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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/10/2025, n. 3886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3886 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RM
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9218 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. LA BARBERA MARIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. DI FRESCO C.F._2
GABRIELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 4/06/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare, deve osservarsi che parte resistente ha prodotto unitamente agli scritti conclusionali, ulteriore documentazione.
Orbene, tali documenti sono inutilizzabili poiché la comparsa conclusionale e la memo- ria di replica sono atti nei quali è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Venendo al merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 27/10/21. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale in data 18-
22/11/21.
2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, è ampiamente noto ed è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, che l'adottabilità di tale provvedimento è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti e conviventi con i coniugi (cfr. Cassazione civile , sez. I, 18 febbraio 2008 , n. 3934).
Nel caso di specie NON ricorrono le condizioni previste dalla legge e pertanto va revoca- to il relativo provvedimento di assegnazione in favore della resistente.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mante- nimento dei figli della coppia.
a. MANTENIMENTO DEI FIGLI
In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia ampiamente supera- to la maggiore età - c.d. “figlio adulto” -, spetta al richiedente l'onere di dimostrare le con- dizioni che fondano tale diritto. Raggiunta la maggiore età, si presume infatti l'idoneità al reddito, salvo che il richiedente non dimostri di essersi impegnato nella ricerca di una oc- cupazione lavorativa e di essere incolpevolmente in ritardo rispetto al reperimento della stessa. La dimostrazione sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, fermo l'obbligo del Giudice di effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto della “fun- zione educativa del mantenimento” e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta.
Secondo tale principio, anche di recente ribadito da Cassazione civile sez. I,
16/09/2024, n.24731, varrebbe il criterio per il quale, se il figlio è neomaggiorenne e pro- segue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, è più agevole sostenere la fondezza del suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il “figlio adul- to” - che abbia, cioè, abbondantemente superato la maggiore età - la prova a suo carico sarà particolarmente rigorosa.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito e per superare tale pre- sunzione occorre la prova della sussistenza di circostanze che integrano il diritto ad un ulte- riore mantenimento, quali la dimostrazione dell'impegno rivolto alla ricerca di occupazione lavorativa e dell'essere incolpevoli rispetto al ritardo nel reperirla.
Tale onere probatorio diviene più gravoso man mano che l'età del figlio aumenti, dal momento che il figlio che ha ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che gli consenta l'autosufficienza economica, non può sod- disfare l'esigenza ad una vita dignitosa vantando il diritto al mantenimento del genitore ma facendo ricorso ai diversi strumenti di ausilio sociale che sono finalizzati ad assicurare un sostegno al reddito.
Rimane, comunque, salva la possibilità di azionare il diritto all'obbligazione alimentare nell'ambito familiare, per supplire alle più essenziali esigenze di vita dell'individuo, come pure sottolineato da Cass. Ord 38366/2021: “In materia di mantenimento del figlio mag- giorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompa- gna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al con- seguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecni- ca del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro. Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavo- rativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente au- tosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddi- sfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspira- re, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per suppli- re ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso”.
Pertanto, ritiene questo Tribunale che, in aderenza al principio summenzionato, il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del persegui- mento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni.
Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con la- vori saltuari ed a tempo determinato: nel caso di specie, la richiesta di contributo al mante- nimento per il figlio , nato il [...], non può essere accolta. Già con prov-Per_1 vedimento reso in data 12/12/2023 era stato fatto un giudizio positivo sulla raggiunta in- dipendenza economica del ragazzo e il rilievo che oggi questi abbia cessato quell'attività la- vorativa a tempo determinato, senza dimostrare di avere curato, con ogni possibile, impe- gno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro, risulta dirimente.
b. SS DI
Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, pre- liminarmente rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di dirit- to: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'ina- deguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condu- zione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in re-lazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'or- ganizzazione della vita familiare.
Sul punto, secondo Cassazione civile sez. I, 09/07/2025, n.18693, tale contributo rileva anche in assenza di una rinuncia espressa a opportunità professionali, qualora lo squilibrio patrimoniale risulti causalmente riconducibile a scelte condivise nella gestione del matri- monio e nella ripartizione dei ruoli.
Grava, conseguentemente, su chi agisce in giudizio l'onere di articolare fin dall'inizio una ricostruzione completa della storia matrimoniale, fornendo puntuali elementi istruttori idonei a dimostrare la distribuzione dei ruoli, l'evoluzione delle rispettive condizioni reddi- tuali e l'apporto fornito alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge.
Ritiene il collegio che nel caso di specie possa dirsi acquisita la prova del contributo for- nito da all'organizzazione della vita familiare: è dato paci-Controparte_1 fico che la stessa svolgesse attività lavorativa presso nota catena di negozi di abbigliamento e che la stessa abbia poi rassegnato le proprie dimissioni. Diversa è invece la prospettazione delle parti circa le ragioni di tale scelta, contestando il ricorrente che essa sia stata motivata dall'esigenza della donna di dedicarsi alla famiglia, condivisa col marito.
Indubbio appare invero che tale evento sia coinciso, o comunque sia stato coevo, con la maternità dei due figli e i testi escussi hanno confermato che l'interruzione dell'attività la- vorativa sia coincisa con la nascita dei figli (teste ), né la deposizione della teste Tes_1 [...]
appare abbia smentito la circostanza, essendosi limitata a riportare quanto appreso Tes_2 sul punto de relato dal figlio – odierno ricorrente.
Peraltro, la peculiarità dell'attività lavorativa svolta dallo in costanza di matri- Pt_1 monio, impegnato nel settore del commercio come amministratore di una ditta di importa- zione di tappeti (la Oriente s.a.s) con gestione di un punto vendita in città, attività che negli anni aveva fatto registrare un notevolissimo giro d'affari, come si evince con chiarezza dalla motivazione della sentenza penale in atti, conduce a ritenere assorbente l'impegno da questi profuso nell'azienda, sì che la distribuzione dei ruoli all'interno della famiglia prevedesse che fosse la moglie a occuparsi principalmente della gestione ordinaria dei figli.
Acquisito, pertanto, il dato dell'accoglibilità della domanda di assegno divorzile sotto il profilo della funzione compensativa, venendo adesso ad analizzare il profilo assistenziale, già con provvedimento del 13/01/2025 il giudice relatore ha preso in esame la circostanza del licenziamento dello con percezione dell'indennità NASPI per € 1.376,96, con Pt_1 conseguente prova del peggioramento della sua situazione economica (riduzione delle en- trate mensili da € 2.000,00 a € 1.376,96 al dicembre 2024), concludendo però che, anche a voler considerare venuta meno l'entrata dalla compensata sebbene in parte Parte_2
e a tempo determinato dalla percezione dell'indennità di disoccupazione, tuttavia tale dato non altererebbe l'assetto già considerato in sede presidenziale (ove, peraltro, era stata altresì esaminata la posizione del figlio maggiorenne) e oggi da considerarsi comunque florido per le argomentazioni appena svolte.
Quanto, invece, alla posizione economica della resistente, dall'istruttoria svolta è emerso che la stessa abbia aiutato il fratello nella gestione della sua attività commerciale e, seppur in contesto di solidarietà familiare, gli orari di permanenza presso i locali, come risultanti dalle prove documentali e orali, lasciano intuire come trattasi di attività comunque mini- mamente remunerata, non versando la resistente in floride condizioni economiche tali da potere permettersi di dedicarsi - gratuitamente e in modo temporalmente totalizzante - ad altro che non sia a reperire risorse, vista anche la esposizione debitoria col fisco da ultimo documentata.
Da qui, procedendo quindi a comparare le condizioni economiche delle parti, anche sul- la base degli indici presuntivi dei rispettivi tenori di vita, tenuto conto della convivenza della resistente coi figli (di cui in attività lavorativa, sebbene a tempo e in attesa di futu- Per_2 ra e probabile stabilizzazione, e , per il quale valgano le considerazioni sopra espo- Per_1 ste), del venire meno dell'assegnazione della casa coniugale, in considerazione della revoca del contributo al mantenimento dei figli, e della necessità che la resistente reperisca altra abitazione, dell'età della resistente e della durata del matrimonio, appare congruo fissare in
€ 600,00 l'importo dovuto a titolo di assegno divorzile da a Parte_1 [...]
, con cadenza mensile e rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza Controparte_1 dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza, essendo la decisione fondata su emergenza probatorie in corso di causa.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca nei due sub-procedimenti, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare inte- gralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PA-
LERMO, in data 06/09/1991, da , nato a RM (PA), in [...] Parte_1
04/03/1967, e da , nata a RM (PA), in [...] Controparte_1
12/04/1963, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 30, parte
II serie A, dell'anno 1991; rigetta la domanda di contributo al mantenimento per il figlio , avanzata da Per_1
; Parte_3 revoca l'assegnazione della casa coniugale a;
Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
, un assegno mensile di euro 600,00 a titolo di assegno divorzile, somma Controparte_1 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, anche dei sub- procedimenti;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 10/10/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RM
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9218 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. LA BARBERA MARIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. DI FRESCO C.F._2
GABRIELLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 4/06/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare, deve osservarsi che parte resistente ha prodotto unitamente agli scritti conclusionali, ulteriore documentazione.
Orbene, tali documenti sono inutilizzabili poiché la comparsa conclusionale e la memo- ria di replica sono atti nei quali è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Venendo al merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione, avvenuta il 27/10/21. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale in data 18-
22/11/21.
2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, è ampiamente noto ed è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, che l'adottabilità di tale provvedimento è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti e conviventi con i coniugi (cfr. Cassazione civile , sez. I, 18 febbraio 2008 , n. 3934).
Nel caso di specie NON ricorrono le condizioni previste dalla legge e pertanto va revoca- to il relativo provvedimento di assegnazione in favore della resistente.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mante- nimento dei figli della coppia.
a. MANTENIMENTO DEI FIGLI
In tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia ampiamente supera- to la maggiore età - c.d. “figlio adulto” -, spetta al richiedente l'onere di dimostrare le con- dizioni che fondano tale diritto. Raggiunta la maggiore età, si presume infatti l'idoneità al reddito, salvo che il richiedente non dimostri di essersi impegnato nella ricerca di una oc- cupazione lavorativa e di essere incolpevolmente in ritardo rispetto al reperimento della stessa. La dimostrazione sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, fermo l'obbligo del Giudice di effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto della “fun- zione educativa del mantenimento” e di declinare il principio di autoresponsabilità rispetto alla fattispecie concreta.
Secondo tale principio, anche di recente ribadito da Cassazione civile sez. I,
16/09/2024, n.24731, varrebbe il criterio per il quale, se il figlio è neomaggiorenne e pro- segue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, è più agevole sostenere la fondezza del suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il “figlio adul- to” - che abbia, cioè, abbondantemente superato la maggiore età - la prova a suo carico sarà particolarmente rigorosa.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito e per superare tale pre- sunzione occorre la prova della sussistenza di circostanze che integrano il diritto ad un ulte- riore mantenimento, quali la dimostrazione dell'impegno rivolto alla ricerca di occupazione lavorativa e dell'essere incolpevoli rispetto al ritardo nel reperirla.
Tale onere probatorio diviene più gravoso man mano che l'età del figlio aumenti, dal momento che il figlio che ha ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che gli consenta l'autosufficienza economica, non può sod- disfare l'esigenza ad una vita dignitosa vantando il diritto al mantenimento del genitore ma facendo ricorso ai diversi strumenti di ausilio sociale che sono finalizzati ad assicurare un sostegno al reddito.
Rimane, comunque, salva la possibilità di azionare il diritto all'obbligazione alimentare nell'ambito familiare, per supplire alle più essenziali esigenze di vita dell'individuo, come pure sottolineato da Cass. Ord 38366/2021: “In materia di mantenimento del figlio mag- giorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompa- gna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al con- seguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecni- ca del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro. Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavo- rativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente au- tosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddi- sfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspira- re, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per suppli- re ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso”.
Pertanto, ritiene questo Tribunale che, in aderenza al principio summenzionato, il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del persegui- mento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni.
Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con la- vori saltuari ed a tempo determinato: nel caso di specie, la richiesta di contributo al mante- nimento per il figlio , nato il [...], non può essere accolta. Già con prov-Per_1 vedimento reso in data 12/12/2023 era stato fatto un giudizio positivo sulla raggiunta in- dipendenza economica del ragazzo e il rilievo che oggi questi abbia cessato quell'attività la- vorativa a tempo determinato, senza dimostrare di avere curato, con ogni possibile, impe- gno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro, risulta dirimente.
b. SS DI
Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, pre- liminarmente rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di dirit- to: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'ina- deguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condu- zione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in re-lazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'or- ganizzazione della vita familiare.
Sul punto, secondo Cassazione civile sez. I, 09/07/2025, n.18693, tale contributo rileva anche in assenza di una rinuncia espressa a opportunità professionali, qualora lo squilibrio patrimoniale risulti causalmente riconducibile a scelte condivise nella gestione del matri- monio e nella ripartizione dei ruoli.
Grava, conseguentemente, su chi agisce in giudizio l'onere di articolare fin dall'inizio una ricostruzione completa della storia matrimoniale, fornendo puntuali elementi istruttori idonei a dimostrare la distribuzione dei ruoli, l'evoluzione delle rispettive condizioni reddi- tuali e l'apporto fornito alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge.
