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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 11264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11264 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
RG 1493/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Terza Sezione Lavoro in persona del Giudice, dott.sa VI ANTONIONI spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter c.p.c., fino al 5.11.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
in qualità di Amministratore di Sostegno del proprio Parte_1 figlio, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Fabio Cori ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Garigliano n. 65
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP – indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 15.1.2025 in qualità di amministratore di Parte_3 sostegno del proprio figlio premesso di aver infruttuosamente esperito la Parte_2 procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80, che aveva altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e che aveva contestato tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il requisito medico-legale di cui all'art. 1 L. 18/80, ha convenuto CP_ in giudizio l' chiedendo l'accertamento del diritto alla prestazione assistenziale in favore del figlio, fin dalla domanda amministrativa.
L' costituitosi in giudizio, eccepita l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1 idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, ha contestato nel merito la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Rinnovata la CTU, la causa era rinviata per la decisione e, all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 5.11.2025, era decisa con il deposito telematico della presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
E infatti il Ctu medico-legale nominato nella odierna fase di opposizione, esaminati gli atti, ha concluso - con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni - che il - affetto da “Schizofrenica paranoide cronica in soggetto con Parte_2 segni di parkinsonismo in trattamento psicofarmacologico continuativo ed episodi di riacutizzazione psicotica”
- non autosufficiente negli gli atti quotidiani della vita -, presenti i requisiti previsti dall'art. 1 della legge n. 18 dell'11.02.1980 per la concessione dell'indennità di accompagnamento, dall'1.12.2024 (“ è da considerarsi dal mese di dicembre 2024 (1.12.2024) soggetto disautonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita, sussistendo i requisiti sanitari previsti ex lege n. 18/1980 per la concessione del relativo beneficio”).
2 Orbene, le risultanze della CTU medica appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro neppure evidenziati dalle parti.
Deve pertanto dichiararsi, ad ogni effetto di legge, che si trova nelle Parte_4 condizioni per il riconoscimento, in suo favore, dell'indennità di accompagnamento dall'1.12.2024.
Le spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara che si trova, a decorrere dall'1.12.2024, nelle condizioni Parte_2 sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l.
18/80, avendo difficoltà gravi a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ed essendo bisognoso di assistenza continua;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi
€ 4.800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore della ricorrente in qualità e da distrarsi;
- pone le spese di CTU - liquidate come da separato decreto - a carico dell' CP_1
Roma, 6.11.2025
Il Giudice
VI AN
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Terza Sezione Lavoro in persona del Giudice, dott.sa VI ANTONIONI spirati i termini assegnati, ex art. 127 ter c.p.c., fino al 5.11.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
in qualità di Amministratore di Sostegno del proprio Parte_1 figlio, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Fabio Cori ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Via Garigliano n. 65
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATP – indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 15.1.2025 in qualità di amministratore di Parte_3 sostegno del proprio figlio premesso di aver infruttuosamente esperito la Parte_2 procedura amministrativa diretta ad ottenere l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18/80, che aveva altresì esperito ricorso giudiziale per l'accertamento tecnico preventivo (ex art. 445-bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico-legale utile ai fini della concessione di detta prestazione e che aveva contestato tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale ultimo giudizio aveva ritenuto insussistente il requisito medico-legale di cui all'art. 1 L. 18/80, ha convenuto CP_ in giudizio l' chiedendo l'accertamento del diritto alla prestazione assistenziale in favore del figlio, fin dalla domanda amministrativa.
L' costituitosi in giudizio, eccepita l'inammissibilità del ricorso per mancanza di CP_1 idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, ha contestato nel merito la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Rinnovata la CTU, la causa era rinviata per la decisione e, all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 5.11.2025, era decisa con il deposito telematico della presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
E infatti il Ctu medico-legale nominato nella odierna fase di opposizione, esaminati gli atti, ha concluso - con argomentazioni sufficientemente ampie, analitiche e prive di contraddizioni - che il - affetto da “Schizofrenica paranoide cronica in soggetto con Parte_2 segni di parkinsonismo in trattamento psicofarmacologico continuativo ed episodi di riacutizzazione psicotica”
- non autosufficiente negli gli atti quotidiani della vita -, presenti i requisiti previsti dall'art. 1 della legge n. 18 dell'11.02.1980 per la concessione dell'indennità di accompagnamento, dall'1.12.2024 (“ è da considerarsi dal mese di dicembre 2024 (1.12.2024) soggetto disautonomo nel compimento degli atti quotidiani della vita, sussistendo i requisiti sanitari previsti ex lege n. 18/1980 per la concessione del relativo beneficio”).
2 Orbene, le risultanze della CTU medica appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro neppure evidenziati dalle parti.
Deve pertanto dichiararsi, ad ogni effetto di legge, che si trova nelle Parte_4 condizioni per il riconoscimento, in suo favore, dell'indennità di accompagnamento dall'1.12.2024.
Le spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara che si trova, a decorrere dall'1.12.2024, nelle condizioni Parte_2 sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l.
18/80, avendo difficoltà gravi a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ed essendo bisognoso di assistenza continua;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi
€ 4.800,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore della ricorrente in qualità e da distrarsi;
- pone le spese di CTU - liquidate come da separato decreto - a carico dell' CP_1
Roma, 6.11.2025
Il Giudice
VI AN
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