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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 852/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
18.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 852/2022 R.G., promossa da
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Piazza Mazzini n. 6 presso lo studio dell'Avv.
Marcello Rubino, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto
avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
, relativamente all'avviso di addebito n. 33020190001721421000 PartitaIVA_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.07.2022 la proponeva opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000091000, notificata il
22.07.2022, relativamente all'avviso di addebito n. 33020190001721421000, deducendo: a) l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento, quale atto preliminare necessario ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca; b) l'omessa notifica dell'avviso di addebito sotteso alla comunicazione opposta;
c) il difetto di motivazione della comunicazione impugnata;
d) nel merito, l'intervenuta decadenza dall'iscrizione nei ruoli esecutivi e la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.
Chiedeva che, previa sospensione del preavviso d'iscrizione ipotecaria, venisse annullato l'atto opposto e, di conseguenza, i sottesi ruoli per intervenute decadenze e maturate prescrizioni;
nel merito, insisteva per l'annullamento del preavviso d'iscrizione ipotecaria e dell'avviso di addebito/ruolo sotteso.
2. Integrato il contradditorio, l' eccepiva: a) in via preliminare, la ritualità della notifica CP_1 dell'avviso di addebito sotteso alla comunicazione, eseguita a mezzo posta elettronica certificata in data 28.10.2019, motivando che la pretesa contributiva scaturiva da un verbale ispettivo , CP_1 notificato in data 10.07.2019, con il quale l'ente previdenziale aveva proceduto al recupero degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990 (quali agevolazioni contributive previste in favore di aziende che assumevano disoccupati o cassaintegrati da almeno 24 mesi), per insussistenza dei requisiti di legge;
b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; c) l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione.
Chiedeva, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell' , di rigettare il ricorso, CP_1 con condanna dell'opponente al pagamento della somma di cui all'avviso di addebito impugnato, oltre sanzioni come per legge;
in subordine, chiedeva che venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità di tenendo indenne l'istituto previdenziale da ogni ulteriore conseguenza sfavorevole. CP_2
3. Preliminarmente occorre dare atto che, pur avendo proposto il ricorso anche nei confronti dell' , la ha rinunciato a citare in giudizio l'agente Controparte_3 Parte_1 della riscossione e non ha, quindi, proceduto alla notifica dell'atto introduttivo nei confronti dello stesso.
4. Nel merito, con nota del 15.04.2024 parte opponente depositava la domanda di adesione alla definizione agevolata ex L. n. 197/2022 (c.d. “rottamazione-quater”) in relazione ai carichi di cui all'avviso di addebito sotteso alla comunicazione opposta (cfr. prospetto di sintesi allegato alla comunicazione delle somme dovute trasmessa dall' a seguito della Controparte_3 dichiarazione di adesione del 27.06.2023) e, all'esito dell'udienza di discussione del 16.04.2024, la causa veniva rinviata al 13.05.2024 al fine di consentire il deposito degli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
All'udienza del 24.09.2024, il procuratore di parte opponente deduceva che l'avviso di addebito n.
33020190001721421000 era stato annullato con sentenza n. 204/2024 del 5.05.2024, emessa dal
Tribunale di Lamezia Terme a definizione dei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 1054/2019 e
1594/2024 R.G., aventi ad oggetto l'impugnazione, rispettivamente, del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017020500/DDL del 1.07.20219 e dell'avviso di addebito in questione.
Ed infatti, dalla documentazione depositata da parte ricorrente emerge che, con sentenza n. 204/2024 del 5.05.2024, passata in giudicato (come da attestazione rilasciata dalla cancelleria in data
14.03.2025), emessa nell'ambito dei giudizi riuniti nn. 1054/2019 R.G. e 1594/2024 R.G., il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato “non ripetibile la somma erogata alla soc. a titolo di Parte_1 sgravi contributivi ex art. 8, comma 9, L.407/1990 erogata in relazione alla assunzione dei lavoratori
e , con conseguente annullamento del verbale unico di accertamento Parte_2 CP_4
e notificazione N.2017020500/DDL del 1° luglio 2019, e dell'avviso di addebito n.33020190001721421000 del 24.10.2019 notificato il 28.10.2019, per un importo pari a €
20.241,03”.
Con le note depositate il 4.03.2025 l' ha prodotto la documentazione da cui si evince che le CP_1 partite debitorie oggetto dell'avviso di addebito n. 33020190001721421000 sono state sgravate in data 27.02.2025 per annullamento dell'AVA a seguito di sentenza.
5. All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. Alla luce della documentazione prodotta dall' e tenuto conto della richiesta delle parti, deve CP_1 essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7.Le spese del giudizio possono essere compensate, in conformità alla richiesta espressa dalle parti all'odierna udienza.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 18.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
18.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 852/2022 R.G., promossa da
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Piazza Mazzini n. 6 presso lo studio dell'Avv.
