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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 787/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACRELLI Parte_1 C.F._1 LL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RENATO SERRA 15 47521 CESENA presso il difensore avv. MACRELLI LL
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLINI Controparte_1 C.F._2 VI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA M. MISSIRINI N. 6 47121 FORLI' presso il difensore avv. CASTELLINI VI
APPELLATA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 230/2025 del Tribunale di Ravenna pubblicata in data 7.04.2025, nel procedimento di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da atto di appello;
Per Controparte_1
come da comparsa di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2022, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con in data 14 giugno 2008 a Ravenna, senza Controparte_1 riconoscimento in favore della moglie di un assegno divorzile.
La si è costituita con memoria difensiva depositata in data 12 settembre 2022, concordando CP_1 sulla richiesta di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo che il marito fosse condannato a versarle un assegno divorzile nella misura di 400,00 € mensili o in quella ritenuta di giustizia.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 230/2025, ha pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale e contestualmente condannato l' al Pt_1 pagamento in favore della ex moglie di un assegno divorzile, quantificato nella misura di 200,00 € mensili, oltre rivalutazione ISTAT, e alla rifusione alla controparte delle spese di lite. Secondo il primo giudice la scelta della di seguire il marito nelle trasferte lavorative in Africa ha determinato CP_1 una riduzione delle prospettive lavorative e della capacità reddituale della stessa, da cui è risultato l'attuale squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti, con conseguente debenza dell'assegno nella sua componente perequativo-compensativa.
Con ricorso depositato in data 6 maggio 2025, l' ha proposto appello avverso la suddetta Pt_1 sentenza deducendo, come primo motivo, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della non essendo ravvisabile quella situazione di necessità CP_1 richiesta dalla legge, né un rilevante squilibrio economico – patrimoniale tra i coniugi, né le condizioni per il riconoscimento di un assegno con funzione perequativa - compensativa.
Con il secondo motivo d'appello, l' si duole di essere stato condannato al pagamento delle Pt_1 spese del primo grado di giudizio poiché, tenuto conto della materia della controversia e del parziale accoglimento della domanda di controparte, che aveva richiesto un assegno divorzile pari a 400 €, il
Giudice avrebbe dovuto compensarle, se non totalmente quantomeno parzialmente.
Conclude quindi chiedendo di accertare e dichiarare che nulla è da lui dovuto a qualsivoglia titolo alla pagina 2 di 6 ex moglie, e di rigettare tutte le domande avversarie. In subordine, chiede di compensare le spese di lite del primo grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 ottobre 2025, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado e CP_1 condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 27 novembre 2025 le parti hanno discusso brevemente la causa riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Venendo all'esame del primo motivo di appello, contesta anzitutto l' la valutazione del Pt_1
Tribunale laddove ha ritenuto sussistere uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi.
Al riguardo, dall'esame della documentazione fiscale prodotta (in particolare, docc. 7, 8 e 9 fascicolo primo grado e docc. 5, 6 e 7 fascicolo primo grado) risulta che, negli anni 2019- Pt_1 CP_1
2020-2021, mentre il reddito lordo dell' pensionato, si è attestato sui 37.000 € all'anno, quello Pt_1 della operatrice socio sanitaria presso casa di cura, ha oscillato tra i 20.000 e i 22.000 € CP_1 circa. A ciò si aggiunga che, come emerge dai docc. 11 e 31 dell'appellata, quest'ultima deve versare ogni mese una rata di mutuo pari a circa 490 €, oltre agli oneri assicurativi, mentre l'appellante non sostiene oneri abitativi, essendo proprietario dell'immobile in cui risiede (senza che sul medesimo gravi alcun mutuo), immobile ampliato a seguito dell'acquisto nell'anno 2020 di un'ulteriore porzione.
Non vi è prova poi che la abbia a diposizione risorse derivanti dall'eredità dei genitori, CP_1 circostanza genericamente allegata dall'appellante.
Sulla base di quanto esposto finora, risulta evidente una significativa disparità reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi. Vi è quindi il presupposto indispensabile per poter riconoscere alla parte economicamente debole l'assegno divorzile.
Sussistono altresì, come riconosciuto dal Tribunale di Ravenna, i requisiti per ritenere dovuto in favore della un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, emergendo dagli atti del CP_1 giudizio il contributo da quest'ultima fornito alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge. Invero, è pacifico che nel corso del rapporto con l'appellante la dimessasi dall'impiego a tempo indeterminato che aveva CP_1 vicino a Milano, lo abbia seguito nelle trasferte lavorative in vari paesi africani, in particolare il
Mozambico, l'Algeria e il Sud Africa, rinunciando così ad avere una carriera lavorativa stabile con le ovvie conseguenze in punto di pensione e TFR.
