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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6471 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del
23.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12929/2024 (cui è riunito quello n. 12931/2024) Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Perugino.
Ricorrenti
E in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Cuccurullo, dall'avv. Rita Castaldo e dall'avv. Anna Rega.
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi
resistenti
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato. Differenze retributive, contributi.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 31.05.2024 e successivamente riuniti, gli epigrafati ricorrenti hanno convenuto in giudizio l rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: I) Accertare e dichiarare che il dott nel periodo compreso tra il Parte_1
01/09/2011 ed il 15/11/2017 il e tra il 04/09/2012 ed il 15/12/2017 la , senza soluzione di Pt_1 Pt_2 continuità ovvero con quell'altra decorrenza che sarà ritenuta dal Giudice, ha svolto alle dipendenze e in favore del in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., prestazioni lavorative di natura subordinata ex art. 2094 ss. e 2126 e ss. c.c. con funzioni di dirigente medico in possesso di anzianità inferiore ai cinque anni fino al 01.09.2016 e superiore dal
1 02.09.2016 il e inferiore ai cinque anni fino al 03.09.2017 e superiore dal 04.09.2017 la nel Pt_1 Pt_2
S.S.N. in applicazione del CCNL Sanità Dirigenti Medici e Veterinari vigente, oggi CCNL dell'Area Sanità; II) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del dott. e della dott. Parte_1
di tutte le differenze retributive da costui maturate in costanza ed in virtù del rapporto di lavoro Parte_2 intercorso con la stessa tra il 01.09.2011 ed il 15.11.2017 il e tra il 04/09/2012 ed il 15/12/2017 la Pt_1
, quantificati in complessivi € 217.318,02 (duecentodiciassettemilatrecentodiciotto/02) il e in Pt_2 Pt_1 complessivi € 173.709,94 (centosettantatremilasettecentonove/94) lordi la , o di quella diversa, Pt_2 maggiore o minore, somma che dovesse risultare all'esito del giudizio come da analitici conteggi allegati al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed in ogni caso in attuazione dell'art. 36 Cost. nonché dell'art. 2099 c.c. in ragione delle mansioni effettivamente disimpegnate, delle funzioni attribuite e dell'incarico svolto;
III) Ancora, per l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo contributivo previdenziale del resistente, così CP_1 come rapp.ta, con conseguente sua condanna alla regolarizzazione contributivo-previdenziale e al versamento dei contributi maturati, per tutto il periodo di lavoro svolto dal ricorrente e dedotto nel presente ricorso, in favore dell'ente previdenziale Pertanto, CP_2 Controparte_5 convenuta nel giudizio de quo affinché Controparte_3
come detto, provveda al versamento dei citati contributi che saranno dovuti a seguito dell'accertamento
[...] dell'instaurato rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e resistente;
IV) in ogni caso accertare CP_1
e dichiarare che le prestazioni lavorative di natura subordinata svolte in esclusiva dal dott Parte_1 dal 01/09/2011 al 15/11/2017 e dalla dott. tra il 04/09/2012 ed il 15/12/2017 in favore del Pt_2 [...] sono utili ai fini del compimento dei cinque anni Controparte_3 di attività di livello dirigenziale ex art.15 co.1 Ccnl Dirigenti Medici e Veterinari di volta in volta vigente e, per l'effetto, abilitanti per il conferimento degli incarichi ex art.27 co. 1, lett. b) e c) del CCNL Sanità Dirigenti
Medici e Veterinari vigente;
V) in via gradata, accertare e dichiarare il diritto del dott. e Parte_1 della dott. a percepire l'indennità risarcitoria omnicomprensiva prevista dall'art.32 co.5^ Parte_2
L.183/10 quantificabile, salvo diverso intendimento del Tribunale, in n. 12 (dodici) mensilità parametrate all'ultima retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata al ricorrente sulla scorta dei valori del Ccnl Sanità
Area Dirigenti Medici e Veterinari vigente e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al relativo pagamento Controparte_6 della somma indicata o di quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione. VI) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
A sostegno delle domande formulate, i ricorrenti hanno dedotto di avere instaurato per i periodi lavorativi dedotti nei rispettivi ricorsi, il un primo incarico a tempo determinato dal Pt_1
01/09/2011 al 01/09/2013 ed entrambi plurimi rapporti a seguito di avviso pubblico per borsa di studio, aventi veste formale di collaborazione, ma di fatto natura giuridica subordinata, dal momento che nei fatti hanno svolto prestazioni in regime di esclusività, del tutto assimilabili a quelle dei dirigenti medici di ruolo e hanno rivendicato il corretto inquadramento quale Dirigente medico ex
2 CCNL Sanità Medici e Veterinari in considerazione delle mansioni in concreto espletate in favore della resistente . Controparte_3
L' , costituitasi tempestivamente in giudizio, ha dedotto l'infondatezza Controparte_3 delle domande in fatto e in diritto;
ha eccepito la prescrizione dei crediti e ha concluso chiedendo di
“rigettare il ricorso perché inammissibile e, comunque, infondato. In via gradata in ogni caso, stante la contestazione dei conteggi allegati sia quanto alle differenze retributive che contributive, anche in ragione della dedotta eccezione di prescrizione”.
L' ha chiesto di “pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla CP_2 invocata regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione decennale e/o quinquennale come per legge, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato. Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”.
Dopo la riunione dei giudizi e la modifica delle conclusioni formulata dai ricorrenti in corso di causa, acquisite note difensive e precedenti giurisprudenziali in fattispecie analoga, il Giudicante in data odierna, ritenuta la causa non bisognevole di attività istruttoria ha pronunciato sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
Il tema d'indagine verte sull'accertamento del rapporto di lavoro precedente alla immissione in ruolo dei ricorrenti alle dipendenze dell'azienda convenuta, sul presupposto che la veste formale dello stesso (incarico a tempo determinato/borsa di studio) non è coincisa con il suo reale svolgimento che ha assunto il carattere del rapporto di lavoro subordinato. Le pretese avanzate sono di natura retributiva e contributiva, avendo i ricorrenti nelle note depositate il 29.04.2025 formulato espressa rinuncia agli atti del giudizio - limitatamente – alla domanda avanzata soltanto in via subordinata relativa all'indennità risarcitoria omnicomprensiva prevista dall'art.32 co.5^ L.183/10 come riportata al punto V) di entrambi i ricorsi introduttivi dei giudizi che ci occupano.
I ricorsi sono infondati e la soluzione della controversia è di natura esclusivamente giuridica.
Entrambi i ricorrenti, per dato documentale e per pacifica ammissione, risultano “stabilizzati”.
In particolare, entrambi, ai sensi in data 31.10.2018 all'esito della procedura riservata di stabilizzazione prevista dal Dlgs. 75/2017 s.m.i indetta con Delibera della resistente n. 56 del
3.8.2018 sono stati immessi in servizio presso la stessa Azienda resistente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con contratto registrato al repertorio n. 1362 del 21.11.2018. Della validità ed efficacia della procedura di stabilizzazione e della immissione in ruolo che ne è conseguita i ricorrenti non si dolgono affatto.
Tanto premesso, va evidenziato che l'azione proposta in giudizio ha il dichiarato fine di conseguire l'accertamento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto alle differenze retributive e contributive, sul presupposto che il periodo lavorativo precedente alla stabilizzazione, ad onta della prevalente formalizzazione in termini di borse di studio assibilabili a forme di collaborazione, si è nei fatti svolto secondo i caratteri tipici del rapporto di lavoro
3 subordinato. I ricorrenti, nella consapevolezza del divieto di conversione dei rapporti flessibili in rapporti di impiego alle dipendenze della PA, per effetto del disposto dell'art. 36 del d.lgs. 165/01, prospettano che le rivendicazioni economiche da loro avanzate trovano il loro fondamento nell'art. 2126 c.c. che attribuisce al prestatore di lavoro, assunto in violazione di norme imperative, il diritto alla retribuzione per il tempo in cui il rapporto nullo ha avuto svolgimento.
La soluzione della controversia deve necessariamente muovere dalla speciale procedura di reclutamento a cui i ricorrenti hanno volontariamente partecipato, superandola, ed instaurando il rapporto di impiego da loro voluto ed accettato. Tale procedura viene definita una forma di
“stabilizzazione” dal momento che il rapporto di lavoro costituito a tempo indeterminato trova fonte nella previsione di favore di cui all'art 20 comma 1, sulla base del quale la resistente come tutte le altre amministrazioni sono state abilitate- al fine di superare il precariato e di ridurre il ricorso a contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato – ad assumere con procedura riservata a tempo indeterminato il personale in servizio sulla base di specifici requisiti.
L'art.20 del Dlgs 75/2017, rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, al comma 1 nella formulazione vigente ratione temporis, aveva previsto che “1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati (2);
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (3).
Come osservato dal TAR Milano, (Lombardia) sez. III, nella pronuncia del 23/01/2023, n.208,
“ trattasi di procedure non concorsuali, e ciò in quanto esse non presuppongono una valutazione comparativa dei candidati finalizzata all'individuazione di quelli che dimostrano maggiore capacità da inserire in una graduatoria di merito al vertice della quale si collocano i vincitori, ma consistono nella semplice verifica della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge in capo ai dipendenti per i quali è prevista la stabilizzazione, senza quindi esercizio di alcun pubblico potere. Si tratta pertanto di un percorso assunzionale diverso dal pubblico concorso, nell'ambito del quale la pubblica amministrazione attualizza la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, esercitando la facoltà di dar luogo alla stabilizzazione”.
4 Gli stessi ricorrenti allegano di essere stati stabilizzati in quanto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20, ossia la titolarità, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso, nonché la maturazione, alla data del 31 dicembre 2017, di almeno tre anni di contratto anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
La partecipazione dei ricorrenti alla procedura riservata di stabilizzazione ha dunque richiesto, due requisiti di accesso -entrambi indispensabili ed interconnessi-, ossia la titolarità di un contratto a tempo determinato, successivamente al 2015 ed almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni presso la stessa amministrazione che bandisce il concorso. Essi in tale periodo hanno avuto contratti scaturenti dall'aggiudicazione di borse di studio e al momento della proposta di stabilizzazione avevano un rapporto a tempo determinato in corso. Di tali contratti, ivi compresi quelli come borsisti, essi si sono avvalsi per partecipare alla procedura di reclutamento finalizzata alla stabilizzazione.
In tema di requisiti di accesso alla stabilizzazione, la Corte di Cassazione nell'ordinanza del
10 marzo 2021, n. 6718, esaminando una fattispecie di stabilizzazione regolata dal previgente art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 (ma con principi estensibili anche al caso in esame) ha disatteso la pretesa del lavoratore che rivendicava il diritto alla stabilizzazione sulla base di un rapporto di lavoro di fatto, ossia privo di formalizzazione, affermando condivisibilmente che “le norme sulla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato costituiscono una deroga al principio dell'accesso mediante concorso, di cui all'art. 97 Cost., e devono pertanto considerarsi tassative, non potendo applicarsi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, oltre i casi da esse regolati» (Cass. n. 21200/2020)”.
La Cassazione, nella citata pronuncia, continua affermando che “la giurisprudenza della Corte
Costituzionale da tempo ha evidenziato che un interesse pubblico idoneo a giustificare la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti, può ricorrere solo in determinate circostanze (Corte Cost. sentenza n. 167 del 2013), in quanto se «il principio dettato dall'art. 97 Cost. può consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione» (Corte Cost. n. 189 del 2011), occorre, tuttavia, che «l'area delle eccezioni alla regola del concorso» sia «rigorosamente delimitata» e non si risolva «in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati» (Corte Cost. n. 227 del 2013 richiamata dalla più recente Corte Cost. n. 113 del 2017 in tema di passaggio da società privata ad ente pubblico);
3.4. sulla base dei richiamati principi è stata affermata l'illegittimità delle leggi regionali che avevano esteso la platea dei destinatari delle procedure di stabilizzazione sul rilievo che spetta al legislatore nazionale individuare i limiti entro i quali si può consentire l'accesso all'impiego pur in assenza di concorso pubblico ed a tal fine «non è in particolare sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione, né basta la "personale aspettativa degli aspiranti" ad una misura di stabilizzazione» (Corte
Cost. n. 51/2012 che richiama Corte Cost. n. 150/2010)”.
5 È dunque evidente che, in tanto la legge che ha introdotto la stabilizzazione ha legittimato la
PA. a derogare alla procedura concorsuale -normalmente aperta alla partecipazione dall'esterno per l'immissione nei ruoli della PA in applicazione dell'art. 97 Cost.- in quanto è stata rivolta solo a chi avesse un rapporto formale con l'amministrazione ed ancora solo a chi avesse uno di quei rapporti formali di lavoro che la legge nazionale intendeva “regolarizzare” mediante la stabilizzazione.
Pertanto, i ricorrenti hanno avuto accesso alla suindicata procedura, solo in quanto avevano quale requisito di accesso, il rapporto di collaborazione ossia un rapporto di lavoro flessibile, secondo il disposto dell'art. 20, comma 1 del D.lgs. 75/2017.
I ricorrenti hanno evidentemente dichiarato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura riservata -e di tanto l'azienda offre prova documentale mediante il deposito dell'istanza da loro presentata (cfr. in prod. conv.)- di possedere entrambi i requisiti previsti per la loro stabilizzazione (cfr. in particolare il punto 13 della domanda), attraverso il meccanismo dell'autocertificazione di cui al dpr 445/2000 e tali requisiti hanno costituito la condizione imprescindibile per la loro partecipazione.
Tali requisiti presuppongono ovviamente che i contratti intercorsi abbiano avuto la formalizzazione prevista dalla legge (ossia il conferimento di forme flessibili di lavoro) e che il concreto svolgimento dei rapporti da loro scaturenti, sia stato coerente con la forma dei contratti.
Ipotizzare la sufficienza del solo dato formale ossia la sola stipula dei contratti, a prescindere dalla loro conforme esecuzione e consentire ex post di riqualificare tali rapporti in termini diversi per effetto di un loro difforme svolgimento, significa snaturare del tutto il valore sanante della stabilizzazione. È fuorviante a tale riguardo, valorizzare che, mancando la testuale ed espressa rinuncia ad impugnare i contratti di collaborazione, essi lo sarebbero senza preclusione alcuna, dal momento che tale argomentazione trascura di considerare che sarebbe stato pleonastico introdurre una previsione di rinuncia ad impugnare i pregressi rapporti, essendo tali rapporti i requisiti di accesso alla procedura di assunzione riservata.
