CA
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1078/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa MANUELA SARACINO Presidente dr. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1078 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Daniela Lucia Cataldo, giusta procura in calce al ricorso in appello;
appellante
e
Controparte_1
, in persona del direttore regionale pro tempore, difeso in primo
[...] grado dagli avv.ti Sergio Parella e Danila Villasmunta;
appellato – contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Foggia depositato il 15 giu- gno 2017 – docente di II fascia presso il Dipartimento Parte_1 di Economia dell'Università degli Studi di Foggia – ha chiesto il riconosci- mento della natura professionale della malattia denunciata all' («sin- CP_1 drome ansioso depressiva a seguito conflittualità lavorativa»), e la conse- guente condanna dell'Istituto assicurativo alla corresponsione in proprio fa- vore di una rendita vitalizia commisurata al danno biologico derivante dalla patologia di dedotta origine lavorativa.
- 1 - 1.1. Dopo aver dettagliatamente ripercorso l'iter amministrativo esperito ai fini del riconoscimento dell'origine professionale della patologia lamentata – conclusosi con esito negativo in quanto l' aveva negato la CP_1 sussistenza del nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa espletata – ha allegato: Parte_1
- di non aver mai patito alcun significativo problema di salute sino all'ottobre 2011;
- di aver iniziato ad accusare, a partire dal predetto momento, un re- pentino aggravamento del proprio stato di salute, con conseguente ricorso alle cure mediche, a seguito della manifestazione di alcuni episodi emoti- vamente stressanti in ambito lavorativo;
- di essere stato, durante un suo intervento in occasione del Consiglio di Facoltà svoltosi in data 19 ottobre 2011, interrotto in maniera violenta da un collega, il quale lo aveva «invitato a stare zitto e a posare il microfono»;
- di essere stato deferito, nel mese di novembre 2011, per ben due volte alla Commissione Garanzia (organo disciplinare atipico, proposto e nominato dal Rettore, successivamente ritenuto “pleonastico” dal
[...]
in sede di revisione dello Statuto) da parte del Ret- Controparte_2 tore pro tempore dell'Università;
- che, sebbene non fosse stato possibile riconoscergli alcuna respon- sabilità, il contenuto della decisione della citata Commissione era alquanto
«equivoco» e finalizzato ad «operare sostanzialmente un'indiretta forma di censura»;
- che i comportamenti ostili perpetrati nei suoi confronti avevano ri- cevuto ulteriore conferma dalla mancata nomina del medesimo alla carica di membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Università da parte del Ret- tore, nonostante fosse stato indicato dalla maggioranza del Senato Accade- mico e vantasse un curriculum vitae più articolato e consistente del suo an- tagonista;
- che l'ostracismo attuato in suo danno – consistente in una serie di azioni tese a svalutare la sua posizione professionale e figura umana all'interno dell' – aveva avuto origine già negli anni precedenti, al- CP_3 lorquando egli aveva cercato «di contrastare verbalmente e anche con de- nunce scritte alcune logiche della gestione accademica e amministrativa non del tutto rispondenti ai principi di trasparenza e imparzialità nonché ai criteri di efficienza ed economicità»;
- 2 - - che i citati episodi avevano determinato l'insorgenza di numerose patologie psicosomatiche (rallentamento psicomotorio, ipervigilanza, di- sturbo del ritmo circadiano del sonno, somatizzazioni dell'ansia connotate da improvvisi rialzi pressori, aritmie cardiache, toracoalgie atipiche, bradi- cardia sinusale e problemi dermatologici);
- che, da ultimo, la dr.ssa Marina Caravella del Servizio di Preven- zione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'Asl di Foggia aveva rileva- to in capo al medesimo «un pregresso disturbo traumatico da stress grave seguito all'attacco verbale dell'ottobre 2011 (…) e una diagnosi attuale di disturbo dell'adattamento con umore disforico di lunga durata moderato- grave (…). Il quadro clinico si sarebbe sviluppato a seguito di una situazio- ne occupazionale caratterizzata dalla presenza di costrittività organizzative oltre ad aspetti di avversità con caduta d'immagine professionale»;
- che il peggioramento del quadro clinico – contraddistinto da un'anamnesi psichiatrica negativa nel periodo precedente agli eventi occorsi in ambito lavorativo – era avvalorato dalle copiose certificazioni mediche versate in atti (c.t.p. del dr. ; relazione del 2 ottobre 2014 Persona_1 della dr.ssa ; relazione del 27 gennaio 2015 della Persona_2 dr.ssa Marina Caravella;
relazione di novembre 2011 del dr. Persona_3
);
[...]
- di essere stato, in data 21 giungo 2015, colpito da un “ictus cerebra- le lacunare” conseguente a un probabile rialzo pressoria su base psichica, che gli aveva causato un ulteriore aggravamento dello stato di salute ed un danno biologico permanente stimato nella misura del 30-35%;
- che il rigetto della domanda amministrativa era del tutto infondato, atteso che le risultanze della perizia in quella sede espletata (a firma del dr.
erano contrastanti con le conclusioni cui erano giunti tutti i medici Per_4 specialisti che lo avevano visitato.
1.2. L' si è costituito eccependo in via preliminare la nullità e/o CP_1
l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, non avendo ravvisato nelle mansioni lavorative espletate dal ricorrente alcun elemento di rischio in grado di provocare la patologia lamentata.
2. Espletata istruttoria orale, con sentenza del 23 marzo 2023 il Tri- bunale di Foggia ha rigettato la domanda di condannandolo alla Parte_1 rifusione delle spese di lite.
Richiamati i principi normativi in tema di malattia professionale e quelli giurisprudenziali in materia di mobbing, il Giudice di prime cure non
- 3 - ha ritenuto provata la sussistenza delle condotte vessatorie asseritamente pa- tite da e indicate quale causa della genesi della tecnopatia denun- Parte_1 ciata dal ricorrente.
In particolare, il Tribunale ha osservato che:
- l'aggressione verbale subita nel corso del Consiglio di Facoltà, sebbene confermata dalle dichiarazioni testimoniali, aveva rappresentato un episodio isolato e occasionale, insufficiente quindi a dimostrare la reitera- zione di condotte volte scientemente all'emarginazione del lavoratore;
- gli asseriti comportamenti persecutori dei colleghi di lavoro – oltre a non essere stati specificatamente indicati nel ricorso – non erano neppure dimostrati, non potendo assurgere al ruolo di prova le dichiarazioni scritte a firma dei colleghi e , depositate nel fa- Persona_5 Persona_6 scicolo di parte ricorrente;
- il deferimento del ricorrente alla Commissione Garanzia doveva ri- tenersi una semplice manifestazione del potere disciplinare del datore di la- voro, azionabile ogniqualvolta quest'ultimo avesse ravvisato la sussistenza di comportamenti illeciti del dipendente o di situazione atte a ledere il vin- colo fiduciario con lo stesso.
Conseguentemente, a fronte della mancata prova del mobbing e, dunque, del nesso causale tra attività lavorativa e malattia, il primo Giudice ha rigettato la domanda.
3. Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo appello Pt_2
[...
L' sebbene attinto da regolare notifica, non si è costituito. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta da parte appellante ed il fasci- colo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 20 gennaio
2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascrit- to.
4. Il gravame si articola in tre motivi di doglianza.
4.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia la violazione dell'art. 445 c.p.c. censurando la sentenza impugnata a causa della mancata ammis- sione della consulenza tecnica medico-legale. osserva innanzitutto che la valutazione operata dal Tribu- Parte_1 nale è del tutto infondata non essendo sorretta da un adeguato accertamento peritale in ordine alle sue condizioni psichiche. L'ammissione di c.t.u. me- dico-legale è nella specie indispensabile, considerato che, a fronte di patolo- gie ad eziologia multifattoriale, l'accertamento del nesso di causalità esige
- 4 - una dimostrazione quanto meno in termini di probabilità ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto.
Deduce, inoltre, che se normalmente l'ammissione della consulenza tecnica viene rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria la consulenza tecnica, di solito facoltativa in grado di appello, diviene obbligatoria nel se- condo grado di giudizio a fronte di un'omissione in tal senso posta in essere dal giudice di primo grado.
Evidenzia, infine, che il rischio di malattia professionale da naturale predisposizione non vale ad escludere del tutto l'origine lavorativa della ma- lattia stessa, in quanto il ruolo di concausa va attribuito anche ad una mini- ma accelerazione evolutiva e di aggravamento di una pregressa o attuale pa- tologia, ove se ne riconosca l'incidenza. Il nesso causale, cioè, non solo non
è escluso da una predisposizione morbosa del lavoratore (quale può essere una situazione personale di particolare delicatezza), ma addirittura una si- tuazione di stress lavorativo può determinare la rottura di un già precario equilibrio organico, dando luogo a conseguenze invalidanti e indennizzabili dall' CP_1
4.2. Nel secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione della pronuncia impugnata per non aver il Giudice di prime cure tenuto conto né delle testimonianze raccolte né delle dichiarazioni scritte, dalle quali effetti- vamente emergono le condotte persecutorie perpetrate in suo danno.
In particolare, si sottolinea che il ricorso alle dichiarazioni scritte re- se da terzi non configura alcuna violazione del principio del contraddittorio atteso che, se è pur vero che esse sono raccolte al di fuori del processo, con la produzione in causa sulle stesse si forma il contraddittorio.
4.3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 41 c.p. nonché il vizio di motivazione della pronuncia gravata, per aver il
Tribunale escluso immotivatamente – in assenza di una consulenza tecnica – ogni concorso causale delle condizioni di lavoro nella genesi della malattia psichica.
A tal riguardo, rammenta che l'oggetto della controversia Parte_1 risiede nell'invocata sussistenza di una malattia professionale causata dal c.d. “stress lavorativo”. Aggiunge che, nel caso di specie, trattandosi di ma- lattia non tabellata, è onere del lavoratore dimostrare che le condizioni dell'attività e dell'organizzazione del lavoro hanno favorito l'insorgenza
- 5 - della patologia. Conclude infine che – attesa la natura della domanda e la diagnosi della patologia lamentata («Disturbo Ansioso-Depressivo Reattivo
a Trauma da Stress Grave, che ha generato un Disturbo dell'Adattamento con umore disforico di lunga durata moderato grave (F43.22 del DSM – IV
– TR o [309.28] del ICD 10») – la mancata ammissione della c.t.u. ha de- terminato la sua violazione del diritto di difesa.
5. L'appello è da ritenersi infondato e non può, quindi, essere accolto per le ragioni di seguito enunciate.
5.1. Giova ricordare che – secondo l'ormai costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. n. 5066 del 2018) – nell'ambito del sistema del Testo Unico in materia di infortuni sul lavoro sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione. Si deve pertanto ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (cfr. nuovamente Cass. n.
5066 del 2018, in motivazione).
È stato superata, quindi, la tesi secondo cui sarebbe da escludere che l'assicurazione obbligatoria possa coprire patologie che non siano correlate a rischi considerati specificamente nelle apposite tabelle. Al contrario, nel momento in cui il lavoratore è stato ammesso a provare l'origine professio- nale di qualsiasi malattia, sono necessariamente venuti meno anche i criteri selettivi del rischio professionale, inteso come rischio specificamente identi- ficato in tabelle, norme regolamentari o di legge. Non si può sostenere che la c.d. “tabellazione” sia venuta meno solo per la malattia e sia invece so- pravvissuta ai fini dell'identificazione del rischio tipico.
Dunque, la Suprema Corte ha stabilito il principio secondo cui «ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' , anche se non è compresa tra le malattie tabel- CP_1 late o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagno- sticata» (cfr. Cass. n. 29611 del 2022; Cass. n. 8948 del 2020).
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato l'indennizzabilità delle patologie psicofisiche derivanti dalla costrittività organizzativa sul la- voro (cfr. la già citata Cass. n. 8948 del 2020, alla cui articolata motivazione in questa sede si rinvia). Tale conclusione trova riscontro nel fondamento
- 6 - costituzionale della tutela assicurativa (art. 38 Cost.), il quale dev'essere ri- cercato non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del ri- schio, quanto soprattutto nella protezione del bisogno del lavoratore consi- derato in quanto persona.
5.2. Ciò non significa che l'esistenza di un disturbo psichico in con- nessione con il lavoro svolto sia di per sé sola ragione di copertura assicura- tiva. Affinché si verifichi il rischio assicurato, difatti, è comunque necessa- rio che l'ambiente lavorativo intercetti una situazione obiettiva di nocività, perché il rapporto interpersonale interno ad un'organizzazione, inserito in una relazione continuativa, è in sé possibile fonte di tensioni, il cui sfociare in una malattia del lavoratore non può in sé dirsi ragione per la qualificazio- ne in termini morbigeni dell'attività svolta, se non quando risulti l'eccedenza dalla norma, per fattori intenzionali (mobbing), per inadempi- menti (dequalificazioni; svuotamento mansioni) o ricorrenze indebitamente stressogene (straining), anche sotto il profilo della perdurante eccedenza dei carichi o, al contrario, di vicende di emarginazione e simili (cfr. nuovamente
Cass. n. 29611 del 2022, in motivazione).
È poi risaputo che in caso di malattia professionale derivante da la- vorazione non tabellata (o, come suol dirsi, ad eziologia multifattoriale), la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore (cfr. Cass. n. 17438 del
2012, Cass. n. 8773 del 2018, Cass. n. 7313 del 2019) e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un cri- terio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (cfr. Cass. n. 8773 del
2018 e, da ultimo, Cass. n. 37453 del 2022).
5.3. Applicando i riferiti principi al caso di specie, va innanzitutto ri- levato che l'atto di appello non si confronta pienamente con il percorso mo- tivazionale adottato dal primo Giudice, il quale non ha affatto ignorato la copiosa documentazione medica di parte, ma ha ritenuto, con argomentazio- ne pienamente condivisibile, che il materiale istruttorio raccolto fosse inido- neo a dimostrare le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo (cioè, in so- stanza, il mobbing del quale il prof. si dichiara vittima) e, conse- Parte_1 guentemente, il nesso causale tra la patologia dell'odierno appellante ed il suo ambiente lavorativo.
Orbene, il Tribunale in maniera del tutto corretta ha osservato che le condotte asseritamente persecutorie e discriminatorie esposte dal ricorrente non hanno trovato in giudizio sufficiente riscontro probatorio.
- 7 - 5.4. Al contrario di quanto si deduce nell'atto di gravame,
l'istruttoria orale espletata non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare la sussistenza di episodi di ostracismo o di atteggiamenti ostruzionistici o vessatori riconducibili al comportamento del datore di lavoro nei confronti di Parte_1
In primo luogo, sono del tutto irrilevanti le deposizioni dei testi Sal- vatore e , entrambi medici che hanno sotto- Tes_1 Testimone_2 posto a visita il lavoratore, i quali hanno essenzialmente riferito circostanze apprese de relato dalla stessa parte: A) OR TI: «In merito alla circostanza di cui al sub a) [Vero o no che il ricorrente prima dell' 11/2011 non ha mai accusato problematiche di tipo psicosomatico, stati d'ansia, depressione, patologie stress correlate e/o altre forme di patologie croniche come ipertensione, tachicardia ecc.?] dichiaro che il signor è mio paziente dal 2008/2009 e Parte_1 che con lo stesso sino all'evento del 2011 la frequentazione è stata sporadi- ca se non per patologie stagionali e che sino a tale data non ha mai accusa- to patologie da stress e/o patologie croniche cardiovascolari»; B)
[...]
: «…ricordo che aveva problemi sul lavoro tanto mi aveva ri- CP_4 ferito con le relative domande. In merito al secondo quesito [Vero o no che la patologia diagnosticata si manifestava anche sotto forma di somatizzazioni poliviscerali , quali crisi tachicardiche, di 'fame d'aria', sensazioni vertiginose soggettive, epigastralgie nonché con la presenza di insonnia e gravi note ipocondriache e frequenti episodi di attac- chi di panico insorgenti all'improvviso, spesso non condizionati da cause apparenti?], con- fermo quanto esposto nella predetta domanda: manifestazioni poliviscerali di sofferenza clinica ossia vertigine, crisi tachicardica, fame d'aria, inson- nia, gravi note ipocondriache e frequenti episodi di attacchi di panico in- sorgenti all'improvviso. Confermo che detto quadro clinico era diretta con- seguenza delle riferite conflittualità sul luogo di lavoro con il Rettore ed al- tri docenti in quanto non si era mai rappresentato prima come riferito dal paziente».
In sostanza, non appare dirimente la conferma, da parte dei citati te- stimoni, dell'eziologia lavorativa della patologia denunciata da Parte_1 poiché le loro dichiarazioni si fondano unicamente sulla soggettiva convin- zione del lavoratore.
In secondo luogo, la testimonianza di ha consentito Testimone_3 di dimostrare lo specifico episodio avvenuto in occasione della seduta del
Consiglio di Facoltà tenutasi il 19 ottobre 2011, ma non ha minimamente
- 8 - dimostrato l'esistenza della lamentata condotta vessatoria perpetrata dal da- tore di lavoro nei confronti dell'odierno appellante.
La collega di si è limitata a confermare il diverbio inter- Parte_1 corso tra l'appellante e un altro docente, innescato da un intervento inoppor- tuno di quest'ultimo, così come prospettato nel ricorso. Questa la deposizio- ne resa da «Confermo il capitolo b) [Vero o no che il Prof. Tes_3 Pt_2
[..
mentre stava equilibratamente intervenendo sul punto 4.3 (ratifica decreti) dell'o.d.g. della seduta del Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2011, è stato in modo molto sgarbato e irruente apostrofato dal Prof. , che gli ha intimato di tacere e di posare il mi- Persona_7 crofono?]. Confermo che io mi allontanai come da capitolo c) [Vero o no che, dopo il verificarsi di tale increscioso episodio, si è allontanata perché il clima della seduta era diventato parecchio rovente e pesante?]».
Senonché, tale episodio presenta i contorni di un'animata discussio- ne tra colleghi, di natura occasionale e senz'altro riconducibile a usuali di- namiche in ambito lavorativo. In ogni caso, tale unica circostanza non può ritenersi sufficiente a delineare un quadro contraddistinto da attività perse- cutorie, sistematiche e continuative, dirette a ledere l'integrità psicofisica del lavoratore.
Né possono condurre ad un diverso risultato le deposizioni dei testi e anch'essi colleghi di lavoro di Testimone_4 Tes_5 Parte_1 incentrate principalmente sulla circostanza relativa alla sinteticità del conte- nuto del verbale della riunione: A) : «…l'intervento di e Tes_4 Per_7 [...]
vennero riportati in modo sintetico»; B) «Confermo il capitolo Per_8 Tes_5
a) [Vero o no che in fase di approvazione del verbale della seduta del 19 Ottobre 2011, nella parte relativa al punto 4.3 (ratifica decreti), ha deciso di astenersi, giacché ha ritenuto che dovesse trascriversi nello stesso tutto quanto comunicato con la sua lettera dal prof.
]. Nulla ricordo in ordine al capitolo b) [Vero o no che la sin- Parte_1
tesi fatta nel verbale non riporta l'effettivo svolgimento dei fatti, che viceversa erano stati ben descritti nella ricostruzione fatta dal prof. nella sua missiva?]». Parte_1
Nessuna particolare rilevanza può essere attribuita al fatto che le cir- costanze riportate nel verbale siano state sintetizzate in modo tale da non ri- specchiare il reale svolgimento dei fatti avvenuti nel corso della seduta, in quanto ciò non altera in alcun modo la modesta portata dell'episodio in que- stione ai fini che strettamente interessano nella presente controversia.
5.5. Altrettanto condivisibile deve reputarsi la valutazione del Tribu- nale in ordine alla mancanza di qualsivoglia efficacia probatoria delle di-
- 9 - chiarazioni scritte di e , colleghi di lavo- Persona_5 Persona_6 ro dell'appellante.
A tale riguardo, nella sentenza gravata si richiama puntualmente il condivisibile e consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui
«le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare og- getto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo del- la controversia» (cfr. Cass. n. 24976 del 2017).
D'altra parte, a sostegno delle ragioni dell'appellante non può util- mente invocarsi l'indirizzo interpretativo secondo cui le dichiarazioni scritte provenienti dai terzi possono comunque essere apprezzate dal giudice, sul piano della formazione del proprio convincimento, quali prove c.d. “atipi- che”, mancando nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusu- ra sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. n. 17392 del
2015).
Questo stesso orientamento ha precisato che gli scritti provenienti da terzi non hanno di per sé efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti nell'ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, né di prova piena, ma sono rimessi alla libera valutazione del giudice del merito e pos- sono fornire utili elementi di convincimento, solo però a condizione che vi sia concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia.
Nel caso di specie, difettano completamente tali “altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia” idonee a corroborare la portata dimostrativa delle dichiarazioni scritte provenienti dai colleghi di la- voro di Da un lato, le prove testimoniali acquisite hanno consen- Parte_1 tito di far luce su di un unico episodio di contrasto in ambito lavorativo veri- ficatosi nel corso di una seduta del Consiglio di Facoltà, cioè su di un fatto che – per quanto biasimevole – non può certamente, in sé considerato, con- durre a qualificare come “morbigeno” o quanto meno “nocivo” l'ambiente di lavoro in cui ha operato l'attuale appellante. D'altro lato, le stesse allega- zioni contenute nell'atto introduttivo appaiono oltremodo generiche, posto
- 10 - che al di là dell'episodio della seduta del Consiglio di Facoltà e del deferi- mento alla Commissione di Garanzia non sono stati neppure descritti i con- creti comportamenti vessatori o ingiustamente penalizzanti che avrebbero reso l'organizzazione lavorativa “costrittiva” in misura eccedente la norma e quindi almeno concausa della patologia denunciata (cfr. ancora una volta la sopra citata Cass. n. 29611 del 2022).
Di conseguenza, il primo Giudice ha correttamente affermato che le dichiarazioni in oggetto, non essendo state convalidate attraverso la testi- monianza in giudizio, non possono acquisire valore probatorio né essere uti- lizzate come elementi di prova a sostegno della domanda proposta da
[...]
. Per_8
Neppure può trovare ingresso la richiesta di parte appellante di am- mettere la prova orale attraverso l'escussione dei citati colleghi. Tale richie- sta è stata introdotta per la prima volta nel presente giudizio d'appello, senza essere stata doverosamente dedotta in primo grado. Ciò configura una chiara violazione del divieto dei nova in appello ex art. 345 c.p.c., con la conse- guente inammissibilità dell'istanza (cfr. Cass. n. 17970 del 2014: «il requisi- to di novità della prova in appello sussiste allorquando venga dedotto un mezzo di prova diverso da quello assunto in primo grado, ovvero allorché, pur trattandosi dello stesso mezzo di prova già assunto in detto grado, esso verta, però, su fatti diversi»).
5.6. In difetto di prova adeguata in ordine alle condizioni di nocività dell'ambiente di lavoro risulta ineccepibile la decisione del Tribunale di non procedere all'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale.
La consulenza tecnica d'ufficio, com'è risaputo, è uno strumento di ausilio alla risoluzione di questioni di fatto implicanti il possesso di cogni- zioni di carattere tecnico, ma non costituisce un mezzo diretto a sollevare le parti dai propri oneri probatori (cfr. tra le tante Cass. n. 9461 del 2010: «In materia di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio non costitui- sce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudi- ce, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che com- portino specifiche conoscenze»).
Nel caso di specie, l'insufficienza probatoria in ordine alla nocività dell'ambiente di lavoro rende superflua ogni ulteriore indagine in merito al- le cause specifiche che hanno determinato l'insorgenza del quadro clinico di
Parte_1
- 11 - 6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va integralmente confermata. Resta assorbita ogni altra questione.
7. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado di giudi- zio stante la mancata costituzione dell' CP_1
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 25.9.2023 da Parte_3
nei confronti dell' avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
[...] CP_1
Foggia, sezione lavoro, in data 23.3.2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla dispone in ordine alle spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 20 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Manuela Saracino
- 12 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa MANUELA SARACINO Presidente dr. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1078 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Daniela Lucia Cataldo, giusta procura in calce al ricorso in appello;
appellante
e
Controparte_1
, in persona del direttore regionale pro tempore, difeso in primo
[...] grado dagli avv.ti Sergio Parella e Danila Villasmunta;
appellato – contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Foggia depositato il 15 giu- gno 2017 – docente di II fascia presso il Dipartimento Parte_1 di Economia dell'Università degli Studi di Foggia – ha chiesto il riconosci- mento della natura professionale della malattia denunciata all' («sin- CP_1 drome ansioso depressiva a seguito conflittualità lavorativa»), e la conse- guente condanna dell'Istituto assicurativo alla corresponsione in proprio fa- vore di una rendita vitalizia commisurata al danno biologico derivante dalla patologia di dedotta origine lavorativa.
- 1 - 1.1. Dopo aver dettagliatamente ripercorso l'iter amministrativo esperito ai fini del riconoscimento dell'origine professionale della patologia lamentata – conclusosi con esito negativo in quanto l' aveva negato la CP_1 sussistenza del nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa espletata – ha allegato: Parte_1
- di non aver mai patito alcun significativo problema di salute sino all'ottobre 2011;
- di aver iniziato ad accusare, a partire dal predetto momento, un re- pentino aggravamento del proprio stato di salute, con conseguente ricorso alle cure mediche, a seguito della manifestazione di alcuni episodi emoti- vamente stressanti in ambito lavorativo;
- di essere stato, durante un suo intervento in occasione del Consiglio di Facoltà svoltosi in data 19 ottobre 2011, interrotto in maniera violenta da un collega, il quale lo aveva «invitato a stare zitto e a posare il microfono»;
- di essere stato deferito, nel mese di novembre 2011, per ben due volte alla Commissione Garanzia (organo disciplinare atipico, proposto e nominato dal Rettore, successivamente ritenuto “pleonastico” dal
[...]
in sede di revisione dello Statuto) da parte del Ret- Controparte_2 tore pro tempore dell'Università;
- che, sebbene non fosse stato possibile riconoscergli alcuna respon- sabilità, il contenuto della decisione della citata Commissione era alquanto
«equivoco» e finalizzato ad «operare sostanzialmente un'indiretta forma di censura»;
- che i comportamenti ostili perpetrati nei suoi confronti avevano ri- cevuto ulteriore conferma dalla mancata nomina del medesimo alla carica di membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Università da parte del Ret- tore, nonostante fosse stato indicato dalla maggioranza del Senato Accade- mico e vantasse un curriculum vitae più articolato e consistente del suo an- tagonista;
- che l'ostracismo attuato in suo danno – consistente in una serie di azioni tese a svalutare la sua posizione professionale e figura umana all'interno dell' – aveva avuto origine già negli anni precedenti, al- CP_3 lorquando egli aveva cercato «di contrastare verbalmente e anche con de- nunce scritte alcune logiche della gestione accademica e amministrativa non del tutto rispondenti ai principi di trasparenza e imparzialità nonché ai criteri di efficienza ed economicità»;
- 2 - - che i citati episodi avevano determinato l'insorgenza di numerose patologie psicosomatiche (rallentamento psicomotorio, ipervigilanza, di- sturbo del ritmo circadiano del sonno, somatizzazioni dell'ansia connotate da improvvisi rialzi pressori, aritmie cardiache, toracoalgie atipiche, bradi- cardia sinusale e problemi dermatologici);
- che, da ultimo, la dr.ssa Marina Caravella del Servizio di Preven- zione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'Asl di Foggia aveva rileva- to in capo al medesimo «un pregresso disturbo traumatico da stress grave seguito all'attacco verbale dell'ottobre 2011 (…) e una diagnosi attuale di disturbo dell'adattamento con umore disforico di lunga durata moderato- grave (…). Il quadro clinico si sarebbe sviluppato a seguito di una situazio- ne occupazionale caratterizzata dalla presenza di costrittività organizzative oltre ad aspetti di avversità con caduta d'immagine professionale»;
- che il peggioramento del quadro clinico – contraddistinto da un'anamnesi psichiatrica negativa nel periodo precedente agli eventi occorsi in ambito lavorativo – era avvalorato dalle copiose certificazioni mediche versate in atti (c.t.p. del dr. ; relazione del 2 ottobre 2014 Persona_1 della dr.ssa ; relazione del 27 gennaio 2015 della Persona_2 dr.ssa Marina Caravella;
relazione di novembre 2011 del dr. Persona_3
);
[...]
- di essere stato, in data 21 giungo 2015, colpito da un “ictus cerebra- le lacunare” conseguente a un probabile rialzo pressoria su base psichica, che gli aveva causato un ulteriore aggravamento dello stato di salute ed un danno biologico permanente stimato nella misura del 30-35%;
- che il rigetto della domanda amministrativa era del tutto infondato, atteso che le risultanze della perizia in quella sede espletata (a firma del dr.
erano contrastanti con le conclusioni cui erano giunti tutti i medici Per_4 specialisti che lo avevano visitato.
1.2. L' si è costituito eccependo in via preliminare la nullità e/o CP_1
l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, non avendo ravvisato nelle mansioni lavorative espletate dal ricorrente alcun elemento di rischio in grado di provocare la patologia lamentata.
2. Espletata istruttoria orale, con sentenza del 23 marzo 2023 il Tri- bunale di Foggia ha rigettato la domanda di condannandolo alla Parte_1 rifusione delle spese di lite.
Richiamati i principi normativi in tema di malattia professionale e quelli giurisprudenziali in materia di mobbing, il Giudice di prime cure non
- 3 - ha ritenuto provata la sussistenza delle condotte vessatorie asseritamente pa- tite da e indicate quale causa della genesi della tecnopatia denun- Parte_1 ciata dal ricorrente.