Ritiene il collegio che nel caso di specie possa dirsi acquisita la prova del contributo for- nito da all'organizzazione della vita familiare: è dato paci-Controparte_1 fico che la stessa svolgesse attività lavorativa presso nota catena di negozi di abbigliamento e che la stessa abbia poi rassegnato le proprie dimissioni. Diversa è invece la prospettazione delle parti circa le ragioni di tale scelta, contestando il ricorrente che essa sia stata motivata dall'esigenza della donna di dedicarsi alla famiglia, condivisa col marito.
Indubbio appare invero che tale evento sia coinciso, o comunque sia stato coevo, con la maternità dei due figli e i testi escussi hanno confermato che l'interruzione dell'attività la- vorativa sia coincisa con la nascita dei figli (teste ), né la deposizione della teste Tes_1 [...]
appare abbia smentito la circostanza, essendosi limitata a riportare quanto appreso Tes_2 sul punto de relato dal figlio – odierno ricorrente.
Peraltro, la peculiarità dell'attività lavorativa svolta dallo in costanza di matri- Pt_1 monio, impegnato nel settore del commercio come amministratore di una ditta di importa- zione di tappeti (la Oriente s.a.s) con gestione di un punto vendita in città, attività che negli anni aveva fatto registrare un notevolissimo giro d'affari, come si evince con chiarezza dalla motivazione della sentenza penale in atti, conduce a ritenere assorbente l'impegno da questi profuso nell'azienda, sì che la distribuzione dei ruoli all'interno della famiglia prevedesse che fosse la moglie a occuparsi principalmente della gestione ordinaria dei figli.
Acquisito, pertanto, il dato dell'accoglibilità della domanda di assegno divorzile sotto il profilo della funzione compensativa, venendo adesso ad analizzare il profilo assistenziale, già con provvedimento del 13/01/2025 il giudice relatore ha preso in esame la circostanza del licenziamento dello con percezione dell'indennità NASPI per € 1.376,96, con Pt_1 conseguente prova del peggioramento della sua situazione economica (riduzione delle en- trate mensili da € 2.000,00 a € 1.376,96 al dicembre 2024), concludendo però che, anche a voler considerare venuta meno l'entrata dalla compensata sebbene in parte Parte_2
e a tempo determinato dalla percezione dell'indennità di disoccupazione, tuttavia tale dato non altererebbe l'assetto già considerato in sede presidenziale (ove, peraltro, era stata altresì esaminata la posizione del figlio maggiorenne) e oggi da considerarsi comunque florido per le argomentazioni appena svolte.
Quanto, invece, alla posizione economica della resistente, dall'istruttoria svolta è emerso che la stessa abbia aiutato il fratello nella gestione della sua attività commerciale e, seppur in contesto di solidarietà familiare, gli orari di permanenza presso i locali, come risultanti dalle prove documentali e orali, lasciano intuire come trattasi di attività comunque mini- mamente remunerata, non versando la resistente in floride condizioni economiche tali da potere permettersi di dedicarsi - gratuitamente e in modo temporalmente totalizzante - ad altro che non sia a reperire risorse, vista anche la esposizione debitoria col fisco da ultimo documentata.
Da qui, procedendo quindi a comparare le condizioni economiche delle parti, anche sul- la base degli indici presuntivi dei rispettivi tenori di vita, tenuto conto della convivenza della resistente coi figli (di cui in attività lavorativa, sebbene a tempo e in attesa di futu- Per_2 ra e probabile stabilizzazione, e , per il quale valgano le considerazioni sopra espo- Per_1 ste), del venire meno dell'assegnazione della casa coniugale, in considerazione della revoca del contributo al mantenimento dei figli, e della necessità che la resistente reperisca altra abitazione, dell'età della resistente e della durata del matrimonio, appare congruo fissare in
€ 600,00 l'importo dovuto a titolo di assegno divorzile da a Parte_1 [...]
, con cadenza mensile e rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza Controparte_1 dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza, essendo la decisione fondata su emergenza probatorie in corso di causa.
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca nei due sub-procedimenti, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare inte- gralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PA-
LERMO, in data 06/09/1991, da , nato a RM (PA), in [...] Parte_1
04/03/1967, e da , nata a RM (PA), in [...] Controparte_1
12/04/1963, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 30, parte
II serie A, dell'anno 1991; rigetta la domanda di contributo al mantenimento per il figlio , avanzata da Per_1
; Parte_3 revoca l'assegnazione della casa coniugale a;
Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
, un assegno mensile di euro 600,00 a titolo di assegno divorzile, somma Controparte_1 da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, anche dei sub- procedimenti;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 10/10/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.