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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Persone, Minori e Famiglia
la Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Fabio LAURENZI Presidente Dott. Manuela SCUDIERI Consigliere
Dott. Maria VICIDOMINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 10.5.2025 da:
(CF nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carmela Macchiarola e dall'Avv. St. Chiara Allegretti, presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliato
Appellante nei confronti di
nata a [...] il [...] Controparte_1 ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Costantini, presso lo studio CodiceFiscale_2 della quale è elettivamente domiciliata
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza di separazione. CON L'INTERVENTO DEL P.G., nella persona della dott.ssa L.Russo.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE
Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO pagina 1 di 13 Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dellasentenza n. 554/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio RG3752/2021, depositata in cancelleria in data 20.03.2024, notificata in data 28.03.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
1. Confermare la separazione personale e giudiziale dei coniugi;
2. Pronunciarsi l'addebito della separazione in capo alla signora ai sensi dell'art. 151 CP_1
3. Disporre che nulla è dovuto dal signor alla signora in quanto T_ Controparte_1 la stessa è economicamente autosufficiente per le ragioni di fatto e di diritto dedotte in narrativa.
4. Disporre la restituzione in favore del ricorrente di tutte le somme sino ad oggi versate dal sig. in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
5. Disporre il pagamento in capo alla signora della somma pari ad € Controparte_1
250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese da versarsi sulle coordinate ER bancarie del sig. T_
6. Disporre il pagamento del 50 % delle spese straordinarie in capo alla signora CP_1
come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Pavia.
[...]
7. Condannare la signora al pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie mai CP_1 sostenute a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e ER conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinnanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motivata del presente appello.
PER PARTE APPELLATA In via principale, nel merito: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale per tutti i motivi esposti in narrativa l'appello proposto dal
IG. avverso la sentenza n. 554/2024 pubblicata dal Tribunale di Pavia in data Parte_1 20.03.2024, all'esito del giudizio R.G. 2413/2021, confermando integralmente la suddetta. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre 15% spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
IN FATTO E IN DIRITTO 1. e intrattenevano una relazione more uxorio dal 2006 al Parte_1 Controparte_1
2018, dalla quale in data 10.09.2007 nasceva la figlia In data 8.06.2018 le parti ER contraevano matrimonio concordatario in Robecco sul Naviglio.
2. Con ricorso depositato in data 6.05.2021 chiedeva al Tribunale di Pavia di Parte_1 pronunciare la separazione personale delle parti con addebito della stessa a CP_1
. Il ricorrente chiedeva altresì: di disporre l'affido esclusivo della figlia minore
[...] ER al padre e, in alternativa, qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno sul punto;
di assegnare la casa coniugale al padre al fine di vivervi unitamente alla figlia;
di dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento personale alla di onerare Controparte_1 Controparte_1 pagina 2 di 13 al versamento di un assegno pari a € 250,00 mensili a titolo di mantenimento indiretto della figlia minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. Dinnanzi al Tribunale di Pavia si costituiva in data 1.09.2021 Controparte_1 chiedendo di: pronunciare la separazione personale delle parti con addebito della stessa a T_ ; disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre o, in
[...] Persona_2 alternativa, prendere qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno;
assegnare la casa coniugale alla madre al fine di abitarvi con la minore;
porre a carico di l'onere di Parte_1 versare a titolo di mantenimento indiretto della figlia minore la somma di € 2.500,00 ER mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie;
prevedere a carico di l'onere di Parte_1 versare in favore della moglie la somma mensile di € 3.000,00 a titolo di mantenimento personale per la stessa;
con vittoria di spese e compensi legali.
4. Con ordinanza del 22.09.2021 il Presidente f.f., rilevato che dalla documentazione in atti emergeva una situazione molto preoccupante per la figlia minore della coppia, disponeva quanto segue: “il Presidente: autorizza i coniugi a vivere separati;
dispone l'affido della figlia minore ER
(nata il [...]), al Comune di TE con collocamento prevalente presso il
[...] padre;
incarica i servizi sociali del Comune di TE di compiere gli interventi indicati nella motivazione che precede, facendo pervenire, entro il termine del 30 dicembre 2021 al seguente indirizzo PEC: all'attenzione della dott. Email_1 Pt_2
– una relazione dettagliata sugli interventi effettuati, in cui dovranno essere offerti elementi utili per valutare le migliori condizioni di permanenza abitativa della minore;
dispone che gli incontri con i genitori si svolgano secondo le modalità indicate in parte motiva e seguendo le ulteriori indicazioni del personale dei Servizi incaricati;
conferma l'assegnazione della casa familiare a , Parte_1 convivente con la figlia;
dispone che provveda integralmente al mantenimento Parte_1 ordinario della figlia e che le spese extra assegno per la stessa sino poste a suo carico nella misura dell'80% e a carico della resistente per la restante parte;
pone a carico di l'obbligo Parte_1 di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a un assegno Controparte_1 mensile di € 1.500,00 a titolo di concorso al mantenimento della stessa;
dispone che tale assegno sia annualmente rivalutato secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a settembre 2022”.
5. In data 7.03.2022 veniva emessa sentenza parziale sullo status e proseguito il giudizio per le ulteriori statuizioni.
6. In data 20.03.2024 il Tribunale di Pavia emetteva sentenza definitiva del giudizio n. 554/2024, in questa sede gravata, ove statuiva quanto segue:
“1) dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e , che hanno celebrato matrimonio concordatario Robecco sul Controparte_1 naviglio il 08/06/2018 (anno 2000, atto n. 52 , parte II , serie C ); 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del predetto comune;
3) dispone l'affidamento della figlia minore ai servizi sociali del Comune di ER TE per anni 1; 4) dispone che l'Ente affidatario mantenga la minore collocata presso la madre e attui gli interventi di cui in parte narrativa, ivi compresi quelli relativi al diritto di visita;
5) rigetta le domande incrociate di assegnazione della casa coniugale;
pagina 3 di 13 6) dispone che versi a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, a titolo di contributo indiretto al mantenimento della figlia, l'importo mensile di €
1.500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza;
7) dispone che gli assegni familiari siano interamente percepiti dalla resistente;
8) dispone che versi a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, a titolo di contributo al suo mantenimento, l'importo mensile di € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con salvezza di quanto già versato in precedenza in forza dell'ordinanza presidenziale;
9) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate;
10) compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
7. Avverso detta sentenza ha presentato tempestivo appello, in data 10.05.2024, Parte_1 che ha chiesto: l'addebito della separazione alla la revoca del contributo al CP_1 mantenimento dell'appellata in quanto economicamente autosufficiente, con restituzione delle somme finora versate in suo favore;
l'obbligo della di corrispondere al ricorrente la CP_1 somma di € 250,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
la condanna dell'appellata al pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie mai sostenute per il mantenimento della minore. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Preliminarmente parte appellante ha chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, deducendo: che attualmente dispone esclusivamente del reddito risultante dalla dichiarazione in atti;
che gli importi posti a suo carico per il mantenimento indiretto della figlia e il mantenimento personale della risultano di importo superiore a quanto percepito CP_1 mensilmente dall'appellante; che il giudice di prime cure non ha previsto nulla in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie per la figlia minore.
A sostegno dell'appello, ha individuato i seguenti motivi: Parte_1
1. erronea valutazione del giudice di prime cure in merito alla pronuncia di addebito della separazione.
Secondo la prospettazione dell'appellante la IG.ra aveva violato tutti gli obblighi CP_1 derivanti dal matrimonio. Quanto all'obbligo di coabitazione , la dopo il viaggio in CP_1
Brasile con la figlia minore del 23.12.2020 per le vacanze natalizie, non aveva fatto rientro in Italia nella data prevista del 7.02.2021 senza riaccompagnare ivi la figlia. Quanto all'obbligo di assistenza morale e materiale la da luglio 2018, un mese dopo la CP_1 celebrazione del matrimonio e in concomitanza con la diagnosi di Parkinson del Lechner, aveva tenuto una condotta di mobbing coniugale, caratterizzata da ricatti psicologici, insulti, aggressioni fisiche, provocando così uno status di ansia e stress nel marito, già provato dall'inferiorità fisica dovuta alla malattia e alla rottura del femore che in quel periodo lo costringeva in sedia a rotelle.
Infine quanto all'obbligo di fedeltà la aveva intrattenuto una relazione extra coniugale CP_1 con un connazionale della quale l'appellante era venuto a conoscenza tramite una missiva ricevuta in data 21.08.2021; la circostanza era stata poi confermata dalle dichiarazioni della figlia riportate nella relazione dei servizi sociali del 31.08.2021, ove la stessa riferiva di ER aver conosciuto il fidanzato della madre in Brasile.
2. erronea valutazione del giudice di prime cure in merito ai presupposti per la previsione di un assegno a titolo di mantenimento personale di Controparte_1
pagina 4 di 13 In ordine al secondo motivo di gravame parte appellante ha dedotto l'erroneità della imposizione di un assegno a suo carico per il mantenimento personale della rappresentando che CP_1 quest'ultima è ancora in giovane età e con capacità lavorativa tale da permetterle una vita dignitosa. Il ha evidenziato altresì: che era stata la stessa ad aver deciso T_ CP_1 arbitrariamente di non lavorare in costanza di matrimonio;
che attualmente la è assunta CP_1 con contratto a tempo indeterminato presso la International Clip, come da lei stessa dichiarato all'udienza del 14.02.2024 tenutasi nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.g.n. 3786/2023); che la è proprietaria esclusiva di un immobile in Brasile CP_1 oltre che di una parte della casa coniugale sita ad TE.
Da ultimo parte appellante ha precisato di aver prestato nel 2017 la somma di € 450.000,00 all'ex coniuge e di aver notificato in data 4.04.2024 decreto ingiuntivo emesso da Tribunale di Pavia per ottenerne il pagamento.
8. In data 29.10.2024 si è costituita che ha chiesto la dichiarazione di Controparte_1 inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello con vittoria di spese del presente grado da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Preliminarmente parte appellata si è opposta alla sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, ritenendo la domanda infondata. La ha contestato la prospettazione dei fatti offerta dal che continua ad accusarla CP_1 T_ di violazione dei doveri coniugali sebbene il predetto abbia da sempre intrattenuto una relazione sentimentale con la IG.ra alla quale ha addirittura regalato la somma di € 455.000, Pt_3 accollandosi il debito della verso la ditta International Clip e così decurtando di una Pt_3 consistente posta il patrimonio familiare. Con specifico riferimento all'addebito, l'appellata ha dedotto l'anteriorità della crisi coniugale rispetto all'asserita relazione extraconiugale dalla medesima intrattenuta, da ritenersi comunque non provata stante la riferibilità delle immagini compendiate nelle relazioni dell'investigatore privato brasiliano al legale che aveva assistito i coniugi nell'acquisto dell'immobile in Brasile e la riconducibilità delle dichiarazioni della figlia al Servizio Sociale ad agosto 2021 ad un momento di rabbia verso la madre. Parimenti sprovviste di prova sono, secondo l'appellata, le presunte violenze della moglie ai danni del marito il quale invece nell'udienza presidenziale del
7.09.2021 ha confessato che al rientro della moglie presso la casa coniugale dopo il periodo trascorso in Brasile aveva esploso verso di lei un colpo di pistola poi rivelatasi giocattolo, alla presenza della minore e del primogenito della Infine il mancato tempestivo rientro in CP_1 Italia dopo il viaggio in Brasile nel dicembre 2020, lungi dall'integrare l'abbandono del tetto coniugale, era stato determinato dalle restrizioni legate alla pandemia da Covid 19.
In ordine al contributo al mantenimento della moglie stabilito in sentenza parte appellata ha chiarito che non ha attualmente un contratto di lavoro a tempo indeterminato ma svolge saltuariamente attività per la International Clip con redditi non idonei a garantirle neppure un'esistenza dignitosa;
ha altresì dedotto che già in costanza di matrimonio il le T_ corrispondeva bonifici permanenti di € 1.500 mensili per il suo personale sostentamento atteso il suo impegno nel ruolo di moglie e madre, a discapito della sua formazione professionale e carriera.
Relativamente alle proprietà immobiliari indicate da parte appellante, ha Controparte_1 precisato di essere proprietaria solo del piano terra della casa coniugale sita ad TE;
di essere proprietaria al 50% con di un appartamento in Brasile;
di vivere attualmente Parte_1 presso un piccolo appartamento con la figlia e il figlio in quanto ER Per_3 T_
pagina 5 di 13 le avrebbe impedito di far rientro presso l'abitazione coniugale, avendo il giudice di prime T_ cure rigettato le reciproche domande di assegnazione. Riguardo alla somma di € 450.000 che controparte asserisce averle prestato nel 2017, parte appellata ha affermato: che trattasi di circostanza nuova mai dedotta;
che ha presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal marito;
che le somme erano da considerarsi un prestito del marito alla moglie per l'acquisto in via esclusiva del piano terra della casa coniugale.
Infine, in merito alla posizione economica di , parte appellata ha esposto: che Parte_1 l'appellante risulta ancora oggi socio unico e amministratore unico della Premiere Immobiliare s.r.l.; che tra il 2021 e il 2023 aveva incassato la somma derivante dalla vendita delle quote dell'azienda al socio di minoranza per € 1.130.000,000 (atto notarile del Controparte_2
19.01.2021), ultima tranche incassata nel mese di gennaio 2023 per € 300.000; che le suddette somme dopo pochi mesi dal versamento nel conto corrente erano state probabilmente investite o versate in altri conti non risultando più disponibili;
che è proprietario del primo Parte_1 piano e della mansarda della casa coniugale di TE, oltre che di un appartamento a
Finale Ligure e promissario acquirente di un appartamento in Brasile per il quale ha già pagato l'intero ammontare di € 3.450.000,00 reals (€ 672.542); che per il versamento dell'importo relativo alla casa in Brasile il avrebbe utilizzato denaro depositato in un conto svizzero. T_
9. Con decreto del Presidente della Sezione famiglia e minori del 13.05.2024 veniva rimesso l'esame dell'istanza di sospensiva proposta da ex art. 283 c.p.c. alla prima udienza Parte_1 di merito, contestualmente differita al giorno 26.11.2024.
10. All'udienza del 26.11.2024 la Corte ha disposto il mutamento del rito, attesa la proposizione dell'appello con citazione, e disposto l'applicazione del rito ex artt.737,739 c.p.c. I difensori delle parti hanno evidenziato la pendenza contemporanea del procedimento di divorzio e hanno illustrato e richiamato motivi depositati negli atti. La IGnora ha dichiarato: "non ho un contratto stabile di lavoro. Ho un rapporto di CP_1 collaborazione occasionale con l'azienda del mio ex marito dalla quale percepisco € 700 al mese. Svolgo la mansione di operaia in fabbrica. Realizzo i budelli nei quali saranno poi inserite le carni di maiale per la predisposizione dei salami. è affidata al SS fino a marzo 2025, ER mentre la minore compie 18 anni il 10 settembre.Vìvo in una piccola abitazione ad TE, dove io e mio figlio dormiamo in sala mentre dorme nell'unica ER camera disponibile. Per l' affitto pago la somma di € 700 al mese. Mio figlio lavora e contribuisce alle spese". L'Avvocato Macchiarola ha fatto presente che il proprio assistito è stato il primo a realizzare un sistema macchinario per insaccare i salami nei budelli con proprio brevetto e che il figlio (primogenito) della signora è stato mantenuto fino al raggiungimento dell'indipendenza CP_1 economica dal signor T_
Il Procuratore Generale ha concluso per la conferma della pronuncia gravata quanto all'assegno in favore della minore e chiesto il prolungamento dell'affido all'ente fino al compimento della maggiore età della figlia, fermo il collocamento disposto dalla madre. Il difensore di parte appellata ha confermato integralmente le conclusioni già rassegnate. Il difensore di parte appellante si è riportato alle proprie conclusioni. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
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pagina 6 di 13 11. Osserva la Corte che l'appello proposto da è infondato. Parte_1
Preliminarmente si rileva che il presente giudizio non deve svolgersi secondo il rito Cartabia ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie mentre per il nuovo procedimento in materia di persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss.c.p.c. non richiamato dal comma citato) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al
28/02/2023 mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. E per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente, dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. 16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso, pertanto, è stato introdotto con ricorso del 6.05.2021, ben prima del 28/2/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito.
12.Tanto premesso la Corte evidenzia che il provvedimento impugnato ha disposto l'affidamento della minore ai Servizi Sociali di TE per la durata di un anno. ER
Sul punto occorre precisare che la tipologia di provvedimenti assunti dal Tribunale a tutela della minore-ormai prossima alla maggiore età- rendono evidente che nel caso in esame sono state adottate misure che non presuppongono la limitazione di responsabilità genitoriale dei genitori della ragazza ma unicamente interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere della minore ed altresì una funzione di vigilanza.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 1 - , Ordinanza n. 32290 del 21/11/2023) in questo caso - che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto - l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi sociali possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali. Le disposizioni adottate dal Tribunale in punto di affido della minore, non contestate dalle parti e rispondenti all'interesse della minore, vanno unicamente integrate con la precisazione che l'affido all'Ente della minore nata il [...], sia esteso fino al raggiungimento ER della maggiore età della ragazza in data 10.09.2025, in accoglimento della richiesta di formulata dal Procuratore Generale.
13.Quanto al merito del giudizio di appello va in primo luogo respinta la richiesta di addebito della separazione a parte appellata formulata dal IG. T_
Al riguardo occorre ricordare che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato della
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, va pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 12383/2005). Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti, si è precisato che di fronte a rappresentati comportamenti dei coniugi contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un potere dovere di disporre d'ufficio mezzi pagina 7 di 13 istruttori, in quanto non è consentito derogare alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento ex art. 155 ss. c.c.. Al fine di decidere sulla domanda di addebito, in ogni caso, il giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi e mai le circostanze dall'uno affermate potranno reputarsi provate sol perché l'altro non le contesti specificamente, considerando che nel vigente ordinamento non sussiste una regola che obblighi la parte a contestare tutte le circostanze prospettate dalla controparte, le quali solo ove inequivocabilmente ammesse possono ritenersi provate (cfr. Cass. civ. sentenza n. 559 del 16 gennaio 2003). Nel medesimo senso è stato chiarito che in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica
(Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014). Ed ancora la Suprema Corte ha evidenziato che in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Sez. 1 -
, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021). La necessità di una rigorosa prova del nesso causale tra il compimento da parte di uno dei coniugi di atti contrari ai doveri del matrimonio e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza è stata ribadita anche con riferimento ai casi di “mobbing” in ambito familiare (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13983 del 19/06/2014 ).
14. Applicando tali principi al caso in esame la Corte rileva che non possono considerarsi integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito della separazione all'appellata Controparte_1
Ed invero, le complessive risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato che la separazione sia stata causalmente determinata da condotte della IG.ra contrarie ai doveri CP_1 nascenti dal matrimonio ma lasciano invece emergere un progressivo e reciproco distacco di entrambi i coniugi dalla comunione di vita inizialmente intrapresa, al principio della loro relazione e convivenza (protrattasi per circa 12 anni prima delle nozze) che si è riverberato su ogni aspetto della loro relazione, senza che possa essere individuato con precisione un comportamento specifico, fra quelli prospettati, che sia stato causa della frattura coniugale.
Dirimente al riguardo è il fatto che già nel ricorso di primo grado (cfr. pag.3) lo stesso T_ attestasse che la convivenza con la moglie era divenuta intollerabile sin dal mese di luglio 2018, per poi aggravarsi negli anni successivi.
Il dato è ribadito nuovamente nell'atto di appello laddove (cfr.pag.10) l'appellante espressamente attesta che “Da luglio del 2018, ossia un mese dopo il matrimonio della coppia, la relazione cambia profondamente. Difatti, nel luglio del 2018, in concomitanza della diagnosi della malattia fisica del signor (o forse proprio in concomitanza – finalmente – del tanto T_
pagina 8 di 13 atteso anello al dito), la relazione subisce un drastico deterioramento tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della stessa.” La circostanza in esame, all'evidenza, vale a togliere rilievo causale ai fini della crisi del rapporto coniugale e dell'intollerabilità della convivenza alle asserite violazioni dei doveri coniugali che l'appellante ascrive alla moglie, verificatesi tutte in epoca successiva al momento indicato: ciò è a dirsi in particolare quanto alla relazione della con un altro uomo che comunque è CP_1 contestata da parte appellata ed andrebbe collocata al più nell'anno 2021 (in base al narrato di ai Servizi Sociali), ovvero in epoca di molto successiva alla già conclamata ER intollerabilità della convivenza tra le parti, risalente all'anno 2018.
Parimenti è a dirsi quanto al mancato rientro in Italia di madre e figlia dopo il Natale 2020 trascorso dai parenti materni in Brasile che peraltro l'appellata ha giustificato con riferimento alle restrizioni correlate alla pandemia da Covid 19 all'epoca in corso. Lo stesso è a dirsi per le asserite condotte di “mobbing” subite dall'appellante ad opera di parte appellata: sul punto si rileva che le prospettazioni del IG. sono del tutto generiche e sono rimaste radicalmente T_ sprovviste di prova. Piuttosto dagli atti risulta provato che in occasione dell'episodio di giugno 2021 oggetto del referto medico allegato dall'appellante (cfr. doc 7 prodotto il 16.06.2021) quest'ultimo, nel corso di una discussione tra i coniugi, ha esploso un colpo di pistola da un'arma poi rivelatasi giocattolo che deteneva, il tutto alla presenza della figlia oltre che del ER primogenito della intervenuto per disarmarlo. La gravità della condotta del in CP_1 T_ tale circostanza è talmente evidente, in ordine alle pesanti ripercussioni che un simile episodio ha inevitabilmente avuto sull'equilibrio della figlia minore, da non necessitare di particolari commenti.
Conclusivamente le complessive risultanze istruttorie valgono a dimostrare che il rapporto fra le parti sia deflagrato nell'anno 2018 per una reciproca disaffezione maturata in entrambi i coniugi-
a lungo conviventi prima delle nozze- dimostratisi all'evidenza incapaci di gestire adeguatamente le inevitabili ripercussioni delle invalidanti patologie del sulla vita T_ familiare.
Nelle contrastanti prospettazioni delle parti sulle ragioni della crisi, l'unico dato certo è rappresentato dal fatto che, purtroppo, a farne le spese sia stata letteralmente travolta ER dal conflitto genitoriale e dai tentativi di entrambi i coniugi di portare la minore dalla propria parte che hanno determinato in lei i pesanti segnali di disagio rilevati dagli operatori dei Servizi Sociali e solo da ultimo attenuatisi grazie all'intervento mediatore dell'Ente affidatario e agli indubbi progressi fatti dalla IG.ra nel percorso di sostegno alla genitorialità(cfr. relazioni CP_1 del 6.05.2022, 20.09.2022,30.10.2023, 19.11.2024).
