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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/09/2025, n. 3632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3632 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero R.G. 165/2018, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 7.4.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), in persona degli Parte_1 P.IVA_1
amministratori p.t. sigg.ri e , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Parte_2
Vincenzo Fiorillo, presso il cui studio elettivamente domicilia come da procura in atti
- Opponente -
E
(p.iva Controparte_1
- oggi , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 Controparte_2
dall'avv. Fabio Moliterno, presso il cui studio elettivamente domicilia come da procura in atti
- Opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3407/2017, emesso in data 21.11.2017.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.2.2025 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto a rogito del Notaio del 17.5.1994 l'odierna opposta vendeva Persona_1
alla “ ”, in p.l.r.p.t. sig. un capannone in corso di Parte_3 Parte_1
costruzione, sito in Salerno, alla località Scavata, della superficie di complessivi 3.255 mq.
Successivamente, in data 20.12.1995, sempre con riferimento alla richiamata vendita, le parti stipulavano, a rogito del medesimo Notaio, un “atto di identificazione catastale, riduzione di prezzo e quietanza” (all. 1 fascicolo monitorio). In pari data, con scrittura privata,
[...]
, nella qualità di legale rappresentante della società “ Pt_1 Parte_4
(oggi “ ), dichiarava “di non aver
[...] Parte_1
alcunché a pretendere dalla “ per i lavori di qualsiasi natura effettuati nel CP_1
capannone industriale in Salerno alla via Leonzio" e RICONOSCEVA “che le spese di progettazione
e direzione dei lavori inerenti il capannone in oggetto, rimangono di competenza della società
. Pt_1
A distanza di alcuni anni, gli ingegneri e adivano Parte_4 Parte_5
il Tribunale di Salerno al fine di conseguire il pagamento del compenso per la progettazione e la direzione dei lavori di costruzione del ripetuto opificio industriale e, in accoglimento di tale domanda, con sentenza n. 504/2014 (cfr. all.
2 - fascicolo monitorio) la CP_1
veniva condannata al pagamento della somma di € 35.172,52, oltre IVA, Cassa ed accessori.
In esecuzione di tale sentenza, l'ing. promuoveva atto di Parte_4
pignoramento immobiliare nei confronti della società inducendola a CP_1
corrispondergli l'importo di € 44.809,23 (cfr. all. 4 fascicolo monitorio), maggiorato di €
650,96 in favore del CTU ing. (cfr. all. 5 fascicolo monitorio), al fine di Persona_2
evitare l'espropriazione immobiliare ed estinguere la procedura esecutiva (cfr. all. 6
fascicolo monitorio).
Dopo aver eseguito tale pagamento, quindi, la Controparte_1
richiedeva - dapprima bonariamente e poi con ricorso per
[...]
Decreto Ingiuntivo - il rimborso di tale somma alla Parte_1
(già “Ing. ) fondando la richiesta monitoria Parte_4 Parte_4
sulla richiamata scrittura privata del 20.12.1995.
2 In accoglimento del ricorso, veniva reso dall'intestato Tribunale il D.I. n. 3407/2017
avverso il quale la proponeva opposizione Parte_1
fondandola su diversi motivi.
In primo luogo, deduceva la opponente che le vicende contrattuali relative al capannone in questione sono intercorse tra la società e la stessa Parte_3
Contro e che l'incarico all'ing. fu conferito dalle medesime due società, per Parte_4
cui essa sarebbe del tutto estranea alle vicende da cui è originato il credito dell'ing. Parte_4
.
[...]
In secondo luogo, deduceva che la scrittura privata del 20.12.1995, contenente il riconoscimento del debito in capo alla esponente, non sarebbe allegata all'atto pubblico,
come si evince dall'esame del documento stesso.
Contestava, poi, la paternità della sottoscrizione apposta da alla Parte_1
scrittura privata de qua e aggiungeva che la scrittura privata in questione, anche volendo ipotizzare che esista e sia stata effettivamente sottoscritta dal sig. giammai Parte_1
Contro potrebbe fondare la pretesa azionata in via monitoria dalla posto che giammai essa esponente potrebbe essere contrattualmente impegnata da chi non aveva i poteri per farlo,
non avendo il la rappresentanza legale della società. Pt_1
Evidenziava ulteriormente che, anche ipotizzando che la scrittura privata del
20.12.1995 esista, sia stata sottoscritta dal sig. e costui avesse i poteri per Parte_1
impegnare la società, il patto in essa contenuto consisterebbe, come evidente dal suo dato letterale, nel mero riconoscimento di un debito in capo alla società esponente in favore del progettista e del direttore dei lavori, ma il riconoscimento del debito determina unicamente l'inversione dell'onere della prova (ex art. 1988 c.c.), restando pur sempre facoltà del debitore di fornire prova contraria dell'inesistenza del debito. Ebbene, nel caso di specie, la prova che essa opponente non avesse alcun debito nei confronti dell'ing. Parte_4
Contro sarebbe fornita proprio dalla la quale, producendo la sentenza n. 504/2014 del
Tribunale di Salerno, passata in giudicato, ha dimostrato che gli unici debitori del medesimo
Contro ing. , in via solidale tra loro, sono la stessa oltre che la Parte_4
[...]
(la quale ultima non è però stata condannata, avendo tempestivamente e Parte_3
3 fondatamente eccepito la prescrizione del credito del medesimo ingegnere); pertanto
Contro l'opponente non potrebbe essere condannata a rimborsare alla il pagamento effettuato da parte di quest'ultima, avente ad oggetto un debito che non era dell'esponente
Contro ma della stessa
Sottolineava ancora l'opponente che laddove la scrittura in questione non fosse interpretata quale mero riconoscimento di debito, ma quale accollo interno di un debito
Contro altrui (ovvero del debito della nei confronti del progettista ing. ), Parte_4
essa sarebbe certamente annullabile ex art. 1394 c.c., in quanto avrebbe Parte_1
impegnato la società opponente in evidente conflitto di interessi con il suo ruolo di amministratore della , ed allo scopo di avvantaggiare tale ultima Parte_3
Contro società (la quale avrebbe dovuto pagare, in uno alla le spettanze dell'ing. Parte_4
) e dunque anche sé stesso, a danno della società opponente, la quale si sarebbe
[...]
impegnata a pagare un debito non suo ed al quale essa era del tutto estranea;
l'esistenza di
Contro tale conflitto era ben conosciuta alla posto che tale ultima società aveva stipulato,
proprio con la un contratto di vendita del capannone, e che la Parte_3
Contro stessa come emergerebbe dalla sentenza del Tribunale di Salerno n. 504/2014, aveva conferito incarico professionale all'ing. in uno proprio alla società Parte_4 [...]
Contro
di talchè era chiaro alla che il sig. accollandosi il Parte_3 Parte_1
debito nei confronti dell'ing. stava avvantaggiando la Parte_4 [...]
Contro e la medesima a danno della odierna opponente. Parte_3
Aggiungeva altresì l'opponente che comunque si voglia qualificare la scrittura
Contro privata in questione, qualsivoglia pretesa di pagamento della sarebbe prescritta,
Contro perché in virtù del patto di accollo interno la avrebbe dovuto richiedere sin dal 1995
di essere tenuta indenne dalle richieste creditorie del o di fornirle i mezzi di Pt_1
pagamento necessari ad onorare il debito per cui è causa, mentre invece la predetta ha per la prima volta compulsato la società opponente per ottenere la restituzione di quanto pagato al medesimo ing. solo dopo il giudizio di esecuzione della sentenza n. 504/2014 Pt_1
azionato dal medesimo creditore.
4 Contro Si doleva, infine, del fatto che la ha scelto di restare contumace nel giudizio intentato dall'ing. , in cui avrebbe potuto eccepire la prescrizione del Parte_4
credito, come fatto dalla convenuta invece, rimanendo contumace, Parte_6
ha subìto la condanna ed ora agisce in manleva nei confronti della opponente, violando il dovere di buona fede del contratto, sub specie il dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte.
La opponente chiedeva, per l'effetto, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al risarcimento dei danni causati dalla scelta di rimanere contumace nel giudizio intentato dal e di non aver eccepito ivi la prescrizione del credito. Pt_1
Sulla base di tali argomentazioni la società opponente formulava le seguenti conclusioni: “piaccia all'adito giudice rigettare la domanda svolta nei confronti dell'opponente,
revocando il decreto ingiuntivo oggi impugnato, per effetto delle eccezioni svolte in narrativa ed in
via gradata per effetto dell'accoglimento della svolta domanda riconvenzionale”.
Con comparsa depositata in data 25.5.2018, si costituiva in giudizio la società
opposta, sostenendo che la scrittura privata conteneva una tipica “manleva” e non un accollo. Quanto alla prescrizione, sottolineava che il dies a quo decorre dal momento dell'avvenuto pagamento al creditore.
In prima udienza veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. parte opponente rinunciava, con la memoria II termine, all'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del 20.12.1995.
La causa veniva istruita con interrogatorio formale dei l.r. della società opponente.
Indi la scrivente, subentrata nella gestione della causa, la introitava a sentenza con ordinanza del 7.4.2025, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, innanzitutto le contestazioni relative alla scrittura privata del 20.12.1995, ed in ispecie la asserita conformità della copia all'originale e la mancata allegazione all'atto pubblico del notaio , sono infondate. Per_1
5 E' stato affermato in giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “In tema di
prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura
privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura
privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di
verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non
impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di
prova, comprese le presunzioni” (Cass. Sentenza n. 1324 del 18/01/2022).
Ebbene, la parte opponente non ha dimostrato che la copia della scrittura privata depositata da parte opposta nel fascicolo monitorio fosse stata falsificata;
allo scopo avrebbe dovuto produrre la copia in suo possesso (se ne aveva una copia), evidenziandone le difformità rispetto alla copia depositata dall'altra parte.
Inoltre, la parte opponente ha rinunciato al disconoscimento della sua sottoscrizione ivi apposta, per cui il Tribunale conclude che la scrittura privata del 20.12.1995 esiste ed è
stata regolarmente sottoscritta dal dichiarante , quale legale rappresentante Parte_1
della società opponente nella denominazione dell'epoca.
Acclarato ciò, ci si può soffermare sulle considerazioni giuridiche.
La dichiarazione ivi resa da non costituisce una ricognizione di debito Parte_1
ex art. 1988 c.c., poiché questa deve ricorrere tra le medesime parti del rapporto obbligatorio,
ed in particolare deve consistere in una dichiarazione da parte del debitore della sussistenza della sua obbligazione in favore del creditore. Nel caso di specie, il dichiarante,
[...]
, nella qualità di legale rappresentante della società Ing. Pt_1 Parte_4
era soggetto estraneo al rapporto obbligatorio tra l'ing. , creditore
[...] Pt_1
del compenso per prestazioni professionali consistite nella redazione del progetto per la
Contro realizzazione di un capannone, e la che era debitrice.
La società opponente ha offerto una qualificazione alternativa di tale dichiarazione come accollo interno dell'obbligazione; la parte opposta asserisce che trattasi di dichiarazione di manleva, ossia una garanzia prestata dalla società Ing.
[...]
Contro di manlevare la da qualsiasi pretesa patrimoniale relativa Parte_4
ad oneri di progettazione e direzione dei lavori inerenti il predetto capannone.
6 Lo scrivente Tribunale condivide la qualificazione della parte opposta, secondo cui la dichiarazione del 20.12.1995 configura una clausola di manleva.
Nel codice civile non esiste una norma regolatrice del patto di manleva. Non esiste,
dunque, una tipizzazione dell'istituto della manleva, benchè tale figura negoziale,
finalizzata al trasferimento del danno e degli effetti derivanti dalla responsabilità civile,
tanto contrattuale quanto extracontrattuale, da un soggetto ad un altro, sia ampiamente diffusa nella prassi.
Si tratta, quindi, di un contratto atipico, assolutamente lecito e legittimo in quanto il patto di manleva non si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico;
esso non determina alcuna lesione nei confronti del creditore, a cui permane il diritto di azionare il suo credito nei confronti del debitore, il quale può rivalersi nei confronti del terzo garante in manleva.
La manleva, come contratto atipico, presenta profili di similarità con altre figure giuridiche tipiche;
in particolare ha una struttura simile all'accollo (richiamato da parte opponente nelle sue difese) che consiste nell'accordo fra debitore e terzo in base al quale quest'ultimo assume su di sé l'obbligazione di tenere indenne il debitore originario dal peso della prestazione. Più precisamente, si riscontra una certa somiglianza con l'accollo c.d.
interno, con efficacia, dunque, limitata tra debitore e terzo accollante. In funzione di tale accordo, il terzo accollante adempie nei confronti del creditore ad un obbligo altrui
(l'obbligo del debitore), senza che all'accollo aderisca il creditore, il quale, pertanto, rimane del tutto estraneo al rapporto tra debitore e terzo.
A ben guardare, tuttavia, pur in presenza di elementi di contatto tra la manleva e l'accollo, sussiste una differenza sostanziale e fondamentale fra le due fattispecie. La
manleva determina, quale conseguenza di essa, l'accollo del debito di un altro soggetto,
senza che sia necessario che le parti indichino a priori il debito stesso ed il suo ammontare o che quest'ultimo sia comunque determinabile per relationem
Viceversa, in ipotesi di accollo, è necessario che le parti indichino il rapporto da cui può nascere il debito e che sia possibile determinare l'ammontare del debito stesso. E
nemmeno potrebbe invocarsi una somiglianza con la figura dell'accollo di debito futuro,
7 poiché anch'essa ha per oggetto debiti che, pur essendo futuri ed eventuali, devono comunque essere quantificabili nel loro ammontare.
Inoltre, una sostanziale differenza tra accollo interno e manleva si rileva nella diversa funzione a cui sono preordinate le due figure;
la manleva assume una funzione di garanzia a differenza dell'accollo che ha funzione solutoria di un'obbligazione preesistente.
Sono proprio queste le argomentazioni che inducono lo scrivente Tribunale ad optare per la qualificazione della scrittura privata come manleva.
Con la dichiarazione del 20.12.1995, infatti, ha riconosciuto “che le spese Parte_1
di progettazione e direzione dei lavori inerenti il capannone in oggetto, rimangono di competenza
della società . In quel momento non sono stati indicati né la sussistenza né la Pt_1
quantificazione dei costi di progettazione e direzione dei lavori;
né è stata indicata la persona del creditore. Pertanto, quella dichiarazione assolve ad una mera funzione di
Contro garanzia in base alla quale la società avrebbe manlevato la da spese di Pt_1
progettazione e direzione dei lavori, laddove le fossero state richieste.
La richiesta qualificazione della dichiarazione in termini di patto di manleva è
determinante ai fini della risoluzione della eccezione di prescrizione sollevata dalla società
opponente. In tal senso si è orientata la S.C. di Cassazione con ordinanza del 1° dicembre
2021, n. 37709 in cui ha fissato il dies a quo della prescrizione del diritto del manlevato ad esercitare la rivalsa nascente dal patto nel momento dell'adempimento dell'obbligazione oggetto di manleva. Ciò è avvenuto nell'anno 2014 e la società opposta ha introdotto l'odierno giudizio ben prima della decorrenza del termine decennale.
Le dichiarazioni rese dai legali rapp.ti della società opponente in sede di interrogatorio formale - in cui hanno negato le circostanze su cui sono stati interrogati - sono del tutto inutili, superflue ed irrilevanti, in quanto l'interrogatorio formale della parte produce effetti solo quando si traduce in una confessione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte.
Peraltro, sul punto, parte opposta ha allegato i verbali di udienza del giudizio R.G.
2620/1996, in cui è stato escusso anche il quale, in quella sede, ha dichiarato Parte_1
“…preciso che dei problemi tecnici relativi all'esecuzione dei lavori si è occupato mio fratello il signor
8 e non io, infatti io mi interesso di questioni di natura amministrativa, pur avendo la Parte_1
rappresentanza della società in forma disgiunta. […] “Dichiaro che relativamente alla dichiarazione
allegata in atti da me sottoscritta ho inteso farmi carico delle spese di progettazione e direzione dei
lavori inerenti il capannone dal momento del conferimento dell'appalto. Preciso che tale attività
sarebbe stata espletata, come è stata espletata, da mio fratello Ing. anche lui socio. Parte_4
La data relativa alla dichiarazione da me sottoscritta è successiva al conferimento dell'appalto; preciso
che a quella data i lavori di progettazione e direzione dei lavori erano già stati eseguiti ed il capannone
era già stato consegnato alla Inoltre la con tale dichiarazione voleva CP_1 CP_1
essere tutelata da eventuali rivendicazioni professionali ossia pagamenti di prestazione professionale
da parte dell'Ing. nei suoi confronti”. Parte_4
Tale dichiarazione può essere utilizzata come “prova atipica” e rileva per definire il successivo motivo di opposizione spiegato dalla società , afferente al conflitto di Pt_1
interessi; eccezione infondata e da rigettare perché non adeguatamente provata.
Si deduce in proposito: che con la suddetta dichiarazione del Parte_1
20.12.1995, ha impegnato la società opponente in evidente conflitto di interessi con il suo ruolo di amministratore della , ed allo scopo di avvantaggiare tale Parte_3
Contro ultima società (la quale avrebbe dovuto pagare, in uno alla le spettanze dell'ing.
) e dunque anche sé stesso, a danno della società opponente, la quale si Parte_4
sarebbe impegnata a pagare un debito non suo ed al quale essa era del tutto estranea;
che
Contro l'esistenza di tale conflitto era ben conosciuto alla che il sig. Parte_1
accollandosi il debito nei confronti dell'ing. , stava avvantaggiando la Parte_4
Contro e la medesima a danno della odierna opponente. Parte_3
Orbene, gli ingegneri e hanno agito in giudizio in Parte_4 Parte_5
proprio (e non quali esponenti di una delle società di famiglia), per ottenere il compenso professionale per la redazione del progetto e direzione dei lavori di realizzazione del capannone. Una delle due società tenute al pagamento di questi compensi era la
[...]
la sociètà “Ing. era amministrata Parte_3 Parte_4
all'epoca da , come dal medesimo riconosciuto nel giudizio R.G. 2620/1996, il Parte_1
quale era, a sua volta, fratello di . Parte_4
9 Questi rapporti tra società rappresentate da stretti congiunti possono spiegare i motivi della dichiarazione resa da Essa fu resa simultaneamente all'atto Parte_1
notarile con cui il prezzo originariamente convenuto in £ 1.000.000 per la cessione del
Contro capannone dalla alla veniva ridotto a £ 850.000 a seguito Parte_3
della verifica che la cessione aveva ad oggetto una superficie minore di quella concordata
Contro originariamente. E' plausibile che, per effetto della riduzione del prezzo da ricevere, la abbia chiesto almeno di essere esonerata dal pagamento delle prestazioni professionali rese dai fratelli ed in questa prospettiva, nell'ambito di un accordo complessivo tra le Pt_1
Contro parti, abbia garantito in tal senso la con la dichiarazione del 20.12.1995 Parte_1
in virtù dello stretto legame parentale con la persona dei creditori, che erano i suoi fratelli e . Parte_4 Pt_5
Pertanto, l'opponente non ha ben spiegato i motivi per cui abbia agito Parte_1
Contro in conflitto di interesse per avvantaggiare la e la (con cui vi era Parte_3
comunque un legame, una comunanza di interessi) a scapito della società di cui era legale rapp.te.
L'ultimo motivo di opposizione, parimenti infondato, attiene alla presunta
Contro violazione della buona fede contrattuale da parte della che non costituendosi nel giudizio n. 2606/2004 R.G., non avrebbe eccepito la prescrizione del credito, come fatto,
invece, dall'altra co-obbligata così ottenendo il rigetto della domanda. Parte_3
Contro Ritiene il Tribunale che il contegno processuale della in quel giudizio sia
Contro irrilevante per una serie di motivi: innanzitutto i creditori avevano inoltrato alla stessa una lettera di messa in mora, interruttiva della prescrizione, nell'anno 1999. Il giudicante,
infatti, ha accolto le doglianze della unica convenuta costituita, Parte_3
relativamente alla mancanza di prova dell'inoltro della raccomandata del 1999.
Contro Probabilmente la aveva ricevuto questa lettera ritenendo, per l'effetto, di non poter eccepire la prescrizione del credito, poiché il relativo termine era stato interrotto. In secondo
Contro luogo, anche se la si fosse costituita in quel giudizio ed avesse eccepito la prescrizione,
non vi è certezza che il Tribunale avrebbe accolto tale eccezione.
10 Pertanto, tutti i motivi di opposizione sono superati;
la società opponente si è
impegnata a manlevare la controparte da qualsiasi pretesa afferente le spese di
Contro progettazione e direzione dei lavori del capannone. Essendo la stata costretto a pagare il relativo compenso all'ing , la stessa deve essere manlevata dalla società Parte_4
opponente.
L'opposizione a D.I. e la domanda riconvenzionale spiegata vanno, pertanto,
rigettate, con condanna della opponente alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 3407/2017, reso dal Tribunale di Salerno
in data 21.11.2017, e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio, in favore di controparte, che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa se dovute per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Fabio Moliterno
per dichiarato anticipo fattone.
