Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5687 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
1
Proc. 29984 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 29984/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno da incidente stradale , e vertente
TRA
con codice fiscale , in proprio per le spese e Parte_1 C.F._1
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
con codice fiscale , elett.te dom.to in Napoli al Corso Umberto I C.F._2
n. 259 presso l'avv. Dario De Landro, rappresentato e difeso da quest'ultimo e dall'avv.
Luca De Landro in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
quale impresa designata per la Regione Campania per la Parte_2
liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada
(FGVS) con codice fiscale , elett.te dom.ta in San Gennaro Vesuviano P.IVA_1
(NA) alla via Ottaviano n. 215 presso l'avv. Micaela Ottomano, dalla quale è
rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti ( prodotta in atti ) per Notar
del 18/12/2014, iscritta al numero di REP. 186905 e Persona_2
numero 30367 di raccolta
CONVENUTA
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 10/2/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in nome e per Parte_1
conto del minore e quindi quale esercente la responsabilità genitoriale e Persona_1
suo legale rappresentante ex art. 320 c.c., ha dedotto che il giorno 22/8/2021, intorno alle ore 21.30, il figlio, proveniente dalla zona di Gianturco, stava transitando, a bordo
di una bicicletta, per la via Galileo Ferraris in Napoli, all'altezza circa della ex
Manifattura Tabacchi e quindi in direzione Gianturco - Via Repubbliche Marinare,
allorquando era stato tamponato da un'auto di colore scuro, il cui conducente si era dileguato nell'oscurità, senza prestare soccorso al malcapitato ciclista.
Secondo tale assunto, per effetto dell'attingimento da tergo della Persona_1
bicicletta di cui sopra alla parte latero posteriore sinistra, era stato scaraventato sul selciato, riportando lesioni , poi accertate come frattura al femore destro, coincidente con il lato della caduta del mezzo a due ruote in questione, opposto a quello del punto di contatto dell'auto investitrice, e nell'occasione alcuni automobilisti e/o motociclisti che incrociavano antagonisticamente il luogo di impatto sopra descritto, si erano fermati subito a soccorrere il giovane malcapitato. Sul posto era poi sopraggiunto a bordo di un
ciclomotore il cugino di , che aveva telefonato per informarla dell'accaduto a Per_1
sua madre, che aveva avvisato a sua volta il quale, a questo punto, Parte_1
insieme con la cognata, era corso a soccorrere il figlio sul luogo del Persona_1
sinistro, poco distante dall'abitazione familiare.
Alla luce della indisponibilità di mezzi del servizio autoambulanza, Parte_1
aveva poi portato il minore prima all'ospedale Santobono e poi al Cardarelli, dove 3
era stato ricoverato al reparto di ortopedia 1, a seguito della diagnosi di Persona_1
frattura parcellare scomposta del femore destro, e sottoposto ad intervento chirurgico e infine dimesso il 30/8/2021 con prescrizioni varie.
Successivamente della vicenda era stata anche informata l'Autorità Giudiziaria
mediante deposito il 7/9/2021 presso la Procura della Repubblica di Napoli di denuncia/querela della persona offesa, rispettivamente per lesioni colpose e omissione di soccorso, protocollata presso l' R.G. DEN. al n° 0279510/2010, poi esitata in una archiviazione. Dopo aver invano messo in mora la CONSAP, il ha quindi chiesto Per_1
con la citazione introduttiva del presente giudizio la condanna di Parte_2
quale Impresa Designata per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada al risarcimento per i danni alla persona subìti per il sinistro di cui è causa, da determinarsi in corso di giudizio, se del caso anche in via equitativa, per essere stato causato il sinistro da un pirata della strada. Trattasi con tutta evidenza di domanda proposta ex artt. 2054 c.c. e 283, co. I, lett. A), D.Lgs. n.
209/2005, a mente del quale “Il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione” sorge a carico dell'Impresa gestionaria del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nel caso di
“sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato”.
Una volta instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituita in giudizio con comparsa di risposta per conto del Fondo di Garanzia ed ha Parte_2
eccepito la improcedibilità della domanda per non essere stata allegata alla missiva di messa in mora del danneggiato l'attestazione di avvenuta guarigione. L'eccezione,
proposta in punto di rito, è palesemente infondata, posto che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex artt. 145 e 148 D.Lgs. 209/2005, è idonea a 4
produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 , qualora gli elementi mancanti, tra i quali rientra il certificato di avvenuta guarigione con postumi permanenti, siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore ( v. Cass. civ. sez. VI, 3/6/2021, n. 15445 ). Nel merito la resistente ha poi controdedotto la mancanza di prova che l'evento lesivo fosse stato provocato da un autoveicolo non identificato.
Nel corso del giudizio è stata ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice e all'udienza del 7/2/2024 è stato esaminato il primo testimone nella persona di
. Testimone_1
Sul capo 1 la teste ha risposto : “ Il giorno 22/8/2021, intorno alle 21.30, ero con mio
marito a bordo della sua macchina, guidata da lui. Con noi c'era Persona_3
anche il mio figlio minorenne . Stavamo percorrendo una strada verso Persona_4
Gianturco. La strada si chiamava via Galileo Ferraris. Io stavo seduta sul sedile
passeggero anteriore. Era buio. Una bicicletta con un ragazzo a bordo stava
percorrendo la via Galileo Ferraris nella nostra stessa direzione, in discesa. Non so
dire a che distanza si trovasse la bicicletta rispetto a noi. La bicicletta fu urtata da
dietro da una autovettura di colore scuro che stava davanti a noi. La bicicletta cadde
insieme con il suo conducente. Il ragazzo cadde sulla nostra sinistra. Anzi, non ricordo
se la autovettura di colore scuro urtò la bicicletta da dietro o di fianco. Non ricordo se
il ragazzo che stava sulla bicicletta indossava un casco. Non so dire quante persone
fossero a bordo della autovettura investitrice. ” . 5
Sul capo 2 la teste ha dichiarato : “ Il ragazzo, una volta scaraventato sul selciato,
iniziò ad urlare. Lamentava dolore alla gamba, ma non ricordo quale né io gli chiesi a
quale gamba sentisse dolore. Il ragazzo lamentava dolore al lato sinistro. ”
Sul capo 3 la teste ha risposto : “ Un ragazzo che veniva da lontano a bordo di un
motorino e che non aveva assistito all'incidente arrivò sul luogo del sinistro dopo circa
dieci minuti e disse di essere cugino dell'incidentato. Non ricordo se disse come si
chiamava. Noi ci fermammo comunque per soccorrere il ragazzo. Si fermarono anche
altre autovetture. Il cugino della vittima del sinistro telefonò ai familiari
dell'incidentato. ”.
Sul capo 4 la teste ha dichiarato : “ Dopo circa dieci o quindici minuti dall'incidente
arrivò con la sua autovettura il padre della vittima del sinistro. Chiamò una ambulanza
ma non arrivò nessuno.” .
Sul capo 5 la teste ha risposto : “ Quindi il padre caricò il figlio sulla sua autovettura e
se ne andò . Oltre a loro due sulla autovettura non c'era nessun altro. Io e mio marito
fornimmo il nostro recapito telefonico al ragazzo che aveva detto di essere il cugino
dell'incidentato. Non fornimmo i nostri recapiti al padre. La bicicletta rimase sul
posto. La bicicletta sul lato posteriore era piegata. La ruota era fuori asse. Non ricordo
di che tipo di bicicletta si trattasse. Il padre del ragazzo ci contattò dopo dieci o
quindici giorni. Ci disse che il figlio era stato operato e sia io che mio marito ci
dichiarammo disponibili a testimoniare. Mio marito oggi non è venuto a deporre.
Preciso che la vittima dell'incidente non perdeva sangue. Ricordo che aveva il
pantalone lungo. Indossava anche una maglietta di cotone di cui non ricordo il colore.
Né io né mio marito fummo chiamati dalle forze dell'ordine per riferire sull'accaduto.
Non so dire che tipo di autovettura fosse quella che aveva investito il ragazzo. Né io né
mio marito andammo a visitare il ragazzo, né ci fu detto in quale ospedale fosse 6
ricoverato. La via Galileo Ferraris, dove avvenne l'incidente, era a doppio senso di
marcia. Non c'era molto traffico quando avvenne l'incidente. Il ragazzo dopo
l'incidente fu soccorso da noi ed anche da altre persone. Preciso che non tentò di
rialzarsi. Ribadisco che non ricordo se indossasse un casco. Non arrivarono sul luogo
dell'incidente né forze dell'ordine né ambulanza, fino a quando rimanemmo sul posto.
Io, mio marito e mio figlio ce ne andammo subito dopo che il padre aveva caricato la
vittima del sinistro sulla sua autovettura. Il padre del ragazzo faceva di nome
Il cognome era Ci diede questi dati sul luogo del sinistro. Il ragazzo Pt_1 Per_1
cui fornimmo i nostri recapiti telefonici non ci disse come si chiamava. Venti anni fa ho
deposto come testimone con riguardo ad un incidente stradale occorso a quello che poi
sarebbe diventato mio cognato” .
Alla successiva udienza del 20/3/2024 è stato esaminato il secondo testimone indicato da parte attrice, vale a dire Testimone_2
Sul capo 6 il teste ha risposto : “ Il giorno 22/8/2021 stavo tornando a casa a bordo del
mio motorino. Mi trovavo da solo , erano le più o meno le ore 21 – 21.30. Stavo
percorrendo via Galileo Ferraris con direzione verso San Giovanni a Teduccio, in
discesa, sia pure leggera. All'altezza della manifattura del tabacco c'erano alcune
persone che stavano vicino ad un ragazzo, che si trovava per terra. Mi fermai, mi
avvicinai, e riconobbi la persona che stava sull'asfalto del manto stradale come mio
cugino Mio cugino a sua volta mi riconobbe. Diceva che sentiva Persona_1
dolore ad una gamba, ma non ricordo a quale delle due. Io chiamai mio zio
[...]
e gli dissi di venire sul luogo perché il figlio si trovava per terra. Nell'attesa Pt_1
dell'arrivo di quest'ultimo, non mi disse nulla di ciò che era accaduto. Persona_1
Piangeva e si lamentava. Una donna presente sul posto mi disse di avere assistito ad
un incidente, in cui era stato coinvolto mio cugino,. e mi diede un bigliettino di carta. 7
Non ricordo che cosa ci fosse scritto sopra il bigliettino. Era una donna di mezza età,
con i capelli scuri. Mi disse di darlo ai genitori di mio cugino. Non mi descrisse come
si era fatto male mio cugino e quindi non mi disse nulla della dinamica del sinistro..
Mio zio arrivò sul posto dopo circa dieci minuti che lo avevo chiamato Parte_1
con il mio cellulare. Non ricordo se quando arrivò mio zio la donna che mi aveva
consegnato il bigliettino fosse ancora presente. Sul posto quando arrivai io c'erano
quattro o cinque persone attorno a mio cugino. C'erano sia uomini che donne. Non
c'erano dei ragazzi. Quando arrivò mio zio in macchina, da solo, qualcuna delle
persone che avevo trovato al mio arrivo se ne erano andate. Solo la donna di cui ho
parlato mi disse di avere assistito all'incidente. Io e mio zio aspettammo l'ambulanza ,
ma questa non arrivò . Allora mio zio caricò in macchina e andarono Per_1
all'ospedale tutti e due . Io non li seguii e me ne tornai a casa. ” .
Sul capo 7 il teste ha dichiarato : “ Il bigliettino consegnatomi dalla donna era scritto a
mano, a penna, non era già stampato. Non vidi se fu scritto al momento della consegna
o poco prima. Quando uscì mio cugino dall'ospedale io portai il bigliettino ai suoi
genitori a casa loro. Non ricordo quanto tempo dopo il sinistro mio cugino uscì
dall'ospedale. Avevo conservato con me il bigliettino, per questo lo avevo ancora con
me ed ebbi modo di consegnarlo. Preciso che oltre mio zio, io con il mio cellulare avevo
chiamato anche mia madre, ma quest'ultima non aveva risposto. Avevo chiamato prima
mia madre. Mio cugino quando si trovava per terra non perdeva sangue. Mio cugino al
momento indossava un pantalone lungo ed una maglietta di cotone, di cui non ricordo il
colore. Sul posto c'era una bicicletta, rotta sulla ruota posteriore. La bicicletta fu
lasciata sul posto da mio zio quando caricò sulla propria autovettura il figlio. Prima di
quel giorno avevo visto altre volte mio cugino andare in bicicletta. Non so dire se per
terra ci fosse qualche casco da ciclista o altro. Per il passato, quando avevo visto mio 8
cugino in bicicletta, non indossava un casco. Questa è la prima volta che depongo
come testimone in un processo dinanzi ad un Giudice. ”
Quindi è stata respinta la richiesta di C.T.U. avanzata da parte attrice e il processo è
stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e rimesso in decisione.
Ora, appare evidente una prima contraddizione tra le deposizioni dei due testi escussi in aula da un lato e il contenuto dell'atto di citazione dall'altro, in quanto sia
[...]
che hanno dichiarato che padre della Tes_2 Testimone_1 Parte_1
vittima del sinistro, era arrivato sul luogo dell'incidente da solo, mentre parte attrice ha sostenuto che era sopraggiunto sul posto in compagnia della cognata. Parte_1
Va aggiunto che la testimonianza raccolta nell'ambito del presente processo è
intrinsecamente inattendibile. Innanzitutto la ha asserito che lei, suo marito Tes_1
e suo figlio se ne andarono subito dopo che aveva caricato la vittima del Parte_1
sinistro sulla propria autovettura, ma che fornirono il proprio numero di cellulare al cugino di quando sarebbe stato più logico darlo al padre Persona_1
dell'incidentato, visto che era ormai presente sul luogo dell'incidente. Il che è lo stesso che dire che non aveva alcun senso la richiesta, da parte della rivolta a Tes_1
di consegnare il biglietto in cui aveva scritto il proprio numero di Testimone_2
cellulare ai genitori della vittima, nel momento in cui il padre era già arrivato sul posto ed aveva pure indicato il proprio nome e cognome alla per quanto risulta Tes_1
dalla deposizione di quest'ultima, cosicchè sarebbe stato più semplice e meno contorto consegnarlo direttamente a lui .
Inoltre ha dichiarato di aver consegnato a sua volta tale biglietto ai Testimone_2
genitori del cugino dopo che questi era stato dimesso dall'ospedale, e quindi dopo il
30/8/2021, e parimenti ha asserito di essere stata contattata dieci – Testimone_1
quindici giorni dopo l'incidente, e quindi al massimo il 6/9/2025 dai genitori della 9
vittima per appurare la sua disponibilità a testimoniare, e di averla fornita. Ma allora non si spiega perché nella denuncia querela depositata il 7/9/2025 non vennero indicate le generalità delle persone informate sui fatti, e quindi del parente e Testimone_2
soprattutto della nonché di suo marito, atteso che questi ultimi, avendo Tes_1
asseritamente assistito di persona all'investimento, si erano anche dichiarati disponibili a deporre in giudizio.
Infine la deposizione della è stata incerta, laddove la teste ha asserito di Tes_1
non ricordare se la autovettura di colore scuro aveva urtato la bicicletta da dietro o di fianco, se il ragazzo sulla bicicletta indossasse il casco e a quale gamba lamentava dolore, per contraddirsi subito dopo affermando che la vittima lamentava dolore al lato sinistro, quando in realtà dalla documentazione medica emerge con chiarezza che la frattura riguardava il femore della gamba destra.
Si tratta di circostanze rilevanti, perché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
“in tema di sinistri automobilistici, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime
della strada, in luogo dell'assicuratore per la responsabilità civile del danneggiante,
postula, in linea con l'art. 1, comma 4, della direttiva CE del Consiglio del 30 dicembre
1983, n. 84/5, trasfuso nell'art. 10, comma 1, della direttiva CE del 16 settembre 2009,
n. 2009/103, che i danni siano stati causati da veicolo rimasto non identificato per
circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima” ( v. sul punto Cass.
civ. sez. III, 18/9/2015, n. 18308 ).
Ciò significa che è onere del danneggiato che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto. Tale ultima circostanza può ritenersi provata dal fatto che – dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia - le indagini compiute da queste o disposte 10
dall'A.G. per l'identificazione del veicolo responsabile del sinistro abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è invece l'astratta possibilità di identificare il veicolo rimasto sconosciuto ( cfr. Cass. civ. sez. sez. III, 8/3/1990, n. 1860 ).
Ovviamente il fatto lesivo deve essere stato denunciato alle Pubbliche Autorità in un tempo ragionevole e con indicazioni utili per le investigazioni. In concreto, nella fattispecie in esame, la denuncia è stata proposta in tempi relativamente brevi ma senza l'indicazione dei testimoni, nonostante fossero persone ormai note . Tale
comportamento ha reso praticamente inutile ogni tentativo volto all'identificazione dell'eventuale responsabile del sinistro, vale a dire del preteso conducente dell'autovettura pirata, il che è lo stesso che dire che e suo padre, quale Persona_1
legale rappresentante, non hanno fatto quanto era da loro esigibile, secondo un criterio di ordinaria diligenza, per consentire l'identificazione del conducente di cui sopra. La
mancata indicazione alla Pubblica Autorità delle persone che avrebbero assistito ai fatti,
costituiscono un significativo, ulteriore indice della complessiva inattendibilità
dell'assunto attoreo, o meglio della deposizione dei testi, essendo logico presumere che il danneggiato, ove fosse rimasto vittima della condotta colposa di un pirata della strada,
avrebbe avuto un rilevante interesse a procedere ad una pronta e completa segnalazione alle autorità di polizia dei nominativi delle persone informate dei fatti, per agevolare la ricerca del responsabile del sinistro o la ricostruzione dell'accaduto in suo favore.
Difatti, se anche si accoglie l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la circostanza che la vittima non abbia presentato denuncia del sinistro in tempi accettabili o con indicazioni complete non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, la stessa circostanza può essere liberamente valutata dal Giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità del testimone escusso su indicazione della parte ( cfr.
per un caso simile Cass. civ. sez. III, 18/6/2012, n. 9939 ). 11
Invero, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste -
che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il Giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva ( la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni,
ecc. ) e di carattere soggettivo ( la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità
personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite ), ed anche uno solo di tali elementi, se ritenuto di particolare rilevanza,
può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità ( v. sul punto Cass.
civ. sez. III, 18/4/2016, n. 7623 ). Per l'appunto nel caso di specie sono evidenti gli elementi che portano alla conclusione della inattendibilità della testimonianza raccolta in giudizio e della non corrispondenza alla realtà della ricostruzione attorea e quindi della mancanza di prova del fatto storico a monte dell'incidente ivi descritto, costitutivo del diritto al risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia.
Più precisamente, è indubbio che in data 22/8/2021 si procurò delle Persona_1
lesioni, risultando ciò dalla documentazione medica allegata, ma non è provato che tali lesioni furono provocate da un veicolo pirata.
Di qui il rigetto della domanda risarcitoria attorea.
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n.
55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che è
indeterminabile, dovendosi considerare tale la domanda di risarcimento, nella quale gli elementi di valutazione del danno, di cui si chiede il ristoro, costituiscano l'oggetto o 12
uno degli oggetti dell'accertamento e della quantificazione rimessi al Giudice ( v. Cass.
civ. sez. II, 31/3/2014, n. 7508 ).
La condanna alle spese va pronunciata in danno non solo del rappresentato, che è un minore, ma anche del rappresentante sostanziale della parte, vale a dire del genitore, in solido, sussistendo gravi motivi in tal senso, come di seguito specificato. Invero l'art. 94
c.p.c., prevedendo la condanna - pronunciabile anche d'ufficio - alle spese in favore dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte rappresentata, del soggetto che la rappresenti, si giustifica con il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, una attività
processuale in maniera autonoma ( cfr. Cass. civ. sez. I, 2/3/2022, n. 6866 ). Tale
condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico dal
Giudice, quale la trasgressione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., che nel caso di specie sussiste in quanto è stato fatto ricorso a testimoni palesemente falsi .
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria e di media complessità per le cause di valore indeterminabile, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n. 13
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Infine occorre inviare, in ottemperanza all'art. 256 c.p.c., copia di atti del processo, ivi compresa la presente sentenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli affinchè proceda contro i testi e , escussi Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente nel corso della udienza del 7/2/2024 e di quella del 20/3/2024 tenute nel presente giudizio, affinchè valuti se costoro abbiano reso una deposizione falsa con conseguente commissione del reato di cui all'art. 372 c.p.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta la domanda attorea;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna e , in solido Parte_1 Persona_1
tra loro, al rimborso in favore di quale impresa designata per la Parte_2
Regione Campania per la liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada (FGVS) delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi 14
euro 10.860 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi;
c ) visto l'art. 256 c.p.c. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia del processo verbale della udienza del 7/2/2024 e di quella del 20/3/2024 tenute nel presente giudizio nonchè
della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
perché valuti la eventualità di procedere a carico dei testimoni e Testimone_1
in ordine al reato di cui all'art. 372 c.p. Testimone_2
Napoli, 9/6/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .