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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 18/03/2025 al n. 735/ 2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nato a [...] il [...], CF. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv. La Manna Paolo e Perillo Giuseppe
Luisa Ferraro, nata a [...] il [...], CF. , C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Di Mauro Silvia
-RICORRENTI -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso cumulativo depositato in data 18/03/2025 , i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Somma Vesuviana il giorno 24.7.1996 , che dalla loro unione è nato un figlio, il 24.12.1997 ,assumevano che detta unione era fallita a Persona_1
causa di gravi incompatibilità ; chiedevano quindi che venisse pronunciata la separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, la rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie il Tribunale dà atto che le parti si sono dichiarate autonome economicamente (così come il figlio maggiorenne della coppia); motivo per cui la presente statuizione riguarda solo la pronuncia di stato.
Si precisa che alcuna disposizione viene emessa in relazione all'assegnazione della casa familiare in quanto non sono state adottate nel caso di specie statuizioni relative a figli minori o maggiorenni non autonomi.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio a Somma
Vesuviana il 26.7.1996 (atto n. 56, parte II, serie A, anno 1996 ); - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Somma Vesuviana (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese di lite compensate
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15/04/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 18/03/2025 al n. 735/ 2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promosso da
, nato a [...] il [...], CF. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv. La Manna Paolo e Perillo Giuseppe
Luisa Ferraro, nata a [...] il [...], CF. , C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Di Mauro Silvia
-RICORRENTI -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso cumulativo depositato in data 18/03/2025 , i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Somma Vesuviana il giorno 24.7.1996 , che dalla loro unione è nato un figlio, il 24.12.1997 ,assumevano che detta unione era fallita a Persona_1
causa di gravi incompatibilità ; chiedevano quindi che venisse pronunciata la separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, la rimessione sul ruolo per la domanda di divorzio.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie il Tribunale dà atto che le parti si sono dichiarate autonome economicamente (così come il figlio maggiorenne della coppia); motivo per cui la presente statuizione riguarda solo la pronuncia di stato.
Si precisa che alcuna disposizione viene emessa in relazione all'assegnazione della casa familiare in quanto non sono state adottate nel caso di specie statuizioni relative a figli minori o maggiorenni non autonomi.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio a Somma
Vesuviana il 26.7.1996 (atto n. 56, parte II, serie A, anno 1996 ); - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Somma Vesuviana (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
- spese di lite compensate
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 15/04/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca