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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/06/2024, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 897/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona delle magistrate:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 897/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Katia R. Carosi, del Foro di Monza
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 03.04.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore, alle seguenti Per_1 condizioni:
“1. affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 paritetica ma con residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione famigliare sita in Zelo Buon
Persico via Gilera n.34;
2. Entrambi i genitori avranno la facoltà di tenere in modalità paritetica secondo il calendario Per_1 prefissato, nel piano genitoriale allegato e secondo quanto esposto in narrativa (salvo diverso accordo tra le parti) [lett. da o) a u) del ricorso congiunto];
3. In caso di necessità particolari (partecipazione a compleanni, feste ecc ) ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori dando almeno un preavviso scritto all'altro tramite mail o wapp di 7 gg;
4. I ricorrenti si impegnano altresì a preferire l'altro genitore prima di rivolgersi a qualsiasi altro conoscente e famigliare in caso di propria assenza o nel caso si manifestino degli impegni improvvisi, solo se l'altro genitore non potesse garantire la sua presenza possono procedere a chiedere assistenza a parenti o conoscenti ma sempre con l'assenso dell'altro;
5. Nessun genitore deve ostacolare l'altro nelle comunicazioni con la figlia ed incentivare i reciproci
pagina 1 di 3 rapporti senza porre in essere atteggiamenti denigratori e limitativi della genitorialità ma anzi coadiuvarsi, laddove possibile, vicendevolmente nel supremo interesse della minore.
6. Qualsiasi controversia dovesse nascere tra gli ex conviventi gli stessi si impegnano sin d'ora a rivolgersi” immediatamente” ad un coordinatore genitoriale e/o mediatore. affinché tali ipotetici contrasti possano trovare soluzione sempre nell'interesse della minore;
7. Il mantenimento si considera diretto a seguito del collocamento paritetico presso ciascun genitore;
8. I genitori si impegnano a consegnare all'altro gli indumenti necessari per il cambio stagione e o i cambi necessari per la figlia e riconsegnarli lavati e stirati
9. I documenti sanitari e di identità seguono la bambina;
10. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
Per_1
11. i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
12. spese di lite interamente compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
All'udienza del 07.05.2024 i coniugi hanno confermato di volere ottenere una pronuncia sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore, alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) omologa le condizioni sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore, alle condizioni sopra riportate;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) compensa tra le parti le spese di procedur.
Così deciso in Lodi, il 5.06.202
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Ada Cappello
pagina 2 di 3 pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona delle magistrate:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 897/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Katia R. Carosi, del Foro di Monza
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 03.04.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore, alle seguenti Per_1 condizioni:
“1. affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 paritetica ma con residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione famigliare sita in Zelo Buon
Persico via Gilera n.34;
2. Entrambi i genitori avranno la facoltà di tenere in modalità paritetica secondo il calendario Per_1 prefissato, nel piano genitoriale allegato e secondo quanto esposto in narrativa (salvo diverso accordo tra le parti) [lett. da o) a u) del ricorso congiunto];
3. In caso di necessità particolari (partecipazione a compleanni, feste ecc ) ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori dando almeno un preavviso scritto all'altro tramite mail o wapp di 7 gg;
4. I ricorrenti si impegnano altresì a preferire l'altro genitore prima di rivolgersi a qualsiasi altro conoscente e famigliare in caso di propria assenza o nel caso si manifestino degli impegni improvvisi, solo se l'altro genitore non potesse garantire la sua presenza possono procedere a chiedere assistenza a parenti o conoscenti ma sempre con l'assenso dell'altro;
5. Nessun genitore deve ostacolare l'altro nelle comunicazioni con la figlia ed incentivare i reciproci
pagina 1 di 3 rapporti senza porre in essere atteggiamenti denigratori e limitativi della genitorialità ma anzi coadiuvarsi, laddove possibile, vicendevolmente nel supremo interesse della minore.
6. Qualsiasi controversia dovesse nascere tra gli ex conviventi gli stessi si impegnano sin d'ora a rivolgersi” immediatamente” ad un coordinatore genitoriale e/o mediatore. affinché tali ipotetici contrasti possano trovare soluzione sempre nell'interesse della minore;
7. Il mantenimento si considera diretto a seguito del collocamento paritetico presso ciascun genitore;
8. I genitori si impegnano a consegnare all'altro gli indumenti necessari per il cambio stagione e o i cambi necessari per la figlia e riconsegnarli lavati e stirati
9. I documenti sanitari e di identità seguono la bambina;
10. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto;
Per_1
11. i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
12. spese di lite interamente compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
All'udienza del 07.05.2024 i coniugi hanno confermato di volere ottenere una pronuncia sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore, alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) omologa le condizioni sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento della figlia minore, alle condizioni sopra riportate;
2) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) compensa tra le parti le spese di procedur.
Così deciso in Lodi, il 5.06.202
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Luisa Dalla Via Dott.ssa Ada Cappello
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