Così deciso in Salerno il 15 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero R.G. 165/2018, riservata in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 7.4.2025, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), in persona degli Parte_1 P.IVA_1
amministratori p.t. sigg.ri e , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Parte_2
Vincenzo Fiorillo, presso il cui studio elettivamente domicilia come da procura in atti
- Opponente -
E
(p.iva Controparte_1
- oggi , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2 Controparte_2
dall'avv. Fabio Moliterno, presso il cui studio elettivamente domicilia come da procura in atti
- Opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3407/2017, emesso in data 21.11.2017.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate ex art. 127ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 24.2.2025 e comparse conclusionali, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto a rogito del Notaio del 17.5.1994 l'odierna opposta vendeva Persona_1
alla “ ”, in p.l.r.p.t. sig. un capannone in corso di Parte_3 Parte_1
costruzione, sito in Salerno, alla località Scavata, della superficie di complessivi 3.255 mq.
Successivamente, in data 20.12.1995, sempre con riferimento alla richiamata vendita, le parti stipulavano, a rogito del medesimo Notaio, un “atto di identificazione catastale, riduzione di prezzo e quietanza” (all. 1 fascicolo monitorio). In pari data, con scrittura privata,
[...]
, nella qualità di legale rappresentante della società “ Pt_1 Parte_4
(oggi “ ), dichiarava “di non aver
[...] Parte_1
alcunché a pretendere dalla “ per i lavori di qualsiasi natura effettuati nel CP_1
capannone industriale in Salerno alla via Leonzio" e RICONOSCEVA “che le spese di progettazione
e direzione dei lavori inerenti il capannone in oggetto, rimangono di competenza della società
. Pt_1
A distanza di alcuni anni, gli ingegneri e adivano Parte_4 Parte_5
il Tribunale di Salerno al fine di conseguire il pagamento del compenso per la progettazione e la direzione dei lavori di costruzione del ripetuto opificio industriale e, in accoglimento di tale domanda, con sentenza n. 504/2014 (cfr. all.
2 - fascicolo monitorio) la CP_1
veniva condannata al pagamento della somma di € 35.172,52, oltre IVA, Cassa ed accessori.
In esecuzione di tale sentenza, l'ing. promuoveva atto di Parte_4
pignoramento immobiliare nei confronti della società inducendola a CP_1
corrispondergli l'importo di € 44.809,23 (cfr. all. 4 fascicolo monitorio), maggiorato di €
650,96 in favore del CTU ing. (cfr. all. 5 fascicolo monitorio), al fine di Persona_2
evitare l'espropriazione immobiliare ed estinguere la procedura esecutiva (cfr. all. 6
fascicolo monitorio).
Dopo aver eseguito tale pagamento, quindi, la Controparte_1
richiedeva - dapprima bonariamente e poi con ricorso per
[...]
Decreto Ingiuntivo - il rimborso di tale somma alla Parte_1
(già “Ing. ) fondando la richiesta monitoria Parte_4 Parte_4
sulla richiamata scrittura privata del 20.12.1995.
2 In accoglimento del ricorso, veniva reso dall'intestato Tribunale il D.I. n. 3407/2017
avverso il quale la proponeva opposizione Parte_1
fondandola su diversi motivi.
In primo luogo, deduceva la opponente che le vicende contrattuali relative al capannone in questione sono intercorse tra la società e la stessa Parte_3
Contro e che l'incarico all'ing. fu conferito dalle medesime due società, per Parte_4
cui essa sarebbe del tutto estranea alle vicende da cui è originato il credito dell'ing. Parte_4
.
[...]
In secondo luogo, deduceva che la scrittura privata del 20.12.1995, contenente il riconoscimento del debito in capo alla esponente, non sarebbe allegata all'atto pubblico,
come si evince dall'esame del documento stesso.
Contestava, poi, la paternità della sottoscrizione apposta da alla Parte_1
scrittura privata de qua e aggiungeva che la scrittura privata in questione, anche volendo ipotizzare che esista e sia stata effettivamente sottoscritta dal sig. giammai Parte_1
Contro potrebbe fondare la pretesa azionata in via monitoria dalla posto che giammai essa esponente potrebbe essere contrattualmente impegnata da chi non aveva i poteri per farlo,
non avendo il la rappresentanza legale della società. Pt_1
Evidenziava ulteriormente che, anche ipotizzando che la scrittura privata del
20.12.1995 esista, sia stata sottoscritta dal sig. e costui avesse i poteri per Parte_1
impegnare la società, il patto in essa contenuto consisterebbe, come evidente dal suo dato letterale, nel mero riconoscimento di un debito in capo alla società esponente in favore del progettista e del direttore dei lavori, ma il riconoscimento del debito determina unicamente l'inversione dell'onere della prova (ex art. 1988 c.c.), restando pur sempre facoltà del debitore di fornire prova contraria dell'inesistenza del debito. Ebbene, nel caso di specie, la prova che essa opponente non avesse alcun debito nei confronti dell'ing. Parte_4
Contro sarebbe fornita proprio dalla la quale, producendo la sentenza n. 504/2014 del
Tribunale di Salerno, passata in giudicato, ha dimostrato che gli unici debitori del medesimo
Contro ing. , in via solidale tra loro, sono la stessa oltre che la Parte_4
[...]
