Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 29/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2179/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2179/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 16.12.2024, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...], e residente in [...]
Quarrata (PT), via del Casone n. 81, (C.F. ), C.F._1
e
, nato a [...] il [...], e residente in [...]
Quarrata (PT), via del Casone n. 81 (C.F. ) C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Piccioli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Prato, via
Fiorentina n. 64, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 16.12.2024, Pt_1
e , esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in Quarrata (PT) in data 26.06.2021, precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (in data 06.07.2018) e Per_1
(in data 04.08.2022). Per_2
Le parti evidenziavano peraltro che dopo un lungo periodo di felicità coniugale cessava quella comunione di sentimenti e di affetti che è alla base del matrimonio.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
A) I coniugi sono autorizzati a vivere separati, liberi di fissare ove vorranno la loro residenza portandosi reciproco rispetto;
B) La casa familiare, posta in Quarrata (PT), via del Casone, n. 81, di proprietà di entrambi i coniugi nella pari quota del 50% ciascuno, resterà assegnata alla GN , con tutto Parte_1 quanto l'arreda e correda, la quale continuerà a viverci stabilmente insieme ai figli minori, e , non economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti.
Il GN rilascerà la suddetta abitazione coniugale, Parte_2 in accordo con la GN , entro quindici (15) giorni Parte_1 decorrenti dal deposito del ricorso per separazione consensuale, consegnando le chiavi della stessa, portando con sé tutti i suoi oggetti ed effetti personali e quanto sia di sua esclusiva proprietà.
Fino al giorno dell'effettivo rilascio, tutte le spese per le utenze, la tassa di smaltimento rifiuti comunque denominata e le spese di manutenzione ordinaria saranno ripartite fra i GNi e Pt_2 Pt_1 nella misura del 50% ciascuno.
Ad avvenuto rilascio della casa familiare da parte del GN , Pt_2 tutte le utenze domestiche dell'immobile, nessuna esclusa, la tassa di smaltimento rifiuti comunque denominata e le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno interamente a carico
2 della GN , che se le assume, mentre le spese per Parte_1 la manutenzione straordinaria dello stesso saranno ripartite nella pari quota del 50% ciascuno.
C) I figli minori, e , sono affidati congiuntamente Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori con collocamento paritario e alternato degli stessi sia presso la madre, con la quale continueranno a vivere mantenendo la residenza, che presso il padre nella nuova residenza che richiederà dopo il rilascio della casa familiare.
Pertanto, la responsabilità genitoriale sarà esercitata in modo condiviso;
le decisioni più importanti e, comunque, di maggior interesse per i minori e riguardanti le scelte educative, formative e di tutela della salute, verranno adottate di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e . Tuttavia, i genitori Per_1 Per_2 potranno assumere anche in via autonoma le decisioni di ordinaria amministrazione nei tempi di reciproca spettanza con i figli.
D) I genitori dovranno impegnarsi a collaborare in spirito di armonia e ad improntare il loro comportamento nell'esclusivo interesse dei minori affinché possa essergli assicurato un sereno sviluppo della propria personalità. Nel periodo di rispettiva frequentazione i genitori si impegnano a seguire e Per_1
nell'assolvimento degli impegni di studio, ad Per_2 accompagnarli alle attività extrascolastiche, sportive e ludiche, da questi svolte secondo le specificazioni che seguono.
E) Tenuto conto della richiesta di collocamento dei figli minori in modo paritario e/o alternato presso entrambi, si stabilisce che, con accordo di entrambi, gli stessi possano tenere con sé i minori,
e , sia insieme che in modo separato, nel caso in Per_1 Per_2 cui uno dei due dovesse essere impossibilitato per qualsiasi ragione e/o motivo, in qualsiasi momento.
F) In caso di disaccordo, i genitori potranno tenere con sé i minori,
e , sia insieme che in modo separato, nel caso in Per_1 Per_2 cui uno dei due dovesse essere impossibilitato per qualsiasi ragione e/o motivo, secondo lo schema sotto riportato che dovrà sempre
3 tener conto delle esigenze di studio e di svago dei minori nel corso della loro crescita:
c/o il padre da giovedì c/o la madre da domenica mattina dalle ore 9.01 a giovedì pomeriggio dalle ore pomeriggio alle 18.00 18.00 a domenica mattina alle ore 9.00
Detto schema potrà sempre essere derogato per comprovate esigenze lavorative e/o di salute di uno dei genitori, le quali non consentano all'uno o all'altro di trascorrere con i figli minori i giorno di sua spettanza.
Inoltre, ogni anno, i minori, in modo alternato, trascorreranno le festività Natalizie e Pasquali secondo le seguenti modalità e tempi:
F.1) Ogni anno e trascorreranno con ciascun Per_1 Per_2 genitore sette giorni consecutivi durante le vacanze Natalizie
(intendendosi per vacanze natalizie il periodo intercorrente tra il giorno 24 dicembre e il giorno 6 gennaio) che saranno da concordarsi tra i genitori;
quanto alla festività del Santo Natale, i figli la trascorreranno ad anni alterni con uno dei genitori ed il
Capodanno con quel genitore con cui non hanno trascorso il Natale.
F.2) Per quanto riguarda il breve periodo delle vacanze di Pasqua, i genitori avranno cura di alternarsi nel trascorrere annualmente (e precisamente ad anni alterni) il giorno di Pasqua con i figli con la precisazione che detto giorno sarà trascorso con quel genitore con cui i minori non hanno trascorso il giorno di Natale.
F.3) Sempre seguendo il criterio dell'alternanza i figli trascorreranno le festività laiche e i ponti infrasettimanali.
F.4) Ogni anno i minori trascorreranno con ciascun genitore quindici giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze estive con periodizzazione concordata tra i genitori entro la data del 30 maggio di ciascun anno.
G) Nel caso in cui uno dei figli o entrambi siano ammalati e/o in caso di sospensione del servizio scolastico, nelle ore scolastiche i genitori provvederanno, alternativamente, ad assicurare assistenza personale ai minori e in caso di loro personale impossibilità, i
4 coniugi stessi concorderanno modalità alternative con cui provvedervi.
H) I coniugi si impegnano vicendevolmente sia a favorire i colloqui telefonici con il genitore assente sia a comunicarsi il luogo in cui si trovano i minori nel periodo nei quali questi sono affidato alle cure dell'uno o dell'altro genitore in occasione delle vacanze scolastiche ed estive.
I) Qualora e dovessero accusare disturbi di Per_1 Per_2 salute o si rendessero necessari interventi urgenti, i genitori si impegnano vicendevolmente ad avvisarsi immediatamente e a decidere insieme a quali specialisti rivolgersi. In caso di malattia del figlio i genitori potranno recarsi a trovarlo, previo avviso telefonico, ovunque si trovi. I genitori si daranno reciproca comunicazione in ordine a tutti i fatti di maggior rilievo afferenti la vita e la persona di e le quali, a mero titolo Per_1 Per_2 esemplificativo, problemi personali e rendimento scolastico.
Entrambi i genitori si impegnano a darsi immediata comunicazione in ordine a eventuali cambi di residenza e/o recapiti telefonici ed in ogni caso il genitore che ha con sé i figli dovrà comunicare all'altro eventuali spostamenti in località diverse da quelle quotidiane e abituali.
L) I genitori si impegnano a tenere, nei confronti dei figli, un comportamento tale che gli stessi crescano nel pieno rispetto dell'uno e dell'altro.
M) Sotto il profilo patrimoniale, i coniugi, considerato che entrambi svolgono un'attività lavorativa con redditi quasi uguali e tenuto conto dei tempi di permanenza paritari e/o alternati dei figli presso ciascuno di essi, dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi tipo di contributo economico per il mantenimento dei figli. I coniugi stabiliscono, inoltre, che ciascun genitore provveda al pagamento del vitto, alloggio, abbigliamento e spese correnti per i figli nei giorni nei quali avrà con sé gli stessi.
N) Le spese straordinarie inerenti i figli, faranno carico ai genitori nella misura del 50% ciascuno. I coniugi convengono che le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa
5 concertazione sono da intendersi: le spese scolastiche (libri, tasse scolastiche ed universitarie per le annualità successive alla prima iscrizione, dotazione inizio anno, ecc), spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, presso struttura pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo, assicurazione per il mezzo di trasporto.
- spese straordinarie per le quali è richiesto il previo accordo:
● spese scolastiche (rette universitarie, spese alloggiative fuori sede, ripetizioni, frequenza scuole formative, master e specializzazioni postuniversitarie, pre-scuola, doposcuola;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
● salute: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
● sport: attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
● attività ludiche o parascolastiche: corsi di attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto, bicicletta ecc.); conseguimento della patente presso autoscuola private;
spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Ai fini del relativo rimborso, ogni spesa straordinaria, subordinata o meno al preventivo consenso dei genitori, dovrà essere debitamente documentata.
O) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere fra loro rapporti civili e collaborativi anche nell'interesse dei figli. Per tale ragione essi si impegnano reciprocamente ad evitare di coinvolgerli nelle loro frequentazioni e/o eventuali convivenze con nuovi
6 compagni per almeno dodici (12) mesi successivi e decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto.
Q) I coniugi danno atto che l'immobile adibito ad abitazione familiare è gravato da mutuo ipotecario intestato a entrambi, i quali continueranno a corrispondere il relativo rateo, pari ad €
720,00= mensili, mediante versamento della quota del 50% ciascuno sul conto corrente bancario n. 1000/00005324, cointestato ad entrambi, e acceso presso la banca Intesa SanPaolo, filiale di Firenze via A. del Pollaiolo;
R) I coniugi provvederanno, inoltre, al pagamento, nella pari quota del 50% ciascuna, delle restanti rate di € 182,00= ognuna, relative al finanziamento Findomestic Banca Spa n. 202.207.301.338.32, acceso per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'abitazione familiare;
delle restanti rate di € 182,10= ciascuna, relative al finanziamento Findomestic Banca Spa n. 202.206.782.582.24, acceso per l'acquisto della cucina;
delle restanti rate di € 350,00= ciascuna, relative al prestito personale Intesa SanPaolo Pt_3
PRESTITO GIOVANI” n. 000043915091.
Il pagamento dei sopra citati finanziamenti avverrà mediante versamento della quota del 50% ciascuno sul conto corrente bancario n. 1000/00005324, cointestato ad entrambi, e acceso presso la banca Intesa SanPaolo, filiale di Firenze via A. del
Pollaiolo;
La GN provvederà, invece, al pagamento, nella Parte_1 misura del 100%, del finanziamento CA Auto Bank Spa n.
5000930511 acceso per l'acquisto del veicolo, con telaio n.
ZFA3340000P762188, che rimarrà a lei in uso e intestato al GN
Parte_2
S) manifesta la propria disponibilità a rinunciare in Parte_2 favore della GN alla sua quota parte del 50% Parte_1 dell'assegno unico riconosciuto dall'INPS per i figli.
T) Gli impegni economici come qui previsti inizieranno a decorrere contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.
7 U) I coniugi, opportunamente edotti, dichiarano espressamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare e/o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
V) I coniugi si prestano, fin da ora, il reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio e/o rinnovo dei passaporti o della carta d'identità e/o per il rilascio di un passaporto personale a favore del minore e comunque agli adempimenti che la competente autorità amministrativa abbia necessità di richiedere in futuro al riguardo impegnandosi fin da ora, se necessario, a reiterare tale assenso di fronte alle Autorità competenti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 22.01.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
8 - pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_2
24.11.1991 che hanno contratto matrimonio in Quarrata (PT) in data 26.06.2021, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Quarrata (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
5, P. 2, S. A, anno 2021);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 28.05.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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