15. In ordine ai profili economici dalla documentazione versata in atti risultano i seguenti redditi delle parti.
, attualmente in pensione, ha presentato le seguenti dichiarazioni: Parte_1
PF 2024 (redditi 2023) reddito imponibile € 42.818-imposta netta € 11.222- -addizionale comunale € 343,00 addizionale regionale € 645,00=€ 30.608 :12= € 2.550,66 PF 2023 (redditi 2022): reddito imponibile di € 40.957,00- imposta netta € 10.810- addizionale comunale € 328,00- addizionale regionale € 613,00=€ 29.206:12= € 2.433,83. PF 2022 (redditi 2021):reddito imponibile di € 40.524- imposta netta € 10.470- addizionale comunale € 324,00- addizionale regionale € 605,00=€ 29.125:12= € 2.427,08. PF 2021 (redditi 2020): reddito imponibile di € 59.505- imposta netta € 19.063- addizionale comunale € 327,00- addizionale regionale € 932,00=€ 39.183:12=€ 3.265,2.
pagina 9 di 13 Dalle certificazioni richiamate risultano investimenti all'estero per € 542.000 (PF 2022, PF 2023,
PF 2024) nonché partecipazioni rivalutate per € 1.130.000,00 (PF 2022), importo corrispondente ai proventi della cessione delle quote della International Clip avvenuta il 19.01.2021 (cfr.doc.5 comparsa primo grado). CP_1
Inoltre dagli estratti di conto corrente versati in atti (doc.27, 28 deposito del 5.12.2023) T_ risultano movimentazioni di liquidità tra i diversi conti riferibili all'appellante a mezzo giroconti ed altresì versamenti assegni su piazza e fuori piazza per importi anche consistenti. Ancora l'appellante risulta cessionario di un credito di € 455.000 della International Clip verso la
IG.ra (doc.4 allegato alla comparsa di costituzione datata 1.09.2021) Parte_4 CP_1 che all'evidenza costituisce una ulteriore posta attiva suscettibile di incrementare il patrimonio dell'appellante. A ciò si aggiunga che il risulta tuttora amministratore e socio unico della Premiere T_ immobiliare s.r.l. (doc.20 sub memoria replica Ramser del 20.01.2023) rispetto alla quale nulla è stato specificamente allegato/dedotto da parte appellante.
Infine il è proprietario di un appartamento a Finale Ligure di circa 7 vani oltre che di T_ parte della casa coniugale di TE (primo piano e mansarda della villa), dal predetto attualmente occupata con correlata assenza di oneri abitativi, e risulta promissario acquirente assieme alla moglie di un appartamento in Brasile per il quale ha già versato il prezzo di €
672.542,00 (doc.23 sub memoria replica del 20.01.2023) sebbene il definitivo non risulti CP_1 ancora stipulato. Da ultimo all'udienza del 26.11.2024 è emerso dalle dichiarazioni del difensore di parte appellante che quest'ultimo ha realizzato un macchinario per insaccare salami con proprio brevetto cui sono correlabili diritti di ordine economico rimasti parimenti sprovvisti di allegazioni.
Il complesso dei dati fin qui passati in rassegna vale conclusivamente ad evidenziare la sussistenza di margini di opacità sull'effettiva situazione economica di parte appellante che appare essere di maggiore consistenza rispetto alle risultanze delle dichiarazioni reddituali prodotte essenzialmente correlate a redditi da pensione.
16.A fronte di ciò risulta titolare di redditi derivanti da una collaborazione Controparte_1 occasionale con la per i seguenti importi risultanti dalle certificazioni Controparte_2 uniche prodotte, peraltro con scansioni parziali. Dalla CU 2024 risulta un importo lordo corrisposto di € 565,00.
Dalla CU 2023 risulta un importo lordo corrisposto di € 2.515,00.
Dalla CU 2021 risulta un importo lordo corrisposto di € 2.281,00.
Gli estratti di conto corrente versati da parte appellata attestano che le poste attive sono rappresentate unicamente dai bonifici mensili di € 1.500,00 corrisposti dall'appellante. La IG.ra , pur formalmente proprietaria del piano terra della casa coniugale , vive CP_1 attualmente con la figlia e il primogenito in altra abitazione, per la quale ER Per_3 corrisponde un canone di locazione indicato in euro 700,00, atteso che la casa di TE è occupata dal che la ha strutturalmente adeguata alle proprie necessità deambulatorie. T_
Inoltre atteso il prevalente collocamento della figlia minore presso la madre, l'appellata è altresì gravata dagli oneri di mantenimento diretto della minore.
pagina 10 di 13 17.All'esito della comparazione della posizione economica delle parti risulta quindi dimostrato un significativo squilibrio delle rispettive consistenze. In tale complessivo contesto va confermato l'assegno di mantenimento a favore della IG.ra di € 1.000,00 stabilito dalla sentenza impugnata tenuto conto altresì del pregresso tenore
CP_1 di vita della coppia: sul punto risulta provato che la IG.ra ha sempre beneficiato, in
CP_1 costanza di matrimonio, di un assegno mensile del coniuge di € 1.500,00. L'entità dell'importo induce a ritenere che tale attribuzione sia stata frutto di una scelta concordata fra le parti in modo da consentire alla di occuparsi della cura della figlia minore.
CP_1 A ciò si aggiunga che la IG.ra dell'età di 48 anni, non risulta in possesso di specifici
CP_1 titoli e/o competenze professionali atti a consentirle un più proficuo inserimento nel mondo del lavoro, rispetto all'attuale collaborazione che presta nella società del marito. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte va respinta la richiesta dell'appellante di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
18.Parimenti vanno respinte le ulteriori richieste di ordine economico formulate dall'appellante peraltro solo nelle conclusioni, senza illustrazione in parte motiva, quando alla richiesta di un assegno di mantenimento a carico della per la figlia minore atteso che risulta CP_1 ER dagli atti che la minore attualmente convive con la madre. Quanto alle spese straordinarie per la minore la sentenza impugnata ha già disposto il riparto al 50% tra i coniugi dei relativi importi che pure l'appellante chiede al punto 6 delle conclusioni.
19. Infine vanno dichiarate inammissibili le domande formulate dall'appellante di restituzione degli importi versati in quanto questioni di dare avere esorbitano l'ambito della cognizione devoluta a questa Corte, trattandosi di domanda che esula dalla materia dedotta nel presente giudizio e che introduce un nuovo tema di indagine, riguardante direttamente i rapporti di dare ed avere tra i coniugi. In questi termini, infatti, più volte si è pronunciata la Suprema Corte, affermando che la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 36 c.p.c., sicché le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di separazione (o di divorzio), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole. (Cass. Civ.,
12.1.2000 n. 266; Cass. Civ., 15.5.2001 n. 6660; Cass. Civ., 24.6.2006, n. 4205).
20.In definitiva, assorbita ogni ulteriore questione, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
21.Le spese processuali del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte appellante, attesa l'integrale soccombenza e liquidate, in difetto di nota spese, come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n.554/2024 emessa il 20.03.2024 dal Controparte_1
Tribunale di Pavia, così provvede:
pagina 11 di 13 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, con la precisazione che l'affido all'Ente della minore nata il [...], perduri sino al raggiungimento della maggiore ER
età.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario spese e oneri di
[...]
legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pagina 12 di 13 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano 26.11.2024
Il consigliere est. Maria Vicidomini
Il Presidente
Fabio Laurenzi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Persone, Minori e Famiglia
la Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Fabio LAURENZI Presidente Dott. Manuela SCUDIERI Consigliere
Dott. Maria VICIDOMINI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 10.5.2025 da:
(CF nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Carmela Macchiarola e dall'Avv. St. Chiara Allegretti, presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliato
Appellante nei confronti di
nata a [...] il [...] Controparte_1 ( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Costantini, presso lo studio CodiceFiscale_2 della quale è elettivamente domiciliata
Appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza di separazione. CON L'INTERVENTO DEL P.G., nella persona della dott.ssa L.Russo.
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE
Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto.
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO pagina 1 di 13 Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dellasentenza n. 554/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio RG3752/2021, depositata in cancelleria in data 20.03.2024, notificata in data 28.03.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
1. Confermare la separazione personale e giudiziale dei coniugi;
2. Pronunciarsi l'addebito della separazione in capo alla signora ai sensi dell'art. 151 CP_1
3. Disporre che nulla è dovuto dal signor alla signora in quanto T_ Controparte_1 la stessa è economicamente autosufficiente per le ragioni di fatto e di diritto dedotte in narrativa.
4. Disporre la restituzione in favore del ricorrente di tutte le somme sino ad oggi versate dal sig. in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
5. Disporre il pagamento in capo alla signora della somma pari ad € Controparte_1
250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese da versarsi sulle coordinate ER bancarie del sig. T_
6. Disporre il pagamento del 50 % delle spese straordinarie in capo alla signora CP_1
come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Pavia.
[...]
7. Condannare la signora al pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie mai CP_1 sostenute a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e ER conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinnanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motivata del presente appello.
PER PARTE APPELLATA In via principale, nel merito: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale per tutti i motivi esposti in narrativa l'appello proposto dal
IG. avverso la sentenza n. 554/2024 pubblicata dal Tribunale di Pavia in data Parte_1 20.03.2024, all'esito del giudizio R.G. 2413/2021, confermando integralmente la suddetta. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre 15% spese generali, c.p.a. ed i.v.a.
IN FATTO E IN DIRITTO 1. e intrattenevano una relazione more uxorio dal 2006 al Parte_1 Controparte_1
2018, dalla quale in data 10.09.2007 nasceva la figlia In data 8.06.2018 le parti ER contraevano matrimonio concordatario in Robecco sul Naviglio.
2. Con ricorso depositato in data 6.05.2021 chiedeva al Tribunale di Pavia di Parte_1 pronunciare la separazione personale delle parti con addebito della stessa a CP_1
. Il ricorrente chiedeva altresì: di disporre l'affido esclusivo della figlia minore
[...] ER al padre e, in alternativa, qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno sul punto;
di assegnare la casa coniugale al padre al fine di vivervi unitamente alla figlia;
di dichiarare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento personale alla di onerare Controparte_1 Controparte_1 pagina 2 di 13 al versamento di un assegno pari a € 250,00 mensili a titolo di mantenimento indiretto della figlia minore, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. Dinnanzi al Tribunale di Pavia si costituiva in data 1.09.2021 Controparte_1 chiedendo di: pronunciare la separazione personale delle parti con addebito della stessa a T_ ; disporre l'affidamento esclusivo della figlia alla madre o, in
[...] Persona_2 alternativa, prendere qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno;
assegnare la casa coniugale alla madre al fine di abitarvi con la minore;
porre a carico di l'onere di Parte_1 versare a titolo di mantenimento indiretto della figlia minore la somma di € 2.500,00 ER mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie;
prevedere a carico di l'onere di Parte_1 versare in favore della moglie la somma mensile di € 3.000,00 a titolo di mantenimento personale per la stessa;
con vittoria di spese e compensi legali.
4. Con ordinanza del 22.09.2021 il Presidente f.f., rilevato che dalla documentazione in atti emergeva una situazione molto preoccupante per la figlia minore della coppia, disponeva quanto segue: “il Presidente: autorizza i coniugi a vivere separati;
dispone l'affido della figlia minore ER
(nata il [...]), al Comune di TE con collocamento prevalente presso il
[...] padre;
incarica i servizi sociali del Comune di TE di compiere gli interventi indicati nella motivazione che precede, facendo pervenire, entro il termine del 30 dicembre 2021 al seguente indirizzo PEC: all'attenzione della dott. Email_1 Pt_2
– una relazione dettagliata sugli interventi effettuati, in cui dovranno essere offerti elementi utili per valutare le migliori condizioni di permanenza abitativa della minore;
dispone che gli incontri con i genitori si svolgano secondo le modalità indicate in parte motiva e seguendo le ulteriori indicazioni del personale dei Servizi incaricati;
conferma l'assegnazione della casa familiare a , Parte_1 convivente con la figlia;
dispone che provveda integralmente al mantenimento Parte_1 ordinario della figlia e che le spese extra assegno per la stessa sino poste a suo carico nella misura dell'80% e a carico della resistente per la restante parte;
pone a carico di l'obbligo Parte_1 di versare, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a un assegno Controparte_1 mensile di € 1.500,00 a titolo di concorso al mantenimento della stessa;
dispone che tale assegno sia annualmente rivalutato secondo gli indici Istat di variazione del costo della vita per operai e impiegati, con prima rivalutazione a settembre 2022”.
5. In data 7.03.2022 veniva emessa sentenza parziale sullo status e proseguito il giudizio per le ulteriori statuizioni.
6. In data 20.03.2024 il Tribunale di Pavia emetteva sentenza definitiva del giudizio n. 554/2024, in questa sede gravata, ove statuiva quanto segue:
“1) dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e , che hanno celebrato matrimonio concordatario Robecco sul Controparte_1 naviglio il 08/06/2018 (anno 2000, atto n. 52 , parte II , serie C ); 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del predetto comune;
3) dispone l'affidamento della figlia minore ai servizi sociali del Comune di ER TE per anni 1; 4) dispone che l'Ente affidatario mantenga la minore collocata presso la madre e attui gli interventi di cui in parte narrativa, ivi compresi quelli relativi al diritto di visita;
5) rigetta le domande incrociate di assegnazione della casa coniugale;
pagina 3 di 13 6) dispone che versi a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, a titolo di contributo indiretto al mantenimento della figlia, l'importo mensile di €
1.500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza;
7) dispone che gli assegni familiari siano interamente percepiti dalla resistente;
8) dispone che versi a , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, a titolo di contributo al suo mantenimento, l'importo mensile di € 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con salvezza di quanto già versato in precedenza in forza dell'ordinanza presidenziale;
9) dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate;
10) compensa integralmente le spese di lite tra le parti”.
7. Avverso detta sentenza ha presentato tempestivo appello, in data 10.05.2024, Parte_1 che ha chiesto: l'addebito della separazione alla la revoca del contributo al CP_1 mantenimento dell'appellata in quanto economicamente autosufficiente, con restituzione delle somme finora versate in suo favore;
l'obbligo della di corrispondere al ricorrente la CP_1 somma di € 250,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie;
la condanna dell'appellata al pagamento di tutte le spese ordinarie e straordinarie mai sostenute per il mantenimento della minore. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Preliminarmente parte appellante ha chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, deducendo: che attualmente dispone esclusivamente del reddito risultante dalla dichiarazione in atti;
che gli importi posti a suo carico per il mantenimento indiretto della figlia e il mantenimento personale della risultano di importo superiore a quanto percepito CP_1 mensilmente dall'appellante; che il giudice di prime cure non ha previsto nulla in relazione alla ripartizione delle spese straordinarie per la figlia minore.
A sostegno dell'appello, ha individuato i seguenti motivi: Parte_1
1. erronea valutazione del giudice di prime cure in merito alla pronuncia di addebito della separazione.
Secondo la prospettazione dell'appellante la IG.ra aveva violato tutti gli obblighi CP_1 derivanti dal matrimonio. Quanto all'obbligo di coabitazione , la dopo il viaggio in CP_1
Brasile con la figlia minore del 23.12.2020 per le vacanze natalizie, non aveva fatto rientro in Italia nella data prevista del 7.02.2021 senza riaccompagnare ivi la figlia. Quanto all'obbligo di assistenza morale e materiale la da luglio 2018, un mese dopo la CP_1 celebrazione del matrimonio e in concomitanza con la diagnosi di Parkinson del Lechner, aveva tenuto una condotta di mobbing coniugale, caratterizzata da ricatti psicologici, insulti, aggressioni fisiche, provocando così uno status di ansia e stress nel marito, già provato dall'inferiorità fisica dovuta alla malattia e alla rottura del femore che in quel periodo lo costringeva in sedia a rotelle.
Infine quanto all'obbligo di fedeltà la aveva intrattenuto una relazione extra coniugale CP_1 con un connazionale della quale l'appellante era venuto a conoscenza tramite una missiva ricevuta in data 21.08.2021; la circostanza era stata poi confermata dalle dichiarazioni della figlia riportate nella relazione dei servizi sociali del 31.08.2021, ove la stessa riferiva di ER aver conosciuto il fidanzato della madre in Brasile.
2. erronea valutazione del giudice di prime cure in merito ai presupposti per la previsione di un assegno a titolo di mantenimento personale di Controparte_1
pagina 4 di 13 In ordine al secondo motivo di gravame parte appellante ha dedotto l'erroneità della imposizione di un assegno a suo carico per il mantenimento personale della rappresentando che CP_1 quest'ultima è ancora in giovane età e con capacità lavorativa tale da permetterle una vita dignitosa. Il ha evidenziato altresì: che era stata la stessa ad aver deciso T_ CP_1 arbitrariamente di non lavorare in costanza di matrimonio;
che attualmente la è assunta CP_1 con contratto a tempo indeterminato presso la International Clip, come da lei stessa dichiarato all'udienza del 14.02.2024 tenutasi nell'ambito del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.g.n. 3786/2023); che la è proprietaria esclusiva di un immobile in Brasile CP_1 oltre che di una parte della casa coniugale sita ad TE.
Da ultimo parte appellante ha precisato di aver prestato nel 2017 la somma di € 450.000,00 all'ex coniuge e di aver notificato in data 4.04.2024 decreto ingiuntivo emesso da Tribunale di Pavia per ottenerne il pagamento.
8. In data 29.10.2024 si è costituita che ha chiesto la dichiarazione di Controparte_1 inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello con vittoria di spese del presente grado da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Preliminarmente parte appellata si è opposta alla sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, ritenendo la domanda infondata. La ha contestato la prospettazione dei fatti offerta dal che continua ad accusarla CP_1 T_ di violazione dei doveri coniugali sebbene il predetto abbia da sempre intrattenuto una relazione sentimentale con la IG.ra alla quale ha addirittura regalato la somma di € 455.000, Pt_3 accollandosi il debito della verso la ditta International Clip e così decurtando di una Pt_3 consistente posta il patrimonio familiare. Con specifico riferimento all'addebito, l'appellata ha dedotto l'anteriorità della crisi coniugale rispetto all'asserita relazione extraconiugale dalla medesima intrattenuta, da ritenersi comunque non provata stante la riferibilità delle immagini compendiate nelle relazioni dell'investigatore privato brasiliano al legale che aveva assistito i coniugi nell'acquisto dell'immobile in Brasile e la riconducibilità delle dichiarazioni della figlia al Servizio Sociale ad agosto 2021 ad un momento di rabbia verso la madre. Parimenti sprovviste di prova sono, secondo l'appellata, le presunte violenze della moglie ai danni del marito il quale invece nell'udienza presidenziale del
7.09.2021 ha confessato che al rientro della moglie presso la casa coniugale dopo il periodo trascorso in Brasile aveva esploso verso di lei un colpo di pistola poi rivelatasi giocattolo, alla presenza della minore e del primogenito della Infine il mancato tempestivo rientro in CP_1 Italia dopo il viaggio in Brasile nel dicembre 2020, lungi dall'integrare l'abbandono del tetto coniugale, era stato determinato dalle restrizioni legate alla pandemia da Covid 19.
In ordine al contributo al mantenimento della moglie stabilito in sentenza parte appellata ha chiarito che non ha attualmente un contratto di lavoro a tempo indeterminato ma svolge saltuariamente attività per la International Clip con redditi non idonei a garantirle neppure un'esistenza dignitosa;
ha altresì dedotto che già in costanza di matrimonio il le T_ corrispondeva bonifici permanenti di € 1.500 mensili per il suo personale sostentamento atteso il suo impegno nel ruolo di moglie e madre, a discapito della sua formazione professionale e carriera.
Relativamente alle proprietà immobiliari indicate da parte appellante, ha Controparte_1 precisato di essere proprietaria solo del piano terra della casa coniugale sita ad TE;
di essere proprietaria al 50% con di un appartamento in Brasile;
di vivere attualmente Parte_1 presso un piccolo appartamento con la figlia e il figlio in quanto ER Per_3 T_
pagina 5 di 13 le avrebbe impedito di far rientro presso l'abitazione coniugale, avendo il giudice di prime T_ cure rigettato le reciproche domande di assegnazione. Riguardo alla somma di € 450.000 che controparte asserisce averle prestato nel 2017, parte appellata ha affermato: che trattasi di circostanza nuova mai dedotta;
che ha presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal marito;
che le somme erano da considerarsi un prestito del marito alla moglie per l'acquisto in via esclusiva del piano terra della casa coniugale.
Infine, in merito alla posizione economica di , parte appellata ha esposto: che Parte_1 l'appellante risulta ancora oggi socio unico e amministratore unico della Premiere Immobiliare s.r.l.; che tra il 2021 e il 2023 aveva incassato la somma derivante dalla vendita delle quote dell'azienda al socio di minoranza per € 1.130.000,000 (atto notarile del Controparte_2
19.01.2021), ultima tranche incassata nel mese di gennaio 2023 per € 300.000; che le suddette somme dopo pochi mesi dal versamento nel conto corrente erano state probabilmente investite o versate in altri conti non risultando più disponibili;
che è proprietario del primo Parte_1 piano e della mansarda della casa coniugale di TE, oltre che di un appartamento a
Finale Ligure e promissario acquirente di un appartamento in Brasile per il quale ha già pagato l'intero ammontare di € 3.450.000,00 reals (€ 672.542); che per il versamento dell'importo relativo alla casa in Brasile il avrebbe utilizzato denaro depositato in un conto svizzero. T_
9. Con decreto del Presidente della Sezione famiglia e minori del 13.05.2024 veniva rimesso l'esame dell'istanza di sospensiva proposta da ex art. 283 c.p.c. alla prima udienza Parte_1 di merito, contestualmente differita al giorno 26.11.2024.
10. All'udienza del 26.11.2024 la Corte ha disposto il mutamento del rito, attesa la proposizione dell'appello con citazione, e disposto l'applicazione del rito ex artt.737,739 c.p.c. I difensori delle parti hanno evidenziato la pendenza contemporanea del procedimento di divorzio e hanno illustrato e richiamato motivi depositati negli atti. La IGnora ha dichiarato: "non ho un contratto stabile di lavoro. Ho un rapporto di CP_1 collaborazione occasionale con l'azienda del mio ex marito dalla quale percepisco € 700 al mese. Svolgo la mansione di operaia in fabbrica. Realizzo i budelli nei quali saranno poi inserite le carni di maiale per la predisposizione dei salami. è affidata al SS fino a marzo 2025, ER mentre la minore compie 18 anni il 10 settembre.Vìvo in una piccola abitazione ad TE, dove io e mio figlio dormiamo in sala mentre dorme nell'unica ER camera disponibile. Per l' affitto pago la somma di € 700 al mese. Mio figlio lavora e contribuisce alle spese". L'Avvocato Macchiarola ha fatto presente che il proprio assistito è stato il primo a realizzare un sistema macchinario per insaccare i salami nei budelli con proprio brevetto e che il figlio (primogenito) della signora è stato mantenuto fino al raggiungimento dell'indipendenza CP_1 economica dal signor T_
Il Procuratore Generale ha concluso per la conferma della pronuncia gravata quanto all'assegno in favore della minore e chiesto il prolungamento dell'affido all'ente fino al compimento della maggiore età della figlia, fermo il collocamento disposto dalla madre. Il difensore di parte appellata ha confermato integralmente le conclusioni già rassegnate. Il difensore di parte appellante si è riportato alle proprie conclusioni. La Corte ha trattenuto la causa in decisione.
****
pagina 6 di 13 11. Osserva la Corte che l'appello proposto da è infondato. Parte_1
Preliminarmente si rileva che il presente giudizio non deve svolgersi secondo il rito Cartabia ma secondo la normativa previgente. La disposizione transitoria di cui all'art. 35 comma 4 del D. Lgs 149/2022 riguarda infatti i soli appelli nelle cause civili ordinarie mentre per il nuovo procedimento in materia di persone minorenni e famiglie (di cui all'art. 473bis e ss.c.p.c. non richiamato dal comma citato) trova applicazione la regola generale di cui al comma 1 dell'art. 35 secondo la quale le nuove norme si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al
28/02/2023 mentre ai procedimenti pendenti alla data del 28/02/2023 continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti. E per giurisprudenza pacifica (cha ha avuto modo di esprimersi più volte in occasione della novella del 1990) il procedimento deve essere inteso unitariamente, dovendosi fare quindi riferimento alla data della citazione introduttiva in primo grado e non all'instaurazione del giudizio d'appello (Cass. 16347/2004). Il presente giudizio unitariamente inteso, pertanto, è stato introdotto con ricorso del 6.05.2021, ben prima del 28/2/2023 e deve pertanto svolgersi secondo il vecchio rito.
12.Tanto premesso la Corte evidenzia che il provvedimento impugnato ha disposto l'affidamento della minore ai Servizi Sociali di TE per la durata di un anno. ER
Sul punto occorre precisare che la tipologia di provvedimenti assunti dal Tribunale a tutela della minore-ormai prossima alla maggiore età- rendono evidente che nel caso in esame sono state adottate misure che non presuppongono la limitazione di responsabilità genitoriale dei genitori della ragazza ma unicamente interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere della minore ed altresì una funzione di vigilanza.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte (Sez. 1 - , Ordinanza n. 32290 del 21/11/2023) in questo caso - che è possibile definire mandato di vigilanza e supporto - l'affidamento, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale, non richiede, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non esclude che i servizi sociali possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali. Le disposizioni adottate dal Tribunale in punto di affido della minore, non contestate dalle parti e rispondenti all'interesse della minore, vanno unicamente integrate con la precisazione che l'affido all'Ente della minore nata il [...], sia esteso fino al raggiungimento ER della maggiore età della ragazza in data 10.09.2025, in accoglimento della richiesta di formulata dal Procuratore Generale.
13.Quanto al merito del giudizio di appello va in primo luogo respinta la richiesta di addebito della separazione a parte appellata formulata dal IG. T_
Al riguardo occorre ricordare che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato della
Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, va pronunciata la separazione senza addebito (Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 12383/2005). Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti, si è precisato che di fronte a rappresentati comportamenti dei coniugi contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un potere dovere di disporre d'ufficio mezzi pagina 7 di 13 istruttori, in quanto non è consentito derogare alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento ex art. 155 ss. c.c.. Al fine di decidere sulla domanda di addebito, in ogni caso, il giudice è tenuto ad esaminare la condotta di entrambi i coniugi e mai le circostanze dall'uno affermate potranno reputarsi provate sol perché l'altro non le contesti specificamente, considerando che nel vigente ordinamento non sussiste una regola che obblighi la parte a contestare tutte le circostanze prospettate dalla controparte, le quali solo ove inequivocabilmente ammesse possono ritenersi provate (cfr. Cass. civ. sentenza n. 559 del 16 gennaio 2003). Nel medesimo senso è stato chiarito che in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica
(Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014). Ed ancora la Suprema Corte ha evidenziato che in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo (Sez. 1 -
, Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021). La necessità di una rigorosa prova del nesso causale tra il compimento da parte di uno dei coniugi di atti contrari ai doveri del matrimonio e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza è stata ribadita anche con riferimento ai casi di “mobbing” in ambito familiare (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13983 del 19/06/2014 ).
14. Applicando tali principi al caso in esame la Corte rileva che non possono considerarsi integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito della separazione all'appellata Controparte_1
Ed invero, le complessive risultanze istruttorie non consentono di ritenere provato che la separazione sia stata causalmente determinata da condotte della IG.ra contrarie ai doveri CP_1 nascenti dal matrimonio ma lasciano invece emergere un progressivo e reciproco distacco di entrambi i coniugi dalla comunione di vita inizialmente intrapresa, al principio della loro relazione e convivenza (protrattasi per circa 12 anni prima delle nozze) che si è riverberato su ogni aspetto della loro relazione, senza che possa essere individuato con precisione un comportamento specifico, fra quelli prospettati, che sia stato causa della frattura coniugale.
Dirimente al riguardo è il fatto che già nel ricorso di primo grado (cfr. pag.3) lo stesso T_ attestasse che la convivenza con la moglie era divenuta intollerabile sin dal mese di luglio 2018, per poi aggravarsi negli anni successivi.
Il dato è ribadito nuovamente nell'atto di appello laddove (cfr.pag.10) l'appellante espressamente attesta che “Da luglio del 2018, ossia un mese dopo il matrimonio della coppia, la relazione cambia profondamente. Difatti, nel luglio del 2018, in concomitanza della diagnosi della malattia fisica del signor (o forse proprio in concomitanza – finalmente – del tanto T_
pagina 8 di 13 atteso anello al dito), la relazione subisce un drastico deterioramento tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della stessa.” La circostanza in esame, all'evidenza, vale a togliere rilievo causale ai fini della crisi del rapporto coniugale e dell'intollerabilità della convivenza alle asserite violazioni dei doveri coniugali che l'appellante ascrive alla moglie, verificatesi tutte in epoca successiva al momento indicato: ciò è a dirsi in particolare quanto alla relazione della con un altro uomo che comunque è CP_1 contestata da parte appellata ed andrebbe collocata al più nell'anno 2021 (in base al narrato di ai Servizi Sociali), ovvero in epoca di molto successiva alla già conclamata ER intollerabilità della convivenza tra le parti, risalente all'anno 2018.
Parimenti è a dirsi quanto al mancato rientro in Italia di madre e figlia dopo il Natale 2020 trascorso dai parenti materni in Brasile che peraltro l'appellata ha giustificato con riferimento alle restrizioni correlate alla pandemia da Covid 19 all'epoca in corso. Lo stesso è a dirsi per le asserite condotte di “mobbing” subite dall'appellante ad opera di parte appellata: sul punto si rileva che le prospettazioni del IG. sono del tutto generiche e sono rimaste radicalmente T_ sprovviste di prova. Piuttosto dagli atti risulta provato che in occasione dell'episodio di giugno 2021 oggetto del referto medico allegato dall'appellante (cfr. doc 7 prodotto il 16.06.2021) quest'ultimo, nel corso di una discussione tra i coniugi, ha esploso un colpo di pistola da un'arma poi rivelatasi giocattolo che deteneva, il tutto alla presenza della figlia oltre che del ER primogenito della intervenuto per disarmarlo. La gravità della condotta del in CP_1 T_ tale circostanza è talmente evidente, in ordine alle pesanti ripercussioni che un simile episodio ha inevitabilmente avuto sull'equilibrio della figlia minore, da non necessitare di particolari commenti.
Conclusivamente le complessive risultanze istruttorie valgono a dimostrare che il rapporto fra le parti sia deflagrato nell'anno 2018 per una reciproca disaffezione maturata in entrambi i coniugi-
a lungo conviventi prima delle nozze- dimostratisi all'evidenza incapaci di gestire adeguatamente le inevitabili ripercussioni delle invalidanti patologie del sulla vita T_ familiare.
Nelle contrastanti prospettazioni delle parti sulle ragioni della crisi, l'unico dato certo è rappresentato dal fatto che, purtroppo, a farne le spese sia stata letteralmente travolta ER dal conflitto genitoriale e dai tentativi di entrambi i coniugi di portare la minore dalla propria parte che hanno determinato in lei i pesanti segnali di disagio rilevati dagli operatori dei Servizi Sociali e solo da ultimo attenuatisi grazie all'intervento mediatore dell'Ente affidatario e agli indubbi progressi fatti dalla IG.ra nel percorso di sostegno alla genitorialità(cfr. relazioni CP_1 del 6.05.2022, 20.09.2022,30.10.2023, 19.11.2024).
15. In ordine ai profili economici dalla documentazione versata in atti risultano i seguenti redditi delle parti.
, attualmente in pensione, ha presentato le seguenti dichiarazioni: Parte_1
PF 2024 (redditi 2023) reddito imponibile € 42.818-imposta netta € 11.222- -addizionale comunale € 343,00 addizionale regionale € 645,00=€ 30.608 :12= € 2.550,66 PF 2023 (redditi 2022): reddito imponibile di € 40.957,00- imposta netta € 10.810- addizionale comunale € 328,00- addizionale regionale € 613,00=€ 29.206:12= € 2.433,83. PF 2022 (redditi 2021):reddito imponibile di € 40.524- imposta netta € 10.470- addizionale comunale € 324,00- addizionale regionale € 605,00=€ 29.125:12= € 2.427,08. PF 2021 (redditi 2020): reddito imponibile di € 59.505- imposta netta € 19.063- addizionale comunale € 327,00- addizionale regionale € 932,00=€ 39.183:12=€ 3.265,2.
pagina 9 di 13 Dalle certificazioni richiamate risultano investimenti all'estero per € 542.000 (PF 2022, PF 2023,
PF 2024) nonché partecipazioni rivalutate per € 1.130.000,00 (PF 2022), importo corrispondente ai proventi della cessione delle quote della International Clip avvenuta il 19.01.2021 (cfr.doc.5 comparsa primo grado). CP_1
Inoltre dagli estratti di conto corrente versati in atti (doc.27, 28 deposito del 5.12.2023) T_ risultano movimentazioni di liquidità tra i diversi conti riferibili all'appellante a mezzo giroconti ed altresì versamenti assegni su piazza e fuori piazza per importi anche consistenti. Ancora l'appellante risulta cessionario di un credito di € 455.000 della International Clip verso la
IG.ra (doc.4 allegato alla comparsa di costituzione datata 1.09.2021) Parte_4 CP_1 che all'evidenza costituisce una ulteriore posta attiva suscettibile di incrementare il patrimonio dell'appellante. A ciò si aggiunga che il risulta tuttora amministratore e socio unico della Premiere T_ immobiliare s.r.l. (doc.20 sub memoria replica Ramser del 20.01.2023) rispetto alla quale nulla è stato specificamente allegato/dedotto da parte appellante.
Infine il è proprietario di un appartamento a Finale Ligure di circa 7 vani oltre che di T_ parte della casa coniugale di TE (primo piano e mansarda della villa), dal predetto attualmente occupata con correlata assenza di oneri abitativi, e risulta promissario acquirente assieme alla moglie di un appartamento in Brasile per il quale ha già versato il prezzo di €
672.542,00 (doc.23 sub memoria replica del 20.01.2023) sebbene il definitivo non risulti CP_1 ancora stipulato. Da ultimo all'udienza del 26.11.2024 è emerso dalle dichiarazioni del difensore di parte appellante che quest'ultimo ha realizzato un macchinario per insaccare salami con proprio brevetto cui sono correlabili diritti di ordine economico rimasti parimenti sprovvisti di allegazioni.
Il complesso dei dati fin qui passati in rassegna vale conclusivamente ad evidenziare la sussistenza di margini di opacità sull'effettiva situazione economica di parte appellante che appare essere di maggiore consistenza rispetto alle risultanze delle dichiarazioni reddituali prodotte essenzialmente correlate a redditi da pensione.
16.A fronte di ciò risulta titolare di redditi derivanti da una collaborazione Controparte_1 occasionale con la per i seguenti importi risultanti dalle certificazioni Controparte_2 uniche prodotte, peraltro con scansioni parziali. Dalla CU 2024 risulta un importo lordo corrisposto di € 565,00.
Dalla CU 2023 risulta un importo lordo corrisposto di € 2.515,00.
Dalla CU 2021 risulta un importo lordo corrisposto di € 2.281,00.
Gli estratti di conto corrente versati da parte appellata attestano che le poste attive sono rappresentate unicamente dai bonifici mensili di € 1.500,00 corrisposti dall'appellante. La IG.ra , pur formalmente proprietaria del piano terra della casa coniugale , vive CP_1 attualmente con la figlia e il primogenito in altra abitazione, per la quale ER Per_3 corrisponde un canone di locazione indicato in euro 700,00, atteso che la casa di TE è occupata dal che la ha strutturalmente adeguata alle proprie necessità deambulatorie. T_
Inoltre atteso il prevalente collocamento della figlia minore presso la madre, l'appellata è altresì gravata dagli oneri di mantenimento diretto della minore.
pagina 10 di 13 17.All'esito della comparazione della posizione economica delle parti risulta quindi dimostrato un significativo squilibrio delle rispettive consistenze. In tale complessivo contesto va confermato l'assegno di mantenimento a favore della IG.ra di € 1.000,00 stabilito dalla sentenza impugnata tenuto conto altresì del pregresso tenore
CP_1 di vita della coppia: sul punto risulta provato che la IG.ra ha sempre beneficiato, in
CP_1 costanza di matrimonio, di un assegno mensile del coniuge di € 1.500,00. L'entità dell'importo induce a ritenere che tale attribuzione sia stata frutto di una scelta concordata fra le parti in modo da consentire alla di occuparsi della cura della figlia minore.
CP_1 A ciò si aggiunga che la IG.ra dell'età di 48 anni, non risulta in possesso di specifici
CP_1 titoli e/o competenze professionali atti a consentirle un più proficuo inserimento nel mondo del lavoro, rispetto all'attuale collaborazione che presta nella società del marito. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte va respinta la richiesta dell'appellante di revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie.
18.Parimenti vanno respinte le ulteriori richieste di ordine economico formulate dall'appellante peraltro solo nelle conclusioni, senza illustrazione in parte motiva, quando alla richiesta di un assegno di mantenimento a carico della per la figlia minore atteso che risulta CP_1 ER dagli atti che la minore attualmente convive con la madre. Quanto alle spese straordinarie per la minore la sentenza impugnata ha già disposto il riparto al 50% tra i coniugi dei relativi importi che pure l'appellante chiede al punto 6 delle conclusioni.
19. Infine vanno dichiarate inammissibili le domande formulate dall'appellante di restituzione degli importi versati in quanto questioni di dare avere esorbitano l'ambito della cognizione devoluta a questa Corte, trattandosi di domanda che esula dalla materia dedotta nel presente giudizio e che introduce un nuovo tema di indagine, riguardante direttamente i rapporti di dare ed avere tra i coniugi. In questi termini, infatti, più volte si è pronunciata la Suprema Corte, affermando che la trattazione congiunta di cause soggette a riti diversi è consentita, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., solo nei casi di cui agli artt. 31, 32, 34 e 36 c.p.c., sicché le uniche domande, di contenuto patrimoniale, ammissibili nel giudizio di separazione (o di divorzio), sono quelle strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la prole. (Cass. Civ.,
12.1.2000 n. 266; Cass. Civ., 15.5.2001 n. 6660; Cass. Civ., 24.6.2006, n. 4205).
20.In definitiva, assorbita ogni ulteriore questione, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
21.Le spese processuali del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte appellante, attesa l'integrale soccombenza e liquidate, in difetto di nota spese, come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n.554/2024 emessa il 20.03.2024 dal Controparte_1
Tribunale di Pavia, così provvede:
pagina 11 di 13 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, con la precisazione che l'affido all'Ente della minore nata il [...], perduri sino al raggiungimento della maggiore ER
età.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso forfettario spese e oneri di
[...]
legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pagina 12 di 13 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Milano 26.11.2024
Il consigliere est. Maria Vicidomini
Il Presidente
Fabio Laurenzi
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