(la quale ultima non è però stata condannata, avendo tempestivamente e Parte_3
3 fondatamente eccepito la prescrizione del credito del medesimo ingegnere); pertanto
Contro l'opponente non potrebbe essere condannata a rimborsare alla il pagamento effettuato da parte di quest'ultima, avente ad oggetto un debito che non era dell'esponente
Contro ma della stessa
Sottolineava ancora l'opponente che laddove la scrittura in questione non fosse interpretata quale mero riconoscimento di debito, ma quale accollo interno di un debito
Contro altrui (ovvero del debito della nei confronti del progettista ing. ), Parte_4
essa sarebbe certamente annullabile ex art. 1394 c.c., in quanto avrebbe Parte_1
impegnato la società opponente in evidente conflitto di interessi con il suo ruolo di amministratore della , ed allo scopo di avvantaggiare tale ultima Parte_3
Contro società (la quale avrebbe dovuto pagare, in uno alla le spettanze dell'ing. Parte_4
) e dunque anche sé stesso, a danno della società opponente, la quale si sarebbe
[...]
impegnata a pagare un debito non suo ed al quale essa era del tutto estranea;
l'esistenza di
Contro tale conflitto era ben conosciuta alla posto che tale ultima società aveva stipulato,
proprio con la un contratto di vendita del capannone, e che la Parte_3
Contro stessa come emergerebbe dalla sentenza del Tribunale di Salerno n. 504/2014, aveva conferito incarico professionale all'ing. in uno proprio alla società Parte_4 [...]
Contro
di talchè era chiaro alla che il sig. accollandosi il Parte_3 Parte_1
debito nei confronti dell'ing. stava avvantaggiando la Parte_4 [...]
Contro e la medesima a danno della odierna opponente. Parte_3
Aggiungeva altresì l'opponente che comunque si voglia qualificare la scrittura
Contro privata in questione, qualsivoglia pretesa di pagamento della sarebbe prescritta,
Contro perché in virtù del patto di accollo interno la avrebbe dovuto richiedere sin dal 1995
di essere tenuta indenne dalle richieste creditorie del o di fornirle i mezzi di Pt_1
pagamento necessari ad onorare il debito per cui è causa, mentre invece la predetta ha per la prima volta compulsato la società opponente per ottenere la restituzione di quanto pagato al medesimo ing. solo dopo il giudizio di esecuzione della sentenza n. 504/2014 Pt_1
azionato dal medesimo creditore.
4 Contro Si doleva, infine, del fatto che la ha scelto di restare contumace nel giudizio intentato dall'ing. , in cui avrebbe potuto eccepire la prescrizione del Parte_4
credito, come fatto dalla convenuta invece, rimanendo contumace, Parte_6
ha subìto la condanna ed ora agisce in manleva nei confronti della opponente, violando il dovere di buona fede del contratto, sub specie il dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte.
La opponente chiedeva, per l'effetto, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al risarcimento dei danni causati dalla scelta di rimanere contumace nel giudizio intentato dal e di non aver eccepito ivi la prescrizione del credito. Pt_1
Sulla base di tali argomentazioni la società opponente formulava le seguenti conclusioni: “piaccia all'adito giudice rigettare la domanda svolta nei confronti dell'opponente,
revocando il decreto ingiuntivo oggi impugnato, per effetto delle eccezioni svolte in narrativa ed in
via gradata per effetto dell'accoglimento della svolta domanda riconvenzionale”.
Con comparsa depositata in data 25.5.2018, si costituiva in giudizio la società
opposta, sostenendo che la scrittura privata conteneva una tipica “manleva” e non un accollo. Quanto alla prescrizione, sottolineava che il dies a quo decorre dal momento dell'avvenuto pagamento al creditore.
In prima udienza veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. parte opponente rinunciava, con la memoria II termine, all'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del 20.12.1995.
La causa veniva istruita con interrogatorio formale dei l.r. della società opponente.
Indi la scrivente, subentrata nella gestione della causa, la introitava a sentenza con ordinanza del 7.4.2025, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, innanzitutto le contestazioni relative alla scrittura privata del 20.12.1995, ed in ispecie la asserita conformità della copia all'originale e la mancata allegazione all'atto pubblico del notaio , sono infondate. Per_1
5 E' stato affermato in giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “In tema di
prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura
privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura
privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di
verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non
impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di
prova, comprese le presunzioni” (Cass. Sentenza n. 1324 del 18/01/2022).
Ebbene, la parte opponente non ha dimostrato che la copia della scrittura privata depositata da parte opposta nel fascicolo monitorio fosse stata falsificata;
allo scopo avrebbe dovuto produrre la copia in suo possesso (se ne aveva una copia), evidenziandone le difformità rispetto alla copia depositata dall'altra parte.
Inoltre, la parte opponente ha rinunciato al disconoscimento della sua sottoscrizione ivi apposta, per cui il Tribunale conclude che la scrittura privata del 20.12.1995 esiste ed è
stata regolarmente sottoscritta dal dichiarante , quale legale rappresentante Parte_1
della società opponente nella denominazione dell'epoca.
Acclarato ciò, ci si può soffermare sulle considerazioni giuridiche.
La dichiarazione ivi resa da non costituisce una ricognizione di debito Parte_1
ex art. 1988 c.c., poiché questa deve ricorrere tra le medesime parti del rapporto obbligatorio,
ed in particolare deve consistere in una dichiarazione da parte del debitore della sussistenza della sua obbligazione in favore del creditore. Nel caso di specie, il dichiarante,
[...]
, nella qualità di legale rappresentante della società Ing. Pt_1 Parte_4
era soggetto estraneo al rapporto obbligatorio tra l'ing. , creditore
[...] Pt_1
del compenso per prestazioni professionali consistite nella redazione del progetto per la
Contro realizzazione di un capannone, e la che era debitrice.
La società opponente ha offerto una qualificazione alternativa di tale dichiarazione come accollo interno dell'obbligazione; la parte opposta asserisce che trattasi di dichiarazione di manleva, ossia una garanzia prestata dalla società Ing.
[...]
Contro di manlevare la da qualsiasi pretesa patrimoniale relativa Parte_4
ad oneri di progettazione e direzione dei lavori inerenti il predetto capannone.
6 Lo scrivente Tribunale condivide la qualificazione della parte opposta, secondo cui la dichiarazione del 20.12.1995 configura una clausola di manleva.
Nel codice civile non esiste una norma regolatrice del patto di manleva. Non esiste,
dunque, una tipizzazione dell'istituto della manleva, benchè tale figura negoziale,
finalizzata al trasferimento del danno e degli effetti derivanti dalla responsabilità civile,
tanto contrattuale quanto extracontrattuale, da un soggetto ad un altro, sia ampiamente diffusa nella prassi.
Si tratta, quindi, di un contratto atipico, assolutamente lecito e legittimo in quanto il patto di manleva non si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico;
esso non determina alcuna lesione nei confronti del creditore, a cui permane il diritto di azionare il suo credito nei confronti del debitore, il quale può rivalersi nei confronti del terzo garante in manleva.
La manleva, come contratto atipico, presenta profili di similarità con altre figure giuridiche tipiche;
in particolare ha una struttura simile all'accollo (richiamato da parte opponente nelle sue difese) che consiste nell'accordo fra debitore e terzo in base al quale quest'ultimo assume su di sé l'obbligazione di tenere indenne il debitore originario dal peso della prestazione. Più precisamente, si riscontra una certa somiglianza con l'accollo c.d.
interno, con efficacia, dunque, limitata tra debitore e terzo accollante. In funzione di tale accordo, il terzo accollante adempie nei confronti del creditore ad un obbligo altrui
(l'obbligo del debitore), senza che all'accollo aderisca il creditore, il quale, pertanto, rimane del tutto estraneo al rapporto tra debitore e terzo.
A ben guardare, tuttavia, pur in presenza di elementi di contatto tra la manleva e l'accollo, sussiste una differenza sostanziale e fondamentale fra le due fattispecie. La
manleva determina, quale conseguenza di essa, l'accollo del debito di un altro soggetto,
senza che sia necessario che le parti indichino a priori il debito stesso ed il suo ammontare o che quest'ultimo sia comunque determinabile per relationem
Viceversa, in ipotesi di accollo, è necessario che le parti indichino il rapporto da cui può nascere il debito e che sia possibile determinare l'ammontare del debito stesso. E
nemmeno potrebbe invocarsi una somiglianza con la figura dell'accollo di debito futuro,
7 poiché anch'essa ha per oggetto debiti che, pur essendo futuri ed eventuali, devono comunque essere quantificabili nel loro ammontare.
Inoltre, una sostanziale differenza tra accollo interno e manleva si rileva nella diversa funzione a cui sono preordinate le due figure;
la manleva assume una funzione di garanzia a differenza dell'accollo che ha funzione solutoria di un'obbligazione preesistente.
Sono proprio queste le argomentazioni che inducono lo scrivente Tribunale ad optare per la qualificazione della scrittura privata come manleva.
Con la dichiarazione del 20.12.1995, infatti, ha riconosciuto “che le spese Parte_1
di progettazione e direzione dei lavori inerenti il capannone in oggetto, rimangono di competenza
della società . In quel momento non sono stati indicati né la sussistenza né la Pt_1
quantificazione dei costi di progettazione e direzione dei lavori;
né è stata indicata la persona del creditore. Pertanto, quella dichiarazione assolve ad una mera funzione di
Contro garanzia in base alla quale la società avrebbe manlevato la da spese di Pt_1
progettazione e direzione dei lavori, laddove le fossero state richieste.
La richiesta qualificazione della dichiarazione in termini di patto di manleva è
determinante ai fini della risoluzione della eccezione di prescrizione sollevata dalla società
opponente. In tal senso si è orientata la S.C. di Cassazione con ordinanza del 1° dicembre
2021, n. 37709 in cui ha fissato il dies a quo della prescrizione del diritto del manlevato ad esercitare la rivalsa nascente dal patto nel momento dell'adempimento dell'obbligazione oggetto di manleva. Ciò è avvenuto nell'anno 2014 e la società opposta ha introdotto l'odierno giudizio ben prima della decorrenza del termine decennale.
Le dichiarazioni rese dai legali rapp.ti della società opponente in sede di interrogatorio formale - in cui hanno negato le circostanze su cui sono stati interrogati - sono del tutto inutili, superflue ed irrilevanti, in quanto l'interrogatorio formale della parte produce effetti solo quando si traduce in una confessione di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte.
Peraltro, sul punto, parte opposta ha allegato i verbali di udienza del giudizio R.G.
2620/1996, in cui è stato escusso anche il quale, in quella sede, ha dichiarato Parte_1
“…preciso che dei problemi tecnici relativi all'esecuzione dei lavori si è occupato mio fratello il signor
8 e non io, infatti io mi interesso di questioni di natura amministrativa, pur avendo la Parte_1
rappresentanza della società in forma disgiunta. […] “Dichiaro che relativamente alla dichiarazione
allegata in atti da me sottoscritta ho inteso farmi carico delle spese di progettazione e direzione dei
lavori inerenti il capannone dal momento del conferimento dell'appalto. Preciso che tale attività
sarebbe stata espletata, come è stata espletata, da mio fratello Ing. anche lui socio. Parte_4
La data relativa alla dichiarazione da me sottoscritta è successiva al conferimento dell'appalto; preciso
che a quella data i lavori di progettazione e direzione dei lavori erano già stati eseguiti ed il capannone
era già stato consegnato alla Inoltre la con tale dichiarazione voleva CP_1 CP_1
essere tutelata da eventuali rivendicazioni professionali ossia pagamenti di prestazione professionale
da parte dell'Ing. nei suoi confronti”. Parte_4
Tale dichiarazione può essere utilizzata come “prova atipica” e rileva per definire il successivo motivo di opposizione spiegato dalla società , afferente al conflitto di Pt_1
interessi; eccezione infondata e da rigettare perché non adeguatamente provata.
Si deduce in proposito: che con la suddetta dichiarazione del Parte_1
20.12.1995, ha impegnato la società opponente in evidente conflitto di interessi con il suo ruolo di amministratore della , ed allo scopo di avvantaggiare tale Parte_3
Contro ultima società (la quale avrebbe dovuto pagare, in uno alla le spettanze dell'ing.
) e dunque anche sé stesso, a danno della società opponente, la quale si Parte_4
sarebbe impegnata a pagare un debito non suo ed al quale essa era del tutto estranea;
che
Contro l'esistenza di tale conflitto era ben conosciuto alla che il sig. Parte_1
accollandosi il debito nei confronti dell'ing. , stava avvantaggiando la Parte_4
Contro e la medesima a danno della odierna opponente. Parte_3
Orbene, gli ingegneri e hanno agito in giudizio in Parte_4 Parte_5
proprio (e non quali esponenti di una delle società di famiglia), per ottenere il compenso professionale per la redazione del progetto e direzione dei lavori di realizzazione del capannone. Una delle due società tenute al pagamento di questi compensi era la
[...]
la sociètà “Ing. era amministrata Parte_3 Parte_4
all'epoca da , come dal medesimo riconosciuto nel giudizio R.G. 2620/1996, il Parte_1
quale era, a sua volta, fratello di . Parte_4
9 Questi rapporti tra società rappresentate da stretti congiunti possono spiegare i motivi della dichiarazione resa da Essa fu resa simultaneamente all'atto Parte_1
notarile con cui il prezzo originariamente convenuto in £ 1.000.000 per la cessione del
Contro capannone dalla alla veniva ridotto a £ 850.000 a seguito Parte_3
della verifica che la cessione aveva ad oggetto una superficie minore di quella concordata
Contro originariamente. E' plausibile che, per effetto della riduzione del prezzo da ricevere, la abbia chiesto almeno di essere esonerata dal pagamento delle prestazioni professionali rese dai fratelli ed in questa prospettiva, nell'ambito di un accordo complessivo tra le Pt_1
Contro parti, abbia garantito in tal senso la con la dichiarazione del 20.12.1995 Parte_1
in virtù dello stretto legame parentale con la persona dei creditori, che erano i suoi fratelli e . Parte_4 Pt_5
Pertanto, l'opponente non ha ben spiegato i motivi per cui abbia agito Parte_1
Contro in conflitto di interesse per avvantaggiare la e la (con cui vi era Parte_3
comunque un legame, una comunanza di interessi) a scapito della società di cui era legale rapp.te.
L'ultimo motivo di opposizione, parimenti infondato, attiene alla presunta
Contro violazione della buona fede contrattuale da parte della che non costituendosi nel giudizio n. 2606/2004 R.G., non avrebbe eccepito la prescrizione del credito, come fatto,
invece, dall'altra co-obbligata così ottenendo il rigetto della domanda. Parte_3
Contro Ritiene il Tribunale che il contegno processuale della in quel giudizio sia
Contro irrilevante per una serie di motivi: innanzitutto i creditori avevano inoltrato alla stessa una lettera di messa in mora, interruttiva della prescrizione, nell'anno 1999. Il giudicante,
infatti, ha accolto le doglianze della unica convenuta costituita, Parte_3
relativamente alla mancanza di prova dell'inoltro della raccomandata del 1999.
Contro Probabilmente la aveva ricevuto questa lettera ritenendo, per l'effetto, di non poter eccepire la prescrizione del credito, poiché il relativo termine era stato interrotto. In secondo
Contro luogo, anche se la si fosse costituita in quel giudizio ed avesse eccepito la prescrizione,
non vi è certezza che il Tribunale avrebbe accolto tale eccezione.
10 Pertanto, tutti i motivi di opposizione sono superati;
la società opponente si è
impegnata a manlevare la controparte da qualsiasi pretesa afferente le spese di
Contro progettazione e direzione dei lavori del capannone. Essendo la stata costretto a pagare il relativo compenso all'ing , la stessa deve essere manlevata dalla società Parte_4
opponente.
L'opposizione a D.I. e la domanda riconvenzionale spiegata vanno, pertanto,
rigettate, con condanna della opponente alla rifusione delle spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 3407/2017, reso dal Tribunale di Salerno
in data 21.11.2017, e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
2) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio, in favore di controparte, che si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa se dovute per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Fabio Moliterno
per dichiarato anticipo fattone.
Così deciso in Salerno il 15 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
11