,
4 è certamente spirato essendo l'ultimo contratto stipulato dalla scaduto il 31.12.2017 e risalendo l'esercizio dell'azione di Pt_1 nullità al dicembre 2022, “quasi cinque anni dopo”;
- che il datore di lavoro può opporre al lavoratore che faccia valere il proprio diritto agli aumenti contrattuali di anzianità la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti ma nell'ipotesi in questione eventuali diritti patrimoniali sono “travolti dalle eccepite efficacia estintiva della procedura di stabilizzazione e intervenuta decadenza dall'actio nullitatis dei precedenti contratti”;
- che la genesi del rapporto con la dott.ssa consente di Pt_1 individuare il “progetto”, tenuto conto, per un verso, della perdurante impossibilità di promuovere concorsi per l'implementazione della pianta organica della struttura a causa del disavanzo sanitario e, per altro verso, della necessità di proseguire nell'erogazione di un servizio essenziale;
- che non vi era altra possibilità di scelta e, del resto, grazie ai contratti a termini succedutisi nel tempo, la ha potuto Pt_1 maturare quella competenza che ha poi speso nel suo curriculum;
- che la prestazione professionale è stata svolta senza alcun vincolo di subordinazione salve le direttive programmatiche per l'espletamento dell'incarico;
- che la ricorrente era libera di organizzare, per appuntamento, la propria attività e, infatti, i contratti “non prevedevano un orario di lavoro bensì 'prestazioni equivalenti ad almeno 36 ore settimanali di attività lavorativa, svolta di norma per 6 ore giornaliere per sei giorni settimanali o secondo altra articolazione concordata con il Responsabile della struttura'”;
- che gli importi via via percepiti, tenuto conto del valore attuale degli stessi, sono ben più che congrui “in riferimento agli stipendi previsti, tempo per tempo, dalla contrattazione collettiva per il personale interno avente la medesima qualifica (collaboratore sanitario)”. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. La controversia verte, in primo luogo, sull'accertamento di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la ricorrente e a far data dal CP_1
5 15.1.2000 e fino al 16.9.2020, sul presupposto della illegittimità o illiceità degli incarichi di collaborazione professionale quale specialista in Psicologia e relativi proroghe e rinnovi;
verte, poi, sul diritto della lavoratrice di ricevere le differenze retributive maturate rispetto al personale strutturato e la ricostruzione dell'anzianità di servizio nonché il risarcimento del danno c.d. comunitario per l'abusiva reiterazione dei contratti di collaborazione e/o di prestazione d'opera. Ciò premesso, figurano, agli atti del fascicolo di parte, tra l'altro:
- la deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto il conferimento alla specialista in Psicologia, di incarico Pt_1 temporaneo di collaborazione professionale ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 29/1993 “per il trattamento domiciliare dei pazienti oncologici e per la rilevazione della qualità percepita sia all'interno che all'esterno dell' , dal 15.1.2000 al 31.12.2000 Pt_2
(all. 1, n. 1);
- i contratti individuali di collaborazione professionale, e relative proroghe, dal 1.1.2001 al 30.6.2001, dal 1.7.2001 al 31.12.2001, dal 1.1.2002 al 31.12.2002, dal 1.01.2003 al 30.6.2003, dal 1.7.2003 al 30.6.2004, dal 1.7.2004 per la durata di anni 1, dal 1.7.2005 per la durata di anni 1, dal 1.7.2006 per la durata di mesi 6, dal 1.1.2007 per la durata di anni 1, dal 1.1.2008 per la durata di anni 1, dal 1.1.2009 al 30.6.2009, dal 1.7.2009 per la durata di anni 1, dal 1.7.2010 per la durata di anni 1, dal 1.7.2011 per la durata di mesi 6, dal 1.1.2012 per la durata di anni 1, dal 1.1.2013 al 31.7.2013, dal 1.8.2013 al 31.12.2013, dal 1.1.2014 al 31.12.2014, dal 1.1.2015 al 31.12.2015, dal 1.1.2016 al 31.12.2016 e dal 1.1.2017 al 31.12.2017 (all. 1, nn. 2-21, e 2, nn. 1-21);
- l'avviso di procedura concorsuale riservata ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017 per la copertura a tempo pieno e indeterminato, fra gli altri, di n. 9 posti di dirigente psicologo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 88 del 31.10.2019, e il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato a decorrere dal 16.9.2020 per la posizione di dirigente psicologo specializzazione psicologia o psicoterapia (all. 3). La produzione è stata integrata con le deliberazioni nn. 1110 del 28.12.2017, a firma del 1036 del Parte_3
20.12.2018, a firma del Dirigente della e 1145 del Parte_3
19.12.2019, a firma del Dirigente della aventi ad Parte_3 oggetto la proroga degli incarichi professionali, rispettivamente, dal 1.1.2018 al 31.12.2018, dal 1.1.2019 al 31.12.2019 e dal 1.1.2020 “fino
6 alla conclusione delle procedure di stabilizzazione…” (deposito del 25.9.2023).
1. L'eccezione di decadenza di cui all'art. 32 L. 183/2010 va disattesa. La norma ha esteso l'art. 6 della L. 604/1966, come modificato dal comma 1 dello stesso art. 32 ai “licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto”. Al comma 3, stabilisce, nelle parti di interesse:
“Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
…”; ai sensi dell'art. 55, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 81/2015, la disposizione è stata modificazione con la soppressione del testo dalle parole “ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro” e fino alle parole “è fissato in centottanta giorni”. Il richiamato art. 6 della L. 604/1966, come modificato dal comma 1 dello stesso art. 32, prevede che il licenziamento sia impugnato “a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell''organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso” e che tale impugnazione sia “inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato,…”.
7 La parte convenuta, ricondotto il caso in esame all'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 32, ha invocato l'applicabilità del termine di decadenza ivi previsto, come fissato dalla L. 92/2012, art. 1, comma 11, che così aveva modificato l'art. 32, lett. a), sottolineando come nella fattispecie l'ultimo dei contratti stipulati fosse terminato il 31.12.2017 mentre la domanda giudiziale di accertamento della nullità è stata formulata solo a dicembre del 2022. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito al riguardo che “l'ambito di applicazione della disposizione è limitato alla contestazione della legittimità e validità dei provvedimenti datoriali di risoluzione del rapporto (…)” e che “l'espressione "impugnare" utilizzata dal legislatore nell'art. 6 I. 604/1966 "equivale a contestare o confutare"” sicché l'estensione attuata dal citato art. 32 deve intendersi “come diretta ad attrarre nella disciplina, prima limitata al solo licenziamento, una serie ulteriore di provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda, appunto, impugnare, nel senso di contestarne la legittimità o la validità"… con la condivisibile conseguente eccedenza dal perimetro del citato art. 32 di tutte le ipotesi in cui non vi siano provvedimenti datoriali da impugnare, a fini di una denuncia di nullità o di illegittimità” (Cass. 32254/2019). In riferimento a fattispecie similari, la S.C. ha affermato:
“il regime decadenziale di cui all'art. 32 l. n. 183 del 2010, di stretta interpretazione, non si applica ai casi in cui, a seguito di specifica domanda giudiziale di "rilettura" complessiva del rapporto, nei suoi elementi di effettività, il giudice pervenga ad una sua diversa qualificazione, ritenendo che esso, dietro lo schermo di una configurazione (come di lavoro autonomo) soltanto formale, sia invece da ricondursi al tipo del lavoro subordinato;
è invero questa un'operazione che non ha nulla a che vedere con il recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed è di tutt'altra natura rispetto all'accertamento della nullità di una clausola contrattuale di durata, poiché tale accertamento lascia integro il rapporto, così come definito e voluto dalle parti, sebbene venga a privarlo del termine finale inizialmente (ma illegittimamente) pattuito;
mentre l'operazione di riqualificazione e di conseguente trasformazione del rapporto, da lavoro autonomo a lavoro subordinato, si caratterizza per un'attività di emersione della realtà del rapporto medesimo, nel suo concreto atteggiarsi, con l'effetto di travolgere anche le scadenze finali previste nel primo come nei successivi contratti…” (Cass. ord. 18210/2024).
8 Nel caso in esame, i contratti di collaborazione a termine si sono succeduti, praticamente senza soluzione di continuità, dal 15.1.2000 fino all'intervenuta stabilizzazione, in data 16.9.2020, e la domanda diretta all'accertamento della natura in realtà subordinata del rapporto di lavoro intercorso con gli sul presupposto della illegittimità dei CP_1 contratti di lavoro autonomo sottoscritti, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all'art. 32, comma 3, lett. b), della L. 183/2010 non essendo rintracciabile nella specie un atto che la ricorrente abbia interesse a contestare o confutare (un atto che neghi la qualificazione del rapporto quale rapporto di lavoro subordinato), è esercitabile entro il termine di prescrizione, qui pienamente rispettato (il ricorso è stato depositato in data 13.12.2022 mentre l'ultimo contratto di collaborazione è cessato poco più di due anni prima, in data 15.9.2020).
1. Circa la domanda di accertamento della subordinazione sul presupposto della “illegittimità/illiceità della reiterazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e prestazione d'opera” di cui alle lett. i) e ii) delle conclusioni, si osserva quanto segue. È noto che la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricorrere a forme flessibili di lavoro, originariamente limitata al rapporto di lavoro a tempo determinato ed a quello a tempo parziale (vd. l'art. 36 del D.Lgs. 29/1993, nella sua formulazione originaria), sia stata, ad opera del D.Lgs. 80/1998, art. 22, estesa agli schemi negoziali in uso nel lavoro privato essendo evidente l'intento del legislatore di proseguire sulla via di una effettiva privatizzazione del pubblico impiego. Sulla base del regime normativo applicabile all'epoca in cui è sorto il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra le parti, pur limitando l'esame alla disciplina in vigore dal maggio 2001, le amministrazioni pubbliche potevano “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,… conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione” (art. 7, ultimo comma, del D.Lgs. 165/2001). Il regime in questione è stato – si può sostenere – sempre caratterizzato da restrizioni per esigenze di contenimento della spesa e di controllo delle assunzioni. Così, nella successiva evoluzione normativa, per effetto dell'art. 13, comma 1, D.L. 4/2006, soppresso tuttavia in sede di conversione con L. 80/2006, si era previsto, all'art. 7, comma 6, del citato D.Lgs. che “Per esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, le
9 amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza in presenza dei presupposti di seguito specificati: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”. La modifica è stata poi ripristinata con l'art. 32, comma 1, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006, in vigore dal 12.8.2006. Ancora, in forza dell'art. 3, comma 76, L. 244/2007, il primo alinea è stato così modificato, con effetto dal 1.1.2008:
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
…”. In sostanza, si limitava lo spettro dei possibili destinatari degli incarichi de quibus. Una formulazione più ampia si è registrata nel periodo successivo al 25.6.2008, ad opera della modifica del comma, con l'art. 46 comma 1, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, nei termini seguenti:
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
10 …”. Lo stesso art. 46 ha aggiunto i seguenti periodi:
“Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti…”. Ma la modifica più rilevante si è avuta con l'art. 147 della L. 228/2012, in vigore dal 1.1.2013. Con essa sono stati introdotti limiti più stringenti al conferimento degli incarichi e vietati il rinnovo o la proroga automatica dei contratti di collaborazione esterna, con l'obiettivo di contrastare abusi e precariato nella P.A.. Segnatamente, la lettera c) è stata modificata con l'introduzione del divieto di rinnovo delle tipologie di lavoro flessibile indicate e la previsione dell'eventuale proroga “consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico”. Va dato conto, poi, del fatto che l'art. 5, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 75/2017 ha introdotto, nell'art. 7 prima cit., il comma 5bis che così recita:
“È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato…”. Il divieto decorre dal “1° luglio 2019”, come stabilito dall'art. 22, comma 8, del D.Lgs. 75/2017. Così riassunta, nei suoi tratti essenziali, la disciplina normativa applicabile, è del tutto evidente, dall'esame delle deliberazioni di
11 conferimento degli incarichi e dei contratti e dalla dinamica che si è sviluppata nel tempo, l'insussistenza di alcuno dei presupposti di legittimità indicati dalla disposizione di legge, nelle versioni di volta in volta vigenti. Così, ad esempio, nella deliberazione n. 5 del 13.1.2000 si legge della
“necessità di potenziare il servizio di psicologia degli IFO, attualmente costituito da tre sole unità…”, del “grave stato di necessità e per evitare l'interruzione di attività istituzionali e di servizi essenziali al funzionamento degli Istituti e e S. Gallicano” e CP_1 CP_3 del conferimento “in via straordinaria” di incarichi temporanei in attesa di procedere alla “rideterminazione della dotazione organica ed alle conseguenti assunzioni a tempo indeterminato attraverso procedure concorsuali di reclutamento del personale che, in ragione dei tempi tecnici, si ritiene non possano avvenire prima della fine dell'anno in corso”. Nella deliberazione n. 1104 del 24.12.2008 avente ad oggetto la proroga dell'incarico per l'anno 2009 si legge della indispensabilità del rinnovo
“per il mantenimento ed il potenziamento dei livelli di produttività raggiunti e per il perseguimento degli obiettivi a breve e a lungo termine del Servizio stesso”. Nella deliberazione n. 1037 del 20.12.2013 avente ad oggetto la proroga dell'incarico per l'anno 2014 si allude all'assolvimento di esigenze assistenziali e a “specifici programmi di attività legati allo svolgimento di attività connesse con esigenze di garanzia della continuità di erogazione dei LEA”, formula quest'ultima che tradisce la reale finalità del provvedimento. I contratti, dunque, sono stati stipulati in violazione della disposizione dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001 prima citato. Non ricorreva alcun obiettivo o progetto specifico e determinato, alcuna temporaneità ed elevata qualificazione della prestazione, come richiesto dalla legge, ma la finalità della parte convenuta di sopperire alla carenza di organico. È stato allora autorizzato l'impiego di forme flessibili di lavoro per il soddisfacimento delle ordinarie e permanenti funzioni d'istituto. Ne discende la nullità del rapporto, data la natura imperativa della disposizione di legge violata;
è appena il caso di sottolineare che la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, pur nella delegificazione che la caratterizza, è connotata, per il prevalere dei principi di rango costituzionale del buon andamento, dell'imparzialità e della legalità dell'azione amministrativa consacrati nell'art. 97 Cost.
12 nonché, dopo la riforma costituzionale del 2012, della “sostenibilità del debito pubblico” (comma 1 dell'art. 97 Cost come introdotto dall'art. 2 L. cost. 1/2012), da norme imperative che, proprio perché poste a tutela di quei principi, non sono in alcun modo derogabili dall'autonomia collettiva e individuale. La nullità dei rapporti ridonda in nullità anche delle proroghe susseguitesi nel tempo. Naturalmente, in termini generali, la nullità del rapporto di collaborazione non determina di per sé la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato come in ipotesi espressamente previste dalla legge (così, ad es., nel caso in cui il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa fosse instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, la conversione ex lege del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione dello stesso, senza necessità di accertare se si fosse poi svolto secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, in base al disposto dell'art. 69 D.Lgs. 276/2003, abrogato dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 a decorrere dal 25.6.2015). Pertanto, l'accertamento giudiziale non può prescindere dalla verifica se, in concreto, il rapporto si sia atteggiato secondo lo schema della locatio operarum. Giova ricordare che ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, al di là del nomen juris eventualmente attribuito dalle parti al contratto ove esistente, deve ricorrere in concreto l'assoggettamento del prestatore di lavoro alle altrui direttive;
questo, infatti, costituisce il quid proprii della subordinazione, ad un tempo suo connotato tipico ed elemento di discrimine rispetto al lavoro autonomo. La giurisprudenza, tuttavia, ha individuato una serie di altri criteri, complementari e sussidiari, che assurgono ad indici della natura subordinata del rapporto per l'ipotesi in cui sia impossibile rintracciare, in concreto, l'elemento suddetto;
è questo un metodo di riconoscimento c.d. tipologico che postula il raffronto tra modalità di svolgimento della prestazione e fattispecie astratta (ex plurimis, Cass. 12033/1992 che fa riferimento a criteri “… (quali la collaborazione, continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, l'assenza, in capo al lavoratore, di una sia pur minima struttura imprenditoriale), i quali, se, individualmente considerati, sono
13 privi di valore decisivo, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori da parte del giudice del merito.”). In effetti, proprio con riferimento alle prestazioni di natura intellettuale o professionale o di elevato contenuto specialistico ma anche, per ragioni opposte, a prestazioni estremamente elementari, ripetitive, predeterminate nelle modalità d'esecuzione, “l'elemento dell'assoggettamento alle altrui direttive si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto” sicché occorre far riferimento ai criteri complementari e sussidiari prima ricordati (Cass. ord. 5436/2019). Ciò puntualizzato, l'etero-direzione in forma attenuata è rintracciabile anche nei compiti di cui si tratta, relativi al trattamento psicologico dei pazienti oncologici;
si tratta di compiti qualificati e presupponenti specifiche abilitazioni e cognizioni tecniche, integrativi dell'intervento medico, per i quali al potere direzionale costante si sostituiscono direttive dettate dalla struttura in via programmatica ed assume particolare rilevanza l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione aziendale. Sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro nei termini della subordinazione, l'espletata istruttoria orale ha consentito di acquisire sufficienti elementi di riscontro. In realtà, per quanto non specificamente contestati dalla parte avversaria, sono stati confermati in gran parte i capitoli di prova orale formulati dalla ricorrente e, precisamente:
- il primo capitolo riguardante l'orario di lavoro osservato, dalle ore 09:00 alle ore 17:00 (“dal lunedì al venerdì”; così, , Testimone_1 che ha lavorato in qualità di psicologa “in virtù di contratti di ricerca e di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per conto della parte resistente” dall'anno 2006 e fino al 28.12.2014, escussa all'udienza del 27.3.2024; in termini analoghi si è espressa
, sentita alla stessa udienza, la quale ha Parte_4 svolto, presso l' resistente, il tirocinio universitario, “un CP_1 primo nel 2005 per sei mesi”, proseguito con “presenze a scopo di formazione”, poi “il servizio civile ed un secondo tirocinio per la laurea specialistica,…”, fino a settembre 2011; quest'ultima ha precisato d'aver frequentato la struttura per un periodo “tre giorni a settimana”, poi “tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, durante il servizio civile”; il teste , sentita all'udienza del Testimone_2
27.3.2024, che ha lavorato alle dipendenze dell'Istituto in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato “dal 1992 e fino al
14 1.5.2021” ed è stata “responsabile del Servizio di Psicologia fin dal 2002”, ha giudicato attendibile l'orario indicato nel capitolo);
- il secondo capitolo riguardante l'assoggettamento al “potere direttivo e di controllo della Responsabile del Servizio di Psicologia (dott.ssa
)”; Testimone_2
- sul terzo capitolo relativo alla necessità di giustificare l'assenza per malattia, il teste ha ricordato che la si è Tes_1 Pt_1 assentata per malattia “e ha dovuto giustificare la malattia” mentre ha detto che l'assenza per malattia “veniva Parte_4 comunicata telefonicamente al responsabile” ma non ha saputo dire se dovesse anche esser giustificata e ha escluso la Tes_2 necessità della esibizione del certificato medico;
ha Tes_1 confermato, altresì, la necessità di richiedere alla Responsabile l'autorizzazione per il godimento delle ferie ed ha puntualizzato che
“si faceva una riunione tra tutti i componenti del Servizio di Psicologia – all'epoca l'unica persona strutturata era la dott.ssa
, gli altri componenti in numero di circa 6 o 7, variati nel Tes_2 corso del tempo – e si concordavano i periodi di ferie, tra vacanze pasquali, natalizie ed estive, al di fuori di questi periodi non ci sono state altre richieste” ( ha parlato della predisposizione Parte_4 di un “piano ferie” per assicurare la copertura del servizio e di ferie concordate fra tutti e ha dichiarato che le richieste come le Tes_2 autorizzazioni erano informali e che se vi fossero state “eccessive sovrapposizioni con il rischio di lasciare scoperto il servizio ci si accordava”);