E' vero che nel corso delle trasferte in Africa la reperì incarichi a tempo determinato presso CP_1 il datore di lavoro del marito;
deve osservarsi tuttavia che si è trattato di impieghi con stipendio pagina 3 di 6 variabile (cfr. docc. 13 e 14 fasc. primo grado) e inframmezzati da periodi di CP_1 inoccupazione, con conseguente versamento intermittente dei contributi previdenziali.
Deve pertanto ritenersi che il percorso lavorativo instabile e discontinuo della integri un CP_1 sacrificio dal punto di vista professionale ed economico, sopportato al fine di assicurare il mantenimento dell'unità familiare instaurata con l'ex marito. Grazie a ciò, quest'ultimo ha potuto mantenere senza soluzione di continuità il proprio impiego presso l'impresa C.M.C. e proseguire così la carriera, incrementando i propri redditi tramite le trasferte all'Estero, notoriamente ben remunerate, ed assicurandosi un trattamento pensionistico ed un TFR ad essi parametrato.
Sul punto, l'ordinanza n. 16313/2025 della Corte di Cassazione afferma che “ove sia accertato, anche mediante presunzioni (Cass. 35434 del 2023), che l'implementazione del patrimonio familiare sia avvenuta per l'impegno professionale prevalente od esclusivo di uno dei coniugi e che, allo scioglimento del vincolo, ciò abbia quanto meno concorso a determinare la condizione di squilibrio economico patrimoniale accertata, in favore di uno di essi, deve ritenersi che la liberazione almeno prevalente dagli impegni domestico-familiari, ha consentito o favorito la costruzione di più solide basi professionali e reddituali grazie alle quali si è implementato il patrimonio familiare e/o quello personale del coniuge con maggiore solidità economica patrimoniale e reddituale.”
Nel caso in esame, può dunque ritenersi che vi siano state tra i coniugi delle scelte condivise riguardo alla conduzione della vita familiare e alla ripartizione degli impegni lavorativi e domestici tali da determinare il suesposto squilibrio economico in pregiudizio della In questo senso, la CP_1 circostanza che l nel 2015 abbia pagato il corso da alla moglie e le abbia dato un Pt_1 CP_2 contributo per l'acquisto dell'autovettura non è sufficiente a ritenere colmato il suddetto squilibrio economico, ma anzi conferma che l'appellante fosse la parte economicamente forte nella coppia, grazie alla possibilità di dedicarsi appieno, senza rinunce, alla propria carriera lavorativa.
Né si può sostenere che le esigenze compensative dell'assegno siano già state soddisfatte dall' Pt_1 tramite la corresponsione nel 2019 dell'assegno di €. 25.850, trattandosi di importo da imputare al mantenimento della moglie nella fase separativa, in quanto intervenuto a modifica delle condizioni di separazione omologata nel 2018 con cui le parti avevano convenuto un assegno in favore della di €. 200 mensili. CP_1
Pertanto, tenuto anche conto della durata non esigua della relazione, intrapresa nell'anno 2002
(parametro da valorizzare come riconosciuto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 35385/2023), nonché dell'età non più giovane dell'appellata, deve ritenersi che correttamente sia stato disposto in primo grado un assegno divorzile in suo favore. D'altro canto, la natura e l'entità dell'apporto dato dal coniuge richiedente all'incremento della ricchezza dell'altro (indubbiamente solo parziale nel caso di pagina 4 di 6 specie, tenuto conto della situazione lavorativa già consolidata dell'appellante quando è iniziata la relazione), sono state oggetto di considerazione nella fase di liquidazione dell'importo mensile dovuto, in misura minima e inferiore rispetto alla domanda.
Quanto al secondo motivo di appello, con cui l' lamenta di essere stato condannato alle spese Pt_1 legali in primo grado, nonostante la domanda di assegno divorzile sia stata accolta per un ammontare pari alla metà di quanto domandato, giova richiamare la pronuncia n. 32061/2022 della Suprema Corte
a Sezioni Unite per cui: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Nel caso in decisione dunque, non essendovi stata reciproca soccombenza, e non essendo ravvisabili gli altri presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c., correttamente il primo giudice non ha compensato le spese di lite.
Anche questo motivo di appello va quindi rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese del presente grado di giudizio.
I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al
D.M. 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, in 5.211 €, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso liquidato e agli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso in appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello di confermando la sentenza n. 230/2025 del Tribunale di Parte_1
Ravenna;
- condanna al pagamento integrale delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in 5.211,00 €, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso liquidato e agli accessori di legge. pagina 5 di 6 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso in appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Antonella Allegra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 787/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACRELLI Parte_1 C.F._1 LL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RENATO SERRA 15 47521 CESENA presso il difensore avv. MACRELLI LL
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLINI Controparte_1 C.F._2 VI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA M. MISSIRINI N. 6 47121 FORLI' presso il difensore avv. CASTELLINI VI
APPELLATA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 230/2025 del Tribunale di Ravenna pubblicata in data 7.04.2025, nel procedimento di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI Per Parte_1
come da atto di appello;
Per Controparte_1
come da comparsa di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2022, ha chiesto dichiararsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con in data 14 giugno 2008 a Ravenna, senza Controparte_1 riconoscimento in favore della moglie di un assegno divorzile.
La si è costituita con memoria difensiva depositata in data 12 settembre 2022, concordando CP_1 sulla richiesta di scioglimento del matrimonio, ma chiedendo che il marito fosse condannato a versarle un assegno divorzile nella misura di 400,00 € mensili o in quella ritenuta di giustizia.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 230/2025, ha pronunciato lo scioglimento del vincolo matrimoniale e contestualmente condannato l' al Pt_1 pagamento in favore della ex moglie di un assegno divorzile, quantificato nella misura di 200,00 € mensili, oltre rivalutazione ISTAT, e alla rifusione alla controparte delle spese di lite. Secondo il primo giudice la scelta della di seguire il marito nelle trasferte lavorative in Africa ha determinato CP_1 una riduzione delle prospettive lavorative e della capacità reddituale della stessa, da cui è risultato l'attuale squilibrio reddituale e patrimoniale tra le parti, con conseguente debenza dell'assegno nella sua componente perequativo-compensativa.
Con ricorso depositato in data 6 maggio 2025, l' ha proposto appello avverso la suddetta Pt_1 sentenza deducendo, come primo motivo, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della non essendo ravvisabile quella situazione di necessità CP_1 richiesta dalla legge, né un rilevante squilibrio economico – patrimoniale tra i coniugi, né le condizioni per il riconoscimento di un assegno con funzione perequativa - compensativa.
Con il secondo motivo d'appello, l' si duole di essere stato condannato al pagamento delle Pt_1 spese del primo grado di giudizio poiché, tenuto conto della materia della controversia e del parziale accoglimento della domanda di controparte, che aveva richiesto un assegno divorzile pari a 400 €, il
Giudice avrebbe dovuto compensarle, se non totalmente quantomeno parzialmente.
Conclude quindi chiedendo di accertare e dichiarare che nulla è da lui dovuto a qualsivoglia titolo alla pagina 2 di 6 ex moglie, e di rigettare tutte le domande avversarie. In subordine, chiede di compensare le spese di lite del primo grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20 ottobre 2025, si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado e CP_1 condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 27 novembre 2025 le parti hanno discusso brevemente la causa riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Venendo all'esame del primo motivo di appello, contesta anzitutto l' la valutazione del Pt_1
Tribunale laddove ha ritenuto sussistere uno squilibrio reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi.
Al riguardo, dall'esame della documentazione fiscale prodotta (in particolare, docc. 7, 8 e 9 fascicolo primo grado e docc. 5, 6 e 7 fascicolo primo grado) risulta che, negli anni 2019- Pt_1 CP_1
2020-2021, mentre il reddito lordo dell' pensionato, si è attestato sui 37.000 € all'anno, quello Pt_1 della operatrice socio sanitaria presso casa di cura, ha oscillato tra i 20.000 e i 22.000 € CP_1 circa. A ciò si aggiunga che, come emerge dai docc. 11 e 31 dell'appellata, quest'ultima deve versare ogni mese una rata di mutuo pari a circa 490 €, oltre agli oneri assicurativi, mentre l'appellante non sostiene oneri abitativi, essendo proprietario dell'immobile in cui risiede (senza che sul medesimo gravi alcun mutuo), immobile ampliato a seguito dell'acquisto nell'anno 2020 di un'ulteriore porzione.
Non vi è prova poi che la abbia a diposizione risorse derivanti dall'eredità dei genitori, CP_1 circostanza genericamente allegata dall'appellante.
Sulla base di quanto esposto finora, risulta evidente una significativa disparità reddituale e patrimoniale tra gli ex coniugi. Vi è quindi il presupposto indispensabile per poter riconoscere alla parte economicamente debole l'assegno divorzile.
Sussistono altresì, come riconosciuto dal Tribunale di Ravenna, i requisiti per ritenere dovuto in favore della un assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, emergendo dagli atti del CP_1 giudizio il contributo da quest'ultima fornito alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge. Invero, è pacifico che nel corso del rapporto con l'appellante la dimessasi dall'impiego a tempo indeterminato che aveva CP_1 vicino a Milano, lo abbia seguito nelle trasferte lavorative in vari paesi africani, in particolare il
Mozambico, l'Algeria e il Sud Africa, rinunciando così ad avere una carriera lavorativa stabile con le ovvie conseguenze in punto di pensione e TFR.
