TRIB
Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/09/2025, n. 12292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12292 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 44558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE XVII CIVILE in persona del giudice unico dott. Vittorio Carlomagno
Il tribunale ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 44558 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4/09/25, tra
CF rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Capograssi,
opponente
e
, rappresentato e difeso dagli avv. Sara Calanna Controparte_1 C.F._2
e Gioacchino Maria Spinozzi, opposto
OGGETTO: mutuo
conclusioni per parte attrice revocare e/o annullare e/o comunque porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 11226/2023, emesso il 28.06.2023, dal Tribunale Civile di Roma,
Giudice Dott. Nicola Valletta, ad istanza del Sig. , nell'ambito del giudizio Controparte_1 contrassegnato da R.G. 28365/2023, notificato in data 26.7.2023, per i motivi di cui in narrativa, siccome errato, improponibile ed in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese e compensi. conclusioni per parte convenuta
- Rigettare l'opposizione proposta ex adverso perché infondata in fatto e diritto e non provata;
- Condannare inoltre controparte al risarcimento in favore dello scrivente, ex art.96 cpc (nella misura ritenuta di giustizia, anche d'ufficio);
- Condannare ancora controparte al risarcimento ex art.89 cpc (nella misura ritenuta di giustizia, anche d'ufficio);
- disporre anche la cancellazione dagli scritti di controparte delle espressioni sconvenienti e diffamatorie ivi formulate;
- In via riconvenzionale, condannare altresì controparte al pagamento al sig. della CP_1 ulteriore somma di €3.850,00, oltre interessi dalla dazione al soddisfo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Il decreto ingiuntivo opposto, n. 11226/2023, emesso il 28.6.2023 nell'ambito del procedimento contrassegnato da R.G. 28365/2023, recante ingiunzione nei confronti della odierna opponente al pagamento in favore di della somma di € 30.000,00 oltre interessi legali come Controparte_1 da domanda e spese del procedimento, ha per oggetto la restituzione di una somma di denaro che assume di avere dato a mutuo a a e non essergli stata Controparte_1 Parte_1 restituita.
2.
La opponente non contesta di avere ricevuto la somma mediante accredito sul proprio corrente personale dei bonifici eseguiti dallo : CP_1
in data 5,07.21 2021 € 1640,00; in data 14.07.2021€ 10.000,00; in data 19.07.2021 € 10.000,00;
in data 20.07.2021 € 3.360,00; in data 11.11.2021 € 5.000,00; . ma sostiene che si tratta di un prestito concesso dallo stesso alla società 23 costituita il CP_2
13.07.21 fra di loro, con quote paritarie del 50% ciascuno, per gestire il centro estetico già in precedenza organizzato dalla nel quale lo svolgeva attività di osteopatia e Parte_1 CP_1 medicina cinese.
In particolare espone che: la 23 non essendo stato aperto un conto corrente ad essa intestato, ha sempre operato CP_2 per il tramite del conto corrente intestato alla sua amministratrice unica;
lo ha effettuato il primo bonifico di € 1.640,00 il 5 luglio 2021, in vista della CP_1 costituzione della società avvenuta il costituita il 13.07.21; Controparte_3 con i tre bonifici del 14.7.2023, 19.7.2021 e 20.7.2021 per complessivi € 23.360,00 lo CP_1 ha finanziato la società per l'acquisto di macchinari tra cui il macchinario della CP_4
BE S.r.l.; col bonifico dell'11.11.2021 di € 5.000,00 lo ha partecipato alle spese necessarie per CP_1 gli interventi sull'impiantistica e di adeguamento del locale di Porto San Giorgio (FM), Via XX
Settembre n. 42; la collaborazione avviata nella società non ha avuto esito positivo a causa di condotte inadeguate dello nei confronti della clientela. CP_1
3.
Parte opposta contesta l'esposizione dei fatti della opponente, affermando che lo non CP_1 ha mai utilizzato macchinari per trattamenti estetici, essendo un osteopata, che la società è rimasta inattiva, che la ha continuato ad operare con la propria ditta individuale, e ribadisce di Parte_1 avere concesso il prestito alla e non alla società; in via riconvenzionale ha richiesto la Parte_1 restituzione dell'ulteriore prestito di €3.850,00 corrisposto alla con bonifico del 6 Parte_1 giugno 2022.
4.
La causa era stata rinviata per la precisazione del precedente giudice designato, previa concessione della provvisoria esecutività e rigetto delle richieste istruttorie proposte dalla opponente.
Riassegnata la causa a questo giudice a seguito dell'astensione del precedente magistrato, la opponente ha depositato istanza di revoca/sospensione della provvisoria esecutività e riproposto le proprie richieste istruttorie;
instaurato il contradditorio, questo giudice ha rigettato le richieste e rinviato per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
5.
La prova del contratto di mutuo inter partes dedotto dallo si fonda sulle ricevute di CP_1 bonifico allegate al ricorso monitorio, che evidenziano la causale “prestito personale”. La ricezione delle somme sul conto corrente personale della peraltro è pacifica e questa non risulta Parte_1 avere mai eccepito, prima del presente giudizio, l'esistenza di una diversa causale a fondamento della stessa, pur essendole state indirizzate a partire dal novembre 2022, diverse formali richieste di restituzione, rimaste senza risposta. Questi elementi, pur in assenza di un documento contrattuale, si devono ritenere idonei a provare in via presuntiva il mutuo concluso fra le parti: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza
d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.)” (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 8829 del 29/03/2023).
6.
Invece nessun elemento, neanche di carattere presuntivo, è stato portato dalla opponente a sostegno della conclusione di un mutuo fra lo e la società. CP_1
La opponente ha documentato la costituzione della società ed ha depositato le ricevute di bonifici eseguiti dal proprio conto personale in favore della società BE s.r.l. , fattura emessa da questa società nei confronti di 23 per la fornitura della macchina BE MOTION, fattura CP_2 emessa dal notaio per l'atto costitutivo 23 piano di rientro del debito fra BE CP_2
s.r.l. e 23 CP_2
La ricostruzione dei rapporti fra i soci offerta dalla opponente, come la relativa documentazione, è alquanto frammentaria, e nessun riscontro documentale è tato dato della destinazione alla costituzione ed all'avvio della società delle somme erogate dallo sul conto corrente CP_1 della ma soprattutto anche tale prova sarebbe irrilevante alla luce del semplice rilievo Parte_1 che i soci sono liberi di regolare nei rapporti interni come meglio credono la suddivisione delle spese relative alla società, anche prevedendo che siano anticipate da uno solo di essi ed a questo restituite dall'altro, sicché non vi sarebbe alcuna incompatibilità fra il rapporto societario e la stipulazione fra i soci di un prestito.
In sostanza non sussiste alcun principio di prova, anche solo di carattere presuntivo, dell'esistenza di un rapporto di prestito fra lo e la società che potesse giustificare la ammissione della CP_1 prova per testi richiesta dalla opponente.
Si deve ricordare al riguardo che l'ammissione della prova testimoniale in deroga al limite di valore fissato dall'art. 2721 c.c. dipende da una valutazione discrezionale del giudice della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza rilevante, richiedendosi una specifica motivazione in caso di ammissione (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 21411 del 06/07/2022), ma non in caso di rigetto, trattandosi in questo caso di mantenere la prova entro il suo ordinario limite di ammissibilità (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 8181 del 14/03/2022).
7.
Alla luce delle considerazioni che precedono si deve ritenere raggiunta la prova del mutuo fra lo e la da cui conseguono il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo. 8.
La giurisprudenza di legittimità, rilevando che nella fase di opposizione è l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale che in linea generale ha la facoltà di proporre domande riconvenzionali, considerava ammissibile la riconvenzionale dell'opposto solo in presenza di una riconvenzionale dell'opponente, e quindi come reconventio reconventionis (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 16564 del 22/06/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n 22754 del 04/10/2013; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21245 del 29/09/2006).
Più recentemente è pervenuta ad affermare l'ammissibilità della riconvenzionale dell'opposto qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 24/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27183 del 22/09/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023).
Nel caso specifico la domanda riconvenzionale costituisce una mera domanda nuova, avente per oggetto un ulteriore rapporto di prestito, meramente aggiuntiva rispetto alle domande proposte col ricorso monitorio, senza che il suo ingresso nel processo sia giustificato dalla attività difensiva spiegata della controparte e pertanto si deve ritenere inammissibile.
9.
La domanda di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. proposta dalla parte opposta sin dalla comparsa di costituzione fa riferimento all'attribuzione allo , nell'atto di opposizione, CP_1 di condotte inappropriate nei confronti della clientela. La domanda è stata poi estesa ai riferimenti, contenuti nella denuncia presentata contro il precedente magistrato, ai rapporti di parentela della moglie dello con magistrati. CP_1
Tale domanda non può essere accolta: l'atto di opposizione espone la ricostruzione del rapporto nella prospettiva della parte introducendo, come spesso avviene, ad colorandum, anche elementi che non appaiono direttamente rilevanti e su cui non è richiesta alcuna prova, ma che non esorbitano in modo evidente dai fatti di causa e dalla finalità difensiva;
mentre il contenuto della denuncia penale si deve ritenere non valutabile in questa sede.
10.
Le spese, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della parte opponente, in virtù della soccombenza prevalente di questa. Non si ravvisano i presupposti della condanna per lite temeraria, in particolare il dolo o la colpa grave, essendo la causa decisa sulla base di una presunzione semplice e del mancato assolvimento dell'onere della prova contraria gravante sulla parte soccombente.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta;
rigetta le domande di risarcimento del danno ex artt, 89 e 96 c.p.c. proposte da parte opposta;
condanna parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 11.000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Roma, 6.09.25.
Il Giudice
Dott. Vittorio Carlomagno
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE XVII CIVILE in persona del giudice unico dott. Vittorio Carlomagno
Il tribunale ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 44558 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 riservata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4/09/25, tra
CF rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Capograssi,
opponente
e
, rappresentato e difeso dagli avv. Sara Calanna Controparte_1 C.F._2
e Gioacchino Maria Spinozzi, opposto
OGGETTO: mutuo
conclusioni per parte attrice revocare e/o annullare e/o comunque porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 11226/2023, emesso il 28.06.2023, dal Tribunale Civile di Roma,
Giudice Dott. Nicola Valletta, ad istanza del Sig. , nell'ambito del giudizio Controparte_1 contrassegnato da R.G. 28365/2023, notificato in data 26.7.2023, per i motivi di cui in narrativa, siccome errato, improponibile ed in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria di spese e compensi. conclusioni per parte convenuta
- Rigettare l'opposizione proposta ex adverso perché infondata in fatto e diritto e non provata;
- Condannare inoltre controparte al risarcimento in favore dello scrivente, ex art.96 cpc (nella misura ritenuta di giustizia, anche d'ufficio);
- Condannare ancora controparte al risarcimento ex art.89 cpc (nella misura ritenuta di giustizia, anche d'ufficio);
- disporre anche la cancellazione dagli scritti di controparte delle espressioni sconvenienti e diffamatorie ivi formulate;
- In via riconvenzionale, condannare altresì controparte al pagamento al sig. della CP_1 ulteriore somma di €3.850,00, oltre interessi dalla dazione al soddisfo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Il decreto ingiuntivo opposto, n. 11226/2023, emesso il 28.6.2023 nell'ambito del procedimento contrassegnato da R.G. 28365/2023, recante ingiunzione nei confronti della odierna opponente al pagamento in favore di della somma di € 30.000,00 oltre interessi legali come Controparte_1 da domanda e spese del procedimento, ha per oggetto la restituzione di una somma di denaro che assume di avere dato a mutuo a a e non essergli stata Controparte_1 Parte_1 restituita.
2.
La opponente non contesta di avere ricevuto la somma mediante accredito sul proprio corrente personale dei bonifici eseguiti dallo : CP_1
in data 5,07.21 2021 € 1640,00; in data 14.07.2021€ 10.000,00; in data 19.07.2021 € 10.000,00;
in data 20.07.2021 € 3.360,00; in data 11.11.2021 € 5.000,00; . ma sostiene che si tratta di un prestito concesso dallo stesso alla società 23 costituita il CP_2
13.07.21 fra di loro, con quote paritarie del 50% ciascuno, per gestire il centro estetico già in precedenza organizzato dalla nel quale lo svolgeva attività di osteopatia e Parte_1 CP_1 medicina cinese.
In particolare espone che: la 23 non essendo stato aperto un conto corrente ad essa intestato, ha sempre operato CP_2 per il tramite del conto corrente intestato alla sua amministratrice unica;
lo ha effettuato il primo bonifico di € 1.640,00 il 5 luglio 2021, in vista della CP_1 costituzione della società avvenuta il costituita il 13.07.21; Controparte_3 con i tre bonifici del 14.7.2023, 19.7.2021 e 20.7.2021 per complessivi € 23.360,00 lo CP_1 ha finanziato la società per l'acquisto di macchinari tra cui il macchinario della CP_4
BE S.r.l.; col bonifico dell'11.11.2021 di € 5.000,00 lo ha partecipato alle spese necessarie per CP_1 gli interventi sull'impiantistica e di adeguamento del locale di Porto San Giorgio (FM), Via XX
Settembre n. 42; la collaborazione avviata nella società non ha avuto esito positivo a causa di condotte inadeguate dello nei confronti della clientela. CP_1
3.
Parte opposta contesta l'esposizione dei fatti della opponente, affermando che lo non CP_1 ha mai utilizzato macchinari per trattamenti estetici, essendo un osteopata, che la società è rimasta inattiva, che la ha continuato ad operare con la propria ditta individuale, e ribadisce di Parte_1 avere concesso il prestito alla e non alla società; in via riconvenzionale ha richiesto la Parte_1 restituzione dell'ulteriore prestito di €3.850,00 corrisposto alla con bonifico del 6 Parte_1 giugno 2022.
4.
La causa era stata rinviata per la precisazione del precedente giudice designato, previa concessione della provvisoria esecutività e rigetto delle richieste istruttorie proposte dalla opponente.
Riassegnata la causa a questo giudice a seguito dell'astensione del precedente magistrato, la opponente ha depositato istanza di revoca/sospensione della provvisoria esecutività e riproposto le proprie richieste istruttorie;
instaurato il contradditorio, questo giudice ha rigettato le richieste e rinviato per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
5.
La prova del contratto di mutuo inter partes dedotto dallo si fonda sulle ricevute di CP_1 bonifico allegate al ricorso monitorio, che evidenziano la causale “prestito personale”. La ricezione delle somme sul conto corrente personale della peraltro è pacifica e questa non risulta Parte_1 avere mai eccepito, prima del presente giudizio, l'esistenza di una diversa causale a fondamento della stessa, pur essendole state indirizzate a partire dal novembre 2022, diverse formali richieste di restituzione, rimaste senza risposta. Questi elementi, pur in assenza di un documento contrattuale, si devono ritenere idonei a provare in via presuntiva il mutuo concluso fra le parti: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza
d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione.)” (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 8829 del 29/03/2023).
6.
Invece nessun elemento, neanche di carattere presuntivo, è stato portato dalla opponente a sostegno della conclusione di un mutuo fra lo e la società. CP_1
La opponente ha documentato la costituzione della società ed ha depositato le ricevute di bonifici eseguiti dal proprio conto personale in favore della società BE s.r.l. , fattura emessa da questa società nei confronti di 23 per la fornitura della macchina BE MOTION, fattura CP_2 emessa dal notaio per l'atto costitutivo 23 piano di rientro del debito fra BE CP_2
s.r.l. e 23 CP_2
La ricostruzione dei rapporti fra i soci offerta dalla opponente, come la relativa documentazione, è alquanto frammentaria, e nessun riscontro documentale è tato dato della destinazione alla costituzione ed all'avvio della società delle somme erogate dallo sul conto corrente CP_1 della ma soprattutto anche tale prova sarebbe irrilevante alla luce del semplice rilievo Parte_1 che i soci sono liberi di regolare nei rapporti interni come meglio credono la suddivisione delle spese relative alla società, anche prevedendo che siano anticipate da uno solo di essi ed a questo restituite dall'altro, sicché non vi sarebbe alcuna incompatibilità fra il rapporto societario e la stipulazione fra i soci di un prestito.
In sostanza non sussiste alcun principio di prova, anche solo di carattere presuntivo, dell'esistenza di un rapporto di prestito fra lo e la società che potesse giustificare la ammissione della CP_1 prova per testi richiesta dalla opponente.
Si deve ricordare al riguardo che l'ammissione della prova testimoniale in deroga al limite di valore fissato dall'art. 2721 c.c. dipende da una valutazione discrezionale del giudice della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza rilevante, richiedendosi una specifica motivazione in caso di ammissione (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 21411 del 06/07/2022), ma non in caso di rigetto, trattandosi in questo caso di mantenere la prova entro il suo ordinario limite di ammissibilità (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 8181 del 14/03/2022).
7.
Alla luce delle considerazioni che precedono si deve ritenere raggiunta la prova del mutuo fra lo e la da cui conseguono il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo. 8.
La giurisprudenza di legittimità, rilevando che nella fase di opposizione è l'opponente, quale convenuto in senso sostanziale che in linea generale ha la facoltà di proporre domande riconvenzionali, considerava ammissibile la riconvenzionale dell'opposto solo in presenza di una riconvenzionale dell'opponente, e quindi come reconventio reconventionis (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 16564 del 22/06/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n 22754 del 04/10/2013; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21245 del 29/09/2006).
Più recentemente è pervenuta ad affermare l'ammissibilità della riconvenzionale dell'opposto qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9633 del 24/03/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27183 del 22/09/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32933 del 27/11/2023).
Nel caso specifico la domanda riconvenzionale costituisce una mera domanda nuova, avente per oggetto un ulteriore rapporto di prestito, meramente aggiuntiva rispetto alle domande proposte col ricorso monitorio, senza che il suo ingresso nel processo sia giustificato dalla attività difensiva spiegata della controparte e pertanto si deve ritenere inammissibile.
9.
La domanda di risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. proposta dalla parte opposta sin dalla comparsa di costituzione fa riferimento all'attribuzione allo , nell'atto di opposizione, CP_1 di condotte inappropriate nei confronti della clientela. La domanda è stata poi estesa ai riferimenti, contenuti nella denuncia presentata contro il precedente magistrato, ai rapporti di parentela della moglie dello con magistrati. CP_1
Tale domanda non può essere accolta: l'atto di opposizione espone la ricostruzione del rapporto nella prospettiva della parte introducendo, come spesso avviene, ad colorandum, anche elementi che non appaiono direttamente rilevanti e su cui non è richiesta alcuna prova, ma che non esorbitano in modo evidente dai fatti di causa e dalla finalità difensiva;
mentre il contenuto della denuncia penale si deve ritenere non valutabile in questa sede.
10.
Le spese, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della parte opponente, in virtù della soccombenza prevalente di questa. Non si ravvisano i presupposti della condanna per lite temeraria, in particolare il dolo o la colpa grave, essendo la causa decisa sulla base di una presunzione semplice e del mancato assolvimento dell'onere della prova contraria gravante sulla parte soccombente.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opposta;
rigetta le domande di risarcimento del danno ex artt, 89 e 96 c.p.c. proposte da parte opposta;
condanna parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 11.000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.
Roma, 6.09.25.
Il Giudice
Dott. Vittorio Carlomagno