- sul quarto capitolo, riferito alla valutazione da parte della Responsabile del Servizio dell'attività professionale dei collaboratori psicologi, ha precisato che la valutazione “riguardava il Tes_1 rispetto dei livelli essenziali di assistenza, quindi il controllo sul rispetto del tempo intercorrente dalla richiesta di visita al momento della sottoposizione a visita del paziente, altri indicatori erano la qualità e l'appropriatezza delle cure, non veniva però compilata una vera e propria scheda di valutazione”; viceversa, ha Parte_4 detto di non sapere se l'attività della fosse sottoposta a Pt_1 valutazione;
ha escluso che fosse previsto un controllo Tes_2 sull'attività degli psicologi “trattandosi di un'attività autonoma”;
- sul quinto capitolo inerente alle modalità di attestazione della presenza in servizio “tramite la compilazione di 'fogli di presenza'”,
ha dichiarato che “per un breve periodo, di circa 3 o 4 Tes_1 mesi, tra il 2007 e il 2009”, le collaboratrici firmavano fogli di
15 presenza dopodiché non si firmava “e non c'è mai stato un badge”; ha dichiarato che firmava la presenza “durante il Parte_4 periodo di servizio civile, ai fini della rendicontazione”; ha Tes_2 dichiarato che questa modalità di rilevazione della presenza fu introdotta “nel 2010” (“se non erro”) mentre in precedenza “non c'era una rilevazione della presenza”);
- il sesto e ultimo capitolo circa la sottoposizione alle visite mediche periodiche di idoneità alle mansioni e la redazione di
“autodichiarazioni mensili sull'attività svolta… che venivano approvate dalla responsabile” (così, che ha riconosciuto le Tes_1 dichiarazioni sull'attività svolta prodotte in all. 5 al fasc. Pt_1 che le sono state mostrate;
le ha riconosciute anche il teste ha confermato la sottoposizione alle visite Parte_4 Tes_2 mediche periodiche e ha detto, quanto alle relazioni mensili, che “Il controllo consisteva nell'attestare la veridicità di ciò che era riportato nelle relazioni mensili…”). Nessuna informazione rilevante può trarsi dalla deposizione di Tes_3
, “medico chirurgo e… dirigente medico presso l'Ospedale Istituto
[...]
Nazionale Tumori NA LE dal luglio 2002”; questi, infatti, si è limitato ad illustrare le modalità attraverso le quali il reparto nel quale opera, il reparto di “Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale”, richiedeva l'assistenza psicologica per pazienti sottoposti a “interventi chirurgici altamente demolitivi, con grossa morbilità (ad es. laringectomie totali)” affermando che nel corso degli anni lo psicologo di riferimento era proprio la dott.ssa tuttavia, Pt_1 sull'organizzazione interna del Servizio di Psicologia e sugli aspetti inerenti al rapporto di collaborazione della non ha saputo dir Pt_1 nulla (verbale udienza del 17.9.2024). Il teste , premesso di aver lavorato “anche presso l Testimone_4 CP_1 dal novembre 2006 al marzo 2012 in qualità di responsabile dell'ufficio del personale”, ha dichiarato, tra l'altro, di non ricordare
“concretamente in che cosa consistesse la relazione, quale fosse cioè il parametro utilizzato per la liquidazione del compenso spettante, se il numero delle prestazioni ovvero la descrizione dell'attività svolta, sia essa di natura clinica ovvero di ricerca sanitaria”. Ha, poi, escluso l'esistenza di un orario di lavoro da rispettare al pari del personale strutturato non avendo, peraltro, i collaboratori un
“cartellino marcatempo da timbrare”. Il teste non ha saputo dire degli “aspetti inerenti all'organizzazione interna del Servizio di Psicologia ed inerenti al suo rapporto di
16 collaborazione (ad es. richieste per malattia e/o ferie, controllo dell'attività da parte del responsabile del servizio di Psicologia, modalità di attestazione della presenza, periodica sottoposizione a visite mediche e valutazioni professionali attraverso relazioni mensili)”. Ha escluso, però, la necessità di giustificare eventuali giorni di assenza
“a qualsiasi titolo” (verbale udienza del 17.9.2024). Il teste , che ha lavorato in passato “anche presso Testimone_5
l' dal 17.12.2014 al 15.5.2015 come responsabile delle risorse CP_1 umane, poi… rientrato dopo un periodo di un anno…, in data 20.6.2016 e… capo delle risorse umane fino al 15.4.2018” dopodiché ha assunto l'incarico di Direttore Affari Generali e Legali sempre presso l'Istituto dov'è rimasto fino al 30.5.2021, ha in termini molto generali affermato:
- che agli I.F.O. i collaboratori erano nel totale circa 300;
- che essi “non avevano un orario di lavoro, non avevano un cartellino marcatempo” anche se ha aggiunto che non è a conoscenza di ciò che concretamente avvenisse nel Servizio di Psicologia e degli aspetti inerenti all'attività dei collaboratori;
ha distinto, poi, fra due tipologie di collaboratori, “gli uni a partita IVA e per questi il pagamento lo faceva la ragioneria, gli altri venivano caricati nel programma paghe, si inserivano i dati contrattuali, di inizio e fine contratto, e avevano una retribuzione fissa (… c'era un regolamento aziendale che li aveva classificati, ad es. ricercatore senior etc., e per ciascun profilo veniva stabilita una retribuzione annua lorda)”;
- che certamente non erano sottoposti a “valutazioni di performance che poi potessero generare una retribuzione di risultato in loro favore” (verbale udienza del 17.9.2024). Dal compendio istruttorio, globalmente valutato, possono ritenersi comprovati l'esistenza di direttive di massima ed organizzative della parte datoriale esercitate per il tramite della Responsabile del Servizio di Psicologia e l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni professionali, connotate per loro stessa natura da un rilevante grado di autonomia di gestione, nell'organizzazione aziendale. Nessun dubbio residua circa l'utilizzazione dello strumentario aziendale anche se deve sottolinearsi la minor incisività di tale aspetto, che si giustifica per il particolare contesto lavorativo, come degli aspetti meramente formali, i quali, se valutati singolarmente, possono conciliarsi certamente con la natura autonoma della prestazione (sul punto, Cass. 25711/2018). L'insieme degli elementi sopra citati, unitamente alla continuità e sistematicità della prestazione, depone in favore della subordinazione.
17 La produzione documentale come integrata – si è visto – con deposito autorizzato del 25.9.2023 smentisce l'affermazione contenuta a pg. 12 della memoria difensiva secondo cui l'ultimo contratto “è terminato il 31 dicembre 2017”. Non v'è dubbio che le mansioni espletate, che nel tempo, pur dopo l'intervenuta stabilizzazione a decorrere dal 16.9.2020, sono rimaste invariate, siano quelle proprie del “Dirigente Psicologo” con applicazione del trattamento economico corrispondente come stabilito dai contratti collettivi dell'area Sanità succedutisi nel tempo (prodotti in allegato alle note autorizzate della ricorrente del 29.5.2025). Riguardo al calcolo delle differenze retributive, la ricorrente ha precisato di aver assunto a riferimento:
- la “UOSD Psicologia afferente al Dipartimento Clinica e Ricerca Oncologica” nella quale ella è sempre stata inserita e che, ai sensi dell'art. 4 del “Regolamento per: LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI”, è classificato, in base al livello di complessità, come “Incarico 'B1' - Unità Operative semplici a valenza dipartimentale (UOSD) la struttura è dotata di autonomia tecnico-professionale, nonché di autonomia gestionale, nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuite (budget)”; più, esattamente, all'interno di tale tipologia di responsabilità riferita alle strutture semplici, vengono individuati due diversi livelli di complessità, ovvero, oltre all'“Incarico 'B1'” di cui s'è detto, l'“Incarico 'B2'- Unità operative semplici interne ad UU.OO. complesse (UOS); la struttura è dotata di autonomia tecnico-professionale, nonché di autonomia gestionale, nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuite in seno alla struttura complessa di appartenenza o allo staff della Direzione dell'Azienda”;
- la “deliberazione n. 1135/2020 di attuazione del Regolamento Aziendale sopracitato (…) attribuisce all' presso cui è Pt_5 incardinata la dott.ssa un punteggio di 65 equivalente ad Pt_1 una 'Elevata Complessità'” (vd. la tabella del punteggio assegnato ad ogni struttura riportata all'art. 10 del citato Regolamento, rubricato
“Processo di graduazione delle funzioni”). Il Tribunale ha ritenuto necessario espletare CTU contabile ed ha nominato il dott. , dottore commercialista, al quale ha Persona_1 chiesto di determinare, “esaminata la documentazione in atti, tenendo conto di un rapporto di lavoro subordinato a far data dal 15.1.2000 e fino al 15.9.2020 e delle mansioni di 'Dirigente Psicologo', le differenze di trattamento economico come dovuto secondo i contratti collettivi
18 dell'area Sanità succedutisi nel tempo… rispetto al trattamento economico percepito in base ai diversi contratti di collaborazione professionale stipulati nel periodo (all. 1 al fasc. ricorrente), riparametrando se del caso il trattamento all'orario di lavoro settimanale inferiore osservato”; il consulente è stato invitato a far riferimento alle “voci componenti il solo trattamento economico fondamentale del 'Dirigente Psicologo' quale specificato nei contratti collettivi ratione temporis applicabili (incluse le voci della retribuzione di posizione d'incarico parte fissa e della indennità di esclusività) indicando le disposizioni contrattuali sulla struttura della retribuzione applicate…” (ordinanza depositata in data 18.6.2025). Il CTU, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si fa riferimento, dopo accurato studio della documentazione prodotta e della contrattazione collettiva pertinente e rilevante, ha anzitutto chiarito che, sebbene l'orario settimanale contrattualmente previsto fosse pari a 38 ore settimanali, “Poiché diversi contratti di collaborazione professionale stipulati fra le parti stabiliscono un orario lavorativo settimanale di almeno 36 ore”, ha reputato opportuno sottoporre al Tribunale due conteggi, il primo “ipotizzando un orario lavorativo settimanale osservato dalla lavoratrice pari a 38 ore”, il secondo “tenendo conto di 36 ore lavorative settimanali”. Il consulente ha poi proceduto a determinare, per un verso, il trattamento economico dovuto, inclusa la retribuzione di posizione d'incarico parte fissa e l'indennità di esclusività, secondo le direttive del Tribunale, indicando le fonti contrattuali di disciplina del trattamento economico, per altro verso, il complessivo trattamento economico percepito nel periodo dedotto, “tenendo conto delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche prodotte” (€ 500.349,37). Dal raffronto si generano differenze retributive, che comprendono stipendio tabellare, tredicesima mensilità, retribuzione di posizione d'incarico parte fissa e della indennità di esclusività e TFR, così sintetizzabili:
- pari ad € 627.469,02 sulla base di 38 ore di lavoro settimanali;
- pari ad € 568.110,16 sulla base di 36 ore di lavoro settimanali (relazione depositata telematicamente in data 25.11.2025). L'elaborato peritale è esaustivo, congruamente motivato ed appare immune da censure, anche di ordine logico. Le sue risultanze, peraltro, non hanno formato oggetto di specifici rilievi.
2. Sull'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 2948, n. 4, c.p.c., si osserva quanto segue.
19 Si è visto come parte convenuta abbia eccepito la prescrizione delle differenze retributive “per il periodo 1 gennaio 2000 / 14 dicembre 2017, per decorso (dal 14 dicembre 2022, data del deposito dell'atto introduttivo di questo giudizio) del termine quinquennale applicabile a tale domanda ex art. 2948, I comma – nr. 4 e 5, cod. civ. e decorrente dal termine di ciascuno di essi” aggiungendo che l'eccezione, essendo l'ultimo dei contratti flessibili scaduto il 31.12.2017, comporta la pressocché totale estinzione del diritto. Ha obiettato la ricorrente che, nonostante la natura pubblica del datore di lavoro, ella versava nella situazione di metus tipica dei rapporti privi di stabilità. Ora, come precisato da Cass. 35676/2021, “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela”. Un passaggio di tale pronuncia è stato richiamato da Cass., SS.UU. 36197/2023, ove, ribadita la distinzione tra rapporto di lavoro privato e di pubblico impiego contrattualizzato, si legge:
“La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 51, secondo comma d.lgs. 165/2001 e, all'attualità, articolo 63, secondo comma d.lgs. cit.), che, in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'articolo 36 d.lgs. cit.)…”. In definitiva, nel settore del lavoro pubblico privatizzato a termine, sono stati valorizzati il fatto che le assunzioni temporanee sono comunque rigidamente limitate, la rinnovazione dei rapporti non presenta carattere di normalità e il lavoratore non può vantare alcuna aspettativa alla stabilità dell'impiego con conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela. L'eccezione è allora fondata nei limiti dei crediti per differenze retributive maturati precedentemente al 13.12.2017, tenuto conto del fatto che il primo atto interruttivo documentato è costituito dall'odierno ricorso (depositato in data 13.12.2022; benché l'effetto interruttivo della
20 prescrizione ex art. 2943, comma 1, c.c. esiga “per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale… del creditore;
esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto”, come chiarisce Cass. 24031/2017, non vi è evidenza della data di notificazione del ricorso) con la conseguenza che le differenze retributive accertate mediante CTU dovranno essere circoscritte al periodo compreso fra il 13.12.2017 e il 16.9.2020, data dalla quale decorre l'intervenuta stabilizzazione della Pt_1
Riguardo alla parametrazione oraria delle differenze accertate, si ritiene, a dispetto degli elementi formali, che debba essere la prima sopra specificata in quanto la maggior parte dei testi escussi ha convalidato l'orario dedotto in ricorso, “dalle ore 9,00 alle ore 17,00” (così, Tes_1
e le quali hanno fatto riferimento ad un orario distribuito Parte_4 su cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì; , Tes_2 responsabile del Servizio di Psicologia, l'ha giudicato attendibile).
3. Infondata è la domanda alla “ricostruzione dell'anzianità di servizio” di cui alla lett. iii) delle conclusioni del ricorso. Come chiarito da Cass. ord. 32263/2021:
“L'art. 2126, cod. civ., primo comma, sancisce: "La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa". L'art. 2126, cod. civ., tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera. Dunque, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego la normativa di cui all'art. 2126, cod. civ., è posta a salvaguardia della prestazione lavorativa resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, coprendo non solo la prestazione nel sinallagma retributivo, ma anche agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione e nel suo assoggettamento alla contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità. Come questa Corte ha già affermato (…), in presenza dell'illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126, cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità
21 delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum”.