Pertanto, ragionare nel senso voluto dai ricorrenti, ossia accertare che il rapporto formalmente flessibile ha simulato un rapporto di lavoro subordinato (con le auspicate conseguenze di natura retributiva e contributiva) condurrebbe all'inevitabile conseguenza di sottrarre ai ricorrenti i requisiti richiesti, escludendoli dalla platea degli aspiranti legittimati alla partecipazione e rischierebbe finanche la caducazione del rapporto di impiego, siccome scaturente dalla procedura di stabilizzazione a cui i ricorrenti non avrebbero avuto altrimenti titolo a partecipare.
L'accertamento auspicato dei ricorrenti eliderebbe infatti retroattivamente i requisiti di partecipazione alla procedura e in tale evenienza, neanche sarebbe sostenibile che la PA non potrebbe annullare in autotutela l'immissione in ruolo avendo l'obbligo di verificare i requisiti di accesso, dal momento che tali requisiti (titolarità e durata dei rapporti flessibili), erano stati dichiarati
6 dai ricorrenti, come sussistenti, con apposita dichiarazione resa ai sensi del dpr 445/2000 (cfr. allegato alla domanda con lettera a)).
A tali considerazioni, va aggiunto che la Corte di Cassazione nella pronuncia del 27/11/2023,
n. 32904, trattando una fattispecie di stabilizzazione e analizzando l'allegazione del lavoratore che i rapporti precedenti fossero affetti da vizi tali da produrre un risarcimento del danno, ha esaminato la domanda di condanna dell al pagamento di differenze retributive e al risarcimento dei CP_1 danni, previo accertamento della natura effettiva di lavoro subordinato delle prestazioni rese in esecuzione di una serie consecutiva di contratti d'opera e di collaborazione coordinata continuativa stipulati con l prima della sopravvenuta assunzione a tempo indeterminato con profilo di CP_1 collaboratore amministrativo professionale categoria D. In tale pronuncia, i giudici di legittimità hanno correttamente richiamato il “consolidato e condivisibile orientamento secondo cui l'assunzione del lavoratore a tempo indeterminato "rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente" ed è quindi idonea a cancellare tutte le conseguenze dell'abuso, senza necessità di ristoro pecuniario del "danno comunitario" (Cass. n. 22552/2016 e altre coeve e successive;
principio inizialmente affermato con specifico riferimento alla stabilizzazione del personale docente della scuola, ma poi esteso anche ad altre categorie del pubblico impiego: v. Cass. n. 16336/2017)….. Siffatta giurisprudenza ha peraltro precisato che l'immissione in ruolo, per avere tale efficacia sanante, oltre a provenire dal medesimo ente che ha commesso l'abuso (Cass.
n. 7982/2018), deve avvenire in rapporto di diretta derivazione causale con l'illegittima successione dei contratti a termine (Cass. n. 15353/2020; conf. Cass. n. 14815/2021, alla quale si rinvia per una più completa disamina dei precedenti conformi)” (conf. sulla consolidazione del rapporto di lavoro avvenuta in ragione della precedente precarietà: Cassazione civile, Sez. lav., sentenza 15 dicembre 2023, n. 35145).
Nella citata pronuncia i Giudici di legittimità hanno dunque rimesso al giudice del rinvio di verificare se la stabilizzazione del rapporto sia avvenuta in ragione della precedente precarietà oppure si tratti di una assunzione soltanto agevolata dal precedente rapporto precario.
Nel caso che ne occupa, la procedura di accesso ai ruoli dell'azienda convenuta -di cui i ricorrenti si sono consapevolmente avvalsi volendone gli effetti ed accettandoli con la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato- lungi dall'essere stata semplicemente “agevolata dall'abuso" è in diretta derivazione causale con il periodo di precariato riguardante i ricorrenti, dal momento che detta procedura ha voluto produrre un'efficacia sanante dell'abuso -consistito nel ricorso a forme flessibili di rapporti di lavoro, protrattesi nel tempo (tre anni negli ultimi otto)- con la costituzione di un rapporto di impiego, in mancanza della tipica e necessaria procedura concorsuale di cui all'art. 97 Cost.
Le domande proposte in via principale, conseguenti alla pretesa di riqualificare i rapporti di lavoro precedenti alla immissione in ruolo, vanno quindi rigettate;
per quelle subordinate vi è stata espressa ed incondizionata rinuncia in corso di causa.
7 All'esito, assorbita ogni ulteriore valutazione, i ricorsi vanno rigettati. La particolarità delle questioni esaminate rende possibile la compensazione delle spese tra le parti;
parimenti esse si compensano nei confronti dell , in considerazione della sua posizione processuale. CP_2
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi;
compensa le spese.
Napoli. 23.09.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del
23.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12929/2024 (cui è riunito quello n. 12931/2024) Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
, Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Perugino.
