CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 12/02/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 566/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
DOLCI ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4582/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259046635020000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 359/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione delle controdeduzioni dell'AG. Entrate SC , in virtù della sentenza della Cassazione sez V n. 32076 /26 del 10/12/25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato al n. 4582/2025 Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante impugnava l'intimazione di pagamento notificata in data 26 settembre 2025 relativa al mancato pagamento di due cartelle, rispettivamente emesse dall'Agenzia delle Entrate DP Monza e Brianza per IVA interessi e sanzioni relativa all'anno 2018 e da INPS di Monza per l'anno 2019.
In particolare, la ricorrente deduceva che in relazione alle due cartelle sono pendenti due giudizi avanti il Tribunale di Roma e che pertanto non potevano essere poste alla base dell'intimazione di pagamento.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzai delle Entrate SC ribadendo la legittimità del proprio operato.
Preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella concernente un ruolo emesso dall'INPS spettando la competenza al giudice ordinario;
eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso poiché gli atti presupposti sono stati validamente notificati e mai impugnati.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese da liquidarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte relativamente all'avviso di addebito notificato in data 15 dicembre 2019 e relativo ad un ruolo emesso dall'INPS sede di Monza per il quale la giurisdizione appartiene all'Autorità giudiziaria ordinaria.
Nel resto il ricorso va rigettato. La cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato e relativa ad IVA, interessi e sanzioni pecuniarie per l'anno 2018 è stata notificata a mezzo pec in data 3.12.2021 e non è stata impugnata, a nulla rilevano le cause civili promosse avanti il giudice ordinario nel 2024 e nel 2025 ( ( oltre al profilo dirimente della competenza del giudice ordinario, non è dato comprendere a quali cartelle di pagamento si riferiscano i ricorsi). Quanto al tema della legittimazione processuale del difensore della parte resistente, Avvocato del libero foro, la Suprema Corte con la sentenza n. 32076/25 richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 30008/2019 secondo cui:
Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–SC, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.).
Il protocollo d'intesa tra ADER e Avvocatura dello Stato prevede che nelle liti concernenti l'attività di riscossione pendenti avanti la Corte di Cassazione e comunque in quelle riguardanti “questioni di massima o particolarmente rilevanti in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione sussista l'obbligo dell'Avvocatura di assumere il patrocinio dell'Ente. Nel caso in esame il thema decidendum ed il valore della controversia esulano da tale ipotesi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.200,00 oltre oneri ed accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore di parte resistente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la propria carenza di giurisdizione come in motivazione e rigetta nel resto. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 oltre oneri ed accessori come per legge da distrarsi a favore del difensore di parte resistente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
DOLCI ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4582/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SC - Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259046635020000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 359/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Parte ricorrente eccepisce la carenza di legittimazione delle controdeduzioni dell'AG. Entrate SC , in virtù della sentenza della Cassazione sez V n. 32076 /26 del 10/12/25
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso rubricato al n. 4582/2025 Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante impugnava l'intimazione di pagamento notificata in data 26 settembre 2025 relativa al mancato pagamento di due cartelle, rispettivamente emesse dall'Agenzia delle Entrate DP Monza e Brianza per IVA interessi e sanzioni relativa all'anno 2018 e da INPS di Monza per l'anno 2019.
In particolare, la ricorrente deduceva che in relazione alle due cartelle sono pendenti due giudizi avanti il Tribunale di Roma e che pertanto non potevano essere poste alla base dell'intimazione di pagamento.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzai delle Entrate SC ribadendo la legittimità del proprio operato.
Preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella concernente un ruolo emesso dall'INPS spettando la competenza al giudice ordinario;
eccepiva altresì l'inammissibilità del ricorso poiché gli atti presupposti sono stati validamente notificati e mai impugnati.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese da liquidarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte relativamente all'avviso di addebito notificato in data 15 dicembre 2019 e relativo ad un ruolo emesso dall'INPS sede di Monza per il quale la giurisdizione appartiene all'Autorità giudiziaria ordinaria.
Nel resto il ricorso va rigettato. La cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato e relativa ad IVA, interessi e sanzioni pecuniarie per l'anno 2018 è stata notificata a mezzo pec in data 3.12.2021 e non è stata impugnata, a nulla rilevano le cause civili promosse avanti il giudice ordinario nel 2024 e nel 2025 ( ( oltre al profilo dirimente della competenza del giudice ordinario, non è dato comprendere a quali cartelle di pagamento si riferiscano i ricorsi). Quanto al tema della legittimazione processuale del difensore della parte resistente, Avvocato del libero foro, la Suprema Corte con la sentenza n. 32076/25 richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 30008/2019 secondo cui:
Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–SC, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.).
Il protocollo d'intesa tra ADER e Avvocatura dello Stato prevede che nelle liti concernenti l'attività di riscossione pendenti avanti la Corte di Cassazione e comunque in quelle riguardanti “questioni di massima o particolarmente rilevanti in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione sussista l'obbligo dell'Avvocatura di assumere il patrocinio dell'Ente. Nel caso in esame il thema decidendum ed il valore della controversia esulano da tale ipotesi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.200,00 oltre oneri ed accessori come per legge da distrarsi in favore del difensore di parte resistente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la propria carenza di giurisdizione come in motivazione e rigetta nel resto. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 oltre oneri ed accessori come per legge da distrarsi a favore del difensore di parte resistente dichiaratosi antistatario.