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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/09/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
DISPOSITIVO
Della sentenza nella controversia in materia di lavoro/previdenza – assistenza promossa con domanda in data 23.02.2024
DA
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI Parte_1
ON AC
Avv. GENOVESI GIANEMILIO +1
CONTRO
Controparte_1
Avv. LO SCALZO CP_2
IL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI GENOVA, DOTT.SSA MARIA GIOVANNA DITO
QUALE GIUDICE DEL LAVORO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Accerta e dichiara il difetto di interesse ad agire con riferimento all'impugnazione agli atti in rettifica per cui è domanda;
Annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI0012068561250; Condanna l' a rimborsare a parte ricorrente la metà delle spese del processo, CP_1 frazione che liquida in euro 1.250,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della difesa antistataria, compensando nel resto.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 11/09/2025
IL GIUDICE
RI OV TO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
DISPOSITIVO
Della sentenza nella controversia in materia di lavoro/previdenza – assistenza promossa con domanda in data 23.02.2024
DA
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DI Parte_1
ON AC
Avv. GENOVESI GIANEMILIO +1
CONTRO
Controparte_1
Avv. LO SCALZO CP_2
IL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI GENOVA, DOTT.SSA MARIA GIOVANNA DITO
QUALE GIUDICE DEL LAVORO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa
Accerta e dichiara il difetto di interesse ad agire con riferimento all'impugnazione agli atti in rettifica per cui è domanda;
Annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI0012068561250; Condanna l' a rimborsare a parte ricorrente la metà delle spese del processo, CP_1 frazione che liquida in euro 1.250,00 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della difesa antistataria, compensando nel resto.
Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell'art. 429 c.p.c. riserva il deposito dei motivi in 60 giorni
Genova, 11/09/2025
IL GIUDICE
RI OV TO