Ricorrenti
E in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Cuccurullo, dall'avv. Rita Castaldo e dall'avv. Anna Rega.
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi
resistenti
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato. Differenze retributive, contributi.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con separati ricorsi depositati in data 31.05.2024 e successivamente riuniti, gli epigrafati ricorrenti hanno convenuto in giudizio l rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: I) Accertare e dichiarare che il dott nel periodo compreso tra il Parte_1
01/09/2011 ed il 15/11/2017 il e tra il 04/09/2012 ed il 15/12/2017 la , senza soluzione di Pt_1 Pt_2 continuità ovvero con quell'altra decorrenza che sarà ritenuta dal Giudice, ha svolto alle dipendenze e in favore del in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., prestazioni lavorative di natura subordinata ex art. 2094 ss. e 2126 e ss. c.c. con funzioni di dirigente medico in possesso di anzianità inferiore ai cinque anni fino al 01.09.2016 e superiore dal
1 02.09.2016 il e inferiore ai cinque anni fino al 03.09.2017 e superiore dal 04.09.2017 la nel Pt_1 Pt_2
S.S.N. in applicazione del CCNL Sanità Dirigenti Medici e Veterinari vigente, oggi CCNL dell'Area Sanità; II) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Controparte_4 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del dott. e della dott. Parte_1
di tutte le differenze retributive da costui maturate in costanza ed in virtù del rapporto di lavoro Parte_2 intercorso con la stessa tra il 01.09.2011 ed il 15.11.2017 il e tra il 04/09/2012 ed il 15/12/2017 la Pt_1
, quantificati in complessivi € 217.318,02 (duecentodiciassettemilatrecentodiciotto/02) il e in Pt_2 Pt_1 complessivi € 173.709,94 (centosettantatremilasettecentonove/94) lordi la , o di quella diversa, Pt_2 maggiore o minore, somma che dovesse risultare all'esito del giudizio come da analitici conteggi allegati al ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed in ogni caso in attuazione dell'art. 36 Cost. nonché dell'art. 2099 c.c. in ragione delle mansioni effettivamente disimpegnate, delle funzioni attribuite e dell'incarico svolto;
III) Ancora, per l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo contributivo previdenziale del resistente, così CP_1 come rapp.ta, con conseguente sua condanna alla regolarizzazione contributivo-previdenziale e al versamento dei contributi maturati, per tutto il periodo di lavoro svolto dal ricorrente e dedotto nel presente ricorso, in favore dell'ente previdenziale Pertanto, CP_2 Controparte_5 convenuta nel giudizio de quo affinché Controparte_3
come detto, provveda al versamento dei citati contributi che saranno dovuti a seguito dell'accertamento
[...] dell'instaurato rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e resistente;
IV) in ogni caso accertare CP_1
e dichiarare che le prestazioni lavorative di natura subordinata svolte in esclusiva dal dott Parte_1 dal 01/09/2011 al 15/11/2017 e dalla dott. tra il 04/09/2012 ed il 15/12/2017 in favore del Pt_2 [...] sono utili ai fini del compimento dei cinque anni Controparte_3 di attività di livello dirigenziale ex art.15 co.1 Ccnl Dirigenti Medici e Veterinari di volta in volta vigente e, per l'effetto, abilitanti per il conferimento degli incarichi ex art.27 co. 1, lett. b) e c) del CCNL Sanità Dirigenti
Medici e Veterinari vigente;
V) in via gradata, accertare e dichiarare il diritto del dott. e Parte_1 della dott. a percepire l'indennità risarcitoria omnicomprensiva prevista dall'art.32 co.5^ Parte_2
L.183/10 quantificabile, salvo diverso intendimento del Tribunale, in n. 12 (dodici) mensilità parametrate all'ultima retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata al ricorrente sulla scorta dei valori del Ccnl Sanità
Area Dirigenti Medici e Veterinari vigente e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al relativo pagamento Controparte_6 della somma indicata o di quella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione. VI) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
A sostegno delle domande formulate, i ricorrenti hanno dedotto di avere instaurato per i periodi lavorativi dedotti nei rispettivi ricorsi, il un primo incarico a tempo determinato dal Pt_1
01/09/2011 al 01/09/2013 ed entrambi plurimi rapporti a seguito di avviso pubblico per borsa di studio, aventi veste formale di collaborazione, ma di fatto natura giuridica subordinata, dal momento che nei fatti hanno svolto prestazioni in regime di esclusività, del tutto assimilabili a quelle dei dirigenti medici di ruolo e hanno rivendicato il corretto inquadramento quale Dirigente medico ex
2 CCNL Sanità Medici e Veterinari in considerazione delle mansioni in concreto espletate in favore della resistente . Controparte_3
L' , costituitasi tempestivamente in giudizio, ha dedotto l'infondatezza Controparte_3 delle domande in fatto e in diritto;
ha eccepito la prescrizione dei crediti e ha concluso chiedendo di
“rigettare il ricorso perché inammissibile e, comunque, infondato. In via gradata in ogni caso, stante la contestazione dei conteggi allegati sia quanto alle differenze retributive che contributive, anche in ragione della dedotta eccezione di prescrizione”.
L' ha chiesto di “pronunciarsi sulla fondatezza o meno delle domande attoree relative alla CP_2 invocata regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione decennale e/o quinquennale come per legge, accertando, in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato. Spese, diritti ed onorari interamente rifusi”.
Dopo la riunione dei giudizi e la modifica delle conclusioni formulata dai ricorrenti in corso di causa, acquisite note difensive e precedenti giurisprudenziali in fattispecie analoga, il Giudicante in data odierna, ritenuta la causa non bisognevole di attività istruttoria ha pronunciato sentenza di cui ha dato pubblica lettura.
Il tema d'indagine verte sull'accertamento del rapporto di lavoro precedente alla immissione in ruolo dei ricorrenti alle dipendenze dell'azienda convenuta, sul presupposto che la veste formale dello stesso (incarico a tempo determinato/borsa di studio) non è coincisa con il suo reale svolgimento che ha assunto il carattere del rapporto di lavoro subordinato. Le pretese avanzate sono di natura retributiva e contributiva, avendo i ricorrenti nelle note depositate il 29.04.2025 formulato espressa rinuncia agli atti del giudizio - limitatamente – alla domanda avanzata soltanto in via subordinata relativa all'indennità risarcitoria omnicomprensiva prevista dall'art.32 co.5^ L.183/10 come riportata al punto V) di entrambi i ricorsi introduttivi dei giudizi che ci occupano.
I ricorsi sono infondati e la soluzione della controversia è di natura esclusivamente giuridica.
Entrambi i ricorrenti, per dato documentale e per pacifica ammissione, risultano “stabilizzati”.
In particolare, entrambi, ai sensi in data 31.10.2018 all'esito della procedura riservata di stabilizzazione prevista dal Dlgs. 75/2017 s.m.i indetta con Delibera della resistente n. 56 del
3.8.2018 sono stati immessi in servizio presso la stessa Azienda resistente con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con contratto registrato al repertorio n. 1362 del 21.11.2018. Della validità ed efficacia della procedura di stabilizzazione e della immissione in ruolo che ne è conseguita i ricorrenti non si dolgono affatto.
Tanto premesso, va evidenziato che l'azione proposta in giudizio ha il dichiarato fine di conseguire l'accertamento dell'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto alle differenze retributive e contributive, sul presupposto che il periodo lavorativo precedente alla stabilizzazione, ad onta della prevalente formalizzazione in termini di borse di studio assibilabili a forme di collaborazione, si è nei fatti svolto secondo i caratteri tipici del rapporto di lavoro
3 subordinato. I ricorrenti, nella consapevolezza del divieto di conversione dei rapporti flessibili in rapporti di impiego alle dipendenze della PA, per effetto del disposto dell'art. 36 del d.lgs. 165/01, prospettano che le rivendicazioni economiche da loro avanzate trovano il loro fondamento nell'art. 2126 c.c. che attribuisce al prestatore di lavoro, assunto in violazione di norme imperative, il diritto alla retribuzione per il tempo in cui il rapporto nullo ha avuto svolgimento.
La soluzione della controversia deve necessariamente muovere dalla speciale procedura di reclutamento a cui i ricorrenti hanno volontariamente partecipato, superandola, ed instaurando il rapporto di impiego da loro voluto ed accettato. Tale procedura viene definita una forma di
“stabilizzazione” dal momento che il rapporto di lavoro costituito a tempo indeterminato trova fonte nella previsione di favore di cui all'art 20 comma 1, sulla base del quale la resistente come tutte le altre amministrazioni sono state abilitate- al fine di superare il precariato e di ridurre il ricorso a contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato – ad assumere con procedura riservata a tempo indeterminato il personale in servizio sulla base di specifici requisiti.
L'art.20 del Dlgs 75/2017, rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, al comma 1 nella formulazione vigente ratione temporis, aveva previsto che “1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati (2);
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (3).
Come osservato dal TAR Milano, (Lombardia) sez. III, nella pronuncia del 23/01/2023, n.208,
“ trattasi di procedure non concorsuali, e ciò in quanto esse non presuppongono una valutazione comparativa dei candidati finalizzata all'individuazione di quelli che dimostrano maggiore capacità da inserire in una graduatoria di merito al vertice della quale si collocano i vincitori, ma consistono nella semplice verifica della sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge in capo ai dipendenti per i quali è prevista la stabilizzazione, senza quindi esercizio di alcun pubblico potere. Si tratta pertanto di un percorso assunzionale diverso dal pubblico concorso, nell'ambito del quale la pubblica amministrazione attualizza la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, esercitando la facoltà di dar luogo alla stabilizzazione”.
4 Gli stessi ricorrenti allegano di essere stati stabilizzati in quanto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20, ossia la titolarità, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso, nonché la maturazione, alla data del 31 dicembre 2017, di almeno tre anni di contratto anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
La partecipazione dei ricorrenti alla procedura riservata di stabilizzazione ha dunque richiesto, due requisiti di accesso -entrambi indispensabili ed interconnessi-, ossia la titolarità di un contratto a tempo determinato, successivamente al 2015 ed almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni presso la stessa amministrazione che bandisce il concorso. Essi in tale periodo hanno avuto contratti scaturenti dall'aggiudicazione di borse di studio e al momento della proposta di stabilizzazione avevano un rapporto a tempo determinato in corso. Di tali contratti, ivi compresi quelli come borsisti, essi si sono avvalsi per partecipare alla procedura di reclutamento finalizzata alla stabilizzazione.
In tema di requisiti di accesso alla stabilizzazione, la Corte di Cassazione nell'ordinanza del
10 marzo 2021, n. 6718, esaminando una fattispecie di stabilizzazione regolata dal previgente art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 (ma con principi estensibili anche al caso in esame) ha disatteso la pretesa del lavoratore che rivendicava il diritto alla stabilizzazione sulla base di un rapporto di lavoro di fatto, ossia privo di formalizzazione, affermando condivisibilmente che “le norme sulla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato costituiscono una deroga al principio dell'accesso mediante concorso, di cui all'art. 97 Cost., e devono pertanto considerarsi tassative, non potendo applicarsi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, oltre i casi da esse regolati» (Cass. n. 21200/2020)”.
La Cassazione, nella citata pronuncia, continua affermando che “la giurisprudenza della Corte
Costituzionale da tempo ha evidenziato che un interesse pubblico idoneo a giustificare la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti, può ricorrere solo in determinate circostanze (Corte Cost. sentenza n. 167 del 2013), in quanto se «il principio dettato dall'art. 97 Cost. può consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione» (Corte Cost. n. 189 del 2011), occorre, tuttavia, che «l'area delle eccezioni alla regola del concorso» sia «rigorosamente delimitata» e non si risolva «in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati» (Corte Cost. n. 227 del 2013 richiamata dalla più recente Corte Cost. n. 113 del 2017 in tema di passaggio da società privata ad ente pubblico);
3.4. sulla base dei richiamati principi è stata affermata l'illegittimità delle leggi regionali che avevano esteso la platea dei destinatari delle procedure di stabilizzazione sul rilievo che spetta al legislatore nazionale individuare i limiti entro i quali si può consentire l'accesso all'impiego pur in assenza di concorso pubblico ed a tal fine «non è in particolare sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione, né basta la "personale aspettativa degli aspiranti" ad una misura di stabilizzazione» (Corte
Cost. n. 51/2012 che richiama Corte Cost. n. 150/2010)”.
5 È dunque evidente che, in tanto la legge che ha introdotto la stabilizzazione ha legittimato la
PA. a derogare alla procedura concorsuale -normalmente aperta alla partecipazione dall'esterno per l'immissione nei ruoli della PA in applicazione dell'art. 97 Cost.- in quanto è stata rivolta solo a chi avesse un rapporto formale con l'amministrazione ed ancora solo a chi avesse uno di quei rapporti formali di lavoro che la legge nazionale intendeva “regolarizzare” mediante la stabilizzazione.
Pertanto, i ricorrenti hanno avuto accesso alla suindicata procedura, solo in quanto avevano quale requisito di accesso, il rapporto di collaborazione ossia un rapporto di lavoro flessibile, secondo il disposto dell'art. 20, comma 1 del D.lgs. 75/2017.
I ricorrenti hanno evidentemente dichiarato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura riservata -e di tanto l'azienda offre prova documentale mediante il deposito dell'istanza da loro presentata (cfr. in prod. conv.)- di possedere entrambi i requisiti previsti per la loro stabilizzazione (cfr. in particolare il punto 13 della domanda), attraverso il meccanismo dell'autocertificazione di cui al dpr 445/2000 e tali requisiti hanno costituito la condizione imprescindibile per la loro partecipazione.
Tali requisiti presuppongono ovviamente che i contratti intercorsi abbiano avuto la formalizzazione prevista dalla legge (ossia il conferimento di forme flessibili di lavoro) e che il concreto svolgimento dei rapporti da loro scaturenti, sia stato coerente con la forma dei contratti.
Ipotizzare la sufficienza del solo dato formale ossia la sola stipula dei contratti, a prescindere dalla loro conforme esecuzione e consentire ex post di riqualificare tali rapporti in termini diversi per effetto di un loro difforme svolgimento, significa snaturare del tutto il valore sanante della stabilizzazione. È fuorviante a tale riguardo, valorizzare che, mancando la testuale ed espressa rinuncia ad impugnare i contratti di collaborazione, essi lo sarebbero senza preclusione alcuna, dal momento che tale argomentazione trascura di considerare che sarebbe stato pleonastico introdurre una previsione di rinuncia ad impugnare i pregressi rapporti, essendo tali rapporti i requisiti di accesso alla procedura di assunzione riservata.
Pertanto, ragionare nel senso voluto dai ricorrenti, ossia accertare che il rapporto formalmente flessibile ha simulato un rapporto di lavoro subordinato (con le auspicate conseguenze di natura retributiva e contributiva) condurrebbe all'inevitabile conseguenza di sottrarre ai ricorrenti i requisiti richiesti, escludendoli dalla platea degli aspiranti legittimati alla partecipazione e rischierebbe finanche la caducazione del rapporto di impiego, siccome scaturente dalla procedura di stabilizzazione a cui i ricorrenti non avrebbero avuto altrimenti titolo a partecipare.
L'accertamento auspicato dei ricorrenti eliderebbe infatti retroattivamente i requisiti di partecipazione alla procedura e in tale evenienza, neanche sarebbe sostenibile che la PA non potrebbe annullare in autotutela l'immissione in ruolo avendo l'obbligo di verificare i requisiti di accesso, dal momento che tali requisiti (titolarità e durata dei rapporti flessibili), erano stati dichiarati
6 dai ricorrenti, come sussistenti, con apposita dichiarazione resa ai sensi del dpr 445/2000 (cfr. allegato alla domanda con lettera a)).
A tali considerazioni, va aggiunto che la Corte di Cassazione nella pronuncia del 27/11/2023,
n. 32904, trattando una fattispecie di stabilizzazione e analizzando l'allegazione del lavoratore che i rapporti precedenti fossero affetti da vizi tali da produrre un risarcimento del danno, ha esaminato la domanda di condanna dell al pagamento di differenze retributive e al risarcimento dei CP_1 danni, previo accertamento della natura effettiva di lavoro subordinato delle prestazioni rese in esecuzione di una serie consecutiva di contratti d'opera e di collaborazione coordinata continuativa stipulati con l prima della sopravvenuta assunzione a tempo indeterminato con profilo di CP_1 collaboratore amministrativo professionale categoria D. In tale pronuncia, i giudici di legittimità hanno correttamente richiamato il “consolidato e condivisibile orientamento secondo cui l'assunzione del lavoratore a tempo indeterminato "rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente" ed è quindi idonea a cancellare tutte le conseguenze dell'abuso, senza necessità di ristoro pecuniario del "danno comunitario" (Cass. n. 22552/2016 e altre coeve e successive;
principio inizialmente affermato con specifico riferimento alla stabilizzazione del personale docente della scuola, ma poi esteso anche ad altre categorie del pubblico impiego: v. Cass. n. 16336/2017)….. Siffatta giurisprudenza ha peraltro precisato che l'immissione in ruolo, per avere tale efficacia sanante, oltre a provenire dal medesimo ente che ha commesso l'abuso (Cass.
n. 7982/2018), deve avvenire in rapporto di diretta derivazione causale con l'illegittima successione dei contratti a termine (Cass. n. 15353/2020; conf. Cass. n. 14815/2021, alla quale si rinvia per una più completa disamina dei precedenti conformi)” (conf. sulla consolidazione del rapporto di lavoro avvenuta in ragione della precedente precarietà: Cassazione civile, Sez. lav., sentenza 15 dicembre 2023, n. 35145).
Nella citata pronuncia i Giudici di legittimità hanno dunque rimesso al giudice del rinvio di verificare se la stabilizzazione del rapporto sia avvenuta in ragione della precedente precarietà oppure si tratti di una assunzione soltanto agevolata dal precedente rapporto precario.
Nel caso che ne occupa, la procedura di accesso ai ruoli dell'azienda convenuta -di cui i ricorrenti si sono consapevolmente avvalsi volendone gli effetti ed accettandoli con la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato- lungi dall'essere stata semplicemente “agevolata dall'abuso" è in diretta derivazione causale con il periodo di precariato riguardante i ricorrenti, dal momento che detta procedura ha voluto produrre un'efficacia sanante dell'abuso -consistito nel ricorso a forme flessibili di rapporti di lavoro, protrattesi nel tempo (tre anni negli ultimi otto)- con la costituzione di un rapporto di impiego, in mancanza della tipica e necessaria procedura concorsuale di cui all'art. 97 Cost.
Le domande proposte in via principale, conseguenti alla pretesa di riqualificare i rapporti di lavoro precedenti alla immissione in ruolo, vanno quindi rigettate;
per quelle subordinate vi è stata espressa ed incondizionata rinuncia in corso di causa.
7 All'esito, assorbita ogni ulteriore valutazione, i ricorsi vanno rigettati. La particolarità delle questioni esaminate rende possibile la compensazione delle spese tra le parti;
parimenti esse si compensano nei confronti dell , in considerazione della sua posizione processuale. CP_2
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi;
compensa le spese.
Napoli. 23.09.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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