4. Infondata è, altresì, la domanda di accertamento dell'abuso della forma contrattuale e di risarcimento del danno c.d. comunitario ai sensi dell'art. 32, comma 5, L. 183/2010 di cui alla lett. iv) delle conclusioni del ricorso. Sulla questione dell'applicabilità del regime indennitario anche all'ipotesi di una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa dissimulanti un rapporto di lavoro di natura subordinata, si è espressa di recente Cass. ord. 21527/2025. È stata posta in luce la differenza tra l'indennità forfettizzata introdotta dal legislatore del 2010 con la finalità di integrare la conversione del contratto a termine con una indennità che coprisse il periodo cosiddetto 'intermedio', ovvero quello che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto, ed il lavoro pubblico nel quale, ribadita la legittimità del divieto di conversione di cui all'art. 36, comma 5, D.Lgs. 165/2001, è stato ritenuto possibile il riferimento alla “fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come 'danno comunitario', determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto”; nel primo caso, l'indennità forfettizzata limita il danno risarcibile mentre nel secondo agevola l'onere probatorio del danno in capo al lavoratore. Dunque, si è ritenuto che “Nel pubblico impiego contrattualizzato, dall'accertamento giudiziale della dissimulazione di un rapporto di lavoro subordinato, attraverso il ricorso ad una serie di contratti di lavoro autonomo, consegue il diritto del lavoratore al risarcimento del cd. "danno comunitario", in conformità con il canone di effettività della tutela giurisdizionale affermato dalla Corte di Giustizia UE (in particolare con ordinanza del 12 dicembre 2013, in causa C-50/13), atteso che, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, il dipendente non gode della più intensa protezione data dalla garanzia della conversione in rapporto a tempo indeterminato, esclusa dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001”. Ciò detto, l'illecito comunitario astrattamente ipotizzabile nella specie deve ritenersi cancellato dall'intervenuta stabilizzazione della Pt_1
22 perché avvenuta in esito all'espletamento di una procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, come risulta expressis verbis tanto dal relativo avviso e dalla deliberazione n. 965 del 9.9.2020 avente ad oggetto l'approvazione degli atti della procedura, a firma del Dirigente della Parte_3 quanto dalle premesse del contratto individuale di lavoro sottoscritto (all.ti al n. 3 del fasc. . Pt_1
L'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 abilitava, infatti, le pubbliche amministrazioni, al fine precipuo del superamento del precariato, “Fino al 31 dicembre 2024” a bandire “in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso”. In fedele ossequio alla normativa, la procedura di cui si discute prevedeva, all'art. 1, lett c), dell'avviso, quali requisiti di ammissione specifici, proprio la titolarità di un “contratto di lavoro flessibile, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 (28 agosto 2015) presso gli Istituti con Controparte_1 esclusione di quelli di somministrazione presso pubbliche amministrazioni” e l'aver maturato, “alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativo, negli ultimi otto anni presso gli Istituti o anche presso diverse Controparte_1 amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale”. Pertanto, essa, ponendosi in rapporto causale diretto con l'abuso dei contratti e offrendo al tempo stesso al personale precario già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, si configura quale misura idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a cancellare le conseguenze della violazione perpetrata (cfr., sulla questione, Cass. ord. 15353/2020 ove si afferma che “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se
23 ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale”). In conclusione, in difetto di specifiche allegazioni circa l'esistenza di danni ulteriori diversi rispetto a quelli esclusi dall'immissione in ruolo, la domanda deve essere respinta.
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Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere accolto in parte con l'accertamento e la declaratoria, sul presupposto della nullità degli incarichi di collaborazione professionale quale specialista in Psicologia e relativi proroghe e rinnovi, che tra e è Parte_1 CP_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 15.1.2000 e fino al 15.9.2020, con mansioni di “Dirigente Psicologo”, inquadramento corrispondente, orario di lavoro di 38 ore settimanali e con applicazione del trattamento economico come stabilito dai contratti collettivi dell'area Sanità succedutisi nel tempo e diritto di ricevere le differenze come accertate dal CTU da limitarsi, tuttavia, per effetto della prescrizione, al periodo compreso fra il 13.12.2017 e il 16.9.2020; al pagamento di tali differenze da rideterminarsi, oltre accessori come per legge, va condannata la parte resistente. L'esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate in complessivi € 13.395,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 1/3, pari ad € 4.465,00, a carico di I.F.O., restando i residui 2/3 compensati. Si stima equo compensare integralmente tra le parti le competenze di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte con l'accertamento e la declaratoria, sul presupposto della nullità degli incarichi di collaborazione professionale conferiti a quale specialista in Parte_1
Psicologia e relativi proroghe e rinnovi, che tra Parte_1
e è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a
[...] CP_1 tempo indeterminato a far data dal 15.1.2000 e fino al 15.9.2020,
24 con mansioni di “Dirigente Psicologo”, inquadramento corrispondente, orario di lavoro di 38 ore settimanali e con applicazione del trattamento economico come stabilito dai contratti collettivi dell'area Sanità succedutisi nel tempo e diritto di ricevere le differenze come accertate dal CTU da limitarsi, tuttavia, per effetto della prescrizione, al periodo compreso fra il 13.12.2017 e il 16.9.2020;
- condanna, di conseguenza, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di
[...]
, delle differenze retributive da rideterminarsi come Parte_1 sopra, oltre accessori come per legge;
- condanna, inoltre, in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, al pagamento, in favore di , delle Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 13.395,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 1/3, pari ad € 4.465,00;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le competenze di CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Roma il 17/12/2025
IL GIUDICE
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