E' vero che nel corso delle trasferte in Africa la reperì incarichi a tempo determinato presso CP_1 il datore di lavoro del marito;
deve osservarsi tuttavia che si è trattato di impieghi con stipendio pagina 3 di 6 variabile (cfr. docc. 13 e 14 fasc. primo grado) e inframmezzati da periodi di CP_1 inoccupazione, con conseguente versamento intermittente dei contributi previdenziali.
Deve pertanto ritenersi che il percorso lavorativo instabile e discontinuo della integri un CP_1 sacrificio dal punto di vista professionale ed economico, sopportato al fine di assicurare il mantenimento dell'unità familiare instaurata con l'ex marito. Grazie a ciò, quest'ultimo ha potuto mantenere senza soluzione di continuità il proprio impiego presso l'impresa C.M.C. e proseguire così la carriera, incrementando i propri redditi tramite le trasferte all'Estero, notoriamente ben remunerate, ed assicurandosi un trattamento pensionistico ed un TFR ad essi parametrato.
Sul punto, l'ordinanza n. 16313/2025 della Corte di Cassazione afferma che “ove sia accertato, anche mediante presunzioni (Cass. 35434 del 2023), che l'implementazione del patrimonio familiare sia avvenuta per l'impegno professionale prevalente od esclusivo di uno dei coniugi e che, allo scioglimento del vincolo, ciò abbia quanto meno concorso a determinare la condizione di squilibrio economico patrimoniale accertata, in favore di uno di essi, deve ritenersi che la liberazione almeno prevalente dagli impegni domestico-familiari, ha consentito o favorito la costruzione di più solide basi professionali e reddituali grazie alle quali si è implementato il patrimonio familiare e/o quello personale del coniuge con maggiore solidità economica patrimoniale e reddituale.”
Nel caso in esame, può dunque ritenersi che vi siano state tra i coniugi delle scelte condivise riguardo alla conduzione della vita familiare e alla ripartizione degli impegni lavorativi e domestici tali da determinare il suesposto squilibrio economico in pregiudizio della In questo senso, la CP_1 circostanza che l nel 2015 abbia pagato il corso da alla moglie e le abbia dato un Pt_1 CP_2 contributo per l'acquisto dell'autovettura non è sufficiente a ritenere colmato il suddetto squilibrio economico, ma anzi conferma che l'appellante fosse la parte economicamente forte nella coppia, grazie alla possibilità di dedicarsi appieno, senza rinunce, alla propria carriera lavorativa.
Né si può sostenere che le esigenze compensative dell'assegno siano già state soddisfatte dall' Pt_1 tramite la corresponsione nel 2019 dell'assegno di €. 25.850, trattandosi di importo da imputare al mantenimento della moglie nella fase separativa, in quanto intervenuto a modifica delle condizioni di separazione omologata nel 2018 con cui le parti avevano convenuto un assegno in favore della di €. 200 mensili. CP_1
Pertanto, tenuto anche conto della durata non esigua della relazione, intrapresa nell'anno 2002
(parametro da valorizzare come riconosciuto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 35385/2023), nonché dell'età non più giovane dell'appellata, deve ritenersi che correttamente sia stato disposto in primo grado un assegno divorzile in suo favore. D'altro canto, la natura e l'entità dell'apporto dato dal coniuge richiedente all'incremento della ricchezza dell'altro (indubbiamente solo parziale nel caso di pagina 4 di 6 specie, tenuto conto della situazione lavorativa già consolidata dell'appellante quando è iniziata la relazione), sono state oggetto di considerazione nella fase di liquidazione dell'importo mensile dovuto, in misura minima e inferiore rispetto alla domanda.
Quanto al secondo motivo di appello, con cui l' lamenta di essere stato condannato alle spese Pt_1 legali in primo grado, nonostante la domanda di assegno divorzile sia stata accolta per un ammontare pari alla metà di quanto domandato, giova richiamare la pronuncia n. 32061/2022 della Suprema Corte
a Sezioni Unite per cui: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Nel caso in decisione dunque, non essendovi stata reciproca soccombenza, e non essendo ravvisabili gli altri presupposti previsti dall'art. 92, co. 2, c.p.c., correttamente il primo giudice non ha compensato le spese di lite.
Anche questo motivo di appello va quindi rigettato, con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese del presente grado di giudizio.
I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della controversia, e ai parametri di cui al
D.M. 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, in 5.211 €, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso liquidato e agli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso in appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello di confermando la sentenza n. 230/2025 del Tribunale di Parte_1
Ravenna;
- condanna al pagamento integrale delle spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in 5.211,00 €, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso liquidato e agli accessori di legge. pagina 5 di 6 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso in appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Antonella Allegra
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