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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/10/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2260 / 2024
Il Giudice designato AN UA, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2260 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
, vertente
TRA
on l'avv.to Parte_1 Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to Controparte_1
D'AP AR GR;
con l'avv.to Controparte_2
GI EL resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.06.2023 proponeva opposizione Parte_2 avverso l'avviso di intimazione n. 05720249011723189000 trasmesso al ricorrente via pec in data 19 luglio 2024 con la quale l' , lo aveva Controparte_3 invitato a pagare entro 5 giorni la somma di € 14.275,60 compreso spese esecutive di
92,97 euro, da pagare entro gg.5 dalla ricezione.
Contestava in questa sede il credito intimato sulla base delle seguenti cartelle esattoriali:
1)-Cartella n.05720140049156588000 indicata per notificata in data 12.02.2015 per l'importo di euro 1.086,87;
2)-Cartella n.05720190003837572000, asseritamente notificata in data 24.01.2019 per l'importo di euro 4.329,75;
3)-Cartella n.05720190034236568000 indicata per notificata in data 23.01.2020 per l'importo di euro 4.280,84;
4)-cartella n.05720220030068400000, indicata per notificata in data 25.01.2023 per l'importo di euro 4.485,17.
A fondamento dell'opposizione l'opponente deduceva:
- l'inesistenza della notificazione dell'avviso di addebito, posto che l'Agenzia notificante non aveva indicato nella relata di notifica da quale elenco proveniva il suo indirizzo di pec notifica.acc.lazioçpec.agenziariscossione.gov.it, ed a quale elenco risultava iscritto l'indirizzo pec del ricevente dal ché ne deriva Email_1
la dedotta insistenza, non sanabile per il raggiungimento dello scopo ex.art.156 c.p.c.;
- la mancata dichiarazione di conformità all'originale del file allegato all'avviso di intimazione;
- la prescrizione del credito, specificando che tutte le quattro cartelle di pagamento ovvero il loro avviso di intimazione ad adempiere, fosse sub iudice per la pendenza dei giudizi di opposizione avverso la stessa richiesta di pagamento davanti il Tribunale di
Cassino sezione Lavoro e Previdenza tra le identiche parti aventi rg. n.310/2023,
1650/2023, 1344/2022 -1
- omessa allegazione delle cartelle all'avviso di intimazione impugnato.
- contestazioni in merito alla debenza della pretesa creditoria
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Affinché codesto ecc.mo Tribunale adito in funzione del Giudice del Lavoro e della
Previdenza, voglia inaudita altera parte in via preliminare accogliere l'avanti formulata istanza di sospensione dell'efficacia della notifica dell'avviso di intimazione di pagamento n. n. 05720249011723189000 trasmesso al ricorrente via pec in data 19 luglio 2024 per la somma di euro 14.275,60 compreso spese esecutive di euro 92,97 e,
Voglia fissare con proprio decreto l'udienza di comparizione delle parti ed, all'esito dichiarare inesistente la notifica del provvedimento impugnato per tutti i motivi avanti illustrati;
nel merito voglia Dichiarare la Parte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore responsabile
[...] ex.art.2043 c.c. della colposa mancata erogazione del rateo pensionistico di euro
136,00 a partire dal 1.2.2015 al 31.10.2023 in favore del ricorrente avv.
[...]
, e per l'effetto, Condannare essa resistente p.iva:80027390584 Parte_1 CP_4 all'aggiornamento in via retroattiva dello stesso rateo a partire dal 1.2.2015, ed alla corresponsione di ogni altro arretrato, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo legge e giurisprudenza.
-Condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_4 risarcimento dei danni tutti patiti da esso istante, sia di natura materiale che non materiale, nella misura di ristoro che si indica presuntivamente in euro 50.000,00 od in quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
Ordinare a di provvedere all'immediato sgravio delle cartelle indicate CP_4
nell'avviso di intimazione impugnato, nonché di tutte le ulteriori cartelle di pagamento impugnate con i ricorsi ancora pendenti davanti la sezione Lavoro e Previdenza del
Tribunale di Cassino”
Si costituiva in giudizio l' , con memoria depositata Controparte_3
in data 9.01.2025, la quale rilevava:
- la violazione del principio del “ne bis in idem” per le cartelle di pagamento nn.
05720140049156588000, 05720190003937572000 e 05720190034236568000, per essere state oggetto di giudizio pendente innanzi al medesimo Ufficio Giudiziario (RGN
1650/2023);
- la inammissibilità della proposta opposizione, atteso che la pretesa di cui all'impugnata intimazione di pagamento risulta ormai definitiva, avendo l' CP_5
regolarmente notificato le prodromiche cartelle di pagamento, come da
[...] documentazione versata in atti;
- la correttezza dell'iter notificatorio dell'avviso di intimazione di pagamento, avvenuta nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, allo specifico indirizzo
PEC del destinatario, come risultante dai predetti elenchi e dalla stessa ricevuta, raggiungendo la piena conoscenza da parte del contribuente che, difatti, ne ha proposto opposizione;
- il perfezionamento dell'iter notificatorio delle sottese cartelle esattoriali, producendo documentazione attestante la corretta notifica sia delle cartelle esattoriali oggetto di impugnazione che degli altri atti presupposti, idonei ad interrompere il decorso del termine prescorioznale, che riteneva decennale.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino:
1. In via preliminare ed assorbente, dichiarare la inammissibilità della proposta opposizione per la violazione del principio del “ne bis in idem”;
2. Sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità della opposizione per le ragioni esposte nel punto 2 del presente atto;
3. Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di cui al punto precedente, previo rigetto della istanza di sospensione della efficacia esecutiva della opposta intimazione di pagamento, rigettare la opposizione, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, con vittoria di spese e competenze di lite;
4. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta opposizione, acclarare la legittimità e la regolarità dell'operato dell'Agente della Riscossione alla luce del ruolo consegnatogli dalla Controparte_2
, dalla quale chiede di essere garantito e/o manlevato da
[...]
qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole, ivi compresa quella relativa ad una eventuale condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio”.
Si costituiva altresì in giudizio la , Controparte_2 con memoria depositata in data 9.01.2025, la quale rilevava preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al denunziati presunti vizi formali di notifica dell'intimazione de quo e delle cartelle ivi iscritte;
rilevava, nel merito, come la pretesa oggetto delle cartelle individuate dall'opponente, non fosse mais tata messa in dubbio nei tre giudizi di opposizione alle medesime pendenti innanzi a questo Tribunale, ove l'odierno opponente aveva unicamente eccepito l'avvenuta prescrizione e/o decadenza, argomentando in ogni caso sulla loro infondatezza.
Anche la richiesta di sgravio per intervenuto pensionamento, come anche quella risarcitoria, risultava infondata alla luce delle pregresse vicende giudiziarie tra le parti.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice del Tribunale di Cassino Sezione Lavoro, contrariis reiectis per i motivi sopra esposti:
- In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione;
- Sempre in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in ordine ai vizi formali e di notifica Controparte_2 dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento ivi iscritte;
- Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto.
- Con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio”
All'udienza cartolare del 15.10.2025, la causa veniva decisa, previo deposito di note scritte.
L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta.
Con riferimento al primo motivo (inesistenza della notificazione dell'avviso di addebito, posto che l'Agenzia notificante non aveva indicato nella relata di notifica da quale elenco proveniva il suo indirizzo di pec t, ed a quale elenco risultava iscritto Email_2
l'indirizzo pec del ricevente è sufficiente richiamare il recente Email_1 arresto di legittimità formatosi sul punto.
“4. va poi respinta l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PPAA del , inficerebbe di nullità l'atto Controparte_6
così spedito, a propria volta non corredato da relata di notifica su documento separato in firma digitale ( A. ed altri); in realtà, in primo luogo, la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di PEC del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all'originale in versione informatica;
può dunque dirsi integrato il principio, statuito da questa Corte (Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022) per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, e idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite;
tale criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018, 7665/2016 e poi Cass. 2961/2021), inoltre, integra l'ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti
(procura.qenerale.atticassazione(at)corteconticert.it), rinvenibile nel rispettivo sito
(https://www.corteconti.it/HOME/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi della L. 11 gennaio 1994, n. 53, art. 3bis, comma 1, secondo periodo, e per le sue peculiarità, con la più stringente regola - invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi;
5. ne vale osservare che, per il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82, artt. 6 bis, 6 quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del decreto n. 179 del 2012, dal
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, (convertito con modificazioni dalla L.
28 gennaio 2009, n. 2), nonchè per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ovvero (ai sensi del comma 1 ter) dell'Indice dei domicili Controparte_6 digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82, art. 6 ter,); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come - anche a voler richiamare la medesima regola reci reciprocità della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1 secondo periodo, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale - sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicili digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro;
6. al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel casso” (Cass. SS.UU. 15979/22).
Infatti, le norme sulla notifica via pec degli atti esattoriali (ex artt. 26 comma 2 DPR
602/1973, art. 30 comma 4 D.L. 78/2010 DPR 68/2005) dispongono espressamente che l'indirizzo di PEC del destinatario deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi.
La notificazione dell'opposto atto è quindi avvenuta nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, allo specifico indirizzo PEC del destinatario, come risultante dai predetti elenchi e dalla stessa ricevuta, raggiungendo la piena conoscenza da parte del contribuente che, difatti, ne ha proposto opposizione.
Le circostanze di cui sopra sono provate dal certificato di “ricevuta di avvenuta consegna”, allegata in atti, unitamente al la ricevuta di avvenuta consegna messaggio
PEC, del testo del messaggio e della intimazione di pagamento.
Quanto alla mancata dichiarazione di conformità all'originale del file allegato all'avviso di intimazione, la censura deve essere risolta facendo applicazione dei medesimi principi sora richiamati, dovendosi rilevare che “, la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di
PEC del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all'originale in versione informatica;
può dunque dirsi integrato il principio, statuito da questa Corte (Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022) per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, e idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite”.
Anche la censura afferente alla omessa allegazione delle cartelle all'avviso di intimazione impugnato come anche il difetto di motivazione, sono da respiongere: invero l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I.
7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Invero, l'intimazione di pagamento è normativamente prevista dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n.
9778 del 18/04/2017), senza bisogno che venga allegata la cartella esattoriale richiamata, appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione.
Quanto, infine, alla intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle esattoriali, deve rilevarsi che la questione è inammissibile nell'odierno giudizio per il principio del ne bis in idem: invero, come correttamente rilevato dall' e come peraltro anche CP_7 dedotto dall'odierno opponente trattasi di questione, unitamente alla sollevata decadenza, oggetto di separati contenzioni pendenti tra le stesse parti innanzi all'intestato Tribunale (RGN 310/2023, 1650/2023 e 1344/2022), proposti con opposizione ex art. 24 D.lgs. 46/99 ed aventi ad oggetto la sollevata eccezione di prescrizione del credito con riferimento alle cartelle sottese alla impugnata intimazione di pagamento.
Le predette opposizioni assorbono altresì ogni ulteriore questione inerente al, merito della pretesa contributiva, da potersi far valer unicamente nella predetta sede processuale.
Ed invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e
Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata, ipotesi questa che non è ravvisabile nel caso che ci occupa, avendo la parte stessa dedotto la pendenza di altrettanti giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento.
Non possono infine accogliersi le doglianze relative alla non debenza del credito contributivo per intervenuto pensionamento dell'opponente a far data dal 1.02.2025, come anche la richiesta di risarcimento del danno per il tempo trascorso dalla data di pensionamento del 01.02.2015 alla data di ricezione del primo rateo pensionistico del
31.10.2023. Con riferimento alla prima generica doglianza si rileva che l'obbligazione contributiva, qualora non adempiuta durante la vigenza del rapporto assicurativo, non si estingue automaticamente per effetto dell'intervenuto pensionamento: peraltro la censura si palesa generica poiché il ricorrente non ha specificato quali, tra i crediti contributivi richiesti, risulterebbero non più dovuti.
Quanto al lamentato danno lo stesso risulta non dovuto proprio con riferimento a quanto tempestivamente dedotto e documentato dalla e non contestato. CP_2
Si legge invero nella memoria di costituzione che:
“tra il 2015 e il 2023 vi è stata, dapprima, domanda di pensionamento rigettata dall'odierna (all.ti 13-14) per avere, l'Avv. , a suo carico un debito CP_2 Parte_1
contributivo pari ad € 16.000 circa (relativo agli anni dal 2002 al 2013) poi salito a più di € 26.000 (relativo agli anni dal 2002 al 2019).
Successivamente vi sono stati due gradi di giudizio nel 2018 conclusosi con sentenza del Tribunale di Cassino Sezione Lavoro n. 142.2020 (all.15) e nel 2020 conclusosi con sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Roma Sezione Lavoro n. 5053.2022 (all.16) sempre per la richiesta di messa in quiescenza;
ma entrambe le due statuizioni non hanno ordinato il pensionamento ma solo la compensazione della pensione maturata con parte del carico contributivo non versato dal ricorrente (più di € 26.000).
Nel 2023 dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello (Roma
Sezione Lavoro n. 5053.2022) la spontaneamente ha posto in pensione il Collega CP_2
sulla base della contribuzione versata ferma restando la debenza della Parte_1 contribuzione dovuta oltre l'importo vantato a titolo di arretrati”.
L'incontestata ricostruzione rende evidente l'insussistenza di elementi, neppure di natura indiziaria, che possano giustificare l'insorgere di una responsabilità da ritardi per negligenza della . CP_2
Anche gli arretrati maturati sono stati invero trattenuti a titolo di compensazione in ottemperanza delle sentenze del Tribunale di Cassino Sezione Lavoro n. 142.2020
(all.15) e della Corte d'Appello di Roma Sezione Lavoro n. 5053.2022 (all.16), trattenute che l'odierno opponente non ha mai contestato, neppure in questa sede.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione con la conseguenza che l'intimazione di pagamento deve essere confermata, revocando la sospensione della sua efficacia. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, liquidate al valore minimo in relazione al valore della causa, e vanno pertanto poste integralmente a carico dell'opponente nei confronti delle due parti costituite.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 così provvede:
- rigetta la proposta opposizione e conferma l'intimazione di pagamento opposta n.
05720249011723189000
- condanna a rimborsare in favore dell' Parte_1 Controparte_8
le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.697,00,
[...]
oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna a rimborsare in favore dell' le spese di lite che si Parte_1 CP_9 liquidano in complessivi € 2697,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge
Cassino, 27.10.2025
Il Giudice
AN UA
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2260 / 2024
Il Giudice designato AN UA, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2260 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
, vertente
TRA
on l'avv.to Parte_1 Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to Controparte_1
D'AP AR GR;
con l'avv.to Controparte_2
GI EL resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.06.2023 proponeva opposizione Parte_2 avverso l'avviso di intimazione n. 05720249011723189000 trasmesso al ricorrente via pec in data 19 luglio 2024 con la quale l' , lo aveva Controparte_3 invitato a pagare entro 5 giorni la somma di € 14.275,60 compreso spese esecutive di
92,97 euro, da pagare entro gg.5 dalla ricezione.
Contestava in questa sede il credito intimato sulla base delle seguenti cartelle esattoriali:
1)-Cartella n.05720140049156588000 indicata per notificata in data 12.02.2015 per l'importo di euro 1.086,87;
2)-Cartella n.05720190003837572000, asseritamente notificata in data 24.01.2019 per l'importo di euro 4.329,75;
3)-Cartella n.05720190034236568000 indicata per notificata in data 23.01.2020 per l'importo di euro 4.280,84;
4)-cartella n.05720220030068400000, indicata per notificata in data 25.01.2023 per l'importo di euro 4.485,17.
A fondamento dell'opposizione l'opponente deduceva:
- l'inesistenza della notificazione dell'avviso di addebito, posto che l'Agenzia notificante non aveva indicato nella relata di notifica da quale elenco proveniva il suo indirizzo di pec notifica.acc.lazioçpec.agenziariscossione.gov.it, ed a quale elenco risultava iscritto l'indirizzo pec del ricevente dal ché ne deriva Email_1
la dedotta insistenza, non sanabile per il raggiungimento dello scopo ex.art.156 c.p.c.;
- la mancata dichiarazione di conformità all'originale del file allegato all'avviso di intimazione;
- la prescrizione del credito, specificando che tutte le quattro cartelle di pagamento ovvero il loro avviso di intimazione ad adempiere, fosse sub iudice per la pendenza dei giudizi di opposizione avverso la stessa richiesta di pagamento davanti il Tribunale di
Cassino sezione Lavoro e Previdenza tra le identiche parti aventi rg. n.310/2023,
1650/2023, 1344/2022 -1
- omessa allegazione delle cartelle all'avviso di intimazione impugnato.
- contestazioni in merito alla debenza della pretesa creditoria
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Affinché codesto ecc.mo Tribunale adito in funzione del Giudice del Lavoro e della
Previdenza, voglia inaudita altera parte in via preliminare accogliere l'avanti formulata istanza di sospensione dell'efficacia della notifica dell'avviso di intimazione di pagamento n. n. 05720249011723189000 trasmesso al ricorrente via pec in data 19 luglio 2024 per la somma di euro 14.275,60 compreso spese esecutive di euro 92,97 e,
Voglia fissare con proprio decreto l'udienza di comparizione delle parti ed, all'esito dichiarare inesistente la notifica del provvedimento impugnato per tutti i motivi avanti illustrati;
nel merito voglia Dichiarare la Parte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore responsabile
[...] ex.art.2043 c.c. della colposa mancata erogazione del rateo pensionistico di euro
136,00 a partire dal 1.2.2015 al 31.10.2023 in favore del ricorrente avv.
[...]
, e per l'effetto, Condannare essa resistente p.iva:80027390584 Parte_1 CP_4 all'aggiornamento in via retroattiva dello stesso rateo a partire dal 1.2.2015, ed alla corresponsione di ogni altro arretrato, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo legge e giurisprudenza.
-Condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_4 risarcimento dei danni tutti patiti da esso istante, sia di natura materiale che non materiale, nella misura di ristoro che si indica presuntivamente in euro 50.000,00 od in quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
Ordinare a di provvedere all'immediato sgravio delle cartelle indicate CP_4
nell'avviso di intimazione impugnato, nonché di tutte le ulteriori cartelle di pagamento impugnate con i ricorsi ancora pendenti davanti la sezione Lavoro e Previdenza del
Tribunale di Cassino”
Si costituiva in giudizio l' , con memoria depositata Controparte_3
in data 9.01.2025, la quale rilevava:
- la violazione del principio del “ne bis in idem” per le cartelle di pagamento nn.
05720140049156588000, 05720190003937572000 e 05720190034236568000, per essere state oggetto di giudizio pendente innanzi al medesimo Ufficio Giudiziario (RGN
1650/2023);
- la inammissibilità della proposta opposizione, atteso che la pretesa di cui all'impugnata intimazione di pagamento risulta ormai definitiva, avendo l' CP_5
regolarmente notificato le prodromiche cartelle di pagamento, come da
[...] documentazione versata in atti;
- la correttezza dell'iter notificatorio dell'avviso di intimazione di pagamento, avvenuta nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, allo specifico indirizzo
PEC del destinatario, come risultante dai predetti elenchi e dalla stessa ricevuta, raggiungendo la piena conoscenza da parte del contribuente che, difatti, ne ha proposto opposizione;
- il perfezionamento dell'iter notificatorio delle sottese cartelle esattoriali, producendo documentazione attestante la corretta notifica sia delle cartelle esattoriali oggetto di impugnazione che degli altri atti presupposti, idonei ad interrompere il decorso del termine prescorioznale, che riteneva decennale.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese di lite, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino:
1. In via preliminare ed assorbente, dichiarare la inammissibilità della proposta opposizione per la violazione del principio del “ne bis in idem”;
2. Sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità della opposizione per le ragioni esposte nel punto 2 del presente atto;
3. Nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della eccezione di cui al punto precedente, previo rigetto della istanza di sospensione della efficacia esecutiva della opposta intimazione di pagamento, rigettare la opposizione, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, con vittoria di spese e competenze di lite;
4. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della proposta opposizione, acclarare la legittimità e la regolarità dell'operato dell'Agente della Riscossione alla luce del ruolo consegnatogli dalla Controparte_2
, dalla quale chiede di essere garantito e/o manlevato da
[...]
qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole, ivi compresa quella relativa ad una eventuale condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio”.
Si costituiva altresì in giudizio la , Controparte_2 con memoria depositata in data 9.01.2025, la quale rilevava preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al denunziati presunti vizi formali di notifica dell'intimazione de quo e delle cartelle ivi iscritte;
rilevava, nel merito, come la pretesa oggetto delle cartelle individuate dall'opponente, non fosse mais tata messa in dubbio nei tre giudizi di opposizione alle medesime pendenti innanzi a questo Tribunale, ove l'odierno opponente aveva unicamente eccepito l'avvenuta prescrizione e/o decadenza, argomentando in ogni caso sulla loro infondatezza.
Anche la richiesta di sgravio per intervenuto pensionamento, come anche quella risarcitoria, risultava infondata alla luce delle pregresse vicende giudiziarie tra le parti.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice del Tribunale di Cassino Sezione Lavoro, contrariis reiectis per i motivi sopra esposti:
- In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione;
- Sempre in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in ordine ai vizi formali e di notifica Controparte_2 dell'intimazione di pagamento e delle cartelle di pagamento ivi iscritte;
- Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto.
- Con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio”
All'udienza cartolare del 15.10.2025, la causa veniva decisa, previo deposito di note scritte.
L'opposizione è infondata e non merita di essere accolta.
Con riferimento al primo motivo (inesistenza della notificazione dell'avviso di addebito, posto che l'Agenzia notificante non aveva indicato nella relata di notifica da quale elenco proveniva il suo indirizzo di pec t, ed a quale elenco risultava iscritto Email_2
l'indirizzo pec del ricevente è sufficiente richiamare il recente Email_1 arresto di legittimità formatosi sul punto.
“4. va poi respinta l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PPAA del , inficerebbe di nullità l'atto Controparte_6
così spedito, a propria volta non corredato da relata di notifica su documento separato in firma digitale ( A. ed altri); in realtà, in primo luogo, la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di PEC del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all'originale in versione informatica;
può dunque dirsi integrato il principio, statuito da questa Corte (Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022) per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, e idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite;
tale criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018, 7665/2016 e poi Cass. 2961/2021), inoltre, integra l'ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti
(procura.qenerale.atticassazione(at)corteconticert.it), rinvenibile nel rispettivo sito
(https://www.corteconti.it/HOME/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi della L. 11 gennaio 1994, n. 53, art. 3bis, comma 1, secondo periodo, e per le sue peculiarità, con la più stringente regola - invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi;
5. ne vale osservare che, per il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82, artt. 6 bis, 6 quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del decreto n. 179 del 2012, dal
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 16, comma 6, (convertito con modificazioni dalla L.
28 gennaio 2009, n. 2), nonchè per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ovvero (ai sensi del comma 1 ter) dell'Indice dei domicili Controparte_6 digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82, art. 6 ter,); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come - anche a voler richiamare la medesima regola reci reciprocità della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1 secondo periodo, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale - sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicili digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro;
6. al contempo, la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel casso” (Cass. SS.UU. 15979/22).
Infatti, le norme sulla notifica via pec degli atti esattoriali (ex artt. 26 comma 2 DPR
602/1973, art. 30 comma 4 D.L. 78/2010 DPR 68/2005) dispongono espressamente che l'indirizzo di PEC del destinatario deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi.
La notificazione dell'opposto atto è quindi avvenuta nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, allo specifico indirizzo PEC del destinatario, come risultante dai predetti elenchi e dalla stessa ricevuta, raggiungendo la piena conoscenza da parte del contribuente che, difatti, ne ha proposto opposizione.
Le circostanze di cui sopra sono provate dal certificato di “ricevuta di avvenuta consegna”, allegata in atti, unitamente al la ricevuta di avvenuta consegna messaggio
PEC, del testo del messaggio e della intimazione di pagamento.
Quanto alla mancata dichiarazione di conformità all'originale del file allegato all'avviso di intimazione, la censura deve essere risolta facendo applicazione dei medesimi principi sora richiamati, dovendosi rilevare che “, la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di
PEC del 9.6.2020, con attestazione di conformità del documento analogico rispetto all'originale in versione informatica;
può dunque dirsi integrato il principio, statuito da questa Corte (Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022) per cui la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, e idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato, deduzione e prova non fornite”.
Anche la censura afferente alla omessa allegazione delle cartelle all'avviso di intimazione impugnato come anche il difetto di motivazione, sono da respiongere: invero l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della I.
7 agosto 1990, n. 241,(norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari ) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Invero, l'intimazione di pagamento è normativamente prevista dall'art. 50, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n.
9778 del 18/04/2017), senza bisogno che venga allegata la cartella esattoriale richiamata, appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione.
Quanto, infine, alla intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle esattoriali, deve rilevarsi che la questione è inammissibile nell'odierno giudizio per il principio del ne bis in idem: invero, come correttamente rilevato dall' e come peraltro anche CP_7 dedotto dall'odierno opponente trattasi di questione, unitamente alla sollevata decadenza, oggetto di separati contenzioni pendenti tra le stesse parti innanzi all'intestato Tribunale (RGN 310/2023, 1650/2023 e 1344/2022), proposti con opposizione ex art. 24 D.lgs. 46/99 ed aventi ad oggetto la sollevata eccezione di prescrizione del credito con riferimento alle cartelle sottese alla impugnata intimazione di pagamento.
Le predette opposizioni assorbono altresì ogni ulteriore questione inerente al, merito della pretesa contributiva, da potersi far valer unicamente nella predetta sede processuale.
Ed invero, costituisce principio consolidato quello secondo cui l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta (cfr., con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, tra le altre, Cass. n. 16641 del 29/07/2011 e
Cass. n. 8704 del 10/04/2013). Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata, ipotesi questa che non è ravvisabile nel caso che ci occupa, avendo la parte stessa dedotto la pendenza di altrettanti giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento.
Non possono infine accogliersi le doglianze relative alla non debenza del credito contributivo per intervenuto pensionamento dell'opponente a far data dal 1.02.2025, come anche la richiesta di risarcimento del danno per il tempo trascorso dalla data di pensionamento del 01.02.2015 alla data di ricezione del primo rateo pensionistico del
31.10.2023. Con riferimento alla prima generica doglianza si rileva che l'obbligazione contributiva, qualora non adempiuta durante la vigenza del rapporto assicurativo, non si estingue automaticamente per effetto dell'intervenuto pensionamento: peraltro la censura si palesa generica poiché il ricorrente non ha specificato quali, tra i crediti contributivi richiesti, risulterebbero non più dovuti.
Quanto al lamentato danno lo stesso risulta non dovuto proprio con riferimento a quanto tempestivamente dedotto e documentato dalla e non contestato. CP_2
Si legge invero nella memoria di costituzione che:
“tra il 2015 e il 2023 vi è stata, dapprima, domanda di pensionamento rigettata dall'odierna (all.ti 13-14) per avere, l'Avv. , a suo carico un debito CP_2 Parte_1
contributivo pari ad € 16.000 circa (relativo agli anni dal 2002 al 2013) poi salito a più di € 26.000 (relativo agli anni dal 2002 al 2019).
Successivamente vi sono stati due gradi di giudizio nel 2018 conclusosi con sentenza del Tribunale di Cassino Sezione Lavoro n. 142.2020 (all.15) e nel 2020 conclusosi con sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Roma Sezione Lavoro n. 5053.2022 (all.16) sempre per la richiesta di messa in quiescenza;
ma entrambe le due statuizioni non hanno ordinato il pensionamento ma solo la compensazione della pensione maturata con parte del carico contributivo non versato dal ricorrente (più di € 26.000).
Nel 2023 dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello (Roma
Sezione Lavoro n. 5053.2022) la spontaneamente ha posto in pensione il Collega CP_2
sulla base della contribuzione versata ferma restando la debenza della Parte_1 contribuzione dovuta oltre l'importo vantato a titolo di arretrati”.
L'incontestata ricostruzione rende evidente l'insussistenza di elementi, neppure di natura indiziaria, che possano giustificare l'insorgere di una responsabilità da ritardi per negligenza della . CP_2
Anche gli arretrati maturati sono stati invero trattenuti a titolo di compensazione in ottemperanza delle sentenze del Tribunale di Cassino Sezione Lavoro n. 142.2020
(all.15) e della Corte d'Appello di Roma Sezione Lavoro n. 5053.2022 (all.16), trattenute che l'odierno opponente non ha mai contestato, neppure in questa sede.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione con la conseguenza che l'intimazione di pagamento deve essere confermata, revocando la sospensione della sua efficacia. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, liquidate al valore minimo in relazione al valore della causa, e vanno pertanto poste integralmente a carico dell'opponente nei confronti delle due parti costituite.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 così provvede:
- rigetta la proposta opposizione e conferma l'intimazione di pagamento opposta n.
05720249011723189000
- condanna a rimborsare in favore dell' Parte_1 Controparte_8
le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 2.697,00,
[...]
oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna a rimborsare in favore dell' le spese di lite che si Parte_1 CP_9 liquidano in complessivi € 2697,00 oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge
Cassino, 27.10.2025
Il Giudice
AN UA