In particolare, il Tribunale ha osservato che:
- l'aggressione verbale subita nel corso del Consiglio di Facoltà, sebbene confermata dalle dichiarazioni testimoniali, aveva rappresentato un episodio isolato e occasionale, insufficiente quindi a dimostrare la reitera- zione di condotte volte scientemente all'emarginazione del lavoratore;
- gli asseriti comportamenti persecutori dei colleghi di lavoro – oltre a non essere stati specificatamente indicati nel ricorso – non erano neppure dimostrati, non potendo assurgere al ruolo di prova le dichiarazioni scritte a firma dei colleghi e , depositate nel fa- Persona_5 Persona_6 scicolo di parte ricorrente;
- il deferimento del ricorrente alla Commissione Garanzia doveva ri- tenersi una semplice manifestazione del potere disciplinare del datore di la- voro, azionabile ogniqualvolta quest'ultimo avesse ravvisato la sussistenza di comportamenti illeciti del dipendente o di situazione atte a ledere il vin- colo fiduciario con lo stesso.
Conseguentemente, a fronte della mancata prova del mobbing e, dunque, del nesso causale tra attività lavorativa e malattia, il primo Giudice ha rigettato la domanda.
3. Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo appello Pt_2
[...
L' sebbene attinto da regolare notifica, non si è costituito. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta da parte appellante ed il fasci- colo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 20 gennaio
2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascrit- to.
4. Il gravame si articola in tre motivi di doglianza.
4.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia la violazione dell'art. 445 c.p.c. censurando la sentenza impugnata a causa della mancata ammis- sione della consulenza tecnica medico-legale. osserva innanzitutto che la valutazione operata dal Tribu- Parte_1 nale è del tutto infondata non essendo sorretta da un adeguato accertamento peritale in ordine alle sue condizioni psichiche. L'ammissione di c.t.u. me- dico-legale è nella specie indispensabile, considerato che, a fronte di patolo- gie ad eziologia multifattoriale, l'accertamento del nesso di causalità esige
- 4 - una dimostrazione quanto meno in termini di probabilità ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto.
Deduce, inoltre, che se normalmente l'ammissione della consulenza tecnica viene rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria la consulenza tecnica, di solito facoltativa in grado di appello, diviene obbligatoria nel se- condo grado di giudizio a fronte di un'omissione in tal senso posta in essere dal giudice di primo grado.
Evidenzia, infine, che il rischio di malattia professionale da naturale predisposizione non vale ad escludere del tutto l'origine lavorativa della ma- lattia stessa, in quanto il ruolo di concausa va attribuito anche ad una mini- ma accelerazione evolutiva e di aggravamento di una pregressa o attuale pa- tologia, ove se ne riconosca l'incidenza. Il nesso causale, cioè, non solo non
è escluso da una predisposizione morbosa del lavoratore (quale può essere una situazione personale di particolare delicatezza), ma addirittura una si- tuazione di stress lavorativo può determinare la rottura di un già precario equilibrio organico, dando luogo a conseguenze invalidanti e indennizzabili dall' CP_1
4.2. Nel secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione della pronuncia impugnata per non aver il Giudice di prime cure tenuto conto né delle testimonianze raccolte né delle dichiarazioni scritte, dalle quali effetti- vamente emergono le condotte persecutorie perpetrate in suo danno.
In particolare, si sottolinea che il ricorso alle dichiarazioni scritte re- se da terzi non configura alcuna violazione del principio del contraddittorio atteso che, se è pur vero che esse sono raccolte al di fuori del processo, con la produzione in causa sulle stesse si forma il contraddittorio.
4.3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 41 c.p. nonché il vizio di motivazione della pronuncia gravata, per aver il
Tribunale escluso immotivatamente – in assenza di una consulenza tecnica – ogni concorso causale delle condizioni di lavoro nella genesi della malattia psichica.
A tal riguardo, rammenta che l'oggetto della controversia Parte_1 risiede nell'invocata sussistenza di una malattia professionale causata dal c.d. “stress lavorativo”. Aggiunge che, nel caso di specie, trattandosi di ma- lattia non tabellata, è onere del lavoratore dimostrare che le condizioni dell'attività e dell'organizzazione del lavoro hanno favorito l'insorgenza
- 5 - della patologia. Conclude infine che – attesa la natura della domanda e la diagnosi della patologia lamentata («Disturbo Ansioso-Depressivo Reattivo
a Trauma da Stress Grave, che ha generato un Disturbo dell'Adattamento con umore disforico di lunga durata moderato grave (F43.22 del DSM – IV
– TR o [309.28] del ICD 10») – la mancata ammissione della c.t.u. ha de- terminato la sua violazione del diritto di difesa.
5. L'appello è da ritenersi infondato e non può, quindi, essere accolto per le ragioni di seguito enunciate.
5.1. Giova ricordare che – secondo l'ormai costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità (a partire da Cass. n. 5066 del 2018) – nell'ambito del sistema del Testo Unico in materia di infortuni sul lavoro sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione. Si deve pertanto ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica (cfr. nuovamente Cass. n.
5066 del 2018, in motivazione).
È stato superata, quindi, la tesi secondo cui sarebbe da escludere che l'assicurazione obbligatoria possa coprire patologie che non siano correlate a rischi considerati specificamente nelle apposite tabelle. Al contrario, nel momento in cui il lavoratore è stato ammesso a provare l'origine professio- nale di qualsiasi malattia, sono necessariamente venuti meno anche i criteri selettivi del rischio professionale, inteso come rischio specificamente identi- ficato in tabelle, norme regolamentari o di legge. Non si può sostenere che la c.d. “tabellazione” sia venuta meno solo per la malattia e sia invece so- pravvissuta ai fini dell'identificazione del rischio tipico.
Dunque, la Suprema Corte ha stabilito il principio secondo cui «ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' , anche se non è compresa tra le malattie tabel- CP_1 late o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagno- sticata» (cfr. Cass. n. 29611 del 2022; Cass. n. 8948 del 2020).
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato l'indennizzabilità delle patologie psicofisiche derivanti dalla costrittività organizzativa sul la- voro (cfr. la già citata Cass. n. 8948 del 2020, alla cui articolata motivazione in questa sede si rinvia). Tale conclusione trova riscontro nel fondamento
- 6 - costituzionale della tutela assicurativa (art. 38 Cost.), il quale dev'essere ri- cercato non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del ri- schio, quanto soprattutto nella protezione del bisogno del lavoratore consi- derato in quanto persona.
5.2. Ciò non significa che l'esistenza di un disturbo psichico in con- nessione con il lavoro svolto sia di per sé sola ragione di copertura assicura- tiva. Affinché si verifichi il rischio assicurato, difatti, è comunque necessa- rio che l'ambiente lavorativo intercetti una situazione obiettiva di nocività, perché il rapporto interpersonale interno ad un'organizzazione, inserito in una relazione continuativa, è in sé possibile fonte di tensioni, il cui sfociare in una malattia del lavoratore non può in sé dirsi ragione per la qualificazio- ne in termini morbigeni dell'attività svolta, se non quando risulti l'eccedenza dalla norma, per fattori intenzionali (mobbing), per inadempi- menti (dequalificazioni; svuotamento mansioni) o ricorrenze indebitamente stressogene (straining), anche sotto il profilo della perdurante eccedenza dei carichi o, al contrario, di vicende di emarginazione e simili (cfr. nuovamente
Cass. n. 29611 del 2022, in motivazione).
È poi risaputo che in caso di malattia professionale derivante da la- vorazione non tabellata (o, come suol dirsi, ad eziologia multifattoriale), la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore (cfr. Cass. n. 17438 del
2012, Cass. n. 8773 del 2018, Cass. n. 7313 del 2019) e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un cri- terio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (cfr. Cass. n. 8773 del
2018 e, da ultimo, Cass. n. 37453 del 2022).
5.3. Applicando i riferiti principi al caso di specie, va innanzitutto ri- levato che l'atto di appello non si confronta pienamente con il percorso mo- tivazionale adottato dal primo Giudice, il quale non ha affatto ignorato la copiosa documentazione medica di parte, ma ha ritenuto, con argomentazio- ne pienamente condivisibile, che il materiale istruttorio raccolto fosse inido- neo a dimostrare le circostanze dedotte nel ricorso introduttivo (cioè, in so- stanza, il mobbing del quale il prof. si dichiara vittima) e, conse- Parte_1 guentemente, il nesso causale tra la patologia dell'odierno appellante ed il suo ambiente lavorativo.
Orbene, il Tribunale in maniera del tutto corretta ha osservato che le condotte asseritamente persecutorie e discriminatorie esposte dal ricorrente non hanno trovato in giudizio sufficiente riscontro probatorio.
- 7 - 5.4. Al contrario di quanto si deduce nell'atto di gravame,
l'istruttoria orale espletata non ha fornito elementi sufficienti per dimostrare la sussistenza di episodi di ostracismo o di atteggiamenti ostruzionistici o vessatori riconducibili al comportamento del datore di lavoro nei confronti di Parte_1
In primo luogo, sono del tutto irrilevanti le deposizioni dei testi Sal- vatore e , entrambi medici che hanno sotto- Tes_1 Testimone_2 posto a visita il lavoratore, i quali hanno essenzialmente riferito circostanze apprese de relato dalla stessa parte: A) OR TI: «In merito alla circostanza di cui al sub a) [Vero o no che il ricorrente prima dell' 11/2011 non ha mai accusato problematiche di tipo psicosomatico, stati d'ansia, depressione, patologie stress correlate e/o altre forme di patologie croniche come ipertensione, tachicardia ecc.?] dichiaro che il signor è mio paziente dal 2008/2009 e Parte_1 che con lo stesso sino all'evento del 2011 la frequentazione è stata sporadi- ca se non per patologie stagionali e che sino a tale data non ha mai accusa- to patologie da stress e/o patologie croniche cardiovascolari»; B)
[...]
: «…ricordo che aveva problemi sul lavoro tanto mi aveva ri- CP_4 ferito con le relative domande. In merito al secondo quesito [Vero o no che la patologia diagnosticata si manifestava anche sotto forma di somatizzazioni poliviscerali , quali crisi tachicardiche, di 'fame d'aria', sensazioni vertiginose soggettive, epigastralgie nonché con la presenza di insonnia e gravi note ipocondriache e frequenti episodi di attac- chi di panico insorgenti all'improvviso, spesso non condizionati da cause apparenti?], con- fermo quanto esposto nella predetta domanda: manifestazioni poliviscerali di sofferenza clinica ossia vertigine, crisi tachicardica, fame d'aria, inson- nia, gravi note ipocondriache e frequenti episodi di attacchi di panico in- sorgenti all'improvviso. Confermo che detto quadro clinico era diretta con- seguenza delle riferite conflittualità sul luogo di lavoro con il Rettore ed al- tri docenti in quanto non si era mai rappresentato prima come riferito dal paziente».
In sostanza, non appare dirimente la conferma, da parte dei citati te- stimoni, dell'eziologia lavorativa della patologia denunciata da Parte_1 poiché le loro dichiarazioni si fondano unicamente sulla soggettiva convin- zione del lavoratore.
In secondo luogo, la testimonianza di ha consentito Testimone_3 di dimostrare lo specifico episodio avvenuto in occasione della seduta del
Consiglio di Facoltà tenutasi il 19 ottobre 2011, ma non ha minimamente
- 8 - dimostrato l'esistenza della lamentata condotta vessatoria perpetrata dal da- tore di lavoro nei confronti dell'odierno appellante.
La collega di si è limitata a confermare il diverbio inter- Parte_1 corso tra l'appellante e un altro docente, innescato da un intervento inoppor- tuno di quest'ultimo, così come prospettato nel ricorso. Questa la deposizio- ne resa da «Confermo il capitolo b) [Vero o no che il Prof. Tes_3 Pt_2
[..
mentre stava equilibratamente intervenendo sul punto 4.3 (ratifica decreti) dell'o.d.g. della seduta del Consiglio di Facoltà del 19 Ottobre 2011, è stato in modo molto sgarbato e irruente apostrofato dal Prof. , che gli ha intimato di tacere e di posare il mi- Persona_7 crofono?]. Confermo che io mi allontanai come da capitolo c) [Vero o no che, dopo il verificarsi di tale increscioso episodio, si è allontanata perché il clima della seduta era diventato parecchio rovente e pesante?]».
Senonché, tale episodio presenta i contorni di un'animata discussio- ne tra colleghi, di natura occasionale e senz'altro riconducibile a usuali di- namiche in ambito lavorativo. In ogni caso, tale unica circostanza non può ritenersi sufficiente a delineare un quadro contraddistinto da attività perse- cutorie, sistematiche e continuative, dirette a ledere l'integrità psicofisica del lavoratore.
Né possono condurre ad un diverso risultato le deposizioni dei testi e anch'essi colleghi di lavoro di Testimone_4 Tes_5 Parte_1 incentrate principalmente sulla circostanza relativa alla sinteticità del conte- nuto del verbale della riunione: A) : «…l'intervento di e Tes_4 Per_7 [...]
vennero riportati in modo sintetico»; B) «Confermo il capitolo Per_8 Tes_5
a) [Vero o no che in fase di approvazione del verbale della seduta del 19 Ottobre 2011, nella parte relativa al punto 4.3 (ratifica decreti), ha deciso di astenersi, giacché ha ritenuto che dovesse trascriversi nello stesso tutto quanto comunicato con la sua lettera dal prof.
]. Nulla ricordo in ordine al capitolo b) [Vero o no che la sin- Parte_1
tesi fatta nel verbale non riporta l'effettivo svolgimento dei fatti, che viceversa erano stati ben descritti nella ricostruzione fatta dal prof. nella sua missiva?]». Parte_1
Nessuna particolare rilevanza può essere attribuita al fatto che le cir- costanze riportate nel verbale siano state sintetizzate in modo tale da non ri- specchiare il reale svolgimento dei fatti avvenuti nel corso della seduta, in quanto ciò non altera in alcun modo la modesta portata dell'episodio in que- stione ai fini che strettamente interessano nella presente controversia.
5.5. Altrettanto condivisibile deve reputarsi la valutazione del Tribu- nale in ordine alla mancanza di qualsivoglia efficacia probatoria delle di-
- 9 - chiarazioni scritte di e , colleghi di lavo- Persona_5 Persona_6 ro dell'appellante.
A tale riguardo, nella sentenza gravata si richiama puntualmente il condivisibile e consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui
«le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare og- getto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo del- la controversia» (cfr. Cass. n. 24976 del 2017).
D'altra parte, a sostegno delle ragioni dell'appellante non può util- mente invocarsi l'indirizzo interpretativo secondo cui le dichiarazioni scritte provenienti dai terzi possono comunque essere apprezzate dal giudice, sul piano della formazione del proprio convincimento, quali prove c.d. “atipi- che”, mancando nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusu- ra sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. n. 17392 del
2015).
Questo stesso orientamento ha precisato che gli scritti provenienti da terzi non hanno di per sé efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti nell'ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, né di prova piena, ma sono rimessi alla libera valutazione del giudice del merito e pos- sono fornire utili elementi di convincimento, solo però a condizione che vi sia concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia.
Nel caso di specie, difettano completamente tali “altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia” idonee a corroborare la portata dimostrativa delle dichiarazioni scritte provenienti dai colleghi di la- voro di Da un lato, le prove testimoniali acquisite hanno consen- Parte_1 tito di far luce su di un unico episodio di contrasto in ambito lavorativo veri- ficatosi nel corso di una seduta del Consiglio di Facoltà, cioè su di un fatto che – per quanto biasimevole – non può certamente, in sé considerato, con- durre a qualificare come “morbigeno” o quanto meno “nocivo” l'ambiente di lavoro in cui ha operato l'attuale appellante. D'altro lato, le stesse allega- zioni contenute nell'atto introduttivo appaiono oltremodo generiche, posto
- 10 - che al di là dell'episodio della seduta del Consiglio di Facoltà e del deferi- mento alla Commissione di Garanzia non sono stati neppure descritti i con- creti comportamenti vessatori o ingiustamente penalizzanti che avrebbero reso l'organizzazione lavorativa “costrittiva” in misura eccedente la norma e quindi almeno concausa della patologia denunciata (cfr. ancora una volta la sopra citata Cass. n. 29611 del 2022).
Di conseguenza, il primo Giudice ha correttamente affermato che le dichiarazioni in oggetto, non essendo state convalidate attraverso la testi- monianza in giudizio, non possono acquisire valore probatorio né essere uti- lizzate come elementi di prova a sostegno della domanda proposta da
[...]
. Per_8
Neppure può trovare ingresso la richiesta di parte appellante di am- mettere la prova orale attraverso l'escussione dei citati colleghi. Tale richie- sta è stata introdotta per la prima volta nel presente giudizio d'appello, senza essere stata doverosamente dedotta in primo grado. Ciò configura una chiara violazione del divieto dei nova in appello ex art. 345 c.p.c., con la conse- guente inammissibilità dell'istanza (cfr. Cass. n. 17970 del 2014: «il requisi- to di novità della prova in appello sussiste allorquando venga dedotto un mezzo di prova diverso da quello assunto in primo grado, ovvero allorché, pur trattandosi dello stesso mezzo di prova già assunto in detto grado, esso verta, però, su fatti diversi»).
5.6. In difetto di prova adeguata in ordine alle condizioni di nocività dell'ambiente di lavoro risulta ineccepibile la decisione del Tribunale di non procedere all'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale.
La consulenza tecnica d'ufficio, com'è risaputo, è uno strumento di ausilio alla risoluzione di questioni di fatto implicanti il possesso di cogni- zioni di carattere tecnico, ma non costituisce un mezzo diretto a sollevare le parti dai propri oneri probatori (cfr. tra le tante Cass. n. 9461 del 2010: «In materia di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio non costitui- sce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudi- ce, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che com- portino specifiche conoscenze»).
Nel caso di specie, l'insufficienza probatoria in ordine alla nocività dell'ambiente di lavoro rende superflua ogni ulteriore indagine in merito al- le cause specifiche che hanno determinato l'insorgenza del quadro clinico di
Parte_1
- 11 - 6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va integralmente confermata. Resta assorbita ogni altra questione.
7. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente grado di giudi- zio stante la mancata costituzione dell' CP_1
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 25.9.2023 da Parte_3
nei confronti dell' avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
[...] CP_1
Foggia, sezione lavoro, in data 23.3.2023, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
nulla dispone in ordine alle spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 20 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Manuela Saracino
- 12 -