Marcello Rubino, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto
avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
, relativamente all'avviso di addebito n. 33020190001721421000 PartitaIVA_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26.07.2022 la proponeva opposizione avverso la Parte_1 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000091000, notificata il
22.07.2022, relativamente all'avviso di addebito n. 33020190001721421000, deducendo: a) l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento, quale atto preliminare necessario ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca; b) l'omessa notifica dell'avviso di addebito sotteso alla comunicazione opposta;
c) il difetto di motivazione della comunicazione impugnata;
d) nel merito, l'intervenuta decadenza dall'iscrizione nei ruoli esecutivi e la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali.
Chiedeva che, previa sospensione del preavviso d'iscrizione ipotecaria, venisse annullato l'atto opposto e, di conseguenza, i sottesi ruoli per intervenute decadenze e maturate prescrizioni;
nel merito, insisteva per l'annullamento del preavviso d'iscrizione ipotecaria e dell'avviso di addebito/ruolo sotteso.
2. Integrato il contradditorio, l' eccepiva: a) in via preliminare, la ritualità della notifica CP_1 dell'avviso di addebito sotteso alla comunicazione, eseguita a mezzo posta elettronica certificata in data 28.10.2019, motivando che la pretesa contributiva scaturiva da un verbale ispettivo , CP_1 notificato in data 10.07.2019, con il quale l'ente previdenziale aveva proceduto al recupero degli sgravi contributivi previsti dall'art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990 (quali agevolazioni contributive previste in favore di aziende che assumevano disoccupati o cassaintegrati da almeno 24 mesi), per insussistenza dei requisiti di legge;
b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; c) l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione.
Chiedeva, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell' , di rigettare il ricorso, CP_1 con condanna dell'opponente al pagamento della somma di cui all'avviso di addebito impugnato, oltre sanzioni come per legge;
in subordine, chiedeva che venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità di tenendo indenne l'istituto previdenziale da ogni ulteriore conseguenza sfavorevole. CP_2
3. Preliminarmente occorre dare atto che, pur avendo proposto il ricorso anche nei confronti dell' , la ha rinunciato a citare in giudizio l'agente Controparte_3 Parte_1 della riscossione e non ha, quindi, proceduto alla notifica dell'atto introduttivo nei confronti dello stesso.
4. Nel merito, con nota del 15.04.2024 parte opponente depositava la domanda di adesione alla definizione agevolata ex L. n. 197/2022 (c.d. “rottamazione-quater”) in relazione ai carichi di cui all'avviso di addebito sotteso alla comunicazione opposta (cfr. prospetto di sintesi allegato alla comunicazione delle somme dovute trasmessa dall' a seguito della Controparte_3 dichiarazione di adesione del 27.06.2023) e, all'esito dell'udienza di discussione del 16.04.2024, la causa veniva rinviata al 13.05.2024 al fine di consentire il deposito degli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
All'udienza del 24.09.2024, il procuratore di parte opponente deduceva che l'avviso di addebito n.
33020190001721421000 era stato annullato con sentenza n. 204/2024 del 5.05.2024, emessa dal
Tribunale di Lamezia Terme a definizione dei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 1054/2019 e
1594/2024 R.G., aventi ad oggetto l'impugnazione, rispettivamente, del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017020500/DDL del 1.07.20219 e dell'avviso di addebito in questione.
Ed infatti, dalla documentazione depositata da parte ricorrente emerge che, con sentenza n. 204/2024 del 5.05.2024, passata in giudicato (come da attestazione rilasciata dalla cancelleria in data
14.03.2025), emessa nell'ambito dei giudizi riuniti nn. 1054/2019 R.G. e 1594/2024 R.G., il Tribunale di Lamezia Terme ha dichiarato “non ripetibile la somma erogata alla soc. a titolo di Parte_1 sgravi contributivi ex art. 8, comma 9, L.407/1990 erogata in relazione alla assunzione dei lavoratori
e , con conseguente annullamento del verbale unico di accertamento Parte_2 CP_4
e notificazione N.2017020500/DDL del 1° luglio 2019, e dell'avviso di addebito n.33020190001721421000 del 24.10.2019 notificato il 28.10.2019, per un importo pari a €
20.241,03”.
Con le note depositate il 4.03.2025 l' ha prodotto la documentazione da cui si evince che le CP_1 partite debitorie oggetto dell'avviso di addebito n. 33020190001721421000 sono state sgravate in data 27.02.2025 per annullamento dell'AVA a seguito di sentenza.
5. All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. Alla luce della documentazione prodotta dall' e tenuto conto della richiesta delle parti, deve CP_1 essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7.Le spese del giudizio possono essere compensate, in conformità alla richiesta espressa dalle parti all'odierna udienza.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lamezia Terme, 18.03.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino