Ordinanza cautelare 27 febbraio 2020
Sentenza 22 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/03/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02063/2025REG.PROV.COLL.
N. 04442/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4442 del 2023, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Kristina Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 2129/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Raffaello Scarpato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per la Calabria, Catanzaro, il diniego del rinnovo della licenza per il porto di fucile “uso caccia”, emesso dal Questore della Provincia di Cosenza ai sensi degli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) in ragione della riscontrata insussistenza, in capo al richiedente, del requisito della buona condotta e di una prognosi positiva sul buon uso delle armi.
2. Il T.a.r. adito ha respinto il ricorso, ritenendo fondato il pericolo che, tramite il rilascio del titolo, i familiari del ricorrente, colpiti da precedenti penali, potessero entrare in possesso delle armi e quindi abusarne.
3. Con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato, l’originario ricorrente ha impugnato la decisione deducendo la propria condizione di incensuratezza e l’assenza di condanne o procedimenti penali in corso, precisando di svolgere mansioni di ordine pubblico in qualità di Graduato Aiutante dell’Esercito Italiano, con stato di servizio e condotta irreprensibili.
4. Nel merito, l’appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta legittima la decisione dell’Amministrazione di estendere la valutazione sulla prognosi sul mancato abuso delle armi anche ai familiari non conviventi, utilizzando risultanze istruttorie già note in occasione del precedente rinnovo del titolo nell’anno 2012, senza giustificare il nuovo orientamento di segno opposto.
5. Il Ministero dell’interno e la Questura di Cosenza si sono costituiti per chiedere la reiezione del gravame.
6. All’udienza pubblica del 27 febbraio 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
7. L’appello non è fondato.
8. La giurisprudenza consolidata ha chiarito l’insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all’art. 699 c.p. e di cui all’art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018). Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del Tulps, infatti, l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2404 del 2017; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018) in quanto, ai fini della revoca della licenza, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell’interessato, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018).
9. Proprio la natura cautelare del provvedimento fa sì che lo stesso si fondi su considerazioni probabilistiche, basate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus al momento della loro adozione (Cons. Stato, sez. III, n. 3979 del 2013; n. 5398 del 2014; n. 2404 del 2017; n. 6812 del 2018).
10. Corollario dei suddetti principi è che la valutazione fatta dall’Amministrazione debba essere sorretta da una motivazione che dia adeguato conto degli elementi concreti che, nel caso di specie, hanno determinato l’autorità prefettizia a sospettare delle garanzie di buona condotta nella detenzione e nell’uso delle armi fornite dall’interessato.
11. L’autorità prefettizia dovrà tenere in considerazione tutti gli indizi concreti dai quali emerga un’indole inaffidabile del soggetto, e questo prescindendo dall’esistenza di fatti o condotte criminose: l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico sottesa alla disciplina della sicurezza pubblica impone infatti l’adozione di misure di tutela anticipate alla commissione di fatti penalmente rilevanti, in un’ottica di prevenzione della commissione di illeciti, ma comunque postula l’esistenza di circostanze serie ed oggettivamente apprezzabili, valutate secondo i canoni della ragionevolezza e della proporzione (Cons. St., sez. III, 6457/2019; 6192/2018; 2974/2018; 4899/2018; 5313/2017).
12. Nel caso dell’odierno giudizio, i legami e le frequentazioni dell’interessato con i propri familiari, gravati da precedenti penali relativi a reati violenti ed al porto abusivo di armi, nonché la frequentazione di altri soggetti pregiudicati, unitamente all’assenza di una comprovata estraneità al nucleo familiare di origine, devono ritenersi elementi sintomatici sufficienti a ritenere fondato un pericolo di abuso da parte del titolare, ovvero dei soggetti che si trovano in non contestati rapporti diretti e personali con lo stesso, stante il carattere cautelativo della misura.
13. Non può poi essere condivisa la censura relativa alla violazione dell’affidamento della parte istante, che aveva già ottenuto nell’anno 2012 il rinnovo dell’autorizzazione in presenza dei medesimi motivi successivamente ritenuti ostativi dall’Amministrazione.
Ed infatti, in disparte il fatto che dal provvedimento impugnato non emerge, né le parti hanno chiarito, la collocazione temporale delle frequentazioni dell’appellante con persone e familiari pregiudicati, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di chiarire che “ neppure può essere ravvisato un profilo di contraddittorietà nella determinazione dell’Amministrazione di non disporre il rinnovo della licenza, più volte in precedenza rilasciato. Infatti, ogni volta che esamina una istanza di rinnovo, il Ministero dell’Interno formula una attuale valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e tiene conto delle esigenze attuali della salvaguardia dell’ordine pubblico. In altri termini, le esigenze proprie del momento in cui è stato disposto un rinnovo possono essere diverse da quelle successivamente palesatesi. E se gli organi del Ministero dell’Interno ritengono di valutare con maggior rigore le istanze (senza attribuire rilievo alla appartenenza ad una ‘categoria’), si tratta di una valutazione di merito, insindacabile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità, fermo restando che l’interessato può dolersi delle eventuali disparità di trattamento che si commettano in concreto ” (Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2016, n. 5276; id. 26 ottobre 2016, n. 4495).
14. La decisione impugnata deve pertanto essere confermata, risultando l’appello infondato.
15. Le spese del grado possono essere compensate, in ragione della peculiare natura della fattispecie oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.