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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/09/2025, n. 5059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5059 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente rel. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 6447/21 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 maggio 2025, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15421\21 del 4 ottobre 2021
e vertente tra
e per essa, quale mandataria, - Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesa dall'avv. F. Piselli – appellante E
– avv. C. Colicchio Controparte_1
E
CC IZ – avv.to V. Leonida
-appellati E
- appellata contumace – Controparte_2
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6447\21, ha rigettato la domanda proposta da (e per essa, quale mandataria, ex art. 2901 c.c. di revocatoria Controparte_2 CP_3 ordinaria dell'atto di compravendita per notaio del 22\6\15, rep. n. 237, intercorso Per_1 tra (venditore) e la coniuge AB TI (compratrice) dell'immobile Controparte_1 (rectius, della quota del 50% del venditore) dell'immobile (con accessori) in Roma, largo A. del Carretto n. 12; ciò in quanto- nella prospettiva attorea – tale atto era lesivo delle proprie ragioni, considerato che il aveva prestato fidejussione in favore della società CP_1 [...]
(già , di cui parte attrice era creditrice per l'importo di Controparte_4 Controparte_5 euro 763.947,21 (per saldi negativi di c.c. ed esposizioni da finanziamento meglio indicate in atti); -il Tribunale, per quanto qui interessa, in rito ha ritenuto ammissibile l'intervento di
[...] (e per essa, quale mandataria, ), cessionario del Parte_1 Parte_2 credito “in sofferenza” dell'originario attore;
quindi, nel merito, ha ritenuto sussistente il credito di parte attrice (v. p. 10-11 sent.), nonché l'anteriorità di questo e della fidejussione del rispetto all'atto di dispositivo di cui si tratta, ha rimarcato che quest'ultimo è a CP_1 titolo oneroso (p. 13 ss sent.), sicchè trova applicazione l'art. 2901 comma 1 n. 1 prima parte e n. 2 , prima parte c.c.; il Tribunale ha quindi ritenuto sussistente l'eventus damni , ma ha ritenuto che l'attore (di tanto onerato) non avesse provato la scientia fraudis in capo al terzo acquirente l'immobile, non essendo esaustiva la presunzione offerta dal rapporto di coniugio (p. 19 ss); (e per essa, quale mandataria, ) ha Parte_1 Parte_2 proposto appello, per i motivi che si diranno, cui hanno resistito sia il che la CP_1 AB;
con ordinanza del 26\7\24 è stata quindi disposta l'integrazione del giudizio di appello nei confronti della attrice originaria, la cedente che è rimasta Controparte_2 contumace;
-questa Corte, precisate le conclusioni all'esito di udienza cartolare, ha assegnato la causa a decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; Ritenuto che:
-in rito, è palesemente inammissibile l'eccezione del i passaggio in giudicato della CP_1 sentenza appellata perché il gravame non era stato proposto da;
quest'ultima non CP_2 ha più interesse alla controversia (non rilevando assolutamente la mancata “estromissione”)
, in quanto il credito garantito dalla fidejussione è stato (come documentato e comunque non contestato) ceduto alla odierna parte appellante già in pendenza del giudizio di primo grado, in cui- infatti- intervenne (intervento dichiarato ammissibile dal tribunale, come accennato); , in definitiva, è parte solo processuale (e infatti ne è stato disposto CP_2 l'intervento in questo giudizio), ma non sostanziale, mentre l'appello è stato ammissibilmente e tempestivamente proposto dall'appellante;
-nel merito, deve convenirsi con tale parte sul rilievo che il primo giudice ha ormai incontestabilmente accertato (come accennato) che l'atto di compravendita del 22\6\15 di cui si chiede la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. è posteriore al credito originario di nei confronti di (questo peraltro ormai accertato in via Controparte_2 Controparte_4 definitiva – sia pure in misura inferiore alla originaria pretesa- in forza del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo al riguardo ottenuto dal creditore, e appunto opposto dalla società cit.); l'alienante, il dal canto CP_1 suo, si dilunga sul requisito della scientia\partecipatio fraudis da parte del terzo acquirente, la AB, ma neppure affronta, nell'atto di gravame e negli scritti difensivi successivi, i profili che lo riguardano direttamente, sicchè deve effettivamente ritenersi ormai accertato, in capo allo stesso, la sussistenza dei requisiti dell'eventus damni e della scientia fraudis;
- e infatti, correttamente, l'appello verte esclusivamente sul diniego, da parte del Tribunale, della prova (di cui era onerata parte attrice, ora appellante) del requisito del consilium\partecipatio fraudis in capo alla AB, come detto più volte terzo acquirente (pro quota) dell'immobile in questione;
secondo l'appellante quest'ultima, contrariamente da quanto ritenuto dal primo giudice, in quanto coniuge, non poteva non essere consapevole della situazione debitoria in cui versava e versa il marito, e quindi doveva essere compartecipe, o almeno a conoscenza, del danno derivante dalla disposizione patrimoniale di cui si tratta;
l'appellante rileva che la stessa AB aveva riferito , nelle proprie difese, di essere a conoscenza della circostanza che il marito aveva interrotto il pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale, di cui infatti si era sobbarcato l'onere; sussistevano pertanto elementi presuntivi tali – alla stregua della giurisprudenza di legittimità in materia- da far ritenere provata e sussistente la partecipatio fraudis di cui si tratta;
Ritenuto ancora che: -l'appello è infondato e va rigettato, non avendo l'appellante assolto compiutamente l'onere probatorio, di cui era incontestabilmente gravato;
e è anche incontestato (fermo, certo, che iura novit curia) che nella specie trova applicazione l'art. 2901 c.c. , 1° comma, n. 2 c.c.: e infatti l'atto di compravendita per cui è causa è sicuramente oneroso;
la AB ha infatti acquistato dal marito la quota di quest'ultimo dell'abitazione familiare. Appare allora sorprendente- e non in linea con le prescrizioni processuali in tema di appello (e relative decadenze) che solo nelle difese conclusionali parte appellante (pur senza mettere in discussione il carattere oneroso dell'acquisto: neppure è prospettato il carattere simulatorio dell'atto) assume- ormai appunto inammissibilmente- che comunque non sarebbe stato provato integralmente l'integrale pagamento del prezzo, avendo l'acquirente proceduto solo ad un accollo del mutuo;
è agevole replicare (al di là del fatto che l'acquisto resta comunque a titolo oneroso) la AB ha documentalmente provato di aver corrisposto quanto dovuto;
-la questione resta quella del consilium \partecipatio fraudis;
e il rapporto di coniugio, sempre che vi sia convivenza, è sì fonte di argomento presuntivo, ma si tratta di presunzione semplice, oltre che estremamente debole: il primo giudice ha ampiamente motivato sulla crisi coniugale, che ben giustifica la mancata conoscenza da parte della odierna appellata delle difficili condizioni economiche del marito;
i coniugi , peraltro, in forza di convenzione in atti, erano ormai in regime di separazione dei ben i sin dal 2004;
-si tratta di circostanza, questa, neppure messa in discussione dall'appellante, che ne assume l'irrilevanza: ma ciò contraddittoriamente, perché l'appellante medesimo (appunto a supporto della prova del consilium fraudis) assume che la AB, invece che acquistare l'immobile, avrebbe potuto conseguirne l'assegnazione in sede di separazione coniugale;
-tale assunto è però doppiamente infondato già nella prospettazione, sia con riferimento alla fattispecie per cui è causa (perché l'assegnazione della casa coniugale è provvedimento discrezionale del giudice, che presuppone in primo luogo l'affidamento\collocamento dei figli minorenni, ovvero la convivenza con i figli maggiorenni non autosufficienti -art. 337 sexies c.c.- e nella specie l'appellante neppure ha dedotto la presenza di prova), sia in diritto, in quanto il provvedimento di assegnazione in parola attribuisce solo un diritto personale di godimento temporaneo, sicchè è sicuramente preferibile l'acquisto (pur oneroso) dell'immobile in questione;
neppure va trascurato che l'immobile era gravato anche da un diritto di abitazione della madre del il che CP_1 pienamente giustifica (in prospettiva) l'acquisto integrale dello stesso da parte dell'appellata (tenuto anche conto che il marito non stava più corrispondendo le rate del mutuo, condotta che a sua volta ben si inquadra nell'ambito di una crisi coniugale);
-va ancora rimarcato che nella specie il rilevante debito nei confronti di non era CP_2 direttamente del ma della società cui questi aveva prestato fideiussione, il che, CP_1 nella sostanza, “svuota” la presunzione semplice di cui si è detto, in mancanza di altri elementi: in altri termini non sussistono elementi concreti (e avrebbe dovuto indicarli e provarli l'appellante) tali da far ritenere che la AB si trovasse nella condizione di conoscere, nel dettaglio, tutti gli “affari” del marito, comprese le fidejussioni prestate;
e certamente non vi sono elementi tali da far ritenere che la AB fosse a conoscenza della crisi e dell'esposizione debitoria della (di cui il ra socio Controparte_4 Per_2 minoritario);
-anche l'esito della prova per testi conferma non solo i pessimi rapporti tra i coniugi , ma anche la circostanza che la AB fosse sostanzialmente ignara dell'effettiva situazione economica del marito;
-per il resto può richiamarsi integralmente la motivazione di prime cure;
-Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellata alle spese nei confronti della AB, mentre le ragioni della decisione integrano gravi motivi per la compensazione integrale nei confronti del sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u ai sensi CP_1 dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese in favore dell'appellata AB, che liquida per ciascuna parte appellata in euro 4500,00, oltre competenze di legge;
compensa integralmente le spese nei confronti dell'appellato dichiara che sussistono i CP_1 presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)