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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 474/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 474/2022 promossa da:
GIA' C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ALMERIGI ANTONELLA e dell'avv. GRAZIOSI GIACOMO ( ) VIA DEI MILLE N. 7/2 40121 BOLOGNA;
, C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita
- riformare in via integrale la sentenza n. 45/2022 pubbl. il 26/01/2022 del Tribunale di Ferrara, emessa nel contenzioso R.G. n. 2262/2020, notificata in data 11.02.2022 (doc.2) in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di gravame e le causali di cui in atti;
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre il 15% rimborso spese forfettarie D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria
Si richiamano qui le produzioni documentali depositate nel corso del primo grado di giudizio nonché, da intendersi ritrascritte, le istanze istruttorie dedotte con le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.”
pagina 1 di 7
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
I. Respingere l'appello avversario perché inammissibile e infondato alla luce delle motivazioni espresse in atti.
II. Vinte le spese.”
IN FATTO
Part 1. (in seguito , in qualità di cessionaria di plurimi crediti derivanti da Parte_2
prestazioni di energia elettrica rese da più fornitori nei confronti del , Controparte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ferrara quest'ultimo, debitore ceduto, chiedendo la condanna del convenuto, in primo luogo, al pagamento della somma di € 14.767,71 per sorte capitale, oltre interessi di mora, nonché anatocistici, e al risarcimento dei danni da ritardato pagamento (€ 40,00 per ogni fattura insoluta, 9 nel caso di specie) e, in secondo luogo, al pagamento della somma di €
323,60 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi, nonché interessi anatocistici, d al risarcimento danni da ritardato pagamento (€ 40,00 per ogni fattura insoluta, nel caso di specie 5).
In via subordinata, svolgeva domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
2. Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto delle domande;
in Controparte_1
particolare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla parte attrice, l'insussistenza del credito e l'illegittimità/irregolarità delle cessioni dei crediti in esame.
Part
3. Con sentenza n. 45/2022 il Tribunale di Ferrara rigettava le domande attoree e condannava al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale sottolineava che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico è di regola subordinata alla preventiva adesione espressa della P.A., deve assumere, a pena di inefficacia nei confronti del debitore ceduto, le forme della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, notificati all'ente e deve individuare i titoli negoziali a cui afferiscono i singoli crediti ceduti e/o il relativo
Codice identificativo “CIG”. Part Evidenziava altresì che non aveva assolto al proprio onere probatorio, in quanto non aveva allegato la fonte dei singoli crediti asseritamente ceduti, né prodotto i contratti sottostanti, né indicato se si trattasse di attuali forniture di energia elettrica, per le quali la cessione del credito richiede l'espresso consenso scritto della PA (del quale non vi era prova nel caso di specie), ovvero, se i singoli crediti scaturissero da contratti di somministrazione già cessati.
pagina 2 di 7 Infine dichiarava infondata l'esperita azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., posto che la stessa ha carattere residuale e presuppone la prova di una utilità in capo alla parte convenuta e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto provocate da un unico fatto costitutivo ed entrambi mancanti di ragione giuridica.
Part
4. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito il . Controparte_1
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 04.06.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione del giudice di prime cure in violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui ha palesemente errato nell'applicare l'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti pubblici, nonché l'art 9,
Allegato E della L. n. 2248/1865 e l'art. 70 del R.D. 2240/1923.
5.1. In ordine alla espressa accettazione dell'ente pubblico della cessione del credito ai fini dell'efficacia dei relativi atti, l'appellante sottolinea che il tribunale ha omesso di prendere in considerazione che l'art. 106 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile al caso di specie, prevede che l'autorità pubblica debba manifestare espressamente il proprio rifiuto alla cessione entro 45 giorni dalla notifica, altrimenti non può più opporsi alla cessione stessa. Afferma in proposito che la precedente disciplina ex art. 70 del r.d. n. 2440/1923, secondo la quale era necessaria l'adesione espressa dell'autorità pubblica ceduta, non è applicabile al caso di specie in quanto riferibile soltanto alle amministrazioni statali centrali. Inoltre, ribadisce il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel caso in cui le prestazioni oggetto di fatturazione siano interamente eseguite, non sarebbe comunque necessario che l'Ente presti il proprio consenso alla cessione, come nel caso in esame.
5.2 Sui requisiti di forma richiesti per la validità delle cessioni, l'appellante sostiene che le cessioni allegate in atti siano scritture private autenticate dal notaio e regolarmente notificate al comune, e dunque perfettamente valide.
5.3 Sulla validità della notifica l'appellante, citando la giurisprudenza in materia, sottolinea che la notifica dell'atto di cessione al debitore ceduto costituisce atto a forma libera ed afferma la perfetta validità delle notifiche in atti.
6. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c. e 112, 115,
116 c.p.c. per aver il giudice di primo grado erroneamente affermato la carenza di prova dei crediti azionati. Invero la prova degli stessi sarebbe stata a suo dire fornita tramite la produzione degli atti di cessione notificati al unitamente all'elenco delle fatture cedute (cfr. doc. n. 7, 11), dell'elenco CP_1
riepilogativo del credito costituente la sorte capitale (cfr. doc. n. 3), della lettera di sollecito di pagina 3 di 7 pagamento inviata al in data 25.06.2020 (cfr. doc. 8), della copia delle fatture azionate con CP_1
relativi (doc. 13), della copia dei contratti di fornitura intercorsi tra le società fornitrici/cedenti CP_2
ed il convenuto (doc.14 fascicolo di primo grado parte attrice). CP_1
7. Con il terzo motivo l'appellante deduce la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui il giudice di prime cure ha palesemente errato nell'applicare gli artt. 3 e 4 D.Lgs n. 231/2022 relativi alla debenza degli interessi moratori;
al riguardo afferma che, risultando compiutamente provata la debenza della sorte capitale insoluta, è innegabile che, nella specie, trovi senz'altro applicazione il disposto dell'art. 4, D.lgs. 231 del 2002. In particolare, sottolinea che la normativa sopracitata si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1) e ai contratti tra imprese e pubblica amministrazione (art. 2), e che, pertanto, è pertinente al caso in esame e che, secondo il testo di legge, gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento (l'art. 4, comma 1). Inoltre, si duole che il tribunale non si sia pronunciato sulla domanda volta a ottenere il pagamento della somma di € 323,60 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi.
8. Con il quarto motivo lamenta la violazione artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per aver il primo giudice
Part omesso di pronunciarsi sulla debenza degli interessi anatocistici richiesti da che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi moratori ex art. 2 c. 1 lett. e) d. lgs. 231/2002 e con decorrenza dalla data di notifica della citazione: sia quelli prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, sia quelli prodotti dagli interessi moratori oggetto della nota debito.
9.Con il quinto motivo l'appellante deduce la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui il giudice di prime cure ha palesemente omesso di pronunciarsi sulla debenza degli importi ex art. 6
D.lgs. n. 231/2002, ribadendo che l'applicazione dell'art. 6, D.lgs. 231/02 è fondata sulla automatica debenza degli importi in questione per il solo fatto del ritardo imputabile al debitore, rispetto al quale non si rinviene nel testo di legge, quale esimente, l'impossibilità soggettiva e/o l'inesigibilità del credito rimasto insoluto.
10. Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice
Part dichiara l'azione ex art. 2041 c.c., proposta da infondata, in quanto, secondo la giurisprudenza,
l'azione in questione può essere esperita in via subordinata per il caso in cui l'azione tipica proposta in via principale abbia esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento. Inoltre, richiama il principio generale secondo cui per effetto del negozio di cessione del credito, notificato al debitore ceduto, il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la pagina 4 di 7 realizzazione. Ne conseguirebbe, secondo l'appellante, che la suddetta azione sia perfettamente valida e trovi il suo fondamento nel fatto che il convenuto ha pacificamente usufruito senza CP_1
ottemperare alla propria obbligazione di pagamento.
11. Con il settimo motivo l'appellante censura la statuizione sulle spese, in quanto conseguenza delle altre erronee statuizioni.
12. Il primo motivo è infondato.
Invero, la disciplina normativa che regola le cessioni di credito in cui il debitore ceduto è una pubblica amministrazione è esattamente quella riepilogata dal Tribunale ed è applicabile al caso di specie.
Per quanto riguarda l'espressa accettazione dell'ente pubblico alla cessione del credito ai fini dell'efficacia degli atti di cessione, fin dalla legge n. 2248/1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo, il legislatore ha previsto, infatti, che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata” (cfr. art. 9. “Allegato E”).
La norma è stata successivamente recepita nell'ambito del Regio Decreto n. 2440/1923, il cui art. 70 prevede che i crediti per somministrazioni, forniture e appalti, non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
“Il legislatore ha, infatti, ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica” (Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2021, n. 24758).
Una disciplina diversa è stata, poi, introdotta in materia di appalti di lavori, servizi e forniture (art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici d.lgs. n. 163/2006), con l'introduzione di un meccanismo di “silenzio- assenso” in virtù del quale la cessione dei crediti verso la p.a. è efficace, se quest'ultima non la rifiuta espressamente entro 45 giorni dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione;
similmente statuisce l'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso in esame, trattandosi di contratti di somministrazione di energia elettrica conclusi tra il ed enti fornitori di energia, non si applica la normativa speciale introdotta con il codice dei CP_1
contratti pubblici del 2006; il contratto di somministrazione, infatti, non è un appalto pubblico, caratterizzato dall'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. Di conseguenza, affinché la cessione in questione sia opponibile al debitore ceduto è necessario che vi sia un consenso espresso dello stesso, come sancisce il Regio Decreto n. 2440/1923, assente nel caso di specie.
pagina 5 di 7 La cessione dei crediti per cui è causa è in ogni caso inopponibile per ulteriori profili di cui si dirà di seguito.
13. Per quanto riguarda la forma richiesta per le cessioni in cui il debitore ceduto è la pubblica amministrazione, il regio Decreto 2440/1923, all'articolo 69, prevede che le cessioni debbano risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio da notificare al debitore ceduto.
Nel caso di specie, nelle scansioni disordinatamente depositate dall'appellante nei docc. 7 e 11 di quasi impossibile consultazione, risulta evidente che alcune scritture private di cessione appaiono prive di relate di notifica e talvolta incomplete, i contratti di cessione non sono allegati in copia autentica e i messaggi pec, così come le cartoline di notifica, non sono riprodotti correttamente. Anche questi requisiti di forma richiesti dalla legge, pertanto, non possono dirsi soddisfatti nel caso in esame.
14. Il secondo motivo di gravame è infondato.
Infatti, sul contenuto della cessione dei crediti in cui il debitore ceduto è la pubblica amministrazione,
l'art. 70 r.d. n. 1923/2440 specifica che nella stessa devono essere identificati i rapporti contrattuali sottostanti a ciascun credito ceduto. Successivamente, l'art. 25 comma 2° D.L. n. 66/2014, conv. in L.
n. 89/2014, ha aggiunto l'obbligo di inserire in ogni fattura il Codice identificativo “CIG”.
Pertanto, il semplice elenco delle fatture azionate allegate dall'appellante non è idoneo a dimostrare la fonte del credito e dunque l'esistenza e l'esatta quantificazione dei crediti in questa sede azionati. Part sostiene di aver correttamente indicato le cessioni ed i contratti sottostanti, ma in realtà si è limitata a produrre (inammissibilmente anche in secondo grado) numerosissime copie di documenti alla rinfusa relativi a plurime cessioni di crediti verso numerosi Comuni inidonei a provare alcunché.
15. Il terzo ed il quarto motivo di gravame sono infondati.
Il Tribunale di Ferrara non ha mai affermato che gli interessi moratori e gli interessi anatocistici non fossero dovuti per inapplicabilità del D.Lgs. 213/2002 alla fattispecie in esame, essendosi il giudice
Part limitato a rigettare le relative domande di in quanto il fondamento di tali pretese non è stato sufficientemente provato dalla stessa.
16. Il quinto motivo, relativo alle somme pretese ex art 6 D.Lgs. 231/2002, è anch'esso infondato in quanto, non essendo dovuto il credito per le fatture c.d. “per capitale”, poiché inesistente, non sarà neppure dovuto l'importo di € 40,00 per ciascuna fattura, a prescindere da ogni ulteriore consderazione al riguardo.
17. Il sesto motivo è infondato.
L'art. 2042 c.c. esclude la proponibilità dell'azione per arricchimento senza causa quando il danneggiato possa proporre altra azione per farsi indennizzare;
a tal proposito, la Suprema Corte ha in proposito chiarito che “l'azione generale di arricchimento ingiustificato, avendo natura sussidiaria,
pagina 6 di 7 può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi” (Cass. ord. n. 26199/2017).
Nel caso in esame, l'azione di adempimento contrattuale esclude il possibile ricorso all'art. 2041 c.c.
18. L'appello va dunque rigettato e la sentenza di primo grado confermata;
le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
Part La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti del contro la sentenza n. 45/2022 del Tribunale di Ferrara e Controparte_1
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in euro 4.227,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il 3 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 474/2022 promossa da:
GIA' C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ALMERIGI ANTONELLA e dell'avv. GRAZIOSI GIACOMO ( ) VIA DEI MILLE N. 7/2 40121 BOLOGNA;
, C.F._1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita
- riformare in via integrale la sentenza n. 45/2022 pubbl. il 26/01/2022 del Tribunale di Ferrara, emessa nel contenzioso R.G. n. 2262/2020, notificata in data 11.02.2022 (doc.2) in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di gravame e le causali di cui in atti;
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre il 15% rimborso spese forfettarie D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria
Si richiamano qui le produzioni documentali depositate nel corso del primo grado di giudizio nonché, da intendersi ritrascritte, le istanze istruttorie dedotte con le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.”
pagina 1 di 7
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
I. Respingere l'appello avversario perché inammissibile e infondato alla luce delle motivazioni espresse in atti.
II. Vinte le spese.”
IN FATTO
Part 1. (in seguito , in qualità di cessionaria di plurimi crediti derivanti da Parte_2
prestazioni di energia elettrica rese da più fornitori nei confronti del , Controparte_1 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Ferrara quest'ultimo, debitore ceduto, chiedendo la condanna del convenuto, in primo luogo, al pagamento della somma di € 14.767,71 per sorte capitale, oltre interessi di mora, nonché anatocistici, e al risarcimento dei danni da ritardato pagamento (€ 40,00 per ogni fattura insoluta, 9 nel caso di specie) e, in secondo luogo, al pagamento della somma di €
323,60 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi, nonché interessi anatocistici, d al risarcimento danni da ritardato pagamento (€ 40,00 per ogni fattura insoluta, nel caso di specie 5).
In via subordinata, svolgeva domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
2. Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto delle domande;
in Controparte_1
particolare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla parte attrice, l'insussistenza del credito e l'illegittimità/irregolarità delle cessioni dei crediti in esame.
Part
3. Con sentenza n. 45/2022 il Tribunale di Ferrara rigettava le domande attoree e condannava al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale sottolineava che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico è di regola subordinata alla preventiva adesione espressa della P.A., deve assumere, a pena di inefficacia nei confronti del debitore ceduto, le forme della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, notificati all'ente e deve individuare i titoli negoziali a cui afferiscono i singoli crediti ceduti e/o il relativo
Codice identificativo “CIG”. Part Evidenziava altresì che non aveva assolto al proprio onere probatorio, in quanto non aveva allegato la fonte dei singoli crediti asseritamente ceduti, né prodotto i contratti sottostanti, né indicato se si trattasse di attuali forniture di energia elettrica, per le quali la cessione del credito richiede l'espresso consenso scritto della PA (del quale non vi era prova nel caso di specie), ovvero, se i singoli crediti scaturissero da contratti di somministrazione già cessati.
pagina 2 di 7 Infine dichiarava infondata l'esperita azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., posto che la stessa ha carattere residuale e presuppone la prova di una utilità in capo alla parte convenuta e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto provocate da un unico fatto costitutivo ed entrambi mancanti di ragione giuridica.
Part
4. Avverso la sentenza ha proposto appello ha resistito il . Controparte_1
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 04.06.2024 la causa è stata posta in decisione.
IN DIRITTO
5. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione del giudice di prime cure in violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui ha palesemente errato nell'applicare l'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti pubblici, nonché l'art 9,
Allegato E della L. n. 2248/1865 e l'art. 70 del R.D. 2240/1923.
5.1. In ordine alla espressa accettazione dell'ente pubblico della cessione del credito ai fini dell'efficacia dei relativi atti, l'appellante sottolinea che il tribunale ha omesso di prendere in considerazione che l'art. 106 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile al caso di specie, prevede che l'autorità pubblica debba manifestare espressamente il proprio rifiuto alla cessione entro 45 giorni dalla notifica, altrimenti non può più opporsi alla cessione stessa. Afferma in proposito che la precedente disciplina ex art. 70 del r.d. n. 2440/1923, secondo la quale era necessaria l'adesione espressa dell'autorità pubblica ceduta, non è applicabile al caso di specie in quanto riferibile soltanto alle amministrazioni statali centrali. Inoltre, ribadisce il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel caso in cui le prestazioni oggetto di fatturazione siano interamente eseguite, non sarebbe comunque necessario che l'Ente presti il proprio consenso alla cessione, come nel caso in esame.
5.2 Sui requisiti di forma richiesti per la validità delle cessioni, l'appellante sostiene che le cessioni allegate in atti siano scritture private autenticate dal notaio e regolarmente notificate al comune, e dunque perfettamente valide.
5.3 Sulla validità della notifica l'appellante, citando la giurisprudenza in materia, sottolinea che la notifica dell'atto di cessione al debitore ceduto costituisce atto a forma libera ed afferma la perfetta validità delle notifiche in atti.
6. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c. e 112, 115,
116 c.p.c. per aver il giudice di primo grado erroneamente affermato la carenza di prova dei crediti azionati. Invero la prova degli stessi sarebbe stata a suo dire fornita tramite la produzione degli atti di cessione notificati al unitamente all'elenco delle fatture cedute (cfr. doc. n. 7, 11), dell'elenco CP_1
riepilogativo del credito costituente la sorte capitale (cfr. doc. n. 3), della lettera di sollecito di pagina 3 di 7 pagamento inviata al in data 25.06.2020 (cfr. doc. 8), della copia delle fatture azionate con CP_1
relativi (doc. 13), della copia dei contratti di fornitura intercorsi tra le società fornitrici/cedenti CP_2
ed il convenuto (doc.14 fascicolo di primo grado parte attrice). CP_1
7. Con il terzo motivo l'appellante deduce la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui il giudice di prime cure ha palesemente errato nell'applicare gli artt. 3 e 4 D.Lgs n. 231/2022 relativi alla debenza degli interessi moratori;
al riguardo afferma che, risultando compiutamente provata la debenza della sorte capitale insoluta, è innegabile che, nella specie, trovi senz'altro applicazione il disposto dell'art. 4, D.lgs. 231 del 2002. In particolare, sottolinea che la normativa sopracitata si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1) e ai contratti tra imprese e pubblica amministrazione (art. 2), e che, pertanto, è pertinente al caso in esame e che, secondo il testo di legge, gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza dei termini di pagamento (l'art. 4, comma 1). Inoltre, si duole che il tribunale non si sia pronunciato sulla domanda volta a ottenere il pagamento della somma di € 323,60 a titolo di interessi di mora, ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi.
8. Con il quarto motivo lamenta la violazione artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per aver il primo giudice
Part omesso di pronunciarsi sulla debenza degli interessi anatocistici richiesti da che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura degli interessi moratori ex art. 2 c. 1 lett. e) d. lgs. 231/2002 e con decorrenza dalla data di notifica della citazione: sia quelli prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, sia quelli prodotti dagli interessi moratori oggetto della nota debito.
9.Con il quinto motivo l'appellante deduce la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui il giudice di prime cure ha palesemente omesso di pronunciarsi sulla debenza degli importi ex art. 6
D.lgs. n. 231/2002, ribadendo che l'applicazione dell'art. 6, D.lgs. 231/02 è fondata sulla automatica debenza degli importi in questione per il solo fatto del ritardo imputabile al debitore, rispetto al quale non si rinviene nel testo di legge, quale esimente, l'impossibilità soggettiva e/o l'inesigibilità del credito rimasto insoluto.
10. Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice
Part dichiara l'azione ex art. 2041 c.c., proposta da infondata, in quanto, secondo la giurisprudenza,
l'azione in questione può essere esperita in via subordinata per il caso in cui l'azione tipica proposta in via principale abbia esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento. Inoltre, richiama il principio generale secondo cui per effetto del negozio di cessione del credito, notificato al debitore ceduto, il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la pagina 4 di 7 realizzazione. Ne conseguirebbe, secondo l'appellante, che la suddetta azione sia perfettamente valida e trovi il suo fondamento nel fatto che il convenuto ha pacificamente usufruito senza CP_1
ottemperare alla propria obbligazione di pagamento.
11. Con il settimo motivo l'appellante censura la statuizione sulle spese, in quanto conseguenza delle altre erronee statuizioni.
12. Il primo motivo è infondato.
Invero, la disciplina normativa che regola le cessioni di credito in cui il debitore ceduto è una pubblica amministrazione è esattamente quella riepilogata dal Tribunale ed è applicabile al caso di specie.
Per quanto riguarda l'espressa accettazione dell'ente pubblico alla cessione del credito ai fini dell'efficacia degli atti di cessione, fin dalla legge n. 2248/1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo, il legislatore ha previsto, infatti, che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata” (cfr. art. 9. “Allegato E”).
La norma è stata successivamente recepita nell'ambito del Regio Decreto n. 2440/1923, il cui art. 70 prevede che i crediti per somministrazioni, forniture e appalti, non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865.
“Il legislatore ha, infatti, ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolare prosecuzione del rapporto;
ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica” (Cassazione civile, sez. VI, 15/09/2021, n. 24758).
Una disciplina diversa è stata, poi, introdotta in materia di appalti di lavori, servizi e forniture (art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici d.lgs. n. 163/2006), con l'introduzione di un meccanismo di “silenzio- assenso” in virtù del quale la cessione dei crediti verso la p.a. è efficace, se quest'ultima non la rifiuta espressamente entro 45 giorni dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione;
similmente statuisce l'art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso in esame, trattandosi di contratti di somministrazione di energia elettrica conclusi tra il ed enti fornitori di energia, non si applica la normativa speciale introdotta con il codice dei CP_1
contratti pubblici del 2006; il contratto di somministrazione, infatti, non è un appalto pubblico, caratterizzato dall'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. Di conseguenza, affinché la cessione in questione sia opponibile al debitore ceduto è necessario che vi sia un consenso espresso dello stesso, come sancisce il Regio Decreto n. 2440/1923, assente nel caso di specie.
pagina 5 di 7 La cessione dei crediti per cui è causa è in ogni caso inopponibile per ulteriori profili di cui si dirà di seguito.
13. Per quanto riguarda la forma richiesta per le cessioni in cui il debitore ceduto è la pubblica amministrazione, il regio Decreto 2440/1923, all'articolo 69, prevede che le cessioni debbano risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio da notificare al debitore ceduto.
Nel caso di specie, nelle scansioni disordinatamente depositate dall'appellante nei docc. 7 e 11 di quasi impossibile consultazione, risulta evidente che alcune scritture private di cessione appaiono prive di relate di notifica e talvolta incomplete, i contratti di cessione non sono allegati in copia autentica e i messaggi pec, così come le cartoline di notifica, non sono riprodotti correttamente. Anche questi requisiti di forma richiesti dalla legge, pertanto, non possono dirsi soddisfatti nel caso in esame.
14. Il secondo motivo di gravame è infondato.
Infatti, sul contenuto della cessione dei crediti in cui il debitore ceduto è la pubblica amministrazione,
l'art. 70 r.d. n. 1923/2440 specifica che nella stessa devono essere identificati i rapporti contrattuali sottostanti a ciascun credito ceduto. Successivamente, l'art. 25 comma 2° D.L. n. 66/2014, conv. in L.
n. 89/2014, ha aggiunto l'obbligo di inserire in ogni fattura il Codice identificativo “CIG”.
Pertanto, il semplice elenco delle fatture azionate allegate dall'appellante non è idoneo a dimostrare la fonte del credito e dunque l'esistenza e l'esatta quantificazione dei crediti in questa sede azionati. Part sostiene di aver correttamente indicato le cessioni ed i contratti sottostanti, ma in realtà si è limitata a produrre (inammissibilmente anche in secondo grado) numerosissime copie di documenti alla rinfusa relativi a plurime cessioni di crediti verso numerosi Comuni inidonei a provare alcunché.
15. Il terzo ed il quarto motivo di gravame sono infondati.
Il Tribunale di Ferrara non ha mai affermato che gli interessi moratori e gli interessi anatocistici non fossero dovuti per inapplicabilità del D.Lgs. 213/2002 alla fattispecie in esame, essendosi il giudice
Part limitato a rigettare le relative domande di in quanto il fondamento di tali pretese non è stato sufficientemente provato dalla stessa.
16. Il quinto motivo, relativo alle somme pretese ex art 6 D.Lgs. 231/2002, è anch'esso infondato in quanto, non essendo dovuto il credito per le fatture c.d. “per capitale”, poiché inesistente, non sarà neppure dovuto l'importo di € 40,00 per ciascuna fattura, a prescindere da ogni ulteriore consderazione al riguardo.
17. Il sesto motivo è infondato.
L'art. 2042 c.c. esclude la proponibilità dell'azione per arricchimento senza causa quando il danneggiato possa proporre altra azione per farsi indennizzare;
a tal proposito, la Suprema Corte ha in proposito chiarito che “l'azione generale di arricchimento ingiustificato, avendo natura sussidiaria,
pagina 6 di 7 può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d'ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l'indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi” (Cass. ord. n. 26199/2017).
Nel caso in esame, l'azione di adempimento contrattuale esclude il possibile ricorso all'art. 2041 c.c.
18. L'appello va dunque rigettato e la sentenza di primo grado confermata;
le spese di lite seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
T.U. 115/2002 nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
Part La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti del contro la sentenza n. 45/2022 del Tribunale di Ferrara e Controparte_1
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in euro 4.227,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il 3 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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